Eureka Previdenza

Comunicazioni obbligatorie del datore di lavoro

Nuove norme per la mobilità, anticipazione mobilità e TS edilizia

(circ.57/2014)

L’ampia formulazione della norma in esame, stabilendo che le comunicazioni obbligatorie a carico del datore di lavoro sono valide ai fini dell’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione a qualsiasi titolo posti anche a carico dei lavoratori nei confronti dell’INPS, è applicabile anche alle comunicazioni previste dall’art. 9, comma 1, lett. d, Legge n. 223 del 1991 e dall’art. 3, del D.M. 17 febbraio 1993 n. 142, riguardanti l’inizio della rioccupazione durante la fruizione dell’indennità di mobilità, compresa quella in deroga, nei 24 mesi successivi alla corresponsione anticipata della mobilità e dei trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia.

Pertanto, anche in tali casi, la comunicazione preventiva obbligatoria del datore di lavoro è equipollente alla comunicazione obbligatoria gravante sul lavoratore beneficiario delle prestazioni in argomento.

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