Eureka Previdenza

Lavoratori precoci

Beneficiari della norma

(circ.99/2017)

Il comma 199 della legge in argomento prevede che “a decorrere dal 1° maggio 2017, il requisito contributivo di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo 24 per effetto degli adeguamenti applicati con decorrenza 2013 e 2016, è ridotto a 41 anni per i lavoratori di cui all’articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, come ulteriormente specificate ai sensi del comma 202 del presente articolo”.

In base a tale disposizione, nonché sulla base di quanto prevede il D.P.C.M., con la decorrenza di legge ivi prevista, i requisiti per il pensionamento anticipato stabiliti con esclusivo riferimento all’anzianità contributiva prevista dall’articolo 24, comma 10 e adeguati sulla base dei rilevamenti periodici della speranza di vita (per il 2017 pari a 42 anni e dieci mesi per gli uomini e 41 anni e dieci mesi per le donne) sono ridotti a 41 anni (41 anni e 5 mesi dal 1° gennaio 2019 circ.62/2018) in favore dei lavoratori c.d. “precoci” i quali:

Considerato che la norma richiama i lavoratori di cui all’articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335 rientrano nell’ambito applicativo:

  • i lavoratori iscritti alle forme di previdenza dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa con anzianità contributiva inferiore a diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995;
  • i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui sopra che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni.  

Si precisa che l’esercizio della facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335 non preclude l’applicabilità della disposizione in argomento.

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