Eureka Previdenza

Cassa integrazione guadagni agricola (CISOA)

Cause di decadenza

Il lavoratore sospeso decade dal diritto all’integrazione salariale qualora svolga contemporaneamente attività retribuita.

 

Cassa integrazione guadagni agricola (CISOA)

Modalità di pagamento

Tra le prestazioni di cui è stata resa obbligatoria l'anticipazione risulta presente la C.I.S.O.A., la cui procedura automatizzata di pagamento diretto è stata modificata in ottemperanza di quanto stabilito dalla nuova normativa (msg n. 29193 del 2007, msg n. 29676 del 7/12/2007).
Pagamento:

  • diretto nei casi di cessazione o di mancanza di liquidità dell’azienda agricola previa autorizzazione del Direttore della sede Inps;
  • con facoltà di conguaglio per le aziende non tenute contrattualmente all’anticipazione dell’integrazione salariale agli O.T.I.;
  • a conguaglio con obbligo dal 1° ottobre 2007 per i CCNL relativi agli operai agricoli e florovivaisti e per gli addetti alla sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria (circ. n. 118 del 5 ottobre 2007).

Nei casi di autorizzazione al pagamento diretto, l’interessato deve indicare sulla domanda una delle seguenti modalità:

  • assegno circolare;
  • bonifico bancario o postale;
  • allo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale previo accertamento dell’identità del percettore mediante:
    • documento di riconoscimento;
    • codice fiscale;
    • originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento trasmessa all’interessato via Postel in Posta Prioritaria.

N.B.: Nel caso di accredito in c/c bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell’ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione nonché le coordinate bancarie o postali (CIN, ABI, CAB) e il numero di c/c.

Cassa integrazione guadagni agricola (CISOA)

Durata

L’integrazione salariale spetta fino ad un massimo di 90 giornate nell’anno solare e solo per giornate intere di sospensione e non per riduzione dell'orario di lavoro giornaliero.
Giornate per le quali non è dovuta l'integrazione salariale:

  • domeniche;
  • ferie, riposo compensativo per festività soppresse;
  • festività per le quali è prevista la retribuzione;
  • assenza volontaria;
  • assenza per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità, sciopero e servizio militare.

 

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Calcolo dell'integrazione

L’integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione media giornaliera corrisposta nel mese precedente a quello in cui si è verificata la sospensione dell’attività lavorativa (circ. n. 113 del 1994), decurtata dell’aliquota del 5,84% pari al contributo previsto per gli apprendisti.
Alla retribuzione mensile vanno aggiunti i ratei di 13^ e 14^ mensilità, ridotti in proporzione alle giornate di sospensione dal lavoro.
Per il calcolo dell'integrazione salariale, dalla retribuzione lorda devono essere esclusi:

  • trattamenti retributivi corrisposti dal datore di lavoro in aggiunta al trattamento di integrazione salariale;
  • somme a titolo di arretrati;
  • competenze non soggette a contribuzione ex art. 12 della Legge n. 153 del 1969, (ad es.: 50% delle diarie o   indennità di trasferta);
  • retribuzioni in natura di cui il lavoratore continui a fruire durante il periodo di sospensione (es.: valore in   contanti dell’alloggio).

La retribuzione mensile deve essere divisa per 26 in caso di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile; in caso contrario va divisa per il numero di giornate effettivamente lavorate o comunque retribuite compreso le ferie, le festività nazionali e infrasettimanali, i permessi retribuiti, la “sesta” giornata in caso di “settimana corta” (orario su 5 giornate, in tal caso le giornate di effettivo lavoro prestate devono essere aumentate dello 0,20% in modo da raggiungere, nella settimana, il totale di 6 giornate).
La retribuzione da prendere a riferimento non può essere inferiore a quella stabilita dalle leggi o dai contratti collettivi o individuali applicabili a seconda della categoria e della qualifica di appartenenza del lavoratore.
Sarà assunta come base di calcolo, la retribuzione percepita dal lavoratore solo se superiore a quella contrattuale.
La retribuzione di riferimento non può essere inferiore al minimale giornaliero di legge; pertanto se la retribuzione prevista dal contratto o quella effettivamente percepita dal lavoratore, risultasse inferiore al minimale di legge, la prestazione deve essere liquidata assumendo come base di calcolo il minimale stesso (circ. n. 118 del 5 ottobre 2007).
Sono soggetti al massimale gli interventi previsti per afta epizootica e quelli per le sospensioni di attività conseguenti a riconversione, ristrutturazione aziendale o ad eccezionali calamità ed avversità atmosferiche.
Non sono soggetti all’applicazione del limite massimo mensile:

  • i trattamenti concessi per intemperie stagionali;
  • i primi 6 mesi consecutivi di fruizione delle integrazioni salariali ordinarie.

Cassa integrazione guadagni agricola (CISOA)

Ricorsi

Contro la reiezione della domanda di CISOA da parte della Commissione prov.le, può essere proposto ricorso al Comitato Amministratore della Gestione delle Prestazioni Temporanee da:

  1. l'azienda;
  2. componenti della Commissione purché abbiano manifestato il proprio dissenso nel corso della votazione e sia stato messo a verbale;
  3. lavoratori.

Il ricorso viene acquisito dalla Sede INPS in procedura D.I.C.A. (decentramento istruttoria contenzioso amministrativo) e inoltrato alla Direzione regionale che a sua volta, dopo aver esaminato il ricorso e gli allegati e aver predisposto la relazione e la proposta di delibera, provvede ad inoltrarlo al Comitato Amministratore della Gestione delle Prestazioni Temporanee per la decisione definitiva.
Avverso la reiezione del Comitato, e in ogni caso, decorsi 60 giorni dalla presentazione del ricorso senza che il Comitato si sia pronunciato, è ammesso il ricorso al giudice ordinario (msg n. 811 del 9/1/2007).

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