Home Prestazioni a sostegno del reddito Riduzione della capacità lavorativa Astensione obbligatoria Lavoratori dipendenti Norme Circolari Inps CI 1997
-
A chi non spetta
-
A chi spetta
-
Adozione, affidamento o collocamento temporaneo in famiglia
-
Casi particolari e chiarimenti
-
Compatibilità
-
Conservazione del diritto all’indennità di maternità in caso di licenziamento per colpa grave della lavoratrice dipendente
-
Contribuzione figurativa per dipendenti privati e pubblici
-
Copertura contributiva del congedo di maternità/paternità e congedo parentale in presenza di adozioni e affidamenti
-
Facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso
-
Flessibilità
-
Incumulabilità
-
Indennità di maternità/paternità
-
Interdizione dal lavoro
-
La domanda e la documentazione da allegare alla domanda
-
La prescrizione
-
La retribuzione giornaliera
-
Lavoratrice part-time verticale, lavoratrice saltuaria, lavoratrice dello spettacolo
-
Le giornate indennizzabili e il calcolo dell'indennità
-
Le modalità di pagamento
-
Maternità ed altre prestazioni
-
Parto prematuro
-
Quando spetta al padre
-
Quando spetta l'indennità di maternità
-
Regime fiscale della prestazione
-
Requisiti
-
Rinvio e sospensione del congedo di maternità in caso di ricovero del neonato o del minore adottato/affidato
Circolare 133 del 12 giugno 1997
Oggetto
OGGETTO: Applicazione della sentenza della Corte Costitu-
zionale n.264 del 1994. Chiarimenti.
Testo completo della circolare
Con circolare n. 52 del 20 febbraio 1995 sono state impar-
tite le disposizioni applicative della sentenza della Corte
Costituzionale n.264 del 22-30 giugno 1994, relativa
all'esclusione, ai fini del calcolo delle pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori
dipendenti spettanti a lavoratori che abbiano compiuto
l'eta' pensionabile, dei periodi di retribuzione ridotta
compresi nell'ultimo quinquennio di contribuzione, non
determinanti ai fini del perfezionamento del requisito
dell'anzianita' contributiva minima.
A seguito di quesiti formulati da alcune Sedi in merito
all'individuazione della retribuzione da prendere a riferi-
mento per stabilire quando sia avvenuta la riduzione retri-
butiva e ai periodi da escludere dal calcolo della pensione,
si forniscono i seguenti ulteriori chiarimenti.
1 - Retribuzione di riferimento per l'individuazione della
riduzione retributiva
In base ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale con
la sentenza n.264 l'esclusione dal calcolo della pensione
dei periodi di retribuzione ridotta non necessari ai fini
del perfezionamento dell'anzianita' contributiva minima e'
finalizzata ad evitare un depauperamento del trattamento
pensionistico causato dallo svolgimento di un'attivita'
lavorativa meno retribuita nell'ultimo quinquennio di
lavoro.
Le situazioni sottoposte al giudizio della Corte riguarda-
vano lavoratori, gia' in possesso del requisito dell'an-
zianita' contributiva minima, che avevano subito, "in
coincidenza con il periodo di riferimento (le ultime 260
settimane di contribuzione) o nel corso di esso, una ridu-
zione della retribuzione contributiva di tale misura da non
essere compensata dal corrispondente incremento dell'anzia-
nita' contributiva".
In proposito la Corte ha ritenuto che al compimento
dell'eta' pensionabile la pensione non possa essere comunque
inferiore a quella che sarebbe spettata escludendo dal
computo, ad ogni effetto, i periodi di minore retribuzione,
in quanto non necessari ai fini dell'anzianita' contributiva
minima, e "calcolando invece la precedente contribuzione
obbligatoria ed il connesso piu' ristretto arco temporale
lavorativo".
Tenuto conto dei principi enunciati dalla Corte Costituzio-
nale, si ribadisce innanzi tutto che, come gia' precisato
con la circolare n.52, ai fini dell'applicabilita' della
sentenza n. 264 la diminuzione della retribuzione deve
essersi verificata nell'ultimo quinquennio di contribuzione,
e cioe' "in coincidenza con il periodo di riferimento (le
ultime 260 settimane di contribuzione) o nel corso di esso".
Conseguentemente, se la riduzione della retribuzione ha
avuto inizio anteriormente alle ultime 260 settimane di
contribuzione, la sentenza in questione non e' applicabile.
In concreto, ai fini dell'applicazione della sentenza n.264,
sara' sufficiente verificare che la riduzione si verifichi
nell'anno solare nel quale e' compresa la 260 settimana di
contribuzione.
Cio' premesso, per verificare l'applicabilita' della sen-
tenza n.264 nel caso di cambiamento dell'attivita' lavora-
tiva nell'ultimo quinquennio di contribuzione, occorre
prendere a riferimento la retribuzione settimanale media
percepita nell'anno di cessazione della precedente attivi-
ta', calcolata sulla base delle retribuzioni percepite per
tale attivita', e metterla a confronto con la retribuzione
media settimanale percepita nello stesso anno, calcolata
sulla base delle retribuzioni percepite in relazione alla
nuova attivita' lavorativa.
Se la nuova attivita' inizia in un anno solare diverso da
quello in cui e' avvenuta la cessazione del precedente
rapporto di lavoro sara' sufficiente mettere a confronto le
retribuzioni medie settimanali dei due anni in questione.
Per verificare l'applicabilita' della sentenza n. 264
nell'ambito dello stesso rapporto di lavoro occorre mettere
a confronto la retribuzione media settimanale percepita
nell'anno solare indicato dall'interessato nella domanda di
applicazione della sentenza con la retribuzione media
settimanale percepita nell'anno solare precedente.
2 - Periodi da escludere dal calcolo della pensione
Ai fini del calcolo della pensione in applicazione della sentenza n.264 deve essere escluso dal computo della retribuzione pensionabile e dell'anzianita' contributiva tutto il periodo di lavoro svolto a partire dal cambiamento di attivita', ovvero, in caso di riduzione retributiva avvenuta nell'ambito dello stesso rapporto di lavoro, tutto il periodo di lavoro svolto a partire dall'anno solare in cui e iniziata tale riduzione. In ogni caso non possono essere escluse dal computo piu' di 260 settimane di contribuzione.
Per le pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1992, che, a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, debbono essere calcolate in due quote, a modifica dei criteri indicati con la citata circolare n.52 del 1995, si precisa che sia la retribuzione pensionabile della quota relativa alle anzianita' maturate fino al 1992, sia quella della quota relativa alle anzianita' maturate successivamente, devono essere determinate senza tener conto dei predetti periodi; ovviamente la retribuzione pensionabile di entrambe le quote, una volta operata l'esclusione degli anzidetti periodi, deve comunque essere calcolata sulla base del numero di settimane occorrenti per legge ai fini del calcolo di ciascuna quota.
Inoltre gli anzidetti periodi devono essere esclusi dall'anzianita' contributiva utile per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianita' maturate fino al 1992, se si collocano anteriormente al 1 gennaio 1993, e da quella utile per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianita' maturate dal 1993 in poi se si collocano successivamente al 31 dicembre 1992.
Ne consegue che, qualora l'attivita' lavorativa meno retri-
buita sia iniziata anteriormente al 1 gennaio 1993, non
deve essere calcolata la quota di pensione relativa alle
anzianita' maturate dal 1 gennaio 1993 in poi.
Ovviamente la pensione determinata con gli anzidetti criteri
e assoggettato a tutti gli aumenti di legge intervenuti tra
la data di decorrenza originaria e il primo giorno del mese
successivo a quello di compimento dell'eta' pensionabile
sara' posta in pagamento soltanto nel caso che risulti, alla
medesima data, di importo piu' favorevole di quello calco-
lato su tutta la contribuzione.
Resta fermo che la sentenza n.264 e' applicabile a condi-
zione che i periodi da escludere dal computo non siano
necessari per il perfezionamento dei requisiti di assicura-
zione e contribuzione richiesti per il diritto alla pensione
di vecchiaia alla data di compimento dell'eta' pensionabile
da parte dell'interessato.
Si ricorda infine che ai fini dell'applicazione della
sentenza n.264 e' sempre necessaria una richiesta da parte
degli interessati.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
Circolare 3 del 9 gennaio 1997
Oggetto: Legge 28 novembre 1996, n.608. Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto legge 1 ottobre 1996,
n.510, recante disposizioni urgenti in materia di
lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del
reddito e nel settore previdenziale. Diritto alla
pensione di anzianita' dei lavoratori agricoli.
La legge 28 novembre 1996, n.608, di conversione, con modifi-
cazioni, del decreto legge 1 ottobre 1996, n.510, contiene tra
l'altro disposizioni in materia di criteri di determinazione
del diritto a pensione di anzianita' nei confronti degli operai
agricoli dipendenti.
In particolare l'articolo 9-ter, commi 4 e 5, della citata
legge ripete integralmente le disposizioni dettate dall'arti-
colo 2, commi 4 e 5, del decreto n.511, per l'accertamento dei
requisiti per il diritto a pensione di anzianita' degli operai
agricoli.
Inoltre, l'articolo 1, commi 4 e 5, della legge n.608 dispone
che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici
sorti sulla base dei decreti legge 30 ottobre 1995, n.449, 29
dicembre 1995, n.554, 26 febbraio 1996, n.84, 26 aprile 1996,
n.219, 29 giugno 1996, n.339, 2 agosto 1996, n.405 e 1 ottobre
1996 n.511.
Per comodita' di consultazione, si riepilogano di seguito le
disposizioni impartite in precedenza per l'applicazione della
particolare normativa.
1 - ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITA' NEI
CONFRONTI DEI LAVORATORI CHE POSSONO FAR VALERE SOLTANTO
CONTRIBUZIONE AGRICOLA
Per il diritto alla pensione di anzianita' nell'assicurazione
generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti da parte degli
operai agricoli che possono far valere soltanto contribuzione
per lavoro agricolo sono richiesti i seguenti requisiti:
a) 35 anni di assicurazione;
b) 35 anni di iscrizione negli elenchi nominativi di catego-
ria, ivi compresi gli anni anteriori al 1940 per i quali i
contributi risultano versati a mezzo marche, gli anni di
iscrizione parziale e i periodi di iscrizione negli
elenchi di saldatura tra anno agrario e anno solare emessi
in attuazione della legge 11 marzo 1970, n.83;
c) 5.460 giornate di contribuzione, con esclusione di quelle
coperte da contribuzione figurativa per malattia e per
disoccupazione ordinaria.
La contribuzione obbligatoria, figurativa e volontaria ad
integrazione, versata o accreditata relativamente al lavoro
agricolo per periodi anteriori al 1 gennaio 1984 in numero
pari o inferiore a 270 giornate per anno, deve essere riva-
lutata con i coefficienti 2,60 e 3,86, rispettivamente, per
gli uomini e per le donne e i ragazzi. La rivalutazione opera
sia per le giornate utili per il diritto alla pensione di
anzianita' sia per quelle utili soltanto ai fini della
misura.
Ai fini dell'applicazione dei limiti di computabilita'
previsti dall'articolo 9-ter, comma 5, della legge n.608,
occorre procedere separatamente, per ciascun anno, alla
rivalutazione della contribuzione utile per il diritto alla
pensione di anzianita', con esclusione della contribuzione
per disoccupazione ordinaria e per malattia, e, quindi, alla
rivalutazione di tutta la contribuzione agricola versata o
accreditata nell'anno, e cioe' sia della contribuzione utile
per il diritto alla pensione di anzianita' sia di quella
utile solo per la relativa misura.
Le giornate risultanti dalla rivalutazione della contribuzio-
ne utile per il diritto alla pensione non possono essere
computate, per ciascun anno, per un numero superiore a 156;
le giornate risultanti dalla rivalutazione di tutta la
contribuzione non possono essere computate, per ciascun anno,
ai fini della misura della pensione per un numero superiore a
270 giornate.
Il trasferimento, a norma del comma 10 dell'articolo 7 della
legge n.638, delle giornate eccedenti in ciascun anno le 270,
negli anni successivi al 1983 deve essere operato fino a
concorrenza del limite di 270 giornate per anno, mentre per i
periodi anteriori al 1 gennaio 1984 deve essere operato
negli anni per i quali risulti versato o accreditato un
numero di giornate inferiore a 104 per gli uomini e a 70 per
le donne e i ragazzi, e fino a concorrenza di tali limiti.
Cio' in quanto, per effetto della rivalutazione prevista per
gli anni anteriori al 1984 dal comma 12 dell'articolo 7, con
l'accredito dell'anzidetto numero di giornate si raggiunge,
per gli anni in parola, il limite di 270 giornate di contri-
buzione. Resta fermo, comunque, che il trasferimento puo'
essere effettuato soltanto negli anni per i quali risultino
accreditate almeno 30 giornate di contribuzione effettiva.
Si ricorda che la contribuzione figurativa agricola accredi-
tata in settimane (periodi di servizio militare, di malattia
e di infortunio, di gravidanza e puerperio, ecc.) deve essere
ragguagliata a giornate computando 6 giornate per ogni
settimana (articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n.155).
Anche tale contribuzione, qualora si collochi in anni ante-
riori al 1984 nei quali risulti versato o accreditato un
numero di contributi agricoli giornalieri pari o inferiore a
270, deve essere rivalutata con i coefficienti 2,60 e 3,86.
In ogni caso, non possono essere prese in considerazione in
ciascun anno piu' di 156 giornate di contribuzione agricola
utile per il diritto alla pensione di anzianita'.
Le giornate eccedenti in ciascun anno le 156 computabili ai
fini del diritto non possono essere riferite ad anni succes-
sivi nei quali risulti un numero di giornate utili per il
diritto alla pensione di anzianita' inferiore a 156.
2 - ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITA' NEI
CONFRONTI DEI LAVORATORI CHE POSSONO FAR VALERE ANCHE
CONTRIBUZIONE EXTRA AGRICOLA
Per l'accertamento del diritto alla pensione di anzianita'
nei confronti dei lavoratori che facciano valere contribu-
zione agricola ed extra agricola, fermo restando che in
ciascun anno non puo' essere valutato un numero di giornate
di contribuzione agricola superiore a 156, equivalenti a 52
settimane, ai fini della valutazione della contribuzione
extra agricola si forniscono le seguenti precisazioni.
Il numero complessivo delle giornate di contribuzione agri-
cola computato in ciascun anno entro il limite delle 156
giornate deve essere trasformato in settimane con il coeffi-
ciente 0,333.
Per gli anni anteriori al 1984, in aggiunta alla contribuzio-
ne agricola computata entro i limiti delle 52 settimane per
ciascun anno, deve essere presa in considerazione anche la
contribuzione extra agricola, ancorche' la sommatoria delle
settimane di contribuzione agricola ed extra agricola ecceda
nell'anno le 52 settimane complessive. In ogni caso, peral-
tro, per tali anni non puo' essere valutato complessi-
vamente un numero di settimane di contribuzione superiore a
quello delle settimane comprese tra la data di inizio
dell'assicurazione e il 31 dicembre 1983.
Per gli anni successivi al 31 dicembre 1983, non puo' essere
valutato per ciascun anno, tra contribuzione agricola e
contribuzione extra agricola, un numero di settimane com-
plessivamente superiore a 52.
In ogni caso non puo' essere considerato utile ai fini del
diritto un numero di settimane superiore a quello delle
settimane comprese tra la data di inizio dell'assicurazione e
la data di decorrenza della pensione (articoli 7 e 8 del
D.P.R. 27 aprile 1968, n.488).
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
Circolare 235 del 21 novembre 1997
OGGETTO: 97-235. Coltivatori diretti,mezzadri e coloni:
- periodi lavorativi risultanti dagli elenchi
nominativi ed accre-dito dei contributi.Riflessi
sul diritto alla pensione.
- accertamento della correntezza degli adempimenti
contributivi.
In riferimento alle richieste di chia-rimenti formulate da talune Sedi in materia di contribuzione dei lavoratori autonomi e associati del settore agricolo, si forniscono le precisazioni che seguono.
1 - Periodi lavorativi risultanti dagli elenchi nominativi ed accredito dei contributi.
E' noto che la riscossione dei contributi riveste particolare rilievo nel sistema dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei coltivatoridiretti, mezzadri e coloni, per effetto di quanto disposto dal sesto comma dell'art.11 della legge 9 gennaio 1963, n.9.
In base a detta norma, infatti, l'effettiva riscossione dei contributi, quali risul-tano dagli elenchi nominativi non contestati, costituisce titolo per il loro accredito agli effetti dell'assicurazione IVS. In altri termini, come ribadito dall'art.62 della legge 30 aprile 1969,n.153, i requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento delle presta-zioni previdenziali si intendano raggiunti, per i lavoratori in questione, soltanto allorche'la contribuzione risulti versata.
In tale contesto normativo, qualora a fronte di periodi lavorativi risultanti dagli elenchi non siano stati versati i relativi contributi, l'utilizzazione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici non puo' che avvenire successivamente all'intervenuto recupero dei contributi stessi, sempre che per la contribuzione in argomento non siano ancora decorsi i termini prescrizionali.
Ogni altra eventuale procedura, ancorche'richiesta dagli interessati - quale quella di scomputare parte del debito contributivo in sede di prima emissione dell'assegno pensionistico - e' da ritenere in contrasto con le disposizioni precedentemente richiamate.
Si evidenzia a tal proposito che, stante il vigente sistema di riscossione unificata dei contributi previdenziali ed assistenziali del settore agricolo, non puo' configurarsi un recupero soltanto di taluni dei contributi dovuti - ad esempio quelli per l'assicurazione IVS --disgiuntamente dal recupero dei contributi relativi a tutte le altre assicurazioni sociali.
- Accertamento della correntezza degli adempimenti contributivi.
Per agevolare le Sedi nell'attivita' di accer-tamento della correntezza degli adempimenti contributivi dei lavoratori autonomi ed associati del settore agrico--lo, ai fini sia del recupero dei contri-buti sia della verifica della sussistenza del diritto alle prestazioni previdenziali, sono state recente-mente trasmesse le liste dei contribuenti che presentano esposizioni debi-torie, per le quali si e' proceduto all'interruzione dei termini prescrizionali.
Le informazioni contenute nelle liste in argomento dovranno essere integrate con i dati dei modd."11R" gia' in possesso delle Sedi, relativi ai versamenti effettuati ed ai movimenti contabili.
Verra'consultato, quindi, l'estratto-conto contributivo in linea nel sistema informatico (transazio-ne"ECCO"), che per i lavoratori autonomi riporta i carichi ed i versamenti a tutto l'anno 1995, relativa-mente, peral-tro, alla sola contribuzione IVS. I dati relativi all'anno 1996 sono rilevabili dalla "Applicazione CD CM 1032" (visualizzazione c/c 1032 Lav. Agr. autonomi).
Per quanto attiene,in particolare,il contributo aziendale aggiuntivo IVS dovuto dai CD e CM per il periodo 1 gennaio 1982 - 28 agosto 1990, ai sensi dell'art.3,comma,del D.L. n.791/1981 convertito dalla legge n.54/82 si rammenta che si e' provveduto, a suo tempo, all'interruzione dei termini prescrizionali tramite invio ai contribuenti di apposito estratto-conto con raccomandata AR ed alla tra-
smissione alle SAP dei tabulati riportanti le stampe delle notifiche effettuate.
Detti elaborati contengono:
- codice e dati anagrafici del contribuente;
- specie del carico, composta da:
prime tre cifre = esercizio di riscossione;
seconde tre cifre = tipo di contributo (721: aggiuntivo
aziendale per l'assicurazione IVS, dovuto dai coltivatori
diretti; 741: aggiuntivo aziendale per l'assicurazione
IVS, dovuto dai coloni e mezzadri e dai rispettivi
concedenti);
ultime due cifre = anno di competenza del contributo;
- carico
- versamento
- saldo
Relativamente ai contribuenti che non risultano pre-
senti nei predetti tabulati, potranno essere consultati,
come gia' detto, i Modd. 11R che, per gli anni 1986/1990,
sono stati rilegati in unico volume, per faci-litarne la
consultazione.
Analoga attivita' di controllo deve essere effettuata
in relazione al contributo azien-dale aggiuntivo di malattia
dovuto dai coltivatori diretti per gli anni dal 1981 al
1985, ai sensi dell'art.14 della legge 26/4/1982,n.181.
Anche per tali contributi si e'provveduto all'adozione
degli atti interruttivi (nel 1990 e nel 1995) e sono in
corso di trasmissione alle SAP i tabulati contenenti le stampe delle notifiche degli atti predetti.
Per i dati contenuti nelle stampe si rinvia a quanto
riferito in relazione agli elaborati concernenti il contri-
buto aziendale IVS, con l'avvertenza che il " tipo di contributo" e' contraddistinto, nelle tre cifre centrali,dal numero 221.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
Circolare 17 del 25 gennaio 1997
Oggetto:
Assicurazione promotori finanziari.
SOMMARIO:1) Iscrizione, a decorrere dal 1 gennaio 1997, dei
promotori finanziari all'assicurazione obbligato-
ria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti,
degli esercenti attivita' commerciali;
2) Possibilita' di riscatto dei periodi di lavoro
svolto in qualita' di praticanti promotori
finanziari;
3) Possibilita', per coloro che possono far valere
una posizione assicurativa anteriore al 1 gennaio
1992 di versare i contributi per il periodo
1992/1996.
L'articolo 1, comma 196, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996, stabilisce che "A
decorrere dal 1 gennaio 1997 ai fini della tutela
previdenziale i soggetti iscritti all'albo di cui
all'articolo 5 della legge 2 gennaio 1991, n.1, che operano
in veste di agenti o di mandatari, sono iscritti
all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia e i superstiti degli esercenti attivita'
commerciali, previa istituzione di apposita evidenza
contabile in seno alla gestione di cui all'articolo 34
della Legge 9 marzo 1989, n.88".
La disposizione contenuta nel comma n.196 risolve in
via legislativa il problema dell'assoggettabilita'
all'obbligo assicurativo dei promotori finanziari, sorto
con l'emanazione della legge 2 gennaio 1991, n.1, che ha
disposto l'iscrizione dei medesimi al particolare albo
tenuto dalla CONSOB.
L'attivita', disciplinata compiutamente dalla legge n.
1/1991, era in precedenza regolamentata dal decreto-legge 8
aprile 1974, n.95, convertito dalla legge 7 giugno 1974,
n.216 e successive modificazioni ed integrazioni (si veda
in particolare l'articolo 18 ter sub articolo 12 della
legge 23 marzo 1983, n.77);
1. CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE.
In base alle disposizioni contenute nella legge n. 1
del 1991 sopra citata e nel decreto legislativo 23 luglio
1996, n. 415:
- deve essere qualificato promotore di servizi finanziari
chi, in qualita' di dipendente, agente o mandatario,
promuove, per conto e nell'interesse di una societa' di
intermediazione mobiliare, la conclusione di contratti
aventi per oggetto la raccolta del pubblico risparmio;
- l'attivita' del promotore deve avere il carattere della
professionalita', puo' essere svolta nell'interesse di una
sola societa' di intermediazione mobiliare e deve essere
esercitata in luogo diverso da quello adibito a sede
sociale o a sede secondaria dell'azienda;
- il promotore di servizi finanziari puo' svolgere la sua
attivita' solamente se e' iscritto nel particolare albo
unico nazionale istituito dalla citata legge n.1.
L'obbligo dell'iscrizione alla Gestione previdenziale
sorge per tutti i promotori che svolgono la loro attivita'
come agenti o mandatari, alla sola condizione
dell'iscrizione all'albo sopra indicato. Ovviamente, ai
sensi dell'articolo 1, comma 203 della legge n.662 del
1996, deve trattarsi di prestazione svolta con carattere di
abitualita' e prevalenza. In altri termini, l'attivita' di
promotore e'compatibile con quella svolta contemporanea-
mente in qualita' di lavoratore subordinato o autonomo, ma
l'obbligo assicurativo di cui al comma 196 sorge solamente
se l'attivita' di promotore viene prestata con carattere di
prevalenza rispetto all'altra o alle altre.
Un caso particolare e' invece rappresentato dal
soggetto che, oltre all'attivita' di promotore, svolge
anche quella di consulente: qualora questa seconda
attivita' sia nettamente distinta da quella di promotore
dara' luogo - in presenza delle altre condizioni richieste
- all'iscrizione come professionista alla gestione separata
di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335; qualora invece l'attivita' di consulente sia
complementare ed accessoria rispetto a quella di promotore
,cosi' da configurare un'unica professionalita', il
soggetto dovra' essere assicurato esclusivamente come
promotore, sulla base della totalita' dei redditi
conseguiti.
2. DECORRENZA DELL'ISCRIZIONE ALLA GESTIONE.
L'iscrizione alla Gestione - fatto salvo quanto
precisato nei paragrafi seguenti - avra' la seguente
decorrenza:
- dal 1 gennaio 1997, per coloro che, a tale data, erano
gia' iscritti all'albo CONSOB;
- dalla data di iscrizione all'albo CONSOB per coloro che
iniziano l'attivita' dopo il 1 gennaio 1997.
I promotori finanziari dovranno iscriversi, entro 30
giorni dall'inizio dell'attivita', alla Gestione
previdenziale presentando domanda, corredata dalla
documentazione necessaria a dimostrare l'iscrivibilita'
alla Gestione stessa, ad uno degli sportelli polifunzionali
previsti dalla legge 17 marzo 1993, n.63. Allo scopo,
potra' essere utilizzato il mod. ARCO 1.
All'atto della ricezione della domanda, le SAP
provvederanno a contrassegnare i soggetti interessati con
il codice identificativo 65239. Qualora pervenga una
domanda di iscrizione contrassegnata da un codice attivita'
diverso, le Sedi attribuiranno ed immetteranno in archivio
il codice sopra indicato e non quello assegnato
dall'ufficio che ha trasmesso la domanda. Si ribadisce che
la data di inizio attivita' non puo' essere anteriore al 1
gennaio 1997.
Le Sedi riprodurranno un sufficiente numero di copie
del mod. ARCO 1, da mettere a disposizione di chi ne faccia
richiesta. Si fa presente che il numero dei nuovi iscritti
alla gestione assicurativa sara' di circa 15/20.000
soggetti in campo nazionale.
3. COLLABORATORI FAMILIARI.
A norma del comma 197 dell'articolo 1 della legge
n.662, rientrano nell'ambito di applicazione della nuova
normativa anche coloro che cooperano con i promotori
finanziari in qualita' di collaboratori familiari ai sensi
dell'articolo 230 bis del codice civile. Considerato il
disposto del successivo comma 206, sono compresi
nell'obbligo assicurativo i parenti e gli affini entro il
terzo grado. Si precisa al riguardo che non e' necessario,
ai fini dell'insorgenza dell'obbligo assicurativo, che i
soggetti in parola abbiano costituito con il titolare
un'impresa familiare, ai sensi del citato articolo 230 bis,
ma e' sufficiente che partecipino con carattere di
abitualita' e prevalenza all'attivita' professionale del
promotore.
La domanda di iscrizione per il collaboratore deve
essere presentata dal promotore, che e' responsabile del
pagamento dei contributi dovuti per il collaboratore
stesso.
4. PRATICANTI PROMOTORI.
Il comma 198 dello stesso articolo 1 stabilisce che:
"Ai soggetti che svolgono attivita' in qualita' di
praticanti promotori finanziari ai sensi dell'articolo 8
del regolamento CONSOB n.5388/91, e' consentito, all'atto
dell'iscrizione all'INPS, di procedere al riscatto degli
anni di praticantato secondo modalita' determinate con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, nel rispetto del
principio di corrispettivita''".
Considerato che il regolamento CONSOB citato e' in
corso di rinnovo e che il previsto decreto ministeriale non
e' ancora stato emanato, si fa riserva di fornire ulteriori
istruzioni sull'argomento.
5. COPERTURA DEL PERIODO 1992/1996.
Il successivo comma 199 stabilisce che: "I soggetti
di cui ai commi 196 e 197 che vantano posizioni
contributive presso l'INPS anteriori al 1992, sono ammessi,
a copertura del periodo compreso fra il 1 gennaio 1992 e
il 31 dicembre 1996, al versamento dei contributi per i
periodi in cui hanno espletato le attivita' previste ai
medesimi commi. I predetti contributi non sono gravati da
sanzioni e da interessi e per il pagamento di essi e'
ammessa la rateizzazione in misura non superiore a
trentasei rate mensili, con l'applicazione dell'interesse
dell'8 per cento annuo qualora gli interessati ne facciano
richiesta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge".
L'importo dei contributi da versare e' quello dovuto
alla gestione commercianti per i singoli periodi ai quali
si riferisce la regolarizzazione contributiva, in relazione
ai redditi conseguiti e alle aliquote contributive in
vigore nei periodi stessi, con il rispetto dei minimali e
dei massimali.
La facolta' puo' essere esercitata, entro il termine
del 1 aprile 1997, dai promotori finanziari che vantino
una posizione contributiva in una qualunque delle forme
assicurative gestite dall'Istituto. Il periodo che puo'
essere coperto e' quello di effettivo esercizio
dell'attivita' di promotore finanziario con iscrizione
all'albo CONSOB nell'arco di tempo compreso fra il 1
gennaio 1992 e il 31 dicembre 1996.
La regolarizzazione puo' essere richiesta anche per
periodi inferiori a quelli di effettiva attivita' svolta in
qualita' di promotore.
La regolarizzazione a favore del collaboratore
familiare deve essere richiesta dal titolare, il quale
dovra' attestare che il proprio congiunto ha effettivamente
prestato la propria opera con carattere di abitualita' e
prevalenza nell'impresa per il periodo per il quale viene
richiesta la copertura assicurativa.
La domanda di versamento dei contributi pregressi
puo' essere redatta in forma libera. Per semplificare ed
uniformare gli adempimenti degli interessati e delle Sedi
sono stati tuttavia predisposti gli uniti moduli (allegato
1 per i titolari e allegato 2 per i collaboratori) che
dovranno essere duplicati a cura delle SAP e distribuiti a
chi ne faccia richiesta.
La domanda di pagamento rateale deve essere presentata
entro il termine del 1 aprile 1997.
Il pagamento deve essere effettuato in unica soluzione
entro 60 giorni dalla richiesta dell'Istituto. In caso di
domanda di pagamento rateale, entro tale termine dovra'
essere pagata la prima rata.
Per quanto riguarda le modalita' da seguire per la
concessione della rateazione e per il successivo accredito
dei pagamenti rateali sulla posizione assicurativa degli
interessati, si fa riserva di istruzioni.
6. CONTRIBUTI VERSATI PER I PERIODI ANTERIORI AL 31-12-1996
Il comma 200 dell'articolo 1 della legge n. 662/1996
stabilisce infine che i contributi comunque versati per
periodi precedenti il 31 dicembre 1996 alla gestione
previdenziale degli esercenti attivita' commerciali devono
essere imputati all'evidenza contabile di cui e' fatto
cenno al comma 196 gia' citato in precedenza. Sull'argomen-
to, si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni.
O
O O
Con successiva circolare saranno fornite le necessarie
istruzioni per quanto riguarda gli adempimenti di natura
contabile.
Il contenuto della presente circolare dovra' essere
portato a conoscenza degli interessati, delle
organizzazioni di categoria e dei consulenti del lavoro,
utilizzando i consueti canali di informazione.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
ALLEGATO 1
(titolari) PROMOTORI FINANZIARI
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA GESTIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE
PRESTAZIONI PREVIDENZIALI DEGLI ESERCENTI ATTIVITA'
COMMERCIALI PER IL PERIODO 1992/1996
ALLA SEDE INPS
DI
Il sottoscritto.........................nato il............
residente a...........................CAP..........Prov....
via/piazza.........................................N codice
fiscale . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHIEDE
di essere autorizzato a pagare i contributi nella gestione
degli esercenti attivita' commerciali per i sottoindicati
periodi, durante i quali ha svolto attivita' di promotore
finanziario come agente o mandatario, con iscrizione
nell'albo dei promotori finanziari di cui all'articolo 5
della legge 2 gennaio 1991, n. 1 gestito dalla CONSOB e con
i redditi annui indicati nel prospetto sotto riportato
dal...............al................
dal...............al................
PROSPETTO DEI REDDITI
dal............al...........reddito annuo L.............(1)
dal............al...........reddito annuo L.............(1)
dal............al...........reddito annuo L.............(1)
dal............al...........reddito annuo L.............(1)
dal............al...........reddito annuo L.............(1)
Il sottoscritto chiede inoltre di versare l'importo
dovuto a) - in unica soluzione
b) - in n. rate mensili consecutive
In caso di scelta della forma rateale, indicare il
numero delle rate richieste.
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze penali
e civili derivanti da false attestazioni, dichiara sotto la
propria responsabilita'' che quanto sopra esposto
corrisponde al vero.
Data_____________ Firma____________________
-----------(1) indicare in ogni rigo un periodo di non piu'
di 12 mesi compresi in un unico anno solare e il reddito
dichiarato come promotore ai fini IRPEF per l'anno stesso.
ALLEGATO 2
(collaboratori) PROMOTORI FINANZIARI
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA GESTIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE
PRESTAZIONI PREVIDENZIALI DEGLI ESERCENTI ATTIVITA'
COMMERCIALI PER IL PERIODO 1992/1996
ALLA SEDE INPS
DI
Il sottoscritto.........................nato il............
residente a...........................CAP..........Prov....
via/piazza.........................................N codice
fiscale . . . . . . . . . . . . . . . . . iscritto all'albo
di cui all'art. 5 della legge n. 1/1991
CHIEDE
di essere autorizzato a pagare i contributi nella gestione
degli esercenti attivita' commerciali per i sottoindicati
periodi, durante i quali il sig.________________________
ha prestato la propria opera in qualita' di collaboratore
del sottoscritto promotore finanziario, con i redditi annui
indicati nel prospetto sotto riportato.
dal...............al................
dal...............al................
DATI ANAGRAFICI DEL COLLABORATORE
Cognome....................Nome............................
Nato il...............a..........................Prov......
Codice fiscale . . . . . . . . . . . . . . . . . Parente-
la.................................................. Indi-
rizzo.................................................. N
civico.....CAP........Comune..................Prov......
PROSPETTO DEGLI EVENTUALI REDDITI DEI COLLABORATORI
1 collaboratore sig. dal............al...........reddito
annuo L.............(1) dal............al...........reddito
annuo L.............(1) dal............al...........reddito
annuo L.............(1) dal............al......................................
..........................reddito annuo L.............(1) da
l............al...........reddito annuo L.............(1)
2 collaboratore sig. dal............al...........reddito
annuo L.............(1) dal............al...........reddito
annuo L.............(1) dal............al...........reddito
annuo L.............(1) dal............al......................................
..........................reddito annuo L.............(1) da
l............al...........reddito annuo L.............(1)
Il sottoscritto chiede
inoltre di versare l'importo dovuto a) - in unica solu
zione
b) - in n. rate mensili
consecutive
In caso di scelta della forma rateale, indicare il
numero delle rate richieste.
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze penali
e civili derivanti da false attestazioni, dichiara sotto la
propria responsabilita'' che quanto sopra esposto
corrisponde al vero.
Data_____________ Firma____________________
-----------(1) indicare in ogni rigo un periodo di non piu'
di 12 mesi compresi in un unico anno solare e il reddito
dichiarato ai fini IRPEF per l'anno stesso da ciascun
collaboratore familiare del promotore.
Circolare 206 del 15 ottobre 1997
OGGETTO: 97-206. DECRETO- LEGISLATIVO 30 APRILE 1997, N. 184 -
RIFORMA DELLA PROSECUZIONE VOLONTARIA
SOMMARIO:
1 - PREMESSA
2 - DESTINATARI DELLA NUOVA NORMATIVA
3 - REQUISITI CONTRIBUTIVI PER IL RILASCIO
DELL'AUTORIZZAZIONE AI VERSAMENTI VOLONTARI
4 - PRESUPPOSTI DI AMMISSIONE
5 - IMPORTO DEI CONTRIBUTI VOLONTARI
6 - RIDETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO
IN CASO DI RIOCCUPAZIONE
7 - INSERIMENTO NELLA NUOVA DISCIPLINA DEI PROSECUTORI
VOLONTARI GIA' AUTORIZZATI
8 - MODALITA' DI VERSAMENTO
9 - NORME FINALI
1 - PREMESSA
Il D.Lg.vo 30 aprile 1997, n. 184, emanato in attua-
zione della delega contenuta nell'art. 1, comma 39, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, contiene, al capo III,
dispo-sizioni di riordino della normativa in materia di
prosecu-zione volontaria coordinando ed armonizzando le
diverse discipline dei vari regimi previdenziali alle norme
conte-nute nella legge delegante (v. all. N.1).
Il decreto estende, all'art. 5, comma 1, le disposi-
zioni di cui al D.P.R. n.1432/71 e alla legge n. 47/1983, e
successive modificazioni ed integrazioni, cosi' come modifi-
cate dal decreto stesso, ai fondi sostitutivi ed esclusivi
dell'assicurazione generale obbligatoria nonche' agli assi-
curati alla "gestione separata" di cui all'art. 2, comma 26,
della legge n. 335/1995, introducendo, in tal modo, la
prosecuzione volontaria per le categorie di lavoratori
finora escluse.
Il decreto legislativo e' entrato in vigore il
12.7.1997.
Si applica, pertanto, alle domande di autorizzazione ai
versamenti volontari, ivi comprese quelle contenute nelle
domande di pensione, presentate da tale data.
Per espressa previsione contenuta nell' art. 9, non
trova applicazione alle domande di prosecuzione volontaria
presen-tate prima di tale data nei regimi dove l'istituto
della contribuzione volontaria era previsto, domande queste
per le quali continueranno ad applicarsi - quindi - le
precedenti disposizioni che disciplinavano la materia.
2 - DESTINATARI DELLA NUOVA NORMATIVA
Come sopra precisato la norma estende le disposizioni
contenute nel DPR n.1432/1971 e nella legge n.47/1983 ai
fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale
obbligatoria nonche' alla Gestione separata di cui all'art.
2, comma 26, della legge n. 335/1995.
Destinatari della nuova normativa sono tutti gli
iscritti ai regimi pensionistici del sistema obbligatorio.
I Fondi speciali amministrati dall' Istituto che, in
quanto sostitutivi dell' A.G.O., sono interessati dal nuovo
decreto sono quelli dei "Telefonici", degli " Elettrici ",
del " Personale di volo " e degli " Addetti alle ex imposte
di consumo ".
Per le disposizioni in vigore nei Fondi " Telefonici "
ed " Elettrici ", che si ripete continueranno ad appli-carsi
relativamente alle domande di prosecuzione volontaria
validamente presentate prima della entrata in vigore del
nuovo decreto e sempre che non sia intervenuta la decadenza
per il mancato versamento del contributo nei termini previ-
sti, si rinvia alla circolare del 28.6.1994 n. 196 e suc-
cessive disposizioni.
Inoltre, per il Fondo " Telefonici " in particolare, in
relazione al nuovo contesto normativo di armonizzazione e
alla luce delle disposizioni in materia di prosecuzione
volontaria contenute nel decreto legislativo in oggetto,
deve ritenersi non piu' operante il principio del trasferi-
mento d'ufficio nell'AGO, qualora l'assicurato non si sia
avvalso della facolta' di proseguire volontariamente nel
Fondo stesso, nell'A.G.O. delle posizioni costituite nel
Fondo stesso per periodi che non diano titolo a pensione.
Pertanto, a modifica di quanto riportato nella circo-
lare 14 del 18.1.1994, i trasferimenti in parola verranno
effettuati sempre a domanda degli assicurati.
A far tempo dalla data di entrata in vigore del decreto
leg.vo (12 luglio 1997) devono, pertanto, ritenersi abrogate
le disposizioni previste, in materia di prosecuzione volon-
taria, per specifiche categorie di lavoratori iscritti a
fondi di previdenza diversi dall'assicurazione generale
obbligatoria.
3 - REQUISITI CONTRIBUTIVI PER IL RILASCIO
DELL'AUTORIZZAZIONE AI VERSAMENTI VOLONTARI -
L'art. 5, comma 2, della norma in esame stabilisce che,
ai fini del rilascio dell'autorizzazione ai versamenti
volontari in tutte le gestioni amministrate dall'Istituto e
salve le eccezioni di cui si dira', l'assicurato deve far
valere, nel quinquennio precedente la data di presentazione
della domanda nella gestione in cui chiede di essere auto-
rizzato, in via alter-nativa:
a) 36 contributi mensili;
b) 156 contributi settimanali;
c) 279 contributi giornalieri agricoli per gli uomini;
d) 186 contributi giornalieri agricoli per le donne e i
giovani;
e) 65 contributi settimanali per i lavoratori addetti
esclusivamente alle lavorazioni di cui agli art. 40, n. 9, e
76 del R.D.L.4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155.
La norma riproduce sostanzialmente il disposto di cui
all'articolo 1, comma 4, della legge 18 febbraio 1983, n.
47; innova, peraltro, rispetto alla pregressa normativa in
quanto elimina il requisito alternativo dei 5 anni di
contribuzione in qualsiasi epoca versato.
La norma in esame fa, infine, salvi i requisiti ridotti
(un anno di contribuzione nel quinquennio precedente la
domanda), previsti dagli artt. 7 e 8 del decreto legislativo
16 settembre 1996, n. 564, per gli iscritti all'assicura-
zione generale obbligatoria per l'I.V.S., o a forme di
previdenza sostitutive ed esclusive, che svolgono attivita'
da lavoro dipendente in forma stagionale, temporanea o
discontinua, ovvero con contratti di lavoro a tempo parziale
di tipo verticale o ciclico.
Detti requisiti ridotti vengono estesi anche per il
rilascio dell'autorizzazione ai versamenti volontari nella
gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n.
335/1995.
I requisiti sopraindicati devono essere perfezionati
mediante una contribuzione effettiva (obbligato-ria, da
riscatto, da integrazione volontaria dei contributi obbli-
gatori agricoli versati in numero inferiore al limite annuo
di 270) acquisita anche a seguito di ricongiun-zione o
trasferimento e, quindi, con esclusione della contribuzione
figurativa a qualsiasi titolo accreditata o pervenuta alla
gestione pensionistica interessata.
Il comma 3 dell'articolo in esame conferma le disposi-
zioni contenute nell'art. 3 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n.
1432 e successive modificazioni e integrazioni, relative ai
periodi da considerare neutri ai fini del computo del
quinquennio entro il quale devono essere fatti valere i
requisiti soprariportati.
Restano confermati, ai fini del perfezionamento dei
requisiti contributivi per il rilascio dell'autorizzazione
ai versamenti volontari, i criteri, previsti dalla norma-
tiva previgente (D.P.R. n 1432/71 e legge n. 47/1983), - non
modificata dal decreto in esame, - in materia di computo dei
contributi dovuti, ma non versati, purche' non prescritti.
Per la pratica applicazione delle disposizioni di cui
sopra, si rinvia alle istruzioni, impartite in materia sotto
la previgente normativa, che dovranno applicarsi anche ai
Fondi speciali interessati dal decreto legislativo in esame.
L'art. 5, comma 2 del decreto legislativo in esame
stabilisce che l'assicurato deve far valere il requisito
dei tre anni nel quinquennio precedente l'autorizzazione
nella gestione nella quale l'assicurato chiede di essere
autorizzato.
Al riguardo sono in corso approfondimenti presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in merito
alla possibilita', prevista dalla previgente normativa,
di perfezionare il requisito di cui sopra mediante il cumulo
di contributi versati nelle diverse gestioni dell'assicura-
zione obbligatoria gestita dall'Inps e nelle gestioni dei
lavoratori autonomi.
Si fa, pertanto, riserva di ulteriori precisazioni in
materia.
3.1 - GESTIONE SEPARATA DI CUI ALL'ARTICOLO 2,COMMA 26,
DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N.335.
Come si e' detto, l'autorizzazione ai versa-
menti volontari e' concessa se l'assicurato nel quinquennio
precedente la domanda, puo' far valere un anno di effettiva
contribuzione. Vengono pertanto superate le disposizioni
contenute nell'art.2 del D.M. 2 maggio 1996, n, 282 e quelle
contenute nella circolare n. 112 del 25 maggio 1996, parte
II, punto 6.1.
4 - PRESUPPOSTI DI AMMISSIONE
L'art. 6, al comma 1, introduce un' importante innova-
zione rispetto alla preesistente disciplina, in base alla
quale era fatto divieto di effettuare versamenti volontari
per periodi pregressi rispetto alla domanda, prevedendo la
possibilita' di chiedere l'autorizzazione a versare contri-
buti volontari anche per i sei mesi precedenti la domanda di
autorizzazione stessa.
Tenuto conto che il successivo comma 2 ribadisce
l'incompatibilita', prevista dall'art. 5 del D.P.R. n.
1432/1971 e dall'art. 3 della legge n. 47/1983, della
contribuzione volontaria con l'iscrizione, o il pensiona-
mento, a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria, l'au-
torizzazione di cui sopra puo' essere concessa ove non
sussista alcuna causa ostativa.
A tal riguardo si ritiene opportuno ribadire che
costituisce causa ostativa l'accreditamento, nel semestre
sopraindicato, di contributi, ivi compresi i figurativi, a
qualsiasi titolo riconosciuti.
5 - IMPORTO DEI CONTRIBUTI
L'art. 7 del decreto legislativo detta i criteri per la
determinazione dell'importo di contribuzione volontaria che
ciascun prosecutore volontario deve versare.
Il primo comma dell'articolo in esame innova rispetto
alla pregressa disciplina che prevedeva la determinazione
dell'im-porto del contributo volontario sulle base delle
retribuzioni medie settimanali, entro il limite massimo di
retribuzione pensionabile vigente, percepite
dall'assicurato nei tre anni precedenti la data della
domanda di prosecuzione volontaria applicando l'aliquota
contributiva, vigente pro tempore per ciascuna categoria di
assicurati, alla retribuzione media delle singole classi di
contribuzione.
La nuova normativa stabilisce che tale importo si
determina applicando l'ali-quota di finanziamento, prevista
per la contribuzione obbligatoria, all'importo medio della
retribuzione imponi-bile percepita nell'anno precedente la
data della domanda.
Per effetto di tale disposizione vengono abolite le
classi di contribuzione volontaria e il limite massimo di
retribuzione entro il quale era determinato il contributo
volontario.
Per quel che concerne l'aliquota di finanziamento da
applicare, si rimanda a quanto precisato nella circolare n.
103 del 30 aprile 1997, in attuazione del disposto normativo
di cui all'art. 27, commi 2 bis e 2 ter, della legge 28
febbraio 1997, n. 30.
Il secondo e il terzo comma dell'articolo in esame
stabiliscono, rispettivamente, che l'importo minimo della
retri-buzione settimanale, sulla quale sono commisurati i
versa-menti volontari, non puo' essere inferiore a quella
determinata ai sensi dell'art. 7, comma 1) del D.L. 12
settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 1983, n. 638 e successive modificazioni e
integrazioni, e che l'importo minimo del contributo volon-
tario per tutte le categorie di prosecutori volontari non
puo' essere inferiore a quello stabilito, con i criteri di
cui al precedente comma 2, per i lavoratori comuni. Per le
categorie per le quali e' previsto il versamento del contri-
buto mensile, l'importo di cui al precedente paragrafo e'
ragguagliato a mese.
Per la pratica applicazione di tali disposizioni si
rinvia alle istruzioni emanate sotto la previgente normati-
va, facendo presente, peraltro, che la disposizione di cui
al terzo comma, prima parte, nella formulazione attuale,
comporta un aumento significativo degli attuali importi
dovuti dai prosecutori volontari con qualifica diversa da
quella di lavoratore dipendente comune ed autonomo (ad es.
agricoli, lavoratori domestici, pescatori della piccola
pesca ecc..) e' attualmente all'esame, per una eventuale
modifica, del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
Al riguardo si fa riserva di ulteriori precisazioni e,
pertanto, le Sedi dovranno soprassedere dal determinare
l'importo dei contributi dovuti dai prosecutori volontari
nei confronti dei quali si verificherebbe l'aumento so-
praindicato.
L'ultima parte del comma in esame prevede una salva-
guardia per gli iscritti a fondi sostitutivi o esclusivi
dell'assicurazione obbligatoria nei quali sussistono minimi
retributivi superiori a quelli vigenti, pro tempore,
nell'assicurazione obbligatoria stessa.
In tali casi l'importo minimo del contributo volontario
dovra' essere commisurato al minimo retributivo previsto per
il fondo presso il quale viene inoltrata la domanda di
prosecuzione volontaria.
La retribuzione sulla quale e' determinato l'importo del
contributo volontario dovuto da ciascun assicurato, e'
rivalutata annualmente, con effetto dal 1 gennaio di
ciascun anno, ai sensi del comma 5 dell'art. 7 del decreto
legislativo in esame, in base alla variazione dell'indice
del costo della vita determinato dall'ISTAT nell'anno
precedente.
5.1 - ARTIGIANI E COMMERCIANTI
L'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 184
stabilisce che, ai fini della determinazione dell'importo
dei contributi da versare, restano ferme le disposizioni di
cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233.
Per la determinazione dell'importo del contributo
volontario si dovra' pertanto continuare a tener presente la
media dei redditi conseguiti negli ultimi 36 mesi di con-
tribuzione precedenti la data della domanda.
Per quanto riguarda le tabelle contenenti le classi di
reddito, il reddito medio imponibile e le aliquote contri-
butive, si rinvia al punto 5) della circolare n. 103 del 30
aprile 1997.
5.2 - GESTIONE SEPARATA DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 8
AGOSTO 1995, N.335
L'importo del contributo da versare deve
essere determinato in base alle disposizioni dell'articolo 7
del decreto n.184: per i lavoratori di cui trattasi, per-
tanto, l'importo del contributo volontario sara' pari al 10
per cento del reddito, assoggettato a contribuzione, degli
ultimi 12 mesi di contribuzione precedenti la domanda.
5.3 - COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI
L'art.5, comma 2, del D.Lg.vo n.184 del 30 aprile 1997
trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori
autonomi dell'agricoltura, i quali, pertanto, ai fini del
rilascio dell'autorizzazione ai versamenti volontari,
richiesta successivamente all'entrata in vigore del citato
decreto, debbono far valere -nel quinquennio precedente la
data di presentazione della relativa domanda - n. 279
contributi giornalieri, se uomini, oppure n. 186 contributi
giornalieri, se donne o giovani.
Il requisito alternativo previsto dalla normativa
precedentemente in vigore (465 contributi giornalieri per
gli uomini e 310 contributi giornalieri per le donne ed i
giovani, in qualsiasi epoca versati), come sopra detto, e'
stato eliminato anche nei confronti dei lavoratori autonomi
dell'agricoltura.
Per quanto concerne la determinazione dell'importo del
contributo volontario dovuto dai lavoratori in epigrafe,
l'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 184/1997
conferma espressamente le disposizioni dell'art.10 della
legge 2 agosto 1990, n.233, cosicche' i coltivatori diretti,
mezzadri e coloni:
-continueranno ad essere assegnati, ai fini della
prosecuzione volontaria, a quella delle quattro classi di
reddito, di cui alla tabella E allegata a detta legge, il
cui reddito medio settimanale e' pari o immediatamente
inferiore alla media dei redditi degli ultimi tre anni (e
cioe' delle ultime 156 settimane) di lavoro, determinati ai
sensi dell'art.7 della stessa legge n. 233/1990 (secondo
tale art.7, il reddito annuo e' pari al prodotto del reddito
medio giornaliero stabilito annualmente con decreto mini-
steriale per il numero delle giornate proprio della fascia
in cui e' inserita l'azienda di appartenenza);
-continueranno a versare l'importo del contributo
volontario calcolato applicando al reddito medio settimanale
della classe di assegnazione l'aliquota contributiva in
misura intera vigente per l'assicurazione obbligatoria IVS
nella Gestione dei CD/CM, fermo restando che detto importo
non puo', comunque, essere inferiore a quello stabilito per i
lavoratori dipendenti comuni (si confermano, pertanto, gli
importi gia' previsti, per l'anno 1997, nell'allegato n.17
della circolare n.103 del 30 aprile 1997).
5.4 - COLONI E MEZZADRI REINSERITI NELL'A.G.O.
Nella circolare n.103 del 30 aprile 1997 (v.punto 4) e'
stata fatta riserva di comunicare gli importi dei contributi
volontari dovuti per l'anno 1997 dai coloni e mezzadri
reinseriti nell'A.G.O.
Tale riserva sara' sciolta con circolare di prossima
emanazione, nella quale saranno illustrati -ovviamente- pure
i riflessi che l'entrata in vigore del D.Lg.vo n.184/1997
comporta nei confronti della specifica categoria di pros-
ecutori volontari indicata in epigrafe.
6 - RIDETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL CONTRIBUTO IN CASO DI
RIOCCUPAZIONE.
Il 6 comma dell'art. 7, nel confermare, in pratica, il
disposto dell'art. 2 della legge n. 47/1983, stabilisce che,
in caso di rioccupazione alle dipendenze di terzi, succes-
sivamente al rilascio dell'autorizzazione alla prosecuzione
volontaria, l'assicurato puo' richiedere la rideterminazione
del contributo volontario assegnato.
In tale ipotesi l'importo deve essere calcolato sulla
base delle retribuzioni percepite nell'anno precedente la
ripresa dei versamenti volontari.
La norma ribadisce la volontarieta' della richiesta
rimettendo alla discrezionalita' del prosecutore volontario
richiedere tale rideterminazione.
La domanda deve essere presentata, pena la decadenza,
entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Pertanto, ove l'assicurato non si avvalga della facolta'
concessa dal comma 6 entro il termine sopraindicato, allo
stesso restera' assegnato l'importo determinato all'atto del
rilascio dell'autorizzazione.
7 - INSERIMENTO NELLA NUOVA DISCIPLINA DEI PROSECUTORI
VOLONTARI GIA' AUTORIZZATI.
I commi 7 e 8 dell'art. 7 contengono norme di raccordo
tra la nuova e la vecchia normativa.
Il comma 7, a seguito dell'abolizione delle classi di
contribuzione volontaria, stabilisce che, per i prosecutori
volontari, autorizzati alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo in esame, l'importo del contributo e'
commisurato alla retribuzione media della classe preceden-
temente assegnata.
Per effetto di tale disposizione, tenuto conto che,
anche in base alla previgente normativa, il contributo da
versare era calcolato applicando l'aliquota contributiva
sulla retribuzione media di ciascuna classe, si confermano
gli importi gia' previsti per l'anno 1997.
Per i prosecutori di che trattasi, in attesa che
vengano modificati i dati esposti nei bollettini di c/c
postale, il versamento dei contributi relativi al 2 , 3 e
4 trimestre saranno effettuati con riferimento alle sop-
presse classi di contribuzione volontaria, tenuto conto che
gli importi richiesti sono quelli dovuti.
L'ultimo comma dell'articolo in esame prevede, in
considerazione della soppressione del limite massimo di
retribuzione da prendere in considerazione per la determi-
nazione del contributo volontario, la facolta', per coloro ai
quali era stata assegnata, per effetto del limite so-prain-
dicato, la classe massima di contribuzione, di richie-dere la
determinazione del contributo volontario sulla base della
retribuzione effettivamente percepita in costanza di rap-
porto di lavoro nell'anno precedente la decorrenza dell'au-
torizzazione ai versamenti volontari.
La domanda per avvalersi della facolta' di cui sopra
deve essere presentata, pena la decadenza, entro un anno
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.
184, cioe' entro il 12 luglio 1998.
Gli assicurati, che si avvarranno di tale facolta',
devono integrare, nella nuova misura, gli importi dei
contributi volontari versati per i periodi successivi alla
domanda di cui sopra.
8 - MODALITA' DI VERSAMENTO
L'articolo 8 del decreto in esame disciplina, al 1 e
2 comma, i termini entro i quali devono essere effettuati i
versamenti volontari secondo le modalita' che ciascun ente
intende adottare.
La norma conferma che il versamento dei contributi deve
essere effettuato entro il trimestre solare successivo a
quello cui si riferisce la contribuzione e che i contributi
relativi al periodo compreso tra la data di presentazione
della domanda, o per il semestre precedente di cui all'art.
6, comma 1) del decreto in esame, e la data di rilascio
dell'autorizzazione devono essere versati nel trimestre
successivo a tale data.
Per quanto concerne le modalita' di versamento dei
contributi dovuti dai prosecutori volontari iscritti presso
questo Istituto nessuna innovazione, alle modalita' vigenti,
viene allo stato introdotta.
L'ultimo comma dell'art. 8 ribadisce la perentorieta'
dei termini di versamento e che il mancato rispetto degli
stessi determina l'annullamento dei contributi versati in
ritardo con conseguente rimborso senza maggiorazione di
interessi.
Il comma di che trattasi fa, comunque, salva al pro
secutore volontario la possibilita' di richiedere che le
somme risultate come sopra indebite siano attribuite, ove
possibile, al trimestre solare precedente la data di versa-
mento.
9) NORME FINALI
Il capo IV del decreto n. 184/1997 agli articoli 9 e
10, nel dettare norme transitorie e finali, dispone che, per
le domande presentate anteriormente la data di entrata in
vigore del decreto stesso (12 luglio 1997), continua a
trovare applicazione la previgente normativa e che, a far
tempo dalla citata data del 12 luglio 1997, sono abrogate le
disposizioni, precedentemente in vigore, che risultino in
contrasto con le norme contenute nel decreto legislativo
stesso.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO