Normativa in vigore dal 2 gennaio 2015
Diritto immediato alla pensione diretta per le vittime con grado di invalidità pari o superiore all’80% anche in caso di posizione assicurativa aperta successivamente all'evento terroristico (articolo 4, comma 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, così come modificato dal comma 165, articolo 1, della legge 190 del 2014).
L’articolo 4, comma 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, modificato dal comma 106 dell’articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 prevede che “A tutti coloro che hanno subito un’invalidità permanente pari o superiore all’80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, in misura pari all’ultima retribuzione percepita integralmente dall’avente diritto (…)”.
Il comma 165, articolo 1, della legge 190 del 2014 integra il predetto articolo 4, comma 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206 e prevede che: ”Agli effetti di quanto disposto dal presente comma, è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell'invalido sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue”.
Ciò posto, il succitato articolo 4, come modificato dal comma 165, articolo 1, della legge 190 del 2014, prevede il diritto all’accesso al beneficio, oltre che nei confronti di coloro che erano iscritti ad una forma assicurativa obbligatoria al momento dell’evento terroristico, anche in favore dei soggetti che si siano assicurati successivamente, a nulla rilevando il decorso del tempo ai fini della prescrizione o decadenza per poter usufruire del beneficio in esame.
Al fine di accedere al beneficio in esame deve pertanto sussistere un rapporto di lavoro (anche discontinuo o occasionale), con conseguente apertura di posizione assicurativa.
Si rammenta che l’Istituto, ai fini della determinazione dell’importo della pensione in argomento, prende a riferimento le voci retributive assoggettate a contribuzione in base alle istruzioni fornite con Circolari n. 263/97 e n. 6/2014.
Nell’ipotesi di successivi contratti di lavoro stipulati dall’interessato, ai fini della determinazione dell’importo della pensione, deve prendersi a riferimento la retribuzione percepita nel periodo immediatamente precedente il momento della presentazione della domanda di accesso al beneficio, tenuto conto che il citato articolo 4, comma 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206 fa espressamente menzione dell’ “ultima retribuzione”. Nell’ipotesi di contratti di lavoro concomitanti, ai fini della determinazione dell’importo della pensione, deve prendersi a riferimento la retribuzione più favorevole.
Gli effetti di tale disposizione decorrono dal 1° febbraio 2015.
Per gli iscritti ai regimi esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria, gli effetti giuridici decorrono dal 2 gennaio 2015 mentre gli effetti economici decorrono dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, sempreché la stessa intervenga dopo l’entrata in vigore della norma in esame (dal 2 gennaio 2015).
Si specifica, inoltre, che per gli aventi diritto al beneficio per i quali si applica esclusivamente il sistema di calcolo contributivo valgono le previsioni sul massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, comma 18, secondo periodo, della Legge n. 335 del 1995.
In applicazione della legge n. 206 del 2004, così come modificata dalla legge n. 190 del 2014, le sedi provvederanno a riesaminare, su apposita istanza dei soggetti interessati, gli eventuali provvedimenti di reiezione.
Si precisa che, con riguardo al caso di attività lavorativa svolta successivamente alla decorrenza della pensione da parte di avente diritto al beneficio dovranno essere applicate le generali regole in materia di supplementi di pensione stabilite dall’articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
Pertanto, il beneficio va applicato con riferimento al trattamento pensionistico principale - “trattamento diretto” -, senza alcuna riliquidazione degli eventuali supplementi di pensione.
Per i contenuti del beneficio di cui al citato articolo 4, si fa rinvio alle indicazioni previste nella Circolare Inps n. 122/2007, Circolare Inpdap n. 30/2007 e note operative Inpdap n. 3/2008, n. 41/2009 e 58/2009.
Ulteriori chiarimenti della circ.98/2016
L’articolo 4, comma 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, come modificato dal comma 106 dell’articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e da ultimo dal comma 165, articolo 1, della legge 190 del 2014 prevede che “A tutti coloro che hanno subito un’invalidità permanente pari o superiore all’80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, in misura pari all’ultima retribuzione percepita integralmente dall’avente diritto……..Agli effetti di quanto disposto dal presente comma, è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell'invalido sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente”.
Con circolare n. 144/2015 l’Istituto, in relazione al concetto di “retribuzione integralmente percepita” ha precisato che, ai fini della determinazione dell’importo della pensione in argomento, si prendono a riferimento le sole voci retributive assoggettate a contribuzione in base alle istruzioni fornite con circolari n. 263/97 e n. 6/2014 (circ.144/201 paragrafo 2).
Al riguardo si fa presente che la pensione dovrà essere calcolata utilizzando l’ultima retribuzione integralmente percepita dal lavoratore al momento dell’evento terroristico ed incrementata ai sensi dell’art. 2 della legge n. 206 del 2004. Ciò posto, considerato che il succitato articolo 4, come modificato dal comma 165, articolo 1, della legge 190 del 2014, prevede il diritto all’accesso al beneficio, oltre che nei confronti di coloro che erano iscritti ad una forma assicurativa obbligatoria al momento dell’evento terroristico, anche in favore dei soggetti che si siano assicurati successivamente, si dovrà, in tale fattispecie, prendere a riferimento la retribuzione percepita nel periodo immediatamente precedente il momento della presentazione della domanda di accesso al beneficio (cfr. circolare n 122 del 2007 par. 5 e circ.144/201 paragrafo 2).
Nella retribuzione integralmente percepita rientrano tutti gli emolumenti corrisposti dal datore di lavoro e connessi alla causa tipica del contratto di lavoro anche se non assoggettati a contribuzione previdenziale.
Restano escluse dalla retribuzione integralmente percepita le somme corrisposte alla cessazione del rapporto di lavoro a titolo di trattamento di fine rapporto, nonché i trattamenti corrisposti al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori.
Il successivo comma 2-bis del medesimo articolo 4 prevede, altresì, che “per i soggetti che abbiano proseguito l'attività lavorativa ancorché l'evento dannoso sia avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusi i casi di revisione o prima valutazione, purché l'invalidità permanente riconosciuta non risulti inferiore ad un quarto della capacità lavorativa o della rivalutazione dell'invalidità con percentuale omnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato all'articolo 6, comma 1, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il concorso degli anni di contribuzione previsti dall'articolo 3, comma 1, la misura del trattamento di quiescenza è pari all'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 1”.
Si precisa che per retribuzione “annua” ai sensi del comma 2-bis del citato articolo 4 va intesa la retribuzione riferita al periodo mobile intercorrente fra un qualsiasi giorno dell'anno e il corrispondente giorno dell'anno in cui si colloca la cessazione del rapporto di lavoro, coincidente con le ultime 52 settimane lavorate.
Per quanto non previsto dalla presente circolare si fa rinvio alle disposizioni impartite con le circolari. n. 113/2005 e 144/2015, e con messaggio. 12009 del 20 aprile 2006, ove compatibili.