Eureka Previdenza

Indennità di maternità/paternità

Lavoratori dipendenti

La retribuzione giornaliera

La retribuzione ,da prendere a base per il calcolo dell’indennità, è quella:

  • del mese precedente la data di inizio della maternità per le lavoratrici occupate dipendenti non agricole, agricole a tempo indeterminato, dello spettacolo e socie di cooperative;
  • del mese precedente la data di abbandono del lavoro per le lavoratrici disoccupate o sospese del settore non agricolo, agricolo a tempo indeterminato, socie dipendenti di cooperative e dello spettacolo;

Indennità di maternità/paternità

Lavoratori dipendenti

La retribuzione giornaliera

La retribuzione ,da prendere a base per il calcolo dell’indennità, è quella:

  • del mese precedente la data di inizio della maternità per le lavoratrici occupate dipendenti non agricole, agricole a tempo indeterminato, dello spettacolo e socie di cooperative;
  • del mese precedente la data di abbandono del lavoro per le lavoratrici disoccupate o sospese del settore non agricolo, agricolo a tempo indeterminato, socie dipendenti di cooperative e dello spettacolo;

Dati salariali su E-mens

La dichiarazione dei dati salariali da parte dei datori di lavoro (su mod. ind. mal. 1 e mod. ind. mal. 2) ai fini del calcolo della indennità è stata abolita. Il pagamento diretto della indennità è effettuato utilizzando le informazioni integrate contenute nella denuncie retributive mensili (e-mens) circ. 94/2009, circ. 30/2010

  • La retribuzione da prendere a base per la determinazione dell'indennità di maternità a favore della lavoratrice sospesa ed in godimento della integrazione salariale straordinaria e' costituito dalla retribuzione media globale giornaliera che una lavoratrice della stessa categoria, che abbia continuato a svolgere regolarmente la prestazione lavorativa, ha percepito nel periodo di paga scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità. Circ. 152/1990.
  • La retribuzione da prendere a base per la determinazione dell'indennità di maternità in caso di conversione a tempo pieno del contratto di lavoro part-time è quella prevista per l'attività lavorativa a tempo pieno che la lavoratrice avrebbe svolto se non avesse dovuto astenersi per maternità anziché la retribuzione del periodo di paga precedente l'inizio del congedo (msg. 11635 del 13/04/2006)
  • Nel caso di sciopero la retribuzione media globale giornaliera si determina, ai fini del calcolo della misura dell'indennità giornaliera di maternità, dividendo la retribuzione complessiva effettivamente percepita dalla lavoratrice nel periodo di paga preso a riferimento per il numero di giorni lavorati o, comunque retribuiti circ. 134402/1983
  • Nel caso di lavoratrice saltuaria la retribuzione da prendere a base per il calcolo sarà computata dividendo quanto percepito dal lavoratore nel periodo da considerare non per il numero delle giornate lavorate o retribuite bensì per il numero di giornate feriali (ovvero di calendario, se impiegati) cadenti nel periodo stesso
  • Nel caso in cui la lavoratrice e il datore di lavoro abbiano concordato la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno per un periodo in parte coincidente con quello del congedo di maternità, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della indennità non sarà quella del periodo di paga precedente l’inizio del congedo ma quella dovuta per l’attività lavorativa a tempo pieno che la lavoratrice avrebbe svolto se non avesse dovuto astenersi obbligatoriamente dal lavoro. Msg 11635 del 13.04.2006.
  • per le lavoratrici agricole a tempo determinato, a decorrere dagli eventi indennizzabili relativi a periodi di paga inclusi nell'anno 2006, la retribuzione da prendere a base per il calcolo delle prestazioni a sostegno del reddito è quella contrattuale. La retribuzione da prendere in considerazione alla base del calcolo sarà quindi la più alta tra quella stabilita dai contratti collettivi nazionali e quella stabilita degli accordi collettivi o contratti individuali. (articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989) - Circ. 58/2006 -. 
  • per le lavoratrici dello spettacolo la retribuzione da prendere a base per il calcolo della indennità è la retribuzione media giornaliera del mese immediatamente precedente (entro il massimale di euro 67,14) l’inizio del congedo di maternità msg. 4721/1998, nel caso in cui nel mese precedente l’inizio del congedo non sia stato svolto l’intero periodo lavorativo mensile si dividerà l’ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo retributivo di riferimento per il numero dei giorni lavorati o retribuiti risultanti dal periodo stesso. circ. 60/2002.Se nel mese precedente non è stata svolta alcuna prestazione lavorativa, la retribuzione da prendere a base per il calcolo dovrà essere quella del mese ancora precedente e qualora anche quest’ultima manchi, quella in cui inizia il congedo di maternità o in cui è rinvenibile una prestazione di lavoro dante titolo alla indennità circ. 60/2002.

Retribuzioni convenzionali giornaliere

Le retribuzioni convenzionali giornaliere (circ. 37/2010 e circ.47/2013)

Per le retribuzioni  convenzionali dell'anno 2016 vedi circolare 51/2016

Per le retribuzioni  convenzionali dell'anno 2017 vedi circolare 168/2017

Le retribuzioni ,da prendere a base per il calcolo dell’indennità, sono :

  • per le colf e badanti, la retribuzione media convenzionale giornaliera delle ultime 52 o 26 settimane di lavoro stabilita anno per anno con decreto ( circ. 37/2010-punto 5);
  • per le lavoratrici dipendenti da società o enti cooperativi anche di fatto (DPR 602/70), la retribuzione convenzionale giornaliera. Per il 2010 è pari ad € 43,79 giornaliere (circ. 37/2010punto 1);
  • per i piccoli coloni e compartecipanti familiari, salario medio convenzionale giornaliero (circ. 37/2010punto 3);
  • per i lavoratori italiani operanti all’estero, in Paesi extracomunitari (circ. 37/2010punto 4)
  • per le lavoratrici dello spettacolo la retribuzione da prendere a base per il calcolo della indennità è la retribuzione media giornaliera del mese immediatamente precedente (entro il massimale di euro 67,14) l’inizio del congedo di maternità msg. 4721/1998, nel caso in cui nel mese precedente l’inizio del congedo non sia stato svolto l’intero periodo lavorativo mensile si dividerà l’ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo retributivo di riferimento per il numero dei giorni lavorati o retribuiti risultanti dal periodo stesso. circ. 60/2002.Se nel mese precedente non è stata svolta alcuna prestazione lavorativa, la retribuzione da prendere a base per il calcolo dovrà essere quella del mese ancora precedente e qualora anche quest’ultima manchi, quella in cui inizia il congedo di maternità o in cui è rinvenibile una prestazione di lavoro dante titolo alla indennità circ. 60/2002.
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