Eureka Previdenza

Assegni straordinari di sostegno al reddito

Dipendenti del gruppo Ferrovie dello Stato

Regime sperimentale per le lavoratrici

(circ.78/2011)

L’articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 23 agosto 2004 conferma, in via sperimentale, durante il periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2015, per le lavoratrici, la possibilità di conseguire la pensione di anzianità con almeno 35 anni di anzianità contributiva e con almeno 57 anni di età (lavoratrici dipendenti). Per potersi avvalere di tale opportunità le lavoratrici devono scegliere la liquidazione della pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.

Si precisa che la scelta delle lavoratrici di avvalersi della normativa in esame non è equiparata all’opzione per il sistema contributivo, ma consiste esclusivamente nella scelta del sistema di calcolo, finalizzata all’accesso alla pensione di anzianità con requisiti anagrafici e contributivi più favorevoli rispetto a quelli richiesti dalla normativa vigente.

La scelta di avvalersi della disciplina sperimentale di cui all’articolo 1, comma 9, è da ricondursi al momento in cui la lavoratrice, raggiunti i requisiti minimi richiesti dalla legge n. 335/1995, decide di accedere al pensionamento.

Poiché l’accesso al Fondo è finalizzato al perfezionamento dei requisiti per la pensione, il Comitato amministratore - con delibera del 31 gennaio 2011 - ha ritenuto possibile anticipare il momento della scelta della lavoratrice a quello dell’ingresso nel Fondo.

Alle lavoratrici interessate si applicano, ad eccezione del calcolo, tutte le regole proprie dell’accesso alla pensione con il sistema retributivo o misto.

Di conseguenza:

  • per il diritto, si deve fare riferimento ai requisiti anagrafici e contributivi richiesti dalla legge n. 335/1995 per il conseguimento della pensione di anzianità;
  • le finestre di accesso sono quelle stabilite dall’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella legge n. 122/2010 (circolare n. 53 del 16/3/2011);
  • l’assegno straordinario viene calcolato con le medesime modalità previste per la pensione di vecchiaia contributiva, ad eccezione del requisito dell’importo soglia.

Pertanto, all’atto della sottoscrizione della domanda per l’accesso al Fondo di sostegno, la lavoratrice può optare, con espressa dichiarazione irrevocabile, per la liquidazione della futura prestazione pensionistica con le regole di calcolo del sistema contributivo (di cui al citato decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180). In presenza di tale dichiarazione, ai fini della valutazione del possesso del diritto alla liquidazione dell’assegno straordinario, si dovrà fare riferimento ai sopra richiamati requisiti.

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