Eureka Previdenza

Benefici in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice

Attribuzione dei benefici sulle pensioni

(circ.122/2007)

L’articolo 14 della legge 3 agosto 2004, n.206 stabilisce che il riconoscimento dell’infermità, nonché il nesso causale con l’evento terroristico, ai fini dell’attribuzione dei benefici, dovranno essere attestati con una certificazione emessa dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, cui l’interessato deve presentare apposita domanda e rilasciata, ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. 28 luglio 1999, n.510.
Ai sensi dell’articolo 19 appena citato la certificazione deve riportare la data e il luogo dell'atto criminoso e dell'eventuale decesso, e, qualora si tratti di invalidità, la natura delle ferite e delle lesioni che l'hanno determinata, la patologia invalidante, la percentuale dell’invalidità.
Peraltro, si ritiene che, in considerazione della particolarità dei casi in esame, sia idonea a produrre gli effetti di legge anche la certificazione, che non riporti la natura delle ferite e delle lesioni, nonché la patologia invalidante.
L’interessato dovrà allegare la predetta certificazione alla domanda di pensione, ovvero alla domanda di incentivo per il posticipo del pensionamento (cd. “bonus”).
In caso di domanda di ricostituzione, la certificazione potrà essere acquisita dalla Prefettura ovvero presentata direttamente dall’interessato. Non deve, comunque, essere richiesta alcuna documentazione qualora risultino da precedenti comunicazioni presenti agli atti gli elementi necessari per l’applicazione della normativa in parola.
Il coniuge della vittima, cui le disposizioni in oggetto hanno esteso il riconoscimento dell’aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva, dovrà presentare la certificazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (circolare n.12 del 10 gennaio 2002), attestante il rapporto di matrimonio ovvero lo stato di famiglia relativo al momento in cui si è verificato l’evento terroristico subito dal loro congiunto. Per i figli sarà sufficiente la dichiarazione della data di nascita da confrontare con il momento in cui si è verificato l’evento.
I genitori della vittima dell’evento terroristico dovranno, invece, allegare alla domanda - intesa ad ottenere i benefici in argomento – unitamente al certificato di stato di famiglia della vittima o ad una dichiarazione sostituiva, anche un’ autodichiarazione secondo la quale che non esistevano né coniuge né figli della vittima al momento dell’evento terroristico.

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