Home Prestazioni a sostegno del reddito Riduzione della capacità lavorativa Astensione obbligatoria Lavoratori dipendenti Norme Circolari Inps CI 1960
-
A chi non spetta
-
A chi spetta
-
Adozione, affidamento o collocamento temporaneo in famiglia
-
Casi particolari e chiarimenti
-
Compatibilità
-
Conservazione del diritto all’indennità di maternità in caso di licenziamento per colpa grave della lavoratrice dipendente
-
Contribuzione figurativa per dipendenti privati e pubblici
-
Copertura contributiva del congedo di maternità/paternità e congedo parentale in presenza di adozioni e affidamenti
-
Facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso
-
Flessibilità
-
Incumulabilità
-
Indennità di maternità/paternità
-
Interdizione dal lavoro
-
La domanda e la documentazione da allegare alla domanda
-
La prescrizione
-
La retribuzione giornaliera
-
Lavoratrice part-time verticale, lavoratrice saltuaria, lavoratrice dello spettacolo
-
Le giornate indennizzabili e il calcolo dell'indennità
-
Le modalità di pagamento
-
Maternità ed altre prestazioni
-
Parto prematuro
-
Quando spetta al padre
-
Quando spetta l'indennità di maternità
-
Regime fiscale della prestazione
-
Requisiti
-
Rinvio e sospensione del congedo di maternità in caso di ricovero del neonato o del minore adottato/affidato
Circolare 839 del 9 giugno 1960
Oggetto:
Applicazione legge n. 322 del 2 aprile 1958 ai dipendenti dello Stato
I1 Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale, ha diramato, in data 28 aprile 1960, l'allegata circolare n. 76, con la quale vengono impartite le direttive necessarie per la costituzione dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti — ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322 - a favore dei dipendenti da Amministrazioni dello Stato cessati dal servizio senza aver conseguito diritto a pensione.
Per la parte che le riguarda, le Sedi dell'Istituto dovranno attenersi alle disposizioni impartite dal predetto Dicastero con la circolare suddetta, disposizioni le quali sono pressoché analoghe a quelle già emanate per la costituzione delle posizioni assicurative nei confronti dei dipendenti da enti locali (circolare n. 1416 C. e V. del 26 ottobre 1959). Le Sedi dovranno, peraltro, avere presenti anche i chiarimenti che seguono.
1) Limiti di applicazione della legge; determinazione e trasferimento dei contributi.
Ogni valutazione circa l'applicabilità o meno della legge n. 322, nei confronti dei lavoratori di cui trattasi, è di esclusiva competenza delle Amministrazioni statali, alle quali, pertanto, dovranno essere avviate le domande di ricostituzione di posizioni assicurative, che potranno eventualmente essere presentate dai singoli interessati agli uffici dell'Istituto.
La determinazione degli importi dovuti all'Istituto, a copertura dei contributi (base e percentuale) corrispondenti ai periodi di servizio resi allo Stato, verrà effettuata, dalle Amministrazioni interessate, sulla base dei prospetti e delle tabelle riportati in appendice alla allegata circolare del Ministero del tesoro.
Dopo aver determinato l'importo dei contributi da versare all'Istituto, le Amministrazioni statali ne daranno comunicazione alle Sedi provinciali nella cui giurisdizione è stato prestato l'ultimo servizio, avvalendosi, a tal fine, del mod. L 322 A già in uso per il personale degli enti locali.
Ricevuto il mod. L 322 A, la Sede, accertata l'esattezza dei conteggi, ne darà conferma alla Amministrazione interessata, la quale provvederà ad effettuare il versamento della somma dovuta a mezzo della Tesoreria provinciale (circolare ministeriale, punto 8 in fine).
In caso di errore, il mod. L 322 A sarà restituito alla Amministrazione emittente con lettera di accompagnamento nella quale sarà fornito all'Amministrazione stessa ogni opportuno chiarimento circa gli errori riscontrati e le necessarie rettifiche.
2) Interessi.
Nessun interesse è dovuto dalle Amministrazioni statali sui contributi che, in applicazione della legge n. 322, vengono dalle medesime trasferiti a questo Istituto, in quanto si è convenuto di compensare gli interessi in questione con quelli che dall'Istituto sarebbero dovuti alle singole Amministrazioni statali, per alcune categorie di dipendenti nei confronti dei quali si siano verificate determinate situazioni.
3) Accertamenti preliminari.
Poiché la ricostituzione della posizione assicurativa può essere subordinata, in alcuni casi, all'accertamento della pregressa posizione assicurativa obbligatoria od anche all'accertamento del diritto dei superstiti a prestazioni a carico dell'Istituto (n. 2, lett. c e n. 3 della circolare ministeriale), le Sedi dovranno fornire in materia ogni possibile collaborazione alle Amministrazioni interessate per l'esecuzione degli accertamenti necessari (primo alinea, n. 8, della circolare suddetta).
4) Periodi di servizio anteriori al 1° maggio 1952. Lavoratori che a tale data abbiano superato i limiti di età all'epoca vigenti.
Si richiama la particolare attenzione delle Sedi sulla precisazione contenuta nel primo comma dell'articolo unico della legge n. 322, in base alla quale la costituzione delle posizioni assicurative nell'assicurazione obbligatoria deve essere effettuata mediante versamenti dei contributi “secondo le norme della predetta assicurazione”.
Ne consegue che la ricostituzione non può essere ammessa per periodi per i quali non vigeva l'obbligo assicurativo, a motivo dell'età del lavoratore.
Tale principio deve trovare applicazione per tutti i casi di ricostituzione di posizioni assicurative, sia che si tratti cioè di dipendenti da Amministrazioni dello Stato, sia che si tratti di dipendenti da enti locali. La Sede, pertanto, nell'eseguire i controlli di cui al punto I depennerà i contributi relativi a periodi di lavoro prestati in età superiore ai 60 o 55 anni anteriormente al 1° maggio 1952. Tuttavia, ove - nonostante il controllo - dovesse verificarsi l'indebito versamento dei contributi in questione, i contributi stessi (base e percentuale) dovranno essere prontamente rimborsati all'Amministrazione versante.
Com'è ovvio, tale rimborso dovrà essere effettuato anche per i contributi che nelle condizioni surriferite, siano stati, nel passato, erroneamente versati dalla C.P.D.E.L.
Devono invece in ogni caso essere convalidati i versamenti di contributi effettuati a favore di impiegati, relativamente ai periodi in cui i medesimi fruirono di retribuzioni superiori ai limiti di legge.
5) Riscossione, contabilizzazione e accreditamento del contributo di copertura.
Per quanto concerne, in particolare, la riscossione e la contabilizzazione dei contributi versati nonché l'accreditamento degli stessi nelle rispettive posizioni assicurative, si richiamano le disposizioni di cui ai paragrafi 6 e 7 della citata circolare n. 1416 C. e V, del 26 ottobre 1959, per quanto applicabili.
6) Fornitura dei modd. L 322 A.
Questa Direzione generale provvederà, non appena possibile, alla fornitura di un idoneo quantitativo dei modelli suddetti. Nel frattempo, le Sedi provvederanno a far stampare, per le immediate necessità del lavoro, un limitato numero di modd. L 322 A conformi a quello riprodotto nell'allegato n. 1 alla citata circolare n. 1416 C. e V. del 1959.
Su tali moduli lo spazio destinato al timbro a calendario del Ministero del tesoro dovrà contenere la generica indicazione “Timbro a calendario della Amministrazione emittente”.
Il Direttore generale
Cattabriga