Eureka Previdenza

Indennità di maternità/paternità

Lavoratori dipendenti

Quando spetta al padre

(circ.8/2003) (circ.128/2016)

Il congedo di maternità post partum spetta anche ai padri solo nei casi di morte, grave infermità o malattia della madre, abbandono del bambino da parte della stessa, affidamento esclusivo al padre se in possesso dei requisiti indicati per le lavoratrici madri Circ. 8/2003 punto 10. La morte dell'altro genitore va certificata con il certificato di morte o può essere sottoscritta dichiarazione sostitutiva msg 8774/2007. La grave infermità non prevede la necessaria ospedalizzazione della madre inferma, il padre richiedente è tenuto a fornire specifica certificazione medica, tale certificazione sarà posta all'esame del medico di sede per la valutazione della compatibilità della infermità in rapporto all'assolvimento dei compiti di cura ed assistenza del neonato msg 8774/2007. L'abbandono del figlio da parte dell'altro genitore va documentato con le dovute modalità msg 8774/2007.
Al lavoratore padre di cui sopra sono riconosciuti anche i periodi di astensione obbligatoria post-partum di maggiore durata conseguenti al parto prematuro circ.69/2016 e Circ. 8/2003 punto 10.
Al lavoratore padre nei casi di morte, grave infermità o malattia della madre, abbandono del bambino da parte della stessa, sono riconosciuti anche i periodi di astensione obbligatoria post-partum di maggiore durata conseguenti alla richiesta di flessibilità da parte della madre circ.69/2016 e Circ. 8/2003 punto 10
N.B.: Nel caso di abbandono del figlio durante i tre mesi successivi al parto, alla madre non spetta più l'indennità dal momento dell'abbandono.

Indennità di maternità/paternità

Lavoratori dipendenti

Quando spetta al padre

(circ.8/2003) (circ.128/2016)

Il congedo di maternità post partum spetta anche ai padri solo nei casi di morte, grave infermità o malattia della madre, abbandono del bambino da parte della stessa, affidamento esclusivo al padre se in possesso dei requisiti indicati per le lavoratrici madri Circ. 8/2003 punto 10. La morte dell'altro genitore va certificata con il certificato di morte o può essere sottoscritta dichiarazione sostitutiva msg 8774/2007. La grave infermità non prevede la necessaria ospedalizzazione della madre inferma, il padre richiedente è tenuto a fornire specifica certificazione medica, tale certificazione sarà posta all'esame del medico di sede per la valutazione della compatibilità della infermità in rapporto all'assolvimento dei compiti di cura ed assistenza del neonato msg 8774/2007. L'abbandono del figlio da parte dell'altro genitore va documentato con le dovute modalità msg 8774/2007.
Al lavoratore padre di cui sopra sono riconosciuti anche i periodi di astensione obbligatoria post-partum di maggiore durata conseguenti al parto prematuro circ.69/2016 e Circ. 8/2003 punto 10.
Al lavoratore padre nei casi di morte, grave infermità o malattia della madre, abbandono del bambino da parte della stessa, sono riconosciuti anche i periodi di astensione obbligatoria post-partum di maggiore durata conseguenti alla richiesta di flessibilità da parte della madre circ.69/2016 e Circ. 8/2003 punto 10
N.B.: Nel caso di abbandono del figlio durante i tre mesi successivi al parto, alla madre non spetta più l'indennità dal momento dell'abbandono.

Congedo di paternità per lavoratori dipendenti in caso di madre lavoratrice autonoma

Congedo di paternità per lavoratori dipendenti in caso di madre lavoratrice autonoma (circ.128/2016)

Con l’aggiunta del comma 1 bis all’art. 28 T.U.[2] il legislatore ha previsto che, nei casi indicati dall’art. 28 comma1 (morte o grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo del figlio), il padre lavoratore dipendente possa fruire del congedo di paternità anche in caso di madre lavoratrice autonoma.

Questa disposizione non costituisce di fatto una novità sostanziale in quanto, in attuazione della sentenza n. 1/1987 della Corte Costituzionale, il lavoratore dipendente ha già diritto a fruire del congedo di paternità nei casi di morte della madre, grave infermità, abbandono, affidamento esclusivo ex art. 28 T.U., a prescindere dal fatto che la madre sia lavoratrice o non lavoratrice.

Si rinvia pertanto alle istruzioni riportate nella circolare INPS n. 8 del 17 gennaio 2003, par. 10.

Documentazione da produrre in caso di domanda di indennità di paternità

Documentazione da produrre in caso di domanda di indennità di paternità (circ.128/2016)

In merito alle modalità di attestazione delle situazioni che danno diritto all’indennità di paternità si riepilogano di seguito le istruzioni già contenute nel messaggio INPS numero 8774 del 4 aprile 2007 e nella circolare INPS n. 47/2012. Tali indicazioni trovano applicazione per tutti i padri lavoratori richiedenti l’indennità di paternità:

  • in caso di morte della madre, il padre richiedente, all’atto della compilazione della domanda, indica gli estremi della madre e la data del decesso (si rammenta che non deve essere richiesto né acquisito, il certificato di morte);
  • in caso di grave infermità della madre, in mancanza di specifiche indicazioni  da parte del legislatore, si confermano le istruzioni fornite col citato messaggio: il padre produce all’INPS specifica certificazione medica che dovrà essere trasmessa ed esaminata dal medico della Struttura INPS competente, il quale dovrà valutare la compatibilità dell’infermità in rapporto all’assolvimento dei compiti di cura ed assistenza del neonato. Si fa presente che, nella fattispecie, i certificati medici rientrano tra i documenti che non sono suscettibili di autocertificazione (art. 49, DPR. 445/2000);
  • in caso di abbandono del figlio non riconosciuto dalla madre, il padre rende dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del DPR. 445/2000. Tale dichiarazione va allegata alla domanda telematica;
  • in caso di abbandono del figlio riconosciuto dalla madre, occorre acquisire copia del provvedimento con il quale il giudice si è pronunciato in merito alla decadenza della potestà dell’altro genitore, ai sensi degli artt. 330 e 333 Cod. Civ. A tale fine il padre comunica gli elementi identificativi del provvedimento indicando l’autorità giudiziaria, la sezione, il tipo e numero di provvedimento, la data di deposito in cancelleria. Tuttavia, per accelerare la definizione della domanda, il genitore può allegare copia conforme all’originale del provvedimento giudiziario (circ. 47/2012, par. 2).
    Qualora alla data della domanda il provvedimento non sia stato ancora emesso, il padre presenta copia dell’istanza diretta ad ottenere il provvedimento stesso;
  • in caso di affidamento esclusivo del figlio, ai sensi dell’art. 155 bis del Cod.Civ., il padre affidatario comunica gli elementi identificativi del provvedimento indicando l’autorità giudiziaria, la sezione, il tipo e numero di provvedimento, la data di deposito in cancelleria. Tuttavia, per accelerare la definizione della domanda, il genitore può allegare copia conforme all’originale del provvedimento giudiziario (circ. 47/2012, par. 2).
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