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Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
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Condizioni per l'erogazione
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Decorrenza e durata dell'indennizzo
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Destinatari della norma e requisiti per la concessione
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Incompatibilità
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Indennizzo e trattamenti di famiglia
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Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Interessi legali e trattenuta sindacale
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Misura dell'indennizzo
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Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
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Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
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Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Termine per la presentazione della domanda
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Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
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Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
- Dettagli
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Cassa integrazione guadagni agricola (CISOA)
Durata
L’integrazione salariale spetta fino ad un massimo di 90 giornate nell’anno solare e solo per giornate intere di sospensione e non per riduzione dell'orario di lavoro giornaliero.
Giornate per le quali non è dovuta l'integrazione salariale:
- domeniche;
- ferie, riposo compensativo per festività soppresse;
- festività per le quali è prevista la retribuzione;
- assenza volontaria;
- assenza per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità, sciopero e servizio militare.