Eureka Previdenza

Comunicazioni obbligatorie del datore di lavoro

Nuove norme per la Cassa Integrazione

(circ.57/2014)

La norma di cui all’art. 8, 5° comma, della legge n. 160 del 1988 è stata emanata in un periodo in cui non vigeva l’obbligo per il datore di lavoro di presentare la comunicazione preventiva di assunzione, introdotto dall’art. 1, comma 1180, della Legge n. 296 del 2006 che ha novellato l’art. 9 bis del decreto legge n. 510 del 1996, convertito dalla Legge n. 608 del 1996.

Con la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, si è introdotto l’obbligo di comunicazione preventiva, entro le ore 24 del giorno antecedente a quello di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro, per i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni, per le tipologie di rapporto di lavoro subordinato e alcune tipologie di lavoro autonomo (in forma coordinata e continuativa), anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, nonché nei casi di tirocini di formazione e di orientamento e di ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata (art. 9 bis del decreto legge n. 510 del 1996, convertito dalla Legge n. 608 del 1996 come modificato dall’art. 1, comma 1180, della Legge n. 296 del 2006).

Le predette comunicazioni preventive obbligatorie dei datori di lavoro sono gestite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali tramite il sistema informatico per le comunicazioni obbligatorie (mod. “UNILAV”) e acquisite nelle procedure INPS.

Con l’introduzione dell’art. 9, comma 5, del decreto legge n. 76 del 2013 si è, in sostanza,  attribuito alla previsione normativa di cui all'articolo 4-bis, comma 6, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, la funzione di assolvere a qualsiasi obbligo informativo ulteriore eventualmente connesso, anche indirettamente, al rapporto di lavoro, in omaggio al principio della  “pluriefficacia della comunicazione”.

In merito alla decadenza dal diritto di cui all’art. 8, 5° comma, della legge n. 160 del 1988, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con risposta all’ interpello n. 19 del 1 agosto 2012 aveva già ritenuto che “non trovi più applicazione, almeno con riferimento alle tipologie lavorative oggetto della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto, l’obbligo imposto al prestatore di lavoro di comunicare all’Istituto lo svolgimento di attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale ex art. 8, 4° comma, della legge n. 160 del 1988”.

Per effetto dell’intervento della predetta norma interpretativa, le comunicazioni preventive del datore di lavoro sono ora valide anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione posti a carico del lavoratore dall’art. 8, 5° comma, della legge n. 160 del 1988,per le integrazioni salarialiordinarie, straordinarie e in deroga.

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