Eureka Previdenza

Pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizioni all’amianto

Requisiti sanitari

(circ.7/2018) (circ.34/2020)

La novità introdotta dal comma 250-bis è rappresentata dalla rilevanza assunta da tutte le patologie asbesto–correlate ai fini della sussistenza del requisito sanitario utile per la pensione di inabilità in argomento.

Pertanto, la pensione di inabilità viene riconosciuta per tutte le patologie asbesto–correlate, a condizione che siano riconosciute di origine professionale con apposita certificazione rilasciata dall’INAIL ed allegata alla domanda di certificazione del diritto al beneficio.

La Struttura territoriale INPS effettua le opportune verifiche presso la sede INAIL territorialmente competente.

Qualora la certificazione non sia allegata alla predetta domanda, la Struttura territoriale INPS deve richiedere, a mezzo PEC, alla sede INAIL territorialmente competente l’attestazione del requisito sanitario.

Pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizioni all’amianto

Requisiti sanitari

(circ.7/2018) (circ.34/2020)

La novità introdotta dal comma 250-bis è rappresentata dalla rilevanza assunta da tutte le patologie asbesto–correlate ai fini della sussistenza del requisito sanitario utile per la pensione di inabilità in argomento.

Pertanto, la pensione di inabilità viene riconosciuta per tutte le patologie asbesto–correlate, a condizione che siano riconosciute di origine professionale con apposita certificazione rilasciata dall’INAIL ed allegata alla domanda di certificazione del diritto al beneficio.

La Struttura territoriale INPS effettua le opportune verifiche presso la sede INAIL territorialmente competente.

Qualora la certificazione non sia allegata alla predetta domanda, la Struttura territoriale INPS deve richiedere, a mezzo PEC, alla sede INAIL territorialmente competente l’attestazione del requisito sanitario.

Disposizioni della circolare 7/2018

La  norma  in  esame  individua  le seguenti  patologie  rilevanti  ai  fini  del  diritto  alla  pensione  di inabilità  di  cui  al  citato  articolo 1, comma 250

  • mesotelioma pleurico  (c45.0), 
  • mesotelioma pericardico  (c45.2), 
  • mesotelioma peritoneale  (c45.1), 
  • mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (c45.7),
  • carcinoma polmonare (c34) ed
  • asbestosi (j61).

L’elencazione delle affezioni ha carattere tassativo.

Si precisa che il diritto alla pensione di inabilità in argomento è subordinato alla condizione che le predette  patologie  siano  riconosciute  di  origine  professionale  ovvero  come  causa  di  servizio  con apposita  certificazione  rilasciata  dall’INAIL  o  da  altre  amministrazioni  competenti  secondo  la normativa vigente (Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all’articolo 10 del D.P.R. n. 461/01 istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze; Comitato tecnico per le pensioni privilegiate di cui all’articolo 12 della legge n. 274/91).  I riconoscimenti delle suddette amministrazioni sono equivalenti ed hanno pari efficacia. Pertanto l’avvenuto riconoscimento della causa di servizio non comporta per il lavoratore l’obbligo di certificazione da parte dell’INAIL del riconoscimento della patologia di origine professionale ai fini dell’attribuzione della pensione di inabilità in oggetto. Ove ricorra la condizione rappresentata dalla sussistenza di una delle patologie sopra elencate e dal riconoscimento  dell’origine  professionale  ovvero  della  causa  di  servizio,  come  da  certificazione rilasciata dall’INAIL o dalle altre suddette amministrazioni competenti, la pensione di inabilità è conseguita anche se il richiedente non si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Twitter Facebook