Home Prestazioni a sostegno del reddito Riduzione della capacità lavorativa Astensione obbligatoria Lavoratori dipendenti Norme Circolari Inps CI 2005 Circolare 99 del 10 Agosto 2005
-
A chi non spetta
-
A chi spetta
-
Adozione, affidamento o collocamento temporaneo in famiglia
-
Casi particolari e chiarimenti
-
Compatibilità
-
Conservazione del diritto all’indennità di maternità in caso di licenziamento per colpa grave della lavoratrice dipendente
-
Contribuzione figurativa per dipendenti privati e pubblici
-
Copertura contributiva del congedo di maternità/paternità e congedo parentale in presenza di adozioni e affidamenti
-
Facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso
-
Flessibilità
-
Incumulabilità
-
Indennità di maternità/paternità
-
Interdizione dal lavoro
-
La domanda e la documentazione da allegare alla domanda
-
La prescrizione
-
La retribuzione giornaliera
-
Lavoratrice part-time verticale, lavoratrice saltuaria, lavoratrice dello spettacolo
-
Le giornate indennizzabili e il calcolo dell'indennità
-
Le modalità di pagamento
-
Maternità ed altre prestazioni
-
Parto prematuro
-
Quando spetta al padre
-
Quando spetta l'indennità di maternità
-
Regime fiscale della prestazione
-
Requisiti
-
Rinvio e sospensione del congedo di maternità in caso di ricovero del neonato o del minore adottato/affidato
- Dettagli
- Visite: 29428
Circolare 99 del 10 Agosto 2005
OGGETTO:
Tutela dell’assegno per il nucleo familiare, della maternità e della malattia agli associati in partecipazione.
SOMMARIO:
La legge 30.12.2004 n. 311 ha disposto l’obbligo di iscrizione degli associati in partecipazione alla Gestione separata dei lavoratori autonomi di cui all’art.2, comma 26, della legge 8.8.1995 n. 335. Applicabilità ai lavoratori associati in partecipazione del trattamento assicurativo di cui all’art.59 della legge n.449 del 27.12.1997.
L’art. 43 del decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2004, l’obbligo assicurativo per i soggetti che nell’ambito dell’associazione in partecipazione conferiscono prestazioni lavorative.
L’art. 1, comma 157, della legge n. 311 del 30.12.2004 (Finanziaria 2005) ha sancito, per detti soggetti, l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata dei lavoratori autonomi ex art. 2, comma 26, della legge 335/1995.
Anche in mancanza di una formale indicazione circa il contributo dello 0,50%previsto per l’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare, dell’indennità di maternità/paternità e del trattamento economico di malattia in caso di ricovero ospedaliero, l’Istituto, sentiti i Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Economia e Finanze, ha ritenuto applicabile ai lavoratori associati in partecipazione il trattamento assicurativo di cui all’art. 59 della legge n. 449 del 27.12.1997 e successive modifiche ed integrazioni, in presenza dei presupposti e dei requisiti valevoli per gli altri iscritti alla Gestione.
In proposito sono state emanate le circolari n. 30 del 16 febbraio 2005 e n. 90 del 13 luglio 2005.
Pertanto per i suddetti lavoratori, come per gli altri soggetti iscritti alla Gestione separata di cui alla legge 335/1995, l’aliquota contributiva dovuta, comprensiva dello 0,50 per l’erogazione delle prestazioni in parola, è per l’anno 2004 del 17,80 % entro il limite di reddito di € 37.883,00 e del 18,80 % oltre tale limite , e per l’anno 2005 del 18 % entro il limite di reddito di € 38.641,00 e del 19 % oltre tale limite.
ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
Per quanto concerne l’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare, la stessa dovrà essere effettuata secondo i criteri vigenti e le modalità previste per gli altri lavoratori iscritti alla Gestione.
Si rimanda pertanto alle istruzioni contenute nelle seguenti circolari : n. 47 del 01.03.1999, n. 138 del 29.07.2002 e n.193 del 16.12.2003.
Gli associati in partecipazione dovranno presentare la domanda compilata sul Mod. ANF/GEST SEP. Il modello opportunamente implementato verrà quanto prima reso disponibile nella banca dati della modulistica on- line.
TUTELA DELLA MATERNITA’
Ai fini dell’erogazione dell’indennità di maternità e/o paternità, si applicano i criteri e le modalità previsti per gli altri lavoratori iscritti alla Gestione di cui trattasi. In particolare, l’indennità va calcolata secondo le modalità previste per gli esercenti attività libero-professionale (art. 4, comma 2, D.M. 04/04/2004).
Si rinvia alle istruzioni fornite con le circolari n. 47 del 01.03.1999, n. 138 del 29.07.2002 e n. 93 del 26.05.2003. Si rammenta, ad ogni buon conto, che ciò comporta l’indennizzabilità dei soli eventi di maternità per i quali sia riscontrata l’esistenza del requisito contributivo di cui al D.M. 04/04/2004.
Le domande di indennità di maternità/paternità inoltrate dalle/gli associate/i in partecipazione vanno redatte sul Mod. MAT./GEST. SEP., il cui testo aggiornato sarà disponibile sulla sezione “moduli” del sito internet dell’Istituto.
TUTELA DELLA MALATTIA
Per quanto riguarda l’indennità di malattia per le giornate di ricovero, la relativa erogazione dovrà essere effettuata secondo i criteri e le modalità applicati agli altri lavoratori iscritti alla Gestione (v. circ. n. 147 del 23.07.2001).
In linea con quanto sopra specificato a proposito della tutela della maternità, l’indennizzabilità riguarda solo quegli eventi in relazione ai quali sia accertata la sussistenza del requisito contributivo previsto ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione in esame.
Le domande di indennità di malattia per degenza ospedaliera inoltrate dagli associati in partecipazione vanno redatte sul Mod. MAL./GEST.SEP., modificato analogamente a quanto sopra precisato per il Mod. MAT..
Il Direttore Generale
Crecco