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Benefici in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice
Destinatari e decorrenze dei benefici
Sono destinatari (articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n.206 - articolo 34 della legge 29 novembre 2007, n.222) dei benefici pensionistici (circ.122/2007 - circ.98/2008) introdotti dalla legge 3 agosto 2004, n.206 la generalità dei lavoratori dipendenti ed autonomi, indipendentemente dal regime assicurativo cui sono iscritti e che risultino vittime di eventi terroristici verificatisi sul territorio italiano o all’estero a partire dal 1° gennaio 1961.
“Ai fini della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico”.(circ.98/2008)
Il comma 106, lettera d) dell’articolo 2 della legge n. 244 del 2007 ha, inoltre, modificato l’articolo 15 della legge n. 206 del 2004, aggiungendo il seguente periodo: “i benefici di cui alla presente legge si applicano anche agli eventi verificatisi all’estero a decorrere dal 1º gennaio 1961, dei quali sono stati vittime cittadini italiani residenti in Italia al momento dell’evento»”.
Pertanto il termine iniziale per l’applicazione dei benefici avvenuti all’estero che abbiano coinvolto come vittime cittadini italiani residenti in Italia, è lo stesso termine previsto per gli eventi verificatisi sul territorio nazionale: 1°gennaio 1961.
I benefici economici delle disposizioni di cui sopra decorrono dal 1° gennaio 2008, ad eccezione dei superstiti delle vittime della strage di Kindu, per i quali la decorrenza dei benefici di cui all’articolo 2 è fissata, come precedentemente detto, alla data del 1° aprile 2006, mentre i benefici di cui all’articolo 3 spettano a decorrere dal 1° gennaio 2007 (circ.98/2008)
Il paragrafo 2 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito “Direttiva”) ha, peraltro, chiarito che i benefici spettano anche ai cittadini stranieri (siano essi appartenenti all’Unione Europea o siano cittadini extracomunitari) qualora siano rimasti coinvolti in eventi terroristici o di uguale natura avvenuti sul territorio italiano. Il riconoscimento dei benefici previdenziali è, peraltro, subordinato, in tal caso, al fatto che il cittadino straniero, ovvero i familiari dello stesso, abbiano al momento dell’evento o acquisiscano successivamente una posizione assicurativa in Italia.
Per effetto dell’articolo 1, comma 1270, della legge 27 dicembre 2006, n.296, che ha aggiunto il comma 1-bis nell’articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n.206, rientrano tra i destinatari della norma in esame le vittime della strage di Ustica, nonché le vittime dei delitti della cosiddetta “banda della Uno bianca” e i loro superstiti.
Per questi ultimi tutti i benefici previsti dalla norma in oggetto decorrono dal 1° gennaio 2007.
I benefici in esame sono riconosciuti dalla legge in esame anche ai familiari superstiti delle vittime degli eventi terroristici, che vanno individuati, come specificato nella “Direttiva”, sulla base di quanto stabilito da precedenti norme in materia (legge n.466 del 1980, legge n.302 del 1990 e legge n.388 del 2000, salvo i casi in cui la stessa legge n. 206 del 2004 non individui puntualmente i superstiti aventi diritto in concorso con la vittima.
La legge specifica che i benefici vanno attribuiti ai soggetti già pensionati, la cui pensione deve essere ricostituita in accordo con le nuove disposizioni.
EVENTO | RIFERIMENTI NORMATIVI | DECORRENZA BENEFICIO |
---|---|---|
Vittime di eventi terroristici verificatisi in Italia dal 1/1/1961 | Legge 3 agosto 2004, n.206 | 1 SETTEMBRE 2004 |
Vittime di eventi terroristici verificatisi all' estero dal 1/1/1961 ( residenti in Italia ) | Legge 21 dicembre 2007, n.244 | 1 GENNAIO 2008 |
Vittime di eventi terroristici verificatisi all' estero dal 1/1/2003 | Legge 3 agosto 2004, n.206 | 1 SETTEMBRE 2004 |
Vittime della strage di Ustica | Legge 27 dicembre 2006, n.296 | 1 GENNAIO 2007 |
Vittime della cosiddetta "banda della Uno bianca" | Legge 27 dicembre 2006, n.296 | 1 GENNAIO 2007 |
Vittime dell' eccidio di Kindu (Congo) | Legge 20 febbraio 2006, n. 91 | 1 APRILE 2006 |
Vittime di azioni criminose compiute in Italia poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico | Legge 29 novembre 2007, n.222 | 1 SETTEMBRE 2004 |