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Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
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Condizioni per l'erogazione
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Decorrenza e durata dell'indennizzo
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Destinatari della norma e requisiti per la concessione
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Incompatibilità
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Indennizzo e trattamenti di famiglia
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Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Interessi legali e trattenuta sindacale
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Misura dell'indennizzo
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Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
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Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
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Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Termine per la presentazione della domanda
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Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
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Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
- Dettagli
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CIG ordinaria - Gestione speciale edilizia
Pagamento
A conguaglio
Sulla base del provvedimento di concessione della CIG, sorge l’obbligo per il datore di lavoro di corrispondere al lavoratore, in nome e per conto dell’INPS, il trattamento economico di integrazione salariale.
Le somme anticipate dal datore di lavoro vengono recuperate tramite il mod. DM 10/2, portandole in detrazione nel quadro "D".
Diretto
Nei casi giuridicamente rilevanti di insolvenza dell’azienda o per "serie e documentate difficoltà finanziarie" o ancora per "sopravvenuta cessazione dell’azienda", i Direttori delle Sedi, ove ritenessero fondate le motivazioni addotte dall’azienda, possono autorizzare il pagamento diretto da parte dell’INPS (msg n. 33735 del 7/10/2005).
E’ previsto il pagamento diretto delle integrazioni salariali, sulla base di autorizzazione della Direzione Centrale delle Prestazioni a Sostegno del Reddito, anche a favore di dipendenti di aziende fallite previa insinuazione nel passivo fallimentare dei crediti per i contributi dovuti dall’azienda all’INPS (msg n. 20775 del 24/2/1999; msg n. 477 del 10/5/2000).
Modalità del pagamento diretto
Nei casi di pagamento diretto l’interessato deve inoltrare all’INPS espressa richiesta indicando una delle seguenti modalità:
- bonifico bancario o postale (IBAN);
- allo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale, o localizzato per CAP, previo accertamento dell’identità del percettore:
- da un documento di riconoscimento;
- dal codice fiscale;
- dalla consegna dell’ originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento trasmessa all’interessato via Posta.
- Nel caso di accredito in c/c bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell’ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione nonché le coordinate bancarie o postali (IBAN)
Nel caso di reclamo per mancato pagamento allo sportello a causa di riscossione fraudolenta:
- il legittimo beneficiario dovrà fare una dichiarazione di responsabilità per mancata riscossione;
- la sede INPS competente dovrà riemettere il pagamento e contestualmente denunciare l’accaduto alla competente autorità. La documentazione dovrà essere trasmessa alla Direzione Centrale per il recupero delle somme indebitamente riscosse (msg.14680 del 12.05.2004).