Eureka Previdenza

La pensione supplementare

Importo

L'importo della pensione supplementare è determinato secondo le norme comuni di calcolo della pensione.

La pensione supplementare non è integrabile al trattamento minimo.

L’importo della pensione viene determinato con il sistema di calcolo:

  • retributivo, se la contribuzione versata nell’AGO si riferisce a periodi solo antecedenti l’ 1.1.1996;
  • misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo), se il lavoratore può far valere contribuzione versata nell’AGO sia per periodi antecedenti il 1.1.1996 sia per periodi successivi al 31.12.1995;
  • contributivo, se la contribuzione si riferisce unicamente a periodi successivi al 31.12.1995 o al 31.12.2011.

La pensione supplementare liquidata con contribuzione versata dal 1° gennaio 1996 è calcolata con il sistema contributivo indipendentemente dal sistema di calcolo utilizzato per la liquidazione del trattamento pensionistico principale.

Il versamento di ulteriori contributi successivi alla decorrenza della pensione supplementare dà diritto ad un supplemento di pensione.

Da parte di alcune Sedi è stato chiesto (msg.331/2001) se all'atto della liquidazione di una pensione supplementare a favore di un soggetto, titolare di un trattamento pensionistico a carico di Enti o Amministrazioni che gestiscono forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive od esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria, che abbia iniziato l'attività lavorativa dipendente o autonoma con iscrizione all'INPS successivamente al 31 dicembre 1995 debba essere utilizzato il sistema di calcolo contributivo ovvero, qualora il richiedente sia in possesso alla data del 31 dicembre 1995 di un'anzianità contributiva presso l'altra forma previdenziale di almeno diciotto anni, quello retributivo.
Al riguardo si fa presente quanto segue
Ai fini della valutazione dell'anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995 e della conseguente determinazione del sistema di calcolo da adottare per la liquidazione di una pensione, devono essere presi in considerazione esclusivamente i contributi - relativi ovviamente a periodi compresi entro tale data - da utilizzare per la liquidazione della pensione stessa, salvo che non si tratti di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti da liquidare nei confronti di lavoratori che al 31 dicembre 1995 possono far valere anche contribuzione da lavoro autonomo. In tal caso devono essere computati tutti i periodi di contribuzione fatti valere al 31 dicembre 1995 non sovrapposti temporalmente,ancorché non utilizzabili in sede di prima liquidazione, ma solo a supplemento, attese le disposizioni dell'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n.155 (v. circolare n.180 del 14 settembre 1996, punto 6) Pertanto, nel caso prospettato, la pensione supplementare deve essere liquidata con il sistema contributivo.

Twitter Facebook