Eureka Previdenza

Comunicazioni obbligatorie del datore di lavoro

Applicazione della norma

(circ.57/2014)

Disciplina generale

In presenza della preventiva comunicazione obbligatoria del datore di lavoro di inizio attività lavorativa, acquisita dal sistema informatico per le comunicazioni obbligatorie (mod. “UNILAV”), l’Istituto deve sospendere il trattamento di integrazione salariale ordinaria, straordinaria, in deroga, l’indennità di mobilità ordinaria o in deroga, i trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, l’indennità di disoccupazione ASpI e miniASpI, senza procedere alla dichiarazione di decadenza dal diritto anche qualora il lavoratore abbia omesso le comunicazioni poste per legge a suo carico.

Nel caso di corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità, l’Istituto  non dovrà procedere alla richiesta degli interessi sulla somma da restituire.

L’art. 9, comma 5 del decreto legge 28 giugno 2013 n. 76, quale norma di interpretazione autentica, si applica anche ai rapporti ancora pendenti tra l’assicurato e l’INPS in tutte le ipotesi in cui il datore di lavoro abbia regolarmente effettuato la preventiva comunicazione obbligatoria acquisita nel sistema informatico per le comunicazioni obbligatorie (mod. “UNILAV”).

Al contrario, la novella legislativa non produce  alcun effetto sui rapporti ormai irreversibilmente esauriti in conseguenza di intervenuto giudicato, oppure a causa della loro consolidata intangibilità ascrivibile all’avveramento della prescrizione estintiva.

Resta fermo che i predetti trattamenti di integrazione salariale, ordinaria, straordinaria, in deroga, di indennità di mobilità ordinaria e in deroga, corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità, dei trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, così come le indennità di disoccupazione ASpI e miniASpI eventualmente erogati dopo la data della comunicazione obbligatoria del datore di lavoro risultante nel sistema informatico per le comunicazioni obbligatorie (mod. “UNILAV”) coincidenti con il periodo di rioccupazione, devono essere comunque recuperati dall’Istituto.

Comunicazioni obbligatorie del datore di lavoro

Applicazione della norma

(circ.57/2014)

Disciplina generale

In presenza della preventiva comunicazione obbligatoria del datore di lavoro di inizio attività lavorativa, acquisita dal sistema informatico per le comunicazioni obbligatorie (mod. “UNILAV”), l’Istituto deve sospendere il trattamento di integrazione salariale ordinaria, straordinaria, in deroga, l’indennità di mobilità ordinaria o in deroga, i trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, l’indennità di disoccupazione ASpI e miniASpI, senza procedere alla dichiarazione di decadenza dal diritto anche qualora il lavoratore abbia omesso le comunicazioni poste per legge a suo carico.

Nel caso di corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità, l’Istituto  non dovrà procedere alla richiesta degli interessi sulla somma da restituire.

L’art. 9, comma 5 del decreto legge 28 giugno 2013 n. 76, quale norma di interpretazione autentica, si applica anche ai rapporti ancora pendenti tra l’assicurato e l’INPS in tutte le ipotesi in cui il datore di lavoro abbia regolarmente effettuato la preventiva comunicazione obbligatoria acquisita nel sistema informatico per le comunicazioni obbligatorie (mod. “UNILAV”).

Al contrario, la novella legislativa non produce  alcun effetto sui rapporti ormai irreversibilmente esauriti in conseguenza di intervenuto giudicato, oppure a causa della loro consolidata intangibilità ascrivibile all’avveramento della prescrizione estintiva.

Resta fermo che i predetti trattamenti di integrazione salariale, ordinaria, straordinaria, in deroga, di indennità di mobilità ordinaria e in deroga, corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità, dei trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, così come le indennità di disoccupazione ASpI e miniASpI eventualmente erogati dopo la data della comunicazione obbligatoria del datore di lavoro risultante nel sistema informatico per le comunicazioni obbligatorie (mod. “UNILAV”) coincidenti con il periodo di rioccupazione, devono essere comunque recuperati dall’Istituto.

Eccezioni e limiti

Limiti

L’art. 9 bis del decreto legge n. 510 del 1996, convertito dalla Legge. n. 608 del 1996, come modificato dall’art. 1, comma 1180, della Legge n. 296 del 2006, precisa che costituiscono oggetto delle comunicazioni obbligatorie:

  • i rapporti di lavoro subordinato e
  • di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa (c.d. parasubordinati), anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo.

Con note del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relative agli adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, sono state individuate, alla stregua della legislazione vigente, le tipologie di lavoro riconducibili all’obbligo della preventiva comunicazione obbligatoria posta a carico del datore di lavoro e quelle per le quali detto obbligo non sussiste.

Alla luce di tali criteri applicativi, a cui si fa specifico riferimento, devono ritenersi esclusi dall’obbligo della comunicazione preventiva obbligatoria a carico del datore di lavoro:

  • le categorie del pubblico impiego per le quali il rapporto di lavoro non ha natura contrattuale ma è regolato dalla legge (personale in regime di diritto pubblico ex art. 3 decreto legislativo n. 165 del 2001);
  • tutti i rapporti di lavoro autonomo la cui attività non sia resa in forma coordinata e continuativa.

Considerato, inoltre, che l’art. 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, al comma 6 dispone che le comunicazioni obbligatorie sono dirette al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, nel caso in cui il rapporto di lavoro sia costituito sul territorio di uno Stato estero e, quindi, fuori dell’ambito di competenza territoriale dei Centri per l’impiego, non è previsto alcun obbligo di comunicazione del datore di lavoro nei confronti di tali servizi competenti (cfr. Interpello n. 47 del 2009 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali).

Pertanto, devono ritenersi esclusi dall’obbligo della comunicazione obbligatoria UNILAV anche tutti i rapporti di lavoro instaurati con datori di lavoro esteri sul territorio di Paesi stranieri.

Si deve, inoltre, ricordare che in virtù del disposto di cui al secondo comma del medesimo art. 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, al comma 6 il lavoratore ha il diritto/dovere di ricevere dal datore di lavoro “all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro, prima dell’inizio della attività di lavoro…(omissis)…una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510….”. Ciò può consentire al lavoratore medesimo di verificare tempestivamente l’adempimento dell’obbligo datoriale di comunicazione preventiva. Infatti, in caso di mancata comunicazione preventiva da parte del nuovo datore di lavoro, per effetto del combinato disposto della normativa richiamata in premessa rimarrebbe, pena la decadenza della prestazione a sostegno del reddito in corso di erogazione, comunque l’obbligo in capo al lavoratore di comunicare all’Istituto l’avvenuta rioccupazione.

Il disposto dell’art. 9, comma 5 del decreto legge 28 giugno 2013 n. 76, è, quindi, applicabile limitatamente ai casi di rioccupazione comunicati dal datore di lavoro tramite il citato sistema informatico per le comunicazioni obbligatorie, (mod. “UNILAV”), verificabili dall’Istituto, con la conseguenza  che i lavoratori potranno essere ancora assoggettati alla sanzione di cui all’art. 8, comma 5, Legge n. 160 del 1988, all’art. 9, comma 1, lett. d, Legge n. 223 del 1991, all’art 3, del D.M. 17 febbraio 1993 n. 142  e art. 2, comma 40 lettera b) Legge n. 92 del 2012, nelle seguenti ipotesi:

  • in tutti i casi in cui la nuova attività lavorativa intrapresa dal lavoratore beneficiario di trattamento di integrazione salariale ordinaria, straordinaria, in deroga, indennità di mobilità ordinaria o in deroga, trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, disoccupazione ASpI e miniASpI, per la tipologia del rapporto non è assoggettata all’obbligo della preventiva comunicazione dell’assunzione da parte del datore di lavoro, così come  sopra già indicato per il pubblico impiego non privatizzato e le attività di lavoro autonomo rese in forma non coordinata e continuativa ;
  • in tutti i casi in cui la nuova attività lavorativa intrapresa dal lavoratore beneficiario di trattamento di integrazione salariale ordinaria, straordinaria, in deroga, indennità di mobilità ordinaria o in deroga, corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità,  trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, disoccupazione ASpI e miniASpI, sia relativa a rapporto di lavoro instaurato con datori di lavoro stranieri sul territorio di uno Stato estero;
  • nei casi previsti negli ultimi due periodi del articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510…, convertito in legge n. 608 del 1996, in relazione ai quali si prevede che le Agenzie di somministrazione sono tenute a comunicare l’assunzione dei lavoratori temporanei entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione (modello UNIFICATO SOMM). Lo stesso termine di comunicazione deve essere rispettato dalle pubbliche amministrazioni.

In entrambe le suddette ipotesi, la comunicazione del datore di lavoro, non essendo preventiva, non può esonerare il lavoratore percettore di integrazione salariale ordinaria, straordinaria, in deroga, di indennità di mobilità ordinaria o in deroga, di corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità, di trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, dagli obblighi di cui all’art. 8, comma 5, Legge n. 160 del 1988 e all’art. 9, comma 1, lett. d, Legge n. 223 del 1991.

Pertanto, nei sopraelencati casi, qualora il lavoratore, beneficiario di integrazioni salariali (ordinaria, straordinaria, in deroga), indennità di mobilità ordinaria o in deroga, corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia e indennità di disoccupazione ASpI e miniASpI, si sia rioccupato senza ottemperare ai doveri di comunicazione sanciti dall’art. 8, comma 5, Legge n. 160 del 1988 e all’art. 9, comma 1, lett. d, Legge n. 223 del 1991art. 9, comma 1, lett. d, Legge n. 223 del 1991 e dell’ art. 2, comma 40 lettera b) Legge n. 92 del 2012, e dall’’art 3, del D.M. 17 febbraio 1993 n. 142, dovrà essere irrogata la prevista sanzione della decadenza o della richiesta degli interessi.

Si rammenta, inoltre, che per il personale pilota dei vettori aerei in CIGS o mobilità, non ricorre l’obbligo della comunicazione preventiva nel caso in cui sia dimostrata un’attività lavorativa remunerata, finalizzata esclusivamente al mantenimento delle abilitazioni di volo (Circolare n. 94/2011, paragrafo C).

Infine, anche per i datori di lavoro agricolo sussiste l’obbligo di comunicazione di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro subordinato. Tuttavia la particolarità dello svolgimento del rapporto di lavoro agricolo, a tempo determinato,  comporta che la comunicazione obbligatoria tramite UNILAV fornisce il dato di inizio e fine del contratto di lavoro, ma non il dato delle giornate effettivamente lavorate che possono determinare la sospensione delle integrazioni salariali, dell’indennità di mobilità ordinaria o in deroga, e la sospensione o la decadenza dell’indennità ASpI o miniASpI.

Ne consegue che, nel caso di beneficiario delle sopra richiamate prestazioni che si rioccupi con contratto di lavoro subordinato agricolo, si rende necessaria l’integrazione delle informazioni contenute in UNILAV con una dichiarazione del lavoratore, tramite il modello ASpI-com o miniASpI-com per le indennità ASpI e miniASpI e tramite le consuete modalità per le altre prestazioni, relativamente alle giornate effettivamente lavorate e alla loro articolazione nel periodo di contratto di lavoro considerato.

Le presenti istruzioni integrano e sostituiscono, ove non compatibili,  quelle precedenti  diramate dall’Istituto in materia di decadenza ex art. 8, comma 5, Legge n. 160 del 1988, art. 9, comma 1, lett. d, Legge n. 223 del 1991, art. 2, comma 40 lettera b) Legge n. 92 del 2012.

Twitter Facebook