Eureka Previdenza

Pensione ai superstiti

Requisito del carico

(circ.185/2015)

L’articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 subordina il riconoscimento del diritto a pensione ai superstiti in favore dei figli ed equiparati di età superiore ai 18 anni, studenti o inabili, alla sussistenza in capo ad essi, alla data del decesso del genitore, del requisito della vivenza a carico del deceduto.

I figli o equiparati di età inferiore a 18 anni sono considerati a priori a carico del dante causa.

Pensione ai superstiti

Requisito del carico

(circ.185/2015)

L’articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 subordina il riconoscimento del diritto a pensione ai superstiti in favore dei figli ed equiparati di età superiore ai 18 anni, studenti o inabili, alla sussistenza in capo ad essi, alla data del decesso del genitore, del requisito della vivenza a carico del deceduto.

I figli o equiparati di età inferiore a 18 anni sono considerati a priori a carico del dante causa.

Figli inabili

Figli inabili (Circ. 15/2009)

Con Deliberazione del Consiglio d’Amministrazione INPS n. 478 del 31.10.2000 è stato stabilito che per la valutazione del requisito del carico per i figli maggiorenni inabili , debba essere adottato il criterio stabilito per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali, per i quali il limite di reddito è quello stabilito dall'art.14-septies della legge 29.02.1980 n. 33, annualmente rivalutato.

Per i figli inabili che si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 5 della legge 222/1984 e che, quindi, si trovino nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di un’assistenza continua, il predetto limite deve essere aumentato dell’importo dell’indennità di accompagnamento. Una ipotesi particolare di concorso al mantenimento si ha in caso di ricovero del superstite in istituto di cura e di assistenza con retta di degenza a carico di ente o persona diversa dal lavoratore deceduto, il quale tuttavia forniva al medesimo, con carattere di continuità, i mezzi di sussistenza (vedi norme coordinate del 1991 punto 6.3.3.4 pagina 73 e pagina 74).

Alla stregua di quanto previsto ai fini dell’accertamento reddituale nei confronti degli invalidi civili, devono essere presi in considerazione i soli redditi assoggettati all’IRPEF, con esclusione dei redditi esenti (pensioni di guerra, provvidenze economiche in favore di minorati civili) o comunque non computabili agli effetti dell’IRPEF (rendite INAIL), secondo quanto stabilito dall'art.14-septies della legge 29.02.1980 n. 33 (vedi anche risposta a quesito).

Il 7° comma dell’articolo 22 della citata legge n. 903 dispone altresì che “ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli di età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro … si considerano a carico dell’assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa”.
Il termine “sostentamento” implica sia la non autosufficienza economica dell’interessato, sia il mantenimento da parte del de cuius.
Ne consegue che ai fini della concessione della pensione ai figli di età superiore ai 18 anni e inabili, è richiesto che, alla data del decesso del dante causa, fossero a suo carico: la condizione del carico deve considerarsi soddisfatta quando in concreto il figlio superstite faccia valere il requisito della non autosufficienza economica e quello del mantenimento abituale da parte del genitore deceduto.
Ai fini della sussistenza del requisito della vivenza a carico, devono ricorrere in concreto due distinte circostanze:

  1. a) uno stato di bisogno del superstite determinato dalla sua condizione di non autosufficienza economica con riferimento alle esigenze medie dello stesso, alle sue fonti di reddito, ai proventi che derivano dell'eventuale concorso al mantenimento da parte di altri familiari;
  2. b) il mantenimento del medesimo da parte del dante causa, quale può desumersi dall'effettivo comportamento di quest'ultimo nei confronti dell'avente diritto.

Le predette circostanze possono essere individuate in base ad una valutazione della situazione del nucleo familiare del lavoratore e/o pensionato deceduto e del superstite.
In tale valutazione assumono particolare rilevanza i seguenti elementi:

  1. la convivenza, vale a dire la effettiva comunione di tetto e di mensa. Nei confronti del figlio convivente può di norma prescindersi dall’accertamento della condizione del mantenimento abituale, limitando la verifica alla sola condizione della non autosufficienza economica.La condizione di non autosufficienza economica nei confronti del figlio maggiorenne inabile, ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, per decessi intervenuti entro il entro il 31 ottobre 2000, si ritiene sussistente qualora il superstite al momento del decesso del dante causa, possegga redditi propri di importo non superiore al trattamento minimo maggiorato del trenta per cento (Delibera del Consiglio di Amministrazione, n. 206 del 12 settembre 1980, avente ad oggetto "Accertamento del carico per figli ed equiparati ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari").Per i decessi intervenuti successivamente al 31 ottobre 2000, Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 31 ottobre 2000, con deliberazione n. 478, ha stabilito di modificare i criteri seguiti dall'Istituto per la valutazione del requisito del carico richiesto per i figli maggiorenni inabili, ai fini del diritto alla liquidazione della pensione ai superstiti, per i decessi intervenuti successivamente alla data di emanazione della delibera stessa.Sulla base della predetta delibera, per l'accertamento del diritto a pensione ai superstiti, deve essere adottato il criterio stabilito per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali, per i quali il limite di reddito è quello stabilito dall'articolo 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, annualmente rivalutato. Per l’anno 2008 tale limite è pari a € 14.466,57 e cioè ad € 1.205,457 mensili. (circolare n. 198 del 29 novembre 2000). Per i figli inabili che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 5 della legge n. 222/1984 e che, quindi, si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di un'assistenza continua, il predetto limite deve essere aumentato dell'importo dell'indennità di accompagnamento (€ 465,09 mensili per l’anno 2008).
  2. la non convivenza. Nei confronti del figlio maggiorenne inabile non convivente deve essere verificata sia la condizione della non autosufficienza economica sia quella del mantenimento abituale. A tal fine necessita accertare, anche mediante un esame comparativo dei redditi del dante causa e del superstite, se il primo concorreva effettivamente, in maniera rilevante e continuativa, al mantenimento del figlio non convivente (Norme Coordinate, Atti Ufficiali, Supplemento al mese di luglio 1992, punto 6.3.3.4).

Figli studenti, genitori, fratelli e sorelle, nipoti

Figli studenti, genitori, fratelli e sorelle, nipoti

Per la concessione della pensione ai figli di età superiore ai 18 anni, studenti, è richiesto che alla data del decesso del lavoratore fossero a suo carico. (DPR 26.04.1957 n.818, art.19, 2° comma)
Ai fini della sussistenza del requisito della vivenza a carico del lavoratore deceduto devono ricorrere due circostanze:

  • uno stato di bisogno del superstite determinato dalla sua condizione di non autosufficienza economica con riferimento alle esigenze medie di carattere alimentare dello stesso, alle sue fonti di reddito, ai proventi che derivano dall’eventuale concorso al mantenimento da parte di altri familiari;
  • il mantenimento del superstite da parte del dante causa quale può desumersi dall’effettivo comportamento di quest’ultimo nei confronti dell’avente diritto.

In assenza di una specifica previsione legislativa la definizione delle predette circostanze può essere individuata in base ad una valutazione della situazione del nucleo familiare del lavoratore deceduto e del superstite. (DCA 206 del 12.09.1980 – A.U.pag. 2414).
In tale valutazione assumono particolare rilevanza i seguenti elementi:

  • la convivenza , vale a dire la effettiva comunione di tetto e di mensa. Nei confronti dei figlio superstite convivente può, di norma, prescindersi dall’accertamento della condizione del mantenimento abituale, limitando la verifica alla sola condizione della non autosufficienza economica. La condizione della autosufficienza economica, in analogia con le disposizioni regolanti gli assegni familiari, può essere ritenuta sussistente al di sopra di un limite reddituale pari al trattamento minimo della pensione maggiorato del 30%. (TU approvato con DPR 30.05.1955 n. 797 art.6 modificato dal DL 30.06.1972 n. 267 art. 6 convertito nella legge 11.08.1972 n. 485). Il reddito da considerare ai fini dell’accertamento del carico per determinare il diritto alla pensione di reversibilità, così come per la corresponsione degli assegni familiare, è quello costituito esclusivamente dal reddito assoggettabile ad IRPEF, al lordo delle detrazioni di imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali (INPS prot. 12-4/62489 – Q/9053 vedi anche risposta a quesito per il concetto di autosufficienza economica).
  • La non convivenza. Nei confronti del figlio superstite non convivente deve essere verificata sia la condizione della non autosufficienza economica sia quella del mantenimento abituale. A tal fine necessita accertare, anche mediante un esame comparativo dei redditi del dante causa e del superstite, se il primo concorreva effettivamente, in maniera rilevante e continuativa, al mantenimento del figlio non convivente. Non è richiesto che il lavoratore deceduto provvedesse in via esclusiva al mantenimento del superstite: una ipotesi particolare di concorso al mantenimento si ha in caso di ricovero del superstite in istituto di cura o di assistenza con retta di degenza a carico di ente o persona diversa dal lavoratore deceduto, il qual tuttavia forniva al medesimo, con carattere di continuità, altresì i messi di sussistenza. In tal caso il requisito del carico sussiste purché il superstite non potesse procurarsi altrimenti i mezzi di sussistenza.
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