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Circolare 148 del 12 dicembre 2019
OGGETTO:
Periodo indennizzabile di maternità. Facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso. Istruzioni operative
SOMMARIO:
Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione dei cinque mesi di congedo di maternità e paternità esclusivamente dopo l’evento del parto, così come disposto dal comma 1.1 dell’articolo 16 del D.lgs n. 151/2001, introdotto dall’articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
INDICE
Premessa
1. Fruizione del congedo di maternità e paternità esclusivamente dopo il parto per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti del settore privato
1.1 Documentazione sanitaria
1.2 Parto anticipato rispetto alla data presunta, avvenuto prima dell’inizio dell’ottavo mese di gestazione (c.d. parto “fortemente” prematuro)
1.3 Rinvio e sospensione del congedo di maternità
1.4 Flessibilità
1.5 Interdizione anticipata e prorogata
1.6 Prolungamento del diritto alla corresponsione dell’indennità di maternità
1.7 Malattia
1.8 Rinuncia alla facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto
1.9 Lavoro a tempo parziale (part-time)
1.10 Paternità
2. Fruizione dell’astensione dal lavoro esclusivamente dopo il parto per gli iscritti alla Gestione separata
3. Presentazione della domanda
Premessa
L’articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), ha aggiunto il comma 1.1 all’articolo 16 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Tale nuovo comma riconosce alle lavoratrici, in alternativa a quanto disposto dal comma 1 del citato articolo 16, la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. La disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2019.
Premesso quanto sopra, con la presente circolare si forniscono istruzioni operative in merito alla disposizione di legge in commento.
1. Fruizione del congedo di maternità e paternità esclusivamente dopo il parto per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti del settore privato
Il novellato articolo 16 del D.lgs n. 151/2001 dispone:
“1. È vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi.
1-bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute.
1.1. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro".
La disposizione in esame, di cui al comma 1.1 dell’articolo 16, comporta la facoltà per le lavoratrici gestanti di fruire di tutti i cinque mesi di congedo di maternità a partire dal giorno successivo al parto.
Tale facoltà è alternativa alla modalità di fruizione del congedo di maternità prevista al comma 1 del medesimo articolo 16 e il suo esercizio comporta, a prescindere dal fatto che il parto avvenga prima, in coincidenza o dopo la data presunta indicata sul certificato telematico di gravidanza, che la lavoratrice madre si astenga dal lavoro per i cinque mesi successivi alla data del parto.
1.1 Documentazione sanitaria
Per poter esercitare la facoltà di fruire di tutto il congedo di maternità dopo il parto è necessario che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e, ove presente, il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
Si precisa che la predetta documentazione sanitaria deve essere acquisita dalla lavoratrice nel corso del settimo mese di gravidanza e deve attestare l’assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro fino alla data presunta del parto ovvero fino all’evento del parto qualora dovesse avvenire in data successiva a quella presunta.
Le certificazioni mediche dovranno, pertanto, attestare esplicitamente l’assenza di pregiudizio alla salute fino alla data presunta del parto ovvero fino all’evento del parto[1] qualora dovesse avvenire in data successiva a quella presunta. Le certificazioni che conterranno il solo riferimento alla data presunta del parto, attestando l’assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro solo fino a tale data, saranno ritenute idonee a consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa fino al giorno antecedente alla data presunta del parto, con conseguente inizio del congedo di maternità dalla data presunta stessa, e per i successivi cinque mesi.
Esempio: gestante che prosegue l’attività lavorativa fino alla data effettiva del parto a fronte di certificazione sanitaria attestante l’assenza di pregiudizio solo fino alla data presunta del parto
Data presunta parto: 26/6/2019
Data effettiva del parto: 30/6/2019
Riferimento temporale nella certificazione sanitaria:26/6/2019
Durata del congedo di maternità: dal 26/6/2019 al 26/11/2019.
Periodo indennizzato: dal 30/6/2019 al 26/11/2019.
I giorni intercorrenti tra la data presunta del parto (26/6/2019) ed il giorno prima del parto (29/6/2019) sono conteggiati nel congedo di maternità[2] ma non possono essere indennizzati in quanto regolarmente retribuiti dal datore di lavoro e coperti sul piano degli obblighi contributivi.
Durante la fruizione della flessibilità di cui all’articolo 20 del citato D.lgs n. 151/2001, è possibile prolungare ulteriormente la propria attività lavorativa utilizzando la facoltà di fruire della maternità dopo il parto, secondo le indicazioni fornite al successivo paragrafo 1.4
Le predette attestazioni devono essere prodotte al proprio datore di lavoro e all’Istituto entro la fine del settimo mese di gestazione (salvo il caso della flessibilità di cui al successivo punto 1.4). Ad ogni modo, tali attestazioni, se prodotte all’INPS oltre tale termine, devono essere state redatte nel corso del settimo mese di gravidanza.
1.2 Parto anticipato rispetto alla data presunta, avvenuto prima dell’inizio dell’ottavo mese di gestazione (c.d. parto “fortemente” prematuro)
In caso di parto avvenuto in data anticipata rispetto a quella presunta e, nello specifico, prima dell’inizio dell’ottavo mese di gestazione, essendo il congedo di maternità già fruito totalmente dopo il parto, trovano applicazione le disposizioni contenute nel comma 1, lettera d), dell’articolo 16 (cfr. la circolare n. 69 del 28/4/2016), peraltro più favorevoli per la lavoratrice, in quanto ricomprendono anche i giorni che intercorrono tra la data effettiva del parto e l’inizio dei due mesi ante partum.
Pertanto l’opzione della lavoratrice, eventualmente già esercitata, di fruire di tutto il congedo di maternità dopo il parto ai sensi del comma 1.1 dell’articolo 16 sarà considerata come non effettuata.
1.3 Rinvio e sospensione del congedo di maternità
Alla luce di quanto disposto nel predetto comma 1.1, circa la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso, risulta preclusa la possibilità di sospendere e rinviare il congedo di maternità per il ricovero del minore in una struttura pubblica o privata ai sensi dell’articolo 16-bis del D.lgs n. 151/2001, in quanto non consentirebbe di rispettare il limite temporale dei cinque mesi entro cui fruire del congedo di maternità.
1.4 Flessibilità
La lavoratrice gestante che fruisca della flessibilità di cui all’articolo 20 del D.lgs n. 151/2001 (continuando quindi a lavorare nell’ottavo mese di gravidanza) può comunque scegliere, nel corso dell’ottavo mese stesso, di prolungare la propria attività lavorativa avvalendosi della facoltà di fruire del congedo di maternità dopo il parto.
Resta fermo l’obbligo di attestare, entro la fine dell’ottavo mese di gravidanza, l’assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro fino alla data presunta del parto ovvero fino all’evento del parto qualora dovesse avvenire in data successiva a quella presunta.
Si precisa che la documentazione sanitaria deve essere redatta da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e, ove presente, dal medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro e che, se prodotte all’INPS dopo la fine dell’ottavo mese, devono comunque essere state redatte nel corso dell’ottavo o del settimo mese di gravidanza.
Si ricorda, inoltre, che l’interruzione della flessibilità – volontaria o per fatti sopravvenuti – determina l’inizio del congedo di maternità (cfr. la circolare n. 152/2000), con conseguente impossibilità per la lavoratrice di esercitare l’opzione di fruire del congedo di maternità dopo il parto di cui all’articolo 16, comma 1.1, del D.lgs n. 151/2001.
1.5 Interdizione anticipata e prorogata
L’interdizione dal lavoro, di cui all’articolo 17, comma 2, lettera a), del D.lgs n. 151/2001, per gravi complicanze della gravidanza o persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, è compatibile con la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, purché i motivi alla base della predetta interdizione cessino prima dell’inizio del congedo di maternità ante partum.
Di contro l’interdizione dal lavoro, di cui all’articolo 17, comma 2, lettere b) e c), del medesimo decreto legislativo, per condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, non risulta compatibile con la facoltà di cui al comma 1.1 del citato articolo 16, in quanto non è possibile riprendere l’attività lavorativa fino alla conclusione dell’interdizione prorogata.
1.6 Prolungamento del diritto alla corresponsione dell’indennità di maternità
Le lavoratrici che all’inizio del periodo di congedo di maternità non prestino attività lavorativa, ma alle quali sia riconosciuto il diritto all’indennità di maternità secondo quanto disposto dall’articolo 24 del D.lgs n. 151/2001, non possono avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto.
1.7 Malattia
La facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto è condizionata all’attestazione che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante o del nascituro. Pertanto, l'insorgere di un periodo di malattia prima dell’evento del parto - in analogia con le indicazioni fornite nel punto a) della circolare n. 43/2000 del 7 luglio 2000 del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, in materia di flessibilità – comporta l’impossibilità di avvalersi dell’opzione di cui al comma 1.1 dell’articolo 16 del D.lgs n. 151/2001; ciò in quanto ogni processo morboso in tale periodo comporta un "rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro", superando di fatto il giudizio medico precedentemente espresso nell’attestazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e, ove presente, del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.
Il certificato di malattia eventualmente prodotto non produrrà quindi alcun effetto ai fini della tutela previdenziale della malattia, mentre rimangono confermati gli effetti giuridici e medico-legali dello stesso.
Ne consegue che, dal giorno di insorgenza dell’evento morboso (anche qualora fosse un singolo giorno), la lavoratrice gestante inizia il proprio periodo di congedo di maternità e le giornate di astensione obbligatoria non godute prima si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
A titolo esemplificativo si riportano i seguenti casi.
Esempio 1: malattia che interviene prima dell’evento del parto e prima della data presunta del parto durante il quale la gestante lavora in virtù dell’opzione di fruizione dell’astensione dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto
Data parto: 30/6/2019
Data presunta parto: 26/6/2019 (inizio dei due mesi ante partum: 26/4/2019)
Data insorgenza evento malattia: 5/6/2019
Durata del congedo di maternità: dal 5/6/2019 al 9/11/2019
Tale congedo comprende:
- il periodo che va dal 5/6/2019, giorno di insorgenza della malattia (giorno a partire dal quale inizia il periodo di congedo di maternità ante partum), fino al 29/6/2019 (ultimo giorno di congedo ante partum);
- la data del parto + tre mesi post partum (dal 30/6/2019 al 30/9/2019) + i 40 giorni di congedo di maternità ante partum lavorati (dal 26/4/2019, data di inizio del teorico periodo di maternità, al 4/6/2019, ultimo giorno prima dell’insorgenza della malattia).
Esempio 2: malattia che interviene prima dell’evento del parto e dopo la data presunta del parto durante il quale la gestante lavora in virtù dell’opzione di fruizione dell’astensione dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto
Data parto: 30/6/2019
Data presunta parto: 26/6/2019 (inizio dei due mesi ante partum: 26/4/2019)
Data insorgenza evento malattia: 28/6/2019
Durata del congedo di maternità: dal 28/6/2019 al 2/12/2019
Tale congedo comprende:
- il periodo che va dal 28/6/2019, giorno di insorgenza della malattia (giorno a partire dal quale inizia il periodo di congedo di maternità ante partum), fino al 29/6/2019 (ultimo giorno di congedo ante partum);
- la data del parto + tre mesi post partum (dal 30/6/2019 al 30/9/2019) + i 63 giorni di congedo di maternità ante partum lavorati (dal 26/4/2019, data di inizio del teorico periodo di maternità, al 27/6/2019, ultimo giorno prima dell’insorgenza della malattia).
Esempio 3: malattia che interviene prima dell’evento del parto accaduto anticipatamente rispetto alla data presunta e nel periodo ante partum durante il quale la gestante lavora in virtù dell’opzione di fruire dell’astensione dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto
Data parto: 22/6/2019
Data presunta parto: 26/6/2019 (inizio dei due mesi ante partum: 26/4/2019)
Data insorgenza evento malattia: 5/6/2019
Durata del congedo di maternità: dal 5/6/2019 al 5/11/2019
Tale congedo comprende:
- il periodo che va dal 5/6/2019, giorno di insorgenza della malattia (giorno a partire dal quale inizia il periodo di congedo di maternità ante partum), fino al 21/6/2019 (ultimo giorno di congedo ante partum);
- la data del parto + tre mesi post partum (dal 22/6/2019 al 22/9/2019) + i 40 giorni di congedo di maternità ante partum lavorati (dal 26/4/2019, data di inizio del teorico periodo di maternità, al 4/6/2019, ultimo giorno prima dell’insorgenza della malattia) + 4 giorni di ante partum non goduti (dal 23/6/2019, giorno successivo al parto, al 26/6/2019 data presunta del parto).
1.8 Rinuncia alla facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto
La scelta della lavoratrice di avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, come già evidenziato, è una opzione alternativa alla tradizionale modalità di fruizione del congedo di maternità ante e post partum. Di conseguenza è possibile rinunciare alla scelta di avvalersi di tale opzione solo prima dell’inizio del periodo di congedo di maternità ante partum (ossia prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza).
Qualora, tuttavia, la lavoratrice gestante manifestasse, espressamente o implicitamente (ad esempio, presentando una nuova domanda di maternità), la decisione di non volersi più avvalere della predetta opzione dopo l’inizio del periodo di maternità ante partum, il congedo di maternità indennizzabile sarà computato secondo le consuete modalità di cui al comma 1 del citato articolo 16 (due mesi ante partum e tre mesi post partum). Da ciò deriva che i periodi ante partum lavorati prima della rinuncia saranno comunque computati come periodo di maternità, ma non saranno indennizzati, in quanto la lavoratrice non si è astenuta dall’attività lavorativa. Di conseguenza alla lavoratrice saranno indennizzati solo i periodi di congedo ante partum successivi alla rinuncia e i tre mesi di congedo post partum, mentre per quelli lavorati, antecedenti alla rinuncia, la stessa sarà regolarmente retribuita dal datore di lavoro e coperta sul piano degli obblighi contributivi.
I giorni lavorati durante il periodo ante partum si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto solo nell’ipotesi di cui al precedente paragrafo 1.7, in quanto trattasi di fatto sopravvenuto e non dipendente dalla volontà della gestante.
1.9 Lavoro a tempo parziale (part-time)
Per quanto concerne l’erogazione dell’indennità di maternità nei casi di lavoro a tempo parziale, come da indicazioni fornite con la circolare n. 41 del 13/3/2006, la stessa deve essere riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.
Con la predetta circolare l’Istituto ha definito le modalità di riproporzionamento dei soli casi di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale e misto e non anche del part-time di tipo orizzontale, in quanto, in quest’ultima fattispecie, il riproporzionamento è insito nella dinamica del rapporto medesimo, essendo il trattamento economico previdenziale di per sé rapportato all’effettiva entità della retribuzione (già ridotta) percepita. Si precisa, inoltre, che laddove il congedo di maternità non rientri totalmente nella fase lavorativa, ma cada in tutto o in parte durante la pausa contrattuale, l’indennità è erogabile, con il riproporzionamento della retribuzione media giornaliera, per l’intero periodo di maternità, compreso quello rientrante nella pausa lavorativa.
Pertanto, così come nella consueta modalità di fruizione del congedo di maternità di cui all’articolo 16, comma 1, del D.lgs n. 151/2001, anche nei casi di astensione dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso, l’Istituto eroga l’indennità di maternità anche in presenza di pause lavorative.
Ne consegue che la certificazione medica di cui al paragrafo 1.1 della presente circolare può non essere prodotta all’Istituto nel solo caso in cui, fino alla data effettiva del parto, non vi siano giorni o periodi di ripresa lavorativa.
In caso di contemporaneo svolgimento di due o più rapporti di lavoro a tempo parziale, la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso deve essere opzionata per tutti i rapporti di lavoro subordinato in essere. Ne consegue che le condizioni richieste dalla norma per l’esercizio dell’opzione devono sussistere per tutti i rapporti di lavoro in essere.
Pertanto, se su un rapporto di lavoro a tempo parziale è stata disposta l’interdizione dal lavoro di cui all’articolo 17, comma 2, lettere b) e c), non è possibile avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto sugli altri rapporti di lavoro in essere.
1.10 Paternità
In caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, quest’ultimo ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, anche nel caso in cui quest’ultima si sia avvalsa della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso.
2. Fruizione dell’astensione dal lavoro esclusivamente dopo il parto per gli iscritti alla Gestione separata
La facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto si applica anche alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata, di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che vogliano astenersi dall’attività lavorativa; ciò in quanto l’articolo 64 del D.lgs n. 151/2001 dispone che la tutela della maternità per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata “avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente”.
Il medesimo articolo 64 dispone altresì che l’indennità di maternità spetta a prescindere dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa, pertanto la predetta facoltà è opzionabile dalle sole lavoratrici iscritte alla Gestione separata che vogliano astenersi dal lavoro. Tali lavoratrici devono produrre al proprio committente (e non all’INPS) la documentazione medica di cui al citato articolo 16, comma 1.1, acquisita nel settimo mese di gestazione.
Ai fini della sola erogazione dell’indennità, invece, le predette lavoratrici sono tenute a comunicare all’Istituto, prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza, la scelta di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso, al fine di consentire l’individuazione del periodo di riferimento nel quale verificare la sussistenza del requisito contributivo richiesto dalla legge per l’accesso alla prestazione, che coincide con i dodici mesi interi precedenti l’inizio del diverso periodo di congedo richiesto dall’interessata.
Qualora prima del parto insorga un periodo di malattia, trovano applicazione le indicazioni fornite al paragrafo 1.7 della presente circolare, in quanto, come per le lavoratrici dipendenti, ogni processo morboso nel periodo ante partum comporta un "rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro", superando di fatto il giudizio medico precedentemente espresso nell’attestazione che la lavoratrice gestante ha prodotto al proprio committente.
Il certificato di malattia eventualmente prodotto non produrrà quindi alcun effetto ai fini della tutela previdenziale della malattia, mentre rimangono confermati gli effetti giuridici e medico-legali dello stesso.
Ne consegue che dal primo giorno di malattia inizia a decorrere il periodo indennizzabile a titolo di maternità, venendo meno l’opzione di cui al comma 1.1 dell’articolo 16 del D.lgs n. 151/2001, e le giornate antecedenti all’evento di malattia si aggiungono al periodo indennizzabile di maternità dopo il parto. La data di inizio del periodo di maternità, come sopra individuata, determina anche un diverso periodo di riferimento per l’individuazione dei dodici mesi interi nei quali verificare la presenza del requisito contributivo.
Al pari delle lavoratrici dipendenti, anche quelle iscritte alla Gestione separata, che stiano usufruendo della flessibilità di cui all’articolo 20 del D.lgs n. 151/2001, possono avvalersi, nel corso dell’ottavo mese, dell’ulteriore facoltà di fruire del congedo di maternità dopo il parto, secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 1.4 della presente circolare, ma senza obbligo di produrre all’INPS la documentazione medica, che dovrà quindi essere prodotta soltanto al proprio committente.
In caso di parto anticipato rispetto alla data presunta, avvenuto prima dell’inizio dell’ottavo mese di gestazione, nonché di rinvio e sospensione del congedo di maternità e di interdizione anticipata e prorogata, si rinvia alle indicazioni fornite ai paragrafi 1.2, 1.3 e 1.5 della presente circolare.
Da ultimo, si precisa che in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, il lavoratore iscritto alla Gestione separata ha diritto all’indennità di paternità per tutta la durata del periodo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla madre, anche nel caso in cui quest’ultima si sia avvalsa della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso.
3. Presentazione della domanda
La scelta di avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso deve essere effettuata dalla lavoratrice nella domanda telematica di indennità di maternità, selezionando la specifica opzione.
Si rammenta che la domanda di maternità deve essere presentata prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto e comunque mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile (pena la prescrizione del diritto all'indennità) ed esclusivamente per via telematica, direttamente sul sito web istituzionale (con PIN dispositivo), tramite Patronato oppure tramite Contact center.
La documentazione medico-sanitaria di cui al paragrafo 1.1 della presente circolare deve essere presentata in originale direttamente allo sportello presso la Struttura territoriale oppure spedita a mezzo raccomandata (cfr. l’articolo 49 del D.P.R. 445/2000), in un plico chiuso riportante la dicitura “Contiene dati sensibili”. Ai fini del corretto svolgimento delle operazioni di trattamento di tali dati, le Strutture territoriali avranno cura di attenersi alle istruzioni di cui alla circolare n. 123/2015.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1] L’attestazione di assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro non dovrà contenere l’indicazione di una data precisa del parto, attesa l’imprevedibilità della collocazione temporale dell’evento stesso, ma sarà sufficiente che riporti una generica dicitura fino all’evento del parto.
[2] Il datore di lavoro non avrebbe dovuto consentire l’accesso della gestante al luogo di lavoro poiché la documentazione sanitaria prevista dalla legge consente la prosecuzione dell’attività lavorativa senza pregiudizio per la tutela della salute della gestante e del nascituro solo fino alla data presunta del parto.
Circolare 141 del 19 novembre 2019
OGGETTO:
Ampliamento delle tutele per malattia e degenza ospedaliera in favore degli iscritti alla Gestione separata. Decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128
SOMMARIO:
Il decreto-legge n. 101/2019, convertito dalla legge n. 128/2019, ha ampliato la tutela previdenziale relativa all’indennità giornaliera di malattia e all’indennità di degenza ospedaliera per gli iscritti alla Gestione separata. Con la presente circolare si illustrano le novità normative e si forniscono le prime istruzioni.
INDICE
1. Premessa
2. Lavoratori interessati
3. Eventi rientranti nell’ambito di applicazione della norma
4. Requisiti reddituali e contributivi
5. Misura delle prestazioni
1. Premessa
L’articolo 1 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, ha apportato modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con l’inserimento dell’articolo 2-bis (Ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla gestione separata) che testualmente recita:
al 1° comma, “per i soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l'indennità giornaliera di malattia, l'indennità di degenza ospedaliera, […] sono corrisposti, fermi restando i requisiti reddituali vigenti, a condizione che nei confronti dei lavoratori interessati risulti attribuita una mensilità della contribuzione dovuta alla predetta gestione separata nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento o di inizio del periodo indennizzabile”;
al 2° comma, “per i soggetti di cui al comma 1 la misura vigente dell'indennità di degenza ospedaliera è aumentata del 100 per cento. Conseguentemente è aggiornata la misura dell'indennità giornaliera di malattia.”
Con la presente circolare si illustrano le citate novità normative, rinviando, per quanto non diversamente specificato, alle istruzioni già fornite in materia dall’Istituto con la circolare n. 77/2013.
2. Lavoratori interessati
La tutela previdenziale della malattia è stata progressivamente estesa nel corso del tempo - attraverso provvedimenti normativi e indicazioni ministeriali (cfr. la citata circolare n. 77/2013) - a tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione.
L’espressione letterale della citata disposizione normativa fa ritenere che le modifiche introdotte riguardino appunto tutte le categorie di lavoratori iscritti alla predetta gestione con aliquota contributiva piena.
3. Eventi rientranti nell’ambito di applicazione della norma
L’articolo 16 del decreto-legge n. 101/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 128/2019, stabilisce che la norma entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e quindi dal 5 settembre 2019. Pertanto, gli eventi di malattia e le degenze ospedaliere iniziate precedentemente – anche se ancora in corso alla citata data del 5 settembre 2019 - ricadono nell’ambito di applicazione della previgente normativa.
4. Requisiti reddituali e contributivi
La disposizione normativa in commento modifica il requisito contributivo richiesto ai lavoratori per accedere alle tutele in argomento (precedentemente fissato in 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’evento di malattia) mentre conferma quello reddituale.
Pertanto le indennità di malattia e di degenza ospedaliera, per gli eventi verificatisi a decorrere dal 5 settembre 2019, vengono riconosciuti se:
nei 12 mesi precedenti l’evento risulti attribuito, cioè accreditato, almeno 1 mese di contribuzione nella Gestione separata;
nell’anno solare che precede quello in cui è iniziato l’evento, il reddito individuale, assoggettato a contributo, presso la gestione separata non sia superiore al 70% del massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, valido per lo stesso anno.
5. Misura delle prestazioni
A) Degenza ospedaliera(art. 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 - D.M. 12 gennaio 2001)
A seguito dell’entrata in vigore della norma in esame, la misura dell'indennità di degenza ospedaliera di cui al D.M. 12 gennaio 2001 è aumentata del 100%. Conseguentemente, sono state ricalcolate le percentuali da applicare, a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero, sull’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della citata legge n. 335/1995, valido per l’anno nel quale ha avuto inizio la degenza. Pertanto, per le degenze iniziate a decorrere dal 5 settembre 2019, l’indennità, calcolata su 280,94 euro, corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:
44,95 euro (16%), in caso di accrediti contributivi da 1 a 4 mesi;
67,43 euro (24%), in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;
89,90 euro (32%), in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.
B) Indennità di malattia (art. 1, comma 788, della legge n. 296/2006 – art. 24, comma 26, del decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011)
La misura della prestazione è pari al 50% dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata. Con l’entrata in vigore del decreto-legge n. 101/2019, convertito dalla legge n. 128/2019, anche l’indennità di malattia viene quindi raddoppiata. Anche in tal caso dunque sono state ricalcolate le percentuali da applicare, a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero, sull’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della citata legge n. 335/1995, valido per l’anno nel quale ha avuto inizio l’evento.
Conseguentemente, per gli eventi di malattia iniziati a decorrere dal 5 settembre 2019, l’indennità viene calcolata su 280,94 euro e corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:
22,48 euro (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
33,71 euro (12%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
44,95 euro (16%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.
C) Indennità di malattia (art. 8, comma 10, della legge n. 81/2017)
I periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100% vengono equiparati alla degenza ospedaliera (circolare n. 139/2017). Pertanto, anche in tali casi, agli eventi intervenuti a decorrere dalla data del 5 settembre 2019, si applicano le nuove disposizioni, sia con riguardo ai requisiti contributivi richiesti sia alle percentuali da applicare per il calcolo dell’indennità.
Si ribadisce che alle degenze ospedaliere e agli eventi di malattia (compresa quella di cui all’articolo 8, comma 10, della legge n. 81/2017) iniziati precedentemente e ancora in corso alla data di entrata in vigore della norma si continuano ad applicare le previgenti disposizioni legislative di cui al D.M. 12 gennaio 2001.
* * *
Verranno fornite, con apposito messaggio, alle Strutture territoriali specifiche istruzioni operative per la gestione delle domande e/o dei certificati relativi agli eventi di malattia e di degenza ospedaliera insorti a decorrere dalla data del 5 settembre 2019.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Circolare 129 del 4 ottobre 2019
OGGETTO:
Articolo 3, commi 5 e 6, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, come integrati dall’articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278. Contribuzione aggiuntiva a favore dei lavoratori collocati in aspettativa sindacale ai sensi dell’articolo 31 della legge n. 300/1970 ovvero in distacco sindacale con diritto alla retribuzione a carico del datore di lavoro. Riflessi pensionistici
SOMMARIO:
Nell’ambito del processo di armonizzazione delle disposizioni e delle prassi amministrative afferenti alle gestioni previdenziali private e a quelle pubbliche, anche alla luce di recenti orientamenti giurisprudenziali adottati dalla magistratura contabile per l’esatta determinazione dell’imponibile della contribuzione facoltativa di cui all’articolo 3, commi 5 e 6, del D.lgs n. 564/1996, e la sua corretta valorizzazione ai fini pensionistici, con la presente circolare vengono fornite le istruzioni per superare le criticità emerse in ordine a taluni profili applicativi della predetta normativa. In particolare, viene analizzata la natura della contribuzione aggiuntiva, la base imponibile per la determinazione della stessa e le modalità ed i termini entro cui provvedere al versamento, nonchè i riflessi pensionistici nelle Gestioni previdenziali private, pubbliche ed in taluni Fondi sostitutivi.
INDICE
Premessa
1. Il quadro normativo
2. Accesso al versamento della contribuzione aggiuntiva da parte dell’Organizzazione sindacale
3. La base imponibile ai fini della determinazione della contribuzione aggiuntiva
4. Automaticità delle prestazioni
5. Determinazione della retribuzione pensionabile in presenza di contribuzione aggiuntiva per gli iscritti ai Fondi esclusivi (comprensivi della Gestione dipendenti pubblici) e ad alcuni Fondi sostitutivi gestiti dall’INPS. Compensi fissi e continuativi
6. Modalità operative
Premessa
Recenti pronunciamenti della Magistratura contabile[1] hanno reso necessario adeguare le disposizioni amministrative emanate dall’Istituto per la regolazione della contribuzione facoltativa di cui all’articolo 3, commi 5 e 6, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 (c.d. “contribuzione aggiuntiva”), a favore dei lavoratori collocati in aspettativa o distacco, in quanto chiamati a ricoprire cariche sindacali.
Con l’occasione, si provvede a completare il processo di armonizzazione delle prassi amministrative afferenti alle gestioni previdenziali private e a quelle pubbliche riferibili alla citata contribuzione aggiuntiva e a compendiare, nella presente circolare, la relativa disciplina amministrativa, inerente propriamente all’ambito applicativo di detta contribuzione, che supera ogni altra disposizione (circolare, messaggio e nota) già adottata dall’Istituto in materia e incompatibile con il contenuto della presente circolare.
Le istruzioni di cui alla presente circolare si applicano alle domande di autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva riferita all’anno 2019 e seguenti, per incarichi conferiti anche precedentemente alla data di pubblicazione della presente circolare.
1. Il quadro normativo
Il D.lgs n. 564/1996 ha introdotto all’articolo 3 disposizioni in materia di contribuzione figurativa per i lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell’articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in quanto chiamati a ricoprire le cariche sindacali previste dall’articolo 3, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
In particolare, il comma 3 dell’articolo 3 del citato decreto legislativo precisa che la domanda di accredito figurativo deve essere presentata presso la gestione previdenziale interessata entro il 30 settembre[2] dell’anno (civile) successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio o si sia protratta l’aspettativa. Per espressa previsione di legge, il lavoratore è tenuto ad esercitare il diritto all’accredito della contribuzione figurativa entro i termini sopra indicati a pena di decadenza.
Si rammenta che allorquando, a seguito della scadenza del termine perentorio senza che sia stata presentata la domanda di accredito figurativo, tali periodi non possano più essere oggetto della relativa copertura figurativa, detti periodi potranno essere oggetto di riscatto ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del D.lgs n. 564/1996 e dunque, secondo i limiti, i presupposti e le condizioni previste dal richiamato articolo. In particolare, potranno essere riscattati i periodi successivi al 31.12.1996 e nella misura massima di tre anni. È necessario altresì chiarire che eventuali successive riaperture dei termini per inoltrare istanza della copertura figurativa dei periodi pregressi non potranno in alcun modo interessare i periodi per i quali è stata completata l’operazione di riscatto con il versamento del relativo onere.
La predetta contribuzione figurativa è commisurata alla retribuzione stabilita tempo per tempo dal relativo contratto collettivo di lavoro in relazione alla qualifica professionale posseduta dal lavoratore all’atto del collocamento in aspettativa, nonché agli incrementi retributivi legati alla mera maturazione dell’anzianità di servizio, restando esclusi gli emolumenti collegati alla effettiva prestazione lavorativa o subordinati al conseguimento di prefissati risultati.
Allo scopo di consentire ai lavoratori in discorso di adeguare la predetta copertura assicurativa in funzione degli eventuali emolumenti e indennità percepiti dall’Organizzazione sindacale, il successivo comma 5 dell’articolo 3 del decreto legislativo in commento introduce la possibilità di operare il versamento della contribuzione IVS sull’eventuale differenza tra le somme corrisposte ai lavoratori collocati in aspettativa per lo svolgimento dell’attività sindacale e la retribuzione di riferimento per l’accredito della contribuzione figurativa (contribuzione aggiuntiva). Il comma 5 precisa altresì che la contribuzione aggiuntiva deve essere versata “entro lo stesso termine previsto per la domanda di accredito figurativo di cui al comma 3” dello stesso articolo.
Il versamento della contribuzione aggiuntiva può essere effettuato anche a favore dei lavoratori collocati in distacco sindacale con diritto alla retribuzione erogata dal proprio datore di lavoro (art. 3, comma 6, del D.lgs n. 564/1996). In questo caso la misura della contribuzione aggiuntiva sarà riferita agli eventuali emolumenti ed indennità erogate dall’Organizzazione sindacale.
In entrambe le fattispecie – aspettativa e distacco sindacale - la contribuzione aggiuntiva deve coesistere con una contribuzione principale, sia essa figurativa (aspettativa sindacale) o effettiva (distacco sindacale) e non dà luogo ad un aumento di anzianità, ma solo ad un incremento della retribuzione pensionabile.
Si ribadisce che la contribuzione aggiuntiva oggetto della presente circolare non può essere riconosciuta per i periodi di aspettativa riscattati ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del D.lgs n. 564 /1996.
2. Accesso al versamento della contribuzione aggiuntiva da parte dell’Organizzazione sindacale
Dal quadro normativo sin qui esaminato emerge che la posizione soggettiva del lavoratore in aspettativa sindacale, in ordine alla copertura assicurativa dei periodi in cui è chiamato a ricoprire le cariche sindacali previste dall’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 564/1996, è tutelata a seguito del perfezionamento di due elementi costitutivi:
a) il primo consiste nel provvedimento, rilasciato dall’Istituto, di riconoscimento dell’accredito della contribuzione figurativa de qua, adottato, in presenza dei requisiti di legge[3], a seguito della relativa istanza che il lavoratore interessato è tenuto a presentare, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell’anno (civile) successivo a quello in cui ha avuto corso o si è protratta l’aspettativa. La mancata presentazione della predetta istanza entro il termine sopra indicato comporta la decadenza del diritto del lavoratore all’accredito della contribuzione figurativa;
b) il secondo consiste nell’autorizzazione in favore dell’Organizzazione sindacale, rilasciata dall’Istituto a seguito di domanda, al versamento della contribuzione aggiuntiva sull’eventuale differenza fra l’importo delle somme corrisposte per lo svolgimento dell’attività sindacale e la retribuzione di riferimento per l’accreditamento della contribuzione figurativa.
Nel caso di lavoratore in distacco sindacale, la contribuzione aggiuntiva di cui all’articolo 3, comma 6, del D.lgs n. 564/1996, può essere versata da parte dell’Organizzazione al perfezionamento dei seguenti presupposti:
a) il primo consiste nel provvedimento, del datore di lavoro, di collocamento in distacco;
b) il secondo consiste nell’autorizzazione in favore dell’Organizzazione sindacale, rilasciata dall’Istituto a seguito di domanda, al versamento della contribuzione aggiuntiva, per gli emolumenti e le indennità corrisposti dalla medesima Organizzazione.
L’Organizzazione sindacale potrà quindi essere autorizzata al versamento della contribuzione aggiuntiva solo per quei lavoratori chiamati a ricoprire le cariche sindacali previste dall’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 564/1996, per i quali l’Istituto abbia ricevuto tempestiva istanza di accredito della contribuzione figurativa o sia stato messo a conoscenza del distacco sindacale.
L’autorizzazione rilasciata all’Organizzazione sindacale deve intendersi riferita al periodo temporale previsto statutariamente per l’incarico sindacale ovvero per il minor periodo espresso nel provvedimento d’incarico sindacale.
Si precisa che, a decorrere dall’entrata in vigore della presente circolare, le Organizzazioni sindacali dovranno inoltrare annualmente la richiesta di autorizzazione per ogni lavoratore per il quale si intenda versare contribuzione aggiuntiva, indipendentemente dalla gestione previdenziale (Gestione pubblica, Fondo pensioni lavoratori dipendenti, Fondi speciali) alla quale risulta iscritto il lavoratore interessato.
A tal fine, le Organizzazioni sindacali dovranno allegare alla richiesta di autorizzazione la seguente documentazione:
- Regolamento vigente adottato dall’Organizzazione sindacale;
- atto ufficiale di attribuzione dell’incarico sindacale (provvedimento ovvero verbale di approvazione) - con indicazione della durata e dell’importo degli emolumenti e delle indennità corrisposti dal sindacato - ricoperto dai lavoratori ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo in commento, con specificazione della relativa carica, nonché delle norme statutarie di riferimento;
- l’eventuale delibera sindacale nella quale è indicato il minor importo degli emolumenti e delle indennità corrisposti dal sindacato rispetto a quello fissato nell’atto ufficiale di attribuzione dell’incarico citato, qualora nel Regolamento sia prevista detta possibilità, ovvero di corrispondere un importo inferiore rispetto a quello indicato dallo stesso Regolamento per lo svolgimento dell’incarico sindacale;
- Certificazione unica;
- per i dipendenti pubblici, certificazione attestante la retribuzione virtuale presa a base per il calcolo dell’imponibile contributivo, nei casi di aspettativa non retribuita.
L’Organizzazione sindacale medesima è tenuta, in ogni caso, a comunicare l’eventuale modifica del Regolamento e la revoca o l’interruzione anticipata dell’incarico.
La domanda di autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva va inoltrata dall’Organizzazione sindacale in tempo utile a consentire la completa istruttoria da parte dell’Istituto e comunque nella considerazione del termine previsto per il relativo versamento (fissato, ai sensi dell’art. 3, comma 5, del D.lgs n. 564/1996, entro lo stesso termine previsto per la domanda di accredito figurativo di cui al comma 3, ossia entro e non oltre il 30 settembre dell’anno civile successivo a quello in cui ha avuto corso o si è protratta l’aspettativa o il distacco sindacale).
Parimenti, l’Organizzazione sindacale avrà cura di sollecitare l’iscritto in aspettativa ad inoltrare, in tempo congruo, la richiesta di accredito della contribuzione figurativa, in quanto presupposto necessario ai fini dell’accredito della contribuzione aggiuntiva in estratto conto.
Sulla base della documentazione acquisita, nell’ipotesi di distacco sindacale, l’INPS verifica la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della contribuzione aggiuntiva in conformità a quanto previsto dalla normativa e dalle circolari che regolamentano l’istituto del distacco e, in particolare, per i lavoratori per i quali sussista l’obbligo al versamento contributivo nella Gestione dipendenti pubblici, che il distacco sindacale rientri nelle ipotesi di cui al CCNQ del 7 agosto 1998 e successive modificazioni.
Sia nel caso di aspettativa che di distacco sindacale, il versamento della contribuzione aggiuntiva ha, ex lege, carattere facoltativo.
Nondimeno si ribadisce che, conseguita la predetta autorizzazione, il versamento della contribuzione aggiuntiva va effettuato entro e non oltre il 30 settembre dell’anno civile successivo a quello in cui ha avuto corso o si è protratta l’aspettativa o il distacco sindacale.
Eventuali versamenti effettuati oltre il suddetto termine non saranno valorizzati e saranno rimborsati all’Organizzazione sindacale.
Oltre il suddetto termine non è consentita alcuna forma di pagamento, neppure in via dilazionata.
Tuttavia, qualora il provvedimento autorizzatorio venga notificato all’Organizzazione sindacale successivamente al prescritto 30 settembre, il versamento della contribuzione aggiuntiva dovrà essere effettuato entro il successivo termine di 30 giorni dall’avvenuta notifica.
3. La base imponibile ai fini della determinazione della contribuzione aggiuntiva
Per la corretta individuazione della base imponibile della contribuzione aggiuntiva è necessario distinguere tra le fattispecie di aspettativa sindacale e distacco sindacale.
Con riguardo all’aspettativa sindacale, la base di calcolo della contribuzione aggiuntiva è determinata dall’eventuale differenza fra il compenso (emolumenti e indennità) erogato dall’Organizzazione sindacale e la retribuzione di riferimento per l’accreditamento della contribuzione figurativa.
Nel caso di distacco sindacale, la misura della contribuzione aggiuntiva è calcolata sull’intero importo degli emolumenti e delle indennità corrisposte dall’Organizzazione sindacale al lavoratore in distacco.
Si precisa che, nel caso di aspettativa sindacale, il corretto importo della contribuzione aggiuntiva per il singolo lavoratore deve essere determinato tenendo conto che “i contributi figurativi da accreditare devono essere commisurati alla retribuzione della categoria posseduta dall’interessato all’atto del collocamento in aspettativa, di volta in volta adeguata in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica”[4].
Inoltre, sia per la fattispecie di aspettativa sindacale sia per quella di distacco sindacale, la contribuzione aggiuntiva deve essere calcolata esclusivamente sull’importo degli emolumenti e delle indennità erogate per lo svolgimento dell’incarico specifico assegnato e nella misura in cui detti emolumenti siano stati effettivamente corrisposti al soggetto beneficiario della contribuzione aggiuntiva[5].
Sotto altro profilo, in considerazione della circostanza che la contribuzione aggiuntiva, di cui al D.lgs n. 564/1996, non afferisce a compensi percepiti in forza di un rapporto di lavoro subordinato, per la determinazione dell’imponibile contributivo non si applicano le disposizioni di cui al T.U. delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314. Per le medesime ragioni, le somme imponibili non vanno adeguate ai minimi di legge.
Per i lavoratori privi di anzianità contributiva, iscritti a decorrere dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie, e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, anche l’imponibile della contribuzione aggiuntiva è soggetto al massimale annuo previsto dall’articolo 2, comma 18, delle legge 8 agosto 1995, n. 335. Pertanto, per la determinazione delle somme imponibili si dovrà tener conto dell’importo della retribuzione figurativa (in caso di aspettativa sindacale) e della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro (in caso di distacco sindacale); le indennità e gli emolumenti corrisposti al sindacalista oltre il massimale così calcolato non sono assoggettabili a contribuzione aggiuntiva.
Qualora l’importo (o parte di esso) da assoggettare a contribuzione aggiuntiva, sommato alla retribuzione figurativa o, nell’ipotesi di distacco sindacale, alla retribuzione assoggettata a contribuzione, ecceda il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, sull’eccedenza è dovuto il contributo addizionale dell’1% di cui all’articolo 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438. Sono fatte salve le diverse disposizioni che regolano la contribuzione nei singoli Fondi.
Per gli iscritti alla Cassa dei trattamenti pensionistici dello Stato (CTPS) ed ai Fondi Ferrovie dello Stato ed ex Ipost, l’imponibile contributivo legato alla contribuzione aggiuntiva non è assoggettabile alla maggiorazione del 18%, in quanto detti emolumenti non sono ricompresi nell’elencazione tassativa contemplata dall’articolo 15 della legge 29 aprile 1976, n. 177, di modifica dell’articolo 43 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.
4. Automaticità delle prestazioni
Il principio dell’automaticità delle prestazioni di cui all’articolo 2116 c.c. non trova applicazione nelle fattispecie di cui all’articolo 3, commi 5 e 6, del D.lgs n. 564/1996. Infatti, la copertura contributiva nasce, in entrambe le fattispecie, solo a seguito di domanda (facoltativa) inoltrata dalle Organizzazioni sindacali (ed in presenza di tutti gli altri requisiti normativamente previsti), che esercitano - in applicazione di norme interne all’Organizzazione medesima - una facoltà, in accordo con il rappresentante sindacale destinatario della contribuzione.
Si deve inoltre considerare che la contribuzione aggiuntiva non è commisurata a retribuzioni corrisposte in forza di un rapporto di lavoro subordinato, ma ad emolumenti e indennità per attività di rappresentanza delle Organizzazioni sindacali e che, sia nel caso di aspettativa che di distacco sindacale, la contribuzione aggiuntiva coesiste con una contribuzione principale e non dà quindi luogo ad un aumento di anzianità, ma solo ad un incremento della retribuzione pensionabile.
La contribuzione aggiuntiva, sebbene normativamente disciplinata (presupposti necessari, termini entro i quali esercitare la facoltà, importo della contribuzione da versare, ecc.), non ha carattere di indisponibilità ed irrinunciabilità ai sensi dell’articolo 2115 c.c., in quanto è facoltativa ex lege e ha la sua fonte nell’accordo tra l’Organizzazione sindacale e il beneficiario della contribuzione, tra i quali sussiste un solo rapporto fiduciario e non di lavoro. Peraltro, la facoltà di provvedere al versamento contributivo rimane soggetto al verificarsi di eventi (quali, ad esempio, la tempestiva domanda di accredito della contribuzione figurativa da parte del lavoratore) sottratti alla disponibilità dell’Organizzazione sindacale.
Si precisa, infine, che per i lavoratori collocati in distacco sindacale, il versamento della contribuzione aggiuntiva può essere effettuato anche in caso di omissione contributiva del datore di lavoro.
5. Determinazione della retribuzione pensionabile in presenza di contribuzione aggiuntiva per gli iscritti ai Fondi esclusivi (comprensivi della Gestione dipendenti pubblici) e ad alcuni Fondi sostitutivi gestiti dall’INPS. Compensi fissi e continuativi
Come già evidenziato, l’articolo 3, commi 5 e 6, del D.lgs n. 564/1996 ha previsto la facoltà di versare, per i periodi che si collocano a decorrere dal 1° dicembre 1996, una contribuzione aggiuntiva sulla eventuale differenza tra gli emolumenti e le indennità corrisposte per lo svolgimento dell’attività sindacale e la retribuzione presa a riferimento per il calcolo della contribuzione figurativa o sull’intero importo degli emolumenti e indennità erogati dall’Organizzazione sindacale al lavoratore in distacco. L’articolo 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, nel dare attuazione alla delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge n. 335/1995, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione, ha inoltre previsto che la contribuzione aggiuntiva, versata per lo svolgimento dell’attività sindacale da parte dei lavoratori collocati in aspettativa o in distacco, deve essere utilizzata per integrare ai fini pensionistici la retribuzione base in godimento.
Conseguentemente, la contribuzione aggiuntiva per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, al Fondo Ferrovie dello Stato ed al Fondo di Quiescenza Poste è valorizzata non solo ai fini della determinazione della quota di pensione di cui all’articolo 13, comma 1, lett. b), del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 503 (c.d. quota B), ma anche ai fini della determinazione della quota di pensione di cui all’articolo 13, comma 1, lett. a), del predetto decreto legislativo (c.d. quota A), secondo i criteri di seguito indicati.
Tale disposizione trova applicazione anche per le gestioni per le quali l’armonizzazione della base contributiva e pensionabile ha avuto effetto solo successivamente al 1° gennaio 1996.
In particolare l’articolo 2, comma 9, della legge n. 335/1995 ha disposto che con effetto dal 1° gennaio 1996 agli iscritti alla gestione esclusiva si applica, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, l'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni.
Con riferimento ai soppressi Fondi sostitutivi telefonici ed elettrici, tale normativa ha trovato applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1997; per il Fondo volo ha trovato applicazione dal 1° gennaio 1998, a seguito dei relativi decreti legislativi emanati in attuazione della delega prevista dall’articolo 2, comma 22, della legge n. 335/1995.
Nei confronti del soppresso Fondo autoferrotranvieri, l’articolo 12 della citata legge n. 153/1969 ha trovato applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1996, data in cui per effetto della soppressione del relativo Fondo, i lavoratori sono stati iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (D.lgs n. 414/1996 emanato in attuazione della legge n. 549/1995).
Ciò posto, a seguito di taluni pronunciamenti del giudice contabile[6], sulla base degli indirizzi interpretativi sviluppati dall’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, tale dicastero ha puntualizzato che “gli emolumenti sindacali erogati con carattere di fissità e continuità – da individuare in termini generali in via preventiva – vanno valorizzati ai fini del computo della quota A)”, tenuto conto che le sentenze sopra richiamate “non escludono in via generale i caratteri della fissità e continuità dell’emolumento/contribuzione aggiuntiva di cui all’art. 3, commi 5 e 6 del decreto legislativo n. 564 del 1996”.
Pertanto, per i lavoratori di cui al presente paragrafo, ai fini dell’individuazione in termini generali ed in via preventiva degli emolumenti che rilevano anche ai fini del computo della c.d. quota A) di pensione occorre che gli stessi soddisfino entrambi i seguenti caratteri della “fissità” e “continuità”.
Il carattere della “fissità”è soddisfatto se la misura degli emolumenti e delle indennità corrisposti dal sindacato per lo svolgimento dell’incarico, risultante dall’atto ufficiale di attribuzione dell’incarico sindacale (provvedimento o verbale di approvazione), ovvero dalla delibera sindacale, di cui al paragrafo 2 della presente circolare, è determinata nel rispetto dei limiti previsti dal Regolamento del sindacato per la specifica carica ed è costante per tutto il periodo di durata dell’incarico.
Il carattere della “continuità” è soddisfatto se sugli emolumenti e sulle indennità, come sopra individuati, è stata versata, per l’intera durata dell’incarico, la relativa contribuzione aggiuntiva in misura piena.
I caratteri della “fissità” e “continuità” devono essere accertati con riferimento all’ultimo incarico sindacale svolto. In caso di emolumenti e indennità corrisposti per più incarichi sindacali svolti contemporaneamente dallo stesso soggetto e conferiti dalla stessa Organizzazione sindacale, con riferimento ai quali risultino accertati i suindicati caratteri, deve essere preso in considerazione l’emolumento e l’indennità di maggiore importo ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile di cui alla quota A) di pensione.
Resta fermo che, ai fini della determinazione della quota A) di pensione, sono valorizzabili gli emolumenti e le indennità, come sopra individuati, corrisposti nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, diversificato a seconda della gestione a carico della quale è liquidato il relativo trattamento pensionistico.
Da ultimo si chiarisce che, sempre in relazione ai predetti lavoratori, gli emolumenti e le indennità corrisposti dal sindacato, risultanti dalla lettera di incarico, non valorizzabili in quota A) per carenza dei requisiti della “fissità” e “continuità”, come sopra indicati, ovvero per superamento del limite previsto dal Regolamento, rilevano ai fini della determinazione della quota B di pensione e della quota calcolata con il sistema contributivo, al pari degli emolumenti e delle indennità ulteriori rispetto a quelli risultanti dall’atto ufficiale di attribuzione dell’incarico sindacale (provvedimento o verbale di approvazione), ovvero dalla delibera sindacale, di cui al paragrafo 2 della presente circolare, nel limite dell’importo indicato della certificazione unica, sui quali è stata versata la contribuzione aggiuntiva.
6. Modalità operative
Contribuzione aggiuntiva afferente ai lavoratori iscritti alle Gestioni private.
L’Organizzazione sindacale che intende avvalersi della facoltà di versare la contribuzione aggiuntiva riferita a lavoratori iscritti alle Gestioni private, ove non disponga già di matricola con Codice di Autorizzazione “4L”, dovrà chiedere all’INPS il rilascio di apposita matricola (con Codice di Autorizzazione “4L”) finalizzata all’esclusivo versamento di contribuzione aggiuntiva. Restano valide le istruzioni già previste dalla circolare n. 14/1997.
Si precisa che la matricola così identificata non potrà essere utilizzata per l’ordinario assolvimento di contribuzione obbligatoria afferente a lavoratori dipendenti del Sindacato.
Ove l’adempimento per contribuzione aggiuntiva si riferisca a lavoratori iscritti a Fondo speciale caratterizzato da CA specifico, la matricola del Sindacato dovrà essere dotata anche del CA proprio del Fondo di appartenenza del lavoratore (ad esempio, “4F” per iscritti FS, “1V” per iscritti ex Ipost). Il dato è essenziale per ricondurre la contribuzione aggiuntiva in estratto conto alla medesima valenza previdenziale del rapporto di lavoro su cui è fondata l’aspettativa o il distacco sindacale.
Ne discende che l’Organizzazione sindacale dovrà dotarsi di tante matricole quanti sono i fondi di appartenenza dei lavoratori a favore dei quali prevede di versare la contribuzione aggiuntiva.
La richiesta di autorizzazione deve contenere le generalità dei lavoratori interessati al versamento e, per ciascuno di essi:
- il Fondo pensionistico di iscrizione;
- l’atto ufficiale di attribuzione dell’incarico sindacale (provvedimento ovvero verbale di approvazione) - con indicazione della durata e dell’importo degli emolumenti e delle indennità corrisposti dal sindacato - ricoperto dai lavoratori ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, con specificazione della relativa carica nonché delle norme statutarie di riferimento;
- l’eventuale delibera sindacale nella quale è indicato il minor importo degli emolumenti e delle indennità corrisposti dal sindacato rispetto a quello fissato nell’atto ufficiale di attribuzione dell’incarico sopra citato, qualora nel Regolamento sia prevista detta possibilità, ovvero di corrispondere un importo inferiore rispetto a quello indicato dallo stesso Regolamento per lo svolgimento dell’incarico sindacale;
- la Certificazione unica;
- il Regolamento sindacale vigente.
La matricola potrà essere utilizzata negli anni successivi anche con riferimento a sindacalisti diversi da quelli per cui era stata richiesta.
Ogni anno l’Organizzazione sindacale dovrà presentare la richiesta di autorizzazione alla contribuzione aggiuntiva con riferimento ai sindacalisti per i quali intende versare la contribuzione aggiuntiva.
Nelle more dell’implementazione informatica che consentirà di gestire, con apposita procedura, l’istruttoria in parola, le Organizzazioni sindacali dovranno produrre, secondo le modalità di cui alla citata circolare n. 14/1997, la documentazione di cui al precedente elenco.
A seguito della verifica di tutte le condizioni richieste dalla normativa vigente, potrà avvenire l’accredito della contribuzione aggiuntiva sulla posizione del singolo lavoratore.
Contribuzione aggiuntiva afferente ai lavoratori iscritti alle Gestioni pubbliche
Premesso quanto sopra, per i lavoratori collocati in aspettava o distacco sindacale iscritti alle Gestioni pubbliche, le Organizzazioni sindacali dovranno richiedere all’INPS l’autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva, allegando:
- l’atto ufficiale di attribuzione dell’incarico sindacale (provvedimento ovvero verbale di approvazione) - con indicazione della durata e dell’importo degli emolumenti e delle indennità corrisposti dal sindacato - ricoperto dai lavoratori ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, con specificazione della relativa carica nonché delle norme statutarie di riferimento;
- l’eventuale delibera sindacale nella quale è indicato il minor importo degli emolumenti e delle indennità corrisposti dal sindacato rispetto a quello fissato nell’atto ufficiale di attribuzione dell’incarico sopra citato, qualora nel Regolamento sia prevista detta possibilità, ovvero di corrispondere un importo inferiore rispetto a quello indicato dallo stesso Regolamento per lo svolgimento dell’incarico sindacale;
- la Certificazione unica;
- il Regolamento sindacale vigente;
- la certificazione attestante la retribuzione virtuale presa a base per il calcolo dell’imponibile contributivo, nei casi di aspettativa non retribuita.
Si precisa altresì che l’Organizzazione sindacale che intende avvalersi della facoltà di versare la contribuzione aggiuntiva riferita a lavoratori iscritti alle Gestioni pubbliche, i cui dati informativi non risultino già inseriti nella banca dati dell’Istituto, è tenuta a chiedere l’iscrizione all’Area Datori di Lavoro Gestione Pubblica della Direzione centrale Entrate e recupero crediti, fornendo l’indicazione del proprio codice fiscale, la gestione pensionistica a cui è iscritto il dirigente sindacale e la data di inizio iscrizione.
Tale adempimento è preliminare alla richiesta di autorizzazione e non sostituivo della stessa, essendo finalizzato esclusivamente ad accreditare l’Organizzazione sindacale nell’anagrafe persone giuridiche della banca dati dell’Istituto per la corretta imputazione del versamento e dei flussi Uniemens ListaPosPA.
L’Organizzazione sindacale è tenuta, infine, a provvedere alla compilazione e alla trasmissione dell’Uniemens ListaPosPA.
Si riepilogano, pertanto, le varie fasi da seguire:
1. richiesta iscrizione nella Banca Dati GDP;
2. richiesta di autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva;
3. versamento della contribuzione dovuta;
4. invio Flussi Uniemens ListaPosPA.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1] Sentenza n. 51/2013 della Corte dei Conti, sezione regionale Friuli, confermata, con sentenza n. 491/2016, dalla III sez. giurisdizionale centrale di appello della Corte dei Conti.
[2] Termine così modificato dal decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278.
[3] Per i lavoratori tenuti al versamento contributivo nelle gestioni previdenziali pubbliche, si rinvia al CCNQ del 7 agosto 1998 e successive modificazioni.
[4] Circolare n. 337 del 23 maggio 1973. L’importo della retribuzione utile ai fini della contribuzione figurativa deve individuarsi tenuto conto anche di quanto disposto dall’articolo 8, comma 8, della legge n. 155/1981 (cfr. la circolare n. 225 del 20 novembre 1996).
[5] Circolare n. 14 del 23 gennaio 1997: “La contribuzione in parola va determinata applicando la relativa aliquota pensionistica: - per i lavoratori collocati in aspettativa senza retribuzione (art. 31): sull’eventuale differenza tra le somme corrisposte nell’anno per lo svolgimento dell’attività sindacale e la retribuzione figurativa complessivamente accreditata nell’anno medesimo; - per i lavoratori con distacco sindacale retribuito dal datore di lavoro: sugli emolumenti e indennità corrisposte dall’organizzazione sindacale”.
[6] In particolare, Sezione regionale Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 51/2013, e successivamente sentenza n. 491/2016 della III sez. giurisdizionale centrale di appello della Corte dei Conti che ne ha confermato l’impianto motivazionale.
Circolare 140 del 18 novembre 2019
OGGETTO:
Facoltà del padre di fruire dei riposi giornalieri di cui all’articolo 40 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. sulla maternità e paternità) anche durante il teorico periodo di trattamento economico di maternità spettante alla madre lavoratrice autonoma
SOMMARIO:
La circolare fornisce istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione dei riposi giornalieri di cui all’articolo 40 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, nel caso di padre lavoratore dipendente e madre lavoratrice autonoma.
INDICE:
1. Premessa
2. Fruizione dei riposi giornalieri di cui all’articolo 40 del D.lgs n. 151/2001 in caso di padre lavoratore dipendente e madre lavoratrice autonoma
3. Ambito di applicazione
1. Premessa
In data 12 settembre 2018 la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza n. 22177 ha affermato il principio secondo cui l’utilizzo da parte del padre lavoratore dipendente dei riposi giornalieri di cui all’articolo 40 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. sulla maternità e paternità), non è alternativo alla fruizione dell’indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma.
A tal proposito, la citata sentenza chiarisce che potendo “entrambi i genitori lavorare subito dopo l’evento della maternità – risulta maggiormente funzionale affidare agli stessi genitori la facoltà di organizzarsi nel godimento dei medesimi benefici previsti dalla legge per una gestione familiare e lavorativa meglio rispondente alle esigenze di tutela del complessivo assetto di interessi perseguito dalla normativa; consentendo perciò ad essi di decidere le modalità di fruizione dei permessi giornalieri di cui si tratta, salvo i soli limiti temporali previsti dalla normativa”.
Con la presente circolare si forniscono le seguenti istruzioni.
2. Fruizione dei riposi giornalieri di cui all’articolo 40 del D.lgs n. 151/2001 in caso di padre lavoratore dipendente e madre lavoratrice autonoma
Nel caso in cui la madre sialavoratrice autonoma, il padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi di cui all’articolo 40 del D.lgs n. 151/2001 dalla nascita o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali o internazionali del minore, a prescindere dalla fruizione dell’indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma.
Sono, pertanto, da intendersi superate le indicazioni fornite al punto 2), 4° capoverso, della circolare n. 8 del 17 gennaio 2003.
Permangono, invece, le seguenti indicazioni fornite nella citata circolare n. 8/2003 in materia di incompatibilità:
il padre lavoratore dipendente non può fruire dei riposi giornalieri nel periodo in cui la madre lavoratrice autonoma si trovi in congedo parentale;
il padre lavoratore dipendente non ha diritto alle ore che l’articolo 41 del citato D.lgs n. 151/2001 riconosce al padre, in caso di parto plurimo, come “aggiuntive” rispetto alle ore previste dall’articolo 39 del medesimo decreto legislativo (vale a dire quelle fruibili dalla madre), per l’evidente impossibilità di “aggiungere” ore quando la madre non ha diritto ai riposi giornalieri.
3. Ambito di applicazione
Le indicazioni fornite con la presente circolare si applicano alle domande pervenute e non ancora definite e, a richiesta dell’interessato, anche agli eventi pregressi per i quali non siano trascorsi i termini di prescrizione ovvero per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
Con successivo messaggio saranno fornite indicazioni di dettaglio relative agli applicativi informatici.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Circolare 119 del 19 agosto 2019
OGGETTO:
Riconoscimento ai soggetti che abbiano prestato attività lavorativa dipendente nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie del beneficio previsto dall’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 in favore dei lavoratori esposti all’amianto. Articolo 1, comma 247, della legge del 27 dicembre 2017, n. 205
SOMMARIO:
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni applicative delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 247, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che prevede, a decorrere dall’anno 2018, il riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, ai lavoratori che abbiano prestato la loro attività nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie.
INDICE:
1. Premessa
2. Disposizioni normative di riferimento
3. Destinatari della norma
4. Beneficio
5. Domanda di pensione
1. Premessa
L’articolo 1, comma 247, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dispone che “I benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono estesi, a decorrere dall'anno 2018, anche ai lavoratori che abbiano prestato la loro attività nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie. Ai fini dell'attuazione del periodo precedente è autorizzata la spesa di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018”.
Con la presente circolare, acquisito il concorde parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono istruzioni operative per l’applicazione della citata norma.
2. Disposizioni normative di riferimento
L’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 prevede che “Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5”.
L’articolo 47, comma 1, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, ha disposto che, a decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dal citato comma 8 è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il menzionato coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.
3. Destinatari della norma
La norma in oggetto trova applicazione nei confronti dei soggetti che abbiano prestato, per almeno dieci anni, anche non consecutivi, attività lavorativa nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie, a prescindere dalla forma previdenziale obbligatoria a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico con il riconoscimento del beneficio di cui al successivo paragrafo 4.
4. Beneficio
Il beneficio riconosciuto dalla norma in commento consiste nella rivalutazione dei periodi di lavoro svolto:
fino al 30 settembre 2003, nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie, per il coefficiente dell’1,5, ai fini del diritto e della misura del trattamento pensionistico;
successivamente al 30 settembre 2003, nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie, per il coefficiente dell’1,25, ai fini della misura del trattamento pensionistico.
Il beneficio è riconosciuto al momento della liquidazione della pensione, anche con il cumulo dei periodi assicurativi ai sensi dell’articolo 1, commi 239 e ss., della legge n. 228 del 2012, e dell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, con decorrenza successiva al 31 dicembre 2017.
Ai fini della misura del trattamento pensionistico, il beneficio è riconosciuto solo sulla quota di pensione calcolata con il sistema retributivo.
Ai soggetti destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l’anticipazione dell’accesso al pensionamento, ovvero l’aumento dell’anzianità contributiva, è data facoltà di optare tra i predetti benefici e quello di cui al presente punto. L’opzione è esercitata al momento della presentazione della domanda di pensionamento.
5. Domanda di pensione
Per conseguire la pensione con il riconoscimento del beneficio di cui al precedente paragrafo 4, in assenza di una previsione legislativa riguardante le modalità di accertamento dello svolgimento dell’attività lavorativa in argomento, per il periodo previsto dall’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, al fine di consentire l’attività istruttoria in capo alle Strutture territoriali dell’Istituto, in analogia con quanto stabilito dal decreto ministeriale 18 aprile 2018 per l’accertamento dello svolgimento di attività c.d. gravosa, gli interessati in possesso dei prescritti requisiti devono presentare, unitamente alla domanda di pensione, la documentazione attestante lo svolgimento dell’attività lavorativa dipendente nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie per il periodo indicato dalla norma.
In fase di compilazione e trasmissione della domanda di pensione, per il riconoscimento del beneficio in argomento, è necessario selezionare – nella sezione “Dichiarazioni”, sotto “Richieste aggiuntive”, “Richieste particolari agevolazioni di legge” – la seguente tipologia di beneficio:
“L'incremento dell'anzianità contributiva per i benefici previsti per i lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie (legge n.247/2017)”.
Inoltre, la domanda deve essere corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro, resa su un apposito modello (AP138) predisposto dall’INPS, reperibile on line sul sito www.inps.it nella sezione “Tutti i moduli” > “Assicurato/Pensionato”, attestante i periodi di svolgimento delle attività nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione in argomento resi alle proprie dipendenze, con indicazione del contratto collettivo applicato, del livello di inquadramento attribuito, e delle mansioni svolte.
In caso di mancanza della suddetta dichiarazione per impossibilità oggettiva, per cessazione dell’attività, del datore di lavoro, il lavoratore può allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i periodi di svolgimento delle attività nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione in argomento, con indicazione del contratto collettivo applicato, del livello di inquadramento attribuito, e delle mansioni svolte.
Con successivo messaggio saranno fornite indicazioni procedurali per il riconoscimento del beneficio in parola.
Il Direttore Generale Vicario
Vincenzo Damato