Eureka Previdenza

Benefici per esposizione all'amianto

Entità e calcolo del beneficio

L'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, ai commi 6, 7 e 8, prevede, per i lavoratori, dipendenti dalle imprese che estraggono amianto o utilizzano amianto come materia prima, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite o dismesse, che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, in presenza di determinate condizioni, un meccanismo di rivalutazione dei periodi di contribuzione obbligatoria mediante il quale, ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, l'anzianità contributiva posseduta deve essere moltiplicata per il coefficiente di 1,5, fermo restando il limite massimo dei 40 anni di anzianità contributiva complessiva, considerando tutte le gestioni accreditate (vedi risposta a quesito).
Da tale premessa deriva che la rivalutazione va rapportata unicamente ai periodi di attività lavorativa espressamente indicati dalle singole disposizioni, con esclusione dei periodi di lavoro prestati in altri settori di attività. Si precisa che tale coefficiente di maggiorazione, che esplica effetti sia ai fini del diritto che della misura delle pensioni, e' utilizzabile anche per il raggiungimento del requisito dei trenta anni di anzianità assicurativa e contributiva richiesto dal comma 2 dell'articolo 13 ai fini del riconoscimento del diritto al pensionamento anticipato di anzianità.

Esempio di calcolo del beneficio

530 settimane coperte da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche x1.5 = 795

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