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La pensione ai superstiti
Requisiti soggettivi - Figli o equiparati
La pensione ai superstiti spetta ai figli legittimi o legittimati – e alle persone equiparate – che, alla data del decesso del lavoratore, fossero: (Legge 21.07.1965 n.903, art. 22):
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minori di 18 anni;
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studenti di scuola media o professionale di età compresa tra i 18 e i 21 ani;
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studenti universitari di età compresa tra i 18 ed i 26 anni;
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inabili di qualunque età.
La pensione spetta anche ai figli postumi, nati entro il 300° giorno dalla data di decesso del padre.
Per i figli studenti e per i figli inabili è richiesto che alla data del decesso del genitore fossero a suo carico.
Per i figli studenti è richiesto inoltre che non svolgessero attività lavorativa alla data del decesso del genitore.