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Decreto del Presidente della Repubblica 1432 del 31 dicembre 1971
Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi.
Vigente al: 8-8-2014
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 35, lettera b), della legge 30 aprile 1969, n. 153;
che delega il Governo ad emanare norme per il riordinamento delle disposizioni concernenti la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi;
Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 35
della legge 30 aprile 1969, n. 153;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per le poste e telecomunicazioni;
Decreta:
Art. 1.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 FEBBRAIO 1983, N. 47))
Art. 2.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 FEBBRAIO 1983, N. 47))
Sono esclusi dal computo del quinquennio per l'accertamento dei requisiti contributivi stabiliti dal precedente art. 1 ai fini dell'autorizzazione al versamento dei contributi volontari:
- i periodi di servizio militare e quelli equiparati di cui all'art. 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153;
- i periodi di malattia, di cui all'art. 56, lettera a), n. 2 delregio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, riconosciuti nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, nonche' quelli eccedenti i limiti stabiliti dal predetto articolo, purche' risultanti da certificazione rilasciata da un ente previdenziale o da una pubblica amministrazione ospedaliera;
- i periodi di interruzione obbligatoria e facoltativa del lavorodurante lo stato di gravidanza e puerperio di cui alla legge sulla tutela delle lavoratrici madri, riconosciuti nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ai sensi dell'art. 56, lettera a), n. 3, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;
- i periodi considerati dall'art. 4 della legge 4 aprile 1952, n.218, e ogni altro periodo di contribuzione figurativa prevista da disposizioni di legge;
- i periodi di lavoro subordinato o autonomo - che avrebbero comportato in Italia l'obbligo assicurativo ai sensi, rispettivamente, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, della legge 4 luglio 1959, n. 463, della legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni - compiuti all'estero e non protetti, per qualsiasi motivo, agli effetti delle assicurazioni interessate in base ad accordi o convenzioni internazionali;
- i periodi intercorrenti tra la data cui si riferisce l'ultimo deicontributi trasferiti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti da un fondo di previdenza sostitutivo dell'assicurazione stessa, o che ne comporti l'esclusione o l'esonero, in applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 322 e dell'art. 52 della legge 30 aprile 1969, n. 153, o di altre disposizioni legislative, e la data di notifica all'interessato dell'effettivo trasferimento dei contributi stessi all'assicurazione predetta;
- i periodi intercorrenti tra la data cui si riferisce l'ultimo deicontributi trasferiti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti da una assicurazione estera in applicazione di trattati, convenzioni o accordi internazionali e la data dell'effettivo trasferimento dei contributi stessi all'assicurazione predetta;
- i periodi occorsi per il recupero dei contributi obbligatori omessi che risultino determinanti ai fini del perfezionamento dei requisiti previsti per l'autorizzazione ai versamenti volontari;
- i periodi durante i quali sono rimasti pendenti procedimenti giudiziari attinenti il rapporto assicurativo;
- i periodi durante i quali il richiedente ha goduto di pensione diinvalidita' poi revocata per cessazione dello stato invalidante;
- i periodi intercorrenti tra la data dell'ultimo contributo di riscatto versato a norma degli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 e la data di entrata in vigore della legge stessa.
I lavoratori agricoli che non raggiungono nell'anno il numero minimo di 104 contributi obbligatori giornalieri, se uomini e di 70, se donne, possono effettuare versamenti integrativi sino alla concorrenza dei contributi predetti.
La domanda per ottenere l'autorizzazione ai versamenti di cui al comma precedente deve essere presentata all'istituto nazionale della previdenza sociale entro i 12 mesi successivi all'ultimo giorno di pubblicazione dell'elenco nominativo che riporta la iscrizione relativa all'anno al quale si riferiscono i versamenti stessi.
I contributi di cui al presente articolo sono di importo pari a quello dei contributi obbligatori vigenti nell'anno al quale essi si riferiscono e vengono corrisposti, mediante appositi bollettini di versamento in conto corrente-postale rilasciati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro il termine di 150 giorni dalla data della relativa autorizzazione.
Agli effetti previsti dall'art. 15 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonche' ai fini della determinazione della retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione, i contributi integrativi della contribuzione obbligatoria in qualsiasi epoca versati dai lavoratori agricoli sono equiparati ai contributi giornalieri.
L'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti non puo' essere proseguita volontariamente nei periodi durante i quali l'assicurato sia iscritto a forme di previdenza sostitutive o che hanno dato titolo all'esclusione o all'esonero dall'assicurazione predetta ovvero alle gestioni speciali dell'assicurazione obbligatoria per i lavoratori autonomi.
Parimenti, non possono essere versati contributi volontari per i
periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta liquidata a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti oppure a carico delle forme di previdenza o delle gestioni sopra indicate.
Non e' consentito il versamento di contributi volontari nelle
gestioni speciali dell'assicurazione obbligatoria per i lavoratori autonomi - disciplinate, rispettivamente, dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, dalla legge 4 luglio 1959, n. 463, dalla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni - in corrispondenza dei periodi di iscrizione o di pensionamento a carico di una delle gestioni stesse o dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o delle forme di previdenza esclusive, esonerative o sostitutive dell'assicurazione predetta.
Resta salva per gli assicurati e i pensionati di cui sopra la
facolta' di contribuire volontariamente nella assicurazione contro la tubercolosi, purche' essi possano far valere in tale assicurazione i requisiti previsti dall'art. 1, comma terzo e quarto, del presente decreto. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 9-20 dicembre 1976, n. 243
(in G.U. 1a s.s. 29/12/1976, n. 346) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 5, primo comma, del presente provvedimento "nella parte in cui esclude che l'assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti possa essere vo1ontariamente proseguita nei periodi durante i quali l'assicurato sia iscritto a gestioni speciali dell'assicurazione obbligatoria per i lavoratori autonomi".
Art. 6.
La contribuzione volontaria si effettua; per i lavoratori gia' occupati alle dipendenze di terzi, mediante versamento dei contributi settimanali base e a percentuale dovuti, rispettivamente, all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e alla assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi nelle misure previste per gli assicurati in costanza in rapporto di lavoro.
((COMMA ABROGATO DAL D. L. 29 LUGLIO 1981, N. 402, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 SETTEMBRE 1981, N. 537)).
Gli aumenti e le diminuzioni che intervengano nella misura dei
contributi obbligatori determinano corrispondenti variazioni dei contributi volontari con la stessa decorrenza stabilita per la contribuzione obbligatoria.
La facolta' di contribuire volontariamente nelle assicurazioni obbligatorie peri l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi puo' essere esercitata a decorrere dal primo sabato successivo alla data di presentazione della domanda di autorizzazione.
I contributi volontari sono versati per periodi trimestrali solari, in numero corrispondente a quello dei sabati compresi nei periodi stessi, mediante appositi bollettini di conto corrente postale rilasciati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
I contributi relativi al periodo compreso fra la data di presentazione della domanda e l'inizio del trimestre in corso alla data di rilascio dell'autorizzazione sono corrisposti con il primo versamento.
Qualora si verifichino eventi che comportino, in base alle vigenti disposizioni, l'accreditamento di contributi figurativi, l'assicurato deve sospendere i versamenti volontari in corrispondenza dei periodi coperti dai contributi predetti.
I versamenti devono essere, inoltre, sospesi durante i periodi di rioccupazione alle dipendenze di terzi e possono essere ripresi dal sabato della settimana successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.
La contribuzione volontaria si intende regolarmente eseguita qualora l'importo dei contributi dovuti per ciascun trimestre o per il maggior periodo di cui al precedente terzo comma sia versato durante il trimestre successivo.
Art. 8.
L'importo del contributo volontario settimanale e' stabilito in relazione alla retribuzione settimanale media percepita dall'assicurato nelle ultime 156 settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro antecedenti la domanda di autorizzazione.
((L'assicurato il quale, ai sensi del quinto comma del precedente articolo 7, riprenda i versamenti volontari dopo un periodo di rioccupazione alle dipendenze di terzi, puo' ottenere, a domanda, la rideterminazione dell'importo del contributo volontario da lui dovuto. Tale importo e' calcolato sulla base delle 156 settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro precedenti la ripresa dei versamenti predetti. La domanda di cui sopra deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro)). ((5))
Nel caso in cui l'assicurato non possa far valere nel corso di tutta la vita assicurativa un numero di contributi settimanali o ragguagliati a tali, almeno pari a 156, l'importo del contributo settimanale e' stabilito in relazione alla retribuzione media delle settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro esistenti.
Per i periodi rispetto ai quali le retribuzioni da prendere in considerazione ai fini previsti dal comma precedenti non siano direttamente rilevabili in base al sistema di versamento dei contributi stabilito dal decreto ministeriale 5 febbraio 1969, l'importo del contributo settimanale che l'assicurato deve versare e' stabilito in relazione al valore medio, arrotondato per eccesso, degli ultimi 156 contributi obbligatori effettivi versati o accreditati in costanza di lavoro, ovvero dei contributi obbligatori effettivi in costanza di lavoro esistenti, qualora questi siano inferiori a 156.
Per i lavoratori agricoli con qualifica di salariati fissi e di giornalieri di campagna ed assimilati, la misura delle retribuzioni da prendere in considerazione ai fini della determinazione della retribuzione media di cui al comma precedenti, per periodi di attivita' in qualunque tempo prestata anteriormente all'emanazione dei decreti previsti dall'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e' quella stabilita nel terzo comma dell'articolo medesimo.
Per la determinazione delle 156 settimane di contribuzione di cui al primo e al secondo comma, ovvero del numero delle settimane di contribuzione di cui al terzo comma, i contributi agricoli giornalieri obbligatori accreditati per ciascun anno si ripartiscono in modo uniforme nelle settimane che costituiscono l'anno stesso e si considera quale settimana di contribuzione il numero dei contributi risultanti dalla ripartizione.
Nel caso in cui nel corso dell'anno il lavoratore possa far valere anche settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro non agricolo, la retribuzione da prendere in considerazione e' costituita, per tali settimane, dalla somma delle retribuzioni afferenti l'attivita' agricola e non agricola.
Ove il numero dei contributi giornalieri obbligatori accreditati nell'anno, risulti inferiore a 156, per gli uomini, o a 104 per le donne e i giovani, deve essere computata per ciascuna settimana la retribuzione corrispondente, rispettivamente a 3 o a 2 giornate.
La disposizione di cui al precedente comma non si applica in relazione alle settimane per le quali risulti accreditata contribuzione obbligatoria diversa da quella agricola giornaliera.
Agli effetti delle disposizioni previste dal precedente art. 6 per la determinazione della misura della contribuzione volontaria, gli assicurati nei confronti dei quali risulti accreditata contribuzione mista, si considerano appartenenti alla categoria nella quale hanno contribuito prevalentemente nelle ultime 156 settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro antecedenti la domanda di autorizzazione, ovvero nelle settimane di contribuzione esistenti qualora queste siano inferiori a 156.
Per ciascun trimestre solare l'assicurato deve versare un importo pari a quello del contributo settimanale stabilito con le modalita' di cui al comma precedenti, moltiplicato per il numero dei sabati compresi nel trimestre stesso.
Qualora l'assicurato, per il trimestre considerato, abbia versato una somma inferiore a quella determinata secondo le modalita' di cui al comma precedente, la somma corrisposta viene ripartita in tanti contributi quanti se ne ottengono dalla divisione della somma versata per l'importo del contributo assegnato.
I contributi determinati ai sensi del precedente comma, da considerare ai fini sia del diritto che della misura delle prestazioni, sono accreditati a decorrere dal primo sabato compreso nel periodo di versamento.(2)
Nei casi in cui la ripartizione eseguita in base ai criteri di cui al comma precedenti comporti l'attribuzione di contributi a settimane del trimestre per le quali non e' consentito il versamento della contribuzione volontaria, la somma versata deve essere accreditata a copertura delle residue settimane del trimestre stesso mediante contributi non eccedenti la classe dovuta.
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 21 dicembre 1978, n. 843 ha disposto (con l'art. 21, comma 3)
che la modifica ai commi dodicesimo e tredicesimo dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e' valida per le contribuzioni volontarie relative a periodi successivi al 1 gennaio 1979.
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 18 febbraio 1983, n. 47 ha disposto (con l'art. 4) che "Le
norme contenute nella presente legge hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1983, qualora non diversamente disposto dagli articoli precedenti".
I contributi volontari sono parificati ai contributi obbligatori ai fini del diritto alle prestazioni, dell'anzianita' contributiva e della determinazione della retribuzione annua pensionabile secondo le norme di cui allo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 ed all'art. 14 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
I contributi volontari versati in misura ridotta rispetto a quella dovuta in base alle disposizioni del precedente art. 8 comportano, nel calcolo della pensione con formula retributiva, la riduzione proporzionale del periodo di assicurazione volontaria utile ai fini dell'anzianita' contributiva.
A tal fine, deve essere osservata la seguente procedura:
1) si divide la somma complessivamente versata in misura ridotta per l'importo del contributo settimanale che il prosecutore volontario avrebbe dovuto versare;
2) si considera coperto da contribuzione volontaria un numero di settimane pari al quoziente ricavato dalla divisione di cui al punto 1);
3) si determinano, sulla base di tale presupposto, i cinque gruppi di 52 settimane di contribuzione utili per il calcolo della retribuzione pensionabile;
4) si calcola la retribuzione pensionabile secondo le norme comuni, considerando versato, in corrispondenza di ciascuna delle settimane di cui al punto 2) un contributo pari a quello che il prosecutore avrebbe dovuto versare.
La norma di cui al secondo comma non si applica ai versamenti volontari, eseguiti in misura ridotta, anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto ne' tali contributi vengono presi in considerazione ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile.((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale, con sentenza 22 gennaio-16 febbraio 1982,
n. 37 (in G.U. 1a s.s. 24/02/1982, n. 54) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 9 e 14 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 (Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi), nella parte in cui non consente la riliquidazione della pensione in forma retributiva a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei nuovi criteri dalle stesse norme dettati per la valutazione dei contributi volontari, anche ai titolari di pensioni liquidate in forma contributiva, con decorrenza successiva al 30 aprile 1968 ed anteriore all'entrata in vigore delle norme medesime".
Art. 10.
I contributi volontari versati in ritardo rispetto ai termini
stabiliti dalle disposizioni del presente decreto o in contrasto con le disposizioni stesse o per periodi comunque coperti da contribuzione effettiva o figurativa sono indebiti e vengono rimborsati d'ufficio all'assicurato o ai suoi aventi causa, all'atto dell'accertamento dell'indebito versamento.
Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano quando
il ritardo nel versamento dei contributi e' determinato da cause di forza maggiore.
Art. 11.
Le disposizioni di cui ai primi tre commi del precedente art. 5 non
si applicano agli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano autorizzati al versamento dei contributi volontari, ferma restando, in ogni caso, l'incompatibilita' della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti con qualsiasi forma di pensionamento diretto a carico dell'assicurazione stessa.
Art. 12.
Gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente
decreto risultano autorizzati al versamento dei contributi volontari devono riconsegnare all'Istituto nazionale della previdenza sociale le tessere in loro possesso entro i termini di scadenza.
Ferma restando l'applicazione del disposto di cui al secondo comma
dell'art. 9, sono validi i contributi volontari versati mediante marche assicurative per il periodo compreso fra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di riconsegna delle tessere, fatta eccezione per quelli da considerare indebiti a norma del precedente art. 10.
Il rinnovo dell'autorizzazione ai, versamenti volontari nei
confronti degli aventi diritto ha decorrenza dal primo sabato successivo alla data di riconsegna della tessera, con l'osservanza delle modalita' stabilite dal precedente art. 7.
Nei confronti di coloro che risultano assegnati alla tredicesima
classe di contribuzione volontaria unicamente in dipendenza della limitazione posta dal secondo comma dell'art. 11 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, abrogato dall'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, viene disposta, d'ufficio, all'atto del rinnovo dell'autorizzazione, l'attribuzione della nuova classe secondo i criteri di cui al precedente art. 8.
E' data peraltro, facolta', agli assicurati di cui sopra di
richiedere, entro un anno dal rinnovo dell'autorizzazione, l'assegnazione definitiva e vincolante di una classe intermedia tra la tredicesima classe e la nuova attribuibile in base ai criteri di cui al precedente art. 8.
Gli assicurati indicati nel precedente comma hanno titolo, a
richiesta, ad integrare fino a concorrenza del nuovo importo i contributi volontari versati in misura corrispondente alla tredicesima classe tra il 1 maggio 1968 e la data di riconsegna della tessera.
Art. 13.
Gli assicurati ai quali, anteriormente all'entrata in vigore del
presente decreto, e' stata revocata l'autorizzazione ai versamenti volontari per difetto, alla data di riconsegna delle tessere, del requisito previsto dall'articolo 12, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, numero 1338, possono ottenere, a richiesta, la riammissione alla prosecuzione volontaria delle assicurazioni per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi.
La riammissione di cui al comma precedente ha decorrenza dalla data
di entrata in vigore del presente decreto qualora la domanda sia presentata, entro il termine di un anno dalla data predetta.
Nel caso in cui la richiesta venga avanzata dopo la scadenza del
termine fissato nel precedente comma, la prevista riammissione ai versamenti volontari ha effetto dal primo sabato successivo alla data di presentazione della domanda.
Art. 14.
I titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria, i quali hanno fruito, in base ai contributi volontari versati, dell'integrazione prevista dallo art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, possono ottenere, ove ne facciano richiesta entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la riliquidazione della pensione secondo le norme del precedente art. 9.
La riliquidazione prevista dal comma precedente e' operata sulla
base degli stessi contributi gia' utilizzati per il calcolo della pensione integrata a norma dello art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 ed ha effetto dal 1 luglio 1972.
Qualora la richiesta venga presentata dopo la scadenza del termine
fissato dal primo comma, la riliquidazione della pensione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Ove la pensione calcolata secondo i criteri di cui al precedente
art. 9 risulti di importo inferiore a quello gia' in pagamento, viene mantenuto in favore dell'assicurato il trattamento pensionistico in atto.((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale, con sentenza 22 gennaio-16 febbraio 1982,
n. 37 (in G.U. 1a s.s. 24/02/1982, n. 54) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 9 e 14 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 (Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi), nella parte in cui non consente la riliquidazione della pensione in forma retributiva a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei nuovi criteri dalle stesse norme dettati per la valutazione dei contributi volontari, anche ai titolari di pensioni liquidate in forma contributiva, con decorrenza successiva al 30 aprile 1968 ed anteriore all'entrata in vigore delle norme medesime".
Art. 15.
Fino al 30 giugno 1976 i titolari di posizione assicurativa
costituita con il concorso di contributi volontari hanno la facolta' di liquidare, a domanda, la pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti nella misura risultante dal calcolo effettuato secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto qualora il trattamento cosi' determinato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale risulti superiore a quello derivante dall'applicazione dei criteri contenuti nel precedente art.
9.
Art. 16.
Sono abrogati gli articoli 5 e 6 della legge 4 aprile 1952, n. 218;
l'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818; lo art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818; l'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, per le parti concernenti la prosecuzione volontaria; l'art. 15 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047; l'art. 11 della legge 12 agosto 1962, n. 1338; l'art. 12 della legge 12 agosto 1962, n. 1338; il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1962, concernente la determinazione dei contributi in misura fissa per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria; l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del presente decreto.
Art. 17.
Il presente decreto entra in vigore il 1 luglio 1972.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 dicembre 1971
LEONE
COLOMBO - DONAT-CATTIN -
FERRARI-AGGRADI - BOSCO
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 maggio 1972
Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 20. - VALENTINI
Decreto del Presidente della Repubblica 1388 del 31 dicembre 1971
Istituzione del casellario centrale dei pensionati.
Vigente al: 6-7-2014
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 35, lettera f), della legge 30 aprile 1969, n. 153,
che delega il Governo ad emanare norme per istituire un casellario centrale per la raccolta e la conservazione delle schede relative ai pensionati;
Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 35
della legge 30 aprile 1969, n. 153;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni;
Decreta:
Articolo unico
Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' istituito
il casellario centrale per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e degli elementi relativi ai titolari di trattamenti pensionistici a carico:
a) dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;
b) di regimi obbligatori di previdenza sostitutivi di detta
assicurazione o che ne abbiano comunque comportato la esclusione o l'esonero;
c) di regimi obbligatori per l'erogazione di pensioni a favore
dei liberi professionisti;
d) di qualunque altro regime previdenziale pensionistico a
carattere obbligatorio;
e) di qualunque altra forma di previdenza integrativa e
complementare.
Gli enti erogatori di pensione trasmettono annualmente, e
trimestralmente per i trattamenti pensionistici da iscrivere o da cancellare in corso d'anno, al casellario centrale dei pensionati i dati e gli elementi necessari per la gestione del casellario stesso su supporto magnetico o per via telematica, secondo le specifiche di acquisizione e di trasmissione elaborate e comunicate agli enti interessati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Le comunicazioni annuali al casellario centrale dei pensionati di
cui al precedente comma devono essere effettuate entro il 30 novembre di ciascun anno e, relativamente al trattamento di pensione erogato nell'anno 1994, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le comunicazioni trimestrali al casellario centrale dei pensionati relative alle iscrizioni e cancellazioni devono essere effettuate entro il mese successivo alla scadenza del trimestre stesso.
((Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici devono
trasmettere al casellario delle pensioni, entro il mese di febbraio di ciascun anno, i dati relativi ai trattamenti pensionistici che verranno erogati nel corso dello stesso anno.
Entro il mese di giugno dello stesso anno, sulla base dei dati e
degli elementi di cui al comma precedente, il casellario centrale dei pensionati, mediante l'utilizzo di procedure automatizzate, individua i soggetti titolari di due o piu' trattamenti pensionistici, calcola l'aliquota dei percipienti, determina le detrazioni spettanti e comunica all'ente che eroga il trattamento di minore importo, l'aliquota di imposta e le detrazioni da operare, nonche' gli eventuali contributi da trattenere.
A partire dalla data della comunicazione, l'ente che eroga il
trattamento di minore importo provvede ad assoggettare a tassazione il trattamento pensionistico che corrisponde, integrando le disposizioni degli articoli 23 e 29, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con gli elementi risultanti dalla comunicazione fornita dal casellario delle pensioni.
Entro il termine previsto dai citati articoli 23 e 29 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ciascun ente erogatore di trattamenti pensionistici effettua le consuete operazioni di conguaglio relativamente ai trattamenti corrisposti e, entro il 28 febbraio dell'anno successivo consegna al percipiente la relativa certificazione unica, fiscale e contributiva, di cui all'articolo 7-bis dello stesso decreto, annotando sulla stessa che e' stata applicata la presente disposizione.
Sulla base delle dichiarazioni o degli elenchi presentati dagli
enti erogatori dei trattamenti pensionistici in qualita' di sostituti d'imposta, l'Amministrazione finanziaria provvede ad effettuare gli eventuali ulteriori conguagli iscrivendo a ruolo le imposte senza applicazione di sanzioni. Sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
I titolari soltanto di piu' trattamenti pensionistici per i quali
si sono rese applicabili le disposizioni del presente articolo sono esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. Ai fini dell'applicazione delle altre disposizioni di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i titolari di piu' trattamenti pensionistici cui si e' reso applicabile la presente disciplina sono considerati percettori di un unico reddito di lavoro dipendente.))
Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto anche ai
fini del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale previsto dall'articolo 5, comma 13, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
Il casellario centrale dei pensionati e' tenuto a fornire le
notizie risultanti dalle schede in proprio possesso, agli organi gestori dei regimi pensionistici ed a rilasciare le attestazioni concernenti l'iscrizione a chiunque sia tenuto a documentare lo stato di pensionato.
Le spese per la costituzione e per il funzionamento del casellario
centrale, saranno ripartite tra le gestioni interessate, nella misura stabilita annualmente, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro e gli altri Ministri interessati, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Il contributo da parte degli enti diversi dallo Stato dovra' essere
versato entro due mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma precedente.
Per la parte a carico dello Stato si provvedera', a decorrere
dall'esercizio 1973, con iscrizione della relativa spesa di bilancio di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 FEBBRAIO 1995, N. 41, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 22 MARZO 1995, N. 85))
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 dicembre 1971
LEONE
DONAT-CATTIN - COLOMBO -
FERRARI-AGGRADI - BOSCO
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 marzo 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 135. - VALENTINI
Decreto del Presidente della Repubblica 1420 del 31 dicembre 1971
Norme in materia di assicurazione obbligatoria per la invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e
di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.
Vigente al: 4-12-2013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 35, lettera e), della legge 30 aprile 1969, n. 153,
che delega il Governo ad emanare norme per la revisione delle
disposizioni sulla assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e
di assistenza per i lavoratori dello spettacolo;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 35
della legge 30 aprile 1969, n. 153;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e
per il turismo e lo spettacolo;
L'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti nei confronti dei lavoratori dello spettacolo e' gestita
dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori
dello spettacolo con le norme contenute nel decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, istitutivo
dell'ente stesso, nel testo modificato con integrazioni dalla legge
29 novembre 1952, n. 2388, con le norme che disciplinano
l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia
ed i superstiti di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.
1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' con le
norme introdotte dal presente decreto.
Art. 2.
I contributi base per l'assicurazione invalidita', vecchiaia e
superstiti sono dovuti per ogni giornata di lavoro nella misura
stabilita dalla tabella F allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
Il contributo a percentuale per il finanziamento del Fondo pensioni
dei lavoratori dello spettacolo, calcolato sulla retribuzione
imponibile determinata a norma dell'art. 12 della legge 30 aprile
1969, n. 153, e' stabilito nella misura del 14,70 per cento per i
lavoratori appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14
dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
16 luglio 1947, n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre
1952, n. 2388, e nella misura del 13,95 per cento per i lavoratori
appartenenti alle altre categorie contemplate nei predetti
provvedimenti. (1) (5)
((Le aliquote di cui al secondo comma si applicano integralmente
sulla retribuzione giornaliera non eccedente il limite massimo di
lire 1.000.000, mentre sulla eventuale eccedenza si applica un
contributo di solidarieta' nella misura del 5 per cento, di cui il
2,50 per cento a carico del datore di lavoro)). (5)((6))
I contributi di cui al secondo e terzo comma del presente, articolo
sono ripartiti fra datori di lavoro e lavoratori nella misura
prevista dal successivo art. 3.
La retribuzione imponibile giornaliera nei confronti dei lavoratori
appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3
del, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio
1947, n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n.
2388, si ottiene dividendo il complesso dei compensi corrisposti per
il numero delle giornate di durata del contratto escludendo i riposi
settimanali nonche' le festivita' nazionali godute.
Per particolari categorie di lavoratori fra quelle indicate nel
comma precedente, che effettuano prestazioni lavorative settimanali
inferiori ai 6 giorni, con decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul
piano nazionale ed il consiglio di amministrazione dell'Ente
nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello
spettacolo, potra' essere stabilita una durata contrattuale
convenzionale non superiore a 6 giornate lavorative per ogni singola
settimana.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di
concerto con il Ministro per il tesoro, le aliquote contributive di
cui al secondo comma del presente articolo potranno essere
proporzionalmente modificate, in diminuzione od in aumento, nei
limiti della aliquota contributiva vigente per l'assicurazione
generale obbligatoria, al fine di assicurare l'equilibrio economico
della gestione.
----------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla
L. 16 aprile 1974, n.114, ha disposto (con l'art. 17-bis, comma 1)
che "Per far fronte agli oneri riguardanti i trattamenti minimi di
pensione previsti dal presente decreto, i contributi a percentuale
dovuti per il finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dello
spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, sono
rispettivamente elevati a 15,70 per cento e 14,95 per cento."
----------------
AGGIORNAMENTO (5)
La L. 11 marzo 1988, n. 67 ha disposto (con l'art. 9, commi 7 e 8)
che "A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1
gennaio 1988, le misure dei contributi a percentuale per il
finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo di
cui all'articolo 2, comma secondo, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e successive modificazioni e
integrazioni, sono rispettivamente elevate dal 24,20 per cento al
25,50 per cento, di cui il 17 per cento a carico dei datori di
lavoro, e dal 23,38 per cento al 24,60 per cento, di cui il 17,45 per
cento a carico dei datori di lavoro. Per le imprese di esercizio
delle sale cinematografiche il contributo a percentuale e' elevato
dal 21,38 per cento al 22,50 per cento, di cui il 15,45 per cento a
carico dei datori di lavoro." Lo stesso provvedimento ha disposto
(con l'art. 9, comma 9) che "La misura del contributo di solidarieta'
di cui all'articolo 2, comma terzo, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e successive modificazioni e
integrazioni, e' elevata dal 3 per cento al 5 per cento, di cui il
2,50 per cento a carico dei datori di lavoro."
----------------
AGGIORNAMENTO (6)
La L. 30 dicembre 1991, n. 412 ha disposto (con l'art. 11, comma 2)
che la sostituzione del terzo comma dell'articolo 2 del decreto del
Presidente decorre dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1992.
Art. 3.
I contributi a percentuale dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori
dello spettacolo sono per due terzi a carico del datore di lavoro, e
per un terzo a carico del lavoratore; la quota a carico del
lavoratore e' trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione
corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga
cui i contributi si riferiscono. (3)
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1997, n. 182)).
Il datore di lavoro e' responsabile del pagamento dei contributi
anche per la parte a carico del lavoratore.
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 23 aprile 1981, n. 155 ha disposto (con l'art. 30, comma 1)
che a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio
1981 le misure dei contributi a percentuale dovuti per il
finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo, di
cui al primo comma del presente articolo sono rispettivamente elevate
dal 19,10 al 22,10 per cento, di cui il 15,40 per cento a carico dei
datori di lavoro, e dal 18,35 al 21,35 per cento, di cui il 14,90 per
cento a carico dei datori di lavoro.
Art. 4.
Per particolari categorie di lavoratori dello spettacolo il
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, puo' stabilire, con
proprio decreto, apposite tabelle di retribuzioni medie e
convenzionali ai fini del calcolo dei contributi.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
sentite le organizzazioni sindacali interessate, potra' essere
determinata, in misura fissa giornaliera o mensile e per ogni singola
casa da gioco, la somma percepita con il sistema del "punto mancia"
ai fini della applicazione dei contributi assicurativi.
Art. 5.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di
concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sentite le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed il consiglio di
amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per
i lavoratori dello spettacolo, potranno essere indica ti corsi
superiori di istruzione artistica e tecnica, equiparabili ai corsi di
istruzione universitaria, riscattabili secondo le norme e le
modalita' di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
Art. 6.
In deroga a quanto previsto dall'art. 34 della legge 4 aprile 1952,
n. 218, e nei confronti dei soli lavoratori dello spettacolo
appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio
1947, n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n.
2388, i requisiti contributivi minimi richiesti per il conseguimento
del diritto alle pensioni d'invalidita', di vecchiaia ed ai
superstiti, nonche' per la prosecuzione volontaria sono cosi'
ridotti:
1) per la pensione di vecchiaia: devono risultare versati o
accreditati almeno 900 contributi giornalieri;
2) per la pensione d'invalidita': devono risultare versati o
accreditati almeno 300 contributi giornalieri dei quali 60 nel
quinquennio precedente la data di presentazione della domanda;
3) per la pensione ai superstiti: devono risultare soddisfatte le
condizioni contributive indicate al precedente punto 1) o al
precedente punto 2);
4) per la prosecuzione volontaria: devono risultare
effettivamente versati almeno 60 contributi giornalieri nel
quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1997, n. 182)).
I lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei
tersicorei e ballerini conseguono altresi' il diritto alla pensione
al compimento del 45° anno di eta' per gli uomini e del 40° di eta'
per le donne quando siano trascorsi almeno venti anni dalla data
iniziale della assicurazione all'Ente nazionale di previdenza e di
assistenza per i lavoratori dello spettacolo e risultino versati o
accreditati in loro favore almeno 2700 contributi giornalieri oppure
900 contributi giornalieri effettivi in costanza di lavoro di cui
almeno 200 nel quinquennio precedente la data di presentazione della
domanda di pensione.
La contribuzione di cui al comma precedente deve risultare versata
per lavoro svolto esclusivamente con la qualifica di tersicoreo o
ballerino.
Per le pensioni liquidate a norma del terzo comma del presente
articolo, il Fondo di cui all'art. 2 della legge 21 luglio 1965, n.
903, assume a proprio carico la quota di pensione sociale a partire
dal mese successivo a quello in cui i pensionati raggiungono l'eta'
per il godimento della pensione di vecchiaia o conseguono il diritto
alla pensione di invalidita'.
Alle pensioni di cui al comma precedente si applicano le
disposizioni previste dall'art. 20 della legge 30 aprile 1969, n.
153, concernenti la disciplina del cumulo della pensione con la
retribuzione.
I lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate
al primo comma, possono essere ammessi alla contribuzione volontaria
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza
per i lavoratori dello spettacolo a condizione che risultino
effettivamente versati in loro favore, qualunque sia l'epoca del
versamento, almeno 300 contributi giornalieri.
Art. 7.
Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione privilegiata
prevista dall'art. 12 della legge 21 luglio 1965, n. 903, il
requisito contributivo indicato al primo comma, lettera b), dello
stesso articolo si intende perfezionato quando risultino versati a
favore dell'assicurato almeno 180 contributi giornalieri.
Nei confronti dei lavoratori appartenenti alle categorie indicate
dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, nel testo modificato
dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, il requisito contributivo
previsto dal comma precedente e' ridotto a 60 contributi giornalieri.
Art. 8.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1997, n. 182)).
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1997, n. 182)).
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1997, n. 182)).
L'ente ha diritto di sottoporre a visita medica gli assicurati
richiedenti la pensione d'invalidita' specifica per l'accertamento
del requisito previsto alla lettera b) del primo comma. Ha altresi'
il diritto di sottoporre a visita medica di revisione i pensionati.
In entrambi i casi il rifiuto a presentarsi alle visite mediche e'
motivo sufficiente per denegare la pensione o per sospendere il
pagamento delle rate di pensione;
La pensione di invalidita' specifica decorre dal primo giorno del
mese successivo a quello di presentazione della, relativa domanda.
Art. 9.
I lavoratori dello spettacolo hanno diritto alla pensione di
anzianita' privilegiata alle seguenti condizioni:
a) siano trascorsi 35 anni dalla data di inizio
dell'assicurazione, ivi compresi i periodi riconosciuti utili in
favore degli ex combattenti, militari o categorie assimilate, i
periodi di cui al quarto comma dell'art. 49 della legge 30 aprile
1969, n. 153, nonche' quelli di cui all'articolo unico del decreto
del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1970, n. 1288;
b) possano far valere almeno 6300 contributi giornalieri
effettivi in costanza di lavoro, volontari e figurativi accreditati
in favore degli ex combattenti, militari e categorie assimilate, i
periodi di cui al quarto comma dell'art. 49 della legge 30 aprile
1969, n. 153, nonche' quelli di cui all'articolo unico del decreto
del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1970, n. 1288;
c) non prestino attivita' lavorativa subordinata alla data di
presentazione della domanda di pensione.
Nei confronti dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle
categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708
il periodo assicurativo di cui alla lettera a) del precedente comma
e' ridotto ad anni 30 ed il numero dei contributi giornalieri a 1800
((...)).
Alle pensioni liquidate a norma del presente articolo si applicano
le disposizioni di cui all'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n.
153, concernenti il divieto di cumulo della pensione con la
retribuzione.
Art. 10.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su
proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di
previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, sentite
le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
maggiormente rappresentative sul piano, nazionale, le condizioni
contributive ridotte previste dagli articoli 6, 7, 8 e 9 per il
conseguimento del diritto alle prestazioni o per l'ammissione alla
prosecuzione volontaria potranno essere estese a favore di altre
categorie di lavoratori, assicurate all'Ente nazionale di previdenza
e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo per le quali
possano risultare ricorrenti le stesse condizioni di occupazione
tipiche dei lavoratori appartenenti alle categorie indicate nei
precitati articoli.
Art. 11.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1997, N. 182))
Art. 12.
L'importo annuo della pensione si determina applicando il due per
cento al prodotto ottenuto moltiplicando la retribuzione giornaliera
pensionabile per il numero complessivo dei contributi giornalieri
effettivi e figurativi versati ed accreditati tra la data della prima
iscrizione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti e quella di decorrenza della pensione
medesima.
La retribuzione giornaliera pensionabile e' costituita dalla media
aritmetica delle 540 retribuzioni giornaliere piu' elevate tra quelle
assoggettate a contribuzione effettiva in costanza di lavoro e quelle
relative alla contribuzione figurativa.
Per il periodo intercorrente tra il 1 gennaio 1957 ed il 1 gennaio
del quinto anno anteriore a quello di decorrenza della pensione, le
retribuzioni effettive in costanza di lavoro e figurative sono
adeguate applicando alle singole retribuzioni giornaliere le
variazioni medie annue dell'indice del costo della vita, calcolato
dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle
retribuzioni dei lavoratori dell'industria, per il periodo suddetto.
Qualora il numero complessivo delle giornate di contribuzione
effettiva in costanza di lavoro e figurativa che hanno concorso al
perfezionamento del diritto a pensione sia inferiore a 540, la
retribuzione giornaliera pensionabile e' costituita dalla media
aritmetica delle retribuzioni risultanti dall'adeguamento delle
retribuzioni corrispondenti ai contributi giornalieri esistenti,
effettuato con i criteri di cui al precedente comma.
Per il periodo dal 1957 al 1969 l'indice annuo del costo della
vita, di cui al precedente terzo comma, e' indicato nell'allegata
tabella A.
Per la determinazione della misura delle retribuzioni anteriori al
1 gennaio 1957 e negli altri casi in cui non sia possibile accertare
le retribuzioni soggette a contribuzione direttamente dai documenti
in possesso dell'ente, come pure ai fini della determinazione delle
retribuzioni corrispondenti ai contributi figurativi, si fa
riferimento ai contributi base giornalieri, desumendo da questi le
corrispondenti retribuzioni per mezzo dell'allegata tabella B,
effettuando l'adeguamento per i periodi successivi all'entrata in
vigore del presente decreto con i criteri di cui al precedente terzo
comma.
((Ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile
non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le
retribuzioni giornaliere superiori al limite di lire 315.000. A
decorrere dal 1 gennaio 1998 il predetto limite e' rivalutato
annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati, cosi' come calcolato dall'ISTAT)).
A favore dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle
categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708,
nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, che
possano far valere annualmente almeno 50 contributi giornalieri
effettivi in costanza di lavoro o figurativi, sono accreditati, di
ufficio, 50 contributi giornalieri fino a raggiungere un massimo di
240 contributi giornalieri annui, comprendendo, in quest'ultimo
numero, anche le contribuzioni derivanti all'Ente nazionale di
previdenza e di assistenza peri lavoratori dello spettacolo da altre
forme di assicurazioni sociali.
Ad ogni contributo giornaliero accreditato d'ufficio si attribuisce
una retribuzione giornaliera pari a quella desumibile dalla media
delle retribuzioni corrispondenti ai contributi effettivi e
figurativi esistenti nell'anno in considerazione.
Non si procede all'accreditamento d'ufficio previsto nei commi
precedenti negli anni in cui la retribuzione complessiva, percepita
dal lavoratore, rivalutata secondo i criteri previsti dai commi
secondo e terzo del presente articolo superi la retribuzione che si
ottiene moltiplicando per 300 l'importo relativo al limite massimo
della 26° classe della tabella F allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
I contributi accreditati d'ufficio a norma dei precedenti commi
sono utili anche ai fini della determinazione del diritto a tutte le
prestazioni ad eccezione di quelle previste dall'art. 6, comma terzo,
dall'art. 8 e dall'art. 9, comma secondo.
L'importo delle pensioni liquidabili secondo le presenti norme non
puo' essere inferiore a quello dei trattamenti minimi previsti dalle
norme vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria per i
lavoratori dipendenti sempreche' siano dovuti, ne' superiore
all'importo massimo delle pensioni liquidabili dall'assicurazione
medesima in corrispondenza di 40 anni di anzianita' contributiva.
Alle pensioni erogate dall'Ente nazionale di previdenza e di
assistenza per i lavoratori dello spettacolo si applica il disposto
della legge 20 marzo 1968, n. 369.
Per le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1976
l'aliquota indicata al primo comma del presente articolo e' ridotta
all'1,85 per cento.
Art. 13.
Fermo restando il disposto di cui all'art. 13 della legge 12 agosto
1962, n. 1338, la facolta' di costituire la rendita vitalizia
prevista dall'articolo medesimo e' concessa ai soli lavoratori anche
per le omissioni contributive verificatesi nei confronti:
a) della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza per
orchestrali, bandisti, coristi e tersicorei, di cui al contratto
collettivo 26 settembre 1932;
b) della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza degli
artisti lirici, drammatici, cinematografici, della operetta, rivista
e spettacoli viaggianti, di cui al contratto collettivo 30 novembre
1933.
Art. 14.
Ai fini della determinazione del diritto alle prestazioni e della
misura di esse e nei limiti del valore massimo dei contributi base
vigenti, per analoghi periodi, nell'assicurazione generale
obbligatoria, sono considerati validi le marche ed i contributi
assicurativi versati:
a) alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza per gli
orchestrali, bandisti, coristi e tersicorei, di cui al contratto
collettivo 26 settembre 1932;
b) alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza degli
artisti lirici, drammatici, cinematografici, della operetta, rivista
e spettacoli viaggianti, di cui al contratto collettivo 30 novembre
1933;
c) alla Cassa nazionale di assistenza per i lavoratori dello
spettacolo, di cui al contratto collettivo 28 agosto 1934;
d) all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i
lavoratori dello spettacolo, in base alle particolari tabelle
adottate dal consiglio di amministrazione dell'ente medesimo a
seguito dell'entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218.
Art. 15.
Ai fini dell'accertamento dei contributi dovuti dai datori di
lavoro all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i
lavoratori dello spettacolo sono conferite all'ente stesso ed ai suoi
incaricati le facolta' attribuite per la verifica dei libri paga e
matricola e degli altri documenti equipollenti, nonche' dei libri
contabili e altri documenti di lavoro, all'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed ai suoi incaricati
a norma degli articoli 19, 21 e 24 del testo unico delle disposizioni
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 MARZO 1988, n. 69, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 13 MAGGIO 1988, n. 153)).
Art. 16.
I rapporti intercorrenti tra l'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori
dipendenti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e
l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza
per i lavoratori dello spettacolo ai fini della liquidazione delle
prestazioni spettanti a coloro che possono far valere contributi
presso ambedue gli enti, ovvero ai loro superstiti, sono disciplinati
come segue:
la domanda di pensione puo' essere presentata all'uno o all'altro
degli enti predetti e da' diritto alla liquidazione di una sola
prestazione previa totalizzazione dei contributi versati ed
accreditati presso i due enti;
la competenza a decidere la domanda di pensione e' attribuita a
quello dei due enti presso il quale l'assicurato possa far valere una
prevalente contribuzione valutata secondo la normativa prevista per
il conseguimento del diritto, alle prestazioni in vigore presso
ciascuno dei due enti. La competenza a decidere la domanda di
pensione e' comunque attribuita all'Ente nazionale di previdenza e di
assistenza per i lavoratori dello spettacolo qualora l'assicurato
possa far valere presso l'ente medesimo i requisiti prescritti per il
diritto alla prestazione richiesta.
Quando la competenza a decidere la domanda di pensione, in base al
criterio previsto dal presente articolo, sia attribuita all'Ente
nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello
spettacolo, l'Istituto nazionale della previdenza sociale trasferisce
all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori
dello spettacolo i contributi versati nonche' quelli accreditati ai
sensi dell'art. 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nella
assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia
ed i superstiti per i lavoratori dipendenti con la maggiorazione
degli interessi composti al tasso del 4,50 per cento.
Qualora la competenza a decidere la domanda di pensione, in base al
criterio previsto dal presente articolo, sia attribuita all'Istituto
nazionale della previdenza sociale, l'Ente nazionale di previdenza e
di assistenza per i lavoratori dello spettacolo trasferisce
all'Istituto nazionale della previdenza sociale i contributi versati
ed accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti gestita dall'ente medesimo, secondo le
norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti in vigore nei periodi cui i contributi
stessi si riferiscono con la maggiorazione degli interessi composti
calcolati nella misura di cui al precedente comma.
La competenza a decidere le domande dirette ad ottenere le
prestazioni previste dagli articoli 6, comma terzo, 8 e 9, comma
secondo, del presente decreto e' attribuita esclusivamente all'Ente
nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello
spettacolo.
Ai fini della determinazione dei requisiti contributivi occorrenti
per il conseguimento del diritto alle prestazioni e della relativa
misura, i contributi settimanali trasferiti dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale sono ragguagliati dall'Ente nazionale di
previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo a
contributi giornalieri moltiplicandoli per 6, mentre i contributi
giornalieri da trasferire all'istituto nazionale della previdenza
sociale sono ragguagliati dall'Ente nazionale di previdenza e di
assistenza per i lavoratori dello spettacolo a contributi settimanali
dividendoli per 6.
L'onere differenziale tra l'importo dei contributi acquisiti
dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori
dello spettacolo e quello dei contributi da trasferire all'istituto
nazionale della previdenza sociale e' assunto a carico dell'Ente
nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello
spettacolo.
Art. 17.
Gli assicurati che facciano valere contributi effettivamente
versati nell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti gestita
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e nell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti gestita
dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori
dello spettacolo possono essere autorizzati a proseguire
volontariamente una sola delle anzidette assicurazioni a condizione
che si sia verificata la cessazione o la interruzione dell'obbligo
assicurativo presso entrambi gli enti.
A tal fine l'assicurato puo' presentare domanda di autorizzazione a
contribuire volontariamente all'uno o all'altro ente.
Qualora i requisiti contributivi richiesti per l'ammissione ai
versamenti volontari risultino costituiti presso ambedue gli enti la
competenza a rilasciare la relativa autorizzazione e' attribuita
sempre all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i
lavoratori dello spettacolo.
Qualora i requisiti contributivi richiesti per l'ammissione ai
versamenti volontari risultino costituiti soltanto presso l'istituto
nazionale della previdenza sociale, la competenza a rilasciare la
relativa autorizzazione e' attribuita a tale istituto.
I requisiti contributivi occorrenti per l'ammissione ai versamenti
volontari possono essere perfezionati anche mediante la
totalizzazione virtuale dei contributi effettivamente versati presso
i due enti. In tal caso la competenza a rilasciare l'autorizzazione
e' attribuita all'ente presso il quale l'assicurato possa far valere
una prevalente contribuzione valutata secondo la normativa prevista
in materia presso ciascuno dei due enti. Se presso i due enti risulti
la medesima contribuzione la competenza e' demandata all'Ente
nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello
spettacolo.
Art. 18.
Disposizioni d'attuazione transitorie e finali
Per i titolari di pensione di vecchiaia a carico della
assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza
per i lavoratori dello spettacolo liquidata o da liquidare in base
alle norme vigenti anteriormente al 1 maggio 1968, i quali dalla data
di decorrenza della pensione stessa abbiano continuato
ininterrottamente a prestare opera retributiva alle dipendenze di
terzi sino alla data di entrata in vigore della legge 30 aprile 1969,
n. 153, il termine per la presentazione della domanda di opzione
prevista dal primo comma dell'art. 13 della legge medesima e'
riaperto per 180 giorni a partire dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Nei confronti dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle
categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708,
nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, la
condizione dell'ininterrotta attivita' lavorativa, prevista dal primo
comma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1969, n. 153, si intende
perfezionata quando siano state effettuate almeno 60 giornate
lavorative annue.
Art. 19.
Le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 aprile 1968
ed anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto sono
riliquidate con il sistema di calcolo previsto dal precedente art. 12
con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata
in vigore del decreto stesso.
Art. 20.
E' abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con
quelle del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 31 dicembre 1971
LEONE
COLOMBO - DONAT-CATTIN -
FERRARI-AGGRADI -
MATTEOTTI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 maggio 1972
Atti del Governo, registro n. 248, foglio n. 105. - CARUSO
TABELLA A
INDICE COMPLESSIVO DEL COSTO DELLA VITA
Anni Media annua
-- --
1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101,64
1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105,53
1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105,10
1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107,75
1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110,55
1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116,92
1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127,08
1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136,15
1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142,58
1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146,33
1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149,49
1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151,94
1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157,02
TABELLA B
PRONTUARIO PER IL CALCOLO DELLE RETRIBUZIONE GIORNALIERA PENSIONABILE
===================================================================
| Retribuzione | |
Importo | giornaliera | Importo | Retribuzione
del contributo | pensionabile | del contributo | giornaliera
giornaliero | corrispondente | giornaliero | corrispondente
-------------------------------------------------------------------
| | |
1,35 | 835 | 21,50 | 19.590
1,65 | 1.370 | 23,00 | 20.990
2,15 | 1.885 | 24,65 | 22.385
2,50 | 2.310 | 26,30 | 23.785
3,00 | 2.725 | 28,00 | 25.260
| | |
3,50 | 3.215 | 29,65 | 26.810
4,15 | 3.800 | 31,35 | 28.360
4,85 | 4.410 | 33,00 | 29.915
5,50 | 5.020 | 34,65 | 31.475
6,15 | 5.620 | 36,35 | 33.025
| | |
6,85 | 6.270 | 38,00 | 34.575
7,50 | 6.985 | 39,65 | 36.135
8,50 | 7.700 | 41,50 | 37.695
9,15 | 8.400 | 43,35 | 39.245
10,00 | 9.100 | 46,75 | 42.510
| | |
10,85 | 9.800 | 52,25 | 47.500
11,50 | 10.500 | 68,75 | 62.500
12,35 | 11.200 | 96,25 | 87.500
13,00 | 11.940 | 123,75 | 112.500
14,00 | 12.765 | 151,25 | 137.500
| | |
15,00 | 13.685 | 178,75 | 162.500
16,15 | 14.695 | 206,25 | 187.500
17,30 | 15.745 | 247,50 | 225.000
18,50 | 16.875 | 302,50 | 275.000
20,00 | 18.185 | 357,50 | 315.000
| | |
Decreto del Presidente della Repubblica 276 del 1971
(in Gazz. Uff., 27 maggio, n. 133). - Assunzioni temporanee di personale presso le Amministrazioni dello Stato (1).
(1) Per la sospensione , per l'esercizio finanziario 1977, delle assunzioni di cui al presente decreto vedi l'articolo 1 del D.M. 12 novembre 1976.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA:
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, concernente delega al Governo per l'emanazione di norme intese a disciplinare le assunzioni temporanee per esigenze di carattere eccezionale, di personale straordinario;
Udito ii parere della commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
ARTICOLO N.1
Art. 1.
Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che avevano facoltà di assumere, ai sensi delle disposizioni abrogate dall'art. 25, comma secondo, della legge 28 ottobre 1970, n. 775, personale comunque non di ruolo, ivi compreso quello straordinario a contratto di diritto privato o a termine, possono procedere, per esigenze di carattere eccezionale, ad assunzioni temporanee di personale straordinario da applicare a mansioni impiegatizie e di operaio, con l'osservanza delle seguenti condizioni e modalità:
a ) le assunzioni temporanee devono essere giustificate da esigenze indilazionabili e determinate nella durata;
b ) il personale straordinario non può essere tenuto in servizio per un periodo di tempo, anche discontinuo, complessivamente superiore a novanta giorni nell'anno solare, al compimento dei quali il rapporto è risolto di diritto;
c ) il personale cessato dal servizio non può essere nuovamente assunto alle dipendenze dello stesso Ministero se non siano trascorsi almeno sei mesi dal compimento del periodo complessivo indicato nella precedente lettera b ).
[Il termine di cui alla lettera b ) del presente articolo è sostituito, limitatamente al personale operaio della Amministrazione dei monopoli di Stato assunto per lavori di carattere stagionale inerenti alla lavorazione del tabacco in foglia e per i lavori stagionali delle saline, da quello previsto dall'art. 2 della legge 31 marzo 1955, n. 265. ] (1)
(1) Comma soppresso dall'articolo della legge16 dicembre 1972, n. 818.
ARTICOLO N.2
Art. 2.
Al personale assunto ai sensi del presente decreto competono, per le giornate di effettivo servizio, il trattamento economico previsto per la corrispondente categoria non di ruolo allo stipendio iniziale se assunto con mansioni impiegatizie, e per la corrispondente categoria di ruolo se assunto con mansioni di operaio, nonchè, per ogni mese di servizio prestato, o frazione superiore ai quindici giorni, un periodo di ferie nella misura di due giorni ed un premio di fine servizio in misura pari ad un dodicesimo di una mensilità dello stipendio in godimento. I ratei della tredicesima mensiltà ed il premio di fine servizio sono corrisposti al momento della cessazione dal servizio.
Il personale straordinario ha diritto all'assistenza sanitaria a carico dell'ENPAS ed è iscritto all'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, ed a quelle contro la disoccupazione involontaria e la tubercolosi, con l'osservanza delle vigenti disposizioni sui relativi obblighi contributivi.
ARTICOLO N.3
Art. 3.
Presso gli uffici centrali e periferici determinati con provvedimento del Ministro competente, e per le amministrazioni con ordinamento autonomo del rispettivo direttore generale, sono istituiti appositi elenchi degli aspiranti alle assunzioni straordinarie per mansioni impiegatizie, da compilarsi secondo le modalità indicate nei successivi commi.
Gli aspiranti all'assunzione devono presentare domanda agli organi centrali e periferici competenti a mezzo di lettera raccomandata.
Sono iscritti in detti elenchi, secondo l'ordine di presentazione della domanda da rilevarsi dal bollo postale sulle relative raccomandate, gli aspiranti che non abbiano superato il cinquantesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti previsti per l'ammissione ai corrispondenti impieghi di ruolo.
Gli aspiranti iscritti negli elenchi di cui ai precedenti commi hanno titolo di precedenza, secondo l'ordine risultante dagli elenchi medesimi, nelle assunzioni relative alla sede e alle mansioni per le quali hanno presentato la domanda, anche nelle ipotesi di nuove assunzioni disposte ai sensi delle lettere b ) e c ) dell'art. 1.
Le assunzioni sono disposte dal capo dell'ufficio presso cui sono istituiti gli elenchi, nel limite di un contingente preventivamente determinato dal Ministro, e per le amministrazioni con ordinamento autonomo dal rispettivo direttore generale, sentito il consiglio di amministrazione.
Il personale straordinario che comunque abbia dato prova di scarso rendimento o abbia tenuto un comportamento non conforme ai doveri di ufficio è cancellato dal relativo elenco, con provvedimento motivato, dall'organo competente a disporre l'assunzione; tale provvedimento è comunicato all'interessato.
Ie assunzioni straordinarie per mansioni del personale operaio sono disposte con l'osservanza delle norme sul collocamento dei lavoratori disoccupati.
Nei confronti di tutti coloro i quali siano stati assunti in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e siano tuttora in servizio, purchè retribuiti con fondi del bilancio di previsione della spesa delle singole amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo ivi comprese le università, o assunti in base a contingenti, rispettivamente stanziati o approvati, per l'anno 1970, anteriormente alla data del 31 luglio, o del 31 ottobre se trattasi di personale non insegnante della scuola di ogni ordine e grado salvo che per quello delle università, si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo e successivi dell'art. 25 della citata legge.
Nei confronti del personale già collocato nelle categorie non di ruolo che abbia compiuto i periodi di servizio prescritti dall'art. 25, comma sesto, della legge 28 ottobre 1970, n. 775, il termine per la presentazione della domanda di cui all'art. 1, ultimo comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376 e successive modificazioni, è prorogato sino a due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
ARTICOLO N.4
Art. 4.
Le assunzioni temporanee effettuate in violazione delle norme di cui ai precedenti articoli sono nulle di diritto, ferma restando la responsabilità del funzionario che le ha disposte.
Il procuratore generale della Corte dei conti, d'ufficio o su segnalazione dell'amministrazione, ovvero della competente ragioneria centrale, promuove il giudizio a carico del responsabile ai termini degli articoli 52 e 53 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e degli articoli 43 e seguenti del regolamento di procedura approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038.
ARTICOLO N.5
Art. 5.
Le disposizioni del presente decreto si osservano anche per le assunzioni di personale straordinario alle dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici in quanto non incompatibili con l'art. 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376.
ARTICOLO N.6
Art. 6.
Restano fermi l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, e le altre norme, ivi compreso il disposto della legge 12 aprile 1962 n. 205, concernenti i servizi ed i lavori che, per loro natura, devono farsi in economia.
Restano, altresì, salve le speciali disposizioni di legge che concernono il personale locale a contratto delle rappresentanze diplomatiche italiane e degli uffici degli addetti militari, navali ed aeronautici all'estero, nonchè quelle che consentono assunzioni di durata pluriennale di personale tecnico e specializzato, per particolari esigenze di servizio di natura tecnica.