Eureka Previdenza

Indennità di maternità/paternità

Lavoratori dipendenti

La domanda e la documentazione da allegare alla domanda

Deve essere presentata all’inizio del congedo di maternità, utilizzando il modulo già predisposto Mod/Mat Lavoratrici dipendenti , alla sede Inps più vicina alla propria residenza o domicilio abituale, o tramite uno degli enti di patronato riconosciuti dalla legge, che assistono gratuitamente.
Anche per le lavoratrici dello spettacolo la domanda di maternità obbligatoria dovrà essere presentata sul modello Mod/Mat Lavoratrici dipendenti .
N.B.: Una copia della domanda deve essere consegnata, qualora ricorra, al proprio datore di lavoro.

Indennità di maternità/paternità

Lavoratori dipendenti

La domanda e la documentazione da allegare alla domanda

Deve essere presentata all’inizio del congedo di maternità, utilizzando il modulo già predisposto Mod/Mat Lavoratrici dipendenti , alla sede Inps più vicina alla propria residenza o domicilio abituale, o tramite uno degli enti di patronato riconosciuti dalla legge, che assistono gratuitamente.
Anche per le lavoratrici dello spettacolo la domanda di maternità obbligatoria dovrà essere presentata sul modello Mod/Mat Lavoratrici dipendenti .
N.B.: Una copia della domanda deve essere consegnata, qualora ricorra, al proprio datore di lavoro.

La documentazione

LA DOCUMENTAZIONE 

Alla domanda deve essere allegato il certificato medico di gravidanza rilasciato dai medici del servizio sanitario nazionale (SSN) o dell’azienda ospedaliera prima del compimento del 7° mese, da cui risulti la data presunta del parto.(circ. 17/82- Dlgs. 151/01 comma 1).
Sono compresi nella categoria dei medici del SSN i medici curanti di medicina generale convenzionati, pertanto i certificati medici indicanti la data presunta del parto, redatti dai medici curanti ,devono considerarsi equivalenti ai certificati rilasciati dai medici di struttura pubblica (SSN) (circ. n. 62 del 29.04.2010)

Nel caso di certificazione di gravidanza rilasciata da medici diversi ( medici privati o non convenzionati ,medici dipendenti da strutture private non convenzionate con il SSN) è facoltà del datore di lavoro o dell’Inps accettare i certificati stessi ovvero richiederne la regolarizzazione alla lavoratrice interessata. (nota 31 circ. 17/82 - Dlgs. 151/01 comma 2- circ. n. 62 del 29.04.2010).

Strutture convenzionate col SSN

Sono strutture convenzionate con il SSN (circ. 32/2006):

  1. aziende ospedaliere (ospedali costituiti in azienda ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.L. 502/92), nonché istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (art. 42 legge 833/78);
  2. strutture ospedaliere private equiparate alle pubbliche e cioè: 
    1. policlinici universitari (art. 39 legge 833/78);
    2. istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati (art. 42 legge 833/78);
    3. ospedali classificati o assimilati ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 132/68 (art. 41 legge 833/78);
    4. istituti sanitari privati qualificati presidi USL (art. 43, 2 comma, legge 833/78 e DPC 20.10.1988);
    5. enti di ricerca (art. 40 legge 833/78).
  3. Ulteriore documentazione da allegare:
    1. per le lavoratrici a domicilio: dichiarazione dell’azienda, o delle aziende, da cui risulti la data di riconsegna di tutte le merci e di tutto il lavoro affidato loro, anche se non ultimato;
    2. per le lavoratrici in astensione obbligatoria anticipata dal lavoro: provvedimento di allontanamento dal lavoro disposto dalla Direzione Provinciale del Lavoro, servizio ispezione del lavoro;
    3. per le lavoratrici in astensione obbligatoria prolungata dal lavoro: provvedimento disposto dalla Direzione Provinciale del Lavoro, servizio ispezione del lavoro;

Documentazione in caso di affidamento

per le lavoratrici che hanno adottato o hanno avuto in affidamento un bambino circ. 16/2008:

nel caso di adozione nazionale

  1. copia del provvedimento di adozione o di affidamento;
  2. copia del documento rilasciato dall’autorità competente da cui risulti la data di effettivo ingresso del bambino in famiglia.

nel caso di adozione internazionale ai sensi della legge 31.12.1998, n. 476 certificato dell’ente autorizzato, da cui risulti:

  1. l’adozione o l’affidamento da parte del Giudice straniero;
  2. l’avvio del procedimento di "convalida" presso il Giudice italiano;
  3. la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi.

Documentazione in caso di lavoratrici con flessibilità

per le lavoratrici che richiedono la flessibilità:

    • richiesta di avvalersi della facoltà di usufruire della flessibilità del congedo di maternità;
    • attestazione del ginecologo (medico specialista) del SSN o con esso convenzionato rilasciata nel corso del 7° mese di gravidanza;

certificazione medica rilasciata dal medico aziendale responsabile della sorveglianza sanitaria, rilasciata nel corso del 7° mese di gravidanza, in cui sono riportate: 

    • le generalità dell’interessata;
    • le indicazioni sul datore di lavoro; 
    • la sede dove l’interessata presta il proprio lavoro;
    • le mansioni alle quali l’interessata è addetta; 
    • l’assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni a rischio per la salute della lavoratrice e del nascituro al momento della richiesta.

Documentazione in caso di interdizione anticipata

In presenza di interdizione anticipata ai sensi dell’art. 5, lettera a), della legge 1204/71 l’attestazione del ginecologo deve riportare anche: il venir meno delle cause che hanno portato in precedenza al provvedimento da parte della Direzione Provinciale del lavoro, servizio ispezione del lavoro.

Qualora non sia previsto in azienda l’obbligo di sorveglianza sanitaria e sulla base delle informazioni fornite dalla lavoratrice sull’attività svolta l’attestazione del ginecologo deve contenere, inoltre:

  1. l’assenza di controindicazioni allo stato di gestazione riguardo alle modalità per il raggiungimento del posto di lavoro;
  2. l’assenza di pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro derivante dalle mansioni svolte, dall’ambiente di lavoro e/o dall’articolazione dell’orario di lavoro previsto;
  3. attestazione del medico aziendale responsabile della sorveglianza sanitaria (DL 626/94) in cui sono riportate:
    1. l’assenza di controindicazioni allo stato di gestazione riguardo alle modalità per il raggiungimento del posto di lavoro;
    2. l’assenza di pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro derivante dalle mansioni svolte, dall’ambiente di lavoro e/o dall’articolazione dell’orario di lavoro previsto;

In presenza di interdizione anticipata ai sensi dell’art. 5, lettere b) e c), della legge 1204/71 l’attestazione del medico aziendale responsabile della sorveglianza sanitaria deve riportare anche il venir meno delle cause che hanno portato in precedenza al provvedimento da parte della direzione provinciale del lavoro, servizio ispezione del lavoro.

Qualora non sia previsto in azienda l’obbligo di sorveglianza sanitaria: dichiarazione del datore di lavoro che in azienda o per le attività svolte dalla lavoratrice non esiste l’obbligo di sorveglianza sanitaria sul lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Documentazione in caso di parto prematuro

per le lavoratrici che partoriscono in anticipo (parto prematuro):

  • domanda dell’interessata, da presentarsi entro 30 giorni dal parto, di fruire del periodo ante-partum non goduto, decorsi i 3 mesi di periodo post-partum.

Documentazione in caso di lavoratrici dimissionarie

per le lavoratrici dimissionarie:

  • non è più richiesto il provvedimento di convalida delle dimissioni da parte della Direzione Provinciale del Lavoro, servizio ispezione del lavoro. La legge, infatti, subordina espressamente alla convalida la risoluzione del rapporto di lavoro e non anche il diritto alla indennità di maternità/paternità, alla cui corresponsione si potrà procedere indipendentemente dalla verifica della convalida suddetta. (circ. n. 8/2003, punto 9)

Documentazione per i padri

per i padri lavoratori:

  • certificazione comprovante le situazioni di morte o di grave malattia o infermità della madre, di abbandono del figlio da parte della stessa, di affidamento esclusivo al padre.

Doveri con seguenti al parto e all'affidamento o adozione

I DOVERI CONSEGUENTI AL PARTO

Entro 30 giorni dal parto devono essere presentati: l'attestato di parto rilasciato dalla Asl, oppure lo stato di famiglia, oppure la dichiarazione sostitutiva da parte della richiedente da cui risultino le proprie generalità, quelle del bambino e lo stato di madre dello stesso.

I DOVERI CONSEGUENTI ALL'ADOZIONE O AFFIDAMENTO INTERNAZIONALE

Entro 6 mesi dall’entrata del minore in Italia(fino ai 18 anni di età – circ 97/2001) deve essere presentata copia del provvedimento del giudice italiano che confermi la validità dell’adozione o affidamento straniero

Alla fine dei 6 mesi, solo se il procedimento non è stato ancora concluso, dovrà essere presentata autocertificazione di mancata conclusione del procedimento di "convalida" presso il giudice italiano.

N.B.: La mancata presentazione della documentazione suddetta entro 6 mesi comporta la restituzione dell’indennità di maternità eventualmente erogata.

Twitter Facebook