Eureka Previdenza

Assegni straordinari di sostegno al reddito

Dipendenti del gruppo Ferrovie dello Stato

Cumulabilità con i redditi da lavoro

(circ.78/2011)

L’articolo 12 del Regolamento di funzionamento del Fondo disciplina l’incompatibilità ed i limiti di cumulo degli assegni straordinari con i redditi da lavoro eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi.

Il comma 1 prevede che l’assegno straordinario sia incompatibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti che svolgano attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l’interessato.

Il comma 2 prevede che, per i periodi di svolgimento di tali attività, vengano sospesi l’erogazione dell’assegno ed il versamento della contribuzione correlata.

I successivi commi disciplinano i limiti di cumulo dell’assegno straordinario compatibile con i redditi derivanti da attività di lavoro non in concorrenza, e indicano la modalità con cui deve essere effettuata l’eventuale trattenuta.

In particolare, i commi 3 e 4 prevedono che l’assegno straordinario sia cumulabile con i redditi da lavoro dipendente nel limite massimo dell’ultima retribuzione mensile ragguagliata ad anno. In caso di superamento di tale limite, per la parte eccedente verrà effettuata sull’assegno straordinario la  corrispondente trattenuta.

Il comma 5 prevede che l’assegno straordinario sia cumulabile con i redditi da lavoro autonomo, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di rapporto di lavoro, nell’importo corrispondente a quello, tempo per tempo, previsto per i trattamenti di pensione erogabili dal Fondo di previdenza obbligatoria di appartenenza dell’interessato. Dal 1° gennaio 2009, per effetto dell’articolo 19 della legge n. 133/2008 di conversione del decreto legge n. 112/2008, è stata introdotta la totale cumulabilità, pertanto sull’assegno straordinario non deve essere effettuata la trattenuta per cumulo.

Il lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito è obbligato a dare tempestiva comunicazione dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi (con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, del periodo di svolgimento dell’attività di lavoro, dei redditi conseguiti), ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.

Pertanto, il beneficiario di assegno straordinario che intraprenda una nuova attività di lavoro, a qualunque titolo (dipendente, autonomo, collaborazione, ecc.), è tenuto a darne  comunicazione (allegato n. 8):

  • al Fondo di sostegno, tramitela Sede INPSche gestisce l’assegno straordinario;
  • all’azienda esodante.

In caso di inadempimento dell’obbligo, il lavoratore perde il diritto alla prestazione ed è tenuto a restituire le somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale.

Inoltre, la contribuzione correlata all’erogazione dell’assegno straordinario viene cancellata.

Competente a decidere è il Comitato amministratore del Fondo.

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