Eureka Previdenza

La pensione ai superstiti

Requisiti soggettivi - Nipoti

(circ. 195/99  circ. 213/2000 circ.185/2015 circ.132/2007)

La ccirc. 195/99 fornisce istruzioni operative ai fini dell’applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 12-20 maggio 1999, che ha sancito l’incostituzionalità dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1957, n. 818  nella parte in cui non prevede, fra i soggetti equiparati ai figli, anche i nipoti purché minori all’atto del decesso dell’ascendente.

Pertanto, i nipoti minori e viventi a carico degli ascendenti assicurati, anche se non formalmente affidati, sono considerati destinatari diretti e immediati della pensione ai superstiti al ricorrere delle condizioni di non autosufficienza economica e mantenimento abituale.

Come confermato dal Coordinamento generale legale dell’istituto conservano il diritto al trattamento pensionistico ai superstiti:

  • fino a 21 o 26 anni, i nipoti studenti, minori di età alla data della morte dell’ascendente;
  • senza limiti temporali, i nipoti minori divenuti inabili tra il decesso del dante causa e il compimento della maggiore età.

Ai fini dell’accertamento del diritto a pensione ai superstiti, si richiamano le disposizioni impartite con circ. 213/2000 e circ.132/2007.

La pensione ai superstiti

Requisiti soggettivi - Nipoti

(circ. 195/99  circ. 213/2000 circ.185/2015 circ.132/2007)

La ccirc. 195/99 fornisce istruzioni operative ai fini dell’applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 12-20 maggio 1999, che ha sancito l’incostituzionalità dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1957, n. 818  nella parte in cui non prevede, fra i soggetti equiparati ai figli, anche i nipoti purché minori all’atto del decesso dell’ascendente.

Pertanto, i nipoti minori e viventi a carico degli ascendenti assicurati, anche se non formalmente affidati, sono considerati destinatari diretti e immediati della pensione ai superstiti al ricorrere delle condizioni di non autosufficienza economica e mantenimento abituale.

Come confermato dal Coordinamento generale legale dell’istituto conservano il diritto al trattamento pensionistico ai superstiti:

  • fino a 21 o 26 anni, i nipoti studenti, minori di età alla data della morte dell’ascendente;
  • senza limiti temporali, i nipoti minori divenuti inabili tra il decesso del dante causa e il compimento della maggiore età.

Ai fini dell’accertamento del diritto a pensione ai superstiti, si richiamano le disposizioni impartite con circ. 213/2000 e circ.132/2007.

Nipoti che non risultino orfani

Nipoti che non risultino orfani circ.185/2015

In particolare, nel caso in cui il minore non risulti orfano, la presenza di uno od entrambi i genitori non è ostativa al riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti, purché sia accertata l’impossibilità dei genitori di provvedere al mantenimento del figlio, non svolgendo alcun tipo di attività lavorativa e non beneficiando di alcuna fonte di reddito.

Al fine di stabilire se il nipote possa essere considerato a carico degli ascendenti, il requisito dell’assenza di reddito in capo ai genitori è soddisfatto anche ove i genitori stessi siano proprietari della casa di abitazione principale, poiché il reddito da essa derivante, ovvero la rendita catastale, costituisce un reddito virtuale e non effettivo. Per reddito è da intendersi, infatti, una percezione materiale di denaro a qualsiasi titolo percepita.

Diverso il caso in cui il genitore svolga attività lavorativa autonoma alla data di morte dell’ascendente: in tal caso lo svolgimento dell’attività stessa, seppur in perdita, è ostativa al riconoscimento del diritto alla pensione.

Il diritto acquisito alla pensione di reversibilità  in favore del nipote minore vivente a carico dell’ascendente non deve essere revocato né sospeso nel momento in cui, ad una data successiva il decesso del dante causa, il genitore riprenda l’attività lavorativa o diventi titolare di redditi che potrebbero consentirne il mantenimento.

Le sedi esperiranno ogni opportuno accertamento allo scopo di accertare che il minore sia effettivamente a carico dell’ascendente.

Ulteriori approfondimenti

Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 180/1999, i nipoti minori e viventi a carico degli ascendenti assicurati sono inclusi tra i destinatari diretti ed immediati della pensione ai superstiti (Circolare INPS 195 del 04.11.1999). Ai fini della sussistenza del requisito della vivenza a carico richiesto dalla sentenza n.180, anche nel caso del nipote di età inferiore a 18 anni devono ricorrere le seguenti due condizioni:

  • uno stato di bisogno del superstite determinato dalla sua condizione di non autosufficienza economica con riferimento alle esigenze medie di carattere alimentare dello stesso, alle sue fonti di reddito, ai proventi che derivano dall’eventuale concorso al mantenimento da parte di altri familiari;
  • il mantenimento del superstite da parte del dante causa quale può desumersi dall’effettivo comportamento di quest’ultimo nei confronti dell’avente diritto.

In assenza di una specifica previsione legislativa la definizione delle predette circostanze può essere

individuata in base ad una valutazione della situazione del nucleo familiare del lavoratore deceduto e del superstite.

Pertanto in tale valutazione assumono particolare rilevanza i seguenti elementi:

  • la convivenza, vale a dire la effettiva comunione di tetto e di mensa. Nei confronti del nipote superstite convivente può, di norma, prescindersi dall’accertamento della condizione del mantenimento abituale, limitando la verifica alla sola condizione della non autosufficienza economica. La condizione della autosufficienza economica, in analogia con le disposizioni regolanti gli assegni familiari, può essere ritenuta sussistente al di sopra di un limite reddituale pari al trattamento minimo della pensione maggiorato del 30%.(articolo 6 del T.U approvato con DPR 30.5.1955, n. 797, modificato dal decreto legge 30.6.1972, n. 267, convertito dalla legge 11.8.1972, n.485). Dal 1° agosto 1994 i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte non devono essere più inclusi nel reddito per l’accertamento del carico familiare - non autosufficienza economica - (articolo 3 bis del decreto legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473; circolare n. 41 del 21 febbraio 1996).
  • la non convivenza. Nei confronti del nipote superstite non convivente deve essere verificata sia la condizione della non autosufficienza economica sia quella del mantenimento abituale. A tal fine necessita accertare, anche mediante un esame comparativo dei redditi del dante causa e del superstite, se il primo concorreva effettivamente, in maniera rilevante e continuativa, al mantenimento del nipote non convivente.
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