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Assegni straordinari di sostegno al reddito
Dipendenti del gruppo Ferrovie dello Stato
Modalità di calcolo della prestazione
(circ.78/2011)
L’articolo 6, lettera c), e l’articolo 10, comma 1, del più volte citato Regolamento di funzionamento stabiliscono che il Fondo provvede all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno del reddito di accompagnamento alla pensione.
Il calcolo dell’assegno si effettua con le stesse modalità utilizzate per il calcolo della pensione che teoricamente spetterebbe all’interessato al momento dell’accesso al Fondo, con l’aggiunta dei periodi per i quali l’azienda si impegna a versare la contribuzione correlata.
In particolare, per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianità prima di quella di vecchiaia, il valore dell’assegno è pari alla somma dei seguenti importi:
- importo netto del trattamento pensionistico spettante nei regimi previdenziali obbligatori di riferimento, con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità;
- importo delle ritenute di legge sull’assegno.
Per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella di anzianità, il valore dell’assegno è pari alla somma dei seguenti importi:
- importo netto del trattamento pensionistico spettante nei regimi previdenziali obbligatori di riferimento, con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;
- importo delle ritenute di legge sull’assegno.
Gli assegni straordinari non sono assoggettati al contributo ex ONPI.
Agli assegni straordinari non viene attribuita la perequazione automatica.
Sugli assegni straordinari non spettano i trattamenti di famiglia.
Sugli assegni straordinari non spettano gli interessi legali né la rivalutazione monetaria.
Sugli assegni straordinari possono essere effettuate esclusivamente trattenute erariali, trattenute per contributo sindacale e per cumulo con redditi da lavoro; non possono, quindi, essere concesse rateizzazioni per riscatti e ricongiunzioni, i cui oneri devono essere interamente versati prima dell’accesso alla prestazione.
Gli assegni sono prestazioni “dirette” e non sono reversibili. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie, tenendo conto anche della contribuzione correlata versata in favore del lavoratore durante il periodo di assegno.