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Soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011
Pensione di vecchiaia calcolata col sistema retributivo liquidata nel FPLD
Lavoratori già assicurati alla data del 31.12.1995
Requisiti contributivi - Eccezioni - Requisito personalizzato
Per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato al 31 dicembre 1992 un'anzianita' assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra tale data e quella tirebbe di conseguire i requisiti assicurativi e contributivi richiesti dai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto n. 503 nel l'anno di decorrenza della pensione in relazione al compimento dell'eta' pensionabile, i requisiti stessi sono corrispondentemente ridotti fino al limite minimo di 15 anni previsto dalla previgente normativa.
La riduzione dei requisiti, fino all'anzidetto limite minimo, è pari alla differenza tra il numero dei contributi previsto dalla Tabella B allegata al decreto n. 503 per l'anno di decorrenza della pensione in relazione al compimento dell'eta' pensionabile di cui alla Tabella A allegata allo stesso decreto e la somma del numero dei contributi maturati dal lavoratore al 31 dicembre 1992 e del numero delle settimane comprese tra il 1 gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell'eta' pensionabile. Il numero delle settimane di assicurazione e di contribuzione richiesto per il diritto alla pensione di vecchiaia nei confronti dei lavoratori in questione e' pari a quello previsto in relazione alla decorrenza della pensione dalla Tabella B allegata al decreto n. 503, diminuito del numero di settimane di riduzione calcolato con le modalita' indicate. Il numero delle settimane di assicurazione e di contribuzione necessario per il diritto alla pensione non puo' comunque essere complessivamente inferiore a 780.
In pratica, il numero delle settimane di assicurazione e di contribuzione richieste per il diritto alla pensione di vecchiaia e' pari alla somma del numero di settimane di assicurazione e di contribuzione maturate dal lavoratore al 31 dicembre 1992 e del numero di settimane comprese tra il 1 gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell'eta' pensionabile, entro il limite minimo di 780 settimane e comunque non oltre il numero di contributi previsto dalla Tabella B allegata al decreto n. 503 per l'anno di decorrenza della pensione.
Per effetto dell'applicazione di tale meccanismo, l'elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione non trova in concreto applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti che al 31 dicembre 1992 abbiano compiuto l'eta' per il pensionamento di vecchiaia richiesta dalla previgente normativa (vedi esempio circ. 50/1993).
Pensione di vecchiaia calcolata col sistema retributivo liquidata nel FPLD
Lavoratori già assicurati alla data del 31.12.1995 -Requisiti contributivi - Eccezioni
Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria alla data del 31/12/1992
(circ.65/1995)
L'elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione non opera nei confronti dei lavoratori dipendenti ed autonomi ammessi alla prosecuzione volontaria da data anteriore al 31 dicembre 1992. Per tali lavoratori rimangono pertanto confermati i requisiti previsti dalla normativa previgente (articolo 2, comma 3, del decreto n.503).
Per usufruire di tale deroga e necessario che la decorrenza dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria si collochi entro la data del 26 dicembre 1992. Non e' invece richiesto che l'assicurato ammesso alla prosecuzione volontaria abbia anche effettuato versamenti anteriormente alla predetta data.
Per le pensioni da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti nei confronti degli assicurati ammessi ai versamenti volontari con decorrenza anteriore al 31 dicembre 1961 restano confermati i particolari requisiti di contribuzione previsti dall'articolo 25 della legge 4 aprile 1952, n. 218. Gli assicurati ammessi ai versamenti volontari anteriormente al 30 aprile 1952 possono beneficiare della riduzione dei requisiti di contribuzione previsti dall'articolo 25 della legge n.218, a condizione che abbiano versato almeno un contributo volontario nel periodo compreso tra il 3 maggio 1952 ed il 30 dicembre 1961, rispettivamente primo ed ultimo sabato del periodo di validita' delle disposizioni di cui all'articolo 25.
Pensione di vecchiaia calcolata col sistema retributivo liquidata nel FPLD
Lavoratori già assicurati alla data del 31.12.1995 - Requisiti contributivi - Eccezioni
Lavoratori che al 31/12/1992 avevano già compiuto l'età pensionabile
(60 anni per gli uomini e 55 per le donne) (msg.5492/94)
In relazione ai quesiti posti da alcune Sedi si precisa che secondo i criteri illustrati con circolare n. 258 del 16 novembre 1993 la data alla quale occorre fare riferimento ai fini della individuazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia e' quella di compimento dell'eta' pensionabile. Il diritto alla pensione di vecchiaia deve pertanto intendersi perfezionato alla data di maturazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti, a norma del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, nell'anno di compimento dell'eta' pensionabile, ancorche' tali requisiti vengano maturati in un anno successivo.
Da cio' discende, tra l'altro, che per i lavoratori dipendenti ed autonomi, che abbiano compiuto l'eta' pensionabile entro il 31 dicembre 1992 i requisiti di assicurazione e di contribuzione restano confermati nei 15 anni richiesti dalla precedente normativa, anche nei casi in cui risultino perfezionati successivamente a tale data.
Pensione di vecchiaia calcolata col sistema retributivo liquidata nel FPL
Lavoratori già assicurati alla data del 31.12.1995
Requisiti contributivi - Eccezioni -Lavoratori dipendenti con almeno 25 anni di anzianità assicurativa
(msg.6797/2009)
Come è noto, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. b), del D.lgs. 30/12/1992, n. 503, l’elevazione ivi prevista dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per il conseguimento del diritto a pensione di vecchiaia non opera nei confronti dei lavoratori dipendenti che possano far valere un’anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultano occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare (circ. n. 65 del 06/03/1995, punto 2.1.3). I lavoratori occupati per almeno 10 anni (anche se in paese estero convenzionato circ. 261/93) per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare (a nulla rileva il fatto che nello stesso anno vi sia accrditata contribuzione di altro tipo-figurativa,volontaria,ecc.-). La norma si applica anche ai lavoratori agricoli che pur impiegati per periodi inferiori all'anno sono rimasti iscritti per tutto l'anno (MSG 28208/95).
Al riguardo, sono pervenuti numerosi quesiti concernenti l’ambito di applicabilità della deroga in parola, in particolare per quanto attiene al requisito dei 10 anni di contribuzione inferiore a 52 settimane annue.
Si ritiene opportuno, di conseguenza, fornire i seguenti chiarimenti.
Applicabilità della deroga agli operai agricoli a tempo determinato
L’art. 7, commi 9-12 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638, nel fissare la nuova disciplina per il diritto a pensione degli operai agricoli, ha previsto un’apposita norma di raccordo in base alla quale i contributi da lavoro agricolo versati o accreditati per i periodi anteriori al 1° gennaio 1984 in numero inferiore a 270 per anno, sono rivalutati con i coefficienti 2,60 per gli uomini e 3,86 per le donne e i ragazzi.
Tanto premesso, alcune Sedi hanno chiesto se sia possibile riconoscere la citata deroga ai requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia computando a tal fine, a beneficio degli operai agricoli, anche i periodi in cui gli stessi hanno raggiunto le 52 settimane di copertura contributiva annuale a seguito della rivalutazione sopra indicata.
Al riguardo, occorre fare riferimento, per espresso dettato legislativo, alla ricorrenza o meno del requisito dell’effettiva occupazione nell’anno di riferimento.
Di conseguenza, si ritiene che, ai fini della deroga in parola, possano considerarsi gli anni nei quali gli operai agricoli abbiano svolto effettiva attività lavorativa per meno di 270 giornate e non raggiungano detto limite neanche computando l’eventuale contribuzione figurativa che si collochi in costanza di rapporto di lavoro (es. malattia).
Saranno altresì computabili, ai predetti fini, gli anni nei quali gli operai in questione raggiungano le 52 settimane di copertura attraverso l’accredito di contribuzione non obbligatoria che presupponga la discontinuità dell’occupazione (es. disoccupazione).
Per completezza, si confermano le istruzioni di cui al MSG 28208/95, a mente del quale la deroga in parola può applicarsi anche agli OTD, “a nulla rilevando la circostanza che negli anni in cui risultano occupati per periodi di durata inferiore all’anno gli interessati siano iscritti negli elenchi per l’intero anno”, da intendersi nel senso che l’iscrizione nei detti elenchi non fa presumere, di per sé sola, l’ininterrotta occupazione per gli anni in questione.
Computabilità dei 10 anni di contribuzione inferiore a 52 settimane annue
Inizio e conclusione dell’attività lavorativa in un periodo infra annuale
Qualora il soggetto inizi o termini la propria attività lavorativa in un periodo infra annuale, l’anno di inizio e fine assicurazione potrà essere computato, ai fini della deroga in oggetto, solo se il dipendente risulti occupato per un periodo inferiore alla capienza di settimane del periodo stesso.
Esempio. Soggetto che inizia a lavorare il 1° aprile dell’anno di riferimento: l’anno in questione è computabile ai fini della deroga se risulta occupato per un periodo inferiore alle 39 settimane.
N.B.: A seguito di numerose richieste di chiarimento pervenute relativamente al punto 3.1 del messaggio n. 6797 del 2009, si precisa quanto segue.
"La verifica del requisito dell’occupazione per un periodo inferiore alla capienza di settimane del periodo di riferimento deve essere condotta unicamente in relazione al primo e all’ultimo anno di assicurazione dei soggetti interessati e non con riferimento agli anni intermedi di attività lavorativa degli stessi."(msg.13717/2009)
Periodi non occupati
Qualora tra l’inizio e la fine del rapporto assicurativo vi siano uno o più anni senza contribuzione, in quanto il soggetto non ha svolto alcuna attività lavorativa, detti periodi non possono essere considerati ai fini dei 10 anni di contribuzione inferiore alle 52 settimane.
Occupazione per un intero anno solare con accredito di contributi inferiore a 52 settimane
In presenza di un rapporto di lavoro dipendente svolto per l’intero anno solare che abbia dato luogo ad un accredito inferiore alle 52 settimane, il periodo in questione non è computabile ai fini della deroga.
La circolare n. 65 del 06/03/1995, al punto 2.1.3, ha infatti precisato che “la deroga in parola non opera nei confronti dei lavoratori occupati per l’intero anno ai quali venga attribuito, per l’anno solare, un numero di contributi settimanali inferiore a 52, per effetto delle disposizioni vigenti in materia di accreditamento dei contributi ai fini del diritto alle prestazioni pensionistiche”.
In applicazione del suddetto principio, non sono di conseguenza computabili gli anni interamente lavorati nei quali risulti accreditata contribuzione inferiore alle 52 settimane per le seguenti causali:
- mancato raggiungimento del minimale retributivo ai sensi dell’art. 7 del d.l. 12/09/1983, n. 463, convertito con legge 11/11/1983, n. 638;
- concessione di aspettative non retribuite;
- periodi di lavoro a tempo parziale;
- periodi di lavoro domestico con meno di 24 ore settimanali.
Lavoratori a domicilio occupati per l’intero anno solare con contribuzione inferiore a 52 settimane
Considerazioni non dissimili da quelle esposte nel precedente punto 3.3 valgono a negare l’applicabilità della deroga in questione ai lavoratori a domicilio occupati per l’intero anno solare con accredito di contribuzione inferiore alle 52 settimane.
I periodi di sosta eventualmente intercorrenti tra la data di riconsegna del lavoro eseguito e quella di affidamento di nuovo lavoro, infatti, sono consequenziali al normale svolgimento del rapporto di lavoro a domicilio, tanto che i periodi di sosta in questione non possono considerarsi periodi di disoccupazione indennizzabile (circ. n. 313/Prs. del 20/02/1962, punto 3; cfr. Cass. n. 14127 del 01/10/2002).
L’eventuale mancato accredito delle 52 settimane di contribuzione nell’anno solare, di conseguenza, deriva esclusivamente dalla particolare tipologia del rapporto di lavoro in questione, senza che da questo sia dato inferire la discontinuità dell’occupazione.
Periodi con contribuzione derivante da CIG
Possono darsi casi di soggetti che in un dato anno raggiungano le 52 settimane solo attraverso l’accredito di contribuzione figurativa derivante da cassa integrazione (a orario ridotto o a zero ore), ovvero addirittura che si vedano accreditare 52 settimane di contribuzione derivanti interamente da cassa integrazione.
I periodi in questione non possono essere computati ai fini della deroga, in quanto in caso di CIG il soggetto in questione, pur in presenza di una sospensione del rapporto di lavoro, è in ogni caso da considerarsi occupato per l’intero anno.
Periodi di attività autonoma ricongiunta nel FPLD
Gli anni di attività da lavoro autonomo inferiore alle 52 settimane, ancorché ricongiunti nel FPLD, non possono in alcun caso essere computati ai fini della deroga, la quale, stante il chiaro tenore letterale della norma di cui al d.lgs. 503, è applicabile unicamente in presenza di effettiva occupazione da lavoratore dipendente.
Pensione di vecchiaia calcolata col sistema retributivo liquidata nel FPLD
Lavoratori già assicurati alla data del 31.12.1995 -Requisiti contributivi - Eccezioni
Lavoratori che al 31/12/1992 avevano già raggiunto i 15 anni di contribuzione
(circ.65/1995)
I lavoratori dipendenti ed autonomi che al 31 dicembre 1992 abbiano maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalla normativa previgente sono esclusi dall'elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione (articolo 2, comma 3, del decreto n. 503).
Ai fini della maturazione dei requisiti in parola, sono utili tutti i contributi (obbligatori, figurativi, volontari, da riscatto e da ricongiunzione) riferiti temporalmente a periodi anteriori al 1 gennaio 1993. I contributi figurativi, da riscatto e da ricongiunzione riferiti a periodi che si collocano entro il 31 dicembre 1992 devono essere valutati anche se riconosciuti a seguito di domanda successiva a tale data.