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Vigente al: 13-5-2015
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intercedente con
datori di lavoro privati o con enti pubblici, ove la stabilita' non sia assicurata da norme di legge, di regolamento e di contratto collettivo o individuale, il licenziamento del prestatore di lavoro non puo' avvenire che per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del Codice civile o per giustificato motivo.
Art. 2.
1. Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro.
((2. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato)).
3. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e' inefficace.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 9 si applicano anche ai dirigenti.
Art. 3.
Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso e'
determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attivita' produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
Art. 4.
Il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede
religiosa, dall'appartenenza ad un sindacato e dalla partecipazione ad attivita' sindacali e nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata.
Art. 5.
L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del
giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro.
Art. 6.
Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volonta' del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.
L'impugnazione e' inefficace se non e' seguita, entro il successivo termine di ((centottanta)) giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilita' di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo. (10) ((12))
A conoscere delle controversie derivanti dall'applicazione della presente legge e' competente il pretore.
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AGGIORNAMENTO (10)
La L. 4 novembre 2010, n. 183, come modificata dal D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 32, comma 1-bis) che "In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011".
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AGGIORNAMENTO (12)
La L. 28 giugno 2012, n. 92, ha disposto (con l'art. 1, comma 39) che "Il termine di cui all'articolo 6, secondo comma, primo periodo, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 38 del presente articolo, si applica in relazione ai licenziamenti intimati dopo la data di entrata in vigore della presente legge".
1. Ferma l'applicabilita', per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all'articolo 3, seconda parte, della presente legge, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore di lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonche' le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato.
3. La Direzione territoriale del lavoro trasmette la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile.
4. La comunicazione contenente l'invito si considera validamente effettuata quando e' recapitata al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero e' consegnata al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta.
5. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro.
((6. La procedura di cui al presente articolo non trova applicazione in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto di cui all'articolo 2110 del codice civile, nonche' per i licenziamenti e le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92. La stessa procedura, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro puo' comunicare il licenziamento al lavoratore. La mancata presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione e' valutata dal giudice ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura civile.))
7. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in materia di Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) e puo' essere previsto, al fine di favorirne la ricollocazione professionale, l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
8. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa, e' valutato dal giudice per la determinazione dell'indennita' risarcitoria di cui all'articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e per l'applicazione degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile. 9. In caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore a presenziare all'incontro di cui al comma 3, la procedura puo' essere sospesa per un massimo di quindici giorni.
(12)
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AGGIORNAMENTO (12)
La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 1, comma 41) che "Il licenziamento intimato all'esito del procedimento disciplinare di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, oppure all'esito del procedimento di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma 40 del presente articolo, produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo e' stato avviato, salvo l'eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennita' sostitutiva; e' fatto salvo, in ogni caso, l'effetto sospensivo disposto dalle norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Gli effetti rimangono altresi' sospesi in caso di impedimento derivante da infortunio occorso sul lavoro. Il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della procedura si considera come preavviso lavorato".
Art. 8.
((1. Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del
licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro e' tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennita' di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianita' di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima della predetta indennita' puo' essere maggiorata fino a 10 mensilita' per il prestatore di lavoro con anzianita' superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilita' per il prestatore di lavoro con anzianita' superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa piu' di quindici prestatori di lavoro)).
Art. 9.
L'indennita' di anzianita' e' dovuta al prestatore di lavoro in
ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 10.
Le norme della presente legge si applicano nei confronti dei
prestatori di lavoro che rivestano la qualifica di impiegato e di operaio, ai sensi dell'articolo 2095 del Codice civile e, per quelli assunti in prova, si applicano dal momento in cui l'assunzione diviene definitiva e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro.(1)(3)(5)(7)((9))
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AGGIORNAMENTO(1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 29 gennaio-4 febbraio 1970 n.
14 (in G.U. 1a s.s. 11/02/1970 n. 37) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (contenente norme sui licenziamenti individuali) nella parte in cui non comprende gli apprendisti tra i beneficiari della indennita' dovuta ai sensi dell'art. 9 della stessa legge".
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AGGIORNAMENTO(3)
La Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 28 novembre 1973 n. 169
(in G.U. 1a s.s. 05/12/1973 n. 314) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (norme sui licenziamenti individuali), nella parte in cui esclude gli apprendisti dall'applicabilita' nei loro confronti degli artt. l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11, 12, 13 della medesima legge, nel corso del rapporto di apprendistato".
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AGGIORNAMENTO(5)
La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 22 dicembre 1980 n. 189
(in G.U. 1a s.s. 31/12/1980 n. 357) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 nella parte in cui esclude il diritto del prestatore di lavoro, che riveste la qualifica di impiegato o di operaio a sensi dell'art. 2095 cod. civ., a percepire l'indennita' di anzianita' di cui all'art. 9 della medesima legge 604 del 1966, quando assunto in prova e' licenziato durante il periodo di prova medesimo".
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AGGIORNAMENTO(7)
La Corte Costituzionale, con sentenza 26 marzo-3 aprile 1987 n. 96
(in G.U. 1a s.s. 08/04/1987 n. 15) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 10 della l. 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), nella parte in cui non prevede l'applicabilita' della legge stessa al personale marittimo navigante delle imprese di navigazione".
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AGGIORNAMENTO(9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 31 gennaio 1991 n. 41
(in G.U. 1a s.s. 06/02/1991 n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), nella parte in cui non prevede l'applicabilita' della legge stessa al personale navigante delle imprese di navigazione (aerea)".
Art. 11.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 MAGGIO 1990, N. 108))
La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale
e' esclusa dalle disposizioni della presente legge.(5)
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AGGIORNAMENTO(5)
La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 18 giugno 1986 n. 137 (in G.U. 1a s.s. 25/06/1986 n. 30) ha dichiarato "la illegittimita'
costituzionale dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966 n. 604,
(...) nella parte in cui prevedono il conseguimento della pensione
di vecchiaia e, quindi, il licenziamento della donna lavoratrice
per detto motivo, al compimento del cinquantacinquesimo anno d'eta'
anziche' al compimento del sessantesimo anno come per l'uomo".
Art. 12.
Sono fatte salve le disposizioni di contratti collettivi e accordi
sindacali che contengano, per la materia disciplinata dalla presente legge, condizioni piu' favorevoli ai prestatori di lavoro.
Art. 13.
Tutti gli atti e i documenti relativi ai giudizi o alle procedure
di conciliazione previsti dalla presente legge sono esenti da bollo, imposta di registro e da ogni altra tassa o spesa.
Art. 14.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 luglio 1966
SARAGAT
MORO - BOSCO - REALE -
RESTIVO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: - REALE
Legge 613 del 22 luglio 1966
Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai
loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti
pensionistici per i lavoratori autonomi.
Vigente al: 29-1-2014
TITOLO I
DEI SOGGETTI
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti e' estesa agli esercenti piccole imprese commerciali
iscritti negli elenchi degli aventi diritto all'assicurazione
obbligatoria contro le malattie istituita con legge 27 novembre 1960,
n. 1397, agli ausiliari del commercio ed agli altri lavoratori
autonomi iscritti nei predetti elenchi, nonche' ai loro familiari
coadiutori, indicati nell'articolo seguente.
L'obbligo di iscrizione all'assicurazione sussiste anche se gli
interessati abbiano esercitato il diritto di opzione previsto
dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28
febbraio 1961, n. 184.
Per quanto non diversamente disposto dagli articoli seguenti,
l'assicurazione di cui alla presente legge e' regolata dalle norme
del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive
modificazioni ed integrazioni.
Art. 2.
Agli effetti della presente legge, si considerano familiari
coadiutori il coniuge, i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in
linea diretta, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, che
partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e
prevalenza, sempreche' per tale attivita' non siano soggetti
all'assicurazione generale obbligatoria in qualita' di lavoratori
dipendenti o di apprendisti. ((15))
Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e
gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o
giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio
dell'altro coniuge, nonche' i minori regolarmente affidati dagli
organi competenti a norma di legge.
Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il
patrigno e la matrigna nonche' le persone alle quali i titolari di
impresa commerciale furono regolarmente affidati come esposti.
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AGGIORNAMENTO (15)
La Corte Costituzionale con sentenza 27 aprile-5 maggio 1994 n.
170( in G.U. 1a s.s. 11.05.1994 n. 20) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale "dell'art. 2, primo comma, della legge 22 luglio 1966,
n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed
ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti
pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non
considera familiari egli effetti della stessa legge gli affini entro
il secondo grado."
Art. 3.
Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le Commissioni provinciali, istituite con l'articolo 5 della
legge 27 novembre 1960, n. 1397, trasmettono all'Istituto nazionale
della previdenza sociale copia degli elenchi nominativi degli
esercenti attivita' commerciali aggiornati alla data predetta con
l'indicazione delle complete generalita' degli iscritti, della loro
qualita' di titolare o di familiare coadiutore, nonche' della data di
inizio dell'attivita'. Per i familiari coadiutori deve indicarsi,
altresi', il rapporto con il titolare e il grado di parentela.
Art. 4.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le
notificazioni di cui agli articoli 7, commi primo e secondo, e 9,
commi terzo e quinto, della legge 27 novembre 1960, n. 1397, sono
effettuate anche ai fini dell'assicurazione per la invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti e debbono comprendere, per ciascun
soggetto, le complete generalita', la sua qualita' di titolare o di
familiare coadiutore, nonche' la data di inizio o di cessazione
dell'attivita' oppure di perdita dei requisiti richiesti per
l'iscrizione negli elenchi nominativi.
Le predette notificazioni devono essere eseguite a tutte le persone
soggette all'obbligo assicurativo a norma dei precedenti articoli 1 e
2 nonche' all'istituto nazionale della previdenza sociale.
Entro il termine stabilito dal terzo comma del citato articolo 7
per la comunicazione alle Casse mutue provinciali, le Commissioni
provinciali di cui all'articolo 5 della citata legge n. 1397,
comunicano anche all'Istituto nazionale della previdenza sociale le
iscrizioni e le cancellazioni dagli elenchi nominativi, con
l'indicazione, per ciascun iscritto o cancellato, delle complete
generalita', della sua qualita' di titolare o di familiare
coadiutore, nonche' della data di inizio o di cessazione
dell'attivita' oppure di perdita dei requisiti richiesti per
l'iscrizione negli elenchi medesimi.
Per i familiari coadiutori deve indicarsi, altresi', il rapporto
con il titolare e il grado di parentela.
TITOLO II
DEGLI ORGANI
Art. 5.
E' istituita presso l'istituto nazionale della previdenza sociale
una Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attivita'
commerciali con il compito di provvedere al trattamento di previdenza
previsto dalla presente legge.((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 9 marzo 1989, n. 88 ha disposto (con l'art. 34 comma 1) che
"A decorrere dal 1° gennaio 1989, la gestione speciale per
l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti degli esercenti attivita' commerciali di cui all'articolo
5 della legge 22 luglio 1966, n. 613, assume la denominazione di
"Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli
esercenti attivita' commerciali.""
Art. 6.
Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e
del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale, e' istituito un Comitato di vigilanza per la Gestione del
quale fanno parte:
a) il presidente dell'Istituto, che lo presiede;
b) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale con qualifica non inferiore a quella di direttore di
sezione;
c) un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non
inferiore a quella di direttore di sezione;
d) un funzionario del Ministero dell'industria e del commercio
con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione;
e) il direttore generale dell'Istituto;
f) tre rappresentanti degli esercenti imprese commerciali, un
rappresentante dei venditori ambulanti ed un rappresentante degli
agenti e rappresentanti di commercio, nominati dal Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale, su designazione delle Organizzazioni
sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.
Il presidente dell'Istituto ha facolta' di farsi sostituire da un
suo rappresentante a norma dell'articolo 9 del regio decreto-legge 4
ottobre 1935, n. 1827.
I componenti di cui alle lettere b), c), d) ed f) sono nominati con
decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, durano in
carica quattro anni e possono essere confermati alla scadenza del
quadriennio.
Art. 7.
Spetta al Comitato di vigilanza:
1) vigilare sulla regolarita' del versamento dei contributi
dovuti alla Gestione e della liquidazione delle prestazioni;
2) decidere definitivamente, in via amministrativa ed in
sostituzione del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale, i ricorsi in materia di contributi, di
prestazioni e, in genere, contro i provvedimenti concernenti
l'attuazione della presente legge;
3) formulare tempestivamente le previsioni sullo andamento della
Gestione, proponendo i provvedimenti necessari per assicurarne
l'equilibrio e per coprire i disavanzi eventualmente previsti;
4) esaminare i bilanci annuali della Gestione;
5) dare parere sulle questioni relative all'applicazione delle
norme che regolano l'attivita' della Gestione, che gli vengano
sottoposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o
dagli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
6) dare parere sulla misura dei contributi.
Art. 8.
Le funzioni di sindaci della Gestione sono esercitate dal Collegio
sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Art. 9.
Le Commissioni provinciali e la Commissione centrale, istituite con
gli articoli 5 e 8 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, sono
integrate da un rappresentante dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale.
TITOLO III
DEL FINANZIAMENTO
Art. 10.
Alla copertura dell'onere derivante alla Gestione dall'applicazione
della presente legge si provvede mediante i seguenti contributi degli
assicurati:
un contributo base, nella misura stabilita per la classe terza
della Tabella A, allegata alla legge 21 luglio 1965, n. 903;
un contributo per l'adeguamento delle pensioni stabilito nel
primo quinquennio di applicazione della presente legge, nella misura
di lire 1.200 mensili. La misura del contributo, nonche' l'aliquota
da trasferire al Fondo sociale ai sensi del successivo articolo 16
potranno essere modificate con decreto del Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro,
sentito il Comitato di vigilanza della Gestione in relazione al
fabbisogno della Gestione stessa determinato dalle risultanze di
bilancio ed al fine di garantire un apporto al Fondo sociale che, in
aggiunta al contributo dello Stato di cui al successivo articolo 15,
consenta nel quinquennio 1965-1969 la copertura degli oneri per la
corresponsione della pensione sociale ai titolari di pensione
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti istituita dalla presente legge.
Il titolare dell'impresa commerciale e' tenuto al pagamento dei
contributi anche per i familiari coadiutori assicurati, salvo il
diritto di rivalsa nei loro confronti.(2)((2a))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30 convertito, con modificazioni, dalla L.
16 aprile 1974, n. 114 ha disposto (con l'art. 18) che "Il contributo
per l'adeguamento delle pensioni dovuto dagli artigiani ai sensi
dell'art. 4 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e dagli esercenti
attivita' commerciali ai sensi dell'art. 10 della legge 22 luglio
1966, n. 613, e' stabilito, con decorrenza dal 1 gennaio 1974, nella
misura di lire 2.500 mensili."
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AGGIORNAMENTO (2a)
La L. 3 giugno 1975, n. 160 ha disposto (con l'art. 21, comma 1)
che "Il contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dagli
artigiani ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 luglio 1959, n. 463,
e dagli esercenti attivita' commerciali ai sensi dell'articolo 10
della legge 22 luglio 1966, n. 613, e' stabilito, con decorrenza dal
1 gennaio 1975, nella misura di L. 6.000 di cui L. 1.000 destinate al
risanamento delle rispettive gestioni speciali."
Art. 11.
I contributi a carico degli assicurati di cui all'articolo
precedente sono riscossi dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale mediante ruoli esattoriali, applicandosi, per la compilazione
e la pubblicazione dei ruoli e per la riscossione dei contributi,
salvo quanto previsto dalla presente legge, le norme della legge 27
novembre 1960, n. 1397.
Avverso l'iscrizione o la mancata iscrizione nei ruoli e' ammesso
ricorso da parte degli interessati al Comitato di vigilanza di cui
all'articolo 7 entro trenta giorni dall'ultimo giorno di
pubblicazione dei ruoli.
Il ricorso avverso l'iscrizione in ruolo non sospende la
riscossione ed e' ammesso solo per errore materiale, duplicazione,
ovvero per iscrizione di partite contestate in sede di formazione
degli elenchi di cui ai precedenti articoli 3 e 4.
La decisione del Comitato di vigilanza e' definitiva.
I contributi relativi ad attivita' che hanno dato titolo alla
iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 1, anche se prestate per
periodi antecedenti alla iscrizione stessa, si prescrivono con il
decorso di tre anni dalla data di scadenza dell'ultima rata dei ruoli
ordinari con cui i contributi stessi dovevano essere posti in
riscossione.
Non sono ammessi versamenti di contributi per periodi coperti dalla
prescrizione.
Art. 12.
I contributi di cui alla presente legge, indebitamente versati in
qualsiasi tempo, non sono computabili agli effetti del diritto alle
prestazioni e della misura di esse e, salvo il caso di dolo, sono
restituiti, senza interessi, all'assicurato o ai suoi aventi
causa.((17))
Sono abrogati e sostituiti dal precedente comma, l'articolo 7 -
ultimo comma - della legge 4 luglio 1959, n. 463, e l'articolo 15
della legge 9 gennaio 1963, n. 9.
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AGGIORNAMENTO (17)
La Corte Costituzionale con sentenza 14 - 23 dicembre 1998 n.
417(in G.U. 1a s.s. 30.12.1998 n. 52) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale "dell'art. 12, primo comma, della legge 22 luglio
1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la
invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita'
commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli
ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in
cui non prevede la corresponsione di una somma a titolo di interessi
dalla scadenza di un congruo termine, secondo i principi di cui in
motivazione."
Art. 13.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e'
dovuto all'Ente nazionale di assistenza agli orfani dei lavoratori
italiani dagli iscritti all'assicurazione obbligatoria disciplinata
dalla presente legge ed alla assicurazione obbligatoria per
l'invalidita', vecchiaia e superstiti degli artigiani, il relativo
contributo nell'aliquota prevista dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124.
L'aliquota predetta si applica sulla misura minima di retribuzione
indicata dalla Tabella A allegata alla legge 21 luglio 1965, n. 903,
per la classe di contribuzione presa a riferimento per la
determinazione del contributo base.
Dalla stessa data il contributo di cui al primo comma e' dovuto
all'Ente nazionale di assistenza agli orfani dei lavoratori italiani
anche dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, assicurati
obbligatoriamente per l'invalidita' e la vecchiaia, nella misura di
lire 0,50 per giornata accertata ai sensi dell'articolo 9, secondo
comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9.
I contributi di cui ai precedenti commi sono riscossi unitamente al
contributo dovuto dalle categorie stesse per l'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
Le somme riscosse sono versate dalle gestioni interessate all'Ente
nazionale di assistenza agli orfani dei lavoratori italiani in rate
semestrali posticipate.
TITOLO IV
PENSIONE SOCIALE
Art. 14.
I titolari di pensione dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, istituita dalla presente
legge, hanno diritto alla pensione sociale a carico del Fondo sociale
di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903, da erogare
secondo le disposizioni contenute nella legge medesima.
Art. 15.
Il contributo a carico dello Stato di cui all'articola 3, lettera
a), della legge 21 luglio 1965, n. 903, e' maggiorato, per il
quinquennio 1965-69, in conseguenza dell'estensione della pensione
sociale prevista dall'articolo precedente, dell'importo di lire venti
miliardi da corrispondere, a decorrere dall'anno 1966 e sino all'anno
1970, in ragione di quattro miliardi di lire all'anno.
All'onere di lire quattro miliardi, derivante allo Stato
dall'applicazione del presente articolo per l'anno 1966, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo
3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro
per lo stesso anno destinato a far fronte ad oneri dipendenti da
provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 16.
La Gestione, per gli anni 1965-69, versera' al Fondo sociale di cui
all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903, un contributo pari
al 75 per cento del gettito annuo del contributo dovuto dalla
categoria interessata per l'adeguamento delle pensioni a norma del
precedente articolo 10.
TITOLO V
DELLE PRESTAZIONI
Art. 17.
L'eta' minima per il conseguimento della pensione di vecchiaia, per
le persone assicurate ai sensi della presente legge, e' stabilita al
compimento del 65° anno per gli uomini e del 60° per le donne.
Ai fini dell'accertamento dello stato di invalidita' disciplinato
dall'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, le
persone assicurate ai sensi della presente legge sono equiparate agli
impiegati.
Art. 18.
In deroga alle disposizioni sui requisiti minimi di assicurazione e
di contribuzione necessari per il conseguimento della pensione di
vecchiaia, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1966 ed il 31
dicembre 1979, sono ammessi alla liquidazione della pensione stessa
coloro che abbiano gia' compiuto o compiano rispettivamente l'eta' di
65 anni se uomini e di 60 anni se donne e risultino iscritti,
d'ufficio o in base a denuncia presentata entro la data del 31
dicembre 1963, continuativamente fino all'anno di pensionamento,
negli elenchi nominativi degli esercenti attivita' commerciali in
qualita' di titolari o di familiari coadiutori e possano far valere
il numero di contributi mensili versati per attivita' soggette
all'obbligo assicurativo a norma della presente legge, indicato, per
ciascun anno, nel seguente prospetto:
Anni Contributi
1966........................................... 12
1967........................................... 24
1968........................................... 36
1969........................................... 48
1970........................................... 60
1971........................................... 72
1972........................................... 84
1973........................................... 96
1974........................................... 108
1975........................................... 120
1976........................................... 132
1977........................................... 144
1978........................................... 156
1979........................................... 168
Coloro che in qualita' di titolari o di familiari coadiutori
risultano iscritti negli elenchi nominativi, d'ufficio o in base a
denuncia presentata dopo il 31 dicembre 1963, ma comunque entro
l'anno di entrata in vigore della presente legge, sono ugualmente
ammessi al pensionamento con i requisiti di eta', di contribuzione e
di continuativa iscrizione previsti dal comma primo del presente
articolo, ma la corresponsione delle rate di pensione e' ritardata
di
un anno, di due anni o di tre anni a seconda che l'iscrizione risulti
essere stata effettuata rispettivamente negli anni 1964, 1965 e 1966.
Ai soggetti considerati nel precedente comma e limitatamente
nell'anno o negli anni per i quali non compete il pagamento delle
rate di pensione, non si applicano le norme di cui agli articoli
12-sub 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, per quanto
concerne il differimento della decorrenza della pensione in
conseguenza della tardiva presentazione della domanda.
Per gli agenti e i rappresentanti di commercio e per gli agenti
delle librerie di stazione che non risultano iscritti negli elenchi
nominativi degli esercenti attivita' commerciali entro la data del 31
dicembre 1963, si applicano le disposizioni del primo comma del
presente articolo, se gli stessi risultano iscritti rispettivamente
all'E.N.A.S.A.R.C.O. o all'E.N.P.D.E.D.P. prima di tale data.
Art. 19.
Il trattamento minimo di pensione per gli iscritti alla Gestione
istituita dalla presente legge e' fissato, per tutte le categorie di
pensioni, in lire 12.000 mensili.
Il trattamento minimo di cui al comma precedente non spetta a
coloro che percepiscono altre pensioni a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
e di altre forme di previdenza sostitutiva o che hanno dato titolo ad
esclusione od esonero dall'assicurazione predetta, ovvero a carico di
altre assicurazioni obbligatorie per pensioni in favore di lavoratori
autonomi, qualora, per effetto del cumulo, il pensionato fruisca di
un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo anzidetto.
(3) (4) (5) (7) (8) (9) (9a) (10) (11) (12) (13) ((14))
L'assicurato, all'atto della presentazione della domanda di
pensione, e' tenuto a comunicare all'Istituto nazionale della
previdenza sociale i trattamenti di pensione di cui fruisce e per i
quali ha presentato domanda di liquidazione. Il titolare di pensione
e' tenuto a comunicare all'Istituto medesimo, entro 30 giorni, le
nuove liquidazioni e le variazioni della misura delle pensioni di cui
e' in godimento.
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AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 20 - 27 maggio 1982 n. 102 (in
G.U. 1a s.s. 02/06/1982, n. 150) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale "dell'art. 19, comma secondo, della legge 22 luglio
1966, n. 613, nella parte in cui esclude per i titolari di pensione
diretta statale l'integrazione al minimo della pensione di
invalidita' erogata dalla gestione speciale commercianti, qualora per
effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito."
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AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale con sentenza 10 - 18 febbraio 1988 n. 184
(in G.U. 1a s.s. 24/02/1988, n. 8) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale "dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio
1966, n. 613 ("Estensione dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita'
commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli
ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi"), nella parte in
cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia
erogata dalla gestione speciale commercianti per i titolari di
pensione diretta a carico: dello Stato, delle Ferrovie dello Stato,
della Cassa di previdenza degli enti locali e di altri trattamenti a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria, allorche', per
effetto del cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge".
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AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale con sentenza 30 novembre-13 dicembre 1988
n. 1086 (in G.U. 1a s.s. 21/12/1988, n. 51) ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 19, secondo comma, della
legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i supestiti agli
esercenti di attivita' commerciali e ai loro familiari e coadiutori e
coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori
autonomi), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo
della pensione di riversibilita' erogata dalla Gestione Speciale
Commercianti per i titolari di pensione diretta I.N.P.S., sollevata,
con riferimento all'art. 3 Cost., dai Pretori di Brescia e Taranto
con le ordinanze in epigrafe."
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AGGIORNAMENTO (7)
La Corte Costituzionale con sentenza 10 - 12 aprile 1989 n. 179 (in
G.U. 1a s.s. 19/04/1989, n. 16) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale "dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio
1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita'
commerciali e ai loro familiari e coadiutori e coordinamento degli
ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in
cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di
reversibilita' erogata dalla Gestione speciale commercianti ai
titolari di pensione diretta a carico della medesima Gestione,
qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti
superiore al minimo anzidetto."
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AGGIORNAMENTO (8)
La Corte Costituzionale con sentenza 16 - 18 maggio 1989 n. 250 (in
G.U. 1a s.s. 24/05/1989, n. 21) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale "dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio
1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita'
commerciali ed ai loro familiari e coadiutori e coordinamento degli
ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in
cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilita'
erogata dalla Gestione speciale commercianti ai titolari di pensione
diretta di invalidita' a carico della medesima Gestione, qualora, per
effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al
minimo anzidetto".
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AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale con sentenza 26 ottobre-15 novembre 1989 n.
502 (in G.U. 1a s.s. 22/11/1989, n. 47) ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 19, secondo comma, della
legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti agli
esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari coadiutori e
coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori
autonomi) nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della
pensione di reversibilita' erogata dalla Gestione speciale
commercianti ai titolari di pensione di invalidita' a carico della
Gestione speciale coltivatori diretti, qualora, per effetto del
cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo
anzidetto".
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AGGIORNAMENTO (9a)
La Corte Costituzionale, con sentenza 26 ottobre-15 novembre 1989,
n. 504 (in G.U. 1a s.s. 22/11/1989, n. 47), ha dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della
legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli
esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari e coadiutori e
coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori
autonomi), nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della
pensione di reversibilita' erogata dalla Gestione speciale
commercianti ai titolari di pensione diretta a carico dello Stato,
qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti
superiore al minimo anzidetto."
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AGGIORNAMENTO (10)
La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 12 aprile 1990 n. 182 (in
G.U. 1a s.s. 18/04/1990, n. 16) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale "dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio
1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita'
commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli
ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in
cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di
riversibilita' a carico della Gestione speciale commercianti
nell'ipotesi di cumulo con pensione diretta a carico della Cassa per
le pensioni ai dipendenti degli enti locali".
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AGGIORNAMENTO (11)
La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 19 marzo 1992 n. 114 (in
G.U. 1a s.s. 25/03/1992, n. 13) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale "dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio
1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita'
commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli
ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in
cui non consente l'integrazione al minimo della pensione
d'invalidita' erogata dalla Gestione speciale commercianti
dell'I.N.P.S. in caso di cumulo con pensione diretta a carico del
Fondo pensioni del personale addetto ai servizi di telefonia."
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AGGIORNAMENTO (12)
La Corte Costituzionale con sentenza 30 marzo - 8 aprile 1992 n.
164 (in G.U. 1a s.s. 15/04/1992, n. 16) ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 19, secondo comma, della
legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli
esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari coadiutori e
coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori
autonomi), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo
della pensione di riversibilita' erogata dalla Gestione speciale
commercianti in caso di cumulo con pensione diretta a carico
dell'E.N.P.A.L.S.".
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AGGIORNAMENTO (13)
La Corte Costituzionale con sentenza 1 - 8 giugno 1992 n. 257 (in
G.U. 1a s.s. 17/06/1992, n. 26) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale "dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio
1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita'
commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli
ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in
cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di
riversibilita' erogata dalla Gestione speciale commercianti in caso
di cumulo con pensione di riversibilita' a carico dell'E.N.P.A.L.S."
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AGGIORNAMENTO (14)
La Corte Costituzionale con sentenza 25 gennaio-3 febbraio 1994 n.
15 (in G.U. 1a s.s. 09/02/1994, n. 7) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale "dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio
1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita'
commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli
ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in
cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di
riversibilita' erogata dalla Gestione speciale dell'INPS per i
commercianti in caso di cumulo con una pensione di riversibilita' a
carico dello Stato."
TITOLO VI
COORDINAMENTO DEGLI ORDINAMENTI PENSIONISTICI
DEI LAVORATORI AUTONOMI E NORME
SULL'ASSICURAZIONE FACOLTATIVA
I periodi di contribuzione nella Gestione istituita dalla presente
legge si cumulano con quelli coperti da contribuzione
nell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' con quelli relativi
ad altra attivita' autonoma soggetta all'obbligo assicurativo per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
In favore dell'assicurato o dei suoi superstiti si liquida la
pensione prevista dalle norme che disciplinano l'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
quando tutti i requisiti di legge risultino perfezionati,
nell'assicurazione stessa, indipendentemente dai contributi
accreditati nella Gestione predetta:
a) alla data della domanda, per la pensione di invalidita';
b) al compimento dell'eta' prevista dalle norme che disciplinano
l'assicurazione generale obbligatoria o, comunque, prima del
perfezionamento del diritto ai sensi della presente legge, per la
pensione di vecchiaia;
c) alla data del decesso, per il trattamento di pensione ai
superstiti.
Nei riguardi di coloro che possano far valere periodi di iscrizione
in piu' forme di assicurazione obbligatoria per attivita' autonoma,
si liquida la pensione, con il cumulo di tutti i contributi versati o
accreditati, ivi compresi quelli dell'assicurazione generale
obbligatoria, sia ai fini del conseguimento del diritto che della
misura della prestazione, in quella tra le gestioni speciali, in cui
l'interessato o il dante causa risulta aver contribuito da ultimo:
a) alla data della domanda, per la pensione di invalidita';
b) alla data di perfezionamento dei requisiti di eta', di
assicurazione e di contribuzione, per la pensione di vecchiaia;
c) alla data del decesso, per la pensione ai superstiti.
Qualora il diritto alla prestazione richiesta non risulti
conseguito, a norma del precedente comma, nell'assicurazione alla
quale l'interessato o il dante causa ha contribuito da ultimo, ma
risulti tuttavia perfezionato, sulla base o meno del cumulo dei
contributi, in altra forma assicurativa obbligatoria per lavoro
autonomo, deve farsi luogo alla concessione della prestazione
nell'assicurazione nella quale il diritto risulta perfezionato, con
l'osservanza delle norme proprie dell'assicurazione stessa.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1969 N. 153))
Nel caso di morte di pensionato a carico della Gestione speciale
per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, qualora per il disposto
dell'articolo 18 della citata legge n. 1047, non sussista titolo al
trattamento di riversibilita' e alla data del decesso tutti i
requisiti di legge risultino raggiunti nell'assicurazione generale
obbligatoria o in altre assicurazioni obbligatorie per pensioni in
favore di lavoratori autonomi, con esclusione dei contributi versati
nell'anzidetta Gestione speciale, deve farsi luogo alla concessione
della pensione indiretta nella forma assicurativa nella quale il
diritto risulti perfezionato.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' abrogato il
terzo comma dell'articolo 6 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.
Art. 22.
Le persone assicurate in forza della presente legge, le quali
abbiano effettuato versamenti nell'assicurazione facoltativa,
conservano il diritto a liquidare la pensione quali assicurati
facoltativi, sino a quando non abbiano ottenuto quella obbligatoria a
norma della presente legge.
All'atto della liquidazione della suddetta pensione obbligatoria si
procede all'annullamento della pensione o quota di pensione
facoltativa corrispondente ai contributi versati anteriormente alla
data di entrata in vigore della presente legge.
I contributi di cui al precedente comma sono, tuttavia, considerati
validi a tutti gli effetti per il conseguimento della pensione
obbligatoria.
A tal fine, il coacervo dei contributi versati nell'assicurazione
facoltativa, rivalutati ai sensi dell'articolo 29 della legge 4
aprile 1952, n. 218, sara' imputato a copertura di tanti mesi di
contribuzione anteriori all'anno 1965 quanti ne risultano dalla
divisione del coacervo medesimo per l'importo del contributo mensile
base e di adeguamento previsto per il primo anno di applicazione
della presente legge, dal precedente articolo 10.
La copertura predetta non potra' essere effettuata per periodi
anteriori alla data del 1 luglio 1920 o al compimento dell'eta' di 14
anni dell'interessato, se tale eta' risulti raggiunta successivamente
alla data di cui sopra, ne' per periodi gia' coperti di contribuzione
utilizzabile ai fini della presente legge.
I contributi dell'assicurazione facoltativa eventualmente residuati
dopo l'utilizzazione prevista dai precedenti commi terzo, quarto e
quinto, nonche' quelli versati dopo la data di entrata in vigore
della presente legge, danno titolo alla liquidazione o riliquidazione
di una quota di pensione a carico e con le norme dell'assicurazione
facoltativa medesima.
Agli effetti dell'anzianita' di iscrizione si considera data
iniziale dell'assicurazione quella del versamento del primo
contributo nell'assicurazione facoltativa.
Art. 23.
Quando il diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria
regolata dalla presente legge sarebbe stato raggiunto anche senza il
computo, ai fini del conseguimento dei requisiti minimi di
assicurazione e di contribuzione, dei periodi di assicurazione
facoltativa in essa utilizzabili, il trattamento di pensione non puo'
essere inferiore a quello rappresentato dalla somma del trattamento
minimo stabilito per gli iscritti alla Gestione speciale per gli
esercenti attivita' commerciali e della pensione o quota di pensione
liquidata o liquidabile per gli anzidetti periodi nell'assicurazione
facoltativa.
Art. 24.
I ruoli dell'assicurazione facoltativa per i venditori ambulanti e
i rivenditori di giornali, previsti dalla convenzione 4 agosto 1951,
sono chiusi alla data dell'entrata in vigore della presente legge e
la relativa gestione per gli attuali iscritti e pensionati e' assunta
dalla Gestione, istituita dal precedente articolo 5, la quale
subentra in tutti i diritti ed oneri derivanti all'Istituto nazionale
della previdenza sociale dall'esercizio dell'assicurazione predetta a
norma della convenzione citata.
Art. 25.
Coloro i quali abbiano liquidato la pensione di vecchiaia
nell'assicurazione generale obbligatoria prima del raggiungimento del
limite di eta' previsto per gli iscritti nella Gestione speciale per
gli esercenti attivita' commerciali o, comunque, prima del
perfezionamento dei requisiti richiesti dalla presente legge, hanno
diritto, al compimento del 65° anno di eta' se uomini e del 60° se
donne, a liquidare un supplemento di pensione in relazione ai
contributi versati o accreditati nella Gestione stessa.
Il supplemento di pensione decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello della relativa domanda, e' Pari al 20 per cento
dell'importo dei contributi base ed e' integrato sino a 86,4 volte il
suo ammontare.
Lo stesso diritto spetta ai pensionati per invalidita'
dell'assicurazione generale obbligatoria nei cui confronti ricorra
una delle seguenti condizioni:
a) siano trascorsi 5 anni dalla data di decorrenza della pensione
e sia stato raggiunto il 65° anno di eta' se uomini o il 60° se
donne;
b) sia accertata la perdita della residua capacita' di guadagno.
I contributi eventualmente versati dopo la decorrenza del
supplemento di cui ai precedenti commi primo e terzo, lettera a),
danno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi con le norme
di cui al secondo comma. Tale liquidazione avra' luogo decorso un
biennio dalla decorrenza della precedente e, ove segua ad un
supplemento liquidato secondo le norme dell'assicurazione generale
obbligatoria, dopo trascorsi due anni dalla liquidazione di tale
ultimo supplemento.
I supplementi di cui al presente articolo assorbono l'integrazione
concessa a norma delle vigenti disposizioni per il raggiungimento dei
trattamenti minimi di pensione e comportano l'applicazione delle
norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria concernenti
le maggiorazioni dei supplementi di pensione.
In caso di morte del pensionato i supplementi sono computati ai
fini della misura della pensione ai superstiti. Agli stessi fini sono
computati i contributi che, alla data della morte, non abbiano dato
luogo alla liquidazione dei supplementi.
Art. 26.
I pensionati a carico dell'assicurazione disciplinata dalla
presente legge o di altre assicurazioni obbligatorie per pensioni in
favore di lavoratori autonomi hanno diritto a liquidare, in relazione
ai contributi versati o accreditati a loro nome nell'assicurazione
generale obbligatoria o in altre forme di assicurazione obbligatoria
per lavoro autonomo, successivamente al pensionamento, soltanto
supplementi della pensione in godimento, con le norme di cui
all'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
Nell'ipotesi di cui al primo comma, lettera a) del citato articolo
4 il limite di eta' per la concessione del supplemento di pensione e
stabilito al 65° anno di eta' per gli uomini e al 60° anno per le
donne.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' abrogato
l'articolo 8 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.
Coloro i quali possono far valere periodi di contribuzione nelle
gestioni per l'assicurazione obbligatoria dei lavoratori autonomi,
qualora non svolgano attivita' comunque soggette alle anzidette forme
assicurative o all'assicurazione generale obbligatoria e non
raggiungano i requisiti richiesti per il diritto a proseguire
volontariamente l'assicurazione in alcune delle Gestioni assicurative
di cui sopra, compresa quella di cui al regio decreto-legge 4 ottobre
1935, n. 1827, possono effettuare versamenti volontari nella forma di
assicurazione per lavoro autonomo nella quale hanno contribuito da
ultimo se, effettuato il cumulo di tutti i contributi versati in loro
favore sia nell'assicurazione generale obbligatoria sia nelle forme
di assicurazione per lavoro autonomo, risultino in possesso dei
requisiti minimi di contribuzione richiesti dall'articolo 5 della
legge 4 aprile 1952, n. 218, e dall'articolo 11 della legge 12 agosto
1962, n. 1338, e successive modificazioni.
Art. 28.
I lavoratori autonomi iscritti nelle rispettive assicurazioni
obbligatorie per pensioni o da queste eventualmente esclusi per
effetto del superamento dei prescritti limiti di reddito possono
costituirsi forme di pensione a carattere volontario per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti da affidarsi in gestione
all'Istituto nazionale della previdenza sociale o ad Istituti o
imprese autorizzati all'esercizio dell'assicurazione privata.
Per la forma da affidarsi in gestione all'Istituto nazionale della
previdenza sociale saranno emanate le relative norme regolamentari
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro
per il tesoro e sentite le associazioni di categoria interessate.
Le tariffe e le modalita' per la loro applicazione saranno
approvate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il
Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale: tali tariffe potranno essere variate tutte le volte che cio'
sia reso necessario, ma in ogni caso ad intervalli i non inferiori al
quinquennio, con la stessa procedura seguita per l'approvazione delle
tariffe medesime.
Le forme da affidarsi in gestione ad Istituti o ad imprese
autorizzate all'esercizio dell'assicurazione privata saranno regolate
mediante convenzioni da stipularsi con le associazioni di categorie
interessate e da approvarsi con decreto del Ministro per l'industria
ed il commercio, di concerto con il Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, in base a tariffe approvate nei modi di legge.
Art. 29.
Le prestazioni spettanti agli agenti e rappresentanti di commercio
di cui all'articolo 1, terzo comma, lettera a) della legge 27
novembre 1960, n. 1397, per effetto dell'assicurazione obbligatoria
disciplinata dalla presente legge, sono erogate, previa convenzione
da stipularsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge con l'istituto nazionale della previdenza sociale,
dall'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio
ai propri iscritti.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge il trattamento
previdenziale per gli agenti e rappresentanti di commercio, disposto
in attuazione degli Accordi economici collettivi per la disciplina
del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del 20 giugno
1956 e 13 ottobre 1958 e loro successive modificazioni, assume natura
integrativa del trattamento obbligatorio istituito con la legge
stessa.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, saranno approvate -
sentito il Consiglio di amministrazione dell'E.N.A.S.A.R.C.O. - le
norme regolamentari di previdenza derivanti dagli accordi economici
predetti e successive modificazioni.
TITOLO VII
ESTENSIONE DELL'ASSISTENZA DI MALATTIA AI
TITOLARI DI PENSIONE DI CUI ALLA PRESENTE
LEGGE
Art. 30.
L'assistenza di malattia, secondo le norme e le modalita' stabilite
dalla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e' estesa ai titolari di
pensione ai sensi della presente legge, sempreche' agli stessi
l'assistenza non spetti per altro titolo o in virtu' di assicurazione
obbligatoria propria o di altri membri della famiglia.
Oltre ai titolari di cui al precedente comma, l'assistenza di
malattia spetta altresi' ai familiari dei titolari stessi purche'
conviventi ed a carico, indicati nell'articolo 3 della legge 27
novembre 1960, n. 1397; e che non siano a carico di altre unita'
attive dell'azienda.
Tale assistenza, tuttavia, spetta senza limiti di durata nei casi
di malattie specifiche della vecchiaia, indicate nell'apposito elenco
compilato a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 692.
Art. 31.
All'assistenza di malattia a favore dei soggetti indicati nel
precedente articolo provvedono, con separate contabilita', le Casse
mutue provinciali di malattia per gli esercenti attivita'
commerciali.
Le Casse mutue predette, di concerto con le Commissioni provinciali
di cui agli articoli 5, 6 e 7 della legge 27 novembre 1960, n. 1397,
provvedono alla compilazione di appositi elenchi dei soggetti
indicati nel precedente articolo, distintamente per titolari e
familiari.
Art. 32.
L'onere derivante dalla corresponsione delle prestazioni previste
nel precedente articolo 30 e' determinato annualmente sulla base
delle risultanze degli elenchi di cui all'articolo 31 della presente
legge ed e' commisurato al numero dei titolari di pensioni aventi
diritto ali assicurazione malattia.
A tale onere si provvede:
a) con un contributo annuo a carico dello Stato per ciascun
titolare di pensione e ciascun familiare assistibile, pari a quello
previsto dall'articolo 38, comma primo, lettera a), della legge 27
novembre 1960, n. 1397, e successive variazioni, sino all'importo
massimo di 80 milioni;
b) con un eventuale contributo integrativo a carico di ciascun
esercente attivita' commerciale iscritto alla Cassa mutua provinciale
di malattia da stabilirsi dalla Assemblea della Cassa stessa.
In sede di ripartizione del Fondo di solidarieta' nazionale di cui
all'articolo 38, comma quarto, della legge 27 novembre 1960, n. 1397,
tra le singole province, la Federazione nazionale delle Casse mutue
di malattia per gli esercenti attivita' commerciali terra' conto
delle situazioni economiche locali ed inoltre del costo
dell'assistenza per i pensionati.
Art. 33.
Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le
disposizioni, in quanto applicabili, della legge 27 novembre 1960, n.
1397, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961,
n. 184, nonche' del regolamento delle prestazioni della Federazione
nazionale Casse mutue di malattia per gli esercenti attivita'
commerciali, approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
Art. 34.
A decorrere dal 1 gennaio 1967, all'onere previsto a carico dello
Stato dalla lettera a) del precedente articolo 32, si provvede
nell'ambito del contributo massimo di 4 miliardi di lire annue di cui
all'articolo 38, lettera a), della legge 27 novembre 1960, n. 1397.
Per l'esercizio finanziario 1966 all'onere previsto dalla citata
lettera a) del precedente articolo 32 provvedera' la Federazione
nazionale delle Casse mutue esercenti attivita' commerciali col
proprio Fondo di solidarieta' nazionale.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE
Art. 35.
La vigilanza sulla esecuzione della presente legge e della legge 4
luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni e integrazioni, e'
demandata all'Ispettorato del lavoro.
Art. 36.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' legittimato a
proporre le opposizioni e gli altri ricorsi disciplinati
dall'articolo 9 della legge 27 novembre 1960, n. 1397.
Le opposizioni ed i ricorsi devono essere notificati ai
controinteressati entro il termine di 15 giorni decorrenti dal giorno
di scadenza del termine stabilito per proporre la opposizione o il
ricorso.
Art. 37.
Per le infrazioni degli obblighi derivanti dalla presente legge e
di quelli stabiliti dalla legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive
modificazioni ed integrazioni, valgono, in quanto applicabili, le
sanzioni civili e penali comminate dal regio decreto-legge 4 ottobre
1935, numero 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6
aprile 1936, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni e
dalla legge 9 gennaio 1963, n. 9, nonche' le disposizioni per la
composizione amministrativa delle contravvenzioni di cui agli
articoli 41 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1957, n. 818.
Art. 38.
Sono estesi nei confronti delle Gestioni speciali istituite dalla
presente legge e dalle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047 e 4 luglio
1959, n. 463, tutti i benefici ed i privilegi anche fiscali, concessi
dalla legge tanto all'Istituto nazionale della previdenza sociale
quanto agli interessati.
Art. 39.
Le norme dell'articolo 10 della presente legge si applicano a
decorrere dal 1 gennaio 1965.
Art. 40.
A coloro che potranno far valere il diritto a pensione entro l'anno
di entrata in vigore della presente legge e' data facolta' di
versare, in deroga a quanto stabilito dal comma primo del precedente
articolo 11, i contributi relativi all'anno 1965 direttamente
all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 luglio 1966
SARAGAT
MORO - BOSCO - REALE -
PIERACCINI - COLOMBO -
PRETI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli REALE
Legge 613 del 1966
Oggetto:
legge 613 / 1966 artt. 20/21/22
TITOLO VI - COORDINAMENTO DEGLI ORDINAMENTI PENSIONISTICI DEI LAVORATORI AUTONOMI E NORME SULL'ASSICURAZIONE FACOLTATIVA
Art. 20.
I periodi di contribuzione nella Gestione istituita dalla presente legge si cumulano con quelli coperti da contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria, nonché con quelli relativi ad altra attività autonoma soggetta all'obbligo assicurativo per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
In favore dell'assicurato o dei suoi superstiti si liquida la pensione prevista dalle norme che disciplinano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti quando tutti i requisiti di legge risultino perfezionali, nell'assicurazione stessa, indipendentemente dai contributi accreditati nella Gestione predetta:
a) alla data della domanda, per la pensione di invalidità;
b) al compimento dell'età prevista dalle norme che disciplinano l'assicurazione generale obbligatoria o, comunque, prima del perfezionamento del diritto ai sensi della presente legge, per la pensione di vecchiaia;
e) alla data del decesso, per il trattamento di pensione ai superstiti.
Art. 21.
Nei riguardi di coloro che possano far valere periodi di iscrizione in più forme di assicurazione obbligatoria per attività autonoma, si liquida la pensione, con il cumulo di lutti i contribuii versali o accreditati, ivi compresi quelli dell'assicurazione generale obbligatoria, sia ai fini del conseguimento del diritto che della misura della prestazione, in quella tra le gestioni speciali, in cui l'interessato o il dante causa risulta aver contribuito da ultimo:
a) alla data della domanda, per la pensione di invalidità;
b) alla data di perfezionamento dei requisiti di età, di assicurazione e di contribuzione, per la pensione di vecchiaia;
c) alla data del decesso, per la pensione ai superstiti.
Qualora il diritto alla prestazione richiesta non risulti conseguito, a norma liei precedente comma, nell'assicurazione alla quale l'interessato o il dante causa ha contribuito da ultimo, ma risulti tuttavia perfezionato, sulla base o meno del cumulo dei contributi, in altra forma assicurativa obbligatoria per lavoro autonomo, deve farsi luogo alla concessione della prestazione nell'assicurazione nella quale il diritto risulta perfezionalo, con l'osservanza delle norme proprie della assicurazione stessa.
I contributi versati in qualità di coltivatore diretto, mezzadro o colono, anche se utilizzati per la liquidazione di una pensione diretta, possono essere computali ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione di riversibilità e della misura di essa, sempre che sussistano le condizioni previste dall'ari. 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (1).
Nel caso di morte di pensionato a carico della Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, qualora per il disposto dell'ari. 18 della citata legge n. 1047, non sussista titolo al trattamento di riversibilità e alla data del decesso tutti i requisiti di legge risultino raggiunti nell'assicurazione generale obbligatoria o in altre assicurazioni obbligatorie per pensioni in favore di lavoratori autonomi, con esclusione dei contributi versati nell'anzidetta Gestione speciale, deve farsi luogo alla concessione della pensione indiretta nella forma assicurativa nella quale il diritto risulti perfezionato.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge e abrogalo il terzo comma dell'ari. 6 della legge 9 gennaio 1963, n. 9
Art. 22.
Le persone assicurate in forza della presente legge, le quali abbiano effettuato versamenti nell'assicurazione facoltativa, conservano il diritto a liquidare la pensione quali assicurati facoltativi, sino a quando non abbiano ottenuto quella obbligatoria a norma della presente legge.
All'atto della liquidazione della suddetta pensione obbligatoria si procede all'annullamento della pensione o quota di pensione facoltativa corrispondente ai contributi versati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
I contributi di cui al precedente comma sono, tuttavia, considerati validi a tutti gli effetti per il conseguimento della pensione obbligatoria.
A tal fine, il coacervo dei contributi versati nell'assicurazione facoltativa, rivalutati ai sensi dell'ari. 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (3), sarà imputato a copertura di tanti mesi di contribuzione anteriori all'anno 1965 quanti ne risultano dalla divisione del coacervo medesimo per l'importo del contributo mensile base e di adeguamento previsto per il primo anno di applicazione della presente legge, dal precedente art. 10.
La copertura predetta non potrà essere effettuata per periodi anteriori alla data del 1° luglio 1920' o al compimento dell'età di 14 anni dell'interessato, se tale età risulti raggiunta successivamente alla data di cui sopra, ne per periodi già coperti di contribuzione utilizzabile ai fini della presente legge.
I contributi dell'assicurazione facoltativa eventualmente residuali dopo la utilizzazione prevista dai precedenti commi terzo, quarto e quinto, nonché quelli versati dopo la data di entrata in vigore de.lln presente legge, danno titolo alla liquidazione o riliquidazione di una quota di pensione a carico e con le norme dell'assicurazione facoltativa medesima.
Agli effetti dell'anzianità di iscrizione si considera data iniziale dell'assicurazione quella del versamento del primo contributo nell'assicurazione facoltativa.