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Benefici per esposizione all'amianto
Lavoratori autonomi artigiani
(msg.39781/2004)
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, cui era stata sottoposta la questione riguardante la possibilità di applicare la disciplina legislativa in oggetto ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione speciale per gli artigiani, su conforme parere del Ministero dell’economia e delle finanze, ha chiarito che le disposizioni di cui all’articolo 13 della legge n. 257/92, sono da intendersi nel senso della riferibilità dell’intera disciplina ai soli lavoratori dipendenti e che l’eventuale estensione ai lavoratori autonomi della disciplina recata dalla citata norma di legge non può essere definita in via interpretativa ma richiede una modifica della normativa vigente.
Sulla base del citato parere ministeriale resta esclusa la possibilità di riconoscere il beneficio previsto dalla normativa in oggetto per periodi di esposizione all’amianto riferiti allo svolgimento di attività di lavoro autonomo.
Si precisa che ai fini del riconoscimento del beneficio di cui trattasi, in presenza di lavoro dipendente svolto con esposizione all’amianto, a nulla rileva la circostanza che alla data di entrata in vigore della legge l’interessato svolgesse attività di lavoro autonomo.