Eureka Previdenza

Pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizioni all’amianto

Reversibilità della pensione di inabilità

(circ.7/2018)

La pensione di inabilità in argomento è reversibile in favore dei superstiti del pensionato. Parimenti  la  pensione  di  inabilità  è  reversibile  in  favore  dei  superstiti  dell’assicurato  che,  in possesso del requisito sanitario e di quello contributivo, deceda durante l’iter facente seguito alla presentazione della domanda di pensione di inabilità. La pensione di reversibilità è cumulabile con la rendita ai superstiti erogata dall’INAIL per una delle patologie elencate nell’articolo 1, comma 250, della legge n. 232 del 2016.
Si chiarisce che ai sensi dell’articolo 1, comma 250, della legge n. 232 del 2016  non  è prevista la possibilità in favore dei superstiti dell’iscritto di presentare istanza per il riconoscimento della prestazione pensionistica in argomento.

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