Home Prestazioni a sostegno del reddito Riduzione della capacità lavorativa Astensione obbligatoria Lavoratori dipendenti Norme Direttive DI 2006
-
A chi non spetta
-
A chi spetta
-
Adozione, affidamento o collocamento temporaneo in famiglia
-
Casi particolari e chiarimenti
-
Compatibilità
-
Conservazione del diritto all’indennità di maternità in caso di licenziamento per colpa grave della lavoratrice dipendente
-
Contribuzione figurativa per dipendenti privati e pubblici
-
Copertura contributiva del congedo di maternità/paternità e congedo parentale in presenza di adozioni e affidamenti
-
Facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso
-
Flessibilità
-
Incumulabilità
-
Indennità di maternità/paternità
-
Interdizione dal lavoro
-
La domanda e la documentazione da allegare alla domanda
-
La prescrizione
-
La retribuzione giornaliera
-
Lavoratrice part-time verticale, lavoratrice saltuaria, lavoratrice dello spettacolo
-
Le giornate indennizzabili e il calcolo dell'indennità
-
Le modalità di pagamento
-
Maternità ed altre prestazioni
-
Parto prematuro
-
Quando spetta al padre
-
Quando spetta l'indennità di maternità
-
Regime fiscale della prestazione
-
Requisiti
-
Rinvio e sospensione del congedo di maternità in caso di ricovero del neonato o del minore adottato/affidato
Direttiva del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 marzo 2006
OGGETTO: Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42. Nuova disciplina in materia di totalizzazione dei periodi contributivi.
Il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, pubblicato sulla G.U. n. 39 del 16 febbraio 2006, ha dato attuazione alla delega conferita al Governo con la legge 23 agosto 2004, n. 243, in materia di totalizzazione dei periodi contributivi.
Con la seguente direttiva vengono forniti primi chiarimenti per l'applicazione del menzionato decreto legislativo.
Possono esercitare la facoltà di cumulo dei periodi contributivi i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, ai lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché agli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, purché non siano già titolari di un trattamento pensionistico erogato da una delle predette gestioni.
La totalizzazione riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi posseduti nelle predette gestioni. Ai fini del conseguimento del diritto ad un'unica pensione possono essere cumulati solo i periodi non coincidenti.
Le prestazioni che possono essere conseguite mediante totalizzazione sono le seguenti:
1. pensione di vecchiaia;
2. pensione di anzianità con 40 anni di anzianità contributiva;
3. pensione di inabilità;
4. pensione indiretta ai superstiti.
Le predette prestazioni costituiscono un'unica pensione alla quale si applicano tutti gli istituti di carattere generale, in quanto non espressamente derogati dalla disciplina speciale.
Per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità possono essere incluse nel cumulo dei periodi contributivi le sole gestioni nelle quali si è in possesso di anzianità contributiva pari ad almeno sei anni.
L'età anagrafica di 65 anni richiesta per il conseguimento della pensione di vecchiaia riguarda indistintamente sia gli uomini che le donne e per l'ottenimento di tale pensione, nonché della pensione di anzianità, è necessario aver cessato l'attività di lavoratore dipendente.
Il diritto alla pensione indiretta ai superstiti, nonché alla pensione di inabilità è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché agli ulteriori requisiti richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte, ovvero del verificarsi dell'evento invalidante.
Le pensioni dirette liquidate con la totalizzazione sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione.
Pertanto, ai fini del diritto alla pensione di reversibilità di una pensione diretta (pensione di vecchiaia, pensione di anzianità e pensione di inabilità) liquidata con la totalizzazione, occorre avere riguardo alla disciplina prevista da ogni singola gestione per l'individuazione dei familiari superstiti aventi titolo alla prestazione, nonché ai fini della determinazione della quota di pensione spettante a ciascuno di essi.
La totalizzazione dei periodi assicurativi è conseguibile a domanda del lavoratore o del suo avente causa, da presentarsi all'ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il medesimo è, ovvero è stato, iscritto. Tale ente promuove il procedimento.
La sola domanda di pensione di reversibilità da pensione diretta liquidata con la totalizzazione è presentata dai familiari superstiti all'INPS in quanto è quest'ultimo l'Ente che effettua il pagamento di tutte le prestazioni erogate ai sensi del presente decreto legislativo.
CALCOLO DEL "PRO RATA" A CARICO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI PUBBLICI
Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano la misura del trattamento "pro quota" in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati anche se coincidenti.
La misura del trattamento a carico degli Enti previdenziali pubblici, relativamente alle pensioni di vecchiaia, di anzianità e indiretta ai superstiti è determinata sulla base della disciplina prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo.
Per il calcolo della pensione indiretta ai superstiti e per la pensione di inabilità si prende a riferimento il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni in caso di decesso dell'assicurato verificatosi ad un'età inferiore.
Va comunque precisato che, secondo i principi generali dell'ordinamento pensionistico in materia di salvaguardia dei diritti quesiti (dei quali costituisce espressione anche il sistema della "certificazione del diritto alla prestazione pensionistica" di cui ai commi 3, 4 e 5 della legge n. 243 del 2004) nonché in conformità con il criterio di delega previsto al comma 2, lettera o), della predetta legge, qualora il lavoratore abbia già raggiunto, in una gestione a carico degli enti previdenziali pubblici, i requisiti minimi richiesti per il diritto ad autonoma pensione, tale "pro quota" sarà calcolato con il sistema di computo previsto dall'ordinamento della predetta gestione.
Si puntualizza poi che la liquidazione del trattamento "pro quota" sulla base della disciplina prevista dall'articolo 4, comma 2 (regole dell'opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo), va applicata anche nei confronti degli iscritti all'INPGI in qualità di giornalisti con rapporto di lavoro subordinato. Tenuto conto del contesto delineato dall'articolo 4, infatti, ai fini del calcolo del "pro-rata" della pensione totalizzata, è possibile assimilare la condizione dei predetti lavoratori a quella dei dipendenti iscritti ad enti previdenziali pubblici, benché l'INPGI sia ente previdenziale privatizzato.
CALCOLO DEL "PRO RATA" A CARICO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI PRIVATIZZATI DI CUI AL D.LGS. N. 509 DEL 1994 E DEGLI ENTI PREVIDENZIALI PRIVATI DI CUI AL D.LGS. N. 103 DEL 1996
I commi da 3 a 6 dell'articolo 4 stabiliscono le regole per il calcolo delle quote di pensione a carico degli enti previdenziali privatizzati e degli enti previdenziali privati.
Relativamente agli enti privatizzati di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, il predetto comma 3 stabilisce specifici criteri di calcolo operanti nel caso in cui l'assicurato non abbia raggiunto, con i soli contributi versati nell'Ente, i requisiti contributivi minimi richiesti per il conseguimento della pensione di vecchiaia nell'Ente interessato.
Le lettere a) e b) del suddetto comma 3 contengono i criteri da utilizzare per la determinazione del montante contributivo maturato dal lavoratore. La successiva lettera c) stabilisce che al montante contributivo vanno applicati i coefficienti di trasformazione previsti dalla già citata tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335. Pertanto, dovrà essere applicato, in ogni caso, il coefficiente relativo all'età di 65 anni risultante dalla predetta tabella A, anche qualora la normativa dei singoli Enti privatizzati prevedesse coefficienti crescenti in corrispondenza di età anagrafiche superiori ai 65 anni.
La lettera d) rinvia alla formula matematica di cui all'allegato 1 del decreto legislativo in esame per la determinazione dell'effettivo importo del "pro rata" a carico dell'Ente da corrispondere all'assicurato, che è funzione dell'anzianità contributiva maturata dal medesimo assicurato presso l'Ente, e dell'importo pensionistico determinato sia ai sensi delle lettere a), b) e c) dello stesso comma 3, sia con le regole proprie dell'ordinamento della gestione sulla base dell'anzianità contributiva effettivamente posseduta dall'interessato nell'Ente.
In considerazione dell'introduzione di questo particolare, e del tutto nuovo, sistema di calcolo per la liquidazione del "pro rata" a carico degli enti previdenziali privatizzati, il comma 5 dell'articolo 4 chiarisce, ribadendo il principio di carattere generale già esposto in relazione agli enti previdenziali pubblici, che, qualora l'assicurato abbia raggiunto il requisito contributivo minimo richiesto per il conseguimento della pensione di vecchiaia con i soli contributi versati nella Cassa privatizzata, l'importo del "pro quota" a carico della stessa Cassa sia determinato con le regole della gestione medesima.
Relativamente agli Enti previdenziali privati costituiti ai sensi del decreto legislativo n. 103 del 1996, la misura del trattamento a loro carico è determinata secondo il sistema di calcolo vigente nei rispettivi ordinamenti, ai sensi del comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 42 del 2 febbraio 2006, applicando, quindi, i coefficienti di trasformazione previsti nei rispettivi regolamenti.
LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE DI INABILITÀ
Per determinare il trattamento pensionistico di inabilità da liquidare con la totalizzazione deve essere concessa la maggiorazione convenzionale con le regole dell'ordinamento in cui si verifica l'evento invalidante.
Ai fini della ripartizione dell'onere derivante dall'attribuzione della maggiorazione convenzionale tra le diverse gestioni, si tiene conto delle anzianità contributive utili per la misura (considerando, quindi, anche i periodi coincidenti) acquisite dal lavoratore nelle diverse gestioni e ad esse è imputato l'importo della maggiorazione ragguagliato all'anzianità contributiva utile per la misura nelle stesse effettivamente posseduta.
ALTRE DISPOSIZIONI
Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo in esame, la facoltà di totalizzazione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.
I trattamenti pensionistici di vecchiaia, di anzianità e di inabilità derivanti dalla totalizzazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione.
La pensione ai superstiti decorre, invece, dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.
La pensione totalizzata costituisce un'unica pensione e gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica della stessa sono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato sulla base delle disposizioni di legge vigenti e sono rapportati alle singole quote in proporzione al loro importo, con onere a carico delle gestioni interessate.
Il pagamento degli importi liquidati dalla singole gestioni è effettuato dall'Inps, che stipula con gli enti interessati apposite convenzioni. Si precisa, in proposito, che l'Istituto è l'ente pagatore anche nei casi in cui non è interessato al pagamento di alcuna quota di pensione.
L'onere dei trattamenti è a carico delle singole gestioni, ciascuna in relazione alla propria quota.
Al riguardo, per la regolazione dei rapporti finanziari, gli Enti diversi dall'INPS provvederanno a rendicontare all'Istituto pagatore gli importi complessivi dei ratei pensionistici messi in pagamento a titolo di pensioni in regime di totalizzazione.
L'INPS provvederà, sulla base della predetta rendicontazione, ad accreditare ai singoli Enti gli importi previsti dall'articolo 8 a copertura degli oneri risultanti dall'applicazione del decreto legislativo in esame e trasferiti dallo Stato all'Istituto.
L'art. 7 del decreto legislativo in parola ha stabilito che l'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e il relativo regolamento di attuazione, emanato con decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 7 febbraio 2003, n. 57 sono abrogati.
La disciplina abrogata rimane in vigore per le domande presentate fino alla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, se più favorevole.
Al fine di ridurre i tempi di liquidazione delle prestazioni pensionistiche a favore degli aventi diritto ed al fine di assicurare un più puntuale monitoraggio del fenomeno, si impegna l'INPS mettere a disposizione degli altri Enti una procedura informatica che consenta di acquisire in tempo reale le domande degli interessati, rilevare i dati contributivi e assicurativi, evidenziare l'esito della domanda e il trattamento pensionistico spettante.
IL MINISTRO