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Sostegno all'Inclusione Attiva (SIA)
Protocollo Quadro tra Inps e le Regioni per l’integrazione, a livello regionale, della misura di sostegno per l’inclusione attiva
(circ.134/2017)
Ai sensi dell’articolo 17 decreto legislativo 147/2017, a far data dal 1° gennaio 2018, il SIA non è più riconosciuto
Come noto, con il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 26 maggio 2016, pubblicato in G.U. n.166 del 18 luglio 2016, così come modificato dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 marzo 2017, l’Istituto è stato individuato come soggetto attuatore del SIA.
Il citato decreto ha previsto tra l’altro, all’articolo 2, comma 4, che le Regioni e le Provincie autonome, con riferimento ai propri residenti, possano integrare il Fondo Carta Acquisti al fine di incrementare il beneficio concesso e/o di ampliare la platea dei beneficiari riducendo la selettività dei requisiti necessari per l’accesso al beneficio.
Pertanto, alcune Regioni, con propri provvedimenti, hanno deciso di adottare una misura regionale di inclusione attiva ai sensi del predetto articolo 2, comma 4.
Le predette Regioni hanno richiesto la collaborazione dell’Istituto al fine di poter avere la disponibilità delle banche dati dello stesso per le attività istruttorie e di utilizzare le procedure informatiche dell’Istituto per l’invio a Poste Italiane delle disposizioni di pagamento.
Con Determinazione Presidenziale numero 95 del 7 giugno 2017 è stato approvato il Protocollo Quadro tra l’Inps e le Regioni per l’integrazione, a livello regionale, della misura di sostegno per l’inclusione attiva (SIA).
Tale determinazione presidenziale, quindi, contiene lo schema di protocollo quadro che le Regioni interessate devono sottoscrivere con l’Istituto per la gestione delle predette misure.
A tal proposito si precisa che gli atti di seguito elencati sono propedeutici alla sottoscrizione del protocollo in oggetto:
- la formale approvazione della misura regionale di integrazione del SIA;
- la conclusione di un apposito protocollo tra la Regione e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che definisca gli usi specifici della misura regionale;
- l’approvazione di un ulteriore protocollo con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’utilizzo del servizio messo a disposizione da Poste Italiane in relazione a Carta Acquisti e la disciplina dei rapporti finanziari.
Oggetto della Convenzione
Con la sottoscrizione del Protocollo quadro in oggetto, la Regione e l’INPS intendono consentire l’erogazione, nel territorio Regionale, di un beneficio integrativo del SIA, finanziato con risorse dell’Amministrazione regionale, al fine di ampliare la platea dei beneficiari, e/o di incrementare la misura del beneficio concesso.
Soggetti beneficiari e modalità di erogazione della misura
I destinatari della misura integrativa del SIA sono individuati dalla singola Regione, la quale (in base a quanto stabilito dall’articolo 2, comma 4 del decreto 26 maggio 2016) può estendere la platea dei destinatari e/o la misura della prestazione.
Il beneficio economico viene concesso dalla Regione, con cadenza bimestrale, in relazione alla composizione del nucleo familiare beneficiario e all’esito della trasmissione di informazioni da parte dell’Istituto, previa verifica dei criteri di accesso alla prestazione a livello regionale.
Il sostegno economico viene erogato attraverso l’utilizzo di una carta di pagamento elettronica, così come previsto dal protocollo con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’utilizzo del servizio messo a disposizione da Poste Italiane in relazione a Carta Acquisti e la disciplina dei rapporti finanziari.
Modalità di presentazione e di gestione delle domande
La domanda per l’accesso alle misure regionali è presentata ai Comuni territorialmente competenti, mediante lo stesso modello usato per il SIA. Tali domande, per il tramite della Regione in qualità di ente concessore della misura regionale, vengono inoltrate ad INPS dopo aver effettuato le verifiche anagrafiche sui richiedenti.
L’Istituto provvede a trasmettere alla Regione, relativamente alle domande ricevute, le informazioni di natura socio-economica richieste per il riconoscimento del beneficio. Dopo tale trasmissione, la Regione procede con l’istruttoria e, in caso di esito positivo, accoglie la domanda ed invia all’INPS la disposizione di pagamento del beneficio economico regionale per la successiva trasmissione a Poste Italiane.
In sede di rinnovo dei pagamenti per i bimestri successivi al primo, L’INPS fornisce alla Regione lo stesso flusso di informazioni fornito in sede istruttoria, al fine di consentire la verifica della permanenza dei requisiti.
Si rappresenta che gli esiti delle domande e le relative disposizioni sono visibili sulla procedura SIA presente nella intranet dell’Istituto, con modalità di visualizzazione analoghe a quelle del SIA ordinario.
Responsabilità e contenzioso
Poiché il potere concessorio compete alla Regione, non vi è nessuna responsabilità in capo all'INPS in conseguenza di pagamenti risultati indebiti a causa di un'errata comunicazione della Regione stessa.
Conseguentemente, il recupero di importi corrisposti indebitamente deve essere effettuato direttamente dalla Regione.
Eventuali ricorsi amministrativi sono ugualmente di competenza esclusiva della Regione, che è anche l’unico titolare della legittimazione passiva per eventuali controversie giudiziarie.
La Regione si impegna, altresì, a rifondere all'INPS eventuali spese legali riconducibili al protocollo in oggetto, anche se intervenute successivamente alla sua scadenza.
Risorse economiche, monitoraggio e durata della Convenzione
Per finanziare l’integrazione della misura regionale SIA, la Regione versa al Fondo Carta acquisti - di cui all’articolo 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008 - le risorse necessarie per il pagamento della misura regionale.
Al fine di permettere il monitoraggio della spesa, l’Istituto rende disponibili, bimestralmente, i prospetti di monitoraggio con i dati finanziari riepilogativi.
Il Protocollo avrà durata fino al 31 dicembre 2017, in coerenza con la legge n. 33/2017, che delega il Governo a prevedere nuove misure a sostegno della povertà, con conseguente superamento della misura c.d. SIA e delle connesse integrazioni regionali.
L’INPS procederà comunque anche oltre tale data a completare gli adempimenti finalizzati all’erogazione del beneficio regionale per i nominativi pervenuti entro i termini di vigenza del protocollo.
E’ prevista la possibilità di recesso per entrambe le parti, da comunicarsi tramite PEC, recesso che decorrerà dal novantesimo giorno dalla comunicazione.
Costi del servizio
Il servizio prestato dall’INPS nei confronti delle Regioni è a titolo oneroso. E’ previsto, infatti, il pagamento da parte della Regione di un importo una tantum, come corrispettivo per le attività amministrative ed informatiche svolte.
E’ cura delle singole Direzioni Regionali provvedere alla liquidazione di tali importi e alla conseguente fatturazione elettronica.
Sostegno all'Inclusione Attiva (SIA)
Ulteriori precisazioni e presentazione della domanda
(circ.133/2016)
Ai sensi dell’articolo 17 decreto legislativo 147/2017, a far data dal 1° gennaio 2018, il SIA non è più riconosciuto
Per la gestione del SIA, come già precisato e sulla scorta dell’esperienza maturata nella sperimentazione nei 12 maggiori Comuni, si è resa necessaria la previsione di un flusso di lavoro in grado di gestire le relazioni con l’utenza e, in particolare, le richieste di chiarimento da parte di cittadini e Comuni.
Ciò posto, l’utente che riceverà una reiezione della domanda per mancato possesso dei requisiti richiesti, potrà recarsi direttamente presso il proprio Comune (quello a cui ha presentato la domanda e dal quale ha ricevuto la comunicazione di rigetto/accoglimento) per chiedere informazioni e presentare, eventualmente, una richiesta di riesame.
Il Comune interpellato, laddove non sia in grado di fornire una risposta alle richieste di chiarimenti dei cittadini, potrà inviare una richiesta di ulteriore approfondimento alla Direzione provinciale o alle Strutture Inps individuate e competenti territorialmente, utilizzando obbligatoriamente il canale PEC.
Nel caso in cui l’utente decida, invece, di rivolgersi direttamente all’Inps, il primo canale di accesso sarà rappresentato dal Contact Center Multicanale (CCM), o in alternativa dal canale Web “Inps Risponde”.
Considerate le caratteristiche dei cittadini che richiederanno i benefici del SIA, saranno valutati ulteriori canali per rispondere ai bisogni informativi dell’utenza.
Le domande potranno essere presentate ai Comuni dopo 45 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, quindi a partire dal prossimo 2 settembre.
I Comuni, infine, potranno iniziare a trasmettere le richieste, in ordine cronologico, entro 15 giorni lavorativi dalla data della richiesta.
Sostegno all'Inclusione Attiva (SIA)
Progetti personalizzati di presa in carico
(circ.133/2016) (msg.3613/2017)
Ai sensi dell’articolo 17 decreto legislativo 147/2017, a far data dal 1° gennaio 2018, il SIA non è più riconosciuto
Elemento essenziale del nuovo strumento di lotta alla povertà è, oltre all’erogazione del sussidio economico, l’attivazione di interventi tesi al miglioramento del benessere complessivo e alla riconquista dell’autonomia del nucleo familiare.
A tale scopo il decreto affida ai Comuni la predisposizione di progetti personalizzati per la presa in carico dei soggetti interessati e finalizzati al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale, secondo le linee guida di cui all’accordo in Conferenza Unificata (Stato-Regioni-Città e Autonomie locali) dell’11 febbraio 2016.
I progetti saranno realizzati tramite i servizi sociali e in sinergia con i centri per l’impiego, i servizi sanitari e le scuole, nonché con i soggetti privati attivi nell’ambito degli interventi di contrasto alla povertà.
I requisiti per l’accesso sono dettagliati nel Decreto 26 maggio 2016.
I progetti saranno finalizzati principalmente alla ricerca attiva di lavoro, per mezzo di interventi quali tirocini, borse-lavoro, formazione e potranno prevedere anche percorsi attivi nella cura dei figli (scuola, salute, ecc.).
L’adesione e la partecipazione al progetto rappresenterà una condizione necessaria al godimento del beneficio.
Modifiche alla disciplina del SIA ordinario in materia di condizionalità (msg.3613/2017)
Il decreto 26 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 2017, ha definito le modalità di concessione del beneficio di cui all’art. 10 del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, ovvero il c.d. SIA Aree Sisma.
L’istituto, quindi, con la circolare n. 126 del 22 agosto 2017 ha fornito indicazioni operative relativamente alla disciplina di questa prestazione.
Con il presente messaggio si forniscono indicazioni operative relativamente alla disciplina della sottoscrizione del progetto personalizzato di presa in carico ai fini della concessione del beneficio del SIA ordinario, nonché della condizionalità, così come previste dall’articolo 6 del richiamato decreto.
Sottoscrizione del progetto personalizzato di presa in carico per i beneficiari del SIA in via ordinaria residenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
L’articolo 6 del decreto 26 luglio 2017 introduce, al comma 1, per i nuclei beneficiari del SIA in via ordinaria nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, una deroga al principio della c.d. condizionalità, sancito nell’articolo 7 del decreto del 26 maggio 2016, in base al quale la mancata sottoscrizione del progetto personalizzato, ovvero la mancata ottemperanza agli obblighi dallo stesso derivanti, comporta l’esclusione dal beneficio.
Si ricorda che per individuare i Comuni interessati dai suddetti eventi sismici si fa riferimento all’elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, a quello dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 e, infine, all’elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017, riportati, rispettivamente, negli allegati 1, 2 e 2 – bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
Pertanto, a partire dal 17 agosto 2017, data di entrata in vigore del decreto in oggetto, la mancata sottoscrizione del progetto comunicata successivamente alla stessa data da parte dei componenti del nucleo familiare beneficiario del SIA in via ordinaria, così come la violazione degli obblighi derivanti dallo stesso progetto, non comportano l’esclusione dal beneficio.
Resta ferma, comunque, la facoltà dei Comuni di predisporre i progetti personalizzati di presa in carico che tengano conto dell’esigenza di mitigare l’impatto degli eventi sismici sulle condizioni di vita, economiche e sociali del nucleo familiare, nonché della necessità di ricostruire il tessuto sociale, economico e territoriale.
Deroga ai termini di comunicazione della sottoscrizione del progetto personalizzato di presa in carico ai fini della concessione del beneficio del SIA in via ordinaria.
Il decreto 26 luglio 2017 contiene, al comma 2 dell’articolo 6, una ulteriore precisazione in materia di SIA in via ordinaria, riferita all’intero territorio nazionale.
Alla luce della stessa, i comuni hanno facoltà di derogare ai tempi per la predisposizione dei progetti personalizzati di presa in carico di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 maggio 2016 così come modificato dal decreto 16 marzo 2017 (articolo 2, comma 1 lett. i), senza pregiudizio sull’erogazione del beneficio economico del SIA.
Il suddetto articolo, all’ultimo comma, prevede che, nei casi di mancato invio (entro la fine del bimestre successivo a quello di presentazione della domanda) delle informazioni da parte dei Comuni/ambiti territoriali circa la sottoscrizione del progetto personalizzato, si provveda alla sospensione degli accrediti relativi ai bimestri successivi.
La facoltà dei comuni di derogare alla previsione del predetto articolo 6 trova la sua ratio nell’attribuzione dei nuovi compiti individuati in capo agli stessi e agli ambiti territoriali dalla legge 15 marzo 2017, n. 33, che prevede, tra l’altro, l’introduzione della misura nazionale di contrasto della povertà e dell’esclusione sociale.
Pertanto, a far data dall’entrata in vigore del decreto 26 luglio 2017, la mancata comunicazione della sottoscrizione del progetto personalizzato non comporta la sospensione del beneficio economico.
Di conseguenza, tutte le domande di SIA già sospese a causa del mancato invio della notizia della sottoscrizione del progetto personalizzato sono state rimesse in pagamento.
Si precisa, peraltro, che ai sensi dell’ultimo periodo dello stesso comma 2 dell’articolo 6 del decreto 26 luglio 2017, resta ferma l’esclusione dal beneficio nel caso di mancata sottoscrizione del progetto o del mancato rispetto, da parte dei nuclei familiari beneficiari, della c.d. condizionalità ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 maggio 2016.
Sostegno all'Inclusione Attiva (SIA)
SIA aree sisma
(circ.126/2017)
Ai sensi dell’articolo 17 decreto legislativo 147/2017, a far data dal 1° gennaio 2018, il SIA non è più riconosciuto
Con il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 7 aprile 2017, n. 45, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017” il legislatore è intervenuto con iniziative volte al sostegno della popolazione dei comuni del c.d. “cratere”.
In particolare, l’art. 10 del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8 ha previsto la concessione di un beneficio economico, pari al trattamento connesso al SIA, in favore dei soggetti che versano in condizioni di maggiore disagio economico, residenti in uno dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
Per la concessione di tale misura è stato previsto uno stanziamento di 41 milioni di euro.
Il comma 6 del medesimo articolo 10 rinvia ad un successivo decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la definizione delle modalità di concessione della prestazione in esame.
Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 26 luglio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 190 del 16 agosto 2017 (allegato 1), emanato in attuazione dell’articolo 10 del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, sono stati, quindi, definiti i beneficiari ed i requisiti (art.2), il beneficio concesso (art.3), le modalità di accesso al beneficio (art.4), i criteri per l’ordinamento delle famiglie (art.5), nonché le disposizioni finali e di coordinamento ( art. 6) della nuova misura denominata SIA Aree Sisma.
Per l’individuazione dei destinatari della misura, si fa riferimento all’elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, a quello dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 e, infine, all’elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017, riportati, rispettivamente, negli allegati 1, 2 e 2 –bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
Si tratta, quindi, di una misura una tantum di sostegno alle fasce deboli della popolazione, geograficamente localizzate, ed i requisiti di accesso sono differenti rispetto alla misura nazionale SIA.
Peraltro, lo stesso articolo 10 del richiamato decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8 prevede, al comma 7,che “per quanto non disciplinato dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 6, si applicano le disposizioni del decreto di cui al comma 5”, ovvero quelle della misura di contrasto alla povertà SIA. Pertanto, a tal fine si farà riferimento alla normativa emanata in materia (decreti 26 maggio 2016 e 16 marzo 2017) e alle relative circolari INPS (numeri 133 del 19 luglio 2016 e 86 del 12 maggio 2017).
All’Istituto è attribuito il ruolo di soggetto attuatore, così come nel caso della misura nazionale di sostegno all’inclusione attiva. Ai Comuni o agli ambiti territoriali, in caso di gestione associata, è affidato il compito di ricevere le domande di SIA Aree Sisma. Poste Italiane Spa, infine, è titolare della gestione del servizio integrato relativo al rilascio della Carta acquisti su cui viene versato il beneficio.
2. Destinatari e requisiti
L’articolo 10 del decreto legge 9 febbraio 2017, n.8, convertito con modificazioni nella legge 7 aprile 2017, n. 45, individua come destinatari del Sia Aree Sisma i soggetti residenti in uno dei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis del decreto legge n.189 del 2016, che si trovano nelle seguenti condizioni:
- versano in condizioni di maggior disagio economico;
- non soddisfano i requisiti per il SIA in via ordinaria;
- erano residenti e stabilmente dimoranti da almeno due anni in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.
L’articolo 2 del decreto 26 luglio 2017 individua i requisiti per l’accesso al beneficio, dettagliandoli ulteriormente.
Al comma 1 dell’articolo 2 è previsto che il Sia Aree Sisma possa essere richiesto solo da coloro che non soddisfano i requisiti per accedere al SIA in via ordinaria.
Pertanto, nessun soggetto del nucleo del richiedente il SIA Aree Sisma deve essere presente in un nucleo beneficiario del SIA ordinario. A tal fine si considera beneficiario del SIA ordinario il nucleo che abbia ricevuto almeno un accredito e per il quale non si siano verificati motivi di revoca nei sei mesi precedenti la domanda.
Al successivo comma 2 si prevede che il richiedente del Sia Aree Sisma debba risultare in possesso dei seguenti requisiti, che devono sussistere congiuntamente:
a) requisito di residenza e dimora:
residenza e dimora stabile, da almeno due anni, in uno dei comuni colpiti dal Sisma alla data del 24 agosto 2016, del 26 ottobre 2016 o del 18 gennaio 2017, di cui rispettivamente agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016;
b) requisito economico:
condizione di maggior disagio economico, al momento della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, identificata da un valore dell'ISEE ovvero dell'ISEE corrente pari o inferiore a 6.000 euro.
Si ricorda che, nel caso di nucleo familiare con presenza di minorenni, l’ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, ovvero sarà considerato l’ISEE per prestazioni rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni. In tutti gli altri casi, in assenza di minorenni nel nucleo, sarà considerato l’ISEE ordinario, o in presenza di ISEE corrente sarà comunque considerato quest’ultimo.
Viene, poi, precisato dal comma 3 dello stesso articolo 2 che, per la verifica del requisito della situazione di maggior disagio economico attraverso l’attestazione ISEE, solo ed esclusivamente ai fini della concessione della misura in parola, l'ISEE corrente di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è calcolato:
- escludendo dal computo dell'indicatore della situazione patrimoniale, il valore del patrimonio immobiliare riferito all'abitazione principale e agli immobili distrutti e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili ed a quelli oggetto di misure temporanee di esproprio;
- escludendo dal computo dell'indicatore della situazione reddituale, i redditi derivanti dal possesso del patrimonio immobiliare riferito agli immobili distrutti e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili ed a quelli oggetto di misure temporanee di esproprio.
Inoltre, il comma 4 del medesimo articolo 2, individua come trattamenti utili alla determinazione della condizione di maggior disagio economico anche le seguenti prestazioni godute a seguito degli eventi sismici:
a) il contributo di autonoma sistemazione (CAS), di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 e all'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016;
b) le indennità di sostegno del reddito dei lavoratori, di cui all'articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 2016;
c) i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici.
Si precisa che le informazioni relative alla inagibilità totale o parziale dell’immobile e alle misure di esproprio, nonché il dettaglio dei relativi redditi, e le informazioni relative ai trattamenti goduti a seguito degli eventi sismici sono acquisite tramite autodichiarazione rilasciata nel modulo di presentazione della domanda di Sia Aree Sisma, in quanto non presenti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE.
Si evidenzia che coloro che abbiano avuto una variazione della condizione lavorativa e/o, per effetto del terremoto, abbiano avuto beni immobili distrutti o dichiarati totalmente o parzialmente inagibili o fatti oggetto di misure temporanee di esproprio, possono – in sede di presentazione della domanda di SIA Aree Sisma – compilare l’allegato modulo DSU per il calcolo dell’ISEE corrente Aree Sisma.
Diversamente, la condizione di maggior disagio economico potrà essere dimostrata attraverso l’attestazione ISEE ordinaria o corrente.
3. Modalità e termine di presentazione delle domande
Ai sensi del comma 1 dell’articolo 4 del decreto del 26 luglio 2017, la domanda per l’accesso al SIA Aree Sisma è presentata al medesimo servizio competente territorialmente per la raccolta delle domande del SIA in via ordinaria, ovvero presso i Comuni o gli ambiti territoriali, in caso di gestione associata.
Il modello di domanda, che costituisce dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, è disponibile sul sito internet dell’Istituto e allegato alla presente circolare (allegato 2).
I cittadini potranno presentare la domanda per l’accesso al SIA Aree Sisma, nelle modalità sopra descritte, a partire dal 2 settembre 2017 ed entro e non oltre il 31 ottobre 2017.
Come già chiarito al paragrafo 2 della presente circolare, si ribadisce che coloro che abbiano avuto una variazione della condizione lavorativa e/o, per effetto del terremoto, abbiano avuto beni immobili distrutti o dichiarati totalmente o parzialmente inagibili o fatti oggetto di misure temporanee di esproprio, possono – in sede di presentazione della domanda di SIA Aree Sisma – compilare il modulo DSU per il calcolo dell’ISEE corrente Aree Sisma, allegato alla stessa.
Per chiedere il calcolo dell’ISEE corrente Aree Sisma è sempre necessario il possesso di un ISEE in corso di validità, o quanto meno occorre aver già presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica per la richiesta dell’ISEE.
4. Decorrenza, durata e misura
Ai sensi del comma 4 dell’articolo 4 del decreto 26 luglio 2017, il beneficio decorre dall’ultimo bimestre del 2017.
La durata dello stesso coincide con quella del Sia ordinario.
Pertanto, la durata massima del beneficio è pari a 12 mesi, come stabilito dall’articolo 5, comma 2, del decreto del 26 maggio 2016, così come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto del 16 marzo 2017.
Il beneficio, erogato attraverso l’attribuzione di una carta di pagamento elettronica, utilizzabile per l’acquisizione dei beni di prima necessità, consiste nel medesimo trattamento economico connesso al SIA, determinato in ragione della numerosità del nucleo familiare beneficiario, in base agli importi di cui alla Tabella 2 del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 26 maggio 2016.
Si ricorda che, ai sensi del comma 2 dell’articolo 3 del decreto 26 luglio 2017, ai soli fini della determinazione del beneficio, il nucleo familiare preso in considerazione è quello definito dai componenti che risultino unitariamente e stabilmente dimoranti in una sola unità abitativa al momento della presentazione della domanda.
I componenti non già presenti nel nucleo ISEE, valido ai fini della verifica della sussistenza della situazione di disagio economico, non vengono considerati al fine della determinazione dell’importo della misura.
Infine, ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 del decreto, il beneficio è concesso nei limiti delle risorse disponibili, pari a 41 milioni di euro.
5. Istruttoria della domanda. Compiti dei Comuni/ambiti territoriali, e del soggetto attuatore. Predisposizione della graduatoria.
Ai sensi del comma 3 dell’articolo 4, i comuni o gli ambiti territoriali verificano il possesso del requisito di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 del decreto[1], nonché della previsione di cui al comma 2 del successivo articolo 3[2].
Effettuati tali controlli, gli stessi comunicano all’Istituto, entro 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda, le richieste di beneficio verificate.
Si precisa che, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’unico canale di trasmissione delle domande da parte dei Comuni/ ambiti territoriali all’Istituto, comprensiva dell'eventuale allegato per la richiesta dell'ISEE corrente Aree Sisma, è quello via internet.
Ricevute le domande, l’Istituto verifica che il nucleo familiare del richiedente, ai sensi della lettera b) del comma 2 dell’articolo 2, sia in possesso, al momento della richiesta, di una attestazione ISEE ordinaria o corrente (calcolata, laddove ne sussistano i presupposti, ai sensi del comma 3 dell’articolo 2) inferiore o uguale a 6.000 euro.
Tale requisito deve sussistere per tutta la durata del beneficio, pena la decadenza dallo stesso.
Sulla base delle verifiche compiute, l’Istituto predispone ( ai sensi del comma 4 dell’articolo 4 del decreto) l’elenco dei nuclei familiari che risultano soddisfare i requisiti per l’accesso al SIA Aree Sisma e per gli stessi dispone il versamento del beneficio economico.
Si precisa che la disposizione del versamento del beneficio è preceduta dalla previa verifica del rispetto del limite di spesa di cui al comma 5 dell’articolo 2, ovvero 41 milioni di euro. Infatti, l’Istituto dovrà procedere a calcolare in via preventiva se l’ammontare delle risorse stanziate per l’intervento in esame sia sufficiente a coprire l’intero fabbisogno finanziario derivante dalle domande accolte.
Tale operazione sarà effettuata, ai sensi del comma 5 dell’articolo 4, calcolando per ogni nucleo familiare richiedente un ammontare di risorse pari a dodici mensilità del beneficio (inteso quale importo massimo erogabile).
Se da tale operazione le risorse dovessero risultare insufficienti, i nuclei richiedenti saranno ordinati secondo i criteri di cui all’articolo 5 del decreto 26 luglio 2017, criteri che di seguito si riportano.
5.1 Criteri per l’ordinamento delle famiglie
Come delineato dall’articolo 5 del decreto 26 luglio 2017, in caso di risorse insufficienti, accederanno alla misura, secondo l’ordine di seguito riportato, i nuclei familiari in possesso delle seguenti caratteristiche:
a) un valore dell'ISEE ovvero dell'ISEE corrente, calcolato ove ricorrano i presupposti secondo i criteri dei commi 3 e 4 dell’articolo 2, pari o inferiore a 3.000 euro, ordinati sulla base del valore dell’ISEE medesimo;
b) i nuclei familiari che presentano un valore dell'ISEE ovvero dell'ISEE corrente, calcolato ove ricorrano i presupposti secondo i criteri sopra riportati, superiore a 3.000 euro, ordinati in base al punteggio nella valutazione multidimensionale del bisogno, riferita alle condizioni del nucleo al momento della presentazione della richiesta, attribuito in base alla scala di cui all’articolo 4, comma 3, lettera c), del decreto del 26 maggio 2016. A tale fine, il punteggio relativo alla condizione economica di cui al punto ii) della citata lettera c) è attribuito sottraendo al valore massimo di 25 il valore dell’ISEE, diviso per 240. A parità di valore della scala di valutazione multidimensionale, l’elenco è ordinato in base al numero dei componenti minorenni e, a parità di tale numero, in base all’età del componente più piccolo, e, successivamente, in assenza di componenti minorenni, in base all’età del componente più anziano.
6. Obblighi del beneficiario e rapporti con la normativa del SIA ordinario
Si precisa che i beneficiari del SIA Aree Sisma, in caso di variazione della situazione lavorativa dei componenti del nucleo familiare, sono tenuti, a pena di decadenza dal beneficio, a comunicare all’INPS, attraverso il modello SIA Aree Sisma-com (allegato 3 alla presente circolare) il reddito annuo previsto, entro trenta giorni dall’inizio dell’attività e comunque secondo le modalità di cui al comma 2 dell’articolo 9 ed al comma 1 del successivo articolo 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
Le medesime comunicazioni sono necessarie all’atto della richiesta del beneficio, qualora vi siano componenti del nucleo familiare in possesso di redditi da lavoro non rilevati nell’ISEE in corso di validità utilizzato per l’accesso al beneficio.
Si precisa, altresì, che la previsione del comma 2 dell’articolo 4 del decreto 26 luglio 2017, che limita la possibilità di presentare domanda di SIA Aree Sisma all’arco temporale 2 settembre – 31 ottobre 2017, nel delineare il carattere una tantum di tale misura, impatta con alcune regole del SIA ordinario.
In particolare, l'articolo 4,comma 3, lettera b), del decreto 26 maggio 2016, stabilisce che"[…] In caso di nascita o decesso di un componente, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, i nuclei familiari sono tenuti a presentare entro due mesi dall’evento una DSU aggiornata. In caso di altre variazioni nella composizione del nucleo familiare, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, il beneficio decade dal Bimestre successivo alla variazione e la richiesta del beneficio può essere eventualmente ripresentata per il nuovo nucleo senza soluzione di continuità. […]".
Pertanto, in caso di variazioni del nucleo ISEE del richiedente non consistenti in nascite o decessi, non essendo possibile presentare nuova domanda da parte del nuovo nucleo, o dei nuclei che originano, i requisiti verranno verificati in riferimento al solo nucleo includente il richiedente, escludendo ai soli fini della erogazione del beneficio i componenti diversi dai nuovi nati non già indicati nella sezione B) del modulo di domanda.
Ugualmente, in presenza di qualsivoglia altro evento che determini la revoca della prestazione, non sarà possibile presentare una nuova domanda.
7. Finanziamento
Come previsto dall’articolo 10 del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, nonché dal comma 5 dell’articolo 2 e dal comma 3 dell’articolo 3 del decreto 26 luglio 2017 al finanziamento del Sia Aree Sisma si provvede mediante il trasferimento delle risorse stanziate per tale intervento, pari a 41 milioni di euro per l’anno 2017, al conto corrente di tesoreria di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto del 26 maggio 2016.
8. Monitoraggio
Il decreto in esame, al comma 6 dell’articolo 4, attribuisce all’Istituto il compito di provvedere al monitoraggio delle erogazioni del beneficio SIA Aree Sisma, ai fini della gestione dei relativi flussi finanziari.
L’Istituto rendiconterà, con periodicità bimestrale e comunque ogni qual volta necessario, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell’Economia e delle Finanze, le erogazioni da effettuare ed effettuate.
Il Direttore Generale Vicario
Vincenzo Damato
[1]a) ( il richiedente sia stato) residente e stabilmente dimorante, da almeno due anni in uno dei Comuni di cui all’allegato 1 alla data del 24 agosto 2016 ovvero in uno dei Comuni di cui all'allegato 2 alla data del 26 ottobre 2016 ovvero in uno dei Comuni di cui all’allegato 2-bis alla data del 18 gennaio 2017;
[2]Ai fini della determinazione dell’importo del beneficio, il nucleo familiare è definito dai componenti unitariamente e stabilmente dimoranti in una sola unità abitativa.
Sostegno all'Inclusione Attiva (SIA)
Benefici concessi
(circ.133/2016)
Ai sensi dell’articolo 17 decreto legislativo 147/2017, a far data dal 1° gennaio 2018, il SIA non è più riconosciuto
Il SIA è quindi articolato in un sussidio economico a nuclei familiari in condizioni economiche di estremo disagio ed è subordinato all’adesione ad un progetto di attivazione sociale e lavorativa proposto dal Comune di residenza.
Il beneficio economico viene concesso, con cadenza bimestrale, in relazione alla composizione del nucleo familiare beneficiario, secondo la seguente ripartizione:
NUCLEO FAMILIARE
IMPORTO MENSILE (€) | |
---|---|
1 membro |
80 |
2 membri |
160 |
3 membri |
240 |
4 membri |
320 |
5 o più membri |
400 |
La platea dei beneficiari viene determinata sulla base delle risorse stanziate a livello regionale, ripartite in proporzione alla quota di popolazione in condizione di maggior bisogno residente nella Regione stessa che, per l’anno 2016, è stato così distribuito:
REGIONE |
A* |
B** |
C*** |
Quota regionale**** |
Risorse per i residenti in ciascuna regione / Provincia autonoma |
---|---|---|---|---|---|
PIEMONTE |
6,1% |
3,3% |
4,6% |
5% |
37.664.425 |
VALLE D’AOSTA |
0,2% |
0,1% |
0,2% |
0,2% |
1.222.246 |
LIGURIA |
2,2% |
2% |
1,9% |
2,1% |
15.429.974 |
LOMBARDIA |
13,7% |
12,1% |
8,7% |
12,1% |
90.508.818 |
PROV. AUT. BOLZANO |
0,7% |
0,2% |
0,3% |
0,5% |
3.647.971 |
PROV. AUT. TRENTO |
0,7% |
0,3% |
0,5% |
0,6% |
4.219.057 |
VENETO |
6,8% |
2,7% |
4,2% |
5,1% |
38.331.581 |
FRIULI VENEZIA GIULIA |
1,7% |
1,1% |
1,1% |
1,4% |
10.288.053 |
EMILIA ROMAGNA |
6,1% |
4,5% |
3,5% |
5,1% |
37.886.271 |
TOSCANA |
4,9% |
3,4% |
4,6% |
4,5% |
33.417.110 |
UMBRIA |
1,2% |
0,9% |
1,1% |
1,1% |
8.238.802 |
MARCHE |
2% |
2% |
1,8% |
2% |
14.681.423 |
LAZIO |
7,7% |
6,3% |
8% |
7,4% |
55.731.052 |
ABRUZZO |
2,9% |
1,5% |
2% |
2,4% |
17.628.052 |
MOLISE |
0,7% |
0,5% |
0,7% |
0,6% |
4.794.813 |
CAMPANIA |
12,9% |
15,7% |
18,4% |
15% |
112.457.965 |
PUGLIA |
9% |
14,4% |
9,5% |
10,5% |
78.679.621 |
BASILICATA |
1,3% |
1,5% |
1,5% |
1,4% |
10.415.115 |
CALABRIA |
4,4% |
4,9% |
5,7% |
4,8% |
36.197.303 |
SICILIA |
11,2% |
19,9% |
17,5% |
15% |
112.236.879 |
SARDEGNA |
3,7% |
2,6% |
4,1% |
3,5% |
26.328.469 |
TOTALE |
100% |
100% |
100% |
100% |
750.000.000 |
* Quota di popolazione in povertà assoluta (media 2012-2014).
** Quota di popolazione in condizione di grave deprivazione materiale (media 2012-2014).
*** Quota di popolazione in famiglie con intensità lavorativa molto bassa (media 2012-2014).
**** (0,5 X A) + (0,25 X B) + (0,25 X C).
Le Regioni e le Province autonome, con riferimento ai propri residenti, possono integrare il Fondo nazionale destinato al SIA, al fine di incrementare il beneficio concesso e/o ampliare la platea dei beneficiari riducendo la selettività dei requisiti necessari per l’accesso (art. 2, comma 4).