Eureka Previdenza

Comunicazioni obbligatorie del datore di lavoro

Nuove norme per ASpI e Mini ASpI in caso di lavoro subordinato e parasubordinato

(circ.57/2014)

Come innanzi accennato, in caso di rioccupazione con un rapporto di lavoro subordinato la riforma introdotta con la legge 92 del 2012 ha già previsto e disciplinato che la comunicazione obbligatoria effettuata dal datore di lavoro sia sufficiente a determinare la sospensione dell’indennità di disoccupazione ASpI e miniASpI (art. 2, commi 15 e 23, della legge 28 giugno 2012 n. 92). Relativamente, invece, alla ripresa del lavoro con un rapporto di collaborazione in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, l’art. 2, commi 17 e 40, della citata legge 92 del 2012 dispone, a pena di decadenza, l’obbligo del lavoratore di informare l’INPS, entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che si prevede di trarre dall’attività medesima.

La norma oggetto della presente circolare introdotta dal decreto legge n. 76/2013, mentre considera valide, ai fini dell’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione posti anche a carico del lavoratore, le comunicazioni obbligatorie effettuate dal committente (mod.”UNILAV”),  non esonera il lavoratore percettore di indennità di disoccupazione dall’obbligo di rendere detta dichiarazione reddituale.

Pertanto, come già illustrato nella circolare dell’Istituto n. 142 del 2012, si verifica la decadenza dalla prestazione nel caso in cui, nel termine di un mese  dalla rioccupazione in forma parasubordinata, il lavoratore non provveda a comunicare il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività. Ciò al fine di consentire all’INPS di verificare che il reddito sia  inferiore  al  limite  utile  ai  fini della conservazione dello stato di disoccupazione e  di  ridurre  conseguentemente il  pagamento dell'indennità di un importo pari  all'80  per  cento  dei  proventi preventivati. In questa ipotesi, acquisite le informazioni relative al reddito presunto, l’INPS provvederà  tempestivamente a riattivare il pagamento della prestazione rimasto sospeso al momento della comunicazione obbligatoria di rioccupazione,  nella misura percentuale ridotta cumulabile con l’attività di lavoro in forma parasubordinata.

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