Eureka Previdenza

Pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizioni all’amianto

Requisiti amministrativi

(circ.7/2018)

Al fine del conseguimento della pensione di inabilità di cui all’articolo 1, comma 250, della legge n. 232/2016,  il  requisito  contributivo  si intende perfezionato  quando  risultino  versati  o  accreditati  in favore del richiedente almeno cinque anni nell’intera vita lavorativa. Ne consegue che detto requisito può non essere collocato nel quinquennio anteriore alla data della domanda, fermo restando che non deve essere stato utilizzato per la liquidazione di un trattamento pensionistico, fatta eccezione per l’ipotesi seguente: i titolari di assegno ordinario di invalidità, che non abbiano ricevuto il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui alla legge n. 222 del 1984,  possono  conseguire  il  trattamento  pensionistico  di  cui  al  menzionato  articolo 1, comma 250. Nell’ambito della pensione di inabilità in parola trovano applicazione le disposizioni  in  materia di cumulo dei periodi assicurativi di  cui all’articolo 1, comma 240, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

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