Eureka Previdenza

Benefici per esposizione all'amianto

Riconoscimento ai lavoratori già titolari di pensione

(circ.70/1994)

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, interessato dalle parti sociali in merito al riconoscimento del diritto a tale beneficio anche ai lavoratori già titolari di pensione o di assegno di invalidità, ha espresso parere favorevole. Ciò, nella considerazione che il legislatore, con i commi 7 e 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, nel prevedere in presenza di determinati requisiti il beneficio della rivalutazione per il coefficiente di 1,5 dell'intero periodo di esposizione all'amianto ai fini delle prestazioni pensionistiche, abbia voluto concedere il beneficio stesso a tutti i lavoratori del settore considerato, compresi quindi i lavoratori titolari di pensione o titolari di assegno di invalidità.

Benefici per esposizione all'amianto

Riconoscimento ai lavoratori già titolari di pensione

(circ.70/1994)

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, interessato dalle parti sociali in merito al riconoscimento del diritto a tale beneficio anche ai lavoratori già titolari di pensione o di assegno di invalidità, ha espresso parere favorevole. Ciò, nella considerazione che il legislatore, con i commi 7 e 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, nel prevedere in presenza di determinati requisiti il beneficio della rivalutazione per il coefficiente di 1,5 dell'intero periodo di esposizione all'amianto ai fini delle prestazioni pensionistiche, abbia voluto concedere il beneficio stesso a tutti i lavoratori del settore considerato, compresi quindi i lavoratori titolari di pensione o titolari di assegno di invalidità.

Destinatari in base all'articolo 13, comma 7, legge 27 marzo 1992, n. 257

Destinatari in base all'articolo 13, comma 7, legge 27 marzo 1992, n. 257

I titolari di pensione o di assegno di invalidita' liquidati con decorrenza anteriore al 28 aprile 1992, data di entrata in vigore della legge n. 257/1992, occupati a tale data alle dipendenze di imprese che utilizzassero o estraessero amianto, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedura fallimentare o fallite, che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto, documentate dall'INAIL, hanno titolo al beneficio della rivalutazione delle settimane di contribuzione relative a periodi di provata esposizione all'amianto prevista dal comma 7 dell'articolo 13 della stessa legge.

Destinatari in base all'articolo 13, comma 7, legge 27 marzo 1992, n. 257

Destinatari in base all'articolo 13, comma 7, legge 27 marzo 1992, n. 257
come modificato dalla legge 4 agosto 1993, n. 271

I titolari di pensione o di assegno di invalidita' liquidati con decorrenza anteriore al 5 agosto 1993, data di entrata in vigore della legge n. 271/1993, occupati a tale data ancorché in settori diversi da quello dell'amianto che, a causa dell'esposizione all'amianto, abbiano contratto malattie professionali documentate dall'INAIL, hanno diritto alla rivalutazione delle settimane di contribuzione relative a periodi di provata esposizione all'amianto prevista dal comma 7 dell'articolo 13 della legge n. 257/1992, come modificato dalla legge n. 271/1993. Hanno titolo alla rivalutazione in parola anche i lavoratori delle aziende che abbiano utilizzato ovvero estratto l'amianto anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite.

Destinatari in base all'articolo 13, comma 8, legge 27 marzo 1992, n. 257

Destinatari in base all'articolo 13, comma 8, legge 27 marzo 1992, n. 257

I titolari di pensione o di assegno di invalidita' liquidati con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 257/1992 ed occupati a tale data, che possano far valere un periodo di esposizione all'amianto superiore a dieci anni, hanno titolo alla rivalutazione dell'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, prevista dal comma 8 dell'articolo 13 della stessa legge. Hanno titolo alla rivalutazione in parola anche i lavoratori delle aziende che abbiano utilizzato ovvero estratto l'amianto anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite.

Destinatari in base all'articolo 13, comma 8, legge 27 marzo 1992, n. 257

Destinatari in base all'articolo 13, comma 8, legge 27 marzo 1992, n. 257
come modificato dalla legge 4 agosto 1993, n. 271

I titolari di pensione o assegno di invalidita' liquidati con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 271/1993, occupati a tale data ancorché' in settori diversi da quello dell'amianto, che possano far valere un periodo di esposizione all'amianto superiore a dieci anni, hanno diritto alla rivalutazione dell'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali gestita dall'INAIL prevista dal comma 8 dell'articolo 13 della legge n. 257/1992, come modificato dalla legge n. 271/1993. Hanno titolo alla rivalutazione in parola anche i lavoratori delle aziende che abbiano utilizzato ovvero estratto l'amianto anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite.

Pensionati non occupati alla data di entrata in vigore della legge 257/92

Pensionati non occupati alla data di entrata in vigore della legge 257/92

E' STATA OGGETTO DI ESAME DA PARTE DELLA CORTE DI CASSA ZIONE, LA SPETTANZA O MENO DEL BENEFICIO DELLA RIVALUTAZIONE DI CUI ALLA NORMATIVA INDICATA IN OGGETTO, NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI, ESCLUSIVAMENTE TITOLARI DI PRESTAZIONI PENSIONI STICHE AL MOMENTO DI ENTRATA IN VIGORE DELLA DISCIPLINA. LA SUPREMA CORTE HA ACCOLTO LA TESI DELL'ISTITUTO, SECONDO IL QUALE LA RIVALUTAZIONE CONTRIBUTIVA DEI PERIODI LAVORATI CON ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO, DI CUI AI COMMI SOPRA CITATI, DEVE RICONOSCERSI AGLI ASSICURATI CHE, AL MOMENTO DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N.257/1992, PRESTAVANO ATTIVITA LAVORATIVA, E NON AI MERI TITOLARI DI PRESTAZIONI PENSIO
NISTICHE IN CORSO DI EROGAZIONE. (msg 32776/1998)

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