Eureka Previdenza

Lavoratori precoci

Incumulabilità con redditi da lavoro dipendente/autonomo

(circ.99/2017) (msg.340/2018)

Il comma 204 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 prevede che “a far data dalla sua decorrenza il trattamento pensionistico di cui al comma 199 del presente articolo non è cumulabile con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l’anzianità contributiva di cui all’articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e l’anzianità contributiva al momento del pensionamento”.

Il D.P.C.M. attuativo delle disposizioni in argomento all’articolo 8, comma 2 ha stabilito che  “Qualora il titolare del trattamento pensionistico acquisito in virtù del beneficio pensionistico di cui all’articolo 2 percepisca per il medesimo periodo redditi da lavoro subordinato o autonomo, il trattamento pensionistico è sospeso dalla data di decorrenza fino a conclusione del periodo di tempo per il quale è previsto il divieto di cumulo e si fa luogo al recupero delle rate di pensione già erogate”.

Pertanto, a far data dalla sua decorrenza la pensione liquidata ai sensi del predetto comma 199 non è cumulabile con redditi di lavoro, subordinato ed autonomo, prodotto in Italia e all’estero, per il periodo di anticipo rispetto ai requisiti vigenti per la generalità dei lavoratori.

Nel caso in cui il titolare di tale trattamento pensionistico percepisca, per tale periodo, redditi da lavoro autonomo o subordinato, il trattamento pensionistico è sospeso dalla data di decorrenza di quest’ultimo fino alla conclusione del sopra richiamato periodo di anticipo.

Tenuto conto del tenore letterale dell’articolo 8 del D.P.C.M., l’INPS procede al recupero integrale delle rate di pensione già erogate in tale periodo, ivi inclusa la tredicesima mensilità.

Al fine dell’applicazione della norma l’interessato deve comunicare tempestivamente all’Istituto i redditi da lavoro.

Per quanto riguarda l'individuazione del reddito da lavoro autonomo rilevante ai fini del divieto di cumulo, debbono essere  presi in considerazione tutti i redditi comunque  ricollegabili ad attività di lavoro svolte senza vincolo di subordinazione, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione ai fini  fiscali.

Si precisa in ogni caso che, ai fini del conseguimento della pensione anticipata è richiesto che il soggetto abbia cessato l’attività lavorativa. Per attività lavorativa deve intendersi attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all’estero.

Infine si chiarisce che durante il periodo di sospensione del trattamento pensionistico il pensionato mantiene la titolarità del trattamento medesimo.

Occorre prestare attenzione (msg.340/2018) alla differenza tra:

  • la data scadenza beneficio ai fini del calcolo dell’onere, che coincide con il perfezionamento dei requisiti per la pensione anticipata ovvero per la pensione di vecchiaia se raggiunto prima
  • la data scadenza beneficio ai fini dell’incumulabilità con i redditi da lavoro, che coincide SEMPRE con il raggiungimento del requisito della pensione anticipata previsto per la generalità dei lavoratori.

Da ciò consegue che in questo secondo caso, l’incumulabilità si estende anche oltre il perfezionamento dell’età della vecchiaia.

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