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Legge 236 del 19 luglio 1993
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione.
Vigente al: 6-12-2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi
urgenti a sostegno dell'occupazione, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57.
3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
del decreto-legge 5 gennaio 1993, n. 1.
4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 5 dicembre 1992, n. 472, e 1 febbraio 1993, n. 26.
5. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 8 ottobre 1992, n. 398, 11 dicembre 1992, n. 478, e
12 febbraio 1993, n. 31.(1) ((2))
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 luglio 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
GIUGNI, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: CONSO
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale con sentenza 29 maggio-1 giugno 1995, n. 218
(in G.U. 1a s.s. 7/6/1995, n. 24) ha dichiarato l'illegittimita'
"dell'art. 1 della medesima legge n. 236 del 1993 che fa salvi gli
effetti prodotti da precedenti analoghe disposizioni di decreti-legge
non convertiti (art. 5 del decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478,
art. 5 del decreto-legge 12 febbraio 1993, n. 31, art. 6, comma 7,
del decreto-legge del 10 marzo 1993, n. 57), nella parte in cui non
prevedono che all'atto di iscrizione nelle liste di mobilita' i
lavoratori che fruiscono dell'assegno o della pensione di invalidita'
possono optare tra tali trattamenti e quello di mobilita' nei modi e
con gli effetti previsti dagli artt. 2, comma 5, e 12, comma 2, del
decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299, convertito in legge 19
luglio 1994, n. 451".
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 22 luglio 2011, n. 234
(in G.U. 1a s.s. 27/7/2011, n. 32) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione),
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
nonche' dell'articolo 1 della stessa legge n. 236 del 1993, che ha
fatti salvi gli effetti prodotti da analoghe disposizioni di
decreti-legge non convertiti (decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57,
decreto-legge 5 gennaio 1993, n. 1, decreto-legge 5 dicembre 1992, n.
472, decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 26, decreto-legge 8 ottobre
1992, n. 398, decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478 e decreto-legge
12 febbraio 1993, n. 31), nella parte in cui dette norme non
prevedono, per i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di
invalidita', nel caso si trovino ad avere diritto ai trattamenti di
disoccupazione, il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di
invalidita', limitatamente al periodo di disoccupazione
indennizzato."
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE
20 MAGGIO 1993, N. 148
All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: "ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del
Regolamento CEE n. 2052/88", sono inserite le seguenti: "o del
regolamento CEE n. 328/88 cosi' individuate ai sensi del decreto-
legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 maggio 1989, n. 181, recante misure di sostegno e di
reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della
siderurgia";
dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Ai fini della definizione degli interventi di cui al comma 1
si tiene altresi' conto:
a) della presenza di crisi territoriali di particolare gravita' o di
crisi settoriali strutturali con notevole impatto sui livelli
occupazionali, facendo riferimento ai criteri gia' definiti sulla
base della legislazione vigente per particolari settori;
b) della sussistenza di situazioni di sviluppo ritardato o di
depressione economica;
c) della sussistenza di processi di ristrutturazione, di
riconversione industriale o di deindustrializzazione;
d) della presenza di gravi fenomeni di degrado sociale, economico o
ambientale e di mancata valorizzazione e difesa del patrimonio
storico e artistico";
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Le misure di cui al comma 1, riservate alla promozione di
iniziative per il sostegno dell'occupazione con caratteri di
economicita' e stabilita' nel tempo, comprese le dotazioni di opere
di pubblica utilita', di servizi terziari e di edilizia abitativa
economico-popolare, prevedono, per una durata non superiore ai tre
anni, l'erogazione di incentivi ai datori di lavoro, per ogni unita'
lavorativa occupata a tempo pieno, aggiuntiva rispetto alle unita'
effettivamente occupate alla data di entrata in vigore del presente
decreto, secondo modulazioni decrescenti che non possono superare
complessivamente una annualita' del costo medio pro capite del
lavoro. Il beneficio e' cumulabile con le agevolazioni di cui agli
articoli 8, 20 e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ed
all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407. Gli
incentivi di cui al presente comma devono favorire l'occupazione
femminile, in conformita' ai principi di cui alla legge 10 aprile
1991, n. 125";
il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Per le finalita' di cui al comma 1 il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, sentite le commissioni regionali per
l'impiego, stipula convenzioni con consorzi di comuni e con enti,
societa', cooperative o consorzi pubblici e privati, di comprovata
esperienza e capacita' tecnica nelle materie di cui al presente
articolo, nonche' con gli enti gestori dei fondi mutualistici per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al comma 1
dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, diretti
all'incremento dell'occupazione, per progettare modelli e strumenti
di gestione attiva della mobilita' e dello sviluppo di nuova
occupazione, anche delineando metodi di valutazione della
fattibilita' dei progetti e dei risultati conseguiti";
dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
"7-bis. I contributi che verranno erogati dalla CEE per la
realizzazione dei servizi di informazione sul mercato del lavoro
comunitario e per gli scambi di domande e offerte di lavoro tra gli
Stati membri, nonche' per le attivita' di cooperazione tra i servizi
per l'impiego comunitari, verranno versati all'entrata del bilancio
dello Stato per essere assegnati ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale".
Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:
"Art. 1-bis. - (Promozione di nuove imprese giovanili nel settore dei
servizi). - 1. Una quota del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, non superiore al 10 per cento, e' riservata
allo sviluppo di nuove imprese giovanili nei settori della fruizione
dei beni culturali, del turismo, della manutenzione di opere civili
ed industriali nelle regioni del Mezzogiorno, nonche' nel settore dei
servizi socio-assistenziali domiciliari e di aiuto personale alle
persone handicappate in situazioni di gravita' di cui all'articolo 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e agli anziani non
autosufficienti.
2. Le finalita' di cui al comma 1, ad eccezione di quelle relative
alle imprese che operano nel settore dei servizi socio-assistenziali
domiciliari e di aiuto personale alle persone handicappate in
situazione di gravita' di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e agli anziani non autosufficienti, sono
realizzate tramite il Comitato per lo sviluppo di nuova
imprenditorialita' giovanile, di cui all'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n.44, come modificato
dall'articolo 1 della legge 11 agosto 1991, n. 275, che opera con i
propri criteri e le proprie procedure.
3. I soggetti destinatari dei benefici devono avere le
caratteristiche delle societa' o delle cooperative di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e
successive modificazioni. Con decreto del Ministro del bilancio e
della programmazione economica, d'intesa con i Ministri del tesoro e
del lavoro e della previdenza sociale, sono definiti i criteri e le
modalita' di concessione delle agevolazioni.
Art. 1-ter. - (Fondo per lo sviluppo). - 1. Per consentire la
realizzazione nelle aree di intervento e nelle situazioni individuate
ai sensi dell'articolo 1 di nuovi programmi di reindustrializzazione,
di interventi per la creazione di nuove iniziative produttive e di
riconversione dell'apparato produttivo esistente, con priorita' per
l'attuazione dei programmi di riordino delle partecipazioni statali,
nonche' per promuovere azioni di sviluppo a livello locale, ivi
comprese quelle dirette alla promozione dell'efficienza complessiva
dell'area anche attraverso interventi volti alla creazione di
infrastrutture tecnologiche, in relazione ai connessi effetti
occupazionali, e' istituito presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, un apposito Fondo per lo sviluppo con la
dotazione finanziaria di lire 75 miliardi per l'anno 1993 e di lire
100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
2. I criteri e le modalita' di utilizzo delle disponibilita' del
Fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e del tesoro, e sentito il Comitato di cui all'articolo 1, comma 1,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo'
avvalersi delle societa' di promozione industriale partecipate dalle
societa' per azioni derivanti dalla trasformazione degli enti di
gestione delle partecipazioni statali ai sensi dell'articolo 15 del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ovvero da enti di gestione
disciolti, nonche' della GEPI S.p.A.
4. Gli interventi a valere sul Fondo di cui al comma 1 sono
determinati sulla base dei criteri di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
5. Le disponibilita' del Fondo di cui al comma 1 possono essere
utilizzate, nei limiti delle quote indicate dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, per
l'erogazione, alle amministrazioni pubbliche ed agli operatori
pubblici e privati interessati, della quota di finanziamento a carico
del bilancio dello Stato per l'attuazione di programmi di politica
comunitaria, secondo le modalita' stabilite dalla legge 16 aprile
1987, n. 183, e successive modificazioni.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a
lire 75 miliardi per l'anno 1993 e a lire 100 miliardi per ciascuno
degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale".
All'articolo 2:
al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il solo
anno 1993 i restanti 15 miliardi sono conferiti al Fondo di dotazione
della Sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la
Banca nazionale del lavoro, istituita con decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, ratificato
con legge 5 gennaio 1953, n.30, e successive modificazioni,
congiuntamente ai rientri per capitale ed interessi, nel limite di
lire 25 miliardi, relativi ai finanziamenti accordati a valere sul
predetto Fondo istituito dall'articolo 1 della legge 27 febbraio
1985, n. 49";
dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Si applicano alle cooperative costituite ai sensi
dell'articolo 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le disposizioni
di cui agli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
3-ter. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1985, n.
49, e' sostituito dal seguente:
"1. In deroga alle vigenti norme possono partecipare alle cooperative
di cui all'articolo 14 le societa' finanziarie il cui capitale sia
posseduto per almeno l'80 per cento da cooperative di produzione e
lavoro e loro consorzi. Non rientra nel calcolo per la determinazione
di tale percentuale il capitale sociale eventualmente sottoscritto
dalle societa' e dalle associazioni che gestiscono i fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai
sensi degli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59";
i commi 4 e 5 sono soppressi;
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"9-bis Un programma analogo a quello di cui al comma 9 e' presentato
dalle regioni Emilia Romagna e Toscana per i comprensori
dell'Appennino interessati a gravi crisi aziendali nei settori della
trasformazione dei prodotti zootecnici, della forestazione e
dell'agricoltura. Per le finalita' di cui al presente comma e'
riconosciuto un finanziamento non superiore a 3 miliardi di lire per
ciascuna delle due regioni, nell'ambito delle risorse di cui agli
articoli 1 e 9".
Dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente:
" Art. 2-bis. - (Attivita' di ricerca e sviluppo sui materiali
ceramici avanzati). - 1. In occasione del riaccorpamento totale
all'interno della struttura dell'ENEA delle attivita' di ricerca e
sviluppo sui materiali ceramici avanzati, condotte anche su incarico
del medesimo ENEA presso il centro ricerche di Bologna della Societa'
TEMAV, l'Ente predetto e' autorizzato, per assicurare continuita'
alle ricerche impostate, a rilevare le attivita' e le attrezzature
della TEMAV, nonche' ad assumere i 50 dipendenti del suddetto centro
ricerche, anche in deroga ai limiti di eta' previsti dalla normativa
vigente.
2. Le operazioni di cui al comma 1 devono essere compiute entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. All'inquadramento si provvedera',
previa consultazione con le organizzazioni sindacali, sulla base dei
titoli di studio e delle esperienze professionali di ciascun
lavoratore. Il trattamento economico spettante e' pari a quello
iniziale della qualifica di inquadramento. I lavoratori conservano il
trattamento previdenziale vigente presso l'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si fa
fronte con le ordinarie disponibilita' di bilancio dell'Ente".
All'articolo 3:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
" 1. E' autorizzata l'esecuzione di interventi di manutenzione
idraulica nell'ambito degli ecosistemi fluviali, da effettuarsi
secondo programmi redatti per i bacini di rilievo nazionale dalle
rispettive autorita', per i bacini di rilievo interregionale dalle
rispettive autorita' o d'intesa tra le regioni competenti per
territorio, ove le autorita' non siano costituite, e per i bacini di
rilievo regionale dalle regioni. I programmi sono redatti sulla base
di criteri e modalita' adottati con decreto del Presidente della
Repubblica ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge
18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni e integrazioni. Il
Comitato dei ministri cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18
maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, e' integrato con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale";
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I programmi sono presentati al Comitato dei ministri di cui
all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e suc-
cessive modificazioni e integrazioni, entro il termine perentorio di
sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto di cui al comma 1. L'inosservanza del predetto termine
comporta l'esclusione dalla ripartizione di cui al comma 7";
al comma 4:
dopo le parole: "in conto residui" sono inserite le seguenti: "per la
parte capitale";
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro il 31 dicembre 1994
possono, comunque, essere utilizzate, con le finalita' orientate alla
ricostruzione del Belice, le somme non impegnate di cui al decreto
del Ministro dei lavori pubblici 10 aprile 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 1990, iscritte in conto
residui per il 1992";
dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
"4-bis. Tra gli istituti di credito speciali o sezioni autonome
autorizzati di cui all'articolo 6 della legge 23 dicembre 1992, n.
505, deve intendersi ricompresa anche la Cassa depositi e prestiti;
il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"9. Alla regione Calabria e' concesso nel periodo 1993-1995 un
contributo speciale di lire 1.340 miliardi, di cui lire 390 miliardi
nell'anno 1993, lire 450 miliardi nell'anno 1994 e lire 500 miliardi
nell'anno 1995, per le spese da sostenersi per il perseguimento delle
finalita' previste dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n.
664, limitatamente ai lavoratori gia' occupati nel precedente
triennio. L'erogazione delle somme e' subordinata agli adempimenti di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 3 febbraio 1986, n.
15, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 87.
La regione Calabria trasmette alle Camere entro il 31 dicembre 1993
una relazione sullo stato di realizzazione delle opere di cui
all'articolo 1 della citata legge n. 664 del 1984 fino alla data di
entrata in vigore del presente decreto, e, entro il 30 giugno 1996,
una relazione sui risultati realizzati con il finanziamento di cui al
presente comma. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono
parere motivato su tali relazioni entro novanta giorni".
All'articolo 4:
al comma 1, le parole: "che occupano fino a quindici dipendenti" sono
sostituite dalle seguenti: "che occupano anche meno di quindici
dipendenti"; e dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
"Possono altresi' essere iscritti i lavoratori licenziati per
riduzione di personale che non fruiscano dell'indennita' di cui
all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223";
il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. All'articolo 6, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"d-bis) realizza, d'intesa con la regione, a favore delle lavoratrici
iscritte nelle liste di mobilita', le azioni positive di cui alla
legge 10 aprile 1991, n. 125"";
dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
"7-bis. I progetti socialmente utili di cui al decreto-legge 4
settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
novembre 1987, n. 452, possono essere svolti anche con il ricorso ai
lavoratori che godono dell'indennita' di mobilita' ai sensi della
legge 23 luglio 1991, n.223. I progetti socialmente utili debbono
comunque essere inerenti a progetti approvati dal Ministero per i
beni culturali e ambientali";
i commi 10 e 11 sono soppressi;
sono aggiunti in fine, i seguenti commi:
"11-bis. l datori di lavoro che, per effetto della trasformazione
della loro natura giuridica da pubblica a privala, devono procedere
alla copertura delle aliquote d'obbligo previste dalla legge 2 aprile
1968, n. 482, possono essere autorizzati ad adempiere gradualmente al
predetto obbligo. L'autorizzazione e' rilasciata, a domanda, dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale tenendo conto
dell'esigenza di contemperare l'assolvimento dell'obbligo di
copertura delle aliquote con il mantenimento degli equilibri
economici e gestionali delle imprese, secondo modalita' determinate
con decreto del Ministro stesso. I datori di lavoro, per i quali si
e' gia' verificata la trasformazione, devono presentare la domanda
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Gli altri datori di lavoro
interessati devono presentare la domanda entro sei mesi dalla data
della trasformazione della loro natura giuridica.
11-ter. Le societa' cooperative ed i loro consorzi che siano stati
cancellati dal registro prefettizio delle cooperative ai sensi
dell'articolo 19, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59,
possono ottenere la reiscrizione nel suddetto registro qualora entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
presentino la relativa domanda corredata dalla certificazione di cui
al comma 1 del medesimo articolo 19".
Dopo l'articolo 4, e' inserito il seguente:
"Art. 4-bis. - (Concorsi per la copertura di posti vacanti nelle
pubbliche amministrazioni). - 1. Le pubbliche amministrazioni che
alla data di entrata in vigore del presente decreto utilizzano
personale con rapporti di lavoro a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, dell'articolo
18 della legge 9 marzo 1989, n.88, e successive modificazioni, del
decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, dell'articolo 9, comma 2, del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni,
possono bandire concorsi per la copertura dei corrispondenti posti
vacanti nelle qualifiche funzionali per le quali sia richiesto il
titolo di studio superiore a quello di scuola secondaria di primo
grado, previa valutazione dei carichi di lavoro con specifico
riferimento alla quantita' totale di atti e di operazioni per unita'
di personale prodotti negli ultimi tre anni e, ove rilevi, del grado
di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa e
potenziale. Le medesime disposizioni si applicano al personale che
alla data del 31 dicembre 1989 era in servizio ai sensi dell'articolo
5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, degli articoli 5 e 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186,
nonche' dell'articolo 7 della legge 29 novembre 1984, n. 798. Si
applicano altresi' al personale assunto ai sensi dell'articolo 10,
comma 4, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive
modificazioni.
2. Per il personale che sia stato assunto a tempo determinato previo
superamento di prove selettive, sono indetti, in attuazione del comma
1, concorsi riservati per soli titoli. Per la partecipazione a tali
concorsi si prescinde dal requisito del limite di eta'.
3. Il personale che sia stato assunto a tempo determinato
esclusivamente mediante valutazione dei titoli e' ammesso a
partecipare a concorsi pubblici banditi per i posti individuati ai
sensi del comma 1, in deroga ai limiti di eta'. Ai candidati, qualora
conseguano l'idoneita' nelle prove di esame, e' attribuito un
punteggio aggiuntivo in sede di valutazione dei titoli non superiore
al 20 per cento del punteggio complessivo finale, in relazione alla
durata del servizio prestato.
4. I bandi di concorso di cui ai commi 2 e 3 sono trasmessi, non
appena deliberati, al Ministero del tesoro ed al Dipartimento per la
funzione pubblica, per le opportune verifiche, anche da parte degli
organi ispettivi e di controllo interno di cui all'articolo 8 del
decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143.
5. Le pubbliche amministrazioni possono prorogare i rapporti di
lavoro a tempo determinato di cui al comma 1, in atto alla data di
entrata in vigore del presente decreto, fino all'assunzione dei
vincitori dei concorsi e comunque non oltre un anno dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I
relativi oneri sono a carico del bilancio delle singole
amministrazioni.
6. Per il personale assunto a tempo determinato nelle qualifiche per
le quali sia richiesto il titolo di studio non superiore a quello di
scuola secondaria di primo grado, le pubbliche amministrazioni, ove
ricorrano le condizioni di cui al comma 1, procedono, in relazione al
verificarsi di vacanze di organico, alla trasformazione dei rapporti
in rapporti a tempo indeterminato.
7. Il trattamento economico spettante ai soggetti di cui ai commi 2,
3 e 6 e' pari a quello iniziale delle qualifiche di inquadramento.
8. Fino all'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 le
amministrazioni di cui al medesimo comma non possono bandire
concorsi, ne' procedere ad assunzioni nelle qualifiche interessate,
ad eccezione delle assunzioni relative a concorsi gia' autorizzati".
L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. - (Contratti di solidarieta'). -
1. La riduzione dell'orario
di lavoro prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984,
n. 863, nonche' dal comma 5 del presente articolo, puo' essere
stabilita nelle forme di riduzione dell'orario giornaliero,
settimanale, mensile o annuale.
2. I datori di lavoro che stipulino accordi ai sensi dell'articolo 1
del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, con una
riduzione dell'orario superiore al 20 per cento, beneficiano di una
riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed
assistenziale da essi dovuta per i lavoratori interessati al
trattamento di integrazione salariale. La misura della riduzione e'
del 25 per cento ed e' elevata al 30 per cento per le imprese
operanti nelle aree individuate per l'Italia dalla CEE ai sensi degli
obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88. Nel caso in cui
l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore al 30 per
cento, la predetta misura e' elevata, rispettivamente, al 35 e al 40
per cento. La presente disposizione trova applicazione con
riferimento alla contribuzione dovuta a decorrere dal 10 marzo 1993 e
fino alla data di scadenza del contratto di solidarieta' e comunque
non oltre il 31 dicembre 1995.
3. Sino al 31 dicembre 1995 i periodi di integrazione salariale
derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863, non si computano ai fini dell'articolo 1,
comma 9, primo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
4. L'ammontare del trattarnento di integrazione salariale corrisposto
per i contratti di solidarieta' stipulati nel periodo compreso tra il
1 gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995, e' elevato, per un periodo
massimo di due anni, alla misura del 75 per cento del trattamento
perso a seguito della riduzione di orario e per lo stesso periodo
all'impresa e' corrisposto, mediante rate trimestrali, un contributo
pari ad un quarto del monte retributivo da essa non dovuto a seguito
della predetta riduzione.
5. Alle imprese non rientranti nel campo di applicazione
dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.863,
che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso
della procedura di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n.
223, stipulano contratti di solidarieta', viene corrisposto, per un
periodo massimo di due anni, un contributo pari alla meta' del monte
retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario.
Il predetto contributo viene erogato in rate trimestrali e ripartito
in parti uguali tra l'impresa e i lavoratori interessati. Per questi
ultimi il contributo non ha natura di retribuzione ai fini degli
istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi
contributivi previdenziali ed assistenziali. Ai soli fini
pensionistici si terra' conto, per il periodo della riduzione,
dell'intera retribuzione di riferimento. La presente disposizione non
trova applicazione in riferimento ai periodi successivi al 31
dicembre 1995.
6. Ai fini di cui al comma 5, l'impresa presenta istanza, corredata
dell'accordo sindacale, agli uffici del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale competenti a norma dell'articolo 4, comma 15,
della legge 23 luglio 1991, n. 223; l'ammissione e' disposta, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro
quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza, ovvero dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, qualora l'istanza sia
stata presentata in data ad essa anteriore e comunque fermi restando
i trattamenti in essere.
7. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche a tutte le
imprese alberghiere, nonche' alle aziende termali pubbliche e private
operanti nelle localita' termali che presentano gravi crisi
occupazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, d'intesa con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, forma l'elenco delle localita' termali cui si
applicano le suddette disposizioni.
8. Le disposizioni di cui al comma 5 trovano applicazione anche per
le imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del
trattamento straordinario di integrazione salariale, anche ove
occupino meno di 16 dipendenti, a condizione che i lavoratori con
orario ridotto da esse dipendenti percepiscano, a carico di fondi
bilaterali istituiti da contratti collettivi nazionali o territoriali
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, una
prestazione di entita' non superiore a quella corrispondente alla
meta' del contributo pubblico destinato ai lavoratori.
9. Fino al 31 dicembre 1995, il requisito di ventiquattro mesi di cui
all'articolo 19, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e'
ridotto a dodici mesi. I trattamenti relativi ai dipendenti delle
imprese beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione
salariale da meno di ventiquattro mesi possono essere autorizzati nei
limiti del complessivo importo di lire 95 miliardi con riferimento
all'intero periodo di anticipazione.
10. Nel contratto di solidarieta' vengono determinate anche le
modalita' attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee
esigenze di maggior lavoro, puo' modificare in aumento, nei limiti
del normale orario contrattuale, l'orario ridotto deterrninato dal
medesimo contratto.
11. Per i contratti di solidarieta' gia' stipulati alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
ove le parti non provvedano a disciplinare la materia di cui al comma
10, puo' provvedervi, su richiesta dell'impresa, l'ispettorato del
lavoro territorialmente competente.
12. Il maggior lavoro prestato ai sensi del comma 10 comporta una
corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale
ovvero del contributo previsto dal comma 5.
13. Alle finalita' del presente articolo si provvede nei limiti delle
risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di
cui all'articolo 1, comma 7. Le modalita' di rimborso alle gestioni
previdenziali interessate sono definite con i decreti di cui
all'articolo 1, comma 5".
Dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente:
"Art. 5-bis. - (Associazioni sindacali nella provincia di Bolzano). -
1. Nella provincia di Bolzano, alle associazioni sindacali costituite
tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche
tedesca e ladina, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, sono estesi i diritti e le
prerogative riconosciuti dai contratti collettivi nazionali di lavoro
alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale".
All'articolo 6:
al comma 4, dopo la parola: "obbligatoria", sono inserite le
seguenti: "e facoltativa";
al comma 5, dopo la parola: "obbligatoria", sono inserite le
seguenti: "e facoltativa";
dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
"5-bis. All'articolo 5, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'impresa non puo'
altresi' collocare in mobilita' una percentuale di manodopera
femminile superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata
con riguardo alle mansioni prese in considerazione".
5-ter. Durante il periodo di iscrizione alle liste di mobilita' le
sezioni circoscrizionali per l'impiego del luogo di residenza,
avvalendosi anche delle strutture delle agenzie regionali per
l'impiego, convocano i lavoratori interessati per sottoporli ad un
colloquio finalizzato a conoscere, oltre a notizie anagrafiche e
professionali, anche disponibilita' e aspirazioni rispetto alla
ricollocazione al lavoro.
5-quater. Le sezioni circoscrizionali e le agenzie regionali di cui
al comma 5-ter, oltre ad informare i lavoratori sulle concrete
possibilita' di inserimento lavorativo, predispongono, d'intesa con
le commissioni regionali per l'impiego ed in collaborazione con le
regioni, i progetti mirati a sostenere ed a promuovere la
ricollocazione dei lavoratori stessi.
5-quinquies. Entro il 31 gennaio 1995 gli uffici provinciali del
lavoro e della massima occupazione e le agenzie regionali per
l'impiego predispongono una relazione sull'attivita' svolta e sui
risultati ottenuti che e' trasmessa al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, alle commissioni regionali per l'impiego, alle
regioni, al Parlamento e al CNEL";
dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:
"8-bis. A decorrere dal 1 febbraio 1991, l'articolo 7, comma 2, della
legge 29 dicembre 1990, n. 407, non trova applicazione nei confronti
dei dipendenti che, a tale data, prestavano servizio alle dipendenze
delle Comunita' europee, a norma del Regolamento n. 31 (CEE), n. 11
(CEEA) dei Consigli, del 18 dicembre 1961, come modificato dal
Regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 259 del Consiglio del 29 febbraio
1968, e successive modificazioni.
8-ter. L'esclusione dalla base imponibile per il computo dei
contributi e premi di previdenza ed assistenza sociale e per gli
effetti relativi alle conseguenti prestazioni del corrispettivo del
servizio di trasporto, predisposto dal datore di lavoro con riguardo
alla generalita' dei lavoratori per esigenze connesse con l'attivita'
lavorativa, si applica anche per i periodi anteriori al 1 gennaio
1993. Restano salvi e conservano la loro efficacia i versamenti
contributivi sul corrispettivo predetto se effettuati anteriormente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto";
al comma 10, l'ultimo periodo e' soppresso;
dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
"10-bis. La determinazione dei requisiti di eta' di cui all'articolo
7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' effettuata con
riferimento alle disposizioni legislative in materia di pensione di
vecchiaia in vigore al 31 dicembre 1992".
il comma 11 e' soppresso;
il comma 15 e' sostituito dal seguente:
"15. Le disposizioni di cui agli articoli l e 3 del decreto-legge 21
giugno 1993, n. 199, si applicano, in quanto compatibili, anche ai
lavoratori marittimi ed amministrativi sospesi dal lavoro in
conseguenza della particolare situazione di crisi del settore del
trasporto marittimo, nel limite comunque non superiore a 800 unita'
di personale dipendente da aziende pubbliche e private";
dopo il comma 15, sono inseriti i seguenti:
"15-bis. L'espressione "equipaggio", di cui all'articolo 4, comma 2,
lettera a), della legge 26 luglio 1984, n.413, e l'espressione "stato
maggiore navigante, di cui al citato comma 2, lettera i), devono
intendersi comprensive, anche ai fini previdenziali, delle qualifiche
di bordo di comandante e di direttore di macchina, e delle qualifiche
equiparate alle medesime. I comandanti e i direttori di macchina ai
quali si applica, ai sensi dell'articolo 3, comma 10, della legge 5
dicembre 1986, n. 856, il regime giuridico ed economico del
regolamento organico, in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto, possono optare, entro il 31 ottobre 1993, per
conservare l'iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza per i
dirigenti di aziende industriali (INPDAI).
15-ter. Al fine di far fronte alle ulteriori esigenze dei porti
nazionali in relazione all'andamento fluttuante dei traffici, il
beneficio di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 21 giugno
1993, n. 197, e' concesso per ulteriori 387 unita'. Il Ministro della
marina mercantile, con proprio decreto, determina le dotazioni
organiche e le relative eccedenze di ciascuna compagnia e gruppo
portuale sulla base delle giornate rispettivamente lavorate nel corso
dell'anno 1992 e nel primo trimestre dell'anno 1993, individuando,
nell'ambito delle eccedenze, il numero massimo di unita' cui
assegnare il predetto beneficio";
sono aggiunti, in fine i seguenti commi:
"17-bis. All'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il
comrna 4, sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. Le disposizioni in materia di mobilita' ed il trattamento
relativo si applicano anche al personale il cui rapporto sia
disciplinato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive
estensioni, modificazioni e integrazioni, che sia stato licenziato da
imprese dichiarate fallite, o poste in liquidazione, successivamente
alla data di entrata in vigore della presente legge. Per i lavoratori
che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso
del trattamento di mobilita', il diritto alla pensione, la
retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve
intendersi quella dei dodici mesi di lavoro precedenti l'inizio del
trattamento di mobilita'.
4-ter. Ferma restando la previsione dell'articolo 4 della legge 12
luglio 1988, n. 270, e limitatamente ai lavoratori licenziati
successivamente al 1 agosto 1993, nei casi di fallimento, di
concordato preventivo, di amministrazione controllata e di procedure
di liquidazione, le norme in materia di mobilita' e del relativo
trattamento trovano applicazione anche nei confronti delle aziende di
trasporto pubblico che hanno alle proprie dipendenze personale
iscritto al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici
servizi di trasporto. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate
condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilita', il
diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il
calcolo della pensione deve intendersi quella del periodo di lavoro
precedente l'inizio del trattamento di mobilita'".
17-ter. In attesa che con successivo provvedimento la percentuale di
commisurazione dell'indennita' giornaliera di disoccupazione di cui
al decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 169, sia elevata al 40
per cento, la percentuale stessa e' elevata al 25 per cento a
decorrere dal 1 luglio 1993 fino al 31 dicembre 1993. Al relativo
onere si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1 del
presente decreto".
All'articolo 7:
dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e' inserito il seguente:
"2-bis. Con il provvedimento di cui al comma 2, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale su istanza dell'azienda, da
formularsi contestualmente alle richieste di proroga, dispone,
ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 2, comma 6, il pagamento
diretto da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) delle relative prestazioni, con i connessi assegni per il
nucleo familiare ove spettanti";
al comma 4, sono soppresse le parole: ", purche' ad essi si applichi,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, il medesimo
contratto nazionale di lavoro";
dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
"6-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, su proposta della regione Sardegna, la societa' Iniziative
Sardegna s.p.a. (INSAR) e' autorizzata ad assumere ed a reimpiegare,
secondo le disposizioni del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, i
lavoratori che, precedentemente alla data di entrata in vigore della
legge 23 luglio 1991, n. 223, siano stati collocati in cassa
integrazione guadagni straordinaria ai sensi della legge 12 agosto
1977, n.675, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali
non sia intervenuto il rinnovo della stessa cassa integrazione, o che
siano stati licenziati da aziende per le quali e' stata conclusa o
avviata la procedura di fallimento o di liquidazione coatta
amministrativa e che, per tutte le fattispecie, non abbiano fruito
dei benefici di cui alla citata legge n. 223 del 1991.
6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano altresi' ai
lavoratori destinatari delle disposizioni in materia di cassa
integrazione guadagni di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, e
successive modificazioni, e 8 agosto 1972, n. 464, e successive
modificazioni, nonche' delle disposizioni di cui all'articolo 12
della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, e al
decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36, ivi compresi
quelli gia' collocati in mobilita'.
6-quater. Ai lavoratori di cui ai commi 6-bis e 6-ter del presente
articolo e' concesso il trattamento straordinario di integrazione
salariale previsto dall'articolo 22, comma 6, della legge 23 luglio
1991, n. 223, e successive modificazioni.
6-quinquies. Sono applicabili le disposizioni vigenti concernenti
l'INSAR. Agli oneri conseguenti all'avviamento delle iniziative di
ricollocamento si provvede mediante il conferimento di lire 40
miliardi all'INSAR per il 1993.
6-sexies. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, dispone il
conferimento della somma di cui al comma 6-quinquies. Al relativo
onere per il 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
il 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero del tesoro";
il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni in materia di
trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 3
dell'articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n.223, sono estese alle
imprese esercenti attivita' commerciali che occupino piu' di 50
addetti, nonche' alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli
operatori turistici, che occupino piu' di 50 addetti e alle imprese
di vigilanza. Fino al 31 dicembre 1994 le disposizioni del presente
comma si applicano alle imprese di spedizione e di trasporto che
occupino piu' di 50 addetti. Il CIPI approva i relativi programmi,
nei limiti di spesa di lire 15 miliardi annui per ciascuno degli anni
1993, 1994 e 1995";
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"10-bis. All'articolo 17, comma 6, della legge 27 febbraio 1985, n.
49, dopo le parole: "cooperative costituite" sono inserite le
seguenti "o che abbiano iniziato l'attivita'".
10-ter. Per i dipendenti dalle aziende commissariate in base al
decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, la durata dell'intervento della
cassa integrazione straordinaria e' equiparata al termine previsto
per l'attivita' del commissario".
All'articolo 8:
dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
"4-bis. Per i lavoratori assunti dalle imprese in favore delle quali
sia stato emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale
il decreto di cui all'articolo 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464, i
requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della legge
23 luglio 1991, n. 223, si considerano acquisiti con riferimento
anche all'attivita' espletata presso l'impresa di provenienza. Alla
relativa spesa, prevista in lire 3.500.000.000 per l'anno 1994 e in
lire 2.700.000.000 per l'anno 1995, si provvede mediante riduzione
del contributo concesso alla regione Calabria di cui all'articolo 3,
comma 9, del presente decreto";
il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 4 ed al comma 4
dell'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpretano
nel senso che il mancato versamento delle mensilita' alla gestione
degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali, di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n.
88, non comporta la sospensione della procedura di mobilita' di cui
al medesimo articolo 4 e la perdita, da parte dei lavoratori
interessati, del diritto a percepire l'indennita' di mobilita' di cui
all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223".
All'articolo 9:
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e
le province autonome possono contribuire al finanziamento di:
interventi di formazione continua, di aggiornamento o
riqualificazione, per operatori della formazione professionale, quale
che sia il loro inquadramento professionale, dipendenti degli enti di
cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 febbraio 1987, n. 40;
interventi di formazione continua a lavoratori occupati in aziende
beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale;
interventi di riqualificazione o aggiornamento professionali per
dipendenti da aziende che contribuiscano in misura non inferiore al
20 per cento del costo delle attivita', nonche' interventi di
formazione professionale destinati ai lavoratori iscritti nelle liste
di mobilita', formulate congiuntamente da imprese e gruppi di imprese
e dalle organizzazioni sindacali, anche a livello aziendale, dei
lavoratori, ovvero dalle corrispondenti associazioni o dagli
organismi paritetici che abbiano per oggetto la formazione
professionale. Nei casi di crisi di settore, i contributi finanziari
possono essere erogati direttamente dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, d'intesa con le regioni. Il finanziamento degli
interventi formativi di cui al presente comma non puo' prevedere il
rimborso della retribuzione degli utenti a carico dell'impresa. Tale
clausola limitativa non viene applicata ai dipendenti degli enti di
formazione professionale di cui sopra gravando l'onere finanziario
della retribuzione sugli organismi pubblici che possono accedere ai
fondi comunitari";
dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le regioni
e le province autonome approvano i progetti di intervento di
formazione continua, formulati da organismi aventi per oggetto la
formazione professionale, diretti ai soggetti privi di occupazione e
iscritti alle liste di collocamento che abbiano partecipato ad
attivita' socialmente utili. La partecipazione a tale attivita', per
tutto il periodo della sua durata, deve essere attestata, su domanda
dell'interessato, dalla commissione regionale per l'impiego
competente per territorio entro il termine di trenta giorni. Decorso
tale termine, l'attestazione si ritiene rilasciata. I soggetti di cui
al comma 3 hanno diritto a partecipare agli interventi di formazione
continua secondo la graduatoria delle liste di collocamento";
il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Le attivita' di cui ai commi 1, 2, 3 e 3-bis gravano sulle
disponibilita' del Fondo per la formazione professionale di cui al
comma 5, nonche', per gli interventi diretti ai dipendenti degli enti
di formazione professionale, sulla disponibilita' di cui al decreto-
legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito dalla legge 12 novembre
1988, n. 492;
il comma 14 e' sostituito dal seguente:
"14. Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la
conoscenza diretta del mondo del lavoro, le universita', i
provveditorati agli studi, le istituzioni scolastiche pubbliche, i
centri di formazione e/o orientamento, gli uffici periferici del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su indicazione dei
rispettivi responsabili, possono avviare, dandone preventiva
comunicazione all'ispettorato del lavoro territorialmente competente
e per suo tramite alla commissione regionale per l'impiego e alla
regione, gli utenti del servizio da essi esercitato presso i datori
di lavoro privati che, sentite le rappresentanze sindacali aziendali,
ovvero, in mancanza, le organizzazioni sindacali di categoria
territoriali, siano disponibili ad ospitarli";
al comma 16:
la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) per gli utenti in formazione scolastica, universitaria o
professionale, mediante esperienze di durata non superiore a due
mesi, da maturare in settori operativi diversi, sulla base di
apposite convenzioni tra le strutture formative e/o di orientamento e
i datori di lavoro interessati, garantendo comunque la presenza di un
tutor come responsabile didattico ed organizzativo delle attivita'. I
predetti limiti temporali non si applicano agli utenti appartenenti
alle categorie protette, portatori di handicap";
alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: ", garantendo
comunque la presenza di un tutor come responsabile didattico ed
organizzativo delle attivita'";
e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"b-bis) per gli utenti forniti di diploma di istruzione secondaria
superiore che frequentino corsi post-secondari di perfezionamento o
specializzazione, mediante esperienze pratiche previste nei relativi
piani di studio, da effettuare presso aziende; i corsi sono istituiti
sulla base di convenzioni o accordi tra l'amministrazione scolastica
o le singole scuole e le regioni interessate, anche in relazione alle
proposte delle associazioni dei datori di lavoro, delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative
a livello nazionale e degli ordini professionali; i rapporti tra le
singole istituzioni scolastiche e le aziende interessate ai corsi
sono regolati da specifiche convenzioni; mediante la stipula di
appositi accordi o convenzioni con le universita', le attivita' di
formazione svolte nei corsi possono valere come crediti formativi
utili ai fini della prosecuzione degli studi nei corsi universitari
finalizzati al conseguimento dei diplomi universitari";
al comma 17, dopo le parole: "suindicati rapporti,", sono inserite le
seguenti "compresa l'individuazione del tutor, delle sue
caratteristiche e degli oneri economici per l'eventuale retribuzione
di tale figura professionale, ".
Dopo l'articolo 9, sono inseriti i seguenti:
"Art. 9-bis. - (Lavoratori stagionali). -1. Il comma 2 dell'articolo
23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e' sostituito dal seguente:
"2. I lavoratori che abbiano prestato attivita' lavorativa con
contratto a tempo determinato nelle ipotesi previste dall'articolo
8-bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, hanno diritto di
precedenza nell'assunzione presso la stessa azienda, con la medesima
qualifica, a condizione che manifestino la volonta' di esercitare
tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di
lavoro".
2. Nei casi di avviamento al lavoro dei lavoratori di cui al comma 1
del presente articolo, le assunzioni effettuate non concorrono a
determinare la quota di riserva prevista dall'articolo 25, comma 1,
della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Art. 9-ter. - (Disposizioni per l'ENI spa). - 1. A seguito della
trasformazione dell'ENI in societa' per azioni ai sensi del decreto-
legge 11 luglio 1992, n.333, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1992, n. 359, e dei previsti riassetti organizzativi e
produttivi, fino al 31 dicembre 1994 l'ENI spa puo' predisporre un
programma biennale di prepensionamenti di anzianita', riguardante
anche le societa' del gruppo, nei limiti di 1.500 unita'. Di tale
programma deve essere data comunicazione alle organizzazioni
sindacali interessate aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale.
2. Possono essere ammessi al beneficio del pensionamento, di cui al
comma 1, i lavoratori in possesso di almeno 30 anni di anzianita'
contributiva ed assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti ovvero in forme
sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria. Agli stessi
lavoratori il trattamento pensionistico di anzianita' viene erogato
con una maggiorazione dell'anzianita' contributiva e assicurativa
pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35
anni prescritto dalle disposizioni regolanti la suddetta
assicurazione generale obbligatoria, ed in ogni caso non superiore al
periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e
quella del compimento dell'eta' pensionabile in vigore al momento
della presentazione della domanda di pensione.
3. Le domande di prepensionamento devono essere presentate
irrevocabilmente alle aziende di appartenenza dai lavoratori che
siano gia' in possesso dei requisiti di cui al comma 2, ovvero che li
matureranno nel corso del 1994, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. L'ENI spa, sulla base del programma di cui al comma 1 e delle
domande presentate, provvedera' a selezionare le stesse,
trasmettendole all'INPS e all'INPDAI. Il rapporto di lavoro dei
dipendenti le cui domande sono trasmesse all'INPS e all'INPDAI si
estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'azienda effettua la
trasmissione delle domande stesse.
5. L'ENI spa e le societa' del gruppo interessate corrispondono per
ciascun mese di anticipazione della pensione ai Fondi pensioni
gestiti dagli enti di cui al comma 4, una somma pari all'importo
risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per
i fondi medesimi sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun
lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonche' una somma pari
all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la
tredicesima mensilita'. Dette somme sono corrisposte entro trenta
giorni dalla richiesta all'INPS e all'lNPDAI in unica soluzione o in
un numero di rate mensili di pari importo, non superiore a quello dei
mesi di anticipazione della pensione, maggiorato degli interessi
nella misura del 10 per cento in ragione dell'anno.
Art. 9-quater. - (Disposizioni concernenti i dipendenti dei partiti
politici). - 1. I dipendenti dei soggetti di cui alla legge 2 maggio
1974, n. 195, e successive modificazioni, attualmente in servizio,
nonche' quelli licenziati e disoccupati a decorrere dal 18 aprile
1993, che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti almeno ventotto anni
di anzianita' assicurativa e contributiva agli effetti delle
disposizioni del primo comma, lettere a) e b), dell'articolo 22 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, hanno
facolta' di richiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, la
concessione della pensione di anzianita' con una maggiorazione
dell'anzianita' assicurativa e contributiva pari al periodo
necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni
prescritto dalle disposizioni suddette ed in ogni caso non superiore
al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella
del compimento dell'eta' per il pensionamento di vecchiaia. La
concessione del trattamento pensionistico di cui al presente comma ha
decorrenza non anteriore al 1 gennaio 1994.
2. Qualora non siano applicabili le disposizioni di cui al comma 1,
ai lavoratori ed ai dipendenti licenziati di cui al medesimo comma
che possano far valere alla data del 18 aprile 1993 almeno un anno di
anzianita' assicurativa e contributiva per effetto del rapporto di
lavoro alle dipendenze dei soggetti di cui al presente articolo, sono
corrisposti, a far data dal 1 settembre 1993, per un periodo non
superiore ad un anno, un'indennita' pari al trattamento massimo di
integrazione salariale straordinaria prevista dalle vigenti
disposizioni, nonche' gli assegni per il nucleo familiare ove
spettanti, qualora risultino o siano risultati eccedenti rispetto
alla necessita' di organico dichiarata dai predetti organismi.
3. I periodi di godimento dell'indennita' di cui al comma 2 sono
riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto alla
pensione e della misura della pensione stessa. Per tali periodi il
contributo figurativo e' calcolato sulla base della retribuzione cui
e' riferita la predetta anzianita'. L'indennita' e' corrisposta
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
4. Le domande degli interessati ai fini del conseguimento dei
benefici di cui ai commi 1 e 2, nonche' il riepilogo delle necessita'
di organico e delle correlate eccedenze di personale sono trasmessi
dai datori di lavoro interessati al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale che adotta i conseguenti provvedimenti di
ammissione.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per gli
anni 1994 e 1995, pari, rispettivamente, a lire 51 miliardi e a lire
23 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle
proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo
parzialmente utilizzando lo stanziamento relativo al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
DECRETO-LEGGE 20 maggio 1993, n. 148
Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.
Vigente al: 7-12-2013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni a sostegno dell'occupazione, tenuto conto della
difficile situazione economica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 maggio 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Fondo per l'occupazione
1. Per gli anni 1993-1995 il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, attua, sentite le
regioni, e tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato per il
coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 29 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 15 settembre 1992, misure straordinarie di
politica attiva del lavoro intese a sostenere i livelli
occupazionali: a) nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e
2 del regolamento CEE n. 2052/88 o del regolamento CEE n. 328/88
cosi' individuate ai sensi del decreto- legge 1 aprile 1989, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181,
recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione
del piano di risanamento della siderurgia; b) nelle aree che
presentano rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di
lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 36, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
accertati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su
proposta delle commissioni regionali per l'impiego, sulla base delle
intese raggiunte con la Commissione delle Comunita' europee.
1-bis. Ai fini della definizione degli interventi di cui al comma 1
si tiene altresi' conto:
a) della presenza di crisi territoriali di particolare gravita' o
di crisi settoriali strutturali con notevole impatto sui livelli
occupazionali, facendo riferimento ai criteri gia' definiti sulla
base della legislazione vigente per particolari settori;
b) della sussistenza di situazioni di sviluppo ritardato o di
depressione economica;
c) della sussistenza di processi di ristrutturazione, di
riconversione industriale o di deindustrializzazione
d) della presenza di gravi fenomeni di degrado sociale, economico
o ambientale e di mancata valorizzazione e difesa del patrimonio
storico e artistico.
2. Le misure di cui al comma 1, riservate alla promozione di
iniziative per il sostegno dell'occupazione con caratteri di
economicita' e stabilita' nel tempo, comprese le dotazioni di opere
di pubblica utilita', di servizi terziari e di edilizia abitativa
economico-popolare, prevedono l'erogazione di incentivi ai datori di
lavoro, ovvero imprenditori, per ogni unita' lavorativa occupata a
tempo pieno, secondo modulazioni crescenti che non possono comunque
superare complessivamente una annualita' del costo medio del lavoro.
3. Le risorse di cui al comma 7 preordinate alle finalita' di cui
al comma 1 sono ripartite tra le aree di cui al medesimo comma 1, e
in tutte le regioni per le iniziative di cui al comma 5, in base alla
entita' del numero dei disoccupati in esse registrati. I benefici di
cui al presente articolo sono attribuiti con provvedimento
dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, nei
limiti delle risorse a ciascuno di essi assegnate alle imprese che
presentino la domanda, nei termini stabiliti dal Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, con priorita' per le assunzioni collegate
a nuovi insediamenti produttivi e secondo l'ordine di presentazione
delle domande stesse. In fase di prima applicazione la domanda e'
presentata entro il 20 luglio 1995, per assunzioni da effettuarsi
entro il 31 dicembre 1995. I benefici sono attribuiti nella misura
massima consentita dalla disciplina comunitaria sugli aiuti alle
imprese, in tre rate annuali pari al 25%, 35% e 40% rispettivamente,
mediante conguaglio con i contributi previdenziali, ove possibile.
4. Nella domanda deve essere specificato, sotto la personale
responsabilita' del datore di lavoro ovvero imprenditore, che le
assunzioni per le quali il beneficio viene richiesto sono collegate a
nuovi insediamenti produttivi, ovvero avvengono ad incremento
dell'organico calcolato sulla media dell'ultimo semestre e che,
durante il predetto periodo non sono intervenute riduzioni o
sospensioni di personale avente analoghe qualifiche professionali,
nonche' in quale misura le assunzioni riguardano i lavoratori di cui
all'articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
5. Gli interventi previsti dal comma 2 sono estesi a tutto il
territorio nazionale per le iniziative riguardanti l'occupazione di
persone svantaggiate, promosse dai soggetti di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381.
6. Per le finalita' di cui al comma 1 il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, sentite le commissioni regionali per
l'impiego, stipula convenzioni con consorzi di comuni e con enti,
societa', cooperative o consorzi pubblici e privati, di comprovata
esperienza e capacita' tecnica nelle materie di cui al presente
articolo, nonche' con gli enti gestori dei fondi mutualistici per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al comma 1
dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, diretti
all'incremento dell'occupazione, per progettare modelli e strumenti
di gestione attiva della mobilita' e dello sviluppo di nuova
occupazione, anche delineando metodi di valutazione della
fattibilita' dei progetti e dei risultati conseguiti.
7. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito presso
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per
l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di
spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi
comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al
presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al
predetto Fondo. (10) (11a) (13) (14) (16) (25) (28) (29) (36) (37)
(38) (39) (40) ((41))
7-bis. I contributi che verranno erogati dalla CEE per la
realizzazione dei servizi di informazione sul mercato del lavoro
comunitario e per gli scambi di domande e offerte di lavoro tra gli
Stati membri, nonche' per le attivita' di cooperazione tra i servizi
per l'impiego comunitari, verranno versati all'entrata del bilancio
dello Stato per essere assegnati ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ,
salvo che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si
avvalga di agenzie specializzate ed appositamente autorizzate a tal
fine. (5)
8. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 7 e' autorizzata
la spesa di lire 550 miliardi per l'anno 1993 e di lire 400 miliardi
per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. Le somme non impegnate in ciascun
esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo. (5) (10)
(11) (13) (14) (16) (25) (28) (29)
-------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla L. 19 luglio 1994, n. 451, ha disposto (con l'art. 17, comma 1)
che "Per le finalita' di cui agli articoli 14 e 15 il fondo di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
rifinanziato per lire 20 miliardi per l'anno 1994 e per lire 80
miliardi per l'anno 1995."
Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 4) che il Fondo di cui al
comma 7 del presente articolo e' rifinanziato per lire 19 miliardi
per l'anno 1994, per lire 123 miliardi per l'anno 1995, per lire 158
miliardi per l'anno 1996 e per lire 72 miliardi per l'anno 1997,
intendendosi i relativi interventi prorogati per i predetti anni.
-------------
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, ha disposto (con l'art. 1, comma
4) che il Fondo per l'occupazione di cui al comma 7 del presente
articolo e' incrementato di lire 669 miliardi per l'anno 1995. Ha
inoltre disposto (con l'art. 4, comma 9) che "Per le finalita' di cui
all'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il
Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148
del 1993, e' incrementato per lire 230 miliardi per l'anno 1995".
-------------
AGGIORNAMENTO (11a)
Il D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni,
dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, ha disposto (con l'art. 29-quater,
comma 1) che il Fondo di cui al comma 7 del presente articolo e'
incrementato di lire 739 miliardi a decorrere dall'anno 1999.
-------------
AGGIORNAMENTO (13)
Il D.L. 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
L. 20 marzo 1998, n. 52 (in G.U. 21/03/1998, n.67), ha disposto (con
l'art. 3, comma 1) che per il rifinanziamento del Fondo di cui al
comma 7 del presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 714
miliardi a decorrere dall'anno 2000.
-------------
AGGIORNAMENTO (14)
La L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha disposto (con l'art. 3, comma 8)
che il Fondo per l'occupazione di cui al comma 7 del presente
articolo e' rifinanziato per un importo di lire 200 miliardi annue a
decorrere dal 1999 finalizzato ad agevolazioni contributive a fronte
di progetti di riduzione dell'orario di lavoro.
-------------
AGGIORNAMENTO (16)
La L. 17 maggio 1999, n. 144, ha disposto (con l'art. 66, comma 1)
che il Fondo per l'occupazione di cui al comma 7 del presente
articolo e' incrementato di lire 800 miliardi a decorrere dall'anno
2000.
-------------
AGGIORNAMENTO (25)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
L. 14 maggio 2005, n. 80, ha disposto (con l'art. 13, comma 3) che il
Fondo per l'occupazione di cui al comma 7 del presente articolo e'
incrementato di 1,35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
-------------
AGGIORNAMENTO (28)
La L. 24 dicembre 2007, n. 247 ha disposto (con l'art. 1, comma 68)
che "A tale fine e' stabilito uno specifico incremento del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, per 650 milioni di euro a decorrere dall'anno
2011".
-------------
AGGIORNAMENTO (29)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244, come modificata dal D.L. 27 maggio
2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008,
n. 126, ha disposto (con l'art. 2, comma 119) che le risorse del
Fondo di cui al comma 7 del presente articolo sono ridotte di 55
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.
-------------
AGGIORNAMENTO (36)
La L. 12 novembre 2011, n. 183, ha disposto (con l'art. 33, comma
20) che " L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e'
incrementata di euro 1.000 milioni per l'anno 2012".
-------------
AGGIORNAMENTO (37)
La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 2, comma 65)
che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata di
euro 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di euro 700
milioni per l'anno 2015 e di euro 400 milioni per l'anno 2016".
-------------
AGGIORNAMENTO (38)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 1, comma
15) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel
Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e'
ridotta di 30 milioni di euro per l'anno 2013 e di 11.022.401 euro
annui a decorrere dall'anno 2015".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 254) che "In
considerazione del perdurare della crisi occupazionale e della
prioritaria esigenza di assicurare adeguate risorse per gli
interventi di ammortizzatori sociali in deroga a tutela del reddito
dei lavoratori in una logica di condivisione solidale fra istituzioni
centrali, territoriali e parti sociali, in aggiunta a quanto previsto
dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per
l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata
di euro 200 milioni per l'anno 2013".
-------------
AGGIORNAMENTO (39)
Il D.L. 21 maggio 2013, n. 54, convertito con modificazioni dalla
L. 18 luglio 2013, n. 85, ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettere
a) e c)) che "In considerazione del perdurare della crisi
occupazionale e della prioritaria esigenza di assicurare adeguata
tutela del reddito dei lavoratori in modo tale da garantire il
perseguimento della coesione sociale, ferme restando le risorse gia'
destinate dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n.
92, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 253, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, mediante riprogrammazione dei
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2007/2013
oggetto del Piano di azione e coesione, al fine di consentire, in
vista dell'attuazione del monitoraggio di cui al comma 2, un primo,
immediato rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di
cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n.
92, e rilevata l'eccezionalita' della situazione di emergenza
occupazionale che richiede il reperimento di risorse al predetto
fine, anche tramite la ridestinazione di somme gia' diversamente
finalizzate dalla legislazione vigente, si dispone quanto segue:
- a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per
l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e'
incrementata, per l'anno 2013, di 250 milioni di euro per essere
destinata al rifinanziamento dei predetti ammortizzatori sociali in
deroga, con corrispondente riduzione per l'anno 2013 del Fondo di cui
all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre
2007, n. 247, in considerazione dei tempi necessari per il
perfezionamento del procedimento concessivo dei relativi benefici
contributivi".
[...]
- "c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per
l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e'
ulteriormente incrementata, per l'anno 2013, di 219 milioni di euro".
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla L.
3 agosto 2013, n. 90, ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che
"L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per
l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata
di 47,8 milioni di euro per l'anno 2013 e di 121,5 milioni di euro
per l'anno 2014, per essere destinata al rifinanziamento degli
ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65
e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92".
-------------
AGGIORNAMENTO (41)
Il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla
L. 28 ottobre 2013, n. 124, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che
"Ferme restando le risorse gia' destinate dall'articolo 1, comma 253,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, mediante riprogrammazione dei
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2007/2013
oggetto del Piano di azione e coesione, l'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione,
di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e' incrementata, per l'anno 2013, di 500 milioni
di euro da destinare al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali
in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28
giugno 2012, n. 92, da ripartirsi tra le Regioni tenendo conto delle
risorse da destinarsi per le medesime finalita' alle Regioni
interessate dalla procedura di cui al citato articolo 1, comma 253
della predetta legge n. 228 del 2012, le quali concorrono in via
prioritaria al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga
nelle predette Regioni".
Art. 1-bis.
(Promozione di nuove imprese giovanili nel settore dei servizi).
1. Una quota del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma 7, non superiore al 10 per cento, e' riservata allo sviluppo di
nuove imprese giovanili nei settori della innovazione tecnologica,
della tutela ambientale , dell'agricoltura e della trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agroindustriali, della fruizione dei
beni culturali, del turismo, della manutenzione di opere civili ed
industriali nelle aree depresse di cui agli obiettivi nn. 1, 2 e 5-b
del regolamento (Cee) 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988,
relativo ai fondi strutturali dell'Unione europea, e successive
modificazioni, nonche' nel settore dei servizi socio-assistenziali
domiciliari e di aiuto personale alle persone handicappate in
situazioni di gravita' di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e agli anziani non autosufficienti.
2. Le finalita' di cui al comma 1, ad eccezione di quelle relative
alle imprese che operano nel settore dei servizi socio-assistenziali
domiciliari e di aiuto personale alle persone handicappate in
situazione di gravita' di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e agli anziani non autosufficienti, sono
realizzate tramite il Comitato per lo sviluppo di nuova
imprenditorialita' giovanile, di cui all'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n.44, come modificato
dall'articolo 1 della legge 11 agosto 1991, n. 275, che opera con i
propri criteri e le proprie procedure.
3. I soggetti destinatari dei benefici devono avere le
caratteristiche delle societa' o delle cooperative di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n 44, e
successive modificazioni. Con decreto del Ministro del bilancio e
della programmazione economica, d'intesa con i Ministri del tesoro e
del lavoro e della previdenza sociale, sono definiti i criteri e le
modalita' di concessione delle agevolazioni.
3-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono altresi' destinate alla
promozione di nuove cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre
1991, n. 381, sulla base di un programma definito dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni
nazionali operanti nel settore. I benefici sono concessi, nella
misura di cui all'articolo 1, comma 3, per ogni lavoratore dipendente
o socio lavoratore, che non goda dei benefici di cui all'articolo 4,
comma 3, della predetta legge. Le domande per la concessione del
beneficio sono presentate all'ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione, competente per territorio.
((18))
------------------
AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185 ha disposto (con l'art. 27, comma
2, lettera b)) che "Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti
di cui al comma 1, sono abrogati: ((...))
b) l'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236".
Art. 1-ter
(Fondo per lo sviluppo).
1. Per consentire la realizzazione nelle aree di intervento e nelle
situazioni individuate ai sensi dell'articolo 1 di nuovi programmi di
reindustrializzazione, di interventi per la creazione di nuove
iniziative produttive e di riconversione dell'apparato produttivo
esistente, con priorita' per l'attuazione dei programmi di riordino
delle partecipazioni statali, nonche' per promuovere azioni di
sviluppo a livello locale, ivi comprese quelle dirette alla
promozione dell'efficienza complessiva dell'area anche attraverso
interventi volti alla creazione di infrastrutture tecnologiche, in
relazione ai connessi effetti occupazionali, e' istituito presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un apposito Fondo
per lo sviluppo con la dotazione finanziaria di lire 75 miliardi per
l'anno 1993 e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e
1995. ((Per l'anno 2005 la dotazione finanziaria del predetto Fondo
e' stabilita in 10 milioni di euro.))
2. I criteri e le modalita' di utilizzo delle disponibilita' del
Fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e del tesoro, e sentito il Comitato di cui all'articolo 1, comma 1,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. ((Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato
per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, tenuto conto dei fenomeni di
repentina crisi occupazionale in essere, sono indicati i criteri di
priorita' per l'attribuzione delle risorse e con riferimento alle
aree territoriali ed ai settori industriali in crisi, nonche' i
criteri di selezione dei soggetti a cui e' attribuita la gestione dei
programmi di sviluppo locale connessi.))
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo'
avvalersi delle societa' di promozione industriale partecipate dalle
societa' per azioni derivanti dalla trasformazione degli enti di
gestione delle partecipazioni statali ai sensi dell'articolo 15 del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ovvero da enti di gestione
disciolti, nonche' della GEPI S.p.A.
4. Gli interventi a valere sul Fondo di cui al comma 1 sono
determinati sulla base dei criteri di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
5. Le disponibilita' del Fondo di cui al comma 1 possono essere
utilizzate, nei limiti delle quote indicate dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, per
l'erogazione, alle amministrazioni pubbliche ed agli operatori
pubblici e privati interessati, della quota di finanziamento a carico
del bilancio dello Stato per l'attuazione di programmi di politica
comunitaria, secondo le modalita' stabilite dalla legge 16 aprile
1987, n. 183, e successive modificazioni.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a lire 75 miliardi per l'anno 1993 e a lire 100 miliardi per ciascuno
degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
Art. 2.
Interventi di reindustrializzazione e di sviluppo dell'occupazione
1. Il periodo temporale di durata del Fondo speciale per gli
interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, istituito con
l'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, decorre dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
interministeriale di attuazione previsto nel comma 4 del predetto
articolo. Al Fondo e' conferita una ulteriore somma di lire 15
miliardi per l'anno 1993. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo
anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. I rientri per capitale ed interessi derivanti per i medesimi
anni dalle anticipazioni concesse dal Mediocredito centrale ai sensi
dell'articolo 2, lettera a), della legge 28 novembre 1980, n. 782,
affluiscono nel limite di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni
1993 e 1994 al Fondo di cui al comma 1 e nel limite di lire 25
miliardi per ciascuno dei medesimi anni al Fondo istituito
dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, di cui 10
miliardi con relativi rientri costituiti dalle quote di ammortamento
per capitali e degli interessi corrisposti dalle cooperative
mutuatarie, destinati esclusivamente ad operazioni di finanziamento
delle cooperative sociali e dei loro consorzi di cui alla legge 8
novembre 1991, n. 381. Per il solo anno 1993 i restanti 15 miliardi
sono conferiti al Fondo di dotazione della Sezione speciale per il
credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro,
istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15
dicembre 1947, n. 1421, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n.30, e
successive modificazioni, congiuntamente ai rientri per capitale ed
interessi, nel limite di lire 25 miliardi, relativi ai finanziamenti
accordati a valere sul predetto Fondo istituito dall'articolo 1 della
legge 27 febbraio 1985, n. 49.
3. I lavoratori dipendenti da aziende poste in vendita o in
liquidazione dai proprietari che, a prescindere dallo stato di crisi
dell'impresa o dalla cessazione della sua attivita', intendano
rilevare, in tutto o in parte, l'azienda da cui dipendono, sono
compresi tra i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a),
della legge 27 febbraio 1985, n. 49.
3-bis. Si applicano alle cooperative costituite ai sensi
dell'articolo 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le disposizioni
di cui agli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
3-ter. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1985, n.
49, e' sostituito dal seguente:
1. "In deroga alle vigenti norme possono partecipare alle cooperative
di cui all'articolo 14 le societa' finanziarie il cui capitale sia
posseduto per almeno 1'80 per cento da cooperative di produzione e
lavoro e loro consorzi. Non rientra nel calcolo per la determinazione
di tale percentuale il capitale sociale eventualmente sottoscritto
dalle societa' e dalle associazioni che gestiscono i fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai
sensi degli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59".
4. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 19 LUGLIO 1993, N. 236.
5. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 19 LUGLIO 1993, N. 236.
6. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo
6 del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e' prorogato al 31
dicembre 1993 il termine per la presentazione delle domande relative
al programma di promozione industriale della SPI ed al programma
speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica di
cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del medesimo decreto-legge.
7. Al fine di mantenere e sviluppare l'occupazione, i compiti di
intervento nel settore bieticolo-saccarifero svolti dalla RIBS S.p.a.
in base alla legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive
modificazioni e integrazioni, sono estesi ad altri settori della
produzione agricola, nei limiti delle disponibilita' finanziarie
della stessa RIBS S.p.a., fatte salve le funzioni di programmazione
nel settore agricolo-alimentare attribuite al CIPE dall'articolo 2,
comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752.
8. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 7 AGOSTO 1997, N. 266)).
9. Ai fini della reindustrializzazione e dello sviluppo economico
ed occupazionale dell'area torrese e stabiese e dell'area di Airola,
la regione Campania, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, presenta al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale un programma di interventi nell'ambito degli
obiettivi di cui agli articoli 1 e 9, nonche' al Presidente del
Consiglio dei Ministri per gli obiettivi di cui al presente articolo.
Per le finalita' di cui al presente comma e' riconosciuto un
finanziamento non superiore a trenta miliardi, nell'ambito delle
risorse di cui ai predetti articoli.
9-bis Un programma analogo a quello di cui al comma 9 e' presentato
dalle regioni Emilia Romagna e Toscana per i comprensori
dell'Appennino interessati a gravi crisi aziendali nei settori della
trasformazione dei prodotti zootecnici, della forestazione e
dell'agricoltura. Per le finalita' di cui al presente comma e'
riconosciuto un finanziamento non superiore a 3 miliardi di lire per
ciascuna delle due regioni, nell'ambito delle risorse di cui agli
articoli 1 e 9.
Art. 2-bis.
(( (Attivita' di ricerca e sviluppo sui materiali ceramici avanzati).
))
((1. In occasione del riaccorpamento totale all'interno della
struttura dell'ENEA delle attivita' di ricerca e sviluppo sui
materiali ceramici avanzati, condotte anche su incarico del medesimo
ENEA presso il centro ricerche di Bologna della Societa' TEMAV,
l'Ente predetto e' autorizzato, per assicurare continuita' alle
ricerche impostate, a rilevare le attivita' e le attrezzature della
TEMAV, nonche' ad assumere i 50 dipendenti del suddetto centro
ricerche, anche in deroga ai limiti di eta' previsti dalla normativa
vigente.
2. Le operazioni di cui al comma 1 devono essere compiute entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. All'inquadramento si provvedera',
previa consultazione con le organizzazioni sindacali, sulla base dei
titoli di studio e delle esperienze professionali di ciascun
lavoratore. Il trattamento economico spettante e' pari a quello
iniziale della qualifica di inquadramento. I lavoratoli conservano il
trattamento previdenziale vigente presso l'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si fa
fronte con le ordinarie disponibilita' di bilancio dell'Ente)).
Art. 3.
Interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale
((1. E' autorizzata l'esecuzione di interventi di manutenzione
idraulica nell'ambito degli ecosistemi fluviali, da effettuarsi
secondo programmi redatti per i bacini di rilievo nazionale dalle
rispettive autorita', per i bacini di rilievo interregionale dalle
rispettive autorita' o d'intesa tra le regioni competenti per
territorio, ove le autorita' non siano costituite, e per i bacini di
rilievo regionale dalle regioni. I programmi sono redatti sulla base
di criteri e modalita' adottati con decreto del Presidente della
Repubblica ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge
18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni e integrazioni. Il
Comitato dei ministri cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18
maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, e' integrato con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale)).
2. Il decreto di cui al comma 1 definisce altresi' i criteri per la
ripartizione di cui al comma 7 e le modalita' per l'esercizio del
potere sostitutivo da parte del presidente della giunta regionale o
della provincia autonoma, in caso di inerzia degli enti pubblici
incaricati della realizzazione dei singoli interventi.
((3. I programmi sono presentati al Comitato dei ministri di cui
all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e suc-
cessive modificazioni e integrazioni, entro il termine perentorio di
sessanta giorni dalla pubblicazione nella Cazzetta Ufficiale del
decreto di cui al comma 1. L'inosservanza del predetto termine
comporta l'esclusione dalla ripartizione di cui al comma 7)).
4. Le somme iscritte in conto residui ((per la parte capitale))
nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per
l'anno 1992, non impegnate in tale anno e che non siano conservate in
bilancio in forza di altre disposizioni legislative, possono essere
impegnate nell'anno 1993 per le finalita' di cui al comma 1. ((Entro
il 31 dicembre 1994 possono, comunque, essere utilizzate, con le
finalita' orientate alla ricostruzione del Belice, le somme non
impegnate di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 10
aprile 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio
1990, iscritte in conto residui per il 1992)).
((4-bis. Tra gli istituti di credito speciali o sezioni autonome
autorizzati di cui all'articolo 6 della legge 23 dicembre 1992, n.
505, deve intendersi ricompresa anche la Cassa depositi e prestiti)).
5. Le somme iscritte sul capitolo 7720 dello stato di previsione
del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1992, non
impegnate in tale anno, possono essere impegnate nell'anno 1993 per
le finalita' di cui al comma 1.
6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio
decreto, su proposta del Ministro dei lavori pubblici per quanto
riguarda il comma 4, le occorrenti variazioni di bilancio di
carattere compensativo, anche nel conto dei residui.
7. Le somme di cui ai commi 4 e 5 sono ripartite tra i bacini
idrografici, sulla base dei programmi presentati, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei
Ministri di cui al comma 3.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei lavori
pubblici, sono individuate le disponibilita' nel conto residui del
bilancio dello Stato del 1992 e precedenti, che possono essere
impegnate negli anni 1993-1995 per la realizzazione di opere di
pubblica utilita' di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, anche mediante il cofinanziamento
delle regioni e degli enti locali, finalizzati prioritariamente alla
occupazione dei soggetti disoccupati di cui all'articolo 1, comma 4.
Le somme relative sono ripartite sulla base di appositi programmi
predisposti dall'autorita' di bacino e dalle regioni, d'intesa fra
loro o singolarmente, con le procedure di cui al comma 7.
((9. Alla regione Calabria e' concesso nel periodo 1993-1995 un
contributo speciale di lire 1.340 miliardi, di cui lire 390 miliardi
nell'anno 1993, lire 450 miliardi nell'anno 1994 e lire 500 miliardi
nell'anno 1995, per le spese da sostenersi per il perseguimento delle
finalita' previste dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n.
664, limitatamente ai lavoratori gia' occupati nel precedente
triennio. L'erogazione delle somme e' subordinata agli adempimenti di
cui all'articolo 1, comma 2,- del decreto-legge 3 febbraio 1986, n.
15, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 87.
La regione Calabria trasmette alle Camere entro il 31 dicembre 1993
una relazione sullo stato di realizzazione delle opere di cui
all'articolo 1 della citata legge n. 664 del 1984 fino alla data di
entrata in vigore del presente decreto, e, entro il 30 giugno 1996,
una relazione sui risultati realizzati con il finanziamento di cui al
presente comma. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono
parere motivato su tali relazioni entro novanta giorni)).
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9 si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
tesoro.
Art. 4.
Norme in materia di politica dell'impiego
1. Fino al 31 dicembre 1994, nella lista di cui all'articolo 6,
comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere iscritti
i lavoratori licenziati da imprese, anche artigiane o cooperative di
produzione e lavoro, che occupano anche meno di quindici dipendenti
per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione,
trasformazione o cessazione di attivita' o di lavoro, quale risulta
dalla comunicazione dei motivi intervenuta ai sensi dell'articolo 2
della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dall'articolo 2,
comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108. Possono altresi' essere
iscritti i lavoratori licenziati per riduzione di personale che non
fruiscano dell'indennita' di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio
1991, n. 223. L'iscrizione, che non da' titolo al trattamento di cui
all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, deve essere
richiesta, entro sessanta giorni dalla comunicazione del
licenziamento, ovvero dalla comunicazione dei motivi ove non
contestuale, alla competente sezione circoscrizionale per l'impiego,
la quale, previa verifica che i motivi dichiarati dal datore di
lavoro corrispondono a quanto disposto dal presente articolo,
trasmette la richiesta all'ufficio regionale del lavoro per gli
adempimenti previsti dall'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n.
223. (10) ((22))
2. I lavoratori comunque iscritti nelle liste di mobilita' di cui
all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e che non
beneficiano dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7 della
predetta legge, sono cancellati dalle liste alle medesime scadenze
previste dallo stesso articolo 7, commi 1 e 2, per coloro che hanno
diritto all'indennita' in base all'eta' e all'ubicazione dell'unita'
produttiva di provenienza.
3. Ai datori di lavoro, comprese le societa' cooperative di
produzione e lavoro, che non abbiano nell'azienda sospensioni dal
lavoro in atto ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei
dodici mesi precedenti, salvo che l'assunzione avvenga ai fini di
acquisire professionalita' sostanzialmente diverse da quelle dei
lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di
personale, che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori o
ammettano soci lavoratori che abbiano fruito del trattamento
straordinario di integrazione salariale per almeno tre mesi, anche
non continuativi, dipendenti da imprese beneficiarie da almeno sei
mesi dell'intervento, sono concessi i benefici di cui all'articolo 8,
comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, calcolati nella misura
ivi prevista, ridotta di tre mesi, sulla base dell'eta' del
lavoratore al momento dell'assunzione o ammissione. Per un periodo di
dodici mesi la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro
e' pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio
1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la
contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la
generalita' dei lavoratori. All'articolo 20, comma 1, della legge 23
luglio 1991, n. 223, sono soppresse le parole da "nonche' quelli" a
"d'integrazione salariale".
4. All'articolo 6, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"d-bis) realizza, d'intesa con la regione, a favore delle lavoratrici
iscritte nelle liste di mobilita', le azioni positive di cui alla
legge 10 aprile 1991, n. 125".
5. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge 10 aprile 1991, n. 125,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, viene stabilita la misura del compenso da corrispondere
ai componenti del Comitato nazionale di cui all'articolo 5 e del
Collegio istruttorio e della segreteria tecnica di cui all'articolo
7".
6. I criteri di assunzione presso le amministrazioni dello Stato e
gli enti pubblici stabiliti dall'articolo 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56, dall'articolo 5, comma 7, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25
febbraio 1991, si applicano anche ai lavoratori comunque iscritti
nelle liste di mobilita' di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio
1991, n. 223. Le commissioni regionali per l'impiego, tenuto conto
del numero dei lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione
salariale straordinaria e di quelli iscritti nelle liste di
mobilita', possono ripartire, tra le predette categorie, ai sensi
dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, la percentuale
degli avviamenti a selezione riservata agli appartenenti alle
categorie medesime.
7. Lo stanziamento nel capitolo 1089 del bilancio di previsione del
Ministero per i beni culturali e ambientali puo' essere utilizzato
anche per la copertura di spese per la realizzazione dei progetti
socialmente utili mediante lavoratori che godono dell'indennita' di
mobilita' ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223.
7-bis. I progetti socialmente utili di cui al decreto-legge 4
settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
novembre 1987, n. 452, possono essere svolti anche con il ricorso ai
lavoratori che godono dell'indennita' di mobilita' ai sensi della
legge 23 luglio 1991, n.223. I progetti socialmente utili debbono
comunque essere inerenti a progetti approvati dal Ministero per i
beni culturali e ambientali.
8. Per la prosecuzione degli interventi statali di cui all'articolo
12, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, e' autorizzata
l'ulteriore spesa, rispettivamente, di lire 100 miliardi e di lire 50
miliardi per l'anno 1993. Le regioni Campania e Sicilia, sulla base
dei progetti gia' attuati e presentati rispettivamente dal comune e
dalla provincia di Napoli e dal comune di Palermo, sono tenute a
trasmettere al Ministro dell'interno una relazione sulle opere
pubbliche eseguite dall'inizio degli interventi sino alla data di
entrata in vigore del presente decreto, nonche', prima del
trasferimento delle somme, sugli specifici programmi che saranno
intrapresi per l'anno 1993; il Ministro dell'interno trasmettera'
copia di dette relazioni alle Commissioni parlamentari competenti ed
al CNEL. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno.
9. Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo sono
autorizzati ad utilizzare, per le finalita' di cui al presente
articolo, le eventuali disponibilita' non utilizzate derivanti dai
contributi statali di cui al decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618,
e dal decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9
aprile 1986, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni.
10. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 19 LUGLIO 1993, N. 236.
11. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 19 LUGLIO 1993, N. 236.
11-bis. l datori di lavoro che, per effetto della trasformazione
della loro natura giuridica da pubblica a privala, devono procedere
alla copertura delle aliquote d'obbligo previste dalla legge 2 aprile
1968, n. 482, possono essere autorizzati ad adempiere gradualmente al
predetto obbligo. L'autorizzazione e' rilasciata, a domanda, dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale tenendo conto
dell'esigenza di contemperare l'assolvimento dell'obbligo di
copertura delle aliquote con il mantenimento degli equilibri
economici e gestionali delle imprese, secondo modalita' determinate
con decreto del Ministro stesso. I datori di lavoro, per i quali si
e' gia' verificata la trasformazione, devono presentare la domanda
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Gli altri datori di lavoro
interessati devono presentare la domanda entro sei mesi dalla data
della trasformazione della loro natura giuridica.
11-ter. Le societa' cooperative ed i loro consorzi che siano stati
cancellati dal registro prefettizio delle cooperative ai sensi
dell'articolo 19, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59,
possono ottenere la reiscrizione nel suddetto registro qualora entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto presentino la relativa domanda
corredata dalla certificazione di cui al comma 1 del medesimo
articolo 19. (11)
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AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni,
dalla L. L. 23 dicembre 1996, n. 649, ha disposto (con l'art. 3,
comma 2) che il termine per la reiscrizione di cui comma 11-ter del
presente articolo resta fissato al 30 giugno 1994.
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AGGIORNAMENTO (22)
Il D.L. 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni,
dalla L. 31 luglio 2002, n. 172, ha disposto (con l'art. 2, comma
1-bis) che i termini per l'iscrizione nelle liste di mobilita' di cui
al presente articolo non si applicano ai licenziamenti avvenuti dal 1
gennaio 2002 alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
Art. 4-bis.
(Concorsi per la copertura di posti vacanti nelle pubbliche
amministrazioni).
1. Le pubbliche amministrazioni che alla data di entrata in vigore
del presente decreto utilizzano personale con rapporti di lavoro a
tempo determinato ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre
1988, n. 554, dell'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n.88, e
successive modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261,
dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e
successive modificazioni, possono bandire concorsi per la copertura
dei corrispondenti posti vacanti nelle qualifiche funzionali per le
quali sia richiesto il titolo di studio superiore a quello di scuola
secondaria di primo grado, previa valutazione dei carichi di lavoro
con specifico riferimento alla quantita' totale di atti e di
operazioni per unita' di personale prodotti negli ultimi tre anni e,
ove rilevi, del grado di copertura del servizio reso in rapporto alla
domanda espressa e potenziale. Le medesime disposizioni si applicano
al personale che alla data del 31 dicembre 1989 era in servizio ai
sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, degli
articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20
settembre 1973, n. 1186, nonche' dell'articolo 7 della legge 29
novembre 1984, n. 798. Si applicano altresi' al personale assunto ai
sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 28 ottobre 1986, n. 730,
e successive modificazioni.
2. Per il personale che sia stato assunto a tempo determinato
previo superamento di prove selettive, sono indetti, in attuazione
del comma 1, concorsi riservati per soli titoli. Per la
partecipazione a tali concorsi si prescinde dal requisito del limite
di eta'.
3. Il personale che sia stato assunto a tempo determinato
esclusivamente mediante valutazione dei titoli e' ammesso a
partecipare a concorsi pubblici banditi per i posti individuati ai
sensi del comma 1, in deroga ai limiti di eta'. Ai candidati, qualora
conseguano l'idoneita' nelle prove di esame, e' attribuito un
punteggio aggiuntivo in sede di valutazione dei titoli non superiore
al 20 per cento del punteggio complessivo finale, in relazione alla
durata del servizio prestato.
4. I bandi di concorso di cui ai commi 2 e 3 sono trasmessi, non
appena deliberati, al Ministero del tesoro ed al Dipartimento per la
funzione pubblica, per le opportune verifiche, anche da parte degli
organi ispettivi e di controllo interno di cui all'articolo 8 del
decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143.
5. Le pubbliche amministrazioni possono prorogare i rapporti di
lavoro a tempo determinato di cui al comma 1, in atto alla data di
entrata in vigore del presente decreto, fino all'assunzione dei
vincitori dei concorsi e comunque non oltre un anno dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I
relativi oneri sono a carico del bilancio delle singole
amministrazioni. (6)
6. Per il personale assunto a tempo determinato nelle qualifiche
per le quali sia richiesto il titolo di studio non superiore a quello
di scuola secondaria di primo grado, le pubbliche amministrazioni,
ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, procedono, in
relazione al verificarsi di vacanze di organico, alla trasformazione
dei rapporti in rapporti a tempo indeterminato. (9) (12a) ((15))
7. Il trattamento economico spettante ai soggetti di cui ai commi
2, 3 e 6 e' pari a quello iniziale delle qualifiche di inquadramento.
8. Fino all'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 le
amministrazioni di cui al medesimo comma non possono bandire
concorsi, ne' procedere ad assunzioni nelle qualifiche interessate,
ad eccezione delle assunzioni relative a concorsi gia' autorizzati.
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 27 marzo 1995, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla
L. 17 maggio 1995, n. 186, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "I
rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4- bis,
comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, instaurati dalle
pubbliche amministrazioni, gia' prorogati ai sensi del comma 5 del
medesimo articolo, possono essere ulteriormente prorogati sino al 31
dicembre 1995, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio
delle singole amministrazioni."
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 2) le operazioni di
trasformazione dei rapporti di lavoro previste dal comma 6 del
presente articolo devono concludersi entro il 31 dicembre 1995.
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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 1, comma 18)
che le operazioni di trasformazione dei rapporti di lavoro previste
dal comma 6 del presente articolo, concernenti il Ministero per i
beni culturali e ambientali, sono prorogate al 31 dicembre 1996.
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AGGIORNAMENTO (12a)
La L. 28 dicembre 1995, n. 549, come modificata dalla L. 27
dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 1, comma 18) che le
operazioni di trasformazione dei rapporti di lavoro previste dal
comma 6 del presente articolo devono concludersi entro il 31 dicembre
1995.
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AGGIORNAMENTO (15)
La L. 3 maggio 1999, n. 124 ha disposto (con l'art. 2, comma 18)
che le operazioni di trasformazione dei rapporti di lavoro previste
dal comma 6 del presente articolo, concernenti il Ministero per i
beni culturali e ambientali, sono prorogate al 31 dicembre 1998.
Art. 5.
(Contratti di solidarieta').
1. La riduzione dell'orario di lavoro prevista dall'articolo 1 del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonche' dal comma 5 del
presente articolo, puo' essere stabilita nelle forme di riduzione
dell'orario giornaliero, settimanale, o mensile.
2. I datori di lavoro che stipulino accordi ai sensi dell'articolo
1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, con una
riduzione dell'orario superiore al 20 per cento, beneficiano di una
riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed
assistenziale da essi dovuta per i lavoratori interessati al
trattamento di integrazione salariale. La misura della riduzione e'
del 25 per cento ed e' elevata al 30 per cento per le imprese
operanti nelle aree individuate per l'Italia dalla CEE ai sensi degli
obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88. Nel caso in cui
l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore al 30 per
cento, la predetta misura e' elevata, rispettivamente, al 35 e al 40
per cento. La presente disposizione trova applicazione con
riferimento alla contribuzione dovuta a decorrere dal 10 marzo 1993 e
fino alla data di scadenza del contratto di solidarieta' e comunque
non oltre il 31 dicembre 1995. (10)
3. Sino al 31 dicembre 1995 i periodi di integrazione salariale
derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863, non si computano ai fini dell'articolo 1,
comma 9, primo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
4. L'ammontare del trattarnento di integrazione salariale
corrisposto per i contratti di solidarieta' stipulati nel periodo
compreso tra il 1 gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995, e' elevato,
per un periodo massimo di due anni, alla misura del 75 per cento del
trattamento perso a seguito della riduzione di orario e per lo stesso
periodo all'impresa e' corrisposto, mediante rate trimestrali, un
contributo pari ad un quarto del monte retributivo da essa non dovuto
a seguito della predetta riduzione. (10)
5. Alle imprese non rientranti nel campo di applicazione
dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.863,
che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso
della procedura di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n.
223, ((o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per
giustificato motivo oggettivo,)) stipulano contratti di solidarieta',
viene corrisposto, per un periodo massimo di due anni, un contributo
pari alla meta' del monte retributivo da esse non dovuto a seguito
della riduzione di orario. Il predetto contributo viene erogato in
rate trimestrali e ripartito in parti uguali tra l'impresa e i
lavoratori interessati. Per questi ultimi il contributo non ha natura
di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, ivi
compresi gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali. Ai
soli fini pensionistici si terra' conto, per il periodo della
riduzione, dell'intera retribuzione di riferimento. La presente
disposizione non trova applicazione in riferimento ai periodi
successivi al 31 dicembre 1995. (10) (13) (14) (17) (19) (21) (23)
(24) (26) (27) (30)
6. Ai fini di cui al comma 5, l'impresa presenta istanza, corredata
dell'accordo sindacale, agli uffici del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale competenti a norma dell'articolo 4, comma 15,
della legge 23 luglio 1991, n. 223; l'ammissione e' disposta, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro
quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza, ovvero dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, qualora l'istanza sia
stata presentata in data ad essa anteriore e comunque fermi restando
i trattamenti in essere.
7. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche a tutte le
imprese alberghiere, nonche' alle aziende termali pubbliche e private
operanti nelle localita' termali che presentano gravi crisi
occupazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, d'intesa con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, forma l'elenco delle localita' termali cui si
applicano le suddette disposizioni.
8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle imprese
artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, anche ove occupino meno di
sedici dipendenti, a condizione che i lavoratori con orario ridotto
da esse dipendenti percepiscano, a carico di fondi bilaterali
istituiti da contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati
dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, una prestazione di
entita' non inferiore alla meta' della quota del contributo pubblico
destinata ai lavoratori. (13) (14) (17) (19) (21) (23) (24) (26) (27)
(30)
9. Fino al 31 dicembre 1995, il requisito di ventiquattro mesi di
cui all'articolo 19, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e'
ridotto a dodici mesi. I trattamenti relativi ai dipendenti delle
imprese beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione
salariale da meno di ventiquattro mesi possono essere autorizzati nei
limiti del complessivo importo di lire 95 miliardi con riferimento
all'intero periodo di anticipazione. (10)
10. Nel contratto di solidarieta' vengono determinate anche le
modalita' attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee
esigenze di maggior lavoro, puo' modificare in aumento; nei limiti
del ; normale orario contrattuale, l'orario ridono deterrninato dal
medesimo contratto.
11. Per i contratti di solidarieta' gia' stipulati alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
ove le parti non provvedano a disciplinare la materia di cui al comma
10, puo' provvedervi, su richiesta dell'impresa, l'ispettorato del
lavoro territorialmente competente.
12. Il maggior lavoro prestato ai sensi del comma 10 comporta una
corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale
ovvero del contributo previsto dal comma 5.
13. Alle finalita' del presente articolo si provvede nei limiti
delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 7. Le modalita' di rimborso alle
gestioni previdenziali interessate sono definite con i decreti di cui
all'articolo 1, comma 5.
(10)
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, ha disposto (con l'art. 4, comma
9) che il presente articolo "va interpretato nel senso che ai
contratti di solidarieta' stipulati nel periodo compreso tra il 1
gennaio 1993 e la data del 14 giugno 1995, che non danno luogo ai
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 dell'articolo stesso in
conseguenza dei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo
scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, vanno comunque
applicate, per quanto concerne, l'entita' del trattamento di
integrazione salariale, le disposizioni di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863."
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 3) che i commi 2 e 4 del
presente articolo non trovano appilcazione per i contratti stipulati
successivamente alla data del 14 giugno 1995.
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 5) che il comma 5 del
presente articolo si interpreta nel senso che il termine in esso
previsto segna esclusivamente il periodo entro il quale il contratto
di solidarieta' deve essere stipulato per poter accedere al beneficio
ivi previsto.
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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.L. 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
L. 20 marzo 1998, n. 52, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le
disposizioni di cui ai commi 5 e 8 del presente articolo trovano
applicazione fino al 31 dicembre 1998.
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AGGIORNAMENTO (14)
Il D.L. 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
L. 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dalla L. 23 dicembre 1998,
n. 448, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le disposizioni di
cui ai commi 5 e 8 del presente articolo trovano applicazione fino al
31 dicembre 1999.
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AGGIORNAMENTO (17)
Il D.L. 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
L. 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dalla L. 23 dicembre 1999,
n. 488, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le disposizioni di
cui ai commi 5 e 8 del presente articolo trovano applicazione fino al
31 dicembre 2000.
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AGGIORNAMENTO (19)
Il D.L. 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
L. 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dalla L. 23 dicembre 2000,
n. 388, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le disposizioni di
cui ai commi 5 e 8 del presente articolo trovano applicazione fino al
31 dicembre 2001.
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AGGIORNAMENTO (21)
Il D.L. 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
L. 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dalla L. 28 dicembre 2001,
n. 448, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le disposizioni di
cui ai commi 5 e 8 del presente articolo trovano applicazione fino al
31 dicembre 2002.
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AGGIORNAMENTO (23)
Il D.L. 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
L. 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dalla L. 27 dicembre 2002,
n. 289, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le disposizioni di
cui ai commi 5 e 8 del presente articolo trovano applicazione fino al
31 dicembre 2003.
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AGGIORNAMENTO (24)
Il D.L. 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
L. 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dalla L. 24 dicembre 2003,
n. 350, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le disposizioni di
cui ai commi 5 e 8 del presente articolo trovano applicazione fino al
31 dicembre 2004.
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AGGIORNAMENTO (26)
Il D.L. 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
L. 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dalla L. 27 dicembre 2006,
n. 296, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le disposizioni di
cui ai commi 5 e 8 del presente articolo trovano applicazione fino al
31 dicembre 2007.
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AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
L. 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dalla L. 24 dicembre 2007,
n. 244, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le disposizioni di
cui ai commi 5 e 8 del presente articolo trovano applicazione fino al
31 dicembre 2008.
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AGGIORNAMENTO (30)
Il D.L. 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
L. 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dal D.L. 24 dicembre 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28
gennaio 2009, n. 2, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le
disposizioni di cui ai commi 5 e 8 del presente articolo trovano
applicazione fino al 31 dicembre 2009.
Art. 5-bis.
(( (Associazioni sindacali nella provincia di Bolzano). ))
((1. Nella provincia di Bolzano, alle associazioni sindacali
costituite tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze
linguistiche tedesca e ladina, di cui all'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, sono estesi i
diritti e le prerogative riconosciuti dai contratti collettivi
nazionali di lavoro alle confederazioni maggiormente rappresentative
sul piano nazionale)).
Art. 6.
Misure per la tutela del reddito
1. Sino al 31 dicembre 1995, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il
computo dei diciotto mesi di occupazione e' riferito alla sussistenza
del rapporto di lavoro.
2. Per "opere pubbliche di grandi dimensioni" di cui al comma 1
dell'articolo 10 e al comma 2 dell'articolo 11 della legge 23 luglio
1991, n. 223, si intendono quelle opere per le quali la durata
dell'esecuzione dei lavori edili prevista e' di diciotto mesi
nell'ambito di un progetto generale approvato di durata uguale o
superiore a trenta mesi consecutivi.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151.
5-bis. All'articolo 5, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'impresa non puo'
altresi' collocare in mobilita' una percentuale di manodopera
femminile superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata
con riguardo alle mansioni prese in considerazione".
5-ter. Durante il periodo di iscrizione alle liste di mobilita' le
sezioni circoscrizionali per l'impiego del luogo di residenza,
avvalendosi anche delle strutture delle agenzie regionali per
l'impiego, convocano i lavoratori interessati per sottoporli ad un
colloquio finalizzato a conoscere, oltre a notizie anagrafiche e
professionali, anche disponibilita' e aspirazioni rispetto alla
ricollocazione al lavoro.
5-quater. Le sezioni circoscrizionali e le agenzie regionali di cui
al comma 5-ter, oltre ad informare i lavoratori sulle concrete
possibilita' di inserimento lavorativo, predispongono, d'intesa con
le commissioni regionali per l'impiego ed in collaborazione con le
regioni, i progetti mirati a sostenere ed a promuovere la
ricollocazione dei lavoratori stessi.
5-quinquies. Entro il 31 gennaio 1995 gli uffici provinciali del
lavoro e della massima occupazione e le agenzie regionali per
l'impiego predispongono una relazione sull'attivita' svolta e sui
risultati ottenuti che e' trasmessa al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, alle commissioni regionali per l'impiego, alle
regioni, al Parlamento e al CNEL.
6. L'articolo 22, comma 8, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si
interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano
ai lavoratori che, alla data di entrata in vigore della predetta
legge, fruiscano delle proroghe del trattamento speciale di
disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione e l'indennita' di mobilita' sono incompatibili con i trattamenti
pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei
lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed
esclusivi dell'assicurazione medesima, nonche' delle gestioni
speciali dei lavoratori autonomi. All'atto dell'iscrizione nelle
liste di mobilita', i lavoratori che fruiscono dell'assegno o della
pensione di invalidita' devono optare tra tali trattamenti e quello
di mobilita'. In caso di opzione a favore del trattamento di
mobilita' l'erogazione dell'assegno o della pensione di invalidita'
resta sospesa per il periodo di fruizione del predetto trattamento
ovvero in caso di sua corresponsione anticipata, per il periodo
corrispondente all'ammontare della relativa anticipazione del
trattamento di mobilita'. (7) ((36))
8. Sono incompatibili con i trattamenti di disoccupazione e con
l'indennita' di mobilita', a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge 23 luglio 1991, n. 223, i trattamenti di
pensionamento anticipato, compresi quelli concessi ai sensi degli
articoli 27 e 29 della stessa legge 23 luglio 1991, n. 223.
8-bis. A decorrere dal 1 febbraio 1991, l'articolo 7, comma 2,
della legge 29 dicembre 1990, n. 407, non trova applicazione nei
confronti dei dipendenti che, a tale data, prestavano servizio alle
dipendenze delle Comunita' europee, a norma del Regolamento n. 31
(CEE), n. 11 (CEEA) dei Consigli, del 18 dicembre 1961, come
modificato dal Regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 259 del Consiglio
del 29 febbraio 1968, e successive modificazioni.
8-ter. L'esclusione dalla base imponibile per il computo dei
contributi e premi di previdenza ed assistenza sociale e per gli
effetti relativi alle conseguenti prestazioni del corrispettivo del
servizio di trasporto, predisposto dal datore di lavoro con riguardo
alla generalita' dei lavoratori per esigenze connesse con l'attivita'
lavorativa, si applica anche per i periodi anteriori al 1 gennaio
1993. Restano salvi e conservano la loro efficacia i versamenti
contributivi sul corrispettivo predetto se effettuati anteriormente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
9. I provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui
all'articolo 22, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i
trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21
febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni, nonche' per i
trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 6
del richiamato articolo 22, possono essere ulteriormente prorogati
per un periodo non superiore rispettivamente a dodici e a sei mesi,
con pari riduzione della durata del trattamento economico di
mobilita' per i lavoratori interessati e ferma restando l'iscrizione
degli stessi nella lista di mobilita' anche per il periodo per il
quale non percepiscono la relativa indennita'. (3) (10)
10. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 7, commi
5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' prorogato al 31
dicembre 1993, ferma restando per i commi 6 e 7 l'applicazione
dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Tali disposizioni
si applicano, dalla data dell'11 marzo 1993 e sino al 31 dicembre
1993, ai lavoratori collocati in mobilita' da imprese appartenenti ai
settori della chimica, della siderurgia, dell'industria della difesa
e dell'industria minero-metallurgica non ferrosa, nonche' nelle aree
di declino industriale individuate dalla CEE ai sensi dell'obiettivo
2 del regolamento CEE n. 2052/88. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 19
LUGLIO 1993, N. 236.
10-bis. La determinazione dei requisiti di eta' di cui all'articolo
7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n 223, e' effettuata con
riferimento alle disposizioni legislative in materia di pensione di
vecchiaia in vigore al 31 dicembre 1992. (5)
11. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 19 LUGLIO 1993, N. 236.
12. I lavoratori di cui all'articolo 22, comma 7, della legge 23
luglio 1991, n. 223, iscritti nelle liste di mobilita' alla data del
31 dicembre 1992 e per i quali il periodo di godimento del
trattamento di disoccupazione speciale scade entro il 30 giugno 1993,
beneficiano del trattamento ivi previsto per un ulteriore periodo di
sei mesi. (3)
13. I lavoratori di cui all'articolo 22, comma 8, della legge 23
luglio 1991, n. 223, iscritti nelle liste di mobilita' alla data del
31 dicembre 1992, beneficiano del trattamento ivi previsto per un
ulteriore periodo di sei mesi. (3)
14. Per gli anni 1992 e 1993, i cittadini extracomunitari,
regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di
collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non occupati,
iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene
all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario
nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'articolo 63
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed
integrazioni.
15. Le disposizioni di cui agli articoli l e 3 del decreto-legge 21
giugno 1993, n. 199, si applicano, in quanto compatibili, anche ai
lavoratori marittimi ed amministrativi sospesi dal lavoro in
conseguenza della particolare situazione di crisi del settore del
trasporto marittimo, nel limite comunque non superiore a 800 unita'
di personale dipendente da aziende pubbliche e private.
15-bis. L'espressione "equipaggio", di cui all'articolo 4, comma 2,
lettera a), della legge 26 luglio 1984, n.413, e l'espressione "stato
maggiore navigante, di cui al citato comma 2, lettera i), devono
intendersi comprensive, anche ai fini previdenziali, delle qualifiche
di bordo di comandante e di direttore di macchina, e delle qualifiche
equiparate alle medesime. I comandanti e i direttori di macchina ai
quali si applica, ai sensi dell'articolo 3, comma 10, della legge 5
dicembre 1986, n. 856, il regime giuridico ed economico del
regolamento organico, in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto, possono optare, entro il 31 ottobre 1993, per
conservare l'iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza per i
dirigenti di aziende industriali (INPDAI).
15-ter. Al fine di far fronte alle ulteriori esigenze dei porti
nazionali in relazione all'andamento fluttuante dei traffici, il
beneficio di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 21 giugno
1993, n. 197, e' concesso per ulteriori 387 unita'. Il Ministro della
marina mercantile, con proprio decreto, determina le dotazioni
organiche e le relative eccedenze di ciascuna compagnia e gruppo
portuale sulla base delle giornate rispettivamente lavorate nel corso
dell'anno 1992 e nel primo trimestre dell'anno 1993, individuando,
nell'ambito delle eccedenze, il numero massimo di unita' cui
assegnare il predetto beneficio.
16. I lavoratori di cui al comma 15, ove licenziati, sono iscritti
nelle liste di mobilita' di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, e
per essi non trova applicazione l'articolo 7 della legge medesima.
17. Le disposizioni riguardanti il pensionamento anticipato per il
periodo 1989-1993, stabilito dall'articolo 9, comma 8, del decreto-
legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge
5 maggio 1989, n. 160, sono prorogate per il periodo 1994-1996 con le
stesse modalita' di attuazione e di copertura dei relativi oneri.
17-bis. All'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il
comrna 4, sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. Le disposizioni in materia di mobilita' ed il trattamento
relativo si applicano anche al personale il cui rapporto sia
disciplinato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive
estensioni, modificazioni e integrazioni, che sia stato licenziato da
imprese dichiarate fallite, o poste in liquidazione, successivamente
alla data di entrata in vigore della presente legge. Per i lavoratori
che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso
del trattamento di mobilita', il diritto alla pensione, la
retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve
intendersi quella dei dodici mesi di lavoro precedenti l'inizio del
trattamento di mobilita'.
4-ter. Ferma restando la previsione dell'articolo 4 della legge 12
luglio 1988, n. 270, e limitatamente ai lavoratori licenziati
successivamente al 1 agosto 1993, nei casi di fallimento, di
concordato preventivo, di amministrazione controllata e di procedure
di liquidazione, le norme in materia di mobilita' e del relativo
trattamento trovano applicazione anche nei confronti delle aziende di
trasporto pubblico che hanno alle proprie dipendenze personale
iscritto al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici
servizi di trasporto. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate
condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilita', il
diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il
calcolo della pensione deve intendersi quella del periodo di lavoro
precedente l'inizio del trattamento di mobilita'".
17-ter. In attesa che con successivo provvedimento la percentuale
di commisurazione dell'indennita' giornaliera di disoccupazione di
cui al decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 169, sia elevata al 40
per cento, la percentuale stessa e' elevata al 25 per cento a
decorrere dal 1 luglio 1993 fino al 31 dicembre 1993. Al relativo
onere si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1 del
presente decreto.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 9 ottobre 1993, n. 404, convertito, con modificazioni,
dalla L. 4 dicembre 1993, n. 501, ha disposto (con l'art. 3, comma 1)
che "In considerazione degli effetti occupazionali conseguenti allo
sviluppo delle attivita' della GEPI secondo le linee del decreto-
legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 237, per i dipendenti delle societa' non
operative costituite dalla GEPI, operanti nei territori del
Mezzogiorno [...] di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, [...] i trattamenti di integrazione salariale
straordinaria sono ulteriormente prorogati per un periodo di sei mesi
con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, con pari riduzione
della durata del trattamento economico di mobilita' e ferma restando
l'iscrizione degli stessi nella lista di mobilita' anche per il
periodo per il quale non percepiscano le relative indennita."
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 4) che i lavoratori di cui
ai commi 12 e 13 del presente articolo beneficiano di un ulteriore
periodo di sei mesi di godimento dei trattamenti ivi previsti con
effetto dalla data di scadenza dei medesimi.
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla L. 19 luglio 1994, n. 451, ha disposto (con l'art. 5, comma 7)
che la disposizione di cui al comma 10-bis, del presente articolo si
interpreta nel senso che il riferimento alle disposizioni legislative
in materia di pensionamento di vecchiaia in vigore al 31 dicembre
1992, opera sia relativamente all'eta' richiesta per l'ammissione al
beneficio del prolungamento dell'indennita' di mobilita', sia al
requisito di eta' per il pensionamento di vecchiaia.
------------------
AGGIORNAMENTO (7)
La Corte Costituzionale con sentenza 29 maggio-1 giugno 1995, n.
218 (in G.U. 1a s.s. 7/6/1995, n. 24) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale "dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione),
convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, nonche' dell'art. 1 della
medesima legge n. 236 del 1993 che fa salvi gli effetti prodotti da
precedenti analoghe disposizioni di decreti-legge non convertiti
(art. 5 del decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478, art. 5 del
decreto-legge 12 febbraio 1993, n. 31, art. 6, comma 7, del
decreto-legge del 10 marzo 1993, n. 57), nella parte in cui non
prevedono che all'atto di iscrizione nelle liste di mobilita' i
lavoratori che fruiscono dell'assegno o della pensione di invalidita'
possono optare tra tali trattamenti e quello di mobilita' nei modi e
con gli effetti previsti dagli artt. 2, comma 5, e 12, comma 2, del
decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299, convertito in legge 19
luglio 1994, n. 451."
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, ha disposto (con l'art. 3, comma
1) che per i lavoratori di cui al comma 9 del presente articolo,
"dipendenti dalle societa' non operative costituite dalla GEPI,
operanti nei territori del Mezzogiorno indicati nel testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218, e nelle aree di crisi o declino industriale di cui
all'obiettivo n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93, nonche' per i
dipendenti dell'INSAR, i trattamenti di integrazione salariale
straordinaria sono prorogati sino e non oltre il 31 maggio 1995 con
effetto dalla data di scadenza dei medesimi."
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AGGIORNAMENTO (36)
La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 22 luglio 2011, n. 234
(in G.U. 1a s.s. 27/7/2011, n. 32) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione),
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
[...] nella parte in cui dette norme non prevedono, per i lavoratori
che fruiscono di assegno o pensione di invalidita', nel caso si
trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, il diritto
di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidita', limitatamente
al periodo di disoccupazione indennizzato."
Art. 7.
Norme in materia di cassa integrazione guadagni
1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
e' sostituito dal seguente:
" 4. La domanda del trattamento straordinario di integrazione
salariale e l'eventuale domanda di proroga del trattamento medesimo
devono essere presentate, nel termine previsto dal primo comma
dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164, all'ufficio
regionale del lavoro e della massima occupazione ed all'ispettorato
regionale del lavoro territorialmente competenti. Nel caso di
presentazione tardiva della domanda si applicano il secondo ed il
terzo comma del predetto articolo 7.".
1-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e' inserito il seguente:
"2-bis. Con il provvedimento di cui al comma 2, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale su istanza dell'azienda, da
formularsi contestualmente alle richieste di proroga, dispone,
ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 2, comma 6, il pagamento
diretto da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) delle relative prestazioni, con i connessi assegni per il
nucleo familiare ove spettanti".
2. Ai fini dell'erogazione del contributo previsto dall'articolo
15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per "nuove
assunzioni" sono da intendersi anche quelle effettuate con passaggio
diretto ed immediato da societa' costituite dalla GEPI S.p.a. o da
societa' in stato di amministrazione straordinaria, in quanto i
lavoratori interessati siano posti in cassa integrazione guadagni
straordinaria, nei limiti delle risorse disponibili alla data di
entrata in vigore del presente decreto, a valere sulla autorizzazione
di spesa di cui al predetto comma 52.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 35, 36 e 37 della legge 5
agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, mantengono la
propria validita' in quanto normativa speciale valevole per il
settore dell'editoria, non modificata espressamente dalla successiva
legge 23 luglio 1991, n. 223.
4. Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni di cui all'articolo 35
della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, si
applicano anche al settore dei giornali periodici e al settore delle
imprese radiotelevisive private, estendendosi a tutti i dipendenti
delle aziende interessate, quale che sia il loro inquadramento
professionale, nonche' ai dipendenti delle aziende funzionalmente
collegate.
5. Sino al 31 dicembre 1994, in deroga all'articolo 1, comma 5,
secondo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il CIPI puo'
concedere, entro i limiti di spesa di 27 miliardi di lire per il 1993
e di lire 28 miliardi per il 1994, una proroga del programma per la
medesima causale, di durata non superiore a sei mesi, per i casi in
cui il numero dei lavoratori interessati sia pari o inferiore a 100,
ove si riscontri l'esistenza di particolari difficolta' di ordine
temporale nella realizzazione del programma di gestione della crisi,
oppure vengano riscontrate difficolta' anche esterne non imputabili
alla volonta' dell'azienda. (4) (5) ((10))
6. Nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, fino al 31 dicembre
1995 le integrazioni salariali ordinarie di cui alla legge 20 maggio
1975, n. 164, relative alle contrazioni ed alle sospensioni
dell'attivita' produttiva verificatesi nelle imprese che occupino da
cinque a cinquanta dipendenti, possono essere concesse per un periodo
non superiore a ventiquattro mesi consecutivi, ovvero per piu'
periodi non consecutivi, la durata complessiva dei quali non superi i
ventiquattro mesi in un triennio.
6-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, su proposta della regione Sardegna, la societa' Iniziative
Sardegna s.p.a. (INSAR) e' autorizzata ad assumere ed a reimpiegare,
secondo le disposizioni del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, i
lavoratori che, precedentemente alla data di entrata in vigore della
legge 23 luglio 1991, n. 223, siano stati collocati in cassa
integrazione guadagni straordinaria ai sensi della legge 12 agosto
1977, n.675, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali
non sia intervenuto il rinnovo della stessa cassa integrazione, o che
siano stati licenziati da aziende per le quali e' stata conclusa o
avviata la procedura di fallimento o di liquidazione coatta
amministrativa.
6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano altresi'
ai lavoratori destinatari delle disposizioni in materia di
trattamento speciale di disoccupazione e di cassa integrazione
guadagni di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
modificazioni, e 8 agosto 1972, n. 464, e successive modificazioni,
nonche' delle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 6
agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, e al decreto-legge
13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 febbraio 1979, n. 36, ivi compresi quelli gia' collocati in
mobilita'.
6-quater. Ai lavoratori di cui ai commi 6-bis e 6-ter del presente
articolo e' concesso il trattamento straordinario di integrazione
salariale previsto dall'articolo 22, comma 6, della legge 23 luglio
1991, n. 223, e successive modificazioni.
6-quinquies. Sono applicabili le disposizioni vigenti concernenti
l'INSAR Agli oneri conseguenti all'avviamento delle iniziative di
ricollocamento si provvede mediante il conferimento di lire 40
miliardi all'INSAR per il 1993.
6-sexies. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, dispone il
conferimento della somma di cui al comma 6-quinquies. Al relativo
onere per il 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
il 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero del tesoro.
7. Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni in materia di
trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 3
dell'articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n.223, sono estese alle
imprese esercenti attivita' commerciali che occupino piu' di 50
addetti, nonche' alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli
operatori turistici, che occupino piu' di 50 addetti e alle imprese
di vigilanza. Fino al 31 dicembre 1994 le disposizioni del presente
comma si applicano alle imprese di spedizione e di trasporto che
occupino piu' di 50 addetti. Il CIPI approva i relativi programmi,
nei limiti di spesa di lire 15 miliardi annui per ciascuno degli anni
1993, 1994 e 1995. (9) ((10))
8. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel
primo periodo le parole da "di omologazione" sino alle parole "dei
beni" sono abrogate. Al medesimo comma, dopo il primo periodo, sono
inseriti i seguenti periodi: "Il trattamento straordinario di
integrazione salariale e' altresi' concesso nel caso di ammissione al
concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di
mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai
lavoratori sara' detratto da quello previsto nel caso di
dichiarazione di fallimento".
9. L'articolo 2- ter del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460,
e' sostituito dal seguente:
"Art. 2-ter (Assunzione di lavoratori in esubero da parte
dell'INSAR). - 1. La societa' Iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR) e'
autorizzata all'assunzione dei lavoratori in esubero dipendenti dalle
imprese costruttrici appaltatrici e subappaltatrici dei lavori per la
costruzione della termocentrale ENEL di Fiumesanto (primo, secondo,
terzo e quarto gruppo) e dalle medesime licenziati o collocati in
mobilita'.
2. I lavoratori sono assunti dall'INSAR con decorrenza dalla data
del licenziamento dalle imprese di cui al comma 1 o dalla data di
entrata in vigore del presente decreto per i lavoratori collocati
nelle liste di mobilita'.
3. Ai predetti lavoratori assunti per le finalita' di cui
all'articolo 5, primo comma, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n.
721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n.
25, e' riconosciuto il trattamento di integrazione salariale
straordinaria di cui all'articolo 22, comma 6, della legge 23 luglio
1991, n. 223.
4. Il CIPI con propria deliberazione, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, indica, nei limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5, il numero dei
lavoratori aventi titolo ed i criteri per la loro individuazione,
sentiti gli uffici del lavoro territorialmente competenti.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995,
cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.". ((10))
10. Per l'anno 1993 i trasferimenti dello Stato all'INPS a titolo
di trattamenti straordinari di integrazione salariale sono
incrementati di lire 350 miliardi.
10-bis. All'articolo 17, comma 6, della legge 27 febbraio 1985, n.
49, dopo le parole: "cooperative costituite" sono inserite le
seguenti "o che abbiano iniziato l'attivita'".
10-ter. Per i dipendenti dalle aziende commissariate in base al
decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, la durata dell'intervento della
cassa integrazione straordinaria e' equiparata al termine previsto
per l'attivita' del commissario. (4) (5) ((10))
-----------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni,
dalla L. 26 gennaio 1994, n. 56, ha disposto (con l'art. 1, comma
1-bis) che "Il trattamento di proroga di cui al comma 1 trova
applicazione anche nei confronti delle aziende per le quali e'
applicato il trattamento straordinario di integrazione salariale
previsto [...] dall'articolo 7, commi 5 e 10- ter, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236."
-----------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni,
dalla L. 26 gennaio 1994, n. 56, come modificato dal D.L. 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1994,
n. 451, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le proroghe di cui
al presente comma e di cui ai commi 1 e 1-bis non operano per i
lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, commi 6 e
7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e all'articolo 6, comma 10,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236."
-----------------
AGGIORNAMENTO (9)
La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 2, comma 22)
che " L'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale
e di mobilita' a favore delle imprese esercenti attivita'
commerciali, delle agenzie di viaggio e turismo e degli operatori
turistici con piu' di cinquanta addetti di cui, rispettivamente,
all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e
all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e
prorogato fino al 31 dicembre 1997 nei limiti di una spesa
complessiva non superiore a lire 40 miliardi annui."
------------------
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, ha disposto:
- (con l'art. 3, comma 14) che gli interventi di cui al comma 9 del
presente articolo sono prorogati all'anno 1996 nei limiti delle
risorse allo scopo preordinate.
- (con l'art. 4, comma 7) che il limite di spesa di 28 miliardi di
lire per il 1994, previsto dal comma 5 del presente articolo e'
incrementato a 43 miliardi di lire e che "Il termine del 31 dicembre
1994, previsto nel medesimo comma, si intende riferito alla
decorrenza della sospensione dei lavoratori, come desunta dalla
richiesta dell'impresa."
- (con l'art. 4, comma 15) che il termine del 31 dicembre 1994 di
cui al comma 7 del presente articolo, relativo alle imprese di
spedizione e di trasporto che occupino piu' di cinquanta addetti e'
prorogato al 31 dicembre 1996, e alle medesime imprese, per lo stesso
periodo, si applicano anche le norme in materia di mobilita' ed
indennita' di mobilita'.
- (con l'art. 4, comma 34) che la durata dell'intervento salariale
di cui al comma 10-ter del presente articolo si intende in deroga ai
limiti di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n.
223.
Art. 8.
Norme in materia di licenziamenti collettivi
1. Nella legge 23 luglio 1991, n. 223, all'articolo 24, il comma 3
e' sostituito dal seguente:
" 3. Quanto previsto all'articolo 4, commi 3, ultimo periodo, e 10,
e all'articolo 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui
all'articolo 16, comma 1. Il contributo previsto dall'articolo 5,
comma 4, e' dovuto dalle imprese di cui all'articolo 16, comma 1,
nella misura di nove volte il trattamento iniziale di mobilita'
spettante al lavoratore ed e' ridotto a tre volte nei casi di accordo
sindacale.".
2. Nell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 4 e
24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che si applicano anche ai soci
lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, devono essere
garantiti i principi di non discriminazione, diretta ed indiretta, di
cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
3. Gli accordi sindacali, al fine di evitare le riduzioni di
personale, possono regolare il comando o il distacco di uno o piu'
lavoratori dall'impresa ad altra per una durata temporanea.
4. La disposizione di cui all'articolo 24, comma 1, ultimo periodo,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpreta nel senso che la
facolta' di collocare in mobilita' i lavoratori di cui all'articolo
4, comma 9, della medesima legge deve essere esercitata per tutti i
lavoratori oggetto della procedura di mobilita' entro centoventi
giorni dalla conclusione della procedura medesima, salvo diversa
indicazione nell'accordo sindacale di cui al medesimo articolo 4,
comma 9.
4-bis. Per i lavoratori assunti dalle imprese in favore delle quali
sia stato emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale
il decreto di cui all'articolo 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464, i
requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della legge
23 luglio 1991, n. 223, si considerano acquisiti con riferimento
anche all'attivita' espletata presso l'impresa di provenienza. Alla
relativa spesa, prevista in lire 3.500.000.000 per l'anno 1994 e in
lire 2.700.000.000 per l'anno 1995, si provvede mediante riduzione
del contributo concesso alla regione Calabria di cui all'articolo 3,
comma 9, del presente decreto.
5. Sino al 31 dicembre 1993, nel caso di cessazione dell'attivita'
di unita' produttive con oltre cinquecento dipendenti e nei casi di
riduzione del personale presso le unita' produttive appartenenti alla
stessa impresa o gruppi di imprese, da parte di imprese rientranti
nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento
straordinario di integrazione salariale, il trattamento straordinario
di integrazione salariale e' concesso, su richiesta dell'impresa
interessata, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale per un periodo non superiore a dodici mesi, comunque entro i
limiti di durata complessiva nell'arco di un quinquennio, di cui
all'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223. (4)
((5))
6. Sino al 31 dicembre 1993, nei casi di cui al comma 5, gli
effetti dei provvedimenti di collocazione in mobilita' dei lavoratori
interessati sono sospesi sino al termine del periodo di durata del
trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui al
comma 5, che in tali casi viene concesso sulla base della
comunicazione ricevuta dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 della legge 23 luglio
1991, n. 223. La sospensione dei lavoratori, in funzione delle
esigenze tecniche produttive ed organizzative, e' disposta senza
meccanismi di rotazione. (4) ((5))
7. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale comunica
immediatamente al CIPI l'avvenuta concessione di cui al comma 5,
perche' ne tenga conto in sede di svolgimento della propria attivita'
concessiva, fermi restando i trasferimenti dallo Stato all'INPS a
titolo di integrazione salariale.
8. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 4 ed al comma 4
dell'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpretano
nel senso che il mancato versamento delle mensilita' alla gestione
degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali, di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n.
88, non comporta la sospensione della procedura di mobilita' di cui
al medesimo articolo 4 e la perdita, da parte dei lavoratori
interessati, del diritto a percepire l'indennita' di mobilita' di cui
all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
-----------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni,
dalla L. 26 gennaio 1994, n. 56, ha disposto (con l'art. 1, comma 2)
che i periodi di durata del trattamento straordinario di integrazione
salariale, concessi ai sensi dei commi 5 e 6 del presente articolo,
sono prorogati di dodici mesi. Tale proroga non opera per i
lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, commi 6 e
7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e all'articolo 6, comma 10,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
-----------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla L. 19 luglio 1994, n. 451, nel modificare l'art. 1, comma 2 del
D.L. 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla
L. 26 gennaio 1994, n. 56, ha conseguentemente disposto (con l'art.
5, comma 12) che "Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 26
novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
gennaio 1994, n. 56, si interpreta nel senso che i periodi di durata
del trattamento straordinario ivi previsti sono concessi anche in
deroga ai limiti di cui all'articolo 1, commi 3, 5 e 9, della legge
23 luglio 1991, n. 223."
Art. 9.
Interventi di formazione professionale
1. Per l'analisi e l'approfondimento delle situazioni occupazionali
locali e lo svolgimento di indagini mirate ai fabbisogni di
professionalita', le regioni e le province autonome possono stipulare
convenzioni con organismi paritetici istituiti in attuazione di
accordi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori
di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con il
finanziamento a carico del Fondo di cui al comma 5.
2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale puo' erogare
contributi, nei limiti di 20 miliardi di lire, per la realizzazione,
d'intesa con le commissioni regionali per l'impiego, di servizi di
informazione e consulenza in favore dei lavoratori in cassa
integrazione straordinaria e degli iscritti nelle liste di mobilita',
diretti a favorirne la ricollocazione anche in attivita' di lavoro
autonomo e cooperativo, nonche' servizi di informazione e di
orientamento sul mercato del lavoro in ambito comunitario e scambi di
domanda e di offerta di lavoro nello stesso, con priorita' per quelli
in attuazione di convenzioni stipulate tra le associazioni sindacali
dei lavoratori e dei datori di lavoro con gli uffici regionali del
lavoro e/o le agenzie per l'impiego, laddove, a livello territoriale,
non siano adeguatamente presenti le strutture pubbliche.
3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e
le province autonome possono contribuire al finanziamento di:
interventi di formazione continua, di aggiornamento o
riqualificazione, per operatori della formazione professionale, quale
che sia il loro inquadramento professionale, dipendenti degli enti di
cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 febbraio 1987, n. 40;
interventi di formazione continua a lavoratori occupati in aziende
beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale;
interventi di riqualificazione o aggiornamento professionali per
dipendenti da aziende che contribuiscano in misura non inferiore al
20 per cento del costo delle attivita', nonche' interventi di
formazione professionale destinati ai lavoratori iscritti nelle liste
di mobilita', formulate congiuntamente da imprese e gruppi di imprese
e dalle organizzazioni sindacali, anche a livello aziendale, dei
lavoratori, ovvero dalle corrispondenti associazioni o dagli
organismi paritetici che abbiano per oggetto la formazione
professionale. Nei casi di crisi di settore, i contributi finanziari
possono essere erogati direttamente dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, d'intesa con le regioni. PERIODO SOPPRESSO DAL
D.L. 20 MAGGIO 1993, N. 148, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L.
28 NOVEMBRE 1996, N. 608. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 20 MAGGIO 1993,
N. 148, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N.
608.
3-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le
regioni e le province autonome approvano i progetti di intervento di
formazione continua, formulati da organismi aventi per oggetto la
formazione professionale, diretti ai soggetti privi di occupazione e
iscritti alle liste di collocamento che abbiano partecipato ad
attivita' socialmente utili. La partecipazione a tale attivita', per
tutto il periodo della sua durata, deve essere attestata, su domanda
dell'interessato, dalla commissione regionale per l'impiego
competente per territorio entro il termine di trenta giorni. Decorso
tale termine, l'attestazione si ritiene rilasciata. I soggetti di cui
al comma 3 hanno diritto a partecipare agli interventi di formazione
continua secondo la graduatoria delle liste di collocamento.
((3-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo'
prevedere misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o
a rischio di esclusione dal mercato del lavoro)).
4. Le attivita' ((di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis e,
prioritariamente, 3-ter)) gravano sulle disponibilita' del Fondo per
la formazione professionale di cui al comma 5, nonche', per gli
interventi diretti ai dipendenti degli enti di formazione
professionale, sulla disponibilita' di cui al decreto- legge 17
settembre 1988, n. 408, convertito dalla legge 12 novembre 1988, n.
492.
5. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, le
risorse derivanti dalle maggiori entrate costituite dall'aumento
contributivo gia' stabilito dalla disposizione contenuta
nell'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, affluiscono
interamente al Fondo di cui all'articolo medesimo per la formazione
professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo.
6. All'integrazione del finanziamento dei progetti speciali di cui
all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per il
finanziamento delle attivita' di formazione professionale rientranti
nelle competenze dello Stato di cui agli articoli 18 e 22 della
medesima legge e per il finanziamento del coordinamento operativo a
livello nazionale degli enti di cui all'articolo 1 della legge 14
febbraio 1987, n. 40, si provvede con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, a
carico del Fondo di cui al comma 5.
7. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 3 della legge 16
aprile 1987, n. 183, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, propone, entro il 31
gennaio di ciascun anno, al CIPE l'ammontare delle disponibilita'
annuali del Fondo di cui al comma 5, in misura pari ai due terzi,
destinato al finanziamento degli interventi formativi per i quali e'
chiesto il contributo del Fondo sociale europeo, secondo le modalita'
ed i tempi fissati dai regolamenti comunitari. Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, d'intesa con le regioni, programma le
residue disponibilita' del Fondo di cui al comma 5 in un modo
appropriato rispetto ai fabbisogni formativi, acquisendo il
preventivo parere della commissione centrale per l'impiego.
8. Per formulare il parere di cui al comma 7, nonche' quelli di cui
all'articolo 17, comma terzo, della legge 21 dicembre 1978, n. 845,
la commissione centrale per l'impiego, di cui e' membro di diritto il
dirigente generale preposto all'ufficio centrale per l'orientamento e
la formazione professionale dei lavoratori, costituisce apposito
sottocomitato per la formazione professionale, nel quale sono
rappresentate le regioni e le parti sociali.
9. Nell'ambito della gestione del Fondo di cui al comma 5 sono
mantenuti gli impegni esposti nel bilancio di previsione per l'anno
1992 e seguenti della gestione per l'integrazione del finanziamento
dei progetti speciali nel Mezzogiorno di cui all'articolo 26 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni ed
integrazioni, e del Fondo per la mobilita' della manodopera,
istituito dall'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e suc-
cessive modificazioni e integrazioni.
10. Per assicurare la continuita' operativa delle attivita'
previste dagli articoli 18 e 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845,
e dalla legge 14 febbraio 1987, n. 40, gli stanziamenti iscritti sui
capitoli 8055 e 8056 dello stato di previsione del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale per il 1993 affluiscono alle
disponibilita' del Fondo di cui al comma 5.
11. Nell'ambito della stessa gestione e' mantenuta evidenza
contabile per la gestione dei residui attivi e passivi delle
pregresse gestioni. Nella stessa gestione confluiscono le
disponibilita' risultanti dall'eventuale riaccertamento delle
situazioni relative agli esercizi pregressi.
12. Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 22, 24,
25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per le parti gia'
disciplinate dalle disposizioni del presente articolo, nonche'
l'articolo 4 della legge 14 febbraio 1987, n. 40.
13. Per assicurare la copertura dell'onere derivante
dall'attuazione, nell'anno 1992, degli interventi per promuovere
l'inserimento o il reinserimento al lavoro di giovani, di disoccupati
di lunga durata, di donne, o di altre categorie svantaggiate di
lavoratori secondo i programmi ammessi al finanziamento del Fondo
sociale europeo, le risorse di cui all'articolo 25 della legge 21
dicembre 1978, n. 845, sono integrate dell'importo di lire 100
miliardi per l'anno medesimo, cui si provvede mediante corrispondente
utilizzo delle disponibilita' di cui all'articolo 26, primo comma,
della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
14. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 25 MARZO 1998, N. 142.
15. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 25 MARZO 1998, N. 142.
16. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 25 MARZO 1998, N. 142.
17. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 25 MARZO 1998, N. 142.
18. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 25 MARZO 1998, N. 142.
Art. 9-bis.
(( (Lavoratori stagionali). ))
((1. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n.
56, e' sostituito dal seguente:
"2. I lavoratori che abbiano prestato attivita' lavorativa con
contratto a tempo determinato nelle ipotesi previste dall'articolo
8-bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, hanno diritto di
precedenza nell'assunzione presso la stessa azienda, con la medesima
qualifica, a condizione che manifestino la volonta' di esercitare
tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di
lavoro".
2. Nei casi di avviamento al lavoro dei lavoratori di cui al comma
1 del presente articolo, le assunzioni effettuate non concorrono a
determinare la quota di riserva prevista dall'articolo 25, comma 1,
della legge 23 luglio 1991, n. 223.))
Art. 9-ter.
(( (Disposizioni per l'ENI spa). ))
((1. A seguito della trasformazione dell'ENI in societa' per azioni
ai sensi del decreto- legge 11 luglio 1992, n.333, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e dei previsti
riassetti organizzativi e produttivi, fino al 31 dicembre 1994 l'ENI
spa puo' predisporre un programma biennale di prepensionamenti di
anzianita', riguardante anche le societa' del gruppo, nei limiti di
1.500 unita'. Di tale programma deve essere data comunicazione alle
organizzazioni sindacali interessate aderenti alle confederazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
2. Possono essere ammessi al beneficio del pensionamento, di cui al
comma 1, i lavoratori in possesso di almeno 30 anni di anzianita'
contributiva ed assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti ovvero in forme
sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria. Agli stessi
lavoratori il trattamento pensionistico di anzianita' viene erogato
con una maggiorazione dell'anzianita' contributiva e assicurativa
pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35
anni prescritto dalle disposizioni regolanti la suddetta
assicurazione generale obbligatoria, ed in ogni caso non superiore al
periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e
quella del compimento dell'eta' pensionabile in vigore al momento
della presentazione della domanda di pensione.
3. Le domande di prepensionamento devono essere presentate
irrevocabilmente alle aziende di appartenenza dai lavoratori che
siano gia' in possesso dei requisiti di cui al comma 2, ovvero che li
matureranno nel corso del 1994, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 4.
L'ENI spa, sulla base del programma di cui al comma 1 e delle domande
presentate, provvedera' a selezionare le stesse, trasmettendole
all'INPS e all'INPDAI. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui
domande sono trasmesse all'INPS e all'INPDAI si estingue nell'ultimo
giorno del mese in cui l'azienda effettua la trasmissione delle
domande stesse.
5. L'ENI spa e le societa' del gruppo interessate corrispondono per
ciascun mese di anticipazione della pensione ai Fondi pensioni
gestiti dagli enti di cui al comma 4, una somma pari all'importo
risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per
i fondi medesimi sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun
lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonche' una somma pari
all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la
tredicesima mensilita'. Dette somme sono corrisposte entro trenta
giorni dalla richiesta all'INPS e all'lNPDAI in unica soluzione o in
un numero di rate mensili di pari importo, non superiore a quello dei
mesi di anticipazione della pensione, maggiorato degli interessi
nella misura del 10 per cento in ragione dell'anno.))
Art. 9-quater.
(( (Disposizioni concernenti i dipendenti dei partiti politici). ))
((1. I dipendenti dei soggetti di cui alla legge 2 maggio 1974, n.
195, e successive modificazioni, attualmente in servizio, nonche'
quelli licenziati e disoccupati a decorrere dal 18 aprile 1993, che
possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti almeno ventotto anni di
anzianita' assicurativa e contributiva agli effetti delle
disposizioni del primo comma, lettere a) e b), dell'articolo 22 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, hanno
facolta' di richiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, la
concessione della pensione di anzianita' con una maggiorazione
dell'anzianita' assicurativa e contributiva pari al periodo
necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni
prescritto dalle disposizioni suddette ed in ogni caso non superiore
al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella
del compimento dell'eta' per il pensionamento di vecchiaia. La
concessione del trattamento pensionistico di cui al presente comma ha
decorrenza non anteriore al 1 gennaio 1994.
2. Qualora non siano applicabili le disposizioni di cui al comma 1,
ai lavoratori ed ai dipendenti licenziati di cui al medesimo comma
che possano far valere alla data del 18 aprile 1993 almeno un anno di
anzianita' assicurativa e contributiva per effetto del rapporto di
lavoro alle dipendenze dei soggetti di cui al presente articolo, sono
corrisposti, a far data dal 1 settembre 1993, per un periodo non
superiore ad un anno, un'indennita' pari al trattamento massimo di
integrazione salariale straordinaria prevista dalle vigenti
disposizioni, nonche' gli assegni per il nucleo familiare ove
spettanti, qualora risultino o siano risultati eccedenti rispetto
alla necessita' di organico dichiarata dai predetti organismi.
3. I periodi di godimento dell'indennita' di cui al comma 2 sono
riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto alla
pensione e della misura della pensione stessa Per tali periodi il
contributo figurativo e' calcolato sulla base della retribuzione cui
e' riferita la predetta anzianita' L'indennita' e' corrisposta
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
4. Le domande degli interessati ai fini del conseguimento dei
benefici di cui ai commi 1 e 2, nonche' il riepilogo delle necessita'
di organico e delle correlate eccedenze di personale sono trasmessi
dai datori di lavoro interessati al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale che adotta i conseguenti provvedimenti di
ammissione.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per
gli anni 1994 e 1995, pari, rispettivamente, a lire 51 miliardi e a
lire 23 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle
proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo
parzialmente utilizzando lo stanziamento relativo al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio)).
Art. 10.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 6 e 7, con esclusione di
quelli di cui al comma 9, complessivamente valutati in lire 1.006
miliardi, si provvede:
a) quanto a lire 110 miliardi per l'anno 1993, mediante utilizzo
delle disponibilita' di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-
legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 maggio 1989, n. 181;
b) quanto a lire 138 miliardi per l'anno 1993, a lire 95 miliardi
per l'anno 1994, a lire 62 miliardi per l'anno 1995, a lire 47
miliardi per l'anno 1996 ed a lire 1 miliardo per l'anno 1997,
mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' della gestione
di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845,
accertate al 31 dicembre 1992;
c) quanto a lire 125 miliardi per l'anno 1993 ed a lire 69
miliardi per l'anno 1997, mediante utilizzo, per i corrispondenti
anni, di parte delle entrate di cui all'articolo 9, comma 5;
d) quanto a lire 15 miliardi per l' anno 1993, ((mediante
utilizzo delle maggiori entrate derivanti all'INPS dall'articolo 6,
comma 15;))
e) quanto a lire 9 miliardi per l'anno 1993, a lire 18 miliardi
per l'anno 1994 ed a lire 23 miliardi a decorrere dall'anno 1995,
mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti all'INPS
dall'articolo 8, comma 1;
f) quanto a lire 122 miliardi per l'anno 1993, mediante utilizzo
di parte delle maggiori entrate assicurate dall'articolo 3 del
decreto-legge 10 marzo 1993, n. 56;
g) quanto a lire 103 miliardi per l'anno 1993, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo
anno, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 41 miliardi,
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, quanto a lire 30 miliardi, l'accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, e, quanto a lire 32 miliardi,
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
2. Le somme di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato, secondo le modulazioni ivi in-
dicate, per essere riassegnate ad appositi capitoli dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione del
presente decreto, anche nel conto residui.
Art. 11.
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dall'11
maggio 1993.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 20 maggio 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
GIUGNI, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale
BARUCCI, Ministro del tesoro
SPAVENTA, Ministro del bilancio e
della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Legge 537 del 24 dicembre 1993
Interventi correttivi di finanza pubblica.
Vigente al: 20-10-2013
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Organizzazione della pubblica amministrazione
1. Il Governo e' delegato a emanare, entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi diretti a:
a) riordinare, sopprimere e fondere i Ministeri, nonche' le
amministrazioni ad ordinamento autonomo;
b) istituire organismi indipendenti per la regolazione dei
servizi di rilevante interesse pubblico e prevedere la possibilita'
di attribuire funzioni omogenee a nuove persone giuridiche;
c) riordinare i servizi tecnici nazionali operanti presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, assicurando il collegamento
funzionale e operativo con le amministrazioni interessate.
2. Nell'emanazione dei decreti legislativi il Governo si atterra'
ai seguenti principi e criteri direttivi, nonche' a quelli contenuti
nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
b) razionalizzazione della distribuzione delle competenze, ai
fini della eliminazione di sovrapposizioni e di duplicazioni,
unificando, in particolare, le funzioni in materia di ambiente e
territorio, quelle in materia di economia, quelle in materia di
informazione, cultura e spettacolo e quelle in materia di governo
della spesa;
c) riordinamento, eliminando le duplicazioni organizzative e
funzionali, di tutti i centri esistenti e le attivita' istituzionali
svolte fuori dal territorio nazionale raccordandoli con le sedi
diplomatiche italiane allo scopo di programmare le iniziative per
l'internazionalizzazione dell'economia italiana, riorganizzare e
programmare in maniera coordinata le attivita' economiche
provinciali, regionali e nazionali;
d) possibilita' di istituzione del Segretario generale;
e) diversificazione delle funzioni di staff e di line;
f) istituzione di strutture di primo livello sulla base di
criteri di omogeneita', di complementarieta' e di organicita', anche
mediante l'accorpamento di uffici esistenti;
g) diminuzione dei costi amministrativi e speditezza delle
procedure, attraverso la riduzione dei tempi dell'azione
amministrativa;
h) istituzione di servizi centrali per la cura
dell'amministrazione di supporto e di controllo interno, sulla base
del criterio della uniformita' delle soluzioni organizzative;
i) introduzione del principio della specializzazione per le
funzioni di supporto e di controllo interno, con istituzione di ruoli
unici interministeriali;
l) attribuzione al Governo e ai Ministri, ai sensi dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 6 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di potesta' regolamentare nelle
seguenti materie e secondo i seguenti principi:
1) separazione tra politica e amministrazione e creazione di
uffici alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto
e di raccordo tra organo di governo e amministrazione;
2) organizzazione delle strutture per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita', per corrispondere al mutamento
delle esigenze e per adattarsi allo svolgimento di compiti anche non
permanenti e al raggiungimento di specifici obiettivi;
3) eliminazione di concerti ed intese, mediante il ricorso alla
conferenza di servizi prevista dall'articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241;
4) previsione di controlli interni e verifiche dei risultati
nonche' di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione;
5) ridefinizione degli organici e riduzione della spesa
pubblica al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia della
pubblica amministrazione;
m) attribuzione agli organismi indipendenti di funzioni di
regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico, anche
mediante il trasferimento agli stessi di funzioni attualmente
esercitate da Ministeri o altri enti, nonche' di risoluzione dei
conflitti tra soggetto erogatore del servizio e utente, fatto salvo
il ricorso all'autorita' giudiziaria;
n) decentramento delle funzioni e dei servizi, anche mediante
l'attribuzione o il trasferimento alle regioni dei residui compiti
afferenti alla sfera di competenza regionale e l'attribuzione agli
uffici periferici dello Stato dei compiti relativi ad ambiti
territoriali circoscritti;
o) attribuzione alle amministrazioni centrali di prevalenti
compiti di indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e
valutazione; e alle amministrazioni periferiche, a livello regionale
e subregionale, di compiti di utilizzazione e coordinamento di mezzi
e strutture, nonche' di gestione;
p) agevolazione dell'accesso dei cittadini alla pubblica
amministrazione, anche mediante la concentrazione degli uffici
periferici e l'organizzazione di servizi polifunzionali.
3. Entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi e dei
regolamenti di cui ai commi 1 e 2 al fine dell'espressione del parere
da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di
cui ai commi da 1 a 7. Le Commissioni si esprimono entro trenta
giorni dalla data di trasmissione.
4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti legislativi di
cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi
determinati dal comma 2 e previo parere delle Commissioni di cui al
comma 3, potranno essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi,
fino al 31 dicembre 1994.
5. In ogni regione e provincia e' istituito un ufficio periferico
unificato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, si provvede all'ordinamento degli uffici di cui
al comma 5, alla individuazione dei rispettivi uffici dirigenziali e
alla determinazione delle piante organiche, secondo i criteri di cui
all'articolo 31, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, nonche' al conferimento
delle competenze gia' attribuite agli ispettorati regionali e
provinciali del lavoro, ferma restando l'autonomia funzionale
dell'attivita' di vigilanza.
7. Sono fatte salve le competenze della Regione siciliana, delle
province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle
d'Aosta.
8. Sono soppressi il Ministero dei trasporti e il Ministero della
marina mercantile.
9. E' istituito il Ministero dei trasporti e della navigazione, al
quale sono trasferiti funzioni, uffici, personale e risorse
finanziarie dei soppressi Ministeri, fatto salvo quanto disposto dal
comma 10.
10. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le funzioni del
Ministero della marina mercantile in materia di tutela e di difesa
dell'ambiente marino. Il Ministero dell'ambiente si avvale
dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica
applicata al mare (ICRAM).
11. Con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione e
del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e
per la funzione pubblica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla
individuazione ed al trasferimento di mezzi finanziari, personale ed
uffici del Ministero della marina mercantile, ivi compreso
l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, al Ministero
dell'ambiente. Con gli stessi decreti si provvede, inoltre, a fissare
i criteri per la parziale riassegnazione degli stanziamenti iscritti
nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per
l'anno 1993.
12. L'organizzazione del Ministero dei trasporti e della
navigazione e' articolata in:
a) dipartimenti, per l'assolvimento dei compiti finali in
relazione alle funzioni in materia di trasporti terrestri,
navigazione marittima e interna, ad eccezione di quella lacuale, e
navigazione aerea, in numero non superiore a tre, nonche' per
l'assolvimento di compiti di indirizzo e di coordinamento delle
ripartizioni interne in ordine all'obiettivo di promuovere
l'intermodalita';
b) servizi, per l'assolvimento di compiti strumentali.
13. La costituzione dei dipartimenti e dei servizi,
l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e delle
relative funzioni, la distribuzione dei posti di funzione
dirigenziale sono disposte con uno o piu' regolamenti da emanare,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla
base dei seguenti criteri:
a) la determinazione dei compiti dei dipartimenti e dei servizi
e' retta da criteri di omogeneita', complementarieta' e organicita',
mediante l'accorpamento di uffici esistenti e la riduzione degli
uffici dirigenziali;
b) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi si conforma al
criterio di flessibilita', per corrispondere al mutamento delle
esigenze, per svolgere compiti anche non permanenti e per raggiungere
specifici obiettivi;
c) gli uffici costituiscono le unita' operative delle
ripartizioni dirigenziali generali e dei servizi e sono istituiti
esclusivamente nel loro ambito, salvo quanto disposto dal comma 2,
lettera l), n. 1);
d) l'ordinamento complessivo diminuisce i costi amministrativi e
rende piu' spedite le procedure, riducendone i tempi;
e) le funzioni di vigilanza sulla societa' Ferrovie dello Stato
Spa sono esercitate da un'apposita unita' di controllo.
14. La dotazione organica del Ministero dei trasporti e della
navigazione e' rideterminata, per le materie non trasferite, ai sensi
dell'articolo 3, commi da 5 a 35, in modo da eliminare le
duplicazioni di struttura, semplificare i procedimenti
amministrativi, contenere la spesa pubblica, razionalizzare
l'organizzazione anche al fine di assicurare la corretta gestione
delle risorse pubbliche, l'imparzialita' e il buon andamento
dell'azione amministrativa, e in misura comunque non superiore ai
posti coperti nei due Ministeri soppressi o per i quali, al 31 agosto
1993, risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato un
bando di concorso.
15. Ogni tre anni, l'organizzazione del Ministero dei trasporti e
della navigazione e' sottoposta a verifica, al fine di accertarne
funzionalita' ed efficienza. Dell'esito della verifica il Ministro
riferisce alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica.
16. Il regolamento di cui al comma 13 raccoglie tutte le
disposizioni normative relative al Ministero dei trasporti e della
navigazione. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto
dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. Fino a tale
data nulla e' innovato in ordine ai compiti, alla organizzazione
centrale e periferica e agli organi consultivi esistenti presso il
Ministero dei trasporti e il Ministero della marina mercantile.
17. Presso il Ministero dei trasporti e della navigazione e'
istituita una Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro
definita di maggiore importanza cui e' preposto un dirigente generale
di livello C del ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale
dello Stato. L'organizzazione e le relative dotazioni organiche sono
determinate con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un mese dalla data di
entrata in vigore della presente legge, escludendo in ogni caso nuove
o maggiori spese a carico del bilancio dello Stato.
18. Sono soppressi i contributi dello Stato in favore dell'Ente
nazionale gente dell'aria.
19. Con successivo regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' riordinato il Ministero
dell'ambiente. Restano salve le competenze della regione Valle
d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che
provvedono alle finalita' della presente legge secondo le
disposizioni degli statuti di autonomia e relative norme di
attuazione.
20. Sono fatte salve le competenze del Ministero delle finanze in
materia di demanio marittimo.
21. Sono soppressi il Comitato interministeriale per il
coordinamento della politica industriale (CIPI), il Comitato
interministeriale per la politica economica estera (CIPES), il
Comitato interministeriale per la cinematografia, il Comitato
interministeriale per la protezione civile, il Comitato
interministeriale per l'emigrazione (CIEM), il Comitato
interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, il
Comitato interministeriale prezzi (CIP), il Comitato
interministeriale per la programmazione economica nel trasporto
(CIPET), il Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS, il
Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento
per la difesa (CISD), il Comitato interministeriale gestione fondo
interventi educazione e informazione sanitaria. Sono altresi'
soppressi, fatta eccezione per il Comitato interministeriale per il
credito e il risparmio (CICR), per il Comitato interministeriale per
l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventi per la
salvaguardia di Venezia e per i comitati di cui al comma 25, gli
altri comitati interministeriali, che prevedano per legge la
partecipazione di piu' Ministri o di loro delegati.
22. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 9 maggio 1975, n.
153, e successive modificazioni, e' ridotta di lire 500 milioni
annue. Le spese di funzionamento del Comitato interministeriale per
l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventi per la
salvaguardia di Venezia, di cui all'articolo 4 della legge 29
novembre 1984, n. 798, sono poste a carico delle autorizzazioni di
spesa per l'attivazione degli interventi di cui alla predetta legge
n. 798 del 1984.
23. E' soppressa la Commissione di vigilanza sul debito pubblico,
di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.
24. Con uno o piu' regolamenti da emanarsi, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procedera' a
definire le funzioni dei soppressi Comitati e a riordinare
organicamente la disciplina della normativa nelle relative materie,
anche attraverso le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni
normative necessarie, conformemente ai seguenti criteri e principi:
a) attribuzione al Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) delle funzioni in materia di
programmazione e di politica economica nazionale, nonche' di
coordinamento della politica economica nazionale con le politiche
economiche comunitarie;
b) utilizzazione della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a
fini di coordinamento delle attivita' regionali;
c) attribuzione alla responsabilita' individuale dei Ministri con
competenza prevalente delle funzioni e dei compiti settoriali;
d) attribuzione alle regioni della potesta' legislativa o
regolamentare nelle materie esercitate dai soppressi Comitati, che
rientrino nella sfera di competenza delle regioni stesse;
e) semplificazione e snellimento delle procedure, anche in
funzione della prevalente natura delle attivita' e dei provvedimenti,
razionalizzando le competenze ed i controlli, eliminando i concerti e
le intese non indispensabili, ed attribuendo competenza esclusiva ai
singoli Ministri per l'emanazione e la modifica di disposizioni
tecnico-esecutive, al fine di rendere l'azione amministrativa
sollecita, efficace ed aderente alle relazioni economiche
internazionali nei relativi settori.
25. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono definite
l'organizzazione e le funzioni del CIPE, del Comitato
interministeriale per le informazioni e la sicurezza e del Comitato
dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel
settore della difesa del suolo.
26. Gli schemi dei regolamenti di cui ai commi 24 e 25 sono
trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per
l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni.
27. Gli organi dirigenti e gli uffici dei Ministeri interessati
sono adeguati alle funzioni mediante la procedura di cui all'articolo
6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
28. Sono soppressi gli organi collegiali di cui all'allegato elenco
n. 1. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al
riordino di organi collegiali dello Stato, nonche' di organismi con
funzioni pubbliche o di collaborazione ad uffici pubblici,
conformemente ai seguenti criteri e principi:
a) accorpare le funzioni per settori omogenei e sopprimere gli
organi che risultino superflui in seguito all'accorpamento;
b) sostituire gli organi collegiali con le conferenze di servizi
previste dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
c) ridurre il numero dei componenti;
d) trasferire ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, le funzioni deliberative che non
richiedano, in ragione del loro peculiare rilievo, l'esercizio in
forma collegiale;
e) escludere la presenza di rappresentanti sindacali o di
categorie sociali o economiche dagli organi collegiali deliberanti in
materia di ricorsi, o giudicanti in procedure di concorso.
29. Il Consiglio superiore della pubblica amministrazione e'
soppresso. Le funzioni sono devolute al Dipartimento della funzione
pubblica. Il personale e la biblioteca sono trasferiti al
Dipartimento della funzione pubblica.
30. L'Autorita' per l'Adriatico e' soppressa e le relative funzioni
sono trasferite alle Amministrazioni statali competenti per materia,
che le esercitano ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di
servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La
legge 19 marzo 1990, n. 57, e le successive disposizioni modificative
ed integrative sono abrogate.
31. Per effetto delle disposizioni dei commi da 21 a 30, i capitoli
di spesa degli stati di previsione dei Ministeri indicati negli
allegati elenchi n. 2 e n. 3, sono ridotti, per il 1994, nella misura
risultante dagli elenchi stessi. La stessa riduzione si applica per
gli anni 1995 e 1996.
32. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi diretti a riordinare o sopprimere enti pubblici di
previdenza e assistenza.
33. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 32 il
Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi, nonche'
a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali
prodotte dalla complessiva riduzione degli enti, anche mediante:
1) la fusione di enti che esercitano funzioni previdenziali o
in materia infortunistica, relativamente a categorie di personale
coincidenti ovvero omogenee, con particolare riferimento alle Casse
marittime;
2) l'incorporazione delle funzioni in materia di previdenza e
assistenza, secondo le rispettive competenze, in enti similari gia'
esistenti;
3) l'incorporazione delle funzioni in materia di infortunistica
nell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL);
4) l'esclusione dalle operazioni di fusione e di incorporazione
degli enti pubblici di previdenza e assistenza che non usufruiscono
di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere
finanziario e la privatizzazione degli enti stessi, nelle forme
dell'associazione o della fondazione, con garanzie di autonomia
gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ferme
restandone le finalita' istitutive e l'obbligatoria iscrizione e
contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di
personale a favore dei quali essi risultano istituiti;
5) il risanamento degli enti che presentano disavanzo
finanziario, attraverso:
5.1) l'alienazione del patrimonio immobiliare di ciascun ente;
5.2) provvedimenti correttivi delle contribuzioni;
5.3) misure dirette a realizzare economie di gestione e un
rapporto equilibrato tra contributi e prestazioni previdenziali;
b) distinzione fra organi di indirizzo generale e organi di
gestione;
c) eliminazione delle duplicazioni dei trattamenti pensionistici,
con esclusione delle pensioni di reversibilita', fatti comunque salvi
i diritti acquisiti;
d) limitazione dei benefici a coloro che effettivamente
esercitano le professioni considerate;
e) eliminazione a parita' di spesa delle sperequazioni fra le
categorie nel trattamento previdenziale;
f) soppressione degli enti.
34. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo
diretto a promuovere l'istituzione di organizzazioni di previdenza
per le categorie professionali che ne sono prive ovvero a riordinare
le funzioni in materia di previdenza per dette categorie in enti gia'
esistenti operanti a favore di altre categorie professionali, in
armonia con i principi di cui al comma 33.
35. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi diretti a riordinare gli altri enti pubblici non
economici con funzioni analoghe o collegate.
36. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 35 il
Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi, nonche'
a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni:
a) fusione degli enti con finalita' omologhe o complementari;
b) contenimento della spesa complessiva per sedi, indennita' ai
componenti di organi di amministrazione e revisione, oneri di
personale e funzionamento e conseguente riduzione del contributo
statale di funzionamento, con particolare riferimento agli enti che
possono utilizzare sedi comuni di servizio, anche all'estero;
c) riduzione del numero di componenti degli organi di
amministrazione e di revisione;
d) trasformazione in associazioni o persone giuridiche di diritto
privato degli enti a struttura associativa o che non svolgano
funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico.
37. Nei casi di fusione o incorporazione di cui ai numeri 1) e 2)
della lettera a) del comma 33 e alla lettera a) del comma 36, i
decreti legislativi potranno stabilire che il controllo della Corte
dei conti si eserciti, sull'ente incorporante o risultante dalla
fusione, in base alla legge 21 marzo 1958, n. 259.
38. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi da 32 a 36
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni.
39. Sono abrogate le disposizioni legislative che prescrivono il
finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato
o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici soppressi
in liquidazione. Al personale dipendente dagli enti soppressi in
liquidazione non si applicano, fino al suo definitivo trasferimento
ad altre amministrazioni o enti, gli incrementi retributivi ed ogni
altro compenso, integrativo del trattamento economico fondamentale,
stabiliti da norme di legge e di contratto collettivo. Si applicano
le disposizioni dell'articolo 3, commi da 47 a 52.
40. Le gestioni liquidatorie degli enti pubblici soppressi,
affidate a commissari liquidatori, termineranno alla data di entrata
in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi da 32 a 36 ad essi
relativi. Dopo tale data, il titolare della gestione e' tenuto a
consegnare le attivita' esistenti, i libri contabili, gli inventari
ed il rendiconto con gli allegati analitici relativi all'intera
gestione al Ministero del tesoro-Ispettorato generale per gli affari
e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti, che adotta i
provvedimenti e le misure ai fini della liquidazione entro sei mesi
dalla consegna. Ai fini della accelerazione delle operazioni
liquidatorie degli enti soppressi affidati al predetto Ispettorato
generale del Ministero del tesoro, la detta amministrazione puo'
compiere qualsiasi atto di gestione, fare transazioni e rinunce ai
crediti di onerosa esazione e determinare il prezzo e la procedura di
alienazione dei beni patrimoniali degli enti, anche in deroga alle
norme sull'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale
dello Stato e sulla alienazione dei beni dello Stato. Per la
riscossione dei crediti puo' fare ricorso alla procedura prevista dal
testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto
14 aprile 1910, n. 639.
41. Le disposizioni dei commi da 32 a 40 non si applicano alla
liquidazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria
manifatturiera (EFIM) e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo
del Mezzogiorno (AGENSUD).
42. Per effetto delle disposizioni dei commi da 32 a 41 i relativi
capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri
interessati sono ridotti della somma complessiva, per il 1994 di lire
40 miliardi, per il 1995 di lire 100 miliardi e per il 1996 di lire
100 miliardi. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
43. L'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato
(OPAFS) di cui alla legge 14 dicembre 1973, n. 829, e successive
modificazioni, e' soppressa a decorrere dal 1 giugno 1994. Alla sua
liquidazione provvede il commissario nominato per la gestione
dell'Opera stessa, che cura il trasferimento alla societa' Ferrovie
dello Stato Spa del personale e del patrimonio dell'OPAFS, nonche'
dei rapporti attivi e passivi facenti capo all'ente stesso. Il
personale puo' essere trasferito, a domanda, presso altre
amministrazioni pubbliche secondo le norme che disciplinano la
mobilita'. Le prestazioni erogate dall'OPAFS sono funzionalmente
attribuite alla societa' Ferrovie dello Stato Spa compatibilmente con
la sua natura societaria e con il rapporto di lavoro dei suoi
dipendenti secondo la disciplina civilistica dei corrispondenti
istituti.
Art. 2
Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi
1. Con regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' disciplinata la materia dei
progetti finalizzati all'ampliamento ed al miglioramento dei servizi,
dei progetti sperimentali di tipo strumentale e per obiettivo, e dei
progetti-pilota finalizzati al recupero della produttivita', previsti
rispettivamente dagli articoli 3, 12 e 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, al cui finanziamento si
provvede mediante l'apposito fondo nello stato di previsione del
Ministero del tesoro, istituito dall'articolo 26 della legge 11 marzo
1988, n. 67, e successivamente integrato.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le modalita' di
selezione dei progetti finalizzati e dei progetti-pilota, indica gli
elementi essenziali dei medesimi, ne determina le procedure di esame
e di approvazione, e stabilisce le modalita' di determinazione dei
compensi dei componenti degli organi di valutazione.
3. Il Dipartimento della funzione pubblica promuove, seleziona e
coordina i progetti, ne controlla l'attuazione e verifica i risultati
conseguiti. A tali fini si avvale di un apposito comitato tecnico-
scientifico nominato con decreto del Ministro per la funzione
pubblica. La composizione del comitato e' di cinque membri, il
compenso dei componenti e' stabilito nel decreto e la relativa spesa
fa carico agli stanziamenti di cui all'articolo 26 della legge 11
marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.
4. Per l'esercizio finanziario 1994 lo stanziamento di cui al
capitolo 6872 dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro e' ridotto di lire 14 miliardi.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 1 del presente articolo, sono abrogati i commi 2, 3, 4,
5, 6, 7 e 8 dell'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
successive modificazioni.
6. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1988, n.
554, si interpreta nel senso che i progetti possono comportare o
consistere nell'applicazione sperimentale e temporanea di regole o
procedimenti derogatori della vigente normativa, anche in materia di
contabilita' generale dello Stato. L'individuazione di tali progetti
e' effettuata con il decreto di approvazione del Presidente del
Consiglio dei ministri. Sugli atti e sui provvedimenti attuativi
dell'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni, il controllo di legittimita' della Corte dei conti e'
esercitato in via consuntiva.
7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi
previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e
dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando
diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti
necessari per l'esercizio di un'attivita' privata o pubblica. Gli
schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al
Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro trenta
giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni
permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti
sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore
centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati
al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore
dei regolamenti di cui al medesimo comma 7.
9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti
criteri e principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da
ridurre il numero delle fasi procedimentali, il numero delle
amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di
intesa;
b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la
conclusione del procedimento;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che
si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi
uffici della medesima amministrazione, e uniformazione dei relativi
tempi di conclusione;
d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e
accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima
attivita';
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e
contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi
procedimentali di integrazione dell'efficacia degli atti, di
disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su
espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio
delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle
materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello
smaltimento dei rifiuti;
g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi
comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla
vigente legislazione per la tutela ambientale;
h) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di
verifica e controllo.
10. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 19. - 1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attivita'
privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione,
nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad
esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni
rilasciate ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno
1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il
cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti
e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a cio'
destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non
sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio
degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una
denuncia di inizio di attivita' da parte dell'interessato alla
pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei
presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata
dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a cio' destinate,
ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente,
entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare
d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge
richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da
notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di
prosecuzione dell'attivita' e la rimozione dei suoi effetti, salvo
che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla
normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine
prefissatogli dall'amministrazione stessa".
11. Con regolamento governativo, da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in
cui la disposizione del comma 10 non si applica, in quanto il
rilascio dell'autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta,
permesso o altro atto di consenso comunque denominato, dipenda
dall'esperimento di prove che comportino valutazioni tecniche
discrezionali.
12. Il comma 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e' sostituito dal seguente:
"2. La conferenza stessa puo' essere indetta anche quando
l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti,
nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni
pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza
sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta
e gli assensi richiesti".
13. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e' inserito il seguente:
"2-bis. Qualora nella conferenza sia prevista l'unanimita' per la
decisione e questa non venga raggiunta, le relative determinazioni
possono essere assunte dal Presidente del Consiglio dei ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Tali determinazioni
hanno il medesimo effetto giuridico dell'approvazione all'unanimita'
in sede di conferenza di servizi".
14. In caso di opere e lavori pubblici di interesse nazionale, da
eseguirsi a cura di concessionari di lavori e servizi pubblici
nonche' di amministrazioni statali, ricompresi nella programmazione
di settore e per i quali siano immediatamente utilizzabili i relativi
finanziamenti, l'intesa di cui all'articolo 81, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
qualora non sia stata perfezionata entro sessanta giorni dalla
richiesta da parte dell'amministrazione statale competente, puo'
essere acquisita nell'ambito di un'apposita conferenza di servizi
convocata, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, sia dalla medesima amministrazione sia dalla regione.
15. (( PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 )).
Restano in ogni caso in vigore le norme di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, relative
all'ordinamento e al personale degli Archivi di Stato, nonche' le
norme che regolano la conservazione dei documenti originali di
interesse storico, artistico e culturale.
Art. 3
Pubblico impiego
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della
legge 9 agosto 1993, n. 295, nel corso del 1994 non possono essere
assunti piu' di 320 magistrati con decorrenza non anteriore al 1
giugno 1994, nel corso del 1995 non piu' di 310 magistrati con
decorrenza non anteriore al 1 febbraio 1995 e non piu' di altri 310
con decorrenza non anteriore al 1 dicembre dello stesso anno.
2. Salve le disposizioni del decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1993, n. 254,
concernente l'aumento dell'organico del Corpo di polizia
penitenziaria, le assunzioni dei vincitori dei concorsi relativi a
posti del personale amministrativo non ancora banditi alla data del
31 agosto 1993 non possono superare le 1.000 unita' nell'anno 1994.
Per le restanti unita' le assunzioni non possono superare la quota
del 40 per cento dei posti vacanti nell'anno 1995 e la quota del 60
per cento degli stessi nell'anno 1996.
3. Le assunzioni relative all'anno 1994 di cui al comma 2, nonche'
quelle relative ai concorsi gia' banditi alla data del 31 agosto
1993, sono effettuate fino al 50 per cento con decorrenza non
anteriore al 1 marzo 1994, e per la restante quota con decorrenza non
anteriore al 1 settembre 1994.
4. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 3 i capitoli
1497, 1995 e 1998 dello stato di previsione della spesa del Ministero
di grazia e giustizia sono ridotti complessivamente di lire 48
miliardi nel 1994.
5. IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE COMMA.
6. IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE COMMA.
6-bis. I provvedimenti deliberativi riguardanti il trattamento del
personale degli enti locali che, adottati prima del 31 agosto 1993,
abbiano previsto profili professionali od operato inquadramenti in
modo difforme dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente
della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, e successive modificazioni e
integrazioni, sono validi ed efficaci. La disposizione del presente
comma si applica agli enti locali ancorche' dissestati i cui
organici, per effetto dei provvedimenti di cui sopra, non superino i
rapporti dipendenti-popolazione previsti dal comma 14 del presente
articolo, cosi' come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 27
agosto 1994, n. 515.(11)(23)
7. Restano comunque salve, nell'ambito del limite complessivo del
10 per cento previsto dal comma 8, le piante organiche previste dalla
legge 3 gennaio 1991, n. 3, e dalla legge 15 ottobre 1986, n. 664,
concernenti l'Avvocatura dello Stato, nonche' dalla legge 9 maggio
1989, n. 168, e successive modificazioni, istitutiva del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dal
decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106,
istitutivo del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali.
8. Fino al 31 dicembre 1996 le amministrazioni pubbliche di cui al
comma 5 possono provvedere, previa verifica dei carichi di lavoro,
alla copertura dei posti resi disponibili per cessazioni, mediante
ricorso a procedure di mobilita', nella misura del 5 per cento degli
stessi. Possono, altresi', provvedere a nuove assunzioni entro il
limite di un ulteriore 10 per cento delle cessazioni, ove sia
accertato il relativo fabbisogno. Continuano ad applicarsi, per il
triennio 1994-1996, le disposizioni dell'articolo 9, comma 4, della
legge 23 dicembre 1992, n. 498.
9. Ferme restando le dotazioni organiche delle amministrazioni per
le quali ha provveduto il decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217,
le assunzioni dei vincitori dei concorsi non ancora banditi alla data
del 31 agosto 1993 sono effettuate nei contingenti indicati nel
predetto decreto-legge, integrati, per quanto riguarda la copertura
dei posti disponibili nei ruoli delle stesse amministrazioni non
soggetti ai contingentamenti previsti dal medesimo decreto-legge, da
aliquote determinate annualmente d'intesa con la Presidenza del
Consiglio dei ministri, tenuto conto delle complessive esigenze
funzionali delle amministrazioni.
10. Per i ruoli operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
sono fatti salvi i concorsi interni ai sensi dell'articolo 14, ultimo
comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, per la copertura delle
vacanze al 31 dicembre 1992. Sono altresi' prorogate sino al 31
agosto 1994 le graduatorie degli idonei in vigore alla data di
entrata in vigore della presente legge.
11. In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8 gli enti locali con
popolazione non superiore ai 15.000 abitanti, che non versino nelle
situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni, non sono tenuti alla rilevazione dei carichi di
lavoro. Per gli enti locali con popolazione superiore ai 15.000
abitanti, che si trovino nelle stesse condizioni, la rilevazione dei
carichi di lavoro costituisce presupposto indispensabile per la
rideterminazione delle dotazioni organiche. La metodologia adottata
e' approvata con deliberazione della giunta che ne attesta, nel
medesimo atto, la congruita'. Non sono, altresi', tenute alla
rilevazione dei carichi di lavoro le istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza.
12. Le disposizioni di cui all'articolo 132 del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, si applicano anche al personale degli enti locali
di cui al comma 11.
13. Le procedure indicate dall'articolo 35 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano al
personale di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730,
e successive modificazioni, a richiesta dell'ente presso cui lo
stesso presta servizio. A tal fine detto personale e' equiparato a
quello di cui al predetto articolo 35, comma 2, lettera a).
14. Gli enti locali che, nel triennio 1994-1996 dovessero
deliberare lo stato di dissesto di cui all' articolo 25 del
decreto-legge n. 66 del 1989, dichiareranno eccedente il personale
comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai seguenti rapporti
medi, dipendenti-popolazione, fermo restando l'obbligo di accertare
le compatibilita' di bilancio:
C O M U N I
=============================================================
| Rapporto medio
Fascia demografica | dipendenti/
| popolazione
|
fino a 999 abitanti | 1/95
da 1.000 a 2.999 abitanti | 1/100
da 3.000 a 9.999 abitanti | 1/105
da 10.000 a 59.999 abitanti | 1/95
da 60.000 a 249.999 abitanti | 1/80
oltre 249.999 abitanti | 1/60
P R O V I N C E
=====================================================================
| Rapporto medio
Fascia demografica | dipendenti/
| popolazione
|
fino a 299.999 abitanti | 1/520
da 300.000 a 499.999 abitanti | 1/650
da 500.000 a 999.999 abitanti | 1/830
da 1.000.000 a 2.000.000 abitanti | 1/770
oltre 2.000.000 abitanti | 1/1000
A detto personale si applicano le disposizioni di cui ai commi da
47 a 52.
15. Sono escluse dalle limitazioni di cui al comma 14 le
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB) non ancora
privatizzate che svolgano attivita' di assistenza a favore di anziani
e disabili. Tale deroga, ai sensi dell'articolo 31, comma 6, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non opera qualora tali
enti non abbiano provveduto agli adempimenti di cui al medesimo
articolo 31, comma 1.
16. In deroga a quanto stabilito dai commi 6 e 8 del presente
articolo, alla scuola si applica l'articolo 4, all'amministrazione
della giustizia si applicano le disposizioni dei commi da 1 a 4 del
presente articolo, all'universita' e agli enti di ricerca si applica
l'articolo 5. In deroga a quanto stabilito dal comma 8 del presente
articolo, alla sanita' si applica l'articolo 8, commi da 1 a 8.
17. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 4-bis del decreto-
legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, nonche' quella dell'articolo 24 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56.
18. Trascorsi sessanta giorni dall'esperimento delle procedure di
mobilita', e' consentita l'assunzione di personale per la copertura
di posti relativi a profili professionali la cui dotazione non superi
l'unita'. (13)
19. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 8 si applicano, ferma
rimanendo la spesa complessiva, alla somma degli organici e dei ruoli
dell'intera amministrazione o servizio considerati, indipendentemente
dalla qualifica o dalla funzione nella quale si verifica la
cessazione dal servizio.
20. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 del presente
articolo assumono personale mediante concorsi pubblici aperti a
tutti, fatte salve le ipotesi disciplinate dall'articolo 36, comma 1,
lettere b) e c), e dall'articolo 42 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29.
21. Le commissioni di concorso sono composte da tecnici esperti
nelle materie di concorso. Non possono farne parte componenti degli
organi di governo ed elettivi, degli organismi sindacali e di
rappresentanza dei dipendenti. Le prove di esame devono consentire
una adeguata verifica delle capacita' e delle attitudini.
22. La graduatoria concorsuale viene approvata dall'autorita'
competente. Tale graduatoria rimane efficace per un termine di
diciotto mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture
di posti per i quali il concorso e' stato bandito, e che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso con
esclusione delle procedure di concorso relative al personale del
comparto scuola. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami del
personale docente, approvate in data successiva al 31 agosto 1992,
conservano validita' anche per gli anni scolastici successivi al
1994-1995 ai fini del conferimento di nomine in ruolo in un numero
corrispondente a quello delle cattedre e dei posti che risultavano
accantonati a tal fine al 1 settembre 1992 e che, per effetto della
riduzione degli organici, nonche' per l'applicazione dell'articolo 4,
comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, non sono stati
conferiti per le nomine nell'anno scolastico 1993-1994 e non potranno
essere conferiti per le nomine nell'anno scolastico 1994-1995. (11)
(33) (40)
23. IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE COMMA.
24. La disposizione di cui al comma 23 del presente articolo non si
applica al personale della scuola e alle istituzioni universitarie,
al personale militare e a quello dell'amministrazione giudiziaria,
delle forze di polizia e delle agenzie per l'impiego di cui
all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; non si applica
inoltre al personale civile necessario per la formazione del
personale militare, per gli accertamenti sanitari della leva e per le
strutture sanitarie militari ed al personale a contratto assunto ai
sensi della normativa vigente presso gli uffici diplomatico-consolari
e presso le istituzioni culturali e scolastiche all'estero.
25. Per effetto della disposizione di cui al comma 24 le
autorizzazioni di spesa di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898,
cosi' come modificata e integrata dalla legge 2 maggio 1990, n. 104,
sono ridotte per l'anno 1994 di lire 14.700 milioni.
26. In relazione alle proprie esigenze funzionali le
amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 possono rideterminare,
con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, la ripartizione territoriale dei posti messi a
concorso, ove non risulti gia' intervenuta l'assegnazione di sede.
27. IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE COMMA.
28. Le assunzioni effettuate in violazione di quanto stabilito nei
commi da 5 a 27 determinano responsabilita' personali, patrimoniali e
disciplinari a carico di chi le ha disposte e sono nulle di pieno
diritto.
29. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunicano al
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro
l'elenco nominativo dei propri dipendenti collocati fuori ruolo,
comandati o distaccati, nonche dei dipendenti di altre
amministrazioni utilizzati in posizione di comando o distacco,
indicando la data del relativo provvedimento, la sede e l'ufficio al
quale il dipendente e' assegnato, i motivi del provvedimento, nonche'
la permanenza di tali motivi.
30. Il Dipartimento della funzione pubblica, di intesa con il
Ministero del tesoro e con i Ministeri interessati, esamina i motivi
dei provvedimenti che comportano la sospensione delle prestazioni
presso l'amministrazione di appartenenza. Se sono cessate le ragioni
di interesse pubblico per le quali i provvedimenti furono adottati, i
provvedimenti sono revocati dal Ministro interessato, su proposta del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del
tesoro.
31. Le aspettative ed i permessi sindacali retribuiti previsti
dagli accordi sindacali di comparto per il pubblico impiego, in atto
alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati ai
sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni,
sono complessivamente ridotti del 50 per cento. IL D.LGS. 30 MARZO
2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PERIODO.
32. In tutti i comparti del pubblico impiego si applica la legge 20
maggio 1970, n. 300. Durante i periodi di aspettativa sindacale i
dipendenti pubblici iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione
generale obbligatoria conservano il diritto alle prestazioni
previdenziali a carico dei competenti enti preposti all'erogazione
delle stesse.
33. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui
all'articolo 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300, deve essere
certificata al capo del personale dell'amministrazione di
appartenenza da parte della struttura sindacale presso la quale e'
stato utilizzato il permesso.
34. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro cento giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, da' attuazione
a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni.
35. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale in
materia, che provvedono alle finalita' della presente legge secondo
le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di
attuazione.
36. Continuano ad applicarsi, nel triennio 1994-1996, le
disposizioni dell'articolo 7, commi 5 e 6, del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438.
37. Il terzo comma dell'articolo 37 del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente: "In ogni caso il
congedo straordinario non puo' superare complessivamente nel corso
dell'anno la durata di quarantacinque giorni". (48)
38. I tre giorni di permesso mensili di cui all'articolo 33, comma
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non sono computati al fine
del raggiungimento del limite fissato dal terzo comma dell'articolo
37 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dal comma 37 del
presente articolo. (48)
39. Il primo comma dell'articolo 40 del citato testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, e' sostituito dal seguente:
"Per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo
straordinario spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni,
ridotti di un terzo, escluse le indennita' per servizi e funzioni di
carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario. Durante
il periodo di congedo ordinario e straordinario, esclusi i giorni di
cui al periodo precedente, spettano al pubblico dipendente tutti gli
assegni escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere
speciale e per prestazioni di lavoro straordinario". (19) (48)
40. Le disposizioni di cui al comma 39 non si applicano nei casi di
congedo straordinario previsti dall'articolo 37, secondo comma, del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, nonche' ai lavoratori per i quali e' previsto il
diritto all'esenzione dalla spesa sanitaria, appartenenti ad una
delle categorie elencate all'articolo 6 del decreto del Ministro
della sanita' 1 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, o
affetti da una delle forme morbose comprese negli articoli 1, 2 e 3
dello stesso decreto e individuate con decreto del Ministro della
sanita' nel caso in cui tali forme morbose richiedano cure
ospedaliere o ambulatoriali ricorrenti. (48)
40-bis. Il dipendente che non abbia fruito dell'intero periodo di
congedo staordinario puo' essere collocato in aspettativa, ai sensi
dell'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e di altre analoghe
disposizioni, soltanto per assenze continuative di durata superiore a
sette giorni lavorativi. (48)
41. Le disposizioni di cui ai commi 37, 38 e 39 si applicano a
tutte le pubbliche amministrazioni ancorche' i rispettivi ordinamenti
non facciano rinvio al citato testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni. (12) (48)
42. Salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 37 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, sono abrogate tutte le disposizioni, anche
speciali, che prevedono la possibilita' per i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, di essere collocati in congedo straordinario oppure in
aspettativa per infermita' per attendere alle cure termali,
elioterapiche, climatiche e psammoterapiche.
43. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi diretti a riordinare la disciplina delle indennita' di
servizio e degli assegni di sede, comunque denominati, spettanti ai
dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero.
44. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 43 il
Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi per
quanto concerne il personale dipendente dal Ministero degli affari
esteri:
a) contenimento complessivo della spesa;
b) attribuzione delle indennita' e degli assegni, che mantengono la
loro natura non retributiva, sulla base degli oneri connessi al
servizio all'estero;
c) individuazione dei criteri per la determinazione del trattamento
economico complessivo che, per le componenti di cui alla lettera
b), deve essere commisurato alle necessita' di rappresentanza
derivanti dalle funzioni esercitate, con speciale riguardo alle
esigenze delle singole sedi, ai carichi di famiglia, al costo
della vita con particolare riferimento a quello degli alloggi e
del personale domestico e dei servizi, agli oneri di varia natura
derivanti da condizioni ambientali o di disagio, tenuto conto
altresi' dei meccanismi e dei livelli che regolano la stessa
materia nei Paesi della Comunita' europea e negli altri Paesi
maggiormente industrializzati; previsione, per il trattamento
metropolitano del personale istituzionalmente chiamato a svolgere
periodico servizio presso gli uffici all'estero, di specifiche
indennita' collegate alle effettive esigenze del servizio;
d) previsione di aggiornate e puntuali procedure di controllo e
verifica sull'effettuazione delle spese di rappresentanza.
45. Ad analoghi principi e criteri, tenuto conto dei rispettivi
ordinamenti, saranno informati gli altri decreti legislativi intesi a
regolare la materia per le categorie di dipendenti non disciplinate
dal comma 44.
46. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 43, 44 e 45,
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di
trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per
materia.
47. IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE COMMA.
48. IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE COMMA.
49. IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE COMMA.
50. IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE COMMA.
51. IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE COMMA.
52. IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE COMMA.
53. L'articolo 4, sesto comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425,
si interpreta nel senso che l'incremento di stipendio conseguente
alla progressione economica relativa al servizio prestato nella
qualifica di appartenenza al 30 giugno 1983, si calcola sulla base
degli stipendi iniziali tabellari come previsto dall'articolo 3,
primo comma, della medesima legge 6 agosto 1984, n. 425.
54. All'articolo 6, primo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425,
sono soppresse le parole "sull'equo indennizzo,".
55. L'articolo 7 della legge 6 agosto 1984, n. 425, si interpreta
nel senso che l'incremento relativo all'anno 1985 non si considera ai
fini della determinazione dello stipendio spettante al 1 gennaio 1986
e al 1 gennaio 1987, ferma restando la sua corresponsione in aggiunta
allo stipendio rideterminato ai sensi dell'articolo 2 della legge 19
febbraio 1981, n. 27, per ciascuno degli anni 1986 e 1987. Gli
eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti
ad interpretazioni difformi da quella stabilita dal presente comma,
sono conservati ad personam e riassorbiti con la normale progressione
di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di
quiescenza.
56. Per i consiglieri di Stato e della Corte dei conti di nomina
governativa, la determinazione del trattamento economico e'
effettuata valutando esclusivamente il periodo di servizio da
dirigente generale dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni
di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n.
425, o l'anzianita' convenzionale di cinque anni prevista dal quarto
comma del medesimo articolo. Tale servizio e tale anzianita'
convenzionale non sono utili per il conseguimento del trattamento
economico di cui all'articolo 4, decimo comma, della legge 6 agosto
1984, n. 425, e all'articolo 21 della legge 27 aprile 1982, n. 186. A
tale ultimo fine non e' altresi' consentita, nei confronti di tutto
il personale, la valutazione delle maggiori anzianita' convenzionali
riconosciute ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 settembre
1922, n. 1290, e successive modificazioni, e dell'articolo 1 della
legge 24 maggio 1970, n. 336.
57. Nei casi di passaggio di carriera di cui all'articolo 202 del
citato testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed alle altre analoghe
disposizioni, al personale con stipendio o retribuzione pensionabile
superiore a quello spettante nella nuova posizione e' attribuito un
assegno personale pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile,
pari alla differenza fra lo stipendio o retribuzione pensionabile in
godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova
posizione. (42)(54)
58. L'assegno personale di cui al comma 57 non e' cumulabile con
indennita' fisse e continuative, anche se non pensionabili, spettanti
nella nuova posizione, salvo che per la parte eventualmente
eccedente.
59. L'articolo 12, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e' abrogato.
60. Le disposizioni di cui all'articolo 168 della legge 11 luglio
1980, n. 312, e alle leggi 22 giugno 1988, n. 221, e 15 febbraio
1989, n. 51, si interpretano nel senso che si applicano al personale
in esse espressamente previsto purche' in servizio presso le
amministrazioni contemplate dalle norme stesse.
61. L'articolo 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221, si interpreta
nel senso che il riferimento all'indennita' di cui all'articolo 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e' da considerare relativo alle
misure vigenti alla data del 1 gennaio 1988, espressamente richiamata
dalla disposizione stessa.
62. Ai magistrati collocati fuori ruolo e ai magistrati ai quali
comunque vengono corrisposti compensi o indennita' di qualsiasi
genere per l'espletamento di attivita' non istituzionali non compete
l'indennita' di cui al comma 61, salvo il diritto di opzione. (20)
63. I pubblici dipendenti in posizione di comando, di fuori ruolo o
in altre analoghe posizioni non possono cumulare indennita', compensi
o emolumenti, comunque denominati, anche se pensionabili, corrisposti
dall'amministrazione di appartenenza con altri analoghi trattamenti
economici accessori previsti da specifiche disposizioni di legge a
favore del personale dell'amministrazione presso la quale i predetti
pubblici dipendenti prestano servizio.
64. L'articolo 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n.
425, si interpreta nel senso che esso si applica anche ai
provvedimenti giudiziali passati in giudicato in data successiva a
quella di entrata in vigore della stessa legge 6 agosto 1984, n. 425,
e nei confronti di tutto il personale interessato ancorche' collocato
a riposo in data anteriore al 1 luglio 1983. Il riassorbimento degli
importi erogati o da erogare ai sensi dell'articolo 10, secondo
comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, e' effettuato, se
necessario, anche sui miglioramenti dovuti a qualsiasi titolo sul
trattamento di quiescenza.
65. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
66. Le disposizioni in materia di rapporti di lavoro dipendente ed
autonomo contenute nella presente legge costituiscono norme di
indirizzo per le regioni, che provvedono in materia nell'ambito della
propria autonomia e nei limiti della propria capacita' di spesa. (22)
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AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 convertito con modificazioni dalla
L. 6 dicembre 1994, n. 673 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che
"In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, il Ministro di grazia e giustizia e'
autorizzato, sino al 31 dicembre 1996, a procedere alla copertura dei
posti vacanti nelle dotazioni organiche del personale delle
cancellerie e segreterie giudiziarie e degli uffici notificazioni e
protesti, utilizzando le graduatorie dei concorsi pubblicate a
decorrere dal 1 gennaio 1994."
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AGGIORNAMENTO (12)
La L. 23 dicembre 1994, n. 724 ha disposto (con l'art. 22, comma
26) che "Il comma 41 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, si interpreta nel senso che devono ritenersi implicitamente
abrogate, o comunque modificate, tutte le disposizioni normative che
disciplinano per i dipendenti di ruolo delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in
modo difforme il congedo straordinario o istituti analoghi comunque
denominati. Resta salvo, comunque, quanto disposto dall'articolo 454
del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per lo svolgimento di
attivita' artistiche e sportive da parte, rispettivamente, del
personale ispettivo, direttivo e docente di materie artistiche degli
istituti di istruzione artistica e dei docenti di educazione fisica."
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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.P.C.M. 16 settembre 1994, n. 716 ha disposto (con l'art. 12,
comma 3) che il termine di sessanta giorni di cui all'art. 3, comma
18, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, decorre dal
ricevimento delle comunicazioni di cui all'art. 11, comma 3,
lettera c), o dalle comunicazioni di cui al comma 2 del decreto
716/1994.
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AGGIORNAMENTO (19)
Il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 ha disposto (con l'art. 15, comma 3)
che "Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 39, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, non si applicano quando l'assenza dal servizio
sia dovuta ad infermita' o lesioni dipendenti da causa di servizio o
comunque riportate per fatti di servizio."
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AGGIORNAMENTO (20)
Il D.L. 28 agosto 1995, n. 361, convertito con modificazioni dalla
L. 27 ottobre 1995, n. 437 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che
"Ai fini di cui all'articolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, le attivita' non connesse con i compiti istituzionali
dei magistrati, anche collocati fuori ruolo, e del personale ad essi
equiparato sono individuate con regolamento, da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 62, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, decorrono dalla data di entrata in
vigore del regolamento previsto dal presente comma."
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AGGIORNAMENTO (23)
La Corte costituzionale, con sentenza 8-9 gennaio 1996, n. 1(in
G.U. 1a s.s. 17/01/1996, n. 3) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 6-bis del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (33)
La L. 15 maggio 1997, n. 127 ha disposto (con l'art. 6, comma 21) che
"Per gli enti locali, in deroga a quanto previsto dall'articolo
3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le graduatorie
concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data
di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero
a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per
i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del
concorso medesimo. La disposizione di cui al presente comma ha
efficacia a decorrere dal 4 dicembre 1996."
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AGGIORNAMENTO (42)
La L. 19 ottobre 1999, n. 370 ha disposto (con l'art. 8, comma 4)
che il presente articolo, comma 57, si interpreta "nel senso che
l'assegno personale ivi previsto ed attribuito in applicazione degli
articoli 36, ultimo comma, e 38, ultimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ai docenti e ai
ricercatori universitari, e' rideterminato all'atto della conferma o
del superamento del periodo di straordinariato per effetto del
trattamento stipendiale spettante anche a seguito del riconoscimento
dei servizi previsto dall'articolo 103 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Il maggiore trattamento
stipendiale derivante da interpretazioni difformi da quella di cui al
presente comma e' riassorbito con i successivi miglioramenti
economici. E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati non conformi
all'interpretazione autentica recata dal presente comma".
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316 ha disposto (con l'art. 26, comma
1, lettera f)) che le disposizioni di cui ai commi da 37 a 41 del
presente articolo non si applicano nei confronti dei funzionari
appartenenti alla carriera prefettizia.
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AGGIORNAMENTO (54)
La L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha disposto (con l'art. 1, comma
226) che il comma 57 del presente articolo, si interpreta "nel senso
che alla determinazione dell'assegno personale non riassorbibile e
non rivalutabile concorre il trattamento, fisso e continuativo, con
esclusione della retribuzione di risultato e di altre voci
retributive comunque collegate al raggiungimento di specifici
risultati o obiettivi".
Art. 4.
Pubblica istruzione
1. Gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado nonche' le
istituzioni di alta cultura di cui all'articolo 33 della Costituzione
ed in particolare le Accademie di belle arti, le Accademie nazionali
di arte drammatica e di danza e i Conservatori di musica hanno
personalita' giuridica e sono dotati di autonomia organizzativa,
finanziaria, didattica, di ricerca e sviluppo, nei limiti, con la
gradualita' e con le procedure previsti dal presente articolo.
2. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli
indirizzi generali, determina le forme di autofinanziamento e approva
il bilancio.
3. Nella scuola secondaria superiore il comitato degli studenti
puo' esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio
di istituto secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.
4. Con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, emanato
di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno stabilite le
istruzioni necessarie per la formazione del bilancio preventivo, del
conto consuntivo e dei relativi adempimenti contabili, nonche' per il
riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale e
il controllo dei costi anche su base comparativa.
5. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 262,
e' sostituito dal seguente:
"3. Per la somministrazione dei fondi di cui al comma 1 si
provvede mediante ordinativi diretti intestati alle istituzioni
scolastiche oppure mediante ordinativi tratti su fondi messi a
disposizione dei provveditori agli studi con aperture di credito dal
Ministero della pubblica istruzione. Detti ordinativi si estinguono
con le modalita' stabilite dall'articolo 36 delle istruzioni
amministrativo-contabili di cui al comma 2 del presente articolo".
6. Il Governo, su proposta del Ministro della pubblica istruzione,
e' delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge e previo parere delle competenti
Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica sul relativo schema, uno o piu' decreti legislativi per
l'attuazione dell'autonomia scolastica e per il riassetto degli
organi collegiali di cui al decreto del Presidente della Repubblica
31 maggio 1974, n. 416.
7. I decreti legislativi di cui al comma 6, con l'osservanza dei
principi e dei criteri sottoindicati, determinano:
a) i tempi di attuazione dell'autonomia, in relazione alla
definizione di un piano di razionalizzazione e di ridimensionamento
degli istituti di cui al comma 1 da formulare anche sulla base delle
esigenze e delle proposte degli enti locali, nonche' le modalita' di
applicazione e di coordinamento delle nuove disposizioni alle
istituzioni scolastiche gia' dotate di personalita' giuridica. Il
predetto piano, avuto riguardo all'eta' deli alunni, al numero degli
handicappati inseriti, alle zone definite a rischio per problemi di
devianza giovanile e minorile, terra' in specifica considerazione la
necessita' e i disagi che possono determinarsi in relazione ad
esigenze locali, particolarmente nelle comunita' e zone montane e
nelle piccole isole;
b) le modalita' di esercizio dell'autonomia didattica, anche
attraverso progetti di istituto che consentano forme di
organizzazione modulare, procedure di valutazione, ambiti di
flessibilita' curricolare anche in relazione ad obiettivi connessi
alle esigenze locali;
c) le modalita' di attuazione della collaborazione tra
istituzioni scolastiche e tra queste e altri enti o associazioni;
d) le modalita' di esercizio dell'autonomia organizzativa ed
amministrativa, volta ad attribuire alle istituzioni scolastiche
anche la diretta gestione dei beni patrimoniali, e la capacita' di
stipulare le convenzioni anche con gli enti locali per la eventuale
gestione dei servizi che essi sono tenuti ad erogare sulla base delle
disposizioni vigenti;
e) le modalita' per la definizione di organici di istituto, anche
in relazione all'impiego del personale su reti di scuole, che
consentano di rispondere alle esigenze dei progetti educativi, sulla
base di criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, e
sulla base di piani provinciali predisposti dai provveditori agli
studi;
f) la razionalizzazione della gestione del personale e le
modalita' di utilizzazione, nonche' le modalita' di reclutamento,
senza aggravio di spese, dei docenti per attivita' extracurricolari,
tenuto conto dell'autonomia finanziaria degli istituti;
g) le modalita' di erogazione alle istituzioni scolastiche del
contributo ordinario per il funzionamento amministrativo e didattico,
e del contributo perequativo, entrambi a carico dello Stato, nonche'
delle entrate derivanti dalle tasse, dai contributi e da altri
proventi, salvaguardando la piena realizzazione del diritto allo stu-
dio;
h) l'attribuzione ai capi di istituto di compiti di direzione,
promozione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane e
professionali e di compiti di gestione delle risorse finanziarie e
strumentali, con connesse responsabilita' in ordine ai risultati;
i) l'utilizzazione delle strutture residenziali degli istituti di
educazione e dei convitti annessi agli istituti di istruzione
secondaria superiore;
l) l'applicazione delle disposizioni del presente articolo agli
istituti di educazione, tenendo conto delle loro specificita'
ordinamentali;
m) la definizione dello statuto dello studente, con indicazione
dei diritti e dei doveri, delle modalita' di partecipazione alla vita
della scuola, nonche' il comitato degli studenti da istituirsi in
ogni scuola secondaria superiore, il quale esprime pareri e formula
proposte direttamente al consiglio di istituto;
n) la definizione dei compiti e della organizzazione degli
Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento
educativi (IRRSAE), del Centro europeo dell'educazione e della
Biblioteca di documentazione pedagogica, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, quali enti di
sostegno all'autonomia didattica, di ricerca e sviluppo delle
istituzioni scolastiche, con la previsione, per la Biblioteca di
documentazione pedagogica, del collocamento fuori ruolo a tempo
indeterminato, a richiesta, del personale comandato presso di essa,
ai sensi dell'articolo 16 del predetto decreto del Presidente della
Repubblica n. 419 del 1974, che sia giunto al termine del periodo
massimo di comando previsto dalla legge;
o) il potenziamento degli organi collegiali della scuola, come
organi di partecipazione e di gestione delle istituzioni scolastiche
nel rispetto della liberta' di insegnamento, da parte delle diverse
componenti e delle famiglie, da valorizzare in relazione al
rafforzamento dell'autonomia scolastica, nonche' le modalita' di
elezione dei componenti del consiglio di circolo o di istituto e
quelle di partecipazione dei componenti elettivi e non elettivi,
anche mediante procedure elettorali di secondo grado.
8. In attesa della nuova disciplina dell'organo collegiale della
scuola a livello nazionale la durata in carica del Consiglio
nazionale della pubblica istruzione e' prorogata di un anno.
9. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 15 MARZO 1997, N. 59 )).
10. E' anticipata dall'anno scolastico 1994-1995 all'anno
scolastico 1993-1994 l'attuazione delle direttive del piano di
rideterminazione del rapporto alunni-classi, di cui all'articolo 5,
comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Sono fatti salvi i
trasferimenti e i passaggi di ruolo e di cattedra relativi all'anno
scolastico 1993-1994. Non si effettuano nomine in ruolo sui posti che
dovessero venire meno in applicazione della presente disposizione. Il
personale in esubero che non possa essere utilizzato per la copertura
di cattedre e posti disponibili nella provincia, e' utilizzato, per
le supplenze temporanee, secondo le disposizioni contenute
nell'annuale ordinanza ministeriale sulle utilizzazioni.
11. Per gli anni scolastici 1994-1995 e 1995-1996, sentiti gli enti
locali, si procede con separato provvedimento alla rideterminazione
dei rapporti medi provinciali alunni-classi, tenendo conto delle
specifiche condizioni demografiche, geografiche e socio-economiche di
ciascuna provincia in particolare delle aree montane, nonche' della
presenza di alunni portatori di handicap. Per gli eventuali
accorpamenti, si procede a partire dalle classi iniziali.
12. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, gli organici del
personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario
delle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative, sono rideterminati in relazione alle
prevedibili cessazioni dal servizio e, comunque, nel limite delle
effettive esigenze di funzionamento delle classi previste dal piano
di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
13. Le assunzioni in ruolo sono disposte nei limiti dei posti
vacanti dopo la riduzione di organico di cui al comma 12. In ogni
caso non sono effettuate su posti dei quali si preveda la
soppressione nell'anno scolastico successivo.
14. Analogamente si provvede nei riguardi del personale direttivo
in relazione alle cessazioni dal servizio e al piano di
razionalizzazione della rete scolastica da definire ai sensi del
comma 6.
15. I criteri e le modalita' per la rideterminazione degli organici
e la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i
Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.
16. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 47 a 52, non si
applicano al personale del comparto scuola.
17. A decorrere dall'anno finanziario 1994 le spese per le
supplenze annuali e temporanee sono sostenute dalle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado con imputazione ai rispettivi
bilanci e con applicazione dell'articolo 25, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.
18. Il Ministro della pubblica istruzione ripartisce fra i
provveditori agli studi gli appositi stanziamenti di bilancio, sulla
base della consistenza provinciale del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico ed ausiliario dipendente dallo Stato. Il
Ministro della pubblica istruzione ha facolta' di operare interventi
correttivi al fine di un riequilibrio delle assegnazioni fra le di-
verse province. Le somme sono assegnate con ordini di accreditamento
a rendicontazione decentrata emessi in deroga ai limiti di somma
stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440, e successive modificazioni. Con il medesimo criterio, i
provveditori agli studi assegnano alle istituzioni scolastiche ed
educative l'80 per cento delle somme accreditate, riservando il
residuo 20 per cento ad interventi relativi a imprevedibili
sopravvenute esigenze.
19. Al pagamento delle retribuzioni delle supplenze temporanee di
breve durata provvedono i capi di istituto ed i consigli di circolo e
di istituto, utilizzando le apposite risorse, entro i limiti dei
finanziamenti a tal fine previsti e nell'esercizio dei poteri di
gestione di cui sono rispettivamente responsabili nell'ambito
dell'autonomia scolastica, in base ad effettive inderogabili esigenze
che impongano il ricorso a tali supplenze.
20. Dal 1 gennaio 1994, i docenti collocati fuori ruolo ai sensi
dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 417, sono utilizzati, in ambito distrettuale, dal
provveditore agli studi dell'attuale sede di servizio in supplenze
temporanee di breve durata, salvo che il provveditore stesso, sulla
base di accertamento medico nei confronti del docente da parte della
unita' sanitaria locale e sentito anche il capo d'istituto, non
ritenga sussistenti motivi ostativi al temporaneo ritorno
all'insegnamento.
21. Dalla medesima data del 1 gennaio 1994, i docenti mantenuti ad
esaurimento nell'assegnazione a compiti diversi da quelli di
istituto, ai sensi dell'articolo 63, penultimo comma, della legge 20
maggio 1982, n. 270, sono restituiti in via temporanea
all'insegnamento e utilizzati, in ambito distrettuale, dal
provveditore agli studi della sede di attuale servizio in supplenze
temporanee di breve durata, salvo che i docenti interessati chiedano
di essere inquadrati nei ruoli dell'amministrazione in cui prestano
servizio o comunque che l'amministrazione stessa non se ne assuma
l'onere.
22. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 6, le tasse di iscrizione e di frequenza
negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi
compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e le tasse di esame
e di diploma sono annualmente determinate con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica
istruzione. I relativi introiti sono acquisiti ai bilanci delle
istituzioni scolastische interessate, per le esigenze di
funzionamento amministrativo e didattico.
23. Nella determinazione delle tasse di cui al comma 22 sono
previste misure differenziate in relazione a fasce di reddito, sulla
base del reddito del nucleo familiare, risultante dall'annuale
dichiarazione effettuata ai fini fiscali. Rimangono ferme le vigenti
disposizioni che prevedono la dispensa dal pagamento delle tasse
scolastiche e quelle in materia di diritto allo studio.
24. In conseguenza delle disposizioni di cui ai commi 19, 20 e 21,
i capitoli 1032, 1035 e 1036 dello Stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione, per gli anni 1994, 1995 e 1996, sono
ridotti complessivamente di lire 292,7 miliardi per ciascun anno.
25. Nelle materie disciplinate dal presente articolo, sono fatte
salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano
che provvedono a disciplinare un proprio ordinamento anche in
relazione alle esigenze dei gruppi linguistici ed ai sensi delle
norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-
Alto Adige, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1
novembre 1973, n. 689, e successive modificazioni, e del testo
unificato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 1983, n. 89.
Art. 5
Universita'
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari
destinati dallo Stato alle universita' sono iscritti in tre distinti
capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, denominati:
a) fondo per il finanziamento ordinario delle universita', relativo
alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il
funzionamento e le attivita' istituzionali delle universita', ivi
comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non
docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture
universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della
quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di
cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attivita' previste dalla
legge 28 giugno 1977, n. 394;(58) (59)(60)(61)((66))
b) fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature
scientifiche, relativo alla quota a carico del bilancio statale
per la realizzazione di investimenti per le universita' in
infrastrutture edilizie e in grandi attrezzature scientifiche, ivi
compresi i fondi destinati alla costruzione di impianti sportivi,
nel rispetto della legge 28 giugno 1977, n. 394, e del comma 8
dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910;
c) fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema
universitario, relativo al finanziamento di specifiche iniziative,
attivita' e progetti, ivi compreso il finanziamento di nuove
iniziative didattiche.
2. Al fondo per il finanziamento ordinario delle universita' sono
altresi' attribuite le disponibilita' finanziarie di cui all'articolo
52, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e suc-
cessive modificazioni, relative al personale delle universita', le
disponibilita' finanziarie per la completa applicazione dei contratti
in itinere con il personale non docente, nonche' le disponibilita'
finanziarie a copertura degli incrementi di retribuzione del
personale docente.
3. Nel fondo per il finanziamento ordinario delle universita' sono
comprese una quota base, da ripartirsi tra le universita' in misura
proporzionale alla somma dei trasferimenti statali e delle spese
sostenute direttamente dallo Stato per ciascuna universita'
nell'esercizio 1993, e una quota di riequilibrio, da ripartirsi sulla
base di criteri determinati con decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio
universitario nazionale e la Conferenza permanente dei rettori,
relativi a standard dei costi di produzione per studente, al minore
valore percentuale della quota relativa alla spesa per il personale
di ruolo sul fondo per il finanziamento ordinario e agli obiettivi di
qualificazione della ricerca, tenuto conto delle dimensioni e
condizioni ambientali e strutturali.
4. Il fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi
attrezzature scientifiche e' ripartito in relazione alle necessita'
di riequilibrio delle disponibilita' edilizie, ed alle esigenze di
investimento in progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale.
5. Il fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema
universitario e' ripartito in conformita' ai piani di sviluppo.
6. Le universita' possono, altresi', stipulare con il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, accordi
di programma per l'attribuzione delle risorse finanziarie di cui ai
commi 3, 4 e 5 per la gestione del complesso delle attivita' ovvero
di iniziative e attivita' specifiche.
7. Salvo quanto previsto al comma 2, il fondo per il finanziamento
ordinario delle universita' e' determinato, per l'anno 1994, in
misura pari agli stanziamenti previsti nello stato di previsione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
per l'anno medesimo, per le finalita' di cui al comma 1, lettera a).
8. A partire dal 1995, la quota base del fondo per il finanziamento
ordinario delle universita' sara' progressivamente ridotta e la quota
di riequilibrio dello stesso fondo sara' aumentata almeno di pari
importo. La quota di riequilibrio concorre al finanziamento a regime
delle iniziative realizzate in conformita' ai piani di sviluppo. Il
riparto della quota di riequilibrio e' finalizzato anche alla
riduzione dei differenziali nei costi standard di produzione nelle
diverse aree disciplinari ed al riallineamento delle risorse erogate
tra le aree disciplinari, tenendo conto delle diverse specificita' e
degli standard europei.
9. Le funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica relative allo stato giuridico ed economico
dei professori universitari e dei ricercatori, fatte salve le
competenze e le norme vigenti in materia di concorsi, nonche' le
norme vigenti in materia di stato giuridico, sono attribuite alle
universita' di appartenenza, che le esercitano nelle forme stabilite
dallo statuto, provvedendo comunque direttamente agli adempimenti in
materia di pubblicita'.
10. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449.
11. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449.
12. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449.
13. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 LUGLIO 1997, N. 306.
14. Le singole universita' fissano le tasse di iscrizione in lire
300.000. (22)
15. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 LUGLIO 1997, N. 306.
16. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 LUGLIO 1997, N. 306.
17. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 LUGLIO 1997, N. 306.
18. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 LUGLIO 1997, N. 306.
19. L'importo della tassa minima di cui al comma 14 per gli anni
accademici successivi all'anno accademico 1994-1995 e' aumentato
sulla base del tasso di inflazione programmato, con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
20. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 LUGLIO 1997, N. 306
21. I provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal servizio
del personale delle universita' non sono soggetti a controlli
preventivi di legittimita' della Corte dei conti. Il controllo
successivo della Corte dei conti di cui all'articolo 7, comma 10,
della legge 9 maggio 1989, n. 168, e' esercitato ai soli fini della
Relazione al Parlamento con l'esclusione del controllo amministrativo
di regolarita' contabile e sui singoli atti della gestione. All'uopo
le universita' trasmettono alla Corte dei conti i consuntivi annuali,
corredati della relazione del rettore, dei nuclei di valutazione
interna e dei revisori dei conti, non oltre quindici giorni dopo la
loro approvazione e comunque non oltre sei mesi dopo la chiusura
dell'esercizio finanziario a cui si riferiscono.
22. Nelle universita', ove gia' non esistano, sono istituiti nuclei
di valutazione interna con il compito di verificare, mediante analisi
comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle
risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica,
nonche' l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione
amministrativa. I nuclei determinano i parametri di riferimento del
controllo anche su indicazione degli organi generali di direzione,
cui riferiscono con apposita relazione almeno annualmente.
23. La relazione dei nuclei di valutazione interna e' trasmessa al
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
al Consiglio universitario nazionale e alla Conferenza permanente dei
rettori per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza e
alla produttivita' delle attivita' di ricerca e di formazione, e per
la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema
universitario, anche ai fini della successiva assegnazione delle
risorse. Tale valutazione e' effettuata dall'osservatorio permanente
da istituire, con decreto del Ministro, ai sensi dell'articolo 12,
comma 4, lettera f), della legge 9 maggio 1989, n. 168, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari. La relazione e' altresi'
trasmessa ai Comitati provinciali della pubblica amministrazione, di
cui all'articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
(42)
24. L'organico di ciascuno degli Osservatori astronomici,
astrofisici e vesuviano e' costituito dai posti del personale di
ricerca gia' assegnati, nonche' dai posti di ruolo di personale
tecnico ed amministrativo in servizio alla data del 31 agosto 1993,
ivi compresi quelli per i quali a tale data siano stati pubblicati i
bandi o iniziate le procedure di concorso. In vista della
riorganizzazione degli Osservatori astronomici e astrofisici in un
unico ente denominato "Istituto nazionale di astronomia ed
astrofisica", l'organico nazionale e' costituito dalla somma delle
dotazioni organiche dei singoli osservatori, dai posti di cui
all'articolo 30 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, ed agli articoli
11, 14 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo
1982, n. 163, non ancora assegnati, e dai posti assegnati vacanti
alla data di entrata in vigore della presente legge. Analogamente, in
vista del riordinamento dell'Osservatorio vesuviano nell'ente
denominato "Istituto nazionale di vulcanologia", rimangono assegnati
all'Osservatorio vesuviano i posti della dotazione organica e i posti
assegnati ai sensi dell'articolo 30 della legge 29 gennaio 1986, n.
23, e quelli di cui agli articoli 30, 33 e 36 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163.
25. Le dotazioni organiche delle istituzioni e degli enti di
ricerca sono costituite dai posti coperti al 31 agosto 1993, dai
posti per la cui copertura siano stati banditi concorsi o iniziate
procedure entro il 31 agosto 1993, nonche' dai posti previsti in
conseguenza di operazioni di rideterminazione delle piante organiche
svolte in base alle disposizioni e alle procedure di cui all'articolo
13 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente
della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. (22)
26. Per il triennio 1994-1996 le istituzioni e gli enti di ricerca
possono procedere ad assunzioni entro il limite massimo del 15 per
cento per ciascun anno dei posti non coperti e comunque nell'ambito
degli stanziamenti previsti per ciascun anno.
27. Sono fatti salvi i contratti previsti dall'articolo 36 della
legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, e
dall'articolo 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto
del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. Sono fatti
salvi, altresi', i contratti a tempo determinato presso istituzioni
ed enti di ricerca i cui oneri ricadano su fondi derivanti da
contratti con istituzioni comunitarie ed internazionali, nonche'
quelli derivanti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519.
28. Le modalita' di applicazione all'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente (ENEA) dei commi 25, 26 e 27 saranno definite
con decreto interministeriale emanato di intesa fra il Ministro per
la funzione pubblica e il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
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AGGIORNAMENTO (14)
Il D.l. 21 aprile 1995, n. 120 convertito con modificazioni dalla L.
21 giugno 1995, n. 236 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che
" Limitatamente all'anno accademico 1994-1995 le universita'
stabiliscono, in deroga ai limiti massimi previsti nel comma 15
dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i contributi di
cui allo stesso comma, in relazione a particolari o motivate esigenze
di organizzazione e di strumentazione didattica e scientifica,
nonche' il contributo suppletivo di cui all'articolo 4 della legge 18
dicembre 1951, n. 1551".
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AGGIORNAMENTO (22)
La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 1, comma 8)
che "L'articolo 5, comma 25, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
si applica nel senso che le dotazioni organiche del personale delle
istituzioni e degli enti di ricerca sono rideterminate in riduzione
rispetto a quelle costituite in conseguenza delle operazioni di
rideterminazione delle piante organiche svolte in base alle
disposizioni e alle procedure di cui all'articolo 13 dell'accordo
sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica
12 febbraio 1991, n. 171."
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 19, lettera b)) che "Nel
rispetto delle competenze delle regioni in merito agli interventi
volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale
per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari
previsti dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390, a decorrere dall'
anno accademico 1996-1997, sono aboliti:
[...]
b) la quota di compartecipazione del 20 per cento degli introiti
derivanti dalle tasse di iscrizione di cui al comma 15 dell'articolo
5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Conseguentemente e' ridotta
da 10 per cento la tassa minima di iscrizione prevista dal comma 14
dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537."
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AGGIORNAMENTO (42)
La L. 19 ottobre 1999, n. 370 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che
alla data di entrata in vigore prevista dall'art. 2, comma 3, primo
periodo della L. 370/99, sono abrogati il secondo e il terzo periodo
del comma 23 del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (58)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con l'art. 2, comma 432)
che "Al fine di sostenere l'attivita' di ricerca, il fondo di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e' incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2008 destinati,
a titolo di contributo straordinario, alle universita' che hanno
avviato la procedura di statalizzazione a seguito di apposito decreto
ministeriale emanato nell'ultimo triennio."
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AGGIORNAMENTO (59)
Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni
dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto (con l'art. 13-bis,
comma 1) che "La dotazione finanziaria del fondo per il finanziamento
ordinario delle universita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla
tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e'
incrementata di una somma pari a 16 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2008."
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AGGIORNAMENTO (60)
Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
L. 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto (con l'art. 66, comma 13) che
"l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il
finanziamento ordinario delle universita', e' ridotta di 63,5 milioni
di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di
316 milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per
l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013."
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AGGIORNAMENTO (61)
Il D.L. 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni
dalla L. 9 gennaio 2009, n. 1, ha disposto (con l'art. 1, comma 3)
che l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, lettera a), del
presente articolo 5, concernente il fondo per il finanziamento
ordinario delle universita', e' integrata di euro 24 milioni per
l'anno 2009, di euro 71 milioni per l'anno 2010, di euro 118 milioni
per l'anno 2011 e di euro 141 milioni a decorrere dall'anno 2012.
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AGGIORNAMENTO (66)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma
274) che "Per l'anno 2013, il Fondo per il finanziamento ordinario
delle universita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 100 milioni di
euro."
Art. 6
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163 ))
Art. 7
(Aggiornamenti ed adeguamenti dei contributi concessori).
1. Gli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 5 della legge 28
gennaio 1977, n. 10, sono aggiornati ogni quinquennio dai comuni, in
conformita' alle relative disposizioni regionali, in relazione ai
riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria,
secondaria e generale.
2. I primi quattro commi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1977,
n. 10, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"Il costo di costruzione di cui all'articolo 3 della presente legge
per i nuovi edifici e' determinato periodicamente dalle regioni con
riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata,
definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo
comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Con gli stessi provvedimenti di cui al primo comma, le regioni
identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle
considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia
agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto
costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento.
Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali di cui al
primo comma, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il
costo di costruzione e' adeguato annualmente, ed autonomamente, in
ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione
accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
Il contributo afferente alla concessione comprende una quota di detto
costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene
determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle
tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione".
Art. 8
Disposizioni in materia di sanita'
1. Per l'anno 1994, le unita' sanitarie locali non possono
procedere ad assunzioni di personale, anche per posti che si rendano
vacanti per cessazioni dal servizio, comunque verificatesi dal 1
luglio 1993, e non coperti.
2. Le regioni possono autorizzare, entro sessanta giorni dalla
richiesta, assunzioni in deroga nel limite massimo, complessivo e
comprensivo del personale amministrativo e di quello sanitario a
livello regionale, del 50 per cento dei posti resisi vacanti, per
cessazioni dal servizio, comunque verificatesi. Le autorizzazioni
possono essere concesse solamente dopo aver esperito le procedure di
mobilita' previste dagli articoli 11, 15, 81 e 85 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, nonche' dopo
aver esperito le procedure di mobilita' per documentate situazioni
familiari e personali previste dagli articoli 12 e 13 del medesimo
decreto n. 384 del 1990. Le autorizzazioni sono date con priorita' al
personale addetto al sistema di emergenza sanitaria e alle attivita'
necessarie all'attuazione della legge 5 giugno 1990, n. 135, nonche'
al personale sanitario e in particolare per i servizi di prevenzione
e per i consultori familiari e materno-infantili.
3. Per il comparto della sanita', a decorrere dal 1 gennaio 1994,
l'importo dei fondi di incentivazione di cui agli articoli 58 e 124
del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384,
non puo' eccedere il 70 per cento degli stanziamenti relativi
all'anno 1991. A tal fine, le amministrazioni provvedono alla
ridefinizione dei piani di lavoro e alla conseguente rideterminazione
dei plus orari da assegnare al personale di cui agli articoli 61 e
127 del citato decreto n. 384 del 1990. In particolare, le unita'
sanitarie locali e gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico provvedono alla ridefinizione dei piani di lavoro con
conseguente riduzione del plus orario del personale medico dipendente
e del relativo fondo di cui all'articolo 124 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, utilizzando la
maggioe disponibilita' di ore lavorative conseguente al passaggio dal
rapporto di lavoro a tempo definito a quello a tempo pieno ai sensi
dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761, e dell'articolo 4, comma 7, della legge 30
dicembre 1991, n. 412. (22)
4. Gli organi di amministrazione delle unita' sanitarie locali e
degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, il
coordinatore amministrativo ed il coordinatore sanitario, i
componenti il collegio dei revisori, nonche', ove nominati, il
direttore amministrativo e il direttore sanitario di cui all'articolo
3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono
responsabili dell'applicazione delle norme di cui al comma 3 del
presente articolo.
5. La corresponsione delle indennita' di qualificazione dello
studio professionale, di collaborazione informatica e di
collaboratore di studio medico, di cui, rispettivamente, alle lettere
L), M) ed N) del comma 1 dell'articolo 41 dell'accordo reso esecutivo
dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n.
314, e dell'indennita' di collaborazione informatica di cui
all'articolo 29, comma 1, lettera L), dell'accordo reso esecutivo dal
decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 315, e'
sospesa a far data dal 1 gennaio 1994 fino all'entrata in vigore
degli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo
4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive
modificazioni.
6. A far data dal 1 gennaio 1995, e' soppressa l'indennita' mensile
lorda prevista dalla legge 28 marzo 1968, n. 416, come modificata
dall'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 27 ottobre 1988, n. 460.
Dalla stessa data l'indennita' di rischio da radiazione e' ricondotta
nell'ambito delle indennita' professionali previste in sede di
accordo di lavoro e correlate a specifiche funzioni. Dalla stessa
data, al personale sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti non
spetta il congedo ordinario aggiuntivo di giorni quindici.
7. Restano salve le competenze statutarie della regione Valle
d'Aosta in materia di bilinguismo.
8. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle
finalita' delle disposizioni di cui al presente articolo nel rispetto
del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e del decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, come modificato e
integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio
1980, n. 197, e dal decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267.
9. A decorrere dal 1 gennaio 1994, e' abolito il prontuario
terapeutico del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 30
della legge 23 dicembre 1978, n. 833. A decorrere dalla medesima
data, le specialita' medicinali ed i prodotti galenici per i quali
sia stata rilasciata l'autorizzazione sono erogabili dal Servizio
sanitario nazionale.
10. Entro il 31 dicembre 1993, la Commissione unica del farmaco di
cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266,
procede alla riclassificazione delle specialita' medicinali e dei
preparati galenici di cui al comma 9 del presente articolo,
collocando i medesimi in una delle seguenti classi:
a) farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche;
b) farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera a), di
rilevante interesse terapeutico; (44)
c) altri farmaci privi delle caratteristiche indicate alle
lettere a) e b) ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta
con accesso alla pubblicita' al pubblico. (22)
c-bis) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla
pubblicita' al pubblico (OTC) . ((66))
11. La riclassificazione di cui al comma 10 e' effettuata in modo
da garantire che l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale
per l'assistenza farmaceutica nell'anno 1994 non superi l'importo di
lire 10.000 miliardi sulla base dei consumi del periodo 1 settembre
1992-31 agosto 1993 e tenuto conto di quanto disposto dai commi 14 e
16. A decorrere dal 1 gennaio 1994, la classificazione delle
specialita' medicinali e dei preparati galenici nelle classi di cui
al comma 10 e' effettuata all'atto del rilascio dell'autorizzazione.
12. A decorrere dal 1 gennaio 1994, i prezzi delle specialita'
medicinali, esclusi i medicinali da banco, sono sottoposti a regime
di sorveglianza secondo le modalita' indicate dal CIPE e non possono
superare la media dei prezzi risultanti per prodotti similari e
inerenti al medesimo principio nell'ambito della Comunita' europea;
se inferiori, l'adeguamento alla media comunitaria non potra'
avvenire in misura superiore al 20 per cento annuo della differenza.
Sono abrogate le disposizioni che attribuiscono al CIP competenze in
materia di fissazione e revisione del prezzo delle specialita'
medicinali. (32) (38)
13. La Commissione unica del farmaco, ai fini della
riclassificazione dei farmaci di cui al comma 10, adotta il criterio
delle categorie omogenee. Le relative decisioni della suddetta
Commissione sono adottate nel rispetto delle direttive comunitarie e
sono immediatamente esecutive. Le aziende produttrici possono
proporre osservazioni nel termine inderogabile di trenta giorni. La
Commissione decide entro i successivi quindici giorni.
14. I farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera
a), sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale con la
corresponsione, da parte dell'assistito, di una quota fissa per
ricetta di lire 3.000 per prescrizioni di una confezione e di lire
6.000 per prescrizioni di piu' confezioni. Per i farmaci collocati
nella classe di cui al comma 10, lettera b), e' dovuta una
partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50
per cento del prezzo di vendita al pubblico. I farmaci collocati
nella classe di cui al comma 10, lettere c) e c-bis) , sono a
totale carico dell'assistito.
15. Tutti i cittadini sono soggetti al pagamento delle prestazioni
di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni
specialistiche, ivi comprese le prestazioni di fisiokinesiterapia e
le cure termali, fino all'importo massimo di lire 70.000 per ricetta,
con assunzione a carico del Servizio sanitario nazionale degli
importi eccedenti tale limite. (44)
16. A decorrere dal 1 gennaio 1995 sono esentati dalla
partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i
cittadini di eta' inferiore a sei anni e di eta' superiore a
sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con un
reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a lire
70 milioni. A decorrere dal 1 gennaio 1996 sono altresi' esentati
dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i
portatori di patologie neoplastiche maligne, i pazienti in attesa di
trapianti di organi, nonche' i titolari di pensioni sociali ed i
familiari a carico di questi ultimi. A partire dalla stessa data sono
inoltre esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai
commi 14 e 15, i disoccupati ed i loro familiari a carico, nonche' i
titolari di pensioni al minimo di eta' superiore a sessant'anni ed i
loro familiari a carico purche' appartenenti ad un nucleo familiare,
con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a
lire 16 milioni, incrementato fino a lire 22 milioni in presenza del
coniuge ed in ragione di un ulteriore milione di lire per ogni figlio
a carico. Le esenzioni connesse ai livelli di reddito operano su
dichiarazione dell'interessato o di un suo familiare da apporre sul
retro della ricetta. I soggetti affetti dalle forme morbose e le
categorie previste dal decreto del Ministro della sanita' 1 febbraio
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991,
e successive modificazioni ed integrazioni, sono esentati dalla
partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15
limitatamente alle prestazioni individuate dallo stesso decreto.
16-bis. Sono altresi' esenti le prestazioni diagnostiche e
terapeutiche, comprese le vaccinazioni di comprovata efficacia, di
cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 5 della legge 29
dicembre 1990, n. 407, come sostituito dal comma 16-quinquies del
presente articolo, e all'articolo 5 del citato decreto del Ministro
della sanita' 1 febbraio 1991.
16-ter. Per l'assistenza farmaceutica l'esenzione opera
esclusivamente per i farmaci collocati nella classe di cui al comma
10 lettera b). Per l'assistenza farmaceutica e per le prestazioni di
cui al comma 15 i cittadini esenti, con esclusione degli invalidi di
guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi
per servizio, degli invalidi civili al 100 per cento e dei grandi
invalidi del lavoro, sono tenuti comunque al pagamento di una quota
fissa per ricetta di lire 3.000 per prescrizioni di una confezione e
di lire 6.000 per prescrizioni di piu' confezioni nonche' per
prescrizioni relative alle prestazioni di cui al comma 15.
16-quater. I direttori generali e i commissari straordinari delle
unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dispongono
verifiche sulla regolarita' delle prescrizioni, in regime di
esenzione, dei medici convenzionali e dipendenti del Servizio
Sanitario Nazionale, inoltre attivano attraverso gli organi preposti
controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni di esenzione apposte
sul retro delle ricette previste dal comma 16. In caso di violazioni
delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le
sanzioni previste dal codice penale.
16-quinquies. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre
1990, n. 407, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Sono
esenti da ticket tutte le prestazioni di diagnostica strumentale e di
laboratorio e le prestazioni specialistiche in corso di gravidanza
fruite presso le strutture sanitarie pubbliche, convenzionate o
accreditate dal Servizio sanitario nazionale, secondo il protocollo
diagnostico predisposto nel decreto del Ministro della sanita' 14
aprile 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 30 aprile
1984.
17. E' abrogata ogni disposizione precedente relativa al pagamento
della quota fissa sulle singole prestazioni farmaceutiche e sulle
singole ricette relative alle altre prestazioni sanitarie. Sono
altresi' abrogati i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 6 del decreto-
legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 novembre 1992, n. 438.
18. COMMA ABROGATO DAL D.L. 17 MAGGIO 1996, N. 280, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 18 LUGLIO 1996, N. 382.
19. L'importo previsto dall'articolo 31, comma 14, della legge 28
febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, e' elevato a lire
150.000.000 annue. Il contributo per le prestazioni del Servizio
sanitario nazionale di cui ai commi 8, 9 e 11 del medesimo articolo
31 della legge n. 41 del 1986, e' determinato nella misura del 5,6
per cento. Le disposizioni di cui al presente comma hanno effetto a
decorrere dal 1 gennaio 1994.
20. Per l'anno 1994, il versamento in acconto previsto
dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 11
giugno 1993, n. 217, emanato ai sensi dell'articolo 14 della legge 30
dicembre 1991, n. 413, e' effettuato tenendo conto delle
modificazioni di cui al comma 19 del presente articolo; con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro,
sono individuate le modalita' di attuazione.
------------------
AGGIORNAMENTO (22)
La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 2, comma 10)
che "Le disposizioni di cui all' articolo 8, comma 3, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, sui fondidi incentivazione previsti per il
comparto della Sanita', si interpretano nel senso che sono
applicabili
anche al personale medicoveterinario e ai dipendenti degli Istituti
zooprofilattici sperimentali a decorrere dal 1 gennaio 1996."
------------------
AGGIORNAMENTO (32)
Il D.L. 18 novembre 1996, n. 583 convertito con modificazioni dalla
L. 17 gennaio 1997, n. 4 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In
deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 12, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, l'adeguamento alla media comunitaria dei
prezzi degli emoderivati salvavita in vigore alla data del 15
novembre 1996 avviene a partire dal 1 dicembre 1996".
------------------
AGGIORNAMENTO (38)
La L. 27 dicembre 1997 n. 449 ha disposto (con l'art. 36, comma 1)
che
"La disposizione del comma 12 del presente articolo 8, secondo la
quale, a decorrere dal 1 gennaio 1994, i prezzi delle specialita'
medicinali, esclusi i medicinali da banco, sono sottoposti al regime
di sorveglianza secondo le modalita' indicate dal CIPE e non possono
superare la media dei prezzi risultanti per prodotti similari e
inerenti al medesimo principio attivo nell'ambito della Comunita'
europea, deve essere intesa nel senso che e' rimesso al CIPE
stabilire
anche quali e quanti Paesi della Comunita' prendere a riferimento per
il confronto, con applicazione dei tassi di conversione fra valute,
basati sulla parita' dei poteri d'acquisto, come determinati dallo
stesso CIPE".
-------------------
AGGIORNAMENTO (44)
La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 85, comma 1)
che a decorrere dal 1 luglio 2001, e' soppressa la classe di cui al
comma 10, lettera b), del presente articolo.
Ha inoltre disposto (con l'art. 85, comma 3) che " A decorrere dal
1° gennaio 2002 l'importo indicato al comma 15 dell'articolo 8 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' ridotto da lire 70.000 a lire
23.000; a decorrere dal 1° gennaio 2003 e' abolita ogni forma di
partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni
specialistiche e di diagnostica strumentale."
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AGGIORNAMENTO (66)
Il D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni
dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, ha disposto (con l'art. 12, comma
1) che "La domanda di classificazione di un medicinale fra i
medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale ai
sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e successive modificazioni, e' istruita dall'Agenzia italiana
del farmaco (AIFA) contestualmente alla contrattazione del relativo
prezzo, ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326."
Art. 9
(Patrimonio pubblico).
1. E' abrogata ogni disposizione che fa obbligo o consente alle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in qualsiasi forma e a qualunque
titolo, di attribuire risorse finanziarie pubbliche o di impiegare
pubblici dipendenti in favore di associazioni e organizzazioni di
dipendenti pubblici escluse quelle aventi natura previdenziale o
assistenziale, nonche' gli enti con finalita' assistenziali a favore
del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. (27)
2. L'uso di beni pubblici puo' essere consentito ad associazioni e
organizzazioni di dipendenti pubblici, se previsto dalla legge, solo
previa corresponsione di un canone determinato sulla base dei valori
di mercato.
3. A decorrere dal 1 gennaio 1994, il canone degli alloggi concessi
in uso personale a propri dipendenti dall'amministrazione dello
Stato, dalle regioni e dagli enti locali, nonche' quello corrisposto
dagli utenti privati relativo ad immobili del demanio, compresi
quelli appartenenti al demanio militare, nonche' ad immobili del
patrimonio dello Stato, delle regioni e degli enti locali, e'
aggiornato, eventualmente su base nazionale, annualmente, con decreto
dei Ministri competenti, d'intesa con il Ministro del tesoro, o degli
organi corrispondenti, sulla base dei prezzi praticati in regime di
libero mercato per gli immobili aventi analoghe caratteristiche e,
comunque, in misura non inferiore all'equo canone. A decorrere dal 1
gennaio 1995 gli stessi canoni sono aggiornati in misura pari al 75
per cento della variazione accertata dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) dell'ammontare dei prezzi al consumo per le
famiglie degli operai e impiegati, verificatesi nell'anno precedente.
Per gli alloggi ai quali si applicano canoni in misura superiore a
quelli risultanti dal presente articolo restano valide le normative
in vigore. Alla fissazione dei criteri per l'applicazione dei commi
precedenti e del presente comma si provvede entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreti dei
Ministri interessati, di concerto con i Ministri delle finanze e dei
lavori pubblici. Sono esclusi gli immobili e le parti di immobili
destinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a
esigenze di servizio, connesse ad incarichi di rappresentanza e di
comando, nonche' gli alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e
custodi.
4. Ai fini della legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive
modificazioni, della legge 1 dicembre 1986, n. 831, e del decreto-
legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni dalla
legge 20 novembre 1987, n. 472, e successive modificazioni, il 10 per
cento ed il 40 per cento delle entrate recate dal comma 3 del
presente articolo sono riassegnati allo stato di previsione della
spesa del Ministero che utilizza gli alloggi, per essere impiegati,
rispettivamente, nella manutenzione straordinaria degli stessi e
nella realizzazione, a cura dei Dicasteri stessi, di altri alloggi.
5. Con decreto dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro
del tesoro, sono determinate particolari disposizioni per tutelare i
conduttori di alloggi con riguardo alle loro condizioni economiche.
L'adeguamento di cui al comma 3, nel caso in cui il canone sia
superiore all'attuale, non si applica agli inquilini
ultrasessantenni, ai portatori di handicap ovvero quando uno dei
componenti del nucleo familiare ivi residente sia portatore di hand-
icap nonche' alle persone titolari di un reddito complessivo pari o
inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal
diritto all'assegnazione. Ai medesimi soggetti non si applicano le
disposizioni di cui al terzo periodo del comma 3.
6. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con i Ministri delle
finanze e del tesoro, sono emanate, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, a norma dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme dirette ad
alienare i beni pubblici, ivi compresi quelli oggetto di concessione,
non destinati ad usi collettivi generali o di interesse ambientale e
culturale, e ad esclusione degli immobili e delle aree vincolati od
individuati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno
1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431,
ovvero ad assicurare la mobilita' del personale della Difesa, con
priorita' per l'alienazione di terreni e fabbricati di uso abusivo o
inutilizzati.
7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
8. Il capitolo 8276 dello stato di previsione del Ministero dei
lavori pubblici e' ridotto di lire venti miliardi per ciascuno degli
anni 1994, 1995 e 1996.
9. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
e l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica (INPDAP) predispongono, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, programmi di dismissioni del proprio patrimonio immobiliare da
reddito a cominciare da quello abitativo, in conformita' alla
normativa vigente in materia di alienazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica. Tali programmi sono soggetti all'approvazione
dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro e
debbono garantire cespiti liquidi non inferiori a complessive lire
1.500 miliardi, per ciascuno degli enti predetti, nel triennio
1994-1996. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica, sono determinate le modalita' di
utilizzazione dei suddetti cespiti liquidi, nell'ambito dei piani di
impiego annuali delle disponibilita' di cui al comma 11.
10. Al fine di non determinare squilibri nel mercato immobiliare, gli
enti di cui al comma 9 concordano, sulla base dell'individuazione dei
beni da dismettere, i rispettivi programmi di vendita; le relative
delibere sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri del lavoro e
della previdenza sociale e del tesoro. Per dette alienazioni, gli
enti sono autorizzati a costituire apposita societa' con
rappresentanza paritetica degli enti stessi.
11. Per il triennio indicato al comma 9 del presente articolo, nei
confronti degli enti di cui al medesimo comma 9 non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n.
153, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma,
anche di carattere speciale, vigente in materia di investimenti. Per
il medesimo triennio, tali enti sono tenuti a disporre, sulla base
delle direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica, piani di impiego annuali delle
disponibilita', soggetti all'approvazione dei Ministeri stessi.
12. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate particolari
disposizioni per tutelare i conduttori di beni ad uso abitativo, con
riguardo alle loro condizioni economiche, nonche' definite le proce-
dure per la valutazione dei relative beni immobili.
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AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni dalla
L. 24 ottobre 1996, n. 556, ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che
la modifica alle disposizioni del comma 1 del presente articolo si
applicano a decorrere dal 1 gennaio 1994.
Art. 10.
Prezzi e tariffe
1. La determinazione dei prezzi demandata ad organismi pubblici
prevista dalle vigenti disposizioni di legge non puo' eccedere del 20
per cento il prezzo di riferimento di corrispondenti beni e servizi
scambiati sul mercato. Le tariffe dei servizi di pubblica utilita'
vengono fissate e aggiornate, ove le condizioni di mercato lo
richiedano, in base a parametri di riferimento idonei a determinare
le modalita' di recupero dei costi, con criteri di efficienza.
L'individuazione dei prezzi e delle tariffe di riferimento e'
effettuata sulla base delle rilevazioni e delle analisi svolte
dall'ISPE e dagli altri istituti del Sistema statistico nazionale. I
dati relativi sono pubblicati ogni sei mesi.
2. I canoni di concessione di beni pubblici e di beni ed attivita'
sottoposti a riserva originaria sono aumentati annualmente secondo i
criteri: dell'adeguamento alle variazioni dell'indice dei prezzi al
consumo, rilevato nell'anno solare precedente; dell'adeguamento
proporzionale ai canoni pagati da altri concessionari o beneficiari
di autorizzazione; della rivalutazione in relazione alla domanda
effettiva o potenziale dei beni e delle attivita' concesse.
3. A decorrere dal 1 gennaio 1994, gli enti concessionari di
autostrade sono tenuti a corrispondere allo Stato un canone annuo,
nella misura dello 0,50 per cento per i primi tre anni e dell'1 per
cento per gli anni successivi, da calcolarsi sui proventi netti da
pedaggio di competenza dei concessionari medesimi. A decorrere dalla
stessa data, sono modificate le clausole convenzionali in materia di
canone di concessione o di devoluzione allo Stato degli utili di
esercizio. I rapporti relativi al periodo precedente sono
convenzionalmente definiti dall'Azienda nazionale autonoma delle
strade (ANAS) anche in via transattiva. (57) ((61))
4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro del tesoro, sono stabilite le modalita' di versamento del
canone di cui al comma 3.
5. Sono abrogati i primi tre commi dell'articolo 7 della legge 24
luglio 1961, n. 729, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28
aprile 1971, n. 287, nonche' la lettera i) del primo comma e il
secondo comma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 385.
6. Per favorire il processo di dismissioni della Societa'
Autostrade S.p.A., sono abrogati l'articolo 16, primo comma, della
legge 24 luglio 1961, n. 729, limitatamente alla parte in cui impone
all'Istituto per la ricostruzione industriale di detenere la
maggioranza delle azioni della concessionaria, e il primo comma
dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 385, come sostituito
dall'articolo 10 della legge 12 agosto 1982, n. 531. La costruzione e
la gestione delle autostrade e' l'oggetto sociale principale della
Societa' Autostrade S.p.A.
7. All'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, come da
ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge 28 aprile 1971, n. 287,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il venir meno della prevalenza pubblica nel capitale delle
societa' concessionarie o della maggioranza delle societa' facenti
parte dei consorzi di cui al precedente comma fa cessare la garanzia
dello Stato prevista ai commi terzo e settimo".
8. Con il rinnovo delle convenzioni revisionate in applicazione
dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si definisce
la natura privata dell'attivita' svolta dalle societa' concessionarie
di autostrade nonche' la esclusione della garanzia dello Stato per la
contrazione di mutui.
9. La misura dei diritti per l'imbarco passeggeri in voli
internazionali e nazionali, di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324,
e successive modificazioni ed integrazioni, e' elevata per l'anno
1994 del 10 per cento.
10. La misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio
1976, n. 324, e' determinata per i singoli aeroporti, sulla base di
criteri stabiliti dal CIPE, con decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti viene altresi'
fissata, per un periodo predeterminato, comunque compreso tra tre e
cinque anni, la variazione massima annuale applicabile ai medesimi
diritti aeroportuali. La variazione e' determinata prendendo a
riferimento il tasso di inflazione programmato, l'obiettivo di
recupero della produttivita' assegnato al gestore aeroportuale, la
remunerazione del capitale investito, gli ammortamenti dei nuovi
investimenti realizzati con capitale proprio o di credito, che sono
stabiliti in contratti di programma stipulati tra l'Ente nazionale
per l'aviazione civile (ENAC) e il gestore aeroportuale, approvati
dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. La misura iniziale dei
diritti e l'obiettivo di recupero della produttivita' assegnato
vengono determinati tenendo conto:
a) di un sistema di contabilita' analitica, certificato da
societa' di revisione contabile, che consenta l'individuazione dei
ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascuno dei servizi,
regolamentati e non regolamentati, quali lo svolgimento di attivita'
commerciali, offerti sul sedime aeroportuale;
b) del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti;
c) delle esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di
efficienza e di sviluppo delle strutture aeroportuali;
d) dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di tutela
ambientale;
e) di una quota non inferiore al 50 per cento del margine
conseguito dal gestore aeroportuale in relazione allo svolgimento
nell'ambito del sedime aeroportuale di attivita' non
regolamentate.(48)
10-bis. Esoppressa la maggiorazione del 50 per cento dei diritti
aeroportuali applicata nei casi di approdo o partenza nelle ore
notturne, di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324. (48)
10-ter. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' definire
norme semplificative, rispetto a quelle previste al comma 10, per la
determinazione dei diritti aeroportuali per gli aeroporti aventi un
traffico inferiore a 600.000 unita' di carico, ciascuna equivalente
ad un passeggero o cento chili di merce o di posta.(48)
10-quater. La metodologia di cui al comma 10 si applica anche per
la determinazione dei corrispettivi per i servizi di sicurezza
previsti dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1992,
n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n.
217, nonche' per la determinazione della tassa di imbarco e sbarco
sulle merci trasportate per via aerea in base al decreto-legge 28
febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
aprile 1974, n. 117.(48)
11. I maggiori introiti derivanti per effetto di quanto disposto ai
commi 9 e 10 sono destinati al finanziamento di programmi di sviluppo
delle infrastrutture e dei servizi aeroportuali proposti dai relativi
enti o societa' di gestione e approvati dal CIPE.
12. Entro l'anno 1995, il regime dei servizi aeroportuali di
assistenza a terra e' determinato sulla base delle normative
comunitarie, avendo riguardo alla tutela dell'economicita' delle
gestioni e dei livelli occupazionali.
13. Entro l'anno 1994, sono costituite apposite societa' di
capitale per la gestione dei servizi e per la realizzazione delle
infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato.
Alle predette societa' possono partecipare anche le regioni e gli
enti locali interessati. Con decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono
stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i criteri per l'attuazione del presente comma,
sulla base dei principi di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, della
legge 23 dicembre 1992, n. 498.(18)
14. Lo stanziamento del capitolo 7501 dello stato di previsione del
Ministero dei trasporti e della navigazione e' ridotto della somma di
lire 20 miliardi per l'anno 1994. Il medesimo capitolo ed il relativo
stanziamento sono soppressi a decorrere dall'anno 1995. (18)
-------------
AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 28 giugno 1995, n. 251 convertito con modificazioni dalla
L. 3 agosto 1995, n. 351 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che
"Il termine di cui all'articolo 10, comma 10, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e' differito al 31 ottobre 1995. Il decreto di
cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
dovra' essere emanato entro il 31 dicembre 1995. Il termine per la
costituzione delle societa' di cui al primo e secondo periodo
dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e'
prorogato al 30 giugno 1996."
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AGGIORNAMENTO (48)
Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 27 febbraio
2008, n. 51 (in G.U. 1a s.s. 12/03/2008, n. 12) ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11-nonies del D.L. 30
settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 2
dicembre 2005, n.248 (che ha modificato il comma 10 ed introdotto i
commi 10-bis, 10-ter e 10-quater).
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AGGIORNAMENTO (57)
La L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con l'art. 1, comma
1020) che "A decorrere dal 1° gennaio 2007 la misura del canone annuo
di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e' fissata nel 2,4 per cento dei proventi netti dei pedaggi di
competenza dei concessionari".
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AGGIORNAMENTO (61)
Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla
L. 30 luglio 2010, n. 122, nel modificare l'art. 1, comma 1020 della
L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con l'art. 15, comma 4) che
"La misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.A.
ai sensi del comma 1020 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n.
296 e del comma 9 bis dell'art. 19 del decreto-legge 1° luglio 2009
n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102,
e' integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica,
pari a:
a) 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e
B e a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4
e 5 a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello
di entrata in vigore del presente comma;
b) 2 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e
B e a 6 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4
e 5 a decorrere dal 1° gennaio 2011".
Art. 11.
Previdenza e assistenza
1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al
riordinamento dei procedimenti in materia di invalidita' civile,
cecita' civile e sordomutismo, sulla base dei seguenti criteri:
a) semplificazione dei procedimenti;
b) distinzione del procedimento di accertamento sanitario dal
procedimento per la concessione delle provvidenze, con attribuzione
della rispettiva competenza alle commissioni mediche di cui alla
legge 15 ottobre 1990, n. 295, e ai prefetti;
c) soppressione dei comitati provinciali di assistenza e
beneficenza pubblica e devoluzione delle funzioni concernenti le
provvidenze in favore dei minorati civili ai prefetti;
d) previsione della facolta' dell'invalido convocato per
accertamenti sanitari di motivare la propria impossibilita' a
rispondere e di indicare la data in cui puo' effettuarsi visita
domiciliare.
2. L'abrogazione delle vigenti norme di legge incompatibili con il
regolamento di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in
vigore del regolamento stesso.
3. In attesa di una organica revisione della materia, le unita'
sanitarie locali competenti, entro il 30 giugno 1994, informano il
prefetto in ordine alla consistenza numerica e allo stato delle
domande ancora giacenti per l'ottenimento delle provvidenze di cui al
comma 1 e indicano i tempi presuntivi e le misure straordinarie per
lo smaltimento dell'arretrato. In caso di inottemperanza il prefetto
nomina apposito funzionario. Il prefetto, entro il 30 settembre 1994,
invia al Ministero dell'interno apposita relazione riassuntiva circa
lo stato amministrativo delle pratiche inerenti l'erogazione delle
provvidenze.
4. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 20 GIUGNO 1996, N. 323, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 1996, N. 425 )).
5. Con decorrenza dal 1 gennaio 1994, ferma restando la vigente
disciplina in materia di perequazione automatica delle pensioni
previdenziali ed assistenziali, spetta, per quelle di importo pari o
inferiore a lire 1.000.000 lorde mensili, un ulteriore aumento
corrispondente allo scostamento tra il valore di 3,5 punti
percentuali di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438, e il valore accertato della variazione
dell'indice medio annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di
operai e impiegati calcolato dall'ISTAT per l'anno 1993 rispetto
all'anno precedente. Le pensioni il cui ammontare risulti compreso
tra lire 1.000.000 lorde mensili e tale importo maggiorato del
predetto aumento sono aumentate fino a raggiungere l'importo
maggiorato. Con decorrenza dalla predetta data del 1 gennaio 1994 e'
corrispondentemente aumentato l'importo mensile del trattamento
minimo di pensione. Per l'anno 1994, a decorrere dal 1 luglio, sono
attribuiti gli aumenti dei trattamenti pensionistici di cui
all'articolo 1, comma 9-quater, del decreto-legge 22 dicembre 1990,
n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991,
n. 59.
6. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, del
decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, va interpretata
nel senso che anche per le pensioni ivi previste, ai fini del
mantenimento del maggiore trattamento in godimento, si applica lo
stesso criterio stabilito per le pensioni del regime generale
dall'articolo 1, comma 8, del predetto decreto-legge n. 409 del 1990.
7. Salvo quanto disposto al comma 5, ultimo periodo, la decorrenza
degli aumenti dei trattamenti pensionistici stabilita dall'anno 1994,
ai sensi degli articoli 1, commi 9, 9-bis, 9-ter e 9-quater; 2-bis,
comma 3; e 3, comma 3, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59,
e' differita all'anno 1995. Conseguentemente, i termini del 1 gennaio
1994 e del 31 dicembre 1993, di cui, rispettivamente, ai commi 3 e 4
dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 409 del 1990, sono
differiti al 1 gennaio 1995 e al 31 dicembre 1994.
8. I termini del 1 maggio e del 1 novembre, di cui all'articolo 1,
comma 2-bis, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono
rispettivamente fissati al 1 luglio ed al 1 gennaio dell'anno
successivo, fatta esclusione per i lavoratori che hanno maturato i
requisiti per il diritto alla pensione di anzianita' nel corso del
1993 e ne ottengono il trattamento con decorrenza entro il 1994, per
i quali continuano ad operare i termini previsti dal predetto
articolo 1, comma 2-bis.
9. Il comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e' sostituito dai seguenti:
"6. Le pensioni di anzianita' a carico dell'assicurazione
generale dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive,
nonche' i trattamenti anticipati di anzianita' delle forme esclusive
con esclusione delle eccezioni di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 aprile 1986, n. 120, in relazione alle quali trovano
applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente
articolo, non sono cumulabili con redditi da lavoro dipendente nella
loro interezza, e con i redditi da lavoro autonomo nella misura per
essi prevista al comma 1 ed il loro conseguimento e' subordinato alla
risoluzione del rapporto di lavoro.
6-bis. Le quote delle pensioni di anzianita' a carico delle
gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attivita'
commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, eccedenti
l'ammontare corrispondente al trattamento minimo vigente nelle
rispettive gestioni, non sono cumulabili con il reddito da lavoro
autonomo nella misura del 50 per cento fino a concorrenza del reddito
stesso, senza obbligo di cancellazione dagli elenchi previdenziali ed
assistenziali. Le predette pensioni sono incumulabili nella loro
interezza con i redditi da lavoro dipendente".
10. Il comma 8 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, e' sostituito dal seguente:
"8. Ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 sono
titolari di pensione, ovvero hanno raggiunto i requisiti contributivi
minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di
anzianita', continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla
previgente normativa, se piu' favorevole".
11. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335.
12. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335.
13. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335.
14. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335.
15. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335.
16. Con effetto dal 1 gennaio 1994, fermi restando i requisiti
concessivi prescritti dalla vigente normativa in materia di
pensionamento anticipato rispetto all'eta' stabilita per la
cessazione dal servizio ovvero per il collocamento a riposo
d'ufficio, nei confronti di coloro che conseguono il diritto a
pensione anticipata con un'anzianita' contributiva inferiore a
trentacinque anni, escluse le cause di cessazione dal servizio per
invalidita', l'importo del relativo trattamento pensionistico, ivi
compresa l'indennita' integrativa speciale, e' ridotto in proporzione
agli anni mancanti al raggiungimento del predetto requisito
contributivo, secondo le percentuali di cui alla allegata Tabella A.
17. Per il 1994 il termine del 1 settembre, di cui all'articolo 1,
comma 2-ter, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e' fissato a
tutti gli effetti al 24 dicembre. Per il personale ispettivo,
direttivo, docente e amministrativo tecnico ausiliario (A.T.A.) della
scuola il predetto termine rimane immutato, mentre per il personale
delle accademie di belle arti e d'arte drammatica e per i
conservatori di musica il termine stesso e' fissato al 1 novembre e
per quello dell'Accademia nazionale di danza al 1 ottobre.
18. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano ai dipendenti
delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, nonche' alle altre categorie di
dipendenti iscritte alle predette forme di previdenza, esclusi i
soggetti la cui domanda di pensionamento sia stata accolta prima del
15 ottobre 1993 dalle competenti amministrazioni.
19. E' fatta salva, per coloro che abbiano presentato domanda di
collocamento in pensione successivamente al 31 dicembre 1992 e che ne
facciano domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la possibilita' di revocarla ovvero,
qualora cessati dal servizio, di essere riammessi con la qualifica e
con l'anzianita' di servizio maturata all'atto del collocamento a
riposo, con facolta' di riscattare il periodo scoperto ai fini della
previdenza e della quiscenza secondo aggiornati criteri attuariali.
20. I competenti organi dell'Amministrazione devono deliberare
sulle domande di revoca delle dimissioni ovvero sulle domande di
riassunzione entro trenta giorni dalla loro presentazione da parte
degli interessati.
21. I dipendenti di enti pubblici iscritti a fondi esclusivi
utilizzati per distacchi sindacali non retribuiti hanno facolta' di
mantenere l'iscrizione a detti fondi con onere contributivo a carico
dell'assicurato anche per la parte di competenza dell'ente qualora
questo sia tenuto alla contribuzione.
22. L'articolo 6, commi 5, 6 e 7, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, si interpreta nel senso che nel caso di concorso di due
o piu' pensioni integrate al trattamento minimo, liquidate con
decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del predetto
decreto-legge, il trattamento minimo spetta su una sola delle
pensioni, come individuata secondo i criteri previsti al comma 3
dello stesso articolo, mentre l'altra o le altre pensioni spettano
nell'importo a calcolo senza alcuna integrazione. (5)
23. La disposizione dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 21
marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, si interpreta nel
senso che ai lavoratori agricoli aventi diritto ai trattamenti
speciali di disoccupazione di cui agli articoli 25 della legge 8
agosto 1972, n. 457, e 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37,
l'indennita' ordinaria di disoccupazione per le giornate eccedenti
quelle di trattamento speciale e' dovuta nella misura fissa di lire
800 giornaliere. A decorrere dal 1 gennaio 1993, ai lavoratori
agricoli aventi diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione non
e' dovuta l'indennita' ordinaria di disoccupazione per le giornate
eccedenti le novanta di trattamento speciale. Per i predetti
lavoratori le giornate accreditabili ai fini pensionistici sono
calcolate sulla base della vigente disciplina ancorche' si tratti di
giornate non lavorate ne' indennizzate. (8)
24. Nel comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, alla fine del primo periodo, sono inserite le
seguenti parole: " entro determinati tetti stabiliti con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro".
25. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438, il periodo di preavviso previsto alla lettera
c) del comma 2 del predetto articolo 1, per le domande di cessazione
dal servizio presentate anteriormente al 19 settembre 1992, inizia a
decorrere dalla data di presentazione delle domande stesse.
26. La disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 32 della
legge 12 aprile 1991, n. 136, deve essere interpretata nel senso che
l'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i
veterinari (ENPAV) non e' piu' obbligatoria soltanto per i veterinari
che si iscrivono per la prima volta agli albi professionali
successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge e
che si trovano nelle condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 24
della medesima; i provvedimenti di cancellazione adottati dall'Ente
nei confronti di veterinari, gia' obbligatoriamente iscritti all'Ente
stesso in forza della precedente normativa, sono nulli di diritto.
Gli obblighi relativi al pagamento dei contributi e alla
comunicazione di cui all'articolo 19 della citata legge n. 136 del
1991, dovuti per il periodo successivo al provvedimento di
cancellazione debbono essere adempiuti, salvo il caso di scadenza
posteriore, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Fino al medesimo termine, per i contributi e le
comunicazioni relative al predetto periodo non si applicano le
sanzioni, le maggiorazioni e gli interessi di mora di cui agli
articoli 19 e 20 della citata legge n. 136 del 1991.
27. In attesa di un'organica revisione del sistema di finanziamento
della previdenza sociale in agricoltura e del sistema delle
agevolazioni contributive per le imprese agricole, il comma 5
dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni, e' sostituito dai seguenti:
"5. I premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali
ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio
personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo
determinato nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono
fissati nella misura del 20 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1994,
del 25 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1995 e del 30 per cento a
decorrere dal 1 ottobre 1996. I predetti premi e contributi dovuti
dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole
svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27
dicembre 1977, n. 984, sono fissati nella misura del 30 per cento a
decorrere dal 1 ottobre 1994, del 40 per cento a decorrere dal 1
ottobre 1995, del 60 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1996.
5-bis. Le agevolazioni di cui al comma 5 non spettano ai datori
di lavoro agricolo per i lavoratori occupati in violazione delle
norme sul collocamento.
5-ter. Le agevolazioni di cui al comma 5 si applicano soltanto
sulla quota a carico del datore di lavoro".
28. La riduzione contributiva di cui all'articolo 14, comma 1,
della legge 1 marzo 1984, n. 64, come sostituito dal comma 5
dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48,
fermi restando i limiti di durata ivi previsti, e' fissata nella
misura del 40 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1994, del 30 per
cento a decorrere dal 1 ottobre 1995 e del 20 per cento a decorrere
dal 1 ottobre 1996. Alla riduzione contributiva si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9 e 13, del decreto-legge 9
ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni. Gli
oneri di cui al comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n.
67, come sostituito dal comma 27 del presente articolo, e gli oneri
di cui al presente comma sono posti a carico dell'autorizzazione di
spesa di cui al comma 30.
29. Sono abrogati gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 11
agosto 1993, n. 375. (4)
30. Le maggiori agevolazioni e le riduzioni contributive di cui ai
commi 27 e 28 sono poste a carico delle autorizzazioni di spesa di
cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
31. Per fronteggiare l'emergenza occupazionale e' istituito presso
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un fondo per
l'occupazione, con una dotazione di lire 580 miliardi per il 1994 e
di lire 330 miliardi a decorrere dal 1995. Il fondo e' destinato ad
interventi da definirsi con decreti del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro; gli
interventi possono riguardare anche le finalita' di cui al decreto-
legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, il cui
ambito di applicazione e' esteso a tutte le aree depresse. Al
relativo onere si provvede mediante utilizzo dei proventi assicurati
dal comma 34 del presente articolo.
32. La somma di lire 580 miliardi, prevista al comma 31 e'
integrata di lire 50 miliardi, destinati ad incentivi alle assunzioni
di giovani dai diciotto ai trentadue anni di eta' da parte di piccole
imprese ed imprese artigiane, ubicate nei territori di cui
all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del
24 giugno 1988.
33. L'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 38 della legge
24 aprile 1980, n. 146, e' ridotta, per l'anno 1994, di lire 50
miliardi.
34. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro delle finanze determina i criteri e le
modalita' di effettuazione di ogni lotteria nazionale ad estrazione
istantanea, sulla base delle disposizioni contenute nella legge 26
marzo 1990, n. 62, e del regolamento adottato con decreto del
Ministro delle finanze 12 febbraio 1991, n. 183.
35. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n.
401, e' aggiunto in fine, il seguente periodo: "Le stesse sanzioni si
applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza
autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati
esteri, nonche' a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la
raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative
vincite".
36. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, e'
sostituito dal seguente:
"2. Per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle
lotterie nazionali ad estrazione istantanea si applicano le norme
vigenti in materia di distribuzione e di vendita dei biglietti delle
lotterie nazionali tradizionali".
37. Il periodo temporale di durata del Fondo speciale per gli
interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, istituito con
l'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive
modificazioni, e' prorogato sino al completo impiego delle risorse
disponibili nel Fondo stesso.
38. All'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso 1, lettera b), e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Per i lavoratori andati in pensione
successivamente al 31 dicembre 1993 e fino al 31 dicembre 1994, il
predetto limite di reddito e' elevato a cinque volte il trattamento
minimo";
b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 1992" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 1993".
39. Le pensioni a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per
i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), su proposta del suddetto
Istituto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative della categoria interessata, saranno rivalutate, con
effetto dal 1 luglio 1994, con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, da
emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Tale rivalutazione dovra' essere effettuata in
base a criteri compatibili con l'equilibrio finanziario
dell'Istituto, quale risulta una volta detratti gli importi di cui
all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 155,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. I
relativi oneri saranno posti ad esclusivo carico della gestione
INPDAI.
-----------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla L.
8 agosto 1994, n. 489 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le
disposizioni di cui al comma 29 dell'articolo 11 della legge
24 dicembre 1993, n. 537, si interpretano nel senso che la loro
applicazione decorre dal 1 ottobre 1993. "
-----------------
AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale, con sentenza 8-10 giugno 1994, n. 240
(in G.U. 1a s.s. 15/6/1994, n. 25) dichiara l'illegittimita'
costituzionale "dell'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), nella parte in cui
- nel caso di concorso di due o piu' pensioni integrate o integrabili
al trattamento minimo, delle quali una sola conserva il diritto
all'integrazione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.-l. 12 settembre
1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria
e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari
settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini),
convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, non risultando
superati al 30 settembre 1983 i limiti di reddito fissati nei commi
precedenti - prevede la riconduzione all'importo a calcolo dell'altra
o delle altre pensioni non piu' integrabili, anziche' il mantenimento
di esse nell'importo spettante alla data indicata,fino ad assorbimento
negli aumenti della pensione-base derivanti dalla perequazione
automatica".
-----------------
AGGIORNAMENTO (8)
La Corte Costituzionale con sentenza 4-13 luglio 1994, n. 288 (in
G.U. 1a s.s. 20/7/1994, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 11, comma 23, primo periodo, della legge 24
dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), in
relazione al tempo successivo alla data di entrata in vigore della
legge citata n. 160 del 1988".
Art. 12.
Trasferimenti alle regioni
1. A decorrere dal 1 gennaio 1994, ai sensi degli articoli 2 e 3
della legge 14 giugno 1990, n. 158, gli interventi finanziati con gli
stanziamenti dei capitoli del bilancio dello Stato di cui agli
allegati elenchi nn. 5 e 6 si intendono di competenza regionale. I
predetti stanziamenti confluiscono rispettivamente nei fondi di cui
agli articoli 2 e 3, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158,
previa riduzione del 10 per cento per l'elenco n. 5 e del 15 per
cento per l'elenco n. 6, fatta eccezione per lo stanziamento del
capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro che
confluisce per l'intero importo a partire dal 1995. Lo stanziamento
del capitolo 7717 dello stato di previsione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato mantiene le stesse
finalita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
La ripartizione del capitolo 7717 alle singole regioni e l'utilizzo
dei relativi stanziamenti dovranno essere determinati con criteri
concordati con il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato sulla base della graduatoria pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale.
2. Restano fermi gli obiettivi stabiliti nelle leggi di settore ed
i criteri di riparto previsti all'articolo 3, comma 3, della legge 14
giugno 1990, n. 158 (( . . . )).
3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano indica i criteri
direttivi, relativamenta anche al riparto, da seguire in ciascun
comparto di competenza e verifica periodicamente l'attuazione degli
obiettivi comunque previsti da disposizioni speciali contenute in
leggi dello Stato. Ove accerti il mancato perseguimento degli
obiettivi stessi, la Conferenza promuove intese correttive con la
regione o con la provincia interessata, anche ai fini della
previsione di un termine, trascorso inutilmente il quale il
Presidente del Consiglio dei ministri puo', con proprio decreto,
sospendere l'erogazione delle somme non utilizzate.
4. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1994, N. 724 )).
5. Gli importi risultanti dalla determinazione della quota
variabile di cui all'articolo 78 del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, per gli anni 1990, 1991 e 1992 sono erogati
negli anni 1994, 1995 e 1996. Nelle more della determinazione delle
quote variabili possono essere erogate anticipazioni annue per far
fronte ad impegni di accertata urgenza sulla base di specifiche
intese. (9)
6. A partire dal 1 gennaio 1994 e fino al corrispondente
trasferimento di competenze in applicazione del comma 7, le somme
erogate dal Ministero dell'interno sui capitoli 4288, 4289 e 4290 del
proprio stato di previsione agli aventi diritto residenti nella
regione Valle d'Aosta, nonche' gli oneri di parte corrente e le spese
per investimenti comunque non eccedenti il valore annuo di 40
miliardi di lire, sostenuti dallo Stato nella regione Valle d'Aosta,
sentita la regione stessa, per le strade statali nn. 406, 505 e 507
ivi compresa la quota relativa di funzionamento per il compartimento
ANAS di Aosta, gli oneri di funzionamento dei servizi antincendio
operanti sul territorio della regione e i trasferimenti statali
spettanti agli enti locali della regione ai sensi del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono posti a carico della
regione Valle d'Aosta e vengono recuperati dal Ministero del tesoro
sulle erogazioni spettanti alla regione a qualunque titolo. Dai
rimborsi di cui sopra sono esclusi gli oneri derivanti dai ripristini
delle sedi stradali danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi
in Valle d'Aosta nell'autunno 1993.
7. Le norme di attuazione per il completamento del trasferimento
delle competenze previste dagli statuti di autonomia delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano
sono emanate entro il 31 marzo 1994; le spese sostenute a partire
dall'anno 1994 dallo Stato per le funzioni da trasferire, determinate
d'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono poste
a carico degli enti interessati, a condizione che il trasferimento
venga completato entro il 31 luglio 1994. Al fine di rendere
possibile l'esercizio organico delle funzioni trasferite, con le
medesime norme di attuazione viene altresi' delegato alle regioni e
province stesse, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle
funzioni amministrative che, esercitate dagli uffici statali
soppressi, residuano alla competenza dello Stato.
8. A partire dall'anno finanziario 1995, cessano le erogazioni
disposte a norma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, sui capitoli 4288, 4289 e 4290
dello stato di previsione del Ministero dell'interno, a favore degli
aventi diritto residenti nella provincia autonoma di Trento. Le somme
erogate per l'anno 1994 vengono recuperate dal Ministero del tesoro,
in quantificazione provvisoria comunicata dal Ministero dell'interno
entro il 30 settembre 1994, a valere sulle quote fisse di tributi
erariali da corrispondere alla provincia di Trento ai sensi delle
vigenti disposizioni. Al conguaglio definitivo si provvede entro il
primo semestre 1995.
9. A partire dal 1994 e in attesa delle norme di attuazione di cui
al comma 7, il concorso delle regioni a statuto speciale e delle
prov- ince autonome di Trento e di Bolzano al finanziamento del
servizio sanitario e' stabilito in misura pari al 42 per cento delle
risorse provenienti dal Fondo sanitario nazionale e dall'attribuzione
dei contributi sanitari in attuazione dell'articolo 1, comma 1,
lettera i), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive
modificazioni, per la regione Valle d'Aosta e per le province
autonome di Trento e di Bolzano, al 19 per cento per la regione
Friuli-Venezia Giulia e per la Regione siciliana e al 10,50 per cento
per la regione Sardegna. Quanto alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano, le disposizioni di cui
agli articoli 1, commi 1 e 4; 6, commi 1 e 2; 10; 11; 13; 14, comma
1; 15; 16; 17 e 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazini ed integrazioni, sono norme fondamentali di
riforma economico-sociale della Repubblica. (9) ((12))
10. Per l'attuazione degli interventi di cui alla legge 29 novembre
1984, n. 798, e successive modificazioni, ivi inclusi quelli gia'
programmati dal Comitato di cui all'articolo 4 della legge medesima,
sono svolti in forma unitaria gli studi, le ricerche, le
sperimentazioni, il piano generale degli interventi e le
progettazioni di massima delle opere, i controlli tecnici di qualita'
delle progettazioni esecutive e della realizzazione delle opere, le
funzioni di vigilanza e controllo tecnico, anche mediante ispezioni
dirette, sul rispetto della normativa in materia ambientale, la
formulazione di proposte concernenti la normativa tecnica relativa
alla tutela dell'ambiente lagunare dall'inquinamento, la raccolta dei
dati e l'informazione anche al pubblico.
11. Il Governo e' delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi, diretti a razionalizzare l'attuazione degli interventi
per la salvaguardia della laguna di Venezia con l'osservanza dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) separare i soggetti incaricati della progettazione dai
soggetti cui e' affidata la realizzazione delle opere;
b) costituire, d'intesa tra lo Stato e la regione Veneto, ai fini
della attivita' di studio, progettazione, coordinamento e controllo,
una societa' per azioni con la partecipazione maggioritaria dello
Stato nonche' della regione Veneto, della provincia di Venezia ovvero
della citta' metropolitana se costituita, dei comuni di Venezia e di
Chioggia e di altri soggetti pubblici utilizzando a tal fine i
finanziamenti recati da leggi speciali inerenti allo scopo;
c) conferire alla costituenda societa' i beni da individuare con
provvedimenti delle competenti Amministrazioni, e ridefinire le
concessioni di cui all'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n.
798.
12. Il corrispettivo per le spese generali previsto dalle
concessioni di cui all'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n.
798, e' ridotto dal 12 al 6 per cento, in considerazione del
trasferimento dei compiti di cui al comma 10. Saranno trasferiti alla
costituenda societa' i finanziamenti assegnati al consorzio Venezia
Nuova per l'importo corrispondente alle attivita' suddette.
13. Gli importi residui dei finanziamenti attribuiti con le leggi
22 dicembre 1986, n. 910, 11 marzo 1988, n. 67, e 8 novembre 1991, n.
360, e non impegnati o per i quali comunque non sono state assunte
obbligazioni alla data del 31 luglio 1993, sono ridotti per
l'ammontare complessivo di lire 80 miliardi calcolato utilizzando le
medesime aliquote adottate nelle assegnazioni e secondo percentuali
crescenti a partire dagli stanziamenti di cui alla legge 8 novembre
1991, n. 360, dopo il completo trasferimento in economia dei
finanziamenti attribuiti con la legge 29 novembre 1984, n. 798, e
successive modificazioni.
14. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 10 a 13 del
presente articolo, i relativi capitoli di spesa sono ridotti per il
1994 della somma complessiva di lire 80 miliardi. Il Ministro del
tesoro e' autorizzato ad individuare i capitoli e ad apportarvi, con
decreto, le relative variazioni. Alla determinazione dei lavori
eventualmente da sospendere o da rinviare in conseguenza delle norme
di cui ai medesimi commi del presente articolo, si provvede d'intesa
tra Ministeri, regione, provincia e comuni interessati.
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AGGIORNAMENTO (9)
La Corte costituzionale, con la sentenza 19-27 luglio 1994, n. 355
(G.U. 1a s.s. 3/8/1994, n. 32) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 5 dell'art. 12 della legge 24 dicembre
1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), nella parte
in cui prevede che le anticipazioni annue possano essere erogate
solo in relazione "ad impegni di accertata urgenza, sulla base di
specifiche intese", e non secondo la procedura di cui all'art. 10,
comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268".
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AGGIORNAMENTO (12)
La L. 23 dicembre 1994, n. 724 ha disposto (con l'art. 34, comma 3)
che "Le misure del concorso delle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli-
Venezia Giulia al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
previste dall'articolo 12, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, sono elevate rispettivamente al 25 per cento, al 21 per cento e
al 19,50 per cento."
Art. 13.
Disposizioni varie
1. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato
possono svolgersi anche presso gli uffici postali.
2. Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni, sono definiti i rapporti
finanziari fra l'Ente poste italiane e il Ministero del tesoro.
3. L'Ente poste italiane ha l'esclusiva della distribuzione
primaria, tramite i propri uffici, dei valori bollati. La
distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari avviene
attraverso le strutture dell'Amministrazione stessa. ((6))
4. L'Ente poste italiane prosegue la vendita al dettaglio delle
marche per parenti e per passaporti coordinando l'inizio della
vendita con gli altri rivenditori. I compensi spettanti all'Ente
poste italiane per la vendita di valori bollati sono stabiliti nella
stessa misura dovuta ai rivenditori secondari, ovvero mediante
apposite convenzioni.
5. Lo smercio delle carte-valori postali previsto dall'articolo 215
del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 maggio 1982, n. 655, puo' essere autorizzato anche mediante l'uso
di macchine affrancatrici, con le modalita' di cui al capo IX del
Titolo III del medesimo regolamento.
6. Ai fini della riduzione del disavanzo dell'Ente poste italiane,
con provvedimenti amministrativi da adottare entro il 31 dicembre
1993, saranno assicurate nel complesso maggiori entrate e minori
spese in misura non inferiore a lire 1.390 miliardi per ciascuno
degli anni 1994, 1995 e 1996.
7. Nell'articolo 8, primo comma, della legge 13 maggio 1983, n.
197, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) sulla concessione dei finanziamenti nonche' sull'acquisizione
e sull'alienazione di partecipazione nei soggetti disciplinati dal
titolo II del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,
e negli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 6 del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;".
8. Le annualita' da corrispondere per il 1994 alla Cassa depositi e
prestiti, relative ai limiti di impegno autorizzati dagli articoli 36
e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457; dall'articolo 9 del decreto-
legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 febbraio 1980, n. 25; dagli articoli 1, commi quarto e
undicesimo, e 2, comma dodicesimo, del decreto-legge 23 gennaio 1982,
n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n.
94; dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n.
12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118,
e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono
conferite alla Cassa medesima nell'esercizio successivo a quello di
scadenza dell'ultima annualita' dei rispettivi limiti di impegno.
9. La Cassa depositi e prestiti deve assicurare per l'anno 1994 non
meno di 7.000 miliardi di lire per mutui a comuni, province e loro
consorzi e comunita' montane.
10. All'articolo 4, comma 15-bis, del decreto-legge 18 genanio
1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993,
n. 68, le parole: "entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 1994".
11. Per ogni ente locale territoriale sono conservate, fino al 31
agosto dell'anno di competenza, le quote relative alla propria
dotazione. Le quote non assegnate entro il 31 agosto sono attribuite
agli enti locali che abbiano presentato domande in eccedenza alla
relativa dotazione minimale definitiva.
12. A modifica del quinto comma dell'articolo 13 della legge 24
maggio 1977, n. 227, il fondo di dotazione della Sezione speciale per
l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) e' interamente
utilizzabile per il pagamento degli indennizzi.
13. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro:
a) approva l'elenco, le tariffe ed i relativi aggiornamenti
nonche' la modalita' di esazione dei diritti di segreteria di cui al
decreto- legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49, e successive
modificazioni;
b) approva la tabella, gli importi ed i relativi aggiornamenti
dei diritti fissi per atti da pubblicare o menzionare nel fascicolo
regionale del Bollettino Ufficiale delle societa' a responsabilita'
limitata;
c) determina i diritti di segreteria per l'estrazione di copie
dei bilanci del cui deposito e' fatta menzione nel Bollettino
Ufficiale delle societa' a responsabilita' limitata ai sensi
dell'articolo 2435 del codice civile;
d) prevede che, su istanza da presentarsi a cura degli
interessati, debbano essere confermate periodicamente, previo
pagamento di apposito diritto di segreteria, le iscrizioni in
elenchi, albi, ruoli e registri tenuti dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, qualora le medesime non trovino
riscontro in una conseguente iscrizione o annotazione nel registro
delle ditte.
14. Per la determinazione e l'aggiornamento delle tariffe, dei
diritti fissi e dei diritti di segreteria di cui al comma 13, deve
essere tenuto conto, su base nazionale, dei costi inerenti
all'erogazione dei servizi stessi. Continua ad applicarsi il terzo
comma dell'articolo 33 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51.
15. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
determina entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con proprio decreto, i criteri per l'aumento della
misura del diritto annuale che le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura possono deliberare per iniziative di
particolare rilievo aventi per scopo l'aumento della produzione e il
miglioramento delle condizioni economiche e sociali della provincia.
La deliberazione, che e' soggetta alla approvazione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' adottata sentite
le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello
provinciale. I relativi proventi non costituiscono base di calcolo
per la contribuzione al conto di cui all'articolo 12, comma 2, della
legge 23 dicembre 1990, n. 407.
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AGGIORNAMENTO (6)
IL D.L. 29 aprile 1994, n. 260, convertito con modificazioni dalla
L. 27 giugno 1994, n. 413 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che
"La distribuzione primaria dei valori bollati, riservata, a norma
dell'articolo 13, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
all'Ente poste italiane, ha inizio dal 1 gennaio 1995. Agli oneri
conseguenti al differimento del termine, pari a lire 32,5 miliardi,
si provvede utilizzando parte delle maggiori entrate derivanti dal
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. Fino al 31 marzo
1995 il prelievo di valori bollati da parte dei rivenditori secondari
puo' essere effettuato anche presso le banche gia' incaricate della
distribuzione di detti valori".
Capo II
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ENTRATE
Art. 14
Razionalizzazione e soppressione di agevolazioni tributarie e
recupero di imposte e di base imponibile
1. Nell'articolo 8 della legge 31 maggio 1977, n. 247, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo comma sono soppresse le parole da: " ; il loro
ammontare" fino a: "statuto regionale";
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"La restituzione allo Stato dei tributi, con i relativi interessi,
rimborsati ai sensi del secondo comma viene effettuata entro il 31
marzo dell'anno successivo con versamenti a carico del bilancio
della Regione siciliana; il relativo importo affluisce al capitolo
3465 dell'entrata del bilancio dello Stato.
I rimborsi effettuati nel periodo dal 1 gennaio 1991 al 31
dicembre 1993 sono restituiti entro il 30 aprile 1994".
2. Il comma 11 dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n.
413, e' abrogato. Il gettito dell'imposta sostitutiva di cui allo
stesso articolo, affluito al bilancio dello Stato, resta acquisito
all'Erario.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 50, comma 2, le parole; "posseduti a titolo di
proprieta', usufrutto o altro diritto reale ovvero" sono
soppresse;
b) nell'articolo 50, comma 8, primo periodo, le parole: "ridotto del
10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "ridotto del 5 per
cento"; al secondo periodo, le parole: "ridotto del 30 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "ridotto del 25 per cento";
c) nell'articolo 54, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2,
concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare
nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono
stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta
del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei
successivi ma non oltre il quarto.";
d) nell'articolo 55, comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
"b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di
contributo o di liberalita', esclusi i contributi di cui alle
lettere e) e f) del comma 1 dell'articolo 53. Tali proventi
concorrono a formare il reddito in quote costanti nell'esercizio
in cui sono stati conseguiti e nei successivi ma non oltre il
nono; tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per cento e se
accantonato in apposito fondo del passivo, concorre a formare il
reddito nell'esercizio e nella misura in cui il fondo sia
utilizzato o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o
familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a
finalita' estranee all'esercizio dell'impresa.";
e) nell'articolo 62, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I compensi spettanti agli amministratori delle societa' in
nome collettivo e in accomandita semplice sono deducibili
nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma
di partecipazione agli utili sono deducibili anche se non imputati
al conto dei profitti e delle perdite.";
f) nell'articolo 62, comma 4, le parole: " , agli amministratori
delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice" sono
soppresse;
g) nell'articolo 67, comma 8-bis, le parole: "e le spese di impiego e
manutenzione" sono sostituite dalle seguenti: "e le spese di
impiego, custodia, manutenzione e riparazione";
h) nell'articolo 73, comma 3, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: "Gli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da
operazioni a premio e da concorsi a premio sono deducibili in
misura non superiore, rispettivamente, al 30 per cento e al 70 per
cento dell'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio, a
condizione che siano iscritti in appositi fondi del passivo
distinti per esercizio di formazione."; nello stesso comma, le
parole: "quarto esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "terzo
esercizio";
i) nell'articolo 95, comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: "La disposizione del comma 3 dell'articolo 62 vale anche
per le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci
fondatori.";
l) nell'articolo 109, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Nella determinazione del reddito di impresa degli enti non
commerciali che nel periodo di imposta hanno esercitato attivita'
commerciali senza contabilita' separata sono deducibili le spese e
gli altri componenti negativi risultanti in bilancio che si
riferiscono ad operazioni effettuate nell'esercizio di attivita'
commerciali. Le spese e gli altri componenti negativi, relativi a
beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attivita'
commerciali e di altre attivita', sono deducibili per la parte del
loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi;
per gli immobili e' deducibile la rendita catastale o il canone di
locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che
corrisponde al predetto rapporto".
4. Nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono
intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi
derivanti da fatti, atti o attivita' qualificabili come illecito
civile, penale o amministrativo se non gia' sottoposti a sequestro o
confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le
disposizioni riguardanti ciascuna categoria. (56)
((4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono
ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni
di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o
attivita' qualificabili come delitto non colposo per il quale il
pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale o, comunque,
qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai
sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale ovvero
sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello
stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del
reato prevista dall'articolo 157 del codice penale. Qualora
intervenga una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi
dell'articolo 530 del codice di procedura penale ovvero una sentenza
definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello
stesso codice fondata sulla sussistenza di motivi diversi dalla causa
di estinzione indicata nel periodo precedente, ovvero una sentenza
definitiva di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 529 del
codice di procedura penale, compete il rimborso delle maggiori
imposte versate in relazione alla non ammissibilita' in deduzione
prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi.)) ((65))
5. I proventi accantonati nei fondi del passivo costituiti ai sensi
dell'articolo 55, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge, concorrono a formare il
reddito nell'esercizio e nella misura in cui i fondi siano utilizzati
per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o i beni
ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare
dell'imprenditore o siano assegnati ai soci.
6. Nell'articolo 25-bis, sesto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, le parole: "commisurata al 50 per cento delle
provvigioni percepite" sono sostituite dalle seguenti: "commisurata
all'intero ammontare delle provvigioni percepite".
7. Le disposizioni del comma 3, lettera a), b), e), f), g), i) e
l), si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1993.
Le disposizioni del comma 3, lettera c), si applicano per le
plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo di imposta in corso al
31 dicembre 1993. La disposizione del comma 3, lettera d), si applica
per i proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalita' a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1993. La
disposizione del comma 3, lettera h), si applica per gli
accantonamenti deducibili nella determinazione del reddito del
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1993. Le disposizioni del
comma 6 si applicano alle provvigioni corrisposte dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
8. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell'articolo 4, quarto comma, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio
effettuate da associazioni culturali o sportive costituite ai
sensi dell'articolo 36 del codice civile, la disposizione si
applica nei confronti degli associati o partecipanti minori
d'eta', e per i maggiorenni, a condizione che questi abbiano il
diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello
statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione ed abbiano diritto a ricevere, nei casi di
scioglimento della medesima, una quota del patrimonio sociale, se
questo non e' destinato a finalita' di utilita' generale";
b) nell'articolo 10, primo comma, il numero 20) e' sostituito dal
seguente:
"20) Le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventu' e
quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione,
l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione
professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche
amministrazioni, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al
vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorche'
fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o
funzionalmente collegati, nonche' le lezioni relative a materie
scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo
personale";
c) nell'articolo 19, secondo comma, la lettera a), b) e c) sono
sostituite dalle seguenti:
"a) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di
aeromobili e di autoveicoli di cui alla lettera e) dell'allegata
tabella B, quale ne sia la cilindrata, e dei relativi componenti e
ricambi, nonche' alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma
dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e
riparazione relative ai beni stessi, e' ammessa in detrazione se i
beni formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa o sono
destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali
nell'attivita' propria dell'impresa ed e' in ogni caso esclusa per
gli esercenti arti e professioni;
b) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione degli altri
beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi e imbarcazioni
da diporto e dei relativi componenti e ricambi, nonche' alle
prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a
quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative
ai beni stessi, e' ammessa in detrazione soltanto se i beni
formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa ed e' in ogni
caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
c) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di
motocicli e di autovetture ed autoveicoli gia' indicati
nell'articolo 26, lettere a) e c), del decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, non compresi
nell'allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non
formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa, e dei
relativi componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni di servizi
di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego,
custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, non
e' ammessa in detrazione salvo che per gli agenti o rappresentanti
di commercio";
d) nell'articolo 19, secondo comma, lettera e), le parole: "nei
pubblici esercizi" sono sostituite dalle seguenti: " , con
esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei
datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a
mensa aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse
da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense
aziendali,";
e) nell'articolo 34, dopo il primo comma, e' inserito il seguente:
"La detrazione non e' forfettizzata per le cessioni degli animali
vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo,
e suina il cui acquisto deriva da atto non assoggettato ad IVA,
ovvero da atto assoggettato ad IVA detraibile nei modi ordinari".
9. Le disposizioni dell'articolo 19, secondo comma, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come
modificato dal comma 8 del presente articolo, si applicano fino al 31
dicembre 1996.
10. I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di
corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione
del personale costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni
di servizi esenti dall'imposta sul valore aggiunto, ai sensi
dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633.
11. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano a decorrere
dal 1 gennaio 1994; le disposizioni di cui al comma 10 sono
applicabili ai soli versamenti relativi a contributi deliberati e
assegnati in data successiva al 1 gennaio 1994.
12. Sono abrogati l'articolo 5, secondo comma, della legge 10
maggio 1983, n. 190; l'articolo 1, nono comma, del decreto-legge 22
dicembre 1981, n. 790, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
febbraio 1982, n. 47; l'articolo 3-terdecies del decreto-legge 1
ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 1982, n. 883, nonche' l'articolo 73, comma 2, del testo
unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.
13. All'articolo 5, secondo comma, della legge 8 giugno 1978, n.
306, le parole: "che abbiano impostato i propri impianti" sono
sostituite dalle seguenti: "che abbiano ottenuto il decreto di
approvazione del progetto e di assegnazione delle aree".
14. All'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate da
associazioni culturali o sportive costituite ai sensi dell'articolo
36 del codice civile, la disposizione si applica nei confronti degli
associati o partecipanti minori d'eta' e, per i maggiorenni, a
condizione che questi abbiano il diritto di voto per l'approvazione e
le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina
degli organi direttivi dell'associazione ed abbiano diritto a
ricevere, nei casi di scioglimento della medesima, una quota del
patrimonio sociale, se questo non e' destinato a finalita' di
utilita' generale".
15. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 26 gennaio
1983, n. 18, si applicano fino al 31 dicembre 1997 e limitatamente ai
soggetti per i quali l'obbligo di utilizzazione degli apparecchi
misuratori fiscali e' stato introdotto dall'articolo 12 della legge
30 dicembre 1991, n. 413.
16. Le disposizioni dei commi 12 e 14 hanno effetto dal 1 gennaio
1994 e quelle del comma 15 a decorrere dal periodo di imposta in
corso al 31 dicembre 1993.
17. All'articolo 48, comma 6, primo periodo, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "e dai membri
della Corte costituzionale" sono inserite le seguenti: "nonche' i
vitalizi di cui al secondo comma dell'articolo 24 ed al penultimo
comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600".
18. Il comma 6-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1989,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n.
154, e' abrogato. Per i periodi d'imposta anteriori a quelli aventi
inizio dal 1 gennaio 1994, restano validi gli effetti prodotti
dall'applicazione del regime fiscale di cui all'articolo 2, comma
6-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.
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AGGIORNAMENTO (33)
Il D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni
dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30 ha disposto (con l'art. 2, comma 4)
che "Il termine del 31 dicembre 1996, previsto dall'articolo 14,
comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'indetraibilita'
dell' imposta sul valore aggiunto relativa ad operazioni concernenti
taluni ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli, e'
prorogato al 31 dicembre 1999."
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AGGIORNAMENTO (43)
La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art. 7, comma 3)
che il termine del 31 dicembre 1996, previsto dal comma 9 del
presente articolo, e' prorogato al 31 dicembre 2000.
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AGGIORNAMENTO (56)
Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla
L. 4 agosto 2006, n. 248, ha disposto (con l'art. 36, comma 34-bis)
che "In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la
disposizione di cui al comma 4 del presente articolo, si interpreta
nel senso che i proventi illeciti ivi indicati, qualora non siano
classificabili nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
comunque considerati come redditi diversi".
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AGGIORNAMENTO (65)
Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
L. 26 aprile 2012, n. 44 ha disposto (con l'art. 8, comma 3) che "Le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in luogo di quanto
disposto dal comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, previgente, anche per fatti, atti o attivita' posti in
essere prima dell'entrata in vigore degli stessi commi 1 e 2, ove
piu' favorevoli, tenuto conto anche degli effetti in termini di
imposte o maggiori imposte dovute, salvo che i provvedimenti emessi
in base al citato comma 4-bis previgente non si siano resi
definitivi. Resta ferma l'applicabilita' delle previsioni di cui al
periodo precedente ed ai commi 1 e 2 anche per la determinazione del
valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive."
Art. 15.
(Trattamento tributario dell'abitazione principale).
1. Nell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-quater. Dall'ammontare complessivo del reddito dell'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale delle persone fisiche e
di quello delle sue pertinenze si deduce, fino a concorrenza
dell'ammontare stesso, l'importo di un milione di lire rapportato al
periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in
proporzione alla quota di possesso. Sono ricomprese tra le pertinenze
le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in
modo durevole a servizio delle unita' immobiliari adibite ad
abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione
principale si intende quella nella quale la persona fisica che la
possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale e i
suoi familiari dimorano abitualmente".
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell'articolo 1, quarto comma, la lettera b) e' sostituita dalle
seguenti:
"b) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture
contabili che possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta nonche' redditi fondiari per
un importo complessivo, al lordo della deduzione di cui all'articolo
34, comma 4-quater, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, non superiore a lire 360.000 annue;
b-bis) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture
contabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta e il reddito fondiario
dell'abitazione principale e sue pertinenze purche' di importo non
superiore a quello della deduzione di cui all'articolo 34, comma
4-quater, del citato testo unico delle imposte sui redditi";
b) nell'articolo 1, quarto comma, la lettera d) e' sostituita dalla
seguente:
"d) i possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati,
indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del citato
testo unico delle imposte sui redditi, compresi quelli soggetti a
tassazione separata, corrisposti da un unico sostituto di imposta,
che, oltre tali redditi, possiedono soltanto redditi esenti e redditi
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e quello derivante
dall'abitazione principale e sue pertinenze purche' di importo non
superiore alla deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-quater,
dello stesso testo unico. Tuttavia detti contribuenti possono
presentare o spedire, con le modalita' previste dall'articolo 12 del
presente decreto, entro il termine stabilito per la presentazione
della dichiarazione, il certificato di cui al primo comma
dell'articolo 3 del presente decreto, redatto in conformita' ad
apposito modello approvato e pubblicato ai sensi dell'articolo 8 del
presente decreto, ai soli fini della scelta della destinazione dell'8
per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per scopi di
interesse sociale o di carattere umanitario ovvero per scopi di
carattere religioso o caritativo, di cui all'articolo 47 della legge
20 maggio 1985, n. 222, e alle leggi 22 novembre 1988, n. 516, e n.
517";
c) nell'articolo 1, il quinto comma e' sostituito dal seguente:
"Ai fini della lettera c) del comma precedente sono assimilati ai
redditi di lavoro dipendente soltanto i compensi dei lavoratori soci
di cooperative e le somme indicati rispettivamente alle lettere a) e
c) del comma 1 dell'articolo 47 del citato testo unico delle imposte
sui redditi".
3. Il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 1 del decreto-
legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 febbraio 1978, n. 38, ed il comma 9 dell'articolo 78 della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono abrogati.
4. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 17, il comma 2 e' abrogato;
b) nell'articolo 17, comma 3, le parole: "si detraggono lire 120
mila" sono sostituite dalle seguenti: "si detraggono lire 270 mila".
5. Le disposizioni dei commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1993. Le disposizioni dei
commi 2 e 3 si applicano dal 1 gennaio 1994.
6. Con effetto dall'anno 1994, al comma 3 dell'articolo 8 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Il consiglio comunale puo' deliberare un aumento
della detrazione da lire 180.000 fino a lire 300.000 sulla base del
livello medio dei valori patrimoniali rilevati sul territorio,
nonche' in relazione a richieste documentate con particolari
situazioni di carattere sociale; le deliberazioni del consiglio, da
adottare entro il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 6, hanno
effetto solo per l'anno successivo a quello nel corso del quale
vengono adottate".
Art. 16.
Altre norme in materia di entrate
1. La tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato
con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e' sostituita da
quella di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.
2. Il titolo III della tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, e' sostituito da quello di
cui alla Tabella C allegata alla presente legge.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, le misure dei tributi stabiliti dalla tabella A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 648, possono essere adeguate, comunque non prima di due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, nel limite della
variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e di impiegati rilevato alla fine del mese
precedente la data di emanazione del decreto rispetto al medesimo in-
dice rilevato per l'emanazione del precedente decreto; per il primo
adeguamento, si assume come riferimento la data di entrata in vigore
della presente legge.
4. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano dal 1 gennaio
1994.
5. A decorrere dal 1 gennaio 1994 non sono soggetti alle tasse
sulle concessioni governative i provvedimenti amministrativi e atti
indicati negli articoli 1; 15, comma 2; 16, comma 3; 17, comma 4; 18;
19, commi 4 e 5; 20, commi 1 e 2; 21, comma 2; 38; 43; 45, commi 1, 2
e 3; 56, comma 6; 83 e 84 della tariffa annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, approvata con
decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto
1992; per tali provvedimenti e atti non e' dovuta la tassa sulle
concessioni governative di cui all'articolo 86 della citata tariffa.
6. E' abrogato l'articolo 12 della tariffa di cui all'allegato A al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,
approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196
del 21 agosto 1992.
7. All'articolo 7, primo capoverso, della tabella di cui
all'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642, e successive modificazini, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "; libretti di risparmio e quietanze sui depositi e
prelevamenti, anche se rilasciate separatamente".
8. Non si applica l'imposta di bollo sulle certificazioni
rilasciate dai comuni per l'aggiornamento della residenza in registri
e documenti a seguito dell'istituzione di nuovi comuni, province e
regioni e per le variazioni della toponomastica o della numerazione
civica.
9. Salvo quanto previsto dalla legge 25 marzo 1986, n. 85, per le
armi sportive, restano ferme le disposizioni della legge 18 giugno
1969, n. 323, per l'esercizio dell'attivita' sportiva del tiro a
volo.
10. Nell'articolo 2, terzo comma, lettera f), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, dopo la parola: "fusioni" e' inserita la seguente: ",
scissioni".
11. Se in esecuzione della scissione sono trasferiti aziende ovvero
uno o piu' complessi aziendali:
a) gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto, relativi alle operazioni realizzate
tramite le aziende o i complessi aziendali trasferiti, sono assunti
dalle societa' beneficiarie del trasferimento;
b) la riduzione della detrazione di cui al terzo comma
dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le societa'
beneficiarie costituite a seguito della scissione, e' operata, se
l'oggetto dell'attivita' e' modificato rispetto a quello della
societa' scissa, in base ad una percentuale determinata
presuntivamente, salvo conguaglio nella dichiarazione annuale;
c) le disposizioni concernenti la rettifica della detrazione, di
cui all'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, continuano ad
applicarsi nei confronti della societa' beneficiaria tenendo conto
della data in cui i beni ammortizzabili sono stati acquistati dalla
societa' scissa;
d) la facolta' di acquisire beni e servizi senza pagamento
dell'imposta, ai sensi degli articoli 8, primo comma, lettera c), e
secondo comma, e 68, primo comma, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, puo' essere esercitata dalla societa' beneficiaria,
previa comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto
competente nei suoi confronti, nella dichiarazione di cui
all'articolo 35, terzo comma, del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica.
12. In caso di scissione totale non comportante trasferimento di
aziende o complessi aziendali, gli obblighi ed i diritti derivanti
dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni
effettuate dalla societa' scissa, compresi quelli relativi alla
presentazione della dichiarazione annuale della societa' scissa e al
versamento dell'imposta che ne risulta, devono essere adempiuti, con
responsabilita' solidale delle altre societa' beneficiarie, o possono
essere esercitati dalla societa' beneficiaria appositamente designata
nell'atto di scissione; in mancanza si considera designata la
beneficiaria nominata per prima nell'atto di scissione.
13. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 50, comma 4, le parole: "articolo 2502" sono
sostituite dalle seguenti "articolo 2501-ter"; nello stesso comma e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le scissioni di societa'
di ogni tipo, la base imponibile e' costituita dall'ammontare,
risultante dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo
2504-novies del codice civile, del patrimonio netto della societa'
scissa, o della parte di esso, trasferito alle societa' beneficiarie
di nuova costituzione o preesistenti.";
b) nell'articolo 4, comma 1, lettera b), della parte I della
tariffa, dopo le parole: "fusione tra societa'" sono inserite le
seguenti: ", scissione delle stesse"; nella nota IV) allo stesso
articolo, dopo le parole: "societa' risultante dalla fusione o
incorporante" sono inserite le seguenti: "o la societa' beneficiaria
della scissione".
14. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
643, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell'articolo 3, secondo comma, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "La stessa disposizione si applica in caso di
scissione, con riferimento al periodo di appartenenza alla societa'
scissa.";
b) nell'articolo 6, settimo comma, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "La stessa disposizione si applica in caso di
scissione, per quanto riguarda gli immobili gia' appartenenti alla
societa' scissa".
15. Al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 10, comma 2, dopo le parole "di fusioni" sono
inserite le seguenti: "e di scissioni";
b) nell'articolo 4 della tariffa dopo le parole: "di atti di
fusione" sono inserite le seguenti: "o di scissione".
16. Con provvedimenti da adottare entro il 31 dicembre 1993 saranno
assicurate nel complesso maggiori entrate nette in misura non
inferiore a lire 6.700 miliardi per l'anno 1994 e a lire 6.000
miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996; tali importi sono
iscritti ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, come introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto
1988, n. 362.
17. Le entrate derivanti dal presente capo, nonche' il gettito
dell'imposta di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461,
sono riservati all'Erario e concorrono alla copertura degli oneri per
il servizio del debito pubblico, nonche' alla realizzazione delle
linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni
di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, saranno definite, ove necessarie, le modalita' per
l'attuazione di quanto previsto dal presente comma. ((47))
18. Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 2 aprile
1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio
1981, n. 27, nonche' quelle di cui alla legge 10 marzo 1987, n. 100,
e all'articolo 10 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, si
applicano ai soli trasferimenti d'ufficio che comportano un effettivo
spostamento da una ad altra sede di servizio sita in diversa
localita', purche' il cambiamento di sede, comporti un effettivo
disagio da comprovare anche mediante idonea documentazione, secondo i
criteri e le modalita' previsti in apposito regolamento, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta
del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri
dell'interno, della difesa e del tesoro. Sulle indennita' di
trasferimento previste dalle citate leggi si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 48, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni. (41)
------------------
AGGIORNAMENTO (41)
La L. 28 luglio 1999, n. 266 ha disposto (con l'art. 14, comma 8)
che " Il comma 18 dell'articolo 16 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, come sostituito dal comma 35 dell'articolo 22 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, si interpreta nel senso che le disposizioni di
cui all'articolo 48, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, si applicano a decorrere dal 1^ gennaio 1995
alle indennita' di trasferimento di cui alle leggi 2 aprile 1979, n.
97, e 10 marzo 1987, n. 100, e al decreto-legge 4 agosto 1987, n.
325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n.
402."
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AGGIORNAMENTO (47)
La Corte Costituzionale, con la sentenza 12-25 luglio 2001, n. 288
(in G.U. 1a s.s. 1/8/2001, n. 30) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 17, secondo periodo, del presente art. 16
"nella parte in cui detta disposizione, nello stabilire che le
modalita' della sua attuazione sono definite con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, non prevede la
partecipazione della Regione Sicilia al relativo procedimento".
Art. 17.
(Applicazione della legge)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano dal 1 gennaio
1994.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
CASSESE, Ministro per la funzione
pubblica
BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: CONSO
ELENCO N. 1
(articolo 1, comma 28)
ORGANI COLLEGIALI DA SOPPRIMERE
Consiglio superiore dell'aviazione civile
Consiglio superiore delle miniere
ELENCO N. 2
(articolo 1, comma 31)
SPESA PER IL FUNZIONAMENTO, COMPRESI I GETTONI DI
PRESENZA, DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI
(Legge 18 dicembre 1973, n. 836)
=====================================================================
Ministeri N. Capitolo
---------------------------------------------------------------------
Monopoli . . . . . . . . . .. 127
Finanze . . . . . . . . . .. 1086
Trasporti e navigazione . . . . .. 1554
2052
1102
Poste . . . . . . . . . . .. 191
Lavoro . . . . . . . . . . . 1093
Commercio estero . . . . . . . . 1092
Bilancio . . . . . . . . . .. 1139
Tesoro . . . . . . . . . . .. 4413
5031
5262
5861
Affari esteri . . . . . . . . . 1104
1135
Difesa . . . . . . . . . . . 1082
Universita' . . . . . . . . .. 1127
Ambiente . . . . . . . . . .. 1062
Industria . . . . . . . . . . 1092
1532
5541
da 6031 a 6071
2534
Interni . . . . . . . . . . . 3132
Presidenza Cons. min. . . . . . . 1118
1147
1162
---------------------------------------------------------------------
Riduzione complessiva di spesa (in miliardi di lire) . 3,3
=====================================================================
ELENCO N. 3
(articolo 1, comma 31)
SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI,
CONSULTE E COMITATI
=====================================================================
Ministeri e organi collegiali Capitoli Riduzioni
di spesa
(in miliardi)
---------------------------------------------------------------------
TRASPORTI E NAVIGAZIONE
Consiglio superiore aviazione civile . . 2051 0,030
INDUSTRIA
Consiglio superiore delle miniere . . . 4542 0,028
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI
Consiglio superiore pubblica
amministrazione . . . . . . da 3641 a 3650 0,135
---------------------------------------------------------------------
Totale .. 0,193
=====================================================================
ELENCO N. 4
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
(articolo 2, comma 7)
Procedimenti di acquisto della cittadinanza (legge 5 febbraio 1992,
n. 91)
Procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private
(articolo 12 del codice civile)
Procedimenti di approvazione delle modificazioni dell'atto
costitutivo e dello statuto di persone giuridiche private (articolo
16 del codice civile)
Procedimenti di autorizzazione all'acquisto di beni immobili di
persone giuridiche private (articolo 17 del codice civile)
Procedimenti di autorizzazione all'accettazione di donazioni ed
eredita' e al conseguimento di legati di persone giuridiche private
(articolo 17 del codice civile)
Procedimento di registrazione dei presidi sanitari (legge 30 aprile
1962, n. 283; legge 26 febbraio 1963, n. 441; regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255)
Procedimento per il credito agevolato al commercio (legge 10 ottobre
1975, n. 516; decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121)
Procedimento per il rilascio di concessione per lo sfruttamento di
giacimenti minerari di interesse nazionale (regio decreto 29 luglio
1927, n. 1443; decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno
1955, n. 620)
Procedimenti di concessione per l'installazione di depositi di olii
minerali (regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito
dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367; regolamento approvato con regio
decreto 20 luglio 1934, n. 1303)
Procedimento di rilascio del certificato all'esportazione di prodotti
agricoli (decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito dalla
legge 11 febbraio 1970, n. 23)
Procedimento per il rilascio e la duplicazione della patente di guida
(articoli 119 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285; articolo 333 del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495)
Procedimenti di concessione di liquidazione di equo indennizzo (testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3; decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686)
Procedimento di autorizzazione alle imprese per autoproduzione
(articolo 20, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9)
Procedimento di autorizzazione per gruppi elettrogeni (articolo 20,
comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9)
Procedimento di riconoscimento di impresa di confezionamento di olio
d'oliva (articolo 2 del regolamento CEE n. 3082/78 del Consiglio,
del 19 dicembre 1978; articolo 2 del decreto del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste 4 marzo 1981, Gazzetta Ufficiale n.
68 del 10 marzo 1981)
Procedimento di autorizzazione preventiva per la realizzazione di
nuovi impianti di macinazione, ampliamenti, riattivazioni, o
trasformazioni di impianti, nonche' per le operazioni di
trasferimento o concentrazione (articolo 8, comma 7-bis, del decreto-
legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 novembre 1987, n. 452)
Procedimento di concessione del contributo previsto dall'articolo 7
della legge 30 luglio 1990, n. 221
Procedimento di decadenza dal riconoscimento di idoneita' alle
organizzazioni non governative che operano nel campo della
cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (articolo 42, comma 3,
del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
12 aprile 1988, n. 177)
Procedimento di concessione di contributi nel pagamento di interessi
dei mutui contratti dai privati, dalle cooperative e dagli enti
pubblici (articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; articolo
16 della legge 27 maggio 1975, n. 166; articolo 10 della legge 8
agosto 1977, n. 513)
Procedimento di concessione di contributi previsti dall'articolo 4
della legge 6 ottobre 1982, n. 752, per l'attuazione della politica
mineraria
Procedimento di autorizzazione alla rinuncia alla cittadinanza
italiana per il cittadino residente all'estero (articolo 2, comma 2,
della Convenzione firmata a Strasburgo il 6 maggio 1963, di cui alla
legge 4 ottobre 1966, n. 876)
Procedimento di riconoscimento di idoneita' delle organizzazioni non
governative che operano nel campo della cooperazione allo sviluppo
per i fini di cui all'articolo 29 della legge n. 49 del 1987 e per
l'attivita' di informazione e di educazione allo sviluppo (articolo
28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49; articoli da 39 a 41 del
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12
aprile 1988, n. 177)
Procedimento di autorizzazione di atti di straordinaria
amministrazione (fabbricerie e confessioni diverse dalla cattolica,
che non abbiano stipulato intese ex articolo 8 della Costituzione)
(legge 24 giugno 1929, n. 1159; regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33)
Procedimento di riconoscimento dello status di apolide (convenzione
adottata a New York il 28 settembre 1954, di cui alla legge 1
febbraio 1962, n. 306)
Procedimento di istituzione o soppressione di uffici di conciliazione
(ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12)
Procedimento di concessione di contributi per la costruzione,
l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sede di comunita'
terapeutiche (articolo 128 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; decreto del
Ministro dei lavori pubblici 30 ottobre 1990, Gazzetta Ufficiale n.
264 del 12 novembre 1990)
Procedimento di rimborso per errati versamenti a privati di diritti
per l'esecuzione di operazioni automobilistiche (legge 18 ottobre
1978, n. 625; legge 1 dicembre 1986, n. 870)
Procedimento di rimborsi ai privati di eventuali eccedenze sulle
somme versate per richiesta di operazioni tecniche (articolo 19 della
legge 1 dicembre 1986, n. 870)
Procedimento di concessione di autolinee ordinarie (legge 28
settembre 1939, n. 1822; decreto del Presidente della Repubblica 28
giugno 1955, n. 771; decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 753)
Procedimento di approvazione di progetti con soluzioni tecniche inno-
vative relativi a ferrovie in concessione (decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753; legge 2 agosto 1952, n.
1221)
Procedimento di approvazione di progetti con soluzioni tecniche inno-
vative relativi a ferrovie in gestione commissariale governativa
(legge 29 maggio 1969, n. 315)
Procedimento di verifica dei progetti di tipo innovativo (decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753)
Procedimento di rilascio di nullaosta per progetti di massima e
progetti esecutivi di metropolitane e tranvie di tipo non innovativo
per la successiva approvazione da parte degli organi regionali (legge
29 dicembre 1969, n. 1042; legge 2 agosto 1952, n. 1221; decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753)
Procedimento di equiparazione a cittadini e societa' nazionali di
stranieri e societa' non aventi i requisiti di nazionalita' di cui
all'articolo 143 del codice della navigazione (articoli 143 e 144 del
codice della navigazione)
Procedimento di dichiarazione di tipo approvato di apparecchi,
dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili
(articolo 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616; articoli 15 e 55 del
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 1972, n. 1154)
Procedimento di autorizzazione per il mantenimento di apparecchi
dispositivi e materiali a bordo di nave acquistata all'estero
(articolo 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616)
Procedimento di concessione di beni demaniali marittimi nel caso di
piu' domande di concessione (articolo 37 del codice della
navigazione)
Procedimento di sgombero d'ufficio di occupuazione abusiva di suolo
demaniale marittimo (articoli 54 e 55 del codice della navigazione)
Procedimento di rimozione di nave o di aeromobile sommerso in porto,
rada, canale o localita' del mare territoriale ove possa derivarne
pericolo o intralcio alla navigazione (articolo 72, secondo comma,
del codice della navigazione)
Procedimenti contrattuali relativi ad acquisti, spedizioni e
forniture di servizi per l'attuazione di iniziative di cooperazione
scientifica e tecnologica (decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18)
Procedimento di concessione di borse di studio offerte da Stati, enti
ed organizzazioni internazionali a cittadini italiani (legge 11
aprile 1955, n. 288; legge 12 marzo 1977, n. 87)
Procedimento di autorizzazione al commercio di presidi medico-
chirurgici (regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928,
n. 3112; testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265; regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 13 marzo 1986, n. 128)
Procedimento di ammissione agli interventi della legge 17 febbraio
1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della
cooperazione internazionale e comunitaria (articoli 1 e 2 del
decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 22)
Procedimenti di concessione di finanziamento per la ristrutturazione
e costruzione delle caserme forestali e per lavori di sistemazione
idraulico forestale (legge 20 marzo 1865, n. 2248; regio decreto 25
maggio 1895, n. 350; legge 24 giugno 1929, n. 1137; decreto del
Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446; legge 11 marzo
1975, n. 72; legge 8 agosto 1977, n. 584; legge 3 gennaio 1978, n.
1; legge 8 novembre 1986, n. 752; legge 10 luglio 1991, n. 201)
Procedimento di certificazione di identita' clonale alla
distribuzione del materiale forestale di propagazione (legge 22
maggio 1973, n. 269)
Procedimento di riconoscimento dei danni conseguenti all'attivita'
aerea antincendi boschivi (legge 1 marzo 1975, n. 47; decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616)
Procedimento di autorizzazione all'esonero parziale dall'obbligo di
assumere l'intera percentuale di invalidi prescritta e di
autorizzazione alla compensazione territoriale e procedimento di
denuncia (articoli 13, 21 e 22 della legge 2 aprile 1968, n. 482)
Procedimento di autorizzazione all'assunzione o al trasferimento
all'estero di lavoratori italiani (decreto-legge 31 luglio 1987, n.
317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n.
398)
Procedimento di approvazione di tipo per i ponteggi sospesi
motorizzati (decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 4 marzo 1982, Gazzetta Ufficiale n. 81 del 24 marzo 1982)
Procedimento di costituzione di enti di patronato e di assistenza
sociale decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29
luglio 1947, n. 804)
Procedimento di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 della
legge 30 ottobre 1986, n. 738, di istituzioni scolastiche associate
al sistema IBO
Procedimento di autorizzazione al funzionamento di scuole e corsi di
lingue straniere in Italia (legge 30 ottobre 1940, n. 1636)
Procedimento di risarcimento dei danni provocati a persone a seguito
di operazioni di polizia giudiziaria (articolo 7 del testo unico
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440)
Procedimento di autorizzazione alla rinuncia alla cittadinanza
italiana per il cittadino residente in Italia (articolo 2, comma 1,
della Convenzione firmata a Strasburgo il 6 maggio 1963 di cui alla
legge 4 ottobre 1966, n. 876)
Procedimento di autorizzazione all'iscrizione di enti e laboratori
negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre
1984, n. 818
Procedimento di concessione per la distribuzione automatica di
carburante (decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034; decreto del
Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269; decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 1989, Gazzetta
Ufficiale n. 218 del 18 settembre 1989)
Procedimento di certificazione di prevenzione incendi (legge 26
luglio 1965, n. 966; regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)
Procedimento di autorizzazione all'apertura, all'ampliamento ed al
trasferimento degli esercizi di vendita (legge 11 giugno 1971, n.
426)
Procedimento di concessione per l'approvvigionamento di acqua
pubblica da corpo idrico superficiale naturale o artificiale, o da
acque sotterranee riconosciute pubbliche (regolamento approvato con
regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285; testo unico approvato con
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; legge 24 gennaio 1977, n.
7; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431)
Procedimento di autorizzazione agli scarichi di acque reflue (legge
10 maggio 1976, n. 319)
Procedimento di autorizzazione all'abitabilita' (legge 5 novembre
1971, n. 1086; legge 28 febbraio 1985, n. 47)
Procedimenti di riconoscimento di denominazione di origine dei vini
(regolamenti CEE n. 822/87 e n. 823/87 del Consiglio, del 16 marzo
1987; legge 10 febbraio 1992, n. 164)
Procedimenti di concessione di ausili finanziari a favore di
coltivatori di seminativi (regolamento CEE n. 1765/92 del Consiglio,
del 30 giugno 1992)
Procedimento di accertamento di conformita' di sostanze chimiche
nuove (legge 29 maggio 1974, n. 256; decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1981, n. 927)
Procedimento di sopraelevazione di edificio universitario (legge 28
luglio 1967, n. 641; legge 6 marzo 1976, n. 50; legge 25 giugno 1985,
n. 331; legge 23 dicembre 1991, n. 430)
Procedimento di concessione di speciali elargizioni a favore di
dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni
terroristiche o della criminalita' organizzata (legge 13 agosto 1980,
n. 466; legge 20 ottobre 1990, n. 302; decreto del Ministro
dell'interno 16 marzo 1992, n. 377)
Procedimento di finanziamento di piani e progetti a carico del fondo
per il rientro della disoccupazione (decreto-legge 21 marzo 1988, n.
86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.
160; decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31
gennaio 1989, Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1989)
Procedimento di riconoscimento delle associazioni nazionali di
rappresentanza, tutela ed assistenza del movimento cooperativo
(decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577)
Procedimento di concessione di contributi per il piano straordinario
per occupazione giovanile (legge 11 aprile 1986, n. 113)
Procedimento di autorizzazione all'aumento del numero dei facchini
(testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
legge 3 maggio 1955, n. 407)
Procedimento di autorizzazione all'esenzione o al compimento di
speciali trattamenti alimentari su fibre vegetali (articolo 7 della
legge 30 aprile 1962, n. 283)
Procedimento di rilascio di attestazione igienico-sanitaria a veicolo
o contenitore per il trasporto di sostanze alimentari dall'estero
(articolo 50 del regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327)
Procedimento di avvio al servizio sostitutivo civile degli obiettori
di coscienza (legge 15 dicembre 1972, n. 772; legge 24 dicembre 1974,
n. 695; decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977,
n. 1139)
Procedimento di concessione di contributi a favore delle attivita'
teatrali di prosa (decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62)
Procedimento di autorizzazione, nulla aosta e concessione di
contributi a favore delle attivita' cinematografiche (legge 4
novembre 1965, n. 1213)
Procedimento di concessione di contributi a favore delle attivita'
musicali e di danza (legge 14 agosto 1967, n. 800)
Procedimento di autorizzazione e concessione di contributi alle
attivita' circensi e allo spettacolo viaggiante (legge 18 marzo 1968,
n. 337 e 29 luglio 1980, n. 390)
Procedimento di autorizzazione al trapianto (legge 2 dicembre 1975,
n. 644; decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409)
Procedimento di autorizzazione all'uso diagnostico di apparecchiature
di risonanza magnetica nucleare (regolamento approvato con regio
decreto 6 dicembre 1928, n. 3112; testo unico approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265; legge 23 dicembre 1978, n. 833;
decreto del Ministro della sanita' 29 novembre 1985, Gazzetta
Ufficiale n. 290 del 10 dicembre 1985)
Procedimenti di concessione di brevetto (regio decreto 29 giugno
1939, n. 1127; regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411; regio decreto
31 ottobre 1941, n. 1354; regio decreto 21 giugno 1942, n. 929; legge
24 dicembre 1959, n. 1178; decreto del Presidente della Repubblica 26
febbraio 1968, n. 849; decreto del Presidente della Repubblica
12 agosto 1975, n. 974; legge 28 aprile 1976, n. 424; decreto
del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338; legge 14
febbraio 1987, n. 60)
Procedimento di omologazione di impianti di telecomunicazione
(decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 6 aprile
1990, Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1990, S.O.)
Procedimento di omologazione di materiali per la reazione al fuoco
(legge 13 maggio 1961, n. 469; decreto del Ministro dell'interno 26
giugno 1984, Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984, S.O.)
Procedimenti di ricognizione del possesso e di ammissione al
riacquisto della cittadinanza italiana (legge 13 giugno 1912, n.
555; legge 5 febbraio 1992, n. 91)
Procedimento di programmazione ed esecuzione interventi di
manutenzione straordinaria di edifici di interesse storico-artistico
(legge 14 marzo 1968, n. 292)
Procedimenti di accertamento della compatibilita' urbanistica delle
opere di interesse statale (articolo 81 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616)
Procedimenti relativi ai piani regolatori portuali (articoli 65 e 81
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
articolo 150 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523)
Procedimenti di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di
elettrodotti (articoli 107 e 137 del testo unico approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775)
Procedimenti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122
Procedimenti di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, e al regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre
1991, n. 447
Procedimenti di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21
Procedimenti di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e al
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
febbraio 1961, n. 184
Procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
fiduciaria e/o di revisione (legge 23 novembre 1939, n. 1966)
Procedimento di autorizzazione e diniego all'esercizio dell'attivita'
assicurativa nei rami danni e vita (decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449; legge 10 giugno 1978, n. 295;
legge 12 agosto 1982, n. 576; legge 22 ottobre 1986, n. 742)
Procedimento di autorizzazione ad estendere l'esercizio
dell'attivita' assicurativa ad altri rami danni e vita (decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449; legge 10 giugno
1978, n. 295; legge 12 agosto 1982, n. 576; legge 22 ottobre 1986, n.
742)
Procedimenti di iscrizione, cancellazione e rigetto di iscrizione
all'Albo nazionale degli agenti di assicurazione e dei mediatori di
assicurazione (legge 7 febbraio 1979, n. 48; legge 28 novembre 1984,
n. 792)
Procedimento relativo ai finanziamenti nel campo della cooperazione
per i Paesi in via di sviluppo (legge 26 febbraio 1987, n. 49, e
relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177)
Procedimento di concessione di contributi per la ricerca operativa e
all'estero (articoli 9 e 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752)
Procedimento di concessione del contributo per piani di riconversione
delle attivita' minerarie in attivita' sostitutive (legge 30 luglio
1990, n. 221)
Procedimento di conferimento di permesso di prospezione o ricerca di
idrocarburi in terraferma o in mare (legge 11 gennaio 1957, n. 6;
legge 21 luglio 1967, n. 613; legge 9 gennaio 1991, n. 9)
Procedimento di conferimento di concessione di coltivazione di
idrocarburi in terraferma o in mare (legge 11 gennaio 1957, n. 6;
legge 21 luglio 1967, n. 613; legge 9 gennaio 1991, n. 9)
Procedimento di concessione di contributi in conto capitale a
concessionari di unita' mineraria che presentino programmi di
ristrutturazione finalizzati al recupero di economicita' di gestione
(articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221)
Procedimento di costituzione e rinnovo di commissioni di sorveglianza
sugli archivi (decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409; decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1975, n. 854)
Procedimento di classificazione di materiali per la reazione al fuoco
(decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984, Gazzetta Ufficiale
n. 234 del 25 agosto 1984, S.O.)
Procedimento di aggiudicazione di appalti pubblici di forniture
(decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358; regio decreto 18 gennaio
1923, n. 94; regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; regio decreto
23 maggio 1924, n. 827; legge 19 marzo 1990, n. 55)
Procedimento di approvazione delle deliberazioni degli enti autonomi
fieristici vigilati dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato (regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454,
convertito dalla legge 5 luglio 1934, n. 1607; decreto del Presidente
della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7; articolo 53 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616)
Procedimento di concessione della garanzia assicurativa per il
credito all'esportazione (legge 24 maggio 1977, n. 227)
Procedimento di conferimento di permesso di ricerca e di concessione
di fluidi geotermici (legge 9 dicembre 1986, n. 896)
Procedimento di iscrizione al registro degli esercenti il commercio
(legge 11 giugno 1971, n. 426)
Procedimenti in materia di amministrazione e contabilita' generale
dello Stato (regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; articoli 219 e
seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; legge 9 dicembre
1928, n. 2783; regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454; legge 3 marzo
1951, n. 193; legge 17 agosto 1960, n. 908; decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71; legge 1 marzo 1964, n. 62;
legge 6 agosto 1966, n. 629; decreto-legge 20 gennaio 1970, n. 3,
convertito dalla legge 11 marzo 1970, n. 84; decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1972, n. 239; decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 422; decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 627; legge 15 novembre 1973, n. 765;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1977, n. 689; legge 5 agosto 1978, n. 468; decreto del
Presidente della Repubblica 2 agosto 1979, n. 461; decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21; legge 11
novembre 1986, n. 770; legge 28 luglio 1989, n. 262)
Procedimenti in materia di entrate e di spese e di amministrazione e
contabilita' degli enti pubblici (legge 20 marzo 1975, n. 70;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24
gennaio 1978, n. 84; legge 5 agosto 1978, n. 468; articoli 13 e
seguenti del regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696)
Procedimento di concessione per la costruzione di autostrade (legge
21 maggio 1955, n. 463, legge 28 febbraio 1968, n. 385 e legge 28
aprile 1971, n. 287)
Procedimento di concessione di beni demaniali marittimi (articoli da
33 a 37 del codice della navigazione; articoli da 5 a 21 del
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1952, n. 328)
Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilita' (legge
25 giugno 1965, n. 2359; legge 22 ottobre 1971, n. 865)
Procedimento di conferimento di incarichi ad estranei alla pubblica
amministrazione (articolo 380 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3)
Procedimento di autorizzazione allo svolgimento della certificazione
legale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1975, n. 136, da riordinare recependo l'VIII direttiva CEE (direttiva
84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984)
Procedimento di autorizzazione in materia di tenuta di libri paga e
matricola (articolo 22, lettere a) e b) del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124)
Procedimento di autorizzazione alla riduzione del riposo settimanale
(articolo 6 della legge 22 febbraio 1934, n. 370)
Procedimento di autorizzazione all'impiego di minori in lavori nel
settore dello spettacolo (articolo 4 della legge 17 ottobre 1967, n.
977)
Procedimento di autorizzazione alla astensione anticipata dal lavoro
della lavatrice madre (articolo 30, sesto comma, della legge 30
dicembre 1971, n. 1204; articolo 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026)
Procedimento di autorizzazione al lavoro per gli extracomunitari
(articolo 8 della legge 30 dicembre 1986, n. 943)
Procedimento di riconoscimento e di conferma della qualifica
internazionale alle manifestazioni fieristiche e di emanazione del
calendario ufficiale delle fiere (articolo 53 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616)
Procedimento di autorizzazione alla realizzazione degli impianti di
smaltimento dei rifiuti (decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni)
Procedimento di assenso alle emissioni sonore negli ambienti
abitativi e nell'ambiente esterno (decreto del Presidente della
Repubblica dei ministri 1 marzo 1991, Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8
marzo 1991)(( 20 ))
ELENCO N. 5
(articolo 12, comma1)
INTERVENTI TRASFERITI ALLE REGIONI
=====================================================================
Ministeri Capitolo Denominazione
---------------------------------------------------------------------
Presidenza del 2956 Fondo per l'integrazione degli
Consiglio interventi regionali e delle
dei ministri province autonome in favore
dei cittadini handicappati.
Risorse agricole, 1531 Spese per gli interventi
alimentari e obbligatori in materia fito-
forestali sanitaria, studi e ricerche
sugli organismi nocivi ed
altre avversita' dei vegeta-
li e dei prodotti vegeta-
li; divulgazione degli studi
e ricerche.
1534 Spese inerenti la disciplina
dell'attivita' sementiera.
1536 Spese inerenti l'esame delle
novita' vegetali per le quali
e' stata chiesta l'iscrizione
nei Registri delle varieta'
e la protezione brevettuale.
1575 Contributi ad enti ed orga-
nismi incaricati dei control-
li dei prodotti sementieri.
3031 Spese per la manutenzione
delle opere pubbliche di boni-
fica di competenza dello Stato
Sanita' 4060 Fondo da ripartire tra le re-
gioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano per la
realizzazione degli interventi
in materia di animali di affe-
zione per prevenzione del ran-
dagismo. Interventi di tipo
strutturale e sanitario per la
profilassi e la prevenzione
delle zoonosi di prevalente
interesse della igiene veteri-
naria urbana.
=====================================================================
ELENCO N. 6
(articolo 12, comma 1)
INTERVENTI TRASFERITI ALLE REGIONI
=====================================================================
Ministeri Capitolo Denominazione
---------------------------------------------------------------------
Presidenza del 7651 Fondo per gli investimenti nel
Consiglio dei settore dei parcheggi.
ministri
Tesoro 7878 Fondo per il finanziamento
degli investimenti diretti
alla realizzazione di iti-
nerari ciclabili e pedonali
9008 Fondo da ripartire per
l'attuazione di interventi
programmati in agricoltura
nel quadro di una politica
dei fattori a sostegno del-
l'agricoltura nazionale.
Lavori pubblici 8701 Spese per gli immobili che
interessano il patrimonio
storico-artistico delle
regioni e di altri soggetti.
Industria 7717 Contributi in conto capita-
le per il risparmio di ener-
gia e l'utilizzazione di
fonti rinnovabili di energia
o assimilati.
=====================================================================
------------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il D.L. 28 agosto 1995, n. 361, convertito con modificazioni dalla
L. 27 ottobre 1995, n. 437, ha disposto (con l'art. 4, comma 4) che "
Il termine per l'emanazione del regolamento relativo al procedimento
di certificazione di prevenzione incendi, di cui al presente elenco ,
e' differito al centoventesimo giorno successivo alla data di entrata
in vigore del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore
di detto regolamento a morma dell'art. 2, comma 7, della medesima
legge, e' consentita la prosecuzione dell'attivita' a coloro che
hanno ottenuto il nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi ai
sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818, con validita', per effetto
dell'art. 22 della legge 31 maggio 1990, n. 128, fino al 30 giugno
1994, nonche' a coloro che, ai sensi dell'art. 11 della legge 20
maggio 1991, n. 158, hanno presentato l'istanza completa delle
prescritte certificazioni e documentazioni ".
TABELLA A
(articolo 11, comma 16)
PENSIONAMENTO ANTICIPATO
=====================================================================
Anni mancanti al raggiungimento Percentuale di riduzione
del requisito contributo di per il calcolo
35 anni della pensione anticipata
---------------------------------------------------------------------
1 1
2 3
3 5
4 7
5 9
6 11
7 13
8 15
9 17
10 20
11 23
12 26
13 29
14 32
15 35
=====================================================================
TABELLA B
(articolo 16, comma 1)
TASSE IPOTECARIE
PARTE I - UFFICI AUTOMATIZZATI
=====================================================================
OPERAZIONI Importo
dei diritti
(in lire)
---------------------------------------------------------------------
1) Esecuzione di formalita'
- per ogni nota di trascrizione o iscrizione o
annotazione (a)...................................... 30.000
- per ogni facciata della nota successiva alla
quarta .............................................. 1.000
2) Ispezione
2.1) Ispezione nominativa:
- per ogni nominativo richiesto (b) ................. 5.000
- per ogni formalita' stampata (c) .................. 1.000
- per ogni nota o titolo visionati .................. 2.000
2.2) Ispezione per immobile:
- per ogni unita' immobiliare catastale elementare (b) 5.000
- per ogni formalita' stampata (c) .................. 1.000
- per ogni nota o titolo visionati .................. 2.000
2.3) Ispezione congiunta nominativa e per immobile:
- per ogni singola richiesta (b) .................... 5.000
- per ogni formalita' stampata (c) .................. 1.000
- per ogni nota o titolo visionati .................. 2.000
3) Certificazione
3.1) Certificati ipotecari:
- per ogni stato o certificato riguardante una sola
persona (d) ......................................... 10.000
- per ogni nota visionata dall'ufficio per il perio-
do preautonomazione, fino ad un massimo di 1000 note 1.000
- per ogni facciata fotocopiata ..................... 1.000
3.2) Rilascio copia:
- per ogni richiesta di copia di nota o titolo ...... 5.000
- per ogni facciata fotocopiata ..................... 1.000
3.3) Altre certificazioni:
- per ogni altra certificazione o attestazione ...... 2.000
4) Note e domande di ufficio
- per le rinnovazioni di ipoteca da eseguirsi d'uf-
ficio e per ogni altra nota o domanda di cui agli
articoli 2647, ultimo comma, e 2834 del codice civile
e all'articolo 113-ter disp. att. del codice civile . 10.000
5) Rilascio di elenco dei soggetti presenti nelle
formalita' di un determinato giorno
- per ogni pagina dell'elenco ....................... 3.000
(a) Compreso il certificato di eseguita formalita' da
rilasciarsi in calce al duplo della nota da restituirsi al
richiedente.
(b) Il diritto e' dovuto anticipatamente.
(c) L'indicazione della presenza di annotazione non si
considera formalita'.
(d) Se il certificato riguarda cumulativamente il padre, la
madre ed i figli, nonche' entrambi i coniugi, gli importi
sono dovuti una sola volta.
---------------------------------------------------------------------
Segue: TABELLA B
PARTE II - UFFICI NON AUTOMATIZZATI
=====================================================================
OPERAZIONI Importo
dei diritti
(in lire)
---------------------------------------------------------------------
1) Esecuzione di formalita'
- per ogni nota di trascrizione, iscrizione o
annotazione (a) .................................... 30.000
- per ogni facciata della nota successiva alla
quarta ............................................. 1.000
2) Ispezione nominativa
- per ogni nominativo richiesto (b) ................ 5.000
- per ogni nota o titolo visionati ................. 2.000
3) Certificazione
3.1) Certificati ipotecari:
- per ogni stato o certificato riguardante una sola
persona (c) ........................................ 10.000
- per ogni nota visionata dall'ufficio, fino ad un
massimo di 1000 note ............................... 1.000
- per ogni facciata fotocopia ...................... 1.000
3.2) Rilascio copia:
- per ogni richiesta di copia di nota o titolo ..... 5.000
- per ogni facciata fotocopiata .................... 1.000
3.3) Altre certificazioni:
- per ogni altra certificazione o attestazione ..... 2.000
4) Note e domande di ufficio
- per le rinnovazioni di ipoteca da eseguirsi d'uf-
ficio e per ogni altra nota o domanda di cui agli
articoli 2647, ultimo comma, e 2834 del codice civi-
le e all'articolo 113-ter disp. att. del codice ci-
vile ............................................... 10.000
(a) Compreso il certificato di eseguita formalita' da
rilasciarsi in calce al duplo della nota da restituirsi al
richiedente.
(b) Il diritto e' dovuto anticipatamente.
(c) Se il certificato riguarda cumulativamente il padre, la
madre ed i figli, nonche' entrambi i coniugi, gli importi
sono dovuti una sola volta.
=====================================================================
TABELLA C
(articolo 16, comma 2)
TITOLO III
PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DEL CATASTO E DEI SERVIZI
TECNICI ERARIALI
=====================================================================
Tariffa in lire
N. Oggetto Annotazioni
d'ordine Fisso Propor-
zionale
---------------------------------------------------------------------
1 Diritto per la consulta- Il diritto va appli-
zione degli atti cata- cato distintamente
stali: per il catasto ter-
reni ed il catasto
edilizio urbano.
a) ogni ora (o frazio-
ne) di consultazione
effettuata su supporto
cartaceo ............. - 10.000
b) ogni 1/2 ora (o fra-
zione) di consultazione
effettuata su base car-
tacea ed una consulta-
zione effettuata da uni-
ta' video-stampante col-
legata alla base infor-
mativa ............... - 10.000
c) per due consultazio-
ni effettuate da unita'
video-stampante colle-
ta alla base informati-
va ................... - 10.000
2 Diritto per il rilascio Quando i certificati
di certificati, copie sono richiesti da
ed estratti, sulla base privati per compro-
delle risultanze degli vare la situazione
atti che costituiscono generale reddituale
i catasti o che comun- o patrimoniale ai
que sono conservati fini della legisla-
presso le sezioni cata- zione sul lavoro, di
stali degli uffici tec- quella previdenzia-
nici erariali, esclusi le, di quella sulla
quelli di cui ai punti pubblica istruzione,
3 e 4: e' dovuto il diritto
fisso di lire 3.900.
a) per ogni certifi-
cato, copia od estrat-
to da supporto carta-
ceo .................. 6.000 -
b) per ogni certifica-
to, copia od estratto
ottenuto da stampante
collegata alla base
informativa, rilascia-
ti nel secondo giorno
successivo a quello
della richiesta ...... 12.000 -
c) per ogni pagina o
scheda estratte da sup-
porto cartaceo ....... 1.000 -
d) per ogni 25 righe
ottenute da stampan-
te collegata alla base
informativa .......... - 2.000
3 Diritto per il rilascio Quando trattasi del
di copie ed estratti rilascio di copie
sulla base delle risul- di monografie,
tanze di atti catastali, di vertici trigono-
conservati su supporto metrici o di capi-
cartaceo o informatizza- saldi di livellazio-
to, di carattere esclu- ne o del calcolo
sivamente tecnico-gra- delle coordinate
fico e per l'esame di grafiche di punti
tipi di frazionamento desunte dalla mappa
(oltre al diritto di ri- originale, tutte le
cerca nella misura di tariffe sono raddop-
cui al punto 1): piate.
a) per ogni copia o
estratto rilasciato o
tipo esaminato ....... 12.000 -
b) per ogni elemento
unitario richiesto
(particella, per gli
estratti e le copie
autentiche delle mappe,
dei tipi e degli abboz-
zi; foglio di mappa,
per le copie dei quadri,
d'unione; particella
derivata, per i tipi di
frazionamento esaminati;
vertice o caposaldo, per
le copie di monografie;
punto per il calcolo
delle coordinate; inte-
stazione di ciascuna
partita confinante;
eccetera) ............ - 2.000
4 Diritto per il rilascio Nel caso di rilascio
di copie di planimetrie di copie dal sistema
urbane ................. 12.000 - ritto fisso e quello
proporzionale si
raddoppiano.
- per ogni planimetria
di formato semplice - 1.000
- per ogni planimetria
di formato doppio - 2.000
5 Diritto per la defini-
zione e l'introduzione
delle volture ai fini
dell'attualita' delle
iscrizioni nei catasti
e nell'anagrafe tribu-
taria:
- per ogni voltura
calcolata ai sensi
dell'articolo 70 del
regolamento approvato
con R.D. 8 dicembre
1938, n. 2153 18.000 -
6 Diritto per consulenze
tecniche inerenti l'ap-
plicazione dei tributi
spettanti agli enti
locali:
- per ogni consulenza
resa ............... 10.000 -
7 Diritti per lavori Il diritto si appli-
inerenti la divisione ca a ciascun comune
degli atti catastali per ognuna delle
per variazione delle unita' che lo inte-
circoscrizioni territo- ressano.
riali comunali:
a) per ogni partita
catastale trattata - 10.000
b) per ogni particella
catastale trattata - 1.000
8 Diritto per la sola Di importo pari alla
autenticazione di copie meta' dei diritti
o di estratti - - stabiliti nella ta-
bella ai numeri cor-
rispondenti.
9 Diritto di urgenza per Di importo pari ai
il rilascio nel secondo diritti stabiliti
giorno successivo alla nella tabella ai nu-
richiesta dei certifica- meri corrispondenti.
ti, copie ed estratti Tale diritto si ap-
formati sulla base degli plica in aggiunta ai
atti che costituiscono diritti previsti ai
i catasti, o tipi di corrispondenti numer
frazionamento approvati, della tabella nonche
conservati su supporto ai certificati esen-
cartaceo ............. - - ti. Per i certificat
di cui ai punti 2-b)
e 2-d), anche se ri-
lasciati nella stess
giornata di valida-
zione dell'elaborato
prodotto da stampan-
te, il diritto di
urgenza non si
applica.
Nota: L'esenzione del pagamento dei tributi speciali di cui
alla presente tabella viene applicata nei soli casi in cui
essa e' prevista in modo specifico da disposizioni di
legge.
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