Eureka Previdenza

ASDI (ASsegno di DIsoccupazione)

Requisiti

(circ.47/2016)

I requisiti per l’accoglimento dell’ASDI, ai sensi dell’articolo 16, comma 6 del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, sono stati specificati dall’articolo 2 del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015, e vengono di seguito illustrati.

ASDI (ASsegno di DIsoccupazione)

Requisiti

(circ.47/2016)

I requisiti per l’accoglimento dell’ASDI, ai sensi dell’articolo 16, comma 6 del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, sono stati specificati dall’articolo 2 del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015, e vengono di seguito illustrati.

Stato di disoccupazione

Stato di disoccupazione

Il richiedente l’ASDI deve essere ancora in stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2015, al termine del periodo di fruizione della NASpI. Si precisa che, ai fini dell’accesso all’ASDI, stante l’applicazione della disciplina speciale prevista per la NASpI, di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 22 del 2015, saranno ammessi anche coloro i quali svolgono una attività lavorativa da cui derivi un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale.

La permanenza nello stato di disoccupazione viene autocertificata dal richiedente l’ASDI all’atto della domanda, ed è verificata dal competente servizio dell’impiego, attraverso l’apposito service telematico che sarà implementato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Possesso di un’attestazione ISEE, in corso di validità, con un valore pari od inferiore ad euro 5.000

Possesso di un’attestazione ISEE, in corso di validità, con un valore pari od inferiore ad euro 5.000

Per poter richiedere l’ASDI è necessario aver già presentato, all’atto della domanda, una Dichiarazione Sostitutiva Unica (d’ora in poi D.S.U., secondo le regole introdotte dal citato D.P.C.M. n. 159/2013.

Si ricorda che, in base alla predetta normativa, la validità di ogni D.S.U. ai fini della richiesta di nuove prestazioni è limitata al 15 gennaio dell’anno successivo a quello della sua presentazione. Inoltre, nello specifico dell’ASDI, anche nel caso in cui il beneficio sia già stato concesso prima del 15 gennaio, ai fini del mantenimento della prestazione è comunque necessario aggiornare entro la fine del medesimo mese l’ISEE. In assenza di aggiornamento della D.S.U. l’erogazione viene sospesa.

L’articolo 2, comma 2, del decreto in parola precisa che l’ammontare dei trattamenti NASpI, percepiti prima della richiesta di ASDI, se valorizzato nella componente reddituale ISEE, ovvero in quella dell’ISEE corrente, va diviso per il valore della scala di equivalenza applicata nel calcolo dell’ISEE e, quindi, sottratto dal valore dell’ISEE medesimo. Questo ai soli fini della valutazione del possesso del requisito per la concessione dell’ASDI.

Occorre precisare che, in presenza di una attestazione ISEE con omissioni o difformità, l’Istituto si avvale del diritto, riconosciuto agli enti erogatori dal D.P.C.M. n. 159/2013, di richiedere idonea documentazione, volta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. Qualora tale documentazione non pervenga nel termine di 30 giorni dalla richiesta, la domanda sarà respinta.

Con riferimento ai nuclei in cui siano presenti minori di 18 anni, il requisito va verificato con riferimento all’ISEE che si applica per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni, ai sensi dell’articolo 9 del D.P.C.M. n. 159/2013.

Fruizione dell’ASDI per non più di 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e comunque per non più di 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine

Fruizione dell’ASDI per non più di 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e comunque per non più di 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine

La possibilità di poter fruire dell’ASDI è condizionata dal mancato superamento di due periodi massimi di erogazione dello stesso, calcolati sull’arco temporale annuale e quinquennale.

Nel dettaglio, il fruitore dell’ASDI non può percepire la prestazione se ne ha già usufruito per una durata superiore a sei mesi nei dodici mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI, nonché per un periodo superiore a ventiquattro mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine.  

Entrambi i periodi si calcolano a ritroso a partire dalla conclusione del periodo di completa percezione della indennità NASpI.

Si riporta di seguito un esempio per chiarire meglio il meccanismo descritto:

Un lavoratore ha presentato domanda di NASpI che è stata accolta. Quindi:

  • ha fruito della Naspi per l’intera sua durata, dall’1/05/2015 al 20/06/2015;
  • ha poi fruito dell’ASDI dal 21/06/2015 al 21/12/2015;
  • si è rioccupato, a tempo determinato dal 1/01/2016 fino al 1/04/2016;ha quindi diritto ad una nuova NASpI per il periodo dal 2/04/2016 al 17/05/2016;
  • al termine della NASPI non avrà diritto ad una nuova ASDI, poichè nei dodici mesi precedenti il termine di fruizione della NASPI (il periodo che va dal 17/05/2015 al 17/05/2016) ha già fruito per sei mesi dell’ASDI.

 

Sottoscrizione del patto di servizio personalizzato di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015

Sottoscrizione del patto di servizio personalizzato di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015

Condizione per l’erogazione dell’ASDI è aver sottoscritto un progetto personalizzato di presa in carico, redatto dai competenti servizi per l'impiego, il cui contenuto è descritto dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015

Il progetto dovrà contenere specifici obblighi, sia in termini di ricerca attiva di lavoro, che di partecipazione a iniziative di formazione e/o di politiche attive. In caso di mancato adempimento ai predetti obblighi, saranno applicate  specifiche sanzioni, la cui articolazione è dettagliatamente descritta nel paragrafo 7 della presente circolare.

Ai fini del soddisfacimento del requisito è sufficiente aver sottoscritto analogo progetto di presa in carico con i competenti servizi nel periodo di fruizione della NASpI. Il decreto legislativo n.150 del 2015 introduce il patto di servizio personalizzato, che rappresenta il progetto di presa in carico redatto dai centri per l’impiego in collaborazione con il richiedente, che è necessario sottoscrivere da parte del richiedente ai fini della concessione dell’ASDI. La sottoscrizione del Patto è anche necessaria ai fini del mantenimento dello status di disoccupazione.

Il richiedente l’ASDI, in sede di domanda di prestazione, indicherà il centro per l’impiego dove ha sottoscritto il patto e la data di sottoscrizione dello stesso, ovvero il centro per l’impiego contattato ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015 allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione e stipulare il patto, presentando dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Si ricorda che la sottoscrizione del Patto può essere avvenuta anche durante il periodo di fruizione della NASpI.

In ogni caso l’erogazione del beneficio potrà avvenire solo previa verifica dell’avvenuta sottoscrizione del patto. A tale fine i centri per l’impiego comunicano l’avvenuta sottoscrizione del patto tramite il service telematico, implementato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La competenza ad attestare la sottoscrizione del progetto personalizzato è in capo, in via esclusiva, ai Centri per l’Impiego. Solo in esito alla comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione, l’Inps procederà alla liquidazione della prestazione.

Nel caso di risposta negativa, invece, l’Inps non procede all’erogazione  dell’ASDI, mancando uno dei requisiti previsti dalla norma.

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