Eureka Previdenza

Lavoratori precoci

Termini e modalità di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio

(circ.99/2017) (circ.33/2018)

La domanda per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio in materia di riduzione del requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato di cui alla presente circolare è presentata con le consuete modalità telematiche alla sede Inps di residenza, che ne rilascia ricevuta con annotazione della data e dell’ora di ricezione.

Le domande presentate in modalità diversa da quella telematica non potranno essere prese in considerazione.

La presentazione e definizione della domanda di accesso al beneficio pensionistico  sono subordinate rispettivamente, alla presentazione ed all’esito dell’istruttoria della predetta domanda di riconoscimento delle condizioni.

Lavoratori precoci

Termini e modalità di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio

(circ.99/2017) (circ.33/2018)

La domanda per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio in materia di riduzione del requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato di cui alla presente circolare è presentata con le consuete modalità telematiche alla sede Inps di residenza, che ne rilascia ricevuta con annotazione della data e dell’ora di ricezione.

Le domande presentate in modalità diversa da quella telematica non potranno essere prese in considerazione.

La presentazione e definizione della domanda di accesso al beneficio pensionistico  sono subordinate rispettivamente, alla presentazione ed all’esito dell’istruttoria della predetta domanda di riconoscimento delle condizioni.

Termini di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio “precoci” per i soggetti che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2018

Termini di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio “precoci” per i soggetti che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2018 (circ.33/2018)

I termini di presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio presentate a decorrere dal 1° gennaio 2018 restano disciplinate dall’articolo 4, comma 2, secondo periodo, del D.P.C.M. 23 maggio 2017, n. 87.

Pertanto, ferme restando le indicazioni già fornite con la circolare n. 99 del 16 giugno 2017 al paragrafo 5.1, i soggetti che si trovino o verranno a trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 1, comma 199 della legge n. 232 del 2016, possono fare domanda per il riconoscimento delle relative condizioni entro il 1° marzo.

Le domande presentate oltre il 1° marzo e, comunque, non oltre il 30 novembre  sono prese in considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio residuano le necessarie risorse finanziarie.

L’Istituto comunicherà all’interessato l’esito dell’istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio:

  • entro il 30 giugno  per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 1° marzo;
  • entro il 31 dicembre per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 30 novembre.

Si ribadisce, inoltre, che il trattamento pensionistico in parola decorre, ricorrendone i requisiti, dal mese successivo alla presentazione della domanda, con l’unica eccezione prevista al successivo paragrafo 7.1.

Qualora si tratti di un iscritto alla gestione esclusiva, la pensione decorre dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro; nel caso di domanda di pensione in cumulo la decorrenza sarà dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

In merito alle modalità di presentazione della domanda, alla documentazione da allegare, ai criteri di monitoraggio e a tutto quanto non espressamente oggetto della presente circolare, si fa rinvio, per quanto compatibile, alla circ.99/2017, ai successivi messaggi e alle FAQ pubblicate sul sito istituzionale.

7.1 Particolare decorrenza del trattamento per i soggetti che hanno maturato tutti i requisiti e le condizioni come disciplinate dalla legge di bilancio 2018 e presentato domanda di verifica delle condizioni e domanda di pensione anticipata entro il 1° marzo

Esclusivamente per i soggetti che dal 1° gennaio 2018 si trovano nelle condizioni per accedere al beneficio “precoci”, come disciplinato dalla legge di bilancio 2018, e che abbiano presentato sia la domanda di verifica delle condizioni sia quella di accesso al beneficio entro il 1 marzo 2018,  la pensione anticipata avrà decorrenza, in deroga al regime stabilito per il 2018,  dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento di tutti i requisiti, compresa la cessazione dell’attività lavorativa. Il trattamento non potrà in ogni caso avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2018.

Ciò in quanto i soggetti che rientrano nelle predette categorie non hanno potuto  presentare la domanda di verifica delle condizioni di accesso, nonché la domanda di accesso ai benefici in parola completa di tutti gli elementi necessari per l’istruttoria.

Requisiti da possedere al momento di presentazione della domanda di riconoscimento del diritto

Requisiti da possedere al momento di presentazione della domanda di riconoscimento del diritto

In particolare al momento della predetta domanda devono sussistere i seguenti requisiti:

  • Con riguardo alle condizioni di cui all’art. 1, comma 199, lettera a), legge n. 232 del 2016, che:
    • il soggetto abbia lo stato di disoccupato (risultante dalle apposite liste esistenti presso i Centri per l’impiego) o, se lavoratore agricolo, risulti non occupato sulla base delle risultanze Unilav;
    • abbia concluso di fruire integralmente della prestazione di disoccupazione spettante.

Si precisa che la percezione dell’indennità di disoccupazione agricola corrisposta nel 2017 deve considerarsi ininfluente ai fini del beneficio trattandosi di prestazione riferita a eventi di disoccupazione relativi all’anno 2016;

Requisiti che possono essere perfezionati anche successivamente alla presentazione della domanda

Requisiti che possono essere perfezionati anche successivamente alla presentazione della domanda

Al momento della domanda di riconoscimento delle condizioni, possono invece essere valutati in via prospettica, e comunque maturati entro la fine dell’anno in corso al momento della presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio:

Contestuale presentazione della domanda di pensione

Contestuale presentazione della domanda di pensione

Contestualmente alla presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni o nelle more della relativa istruttoria i soggetti interessati, in possesso dei prescritti requisiti che non svolgano attività lavorativa ed in attesa del riconoscimento delle predette condizioni, possono presentare comunque domanda di accesso al beneficio (domanda di pensione).

Le domande presentate non possono essere respinte in attesa dell'esito dell'istruttoria

In attesa dell’esito dell’istruttoria delle domande di riconoscimento delle condizioni, le domande di accesso al beneficio eventualmente presentate non devono essere respinte ma tenute in apposita evidenza.

Le domande devono essere presentate entro il 15 luglio 2017 anche da coloro che matureranno i requisiti entro il 31.12.2017

I soggetti che si trovino o potrebbero venire a trovarsi, anche in via prospettica, nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 1, lett. da a) a d) del decreto entro il 31.12.2017 devono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni esclusivamente in via telematica  tramite i consueti canali istituzionali,  entro il 15 luglio 2017;  quelli  che vengono o  possono  trovarsi nelle predette condizioni nel corso degli anni successivi  devono presentare  domanda di  riconoscimento delle condizioni  entro il 1° marzo di ciascun anno.

Domande presentate dopo il 15 luglio 2017 e comunque entro il 30 novembre 2017

Le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio presentate per l’anno  2017 in data successiva al 15 luglio 2017 e al 1° marzo di ciascun anno, sempre che siano pervenute entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, potranno essere prese in considerazione dall’Istituto nell’anno di riferimento esclusivamente se residuino risorse finanziarie nei limiti dello stanziamento annuale, all’esito di un ulteriore monitoraggio che sarà effettuato con i criteri di cui all’articolo 11 del decreto, meglio precisati nel par. 5.4 della presente Circolare.

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