Eureka Previdenza

Legge 206 del 3 agosto 2004

Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.

Vigente al: 19-1-2014

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Promulga


la seguente legge:


Art. 1

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonche' ai loro familiari superstiti. Ai fini della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 nonche' ai familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta "banda della Uno bianca". Ai beneficiari vanno compensate le somme gia' percepite. ((5))

2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, nonche' l'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad eccezione del comma 6. (4) ((5))


-------------

AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 4 novembre 2009, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2009, n. 197, ha disposto (con l'art. 3, comma 5) che "l'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, si interpreta nel senso che le disposizioni dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ivi richiamato, concernenti i requisiti dei familiari delle vittime di atti di terrorismo per l'accesso ai benefici di legge, ricomprendono le pensioni di reversibilita' o indirette."

-------------

AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Con effetti dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980, nonche' ai familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta "banda della Uno bianca". Ai beneficiari vanno compensate le somme gia' percepite.»".

Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, si interpreta nel senso che le disposizioni dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ivi richiamato, concernenti i requisiti dei familiari delle vittime di atti di terrorismo per l'accesso ai benefici di legge, ricomprendono le pensioni di reversibilita' o indirette".

Art. 2.

1. Ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennita' di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidita' permanente di qualsiasi entita' e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonche' alle vedove e agli orfani, ((la retribuzione pensionabile va rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento)).

«1-bis. Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell'articolo 3, per i soli dipendenti privati invalidi, nonche' per i loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilita', che, ai sensi della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta dall'invalido all'atto del pensionamento, ove piu' favorevole».

2. E' riconosciuto il diritto ad una maggiorazione della misura della pensione e ai relativi benefici sulla base dei criteri indicati dalla presente legge per coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti.

Art. 3

1. A tutti coloro che hanno subito un'invalidita' permanente di qualsiasi entita' e grado della capacita' lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti e' riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianita' pensionistica maturata, la misura della pensione, nonche' il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. A tale fine e' autorizzata la spesa di 5.807.000 euro per l'anno 2004 e di 2.790.000 euro a decorrere dall'anno 2005.

(( 1-bis. Ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, un'indennita' calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennita' e' determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione)).

«1-ter. I benefici previsti dal comma 1 spettano al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio e' stato contratto o i figli sono nati successivamente all'evento terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio e' stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi».

2. La pensione maturata ai sensi del comma 1 e' esente dall'imposta

sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

Art. 4

1. Coloro che hanno subito un'invalidita' permanente pari o superiore all'80 per cento della capacita' lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sono equiparati, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. A tale fine e' autorizzata la spesa di 126.432 euro per l'anno 2004, di 128.960 euro per l'anno 2005 e di 131.539 euro a decorrere dall'anno 2006.

2. A tutti coloro che hanno subito un'invalidita' permanente pari o superiore all'80 per cento della capacita' lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e' riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, ((in misura pari all'ultima retribuzione)) percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2. Per tale finalita' e' autorizzata la spesa di 156.000 euro a decorrere dall'anno 2004.

«Agli effetti di quanto disposto dal presente comma, e' indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell'invalido sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarita' della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue».

2-bis. Per i soggetti che abbiano proseguito l'attivita' lavorativa ancorche' l'evento dannoso sia avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusi i casi di revisione o prima valutazione, purche' l'invalidita' permanente riconosciuta non risulti inferiore ad un quarto della capacita' lavorativa o della rivalutazione dell'invalidita' con percentuale onnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato all'articolo 6, comma 1, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il concorso degli anni di contribuzione previsti dall'articolo 3, comma 1, la misura del trattamento di quiescenza e' pari all'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 1.

3. I criteri di cui al comma 2 si applicano per la determinazione della misura della pensione di reversibilita' o indiretta in favore dei superstiti in caso di morte della vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice; tali pensioni non sono decurtabili ad ogni effetto di legge.

4. Ai trattamenti pensionistici di cui ai commi 2 e 3 si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di esenzione dall'IRPEF.

Art. 5.

1. L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e' corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidita' riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle elargizioni gia' erogate prima della data di entrata in vigore della presente legge, considerando nel computo anche la rivalutazione di cui all'articolo 6. A tale fine e' autorizzata la spesa di 12.070.000 euro per l'anno 2004.

3. A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidita' permanente non inferiore ad un quarto della capacita' lavorativa, nonche' ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, e' concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per le medesime finalita' e' autorizzata la spesa di 8.268.132 euro per l'anno 2004, di 8.474.834 euro per l'anno 2005 e di 8.686.694 euro a decorrere dall'anno 2006. Ai figli maggiorenni superstiti, ancorche' non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, e' altresi' attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni.

((3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014, al coniuge e ai figli dell'invalido portatore di una invalidita' permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso, e' riconosciuto il diritto a uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.

3-ter. Il diritto all'assegno vitalizio di cui al comma 3-bis non spetta qualora i benefici di cui alla presente legge siano stati riconosciuti al coniuge poi deceduto o all'ex coniuge divorziato o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento. L'assegno vitalizio non puo' avere decorrenza anteriore al 1º gennaio 2014.

3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter del presente articolo si applicano anche con riferimento all'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni)).

4. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 3, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilita' sono attribuite due annualita', comprensive della tredicesima mensilita', del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico. A tale fine e' autorizzata la spesa di 857.000 euro per l'anno 2004 e di 12.500 euro a decorrere dall'anno 2005.

5. L'elargizione di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 12, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 23 novembre 1998, n. 407, e' corrisposta nella misura di 200.000 euro. Per le stesse finalita' e' autorizzata la spesa di 34.300.000 euro per l'anno 2004.

Art. 6.

1. Le percentuali di invalidita' gia' riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale. Per le stesse finalita' e' autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2004.

2. Alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro familiari e' assicurata assistenza psicologica a carico dello Stato. A tale fine e' autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2004.

Art. 7.

1. Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti e' assicurato l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attivita' nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianita'. A tale fine e' autorizzata la spesa di 75.180 euro a decorrere dall'anno 2004.

Art. 8.

1. I documenti e gli atti delle procedure di liquidazione dei benefici previsti dalla presente legge sono esenti dall'imposta di bollo.

2. L'erogazione delle indennita' e' comunque esente da ogni imposta diretta o indiretta.

Art. 9.


1. Gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori, sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica. ((Ai medesimi soggetti e' esteso il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203.))

Art. 10.

1. Nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o dei superstiti e' a totale carico dello Stato. A tale fine e' autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2004.

2. Ove non risulti essere stata effettuata la comunicazione del deposito della sentenza penale relativa ai fatti di cui all'articolo 1, comma 1, i soggetti danneggiati possono promuovere l'azione civile contro i diretti responsabili entro il termine di decadenza di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, prescindendo dall'eventuale maturata prescrizione del diritto.

Art. 11.

1. Nelle ipotesi in cui in sede giudiziaria, amministrativa o contabile siano gia' state accertate con atti definitivi la dipendenza dell'invalidita' e il suo grado ovvero della morte da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, ivi comprese le perizie giudiziarie penali, le consulenze tecniche o le certificazioni delle aziende sanitarie locali od ospedaliere e degli ospedali militari, e' instaurato ad istanza di parte, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un procedimento civile dinanzi al tribunale in composizione monocratica. Tale procedimento deve essere concluso con sentenza soggetta all'impugnazione di cui all'articolo 12, comma 2.

Art. 12.

1. Il tribunale in composizione monocratica competente in base alla residenza anagrafica della vittima o dei superstiti fissa una o al massimo due udienze, intervallate da un periodo di tempo non superiore a quarantacinque giorni, al termine del quale, esposte le richieste delle parti, prodotte ed esperite le prove e precisate le conclusioni, la causa e' assegnata a sentenza e decisa nel termine di quattro mesi.

2. Le sentenze di cui al comma 1 sono ricorribili esclusivamente dinanzi alla Corte di cassazione per violazione di legge, ivi compresa la manifesta illogicita' della motivazione.

Art. 13.

1. La competente amministrazione dello Stato, anche prima dell'inizio di azioni giudiziarie o amministrative, d'ufficio o su richiesta di parte, puo' offrire alla vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o agli eredi una somma a titolo di definitiva liquidazione, che, in caso di accettazione, e' preclusiva di ogni altra azione, costituendo ad ogni effetto transazione.

2. La liquidazione di cui al comma 1 deve essere effettuata nel

termine di quattro mesi dalla relativa deliberazione.

Art. 14.

1. Il riconoscimento delle infermita', il ricalcolo dell'avvenuto

aggravamento ai sensi dell'articolo 6 e delle pensioni, nonche' ogni liquidazione economica in favore delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice devono essere conclusi entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda da parte dell'avente diritto alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente in base alla residenza anagrafica del medesimo soggetto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.

Art. 15.

1. I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi

verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1961. A tale fine e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2004.

2. Per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani verificatisi

all'estero, i benefici di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003. ((I benefici di cui alla presente legge si applicano anche agli eventi verificatisi all'estero a decorrere dal 1° gennaio 1961, dei quali sono stati vittime cittadini italiani residenti in Italia al momento dell'evento.))

Art. 16.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge ((, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, secondo periodo)) valutato complessivamente in 64.100.000 euro per l'anno 2004, in 12.480.000 euro per l'anno 2005 e in 12.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006, ivi comprese le minori entrate derivanti dal comma 2 dell'articolo 3, valutate in 407.238 euro per l'anno 2004, in 610.587 euro per l'anno 2005 e in 814.476 euro a decorrere dall'anno 2006, e quelle derivanti dal comma 1 dell'articolo 9, valutate in 130.500 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4.210.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a 4.997.000 euro per l'anno 2004, a 506.000 euro per l'anno 2005 e a 1.430.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a 26.450.000 euro per l'anno 2004, a 27.000 euro per l'anno 2005 e a 29.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; quanto a 3.401.000 euro per l'anno 2004, a 7.456.000 euro per l'anno 2005 e a 9.273.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;

quanto a 1.027.000 euro per l'anno 2004, a 682.000 euro per l'anno 2005 e a 2.168.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa; quanto a 21.436.000 euro per l'anno 2004 e a 3.809.000 euro per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali e quanto a 2.579.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 3 agosto 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Twitter Facebook