Home Prestazioni a sostegno del reddito Riduzione della capacità lavorativa Astensione obbligatoria Lavoratori dipendenti Incumulabilità
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Conservazione del diritto all’indennità di maternità in caso di licenziamento per colpa grave della lavoratrice dipendente
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Contribuzione figurativa per dipendenti privati e pubblici
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Rinvio e sospensione del congedo di maternità in caso di ricovero del neonato o del minore adottato/affidato
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Indennità di maternità/paternità
Lavoratori dipendenti
Incumulabilità
Sono incumulabili:
- Malattie insorte dopo il congedo di maternità o parentale : per le malattie, debitamente notificate e documentate, insorte dopo il congedo parentale o di maternità, senza la ripresa dell’attività lavorativa, il periodo di protezione assicurativa (60 giorni o 2 mesi) decorre dal giorno successivo alla fine del congedo parentale o di maternità configurabile come sospensione del rapporto di lavoro (circ. 136/2003, punto7 e circ. 8/2003, punto 5). (conservazione del diritto)
- Maternità e Mobilità : per i periodi di astensione obbligatoria successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità di mobilità già concessa dovrà essere sospesa ed eventualmente ripristinata al termine della astensione. I periodi di astensione obbligatoria per maternità non modificano i limiti di durata della indennità di mobilità ma soltanto quelli di iscrizione nelle relative liste. La lavoratrice che si trovi in astensione obbligatoria per maternità, qualora rifiuti un'offerta di lavoro o di impiego ovvero l'avviamento a corsi di formazione, non deve essere cancellata dalle liste di mobilità contrariamente a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 223.