Eureka Previdenza

Benefici in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice

Diritto immediato alla pensione diretta per le vittime  con grado di invalidità pari o superiore all’80%

(circ.144/2015) (circ.98/2016)

 

Benefici in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice

Diritto immediato alla pensione diretta per le vittime  con grado di invalidità pari o superiore all’80%

(circ.144/2015) (circ.98/2016)

 

Normativa in vigore dal 2 gennaio 2015

Normativa in vigore dal 2 gennaio 2015

Diritto immediato alla pensione diretta per le vittime  con grado di invalidità pari o superiore all’80% anche in caso di posizione assicurativa aperta successivamente all'evento terroristico (articolo 4, comma 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, così come modificato dal comma 165, articolo 1, della legge 190 del 2014).

L’articolo 4, comma 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, modificato dal comma 106 dell’articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 prevede che “A tutti coloro che hanno subito un’invalidità permanente pari o superiore all’80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, in misura pari all’ultima retribuzione percepita integralmente dall’avente diritto (…)”.

Il comma 165, articolo 1, della legge 190 del 2014 integra il predetto articolo 4, comma 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206 e prevede che: ”Agli effetti di quanto disposto dal presente comma, è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell'invalido sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue”.

Ciò posto, il succitato articolo 4, come modificato dal comma 165, articolo 1, della legge 190 del 2014,  prevede il diritto all’accesso al beneficio, oltre che nei confronti di coloro che erano iscritti ad una forma assicurativa obbligatoria al momento dell’evento terroristico, anche in favore dei soggetti che si siano assicurati successivamente, a nulla rilevando il decorso del tempo ai fini della prescrizione o decadenza per poter usufruire del beneficio in esame.

Al fine di accedere al beneficio in esame deve pertanto sussistere un rapporto di lavoro (anche discontinuo o occasionale), con conseguente apertura di posizione assicurativa.

Si rammenta che l’Istituto, ai fini della determinazione dell’importo della pensione in argomento, prende a riferimento le voci retributive assoggettate a contribuzione in base alle istruzioni fornite con Circolari n. 263/97 e n. 6/2014.

Nell’ipotesi di successivi contratti di lavoro stipulati dall’interessato, ai fini della determinazione dell’importo della pensione, deve prendersi a riferimento la retribuzione percepita nel periodo immediatamente precedente il momento della presentazione della domanda di accesso al beneficio, tenuto conto che il citato articolo 4, comma 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206 fa espressamente menzione dell’ “ultima retribuzione”. Nell’ipotesi di contratti di lavoro concomitanti, ai fini della determinazione dell’importo della pensione, deve prendersi a riferimento la retribuzione più favorevole.

Gli effetti di tale disposizione decorrono dal 1° febbraio 2015.

Per gli iscritti ai regimi esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria, gli effetti giuridici decorrono dal 2 gennaio 2015 mentre gli effetti economici decorrono dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, sempreché la stessa intervenga dopo l’entrata in vigore della norma in esame (dal 2 gennaio 2015).

Si specifica, inoltre, che per gli aventi diritto al beneficio per i quali si applica esclusivamente il sistema di calcolo contributivo valgono le previsioni sul massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, comma 18, secondo periodo, della Legge n. 335 del 1995.

In applicazione della legge n. 206 del 2004, così come modificata dalla legge n. 190 del 2014, le sedi provvederanno a riesaminare, su apposita istanza dei soggetti interessati, gli eventuali provvedimenti di reiezione.

Si precisa che, con riguardo al caso di attività lavorativa svolta successivamente alla decorrenza della pensione da parte di avente diritto al beneficio dovranno essere applicate le generali regole in materia di supplementi di pensione stabilite dall’articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

Pertanto, il beneficio va applicato con riferimento al trattamento pensionistico principale - “trattamento diretto” -, senza alcuna riliquidazione degli eventuali supplementi di pensione.

Per i contenuti del beneficio di cui al citato articolo 4, si fa rinvio alle indicazioni previste nella Circolare Inps n. 122/2007, Circolare Inpdap n. 30/2007 e note operative Inpdap n. 3/2008, n. 41/2009 e 58/2009.

Ulteriori chiarimenti della circ.98/2016

L’articolo 4, comma 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, come modificato dal comma 106 dell’articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e da ultimo dal comma 165, articolo 1, della legge 190 del 2014 prevede che “A tutti coloro che hanno subito un’invalidità permanente pari o superiore all’80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, in misura pari all’ultima retribuzione percepita integralmente dall’avente diritto……..Agli effetti di quanto disposto dal presente comma, è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell'invalido sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente”.

Con circolare n. 144/2015 l’Istituto, in relazione al concetto di “retribuzione integralmente percepita” ha precisato che, ai fini della determinazione dell’importo della pensione in argomento, si prendono a riferimento le sole voci retributive assoggettate a contribuzione in base alle istruzioni fornite con circolari n. 263/97 e n. 6/2014 (circ.144/201 paragrafo 2).

Al riguardo si fa presente che la pensione dovrà essere calcolata utilizzando l’ultima retribuzione integralmente percepita dal lavoratore al momento dell’evento terroristico ed incrementata ai sensi dell’art. 2 della legge n. 206 del 2004. Ciò posto, considerato che il succitato articolo 4, come modificato dal comma 165, articolo 1, della legge 190 del 2014,  prevede il diritto all’accesso al beneficio, oltre che nei confronti di coloro che erano iscritti ad una forma assicurativa obbligatoria al momento dell’evento terroristico, anche in favore dei soggetti che si siano assicurati successivamente, si dovrà, in tale fattispecie, prendere a riferimento la retribuzione percepita nel periodo immediatamente precedente il momento della presentazione della domanda di accesso al beneficio (cfr. circolare n 122 del 2007 par. 5 e circ.144/201 paragrafo 2).

Nella retribuzione integralmente percepita rientrano tutti gli emolumenti corrisposti  dal datore di lavoro e connessi alla causa tipica del contratto di lavoro anche se non assoggettati a contribuzione previdenziale.

Restano escluse dalla retribuzione integralmente percepita le somme corrisposte alla cessazione del rapporto di lavoro a titolo di trattamento di fine rapporto, nonché i trattamenti corrisposti al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori.

Il successivo comma 2-bis del medesimo articolo 4 prevede, altresì, che “per i soggetti che abbiano proseguito l'attività lavorativa ancorché l'evento dannoso sia avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusi i casi di revisione o prima valutazione, purché l'invalidità permanente riconosciuta non risulti inferiore ad un quarto della capacità lavorativa o della rivalutazione dell'invalidità con percentuale omnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato all'articolo 6, comma 1, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il concorso degli anni di contribuzione previsti dall'articolo 3, comma 1, la misura del trattamento di quiescenza è pari all'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 1”.

Si precisa che per retribuzione “annua” ai sensi del comma 2-bis del citato articolo 4 va intesa la retribuzione riferita al periodo mobile intercorrente fra un qualsiasi giorno dell'anno e il corrispondente giorno dell'anno in cui si colloca la cessazione del rapporto di lavoro, coincidente con le ultime 52 settimane lavorate.

Per quanto non previsto dalla presente circolare si fa rinvio alle disposizioni impartite con le circolari. n. 113/2005 e 144/2015, e con messaggio. 12009 del 20 aprile 2006, ove compatibili.

Normativa in vigore dal 1° gennaio 2008 al 1° gennaio 2015

Normativa in vigore dal 1° gennaio 2008 al 1° gennaio 2015 (circ.98/2008)

L’articolo 2, comma 106, lettera a), della legge n. 244 del 2007 stabilisce che “all’articolo 4, comma 2, le parole: “calcolata in base all’ultima retribuzione” sono sostituite dalle seguenti: “in misura pari all’ultima retribuzione”;
Conseguentemente nei confronti dei soggetti destinatari delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, della legge n. 206 del 2004, ai quali è riconosciuto il diritto immediato al trattamento pensionistico, la pensione dovrà essere liquidata in misura pari all’ultima retribuzione percepita integralmente dall’avente diritto, incrementata del 7,50 per cento, secondo le disposizioni dell’articolo 2, comma 1, della citata legge n. 206 del 2004, come modificato dall’articolo 34, lettera b) della legge n. 222 del 2007.
I benefici economici di quest’ultima disposizione decorrono dal 1° gennaio 2008.

Normativa in vigore fino al 31 dicembre 2007

Normativa in vigore fino al 31 dicembre 2007

L’art. 4, comma 2 stabilisce una speciale disciplina a favore di coloro che abbiano riportato un’invalidità permanente pari o superiore all’80 per cento. (circ.122/2007)
In particolare, viene riconosciuto il diritto immediato ad una pensione diretta. Tale trattamento viene erogato dietro presentazione di domanda da parte dell’interessato e decorre dal mese successivo all’evento terroristico subito.
La pensione dovrà essere calcolata, utilizzando quale retribuzione pensionabile l’ultima retribuzione integralmente percepita dal lavoratore al momento dell’evento terroristico, rapportata a settimana ed incrementata con le modalità descritte al precedente paragrafo 3.
Per effetto di quanto previsto dalla legge finanziaria per il 2007 l’anzianità contributiva già maturata dagli interessati al momento dell’evento terroristico deve essere incrementata dei 10 anni figurativi riconosciuti dal novellato articolo 3.
Il successivo comma 3 dello stesso articolo 4 prevede che i criteri previsti dal comma 2 e sopra illustrati si applichino anche alle pensioni di reversibilità, ovvero alle pensioni indirette in favore dei superstiti.
Al riguardo, si precisa che il legislatore ha voluto, anche in quest’ambito derogare con norma speciale ai principi generali dell’ordinamento pensionistico. Pertanto, la pensione ai superstiti deve essere posta in pagamento con un importo pari alla pensione diretta senza applicazione delle quote di reversibilità.
In presenza di più contitolari non può comunque essere superato l’importo totale della pensione diretta.
Con riferimento alla determinazione della misura della pensione ai superstiti in caso di morte della vittima di atti di terrorismo e fermo restando il limite dell’importo totale della pensione diretta, la percentuale della pensione diretta in favore dei contitolari della pensione ai superstiti va rideterminata in caso di perdita del diritto a pensione ai superstiti da parte di un contitolare, con assegnazione della corrispondente percentuale al soggetto con aliquota più alta.
Il medesimo comma 3 stabilisce, inoltre, la non decurtabilità ad ogni effetto di legge di dette prestazioni alle quali, quindi, non si applica l’articolo 1, comma 41, della legge n.335 del 1995, nonché le disposizioni relative al contributo di solidarietà.
Si conferma che i trattamenti pensionistici appena illustrati non concorrono per l’intera somma a formare il reddito imponibile ai fine IRPEF. Tale criterio si applica anche per le pensioni di reversibilità o indirette in favore dei superstiti in caso di morte di vittime di atti di terrorismo.

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