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Trattamento fiscale delle pensioni liquidate con i benefici
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Benefici in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice
Trattamento fiscale delle pensioni liquidate con i benefici
(circ.122/2007)
Per quanto riguarda il trattamento fiscale da applicare alle pensioni liquidate con l’attribuzione della maggiorazione in esame la “Direttiva”, superando la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.108/E del 29 luglio 2005, ha chiarito che è esente l’intera pensione e non solo la quota parte dell’importo riconducibile alla predetta maggiorazione. L’esenzione dei trattamenti sopra indicati decorre dal rateo di pensione di settembre 2004.
Qualora la pensione di reversibilità (msg. 21140/2013) abbia diritto all’esenzione fiscale sia in base alla normativa richiamata nei paragrafi precedenti in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, sia per l’applicazione di Convenzioni internazionali contro la doppia imposizione che espressamente ne prevedano la detassazione, in quanto il beneficiario risulta essere residente all’estero in uno dei Paesi con cui vigono tali trattati, l’operatore di sede dovrà comunque acquisire il valore “SI” nel campo “Esenzione Fiscale Vittime” del pannello “Istruttoria”.
Ciò in quanto dovrà prevalere l’esenzione fiscale di tale prestazione in applicazione della normativa in favore delle vittime del terrorismo, a prescindere dalla residenza fiscale estera del beneficiario posseduta al momento della domanda.