Eureka Previdenza

Benefici per esposizione all'amianto

Lavoratori autonomi artigiani

(msg.39781/2004)

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, cui era stata sottoposta la questione riguardante la possibilità di applicare la disciplina legislativa in oggetto ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione speciale per gli artigiani, su conforme parere del Ministero dell’economia e delle finanze, ha chiarito che le disposizioni di cui all’articolo 13 della legge n. 257/92, sono da intendersi nel senso della riferibilità dell’intera disciplina ai soli lavoratori dipendenti e che l’eventuale estensione ai lavoratori autonomi della disciplina recata dalla citata norma di legge non può essere definita in via interpretativa ma richiede una modifica della normativa vigente.

Sulla base del citato parere ministeriale resta esclusa la possibilità di riconoscere il beneficio previsto dalla normativa in oggetto per periodi di esposizione all’amianto riferiti allo svolgimento di attività di lavoro autonomo.

Si precisa che ai fini del riconoscimento del beneficio di cui trattasi, in presenza di lavoro dipendente svolto con esposizione all’amianto, a nulla rileva la circostanza che alla data di entrata in vigore della legge l’interessato svolgesse attività di lavoro autonomo.

Benefici per esposizione all'amianto

Lavoratori autonomi artigiani

(msg.39781/2004)

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, cui era stata sottoposta la questione riguardante la possibilità di applicare la disciplina legislativa in oggetto ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione speciale per gli artigiani, su conforme parere del Ministero dell’economia e delle finanze, ha chiarito che le disposizioni di cui all’articolo 13 della legge n. 257/92, sono da intendersi nel senso della riferibilità dell’intera disciplina ai soli lavoratori dipendenti e che l’eventuale estensione ai lavoratori autonomi della disciplina recata dalla citata norma di legge non può essere definita in via interpretativa ma richiede una modifica della normativa vigente.

Sulla base del citato parere ministeriale resta esclusa la possibilità di riconoscere il beneficio previsto dalla normativa in oggetto per periodi di esposizione all’amianto riferiti allo svolgimento di attività di lavoro autonomo.

Si precisa che ai fini del riconoscimento del beneficio di cui trattasi, in presenza di lavoro dipendente svolto con esposizione all’amianto, a nulla rileva la circostanza che alla data di entrata in vigore della legge l’interessato svolgesse attività di lavoro autonomo.

Ulteriori chiarimenti

Al riguardo, in conformità alla normativa vigente in materia di liquidazione della pensione in presenza di contribuzione accreditata nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, si forniscono i seguenti chiarimenti per l’attribuzione del beneficio per esposizione all’amianto riferita allo svolgimento di attività di lavoro dipendente.

Pertanto si conferma la prassi amministrativa seguita secondo la quale se la pensione viene liquidata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, il beneficio per lavoro dipendente svolto con esposizione all’amianto, poiché il relativo onere è posto a carico della “gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali” di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è attribuito nel limite massimo di 2080 contributi settimanali.

In detto limite deve essere compresa sia la contribuzione accreditata nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti rivalutata per effetto del beneficio in oggetto sia quella accreditata nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Se la pensione viene liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, si considerano i soli contributi accreditati in detta assicurazione, con il riconoscimento dei benefici previsti per lavoro dipendente svolto con esposizione all’amianto, nel limite massimo di 2080 contributi settimanali attribuibili, senza tenere conto della contribuzione accreditata nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi che potrà dar luogo, in presenza di ogni condizione di legge, alla liquidazione di un supplemento di pensione.

In coerenza con i suesposti criteri operano le procedure automatizzate.

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