Eureka Previdenza

La pensione supplementare

Beneficiari

Può essere richiesta dai lavoratori titolari di un conto assicurativo presso l’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) già titolari di pensione a carico di un Fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell’AGO (Gestione dipendenti pubblici, Fondi Pensioni esonerativi e sostitutivi, ecc.).

Spetta anche ai:

  • titolari di pensione a carico del fondo di previdenza del Clero secolare per i ministri del culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;
  • titolari di assegni vitalizi corrisposti in sostituzione della pensione dall'INADEL, ai dipendenti degli enti locali, dall' ENPAS ai dipendenti dello Stato, dall'Opera di previdenza per il personale delle ferrovie e dall'Istituto postelegrafonici ai dipendenti delle corrispondenti amministrazioni.;
  • I lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata dell’Inps possono richiedere la pensione supplementare nella loro gestione qualora non raggiungono i requisiti per il diritto ad un’autonoma pensione nella gestione stessa, se titolari di una pensione a carico dell’AGO, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti.
  • ai familiari superstiti dei suddetti lavoratori. Per i pensionati della Gestione lavoratori dello spettacolo è prevista la pensione supplementare in caso di contribuzione versata in una o più gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Non spetta

Sono esclusi dal diritto alla pensione supplementare nell’AGO:

  1. i titolari di pensione a carico di Casse e Fondi per liberi professionisti (medici, avvocati, ingegneri, ecc.);
  2. i titolari di pensione a carico della Gestione lavoratori dello spettacolo per i quali è previsto un solo trattamento pensionistico per tutta la contribuzione versata presso le due gestioni poiché le norme che regolano i rapporti tra INPS e ENPALS prevedono la corresponsione di un unico trattamento con obbligo di unificazione delle relative posizioni contributive.;
  3. i titolari di pensione estera di un Paese non convenzionato con l’Italia;
  4. i titolari di pensione estera di un Paese convenzionato, in quanto godono del diritto alla totalizzazione dei periodi di lavoro svolti all’estero o in Italia e alla conseguente liquidazione della pensione pro-rata.
  5. i titolari di pensione a carico della Gestione Separata dei lavoratori parasubordinati;
  6. ai titolari di pensione ENPALS.
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