Eureka Previdenza

La pensione supplementare nella gestione separata

Di seguto i requisiti richiesti dal 1996 in poi.

La pensione supplementare nella gestione separata

Di seguto i requisiti richiesti dal 1996 in poi.

Requisiti per il diritto dal 1° gennaio 2012

Requisiti per il diritto dal 1° gennaio 2012

Se gli iscritti alla gestione separata non raggiungono i requisiti per ottenere una pensione autonoma hanno diritto alla liquidazione di una pensione supplementare (art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338) se:

  • sono titolari di un trattamento pensionistico a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti;
  • cessazione del rapporto di lavoro dipendente per le decorrenze dal 1° gennaio 1993 (circolare 65/95);
  • risultino in possesso del requisito di età (vedi requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia nella gestione separata dal 1° gennaio 2012).

Relativamente alla pensione supplementare da liquidare a carico della gestione separata (msg.219/2013 punto3.1), si richiama l’articolo 1, comma 2, del D.M. n. 282 del 1996 che ha stabilito che “qualora gli iscritti alla gestione non raggiungono i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma, ma conseguono la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, di cui alla legge n. 233 del 1990, nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare ai sensi dell’art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, sempreché in possesso del requisito di età di cui all’art. 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995”. (cfr. circolare n. 112 del 1996, parte seconda: disposizioni in materia di prestazioni pensionistiche, di prosecuzione volontaria e di organizzazione della gestione).

Per quanto riguarda la pensione supplementare da liquidare nei confronti di soggetti, iscritti dal 1° gennaio 1996, titolari di pensione a carico della gestione separata, ovvero titolari di pensione a carico di una forma di previdenza obbligatoria per i lavoratori dipendenti sostitutiva dell’AGO, o che ne comporti l’esclusione o l’esonero dalla predetta, si richiamano i chiarimenti forniti con messaggio n. 404 dell’11 dicembre 2003.

In conformità ai criteri illustrati con il messaggio n. 404 dell’11 dicembre 2003, si può dar luogo alla liquidazione della pensione supplementare, nei confronti dei soggetti di cui al presente punto, qualora il trattamento pensionistico richiesto risulti inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (punto 1.2 della circolare n. 35 del 2012) pur in presenza dei prescritti requisiti di età anagrafica e contributiva per la pensione di vecchiaia introdotti dall’articolo 24, comma 7, del d.l. n. 201 convertito dalla legge n. 214 del 2011 per il diritto autonomo alla pensione (v. in proposito punti 1.1, 1.1.2, 1.2 della circolare n. 35 del 2012).

Pertanto, le domande di pensione supplementare sono suscettibili di accoglimento nei confronti di soggetto titolare di trattamento pensionistico a carico dei Fondi come individuati dall’art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nonché della gestione separata, qualora il medesimo:

  • non abbia perfezionato il requisito minimo dell’importo del trattamento pensionistico richiesto dalla norma ed
  • a condizione che alla data di decorrenza della pensione supplementare sia perfezionato il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, adeguato agli incrementi della speranza di vita e
  • che l’interessato abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente.

Requisiti per il diritto al 31 dicembre 2007

Requisiti per il diritto al 31 dicembre 2007
Se gli iscritti alla gestione separata non raggiungono i requisiti per ottenere una pensione autonoma (vedi msg.404/2003) hanno diritto alla liquidazione di una pensione supplementare (art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338) se:

  1. sono titolari di un trattamento pensionistico a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti;
  2. cessazione del rapporto di lavoro dipendente per le decorrenze dal 1° gennaio 1993 (circolare 65/95);
  3. risultino in possesso del requisito di età di almeno 57 anni previsto dall'art. 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995

RISPOSTA A QUESITO
(messaggio n. 404 dell’11 dicembre 2003)

E' stata prospettata da una Sede la situazione di un lavoratore, titolare di pensione a carico di un fondo esclusivo ed iscritto alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/95, il quale ha maturato i requisiti di contribuzione (5 anni) e di età (57 60 65 o più) per la pensione di vecchiaia. Peraltro l'importo di detto trattamento risulta inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale (art. 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995).
Ciò posto è stato chiesto se l'interessato possa chiedere utilmente la pensione supplementare, prima del compimento del 65° anno di età, continuando l'iscrizione alla gestione in parola.
In proposito, si richiamano le istruzioni fornite con circolare n. 112 del 25 maggio 1996, con la quale è stato, tra l'altro, precisato che qualora gli iscritti alla gestione separata non raggiungano i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma, ma conseguano la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell'A.G.O., delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali autonome, nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti, hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare di cui all'art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, sempreché risultino in possesso del requisito di età di almeno 57 anni, previsto dall'art. 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995.
Considerato che l'interessato è titolare di pensione a carico di un Fondo esclusivo, la domanda di pensione supplementare è suscettibile di accoglimento.
Si ricorda che l'eventuale contribuzione versata per periodi successivi alla decorrenza della pensione a carico della predetta Gestione dà titolo a un supplemento (v. punto 4 della circolare n. 112 del 1996).  

Requisiti per il diritto dal 1° gennaio 2008

Requisiti per il diritto dal 1° gennaio 2008 (msg.11137/2008)

Se gli iscritti alla gestione separata non raggiungono i requisiti per ottenere una pensione autonoma hanno diritto alla liquidazione di una pensione supplementare (art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338) se:

  1. sono titolari di un trattamento pensionistico a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti;
  2. cessazione del rapporto di lavoro dipendente per le decorrenze dal 1° gennaio 1993 (circolare 65/95);
  3. risultino in possesso del requisito di età di almeno 60 anni se donna e 65 se uomo (legge 247/2007). 

RISPOSTA A QUESITO
(messaggio n. 404 dell’11 dicembre 2003)

E' stata prospettata da una Sede la situazione di un lavoratore, titolare di pensione a carico di un fondo esclusivo ed iscritto alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/95, il quale ha maturato i requisiti di contribuzione (5 anni) e di età (57 60 65 o più) per la pensione di vecchiaia. Peraltro l'importo di detto trattamento risulta inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale (art. 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995).
Ciò posto è stato chiesto se l'interessato possa chiedere utilmente la pensione supplementare, prima del compimento del 65° anno di età, continuando l'iscrizione alla gestione in parola.
In proposito, si richiamano le istruzioni fornite con circolare n. 112 del 25 maggio 1996, con la quale è stato, tra l'altro, precisato che qualora gli iscritti alla gestione separata non raggiungano i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma, ma conseguano la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell'A.G.O., delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali autonome, nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti, hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare di cui all'art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, sempreché risultino in possesso del requisito di età di almeno 57 anni, previsto dall'art. 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995.
Considerato che l'interessato è titolare di pensione a carico di un Fondo esclusivo, la domanda di pensione supplementare è suscettibile di accoglimento.
Si ricorda che l'eventuale contribuzione versata per periodi successivi alla decorrenza della pensione a carico della predetta Gestione dà titolo a un supplemento (v. punto 4 della circolare n. 112 del 1996). 

Contribuzione versata dopo il pensionamento

Contribuzione versata dopo il pensionamento
I contributi versati nella gestione separata per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione a carico della gestione stessa danno titolo a un supplemento di pensione. La liquidazione del supplemento puo' essere richiesta, per la prima volta, quando siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione e, successivamente, dopo cinque anni dalla decorrenza del precedente supplemento.

Non è possibile trasformare la pensione supplementare in pensione di vecchiaia, allorché siano perfezionati i requisiti per la pensione di vecchiaia a seguito di versamento di altri contributi dopo la liquidazione della pensione supplementare.

In questo caso si deve liquidare un supplemento sulla pensione supplementare (vedi circ.32 del 6/02/1991)

Importo

Importo (vedi anche sezione dedicata)
I trattamenti di pensione spettanti in relazione alla contribuzione versata nella gestione di nuova istituzione sono liquidati con il sistema contributivo. L'aliquota di computo, di cui all'articolo 1, comma 8, della legge n. 335 del 1995 e' stabilita dall'art. 1 del regolamento n.282 nella misura del 10%. (le pensioni supplementari sono liquidate a soggetti con l'obbligo assicurativo contemporaneo ad un altro Fondo). Vedi, a proposito dell'aliquota di computo la circolare 186/98 - circolare 47/2000 - circolare 37/2000 e circolare 26/2002.

L'importo della pensione col calcolo contributivo è determinato dalla formula che segue:

 

         Montante contributivo                  X          Coefficiente di trasformazione           =       Pensione annua     

L'importo mensile della pensione si determina dividendo la pensione annua per 13 (tredici).

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