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Decreto Legge 30 del 2 marzo 1974
Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed
assistenziali.
Vigente al: 25-12-2013
((TITOLO I
MIGLIORAMENTI DELLE PRESTAZIONI DI PREVIDENZA
E DI ASSISTENZA SOCIALE))
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere
all'aumento dei trattamenti minimi di pensione, degli assegni
familiari, dell'indennita' di disoccupazione e dei trattamenti
assistenziali a favore dei cittadini ultrasessantacinquenni, dei
ciechi civili, dei sordomuti e dei mutilati ed invalidi civili;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di concerto con i Ministri per l'interno, per il bilancio e la
programmazione economica, e per il tesoro;
Decreta:
Art. 1.
(Lavoratori dipendenti)
A decorrere dal 1 gennaio 1974 gli importi mensili dei trattamenti
minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, della gestione
speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del
soppresso fondo invalidita' e vecchiaia per gli operai delle miniere
di zolfo della Sicilia sono elevati alla misura unica di L. 42.950,
corrispondente al 27,75 per cento del salario medio di fatto degli
operai dell'industria.
La misura dei trattamenti minimi, determinata ai sensi del
precedente comma, e' comprensiva, per l'anno 1974, degli aumenti
derivanti dall'applicazione della disciplina della perequazione
automatica delle pensioni prevista dall'art. 19 della legge 30 aprile
1969, n. 153.((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
L'avviso di rettifica, in G.U. 12/03/1974, n. 67, ha disposto
l'introduzione, prima dell'art. 1, del TITOLO I "MIGLIORAMENTI DELLE
PRESTAZIONI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA SOCIALE".
Art. 2.
(Lavoratori autonomi)
A decorrere dal 1 gennaio 1974 gli importi mensili dei trattamenti
minimi di pensione di cui al decreto del Presidente della Repubblica
12 maggio 1972, n. 325, a carico delle gestioni speciali per i
coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli
esercenti attivita' commerciali, sono elevati a L. 34.800.
Nella misura dei trattamenti minimi stabiliti nel comma precedente
sono compresi i miglioramenti previsti, per l'anno 1974, dal decreto
citato, nonche' gli aumenti derivanti dall'applicazione della
perequazione automatica delle pensioni di cui all'art. 19 della legge
30 aprile 1969, n. 153. (1) ((4))
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AGGIORNAMENTO (1)
L'avviso di rettifica, in G.U. 12/03/1974, n. 67, ha disposto
l'introduzione, prima dell'art. 1, del TITOLO I "MIGLIORAMENTI DELLE
PRESTAZIONI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA SOCIALE".
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 3 giugno 1975, n.160 ha dipsosto (con l'art. 2 comma 1) che
"A decorrere dal 1 gennaio 1975 l'importo mensile del trattamento
minimo di pensione a carico delle gestioni speciali per i coltivatori
diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti
attivita' commerciali stabilito dall'articolo 2 del decreto-legge 2
marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16
aprile 1974, n. 114, e' elevato a L. 47.800."
Art.2-bis
(((Trattamenti minimi)
((Il trattamento minimo sulla pensione diretta e' garantito anche
quando il suo titolare percepisca contemporaneamente una pensione di
riversibilita' a carico di ogni altro trattamento pensionistico
sostitutivo o che abbia dato luogo ad esclusione o ad esonero
dell'assicurazione generale obbligatoria invalidita' e vecchiaia.))
Art.2-ter
(((Utilizzazione dei contributi accreditati nell'assicurazione
generale obbligatoria ai pensionati delle gestioni speciali dei
lavoratori autonomi)
Il titolare di pensione liquidata a carico delle gestioni speciali
per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per
gli esercenti attivita' commerciali ha diritto a liquidare la
pensione prevista dalle norme dell'assicurazione generale
obbligatoria dei lavoratori dipendenti, con la decorrenza di legge,
quando tutti i requisiti risultino perfezionati nell'assicurazione
stessa indipendentemente dai contributi accreditati nelle gestioni
speciali predette.
Ai fini del perfezionamento del diritto a pensione
nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti
sono considerati utili anche i contributi della predetta
assicurazione eventualmente utilizzati per la liquidazione della
pensione a carico della gestione speciale ovvero di un supplemento di
essa.
La pensione della gestione speciale per i lavoratori autonomi e'
revocata con effetto dalla data di decorrenza della pensione a carico
della assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
Ricorrendo, alla data del decesso del dante causa, le condizioni di
cui ai precedenti commi, i superstiti di pensionati a carico delle
gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per
gli artigiani e per gli esercenti attivita' commerciali hanno diritto
a liquidare la pensione di riversibilita' nella assicurazione
generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.))
Art.2-quater
(((Trattamento di riversibilita' - Riapertura dei termini)
Sono soppressi i termini di decadenza di cui agli
articoli 24 e 64 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Le pensioni
spettanti ai superstiti di assicurato o di pensionato, di cui ai
citati articoli, decorrono dal primo giorno del mese successivo a
quello della presentazione della domanda.))
Art.2-quinquies
(Riliquidazione delle pensioni di vecchiaia e di invalidita')
E' riaperto per la durata di 180 giorni a partire
dalla data di entrata in vigore della presente legge il termine per
l'esercizio della facolta' di opzione di cui all'articolo 13 della
legge 30 aprile 1969, n. 153.
In sede di riliquidazione, conseguente all'esercizio della facolta'
di cui al comma precedente, sono recuperati i ratei di pensione
percepiti a decorrere dal 1 maggio 1968 limitatamente al periodo
compreso fra il 1 maggio 1968 e il 30 aprile 1969.
Per le domande gia' definite, il rimborso delle quote di pensione
successive al 30 aprile 1969, sospese ai sensi del citato articolo 13
della legge 30 aprile 1969, n. 153, viene effettuato a domanda degli
interessati.
E' altresi' riaperto per la durata di 180 giorni a partire dalla
data di entrata in vigore della presente legge il termine per
l'esercizio della facolta' di opzione di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni,
nella legge 11 agosto 1972, n. 485.
La riliquidazione di cui al presente articolo ha effetto dal primo
giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda,
prodotta ai sensi del presente articolo. ((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 3 giugno 1975, n.160 ha dipsosto (con l'art. 34 comma 2) che
"Il termine di cui all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 2 marzo
1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile
1974, n. 114, viene ulteriormente prorogato per altri 180 giorni
dalla data di pubblicazione della presente legge."
Art.2-sexies
(((Riscatto a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e
Tridentina)
Le disposizioni di cui alla legge 1 febbraio 1962, n. 35, gia'
prorogate con la legge 17 maggio 1965, n. 179, riguardanti il
riconoscimento, a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e
Tridentina, dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore del
regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini della
assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti e dei fondi speciali di previdenza sostitutivi della
medesima, sono richiamate in vigore senza alcuna scadenza dalla data
da cui avra' effetto la presente legge.
La facolta' di riscatto ex legge 1 febbraio 1962, n. 35, e' estesa
ai superstiti dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina in
qualsiasi epoca deceduti, con gli stessi criteri previsti dalla legge
1 febbraio 1962, n. 35, e sue proroghe. La documentazione idonea a
dimostrare il rapporto di lavoro del defunto e la residenza dello
stesso dovra' essere presentata dai superstiti con dichiarazioni
sostitutive di atto notorio.))
Art.2-septies
(((Contributi asili-nido)
L'obbligo del versamento del contributo previsto dall'articolo 8
della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, deve intendersi riferito anche
ai datori di lavoro i cui dipendenti sono iscritti a trattamenti di
previdenza sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria
ovvero che ne abbiano comportato l'esclusione o l'esonero e deve
intendersi escluso per i datori di lavoro che occupano personale
addetto ai servizi domestici e familiari e per lo Stato e per gli
enti locali territoriali.
Il gettito dell'addizionale contributiva di cui al comma precedente
e' versato dalle gestioni previdenziali interessate direttamente al
bilancio dello Stato nei termini e con le modalita' di cui
all'articolo 9, lettera a), della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.))
Art.2-octies
(((Riscatto di periodi di lavoro all'estero)
Nei casi previsti dall'articolo 51, secondo comma, della legge 30
aprile 1969, n. 153, l'onere del riscatto, determinato con le
modalita' di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338,
e' ridotto del cinquanta per cento.))
Art.2-novies
(Riscatto laurea)
Il periodo di corso legale di laurea e' riscattabile con le norme e
le modalita' di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n.
1338. L'onere del riscatto e' ridotto del cinquanta per cento. (14)
((16))
L'articolo 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni, e' abrogato. (11) (15)
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AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 1 ottobre 1982, n.694 convertito con modificazioni dalla L.
29 novembre 1982, n.881 ha disposto (con l'art. 2 comma 4) che "Per
il riscatto del periodo di corso legale di laurea e' soppressa la
riduzione del 50 per cento prevista dall'articolo 2-novies del
decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni,
nella legge 16 aprile 1974, n. 114, relativamente alle domande di
riscatto presentate successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto e deve essere non inferiore, a parita' di
trattamento retributivo, a quello determinato ai sensi del precedente
comma".
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AGGIORNAMENTO (14)
La Corte Costituzionale con sentenza 22 gennaio-3 febbraio 1992, n.
27 (in G.U. 1a s.s. del 12.02.1992 n. 7) ha dichiarato "
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2-novies, primo comma, del
decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di
alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali), introdotto dalla
legge di conversione 16 aprile 1974, n. 114, nella parte in cui non
prevede la facolta' di riscattare i periodi corrispondenti alla
durata degli studi per il conseguimento del di- ploma di educazione
fisica rilasciato da uno degli Istituti superiori a cio' demandati."
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AGGIORNAMENTO (15)
La Corte Costituzionale con sentenza 29 - 31 maggio 1995, n. 208
(in G.U. 1a s.s. del 07.06.1995 n. 24) ha dichiarato " la
illegittimita' costituzionale dell'art. 2-novies del d.-l. 2 marzo
1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti
previdenziali ed assistenziali), introdotto dalla legge di
conversione 16 aprile 1974, n. 114, nella parte in cui non prevede la
facolta' di riscattare i periodi corrispondenti alla durata degli
studi per il conseguimento del diploma di tecnico in audiometria,
fonologopedia e audioprotesi rilasciato da una scuola universitaria
diretta a fini speciali, quando il titolo sia richiesto quale
condizione necessaria per lo svolgimento di una determinata
attivita'."
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AGGIORNAMENTO (16)
La Corte Costituzionale con sentenza 24 gennaio-5 febbraio 1996, n.
20 (in G.U. 1a s.s. del 14.02.1996 n. 7) ha dichiarato "
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2-novies, primo comma, del
decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di
alcuni trattamenti previdenziali e assistenziali), convertito in
legge 16 aprile 1974, n. 114, nella parte in cui non prevede la
facolta' di riscattare i periodi corrispondenti alla durata del corso
legale degli studi per il conseguimento dei diplomi di grado
universitario quando il titolo sia richiesto quale condizione per lo
svolgimento di una determinata attivita'."
Art.2-decies
(((Prima liquidazione a titolo di anticipazione sulle prestazioni
pensionistiche)
Ferme restando le vigenti
disposizioni in materia di calcolo delle pensioni, l'Istituto
nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a corrispondere, in
favore di coloro nei cui confronti sia stato accertato il diritto a
pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti, un trattamento pensionistico di prima liquidazione a
titolo di anticipazione sulla prestazione definitiva spettante.
Il trattamento di prima liquidazione e' determinato:
a) in un importo pari al trattamento minimo in vigore alla data
di decorrenza della prestazione, sempreche' ne ricorrano le
condizioni, ove il lavoratore faccia valere negli ultimi dodici mesi
di contribuzione acquisita agli atti o documentata dagli interessati
- con esclusione di quanto corrisposto nello stesso periodo a titolo
di gratifica annuale o periodica o di conguagli di retribuzione
dovuti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto
retroattivo - una retribuzione media inferiore al limite minimo della
nona classe delle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per la liquidazione della
pensione di anzianita', della quattordicesima classe delle predette
tabelle per la, pensione di vecchiaia ovvero della trentesima classe
delle tabelle stesse per la pensione di invalidita';
b) in un trattamento pari alla somma che si ottiene applicando
alla retribuzione media degli ultimi dodici mesi di cui alla
precedente lettera a) diminuita del 15 per cento - con esclusione di
quanto corrisposto nello stesso periodo a titolo di gratificazione
annuale o periodica o di conguagli di retribuzione dovuti a seguito
di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo - la
percentuale di commisurazione di cui alle tabelle B e C allegate alla
legge 30 aprile 1969, n. 153, in corrispondenza all'anzianita' di
contribuzione, ove il lavoratore faccia valere, negli ultimi dodici
mesi di contribuzione acquisita agli atti o documentata dagli
interessati una retribuzione media - al netto delle gratificazioni o
conguagli di cui sopra - superiore al limite massimo dell'ottava
classe delle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per la liquidazione della pensione
di anzianita', della tredicesima classe delle predette tabelle per la
pensione di vecchiaia ovvero della ventinovesima classe delle tabelle
medesime per la pensione di invalidita'.
Sulle pensioni di prima liquidazione dovranno essere corrisposte le
maggiorazioni per carichi familiari di cui all'articolo 21 della
legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni, per il
coniuge, per i figli minori conviventi e per i figli inabili, per i
quali il relativo diritto sia accertabile sulla base degli atti e,
ove trattisi di minori, il diritto stesso non venga meno, per
compimento dell'eta', entro un periodo non inferiore a 12 mesi dalla
data di decorrenza della pensione.
Le somme che in sede di liquidazione definitiva dovessero risultare
erogate in eccedenza, saranno recuperate sugli importi effettivamente
spettanti, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 69,
primo e secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153.))
Art.2-undecies
(((Dichiarazione concernente i periodi di lavoro
assoggettati all'obbligo assicurativo)
Il datore di lavoro e' tenuto a rilasciare, a richiesta del
lavoratore o dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, una
dichiarazione dalla quale risultino i periodi di lavoro assoggettati
all'obbligo di assicurazione sociale per i quali non sia intervenuta
la prescrizione decennale di cui all'articolo 41 della legge 30
aprile 1969, n. 153, e le retribuzioni corrisposte negli ultimi
dodici mesi.
Tale dichiarazione, rilasciata su apposito modulo predisposto
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, produce effetti
anche rispetto a quanto disposto dall'articolo 23-ter della legge 11
agosto 1972, n. 485, nonche', dall'articolo unico della legge 2
aprile 1958, n. 322, e successive integrazioni.
Ai fini della liquidazione delle prestazioni pensionistiche nei
confronti dei lavoratori agricoli, le commissioni locali per la
manodopera in agricoltura sono autorizzate a rilasciare dichiarazioni
attestanti l'attivita' lavorativa svolta nei periodi per i quali non
sono ancora operanti gli elenchi nominativi. Tali dichiarazioni
producono effetti anche rispetto a quanto disposto dall'articolo
23-ter della legge 11 agosto 1972, n. 485.))
Art.2-duodecies
(((Liquidazione della pensione)
Gli uffici dell'istituto nazionale della previdenza sociale qualora
nel corso dell'istruttoria di una domanda di pensione di invalidita'
accertino che il lavoratore interessato e' in possesso dei requisiti
per la pensione di vecchiaia o di anzianita', dovranno direttamente
procedere alla liquidazione di tali prestazioni.))
Art. 3.
(Pensione sociale)
A decorrere dal 1 gennaio 1974, i primi tre commi dell'art. 26
della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono sostituiti dai seguenti:
"Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che
abbiano compiuto l'eta' di 65 anni, che posseggano redditi propri
assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un
ammontare non superiore a L. 336.050 annue e, se coniugati, un
reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L.
1.320.000 annue e' corrisposta, a domanda, una pensione sociale non
riversibile di L. 336.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di
L. 25.850 ciascuna. La tredicesima rata e' corrisposta con quella di
dicembre ed e' frazionabile. Non si procede al cumulo del reddito con
quello del coniuge nel caso di separazione legale.
Dal computo del reddito suindicato sono esclusi gli assegni
familiari ed il reddito della casa di abitazione.
Non hanno diritto alla pensione sociale:
1) coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni economiche
previdenziali ed assistenziali, fatta eccezione per gli assegni
familiari, erogate con carattere di continuita' dallo Stato o da
altri enti pubblici o da Stati esteri;
2) coloro che percepiscono pensioni di guerra, fatta eccezione
dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-18
e precedenti.
La esclusione di cui al precedente comma non opera qualora
l'importo dei redditi ivi considerati non superi L. 336.050 annue.
Coloro che percepiscono le rendite o le prestazioni o i redditi
previsti nei precedenti commi, ma di importo inferiore a L. 336.050
annue, hanno diritto alla pensione sociale ridotta in misura
corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi
percepiti.
L'importo della pensione sociale di cui al primo comma e'
comprensivo, per il 1974, degli aumenti derivanti dalla perequazione
automatica delle pensioni di cui al precedente art. 19.
I limiti di L. 336.050 previsti nel primo quarto e quinto comma del
presente articolo sono elevati dal 1975 in misura pari agli aumenti
derivanti dalla perequazione automatica di cui al precedente art.
19".
Il sesto comma dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e'
sostituito dai seguenti:
"La domanda per ottenere la pensione e' presentata alla sede
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nella cui
circoscrizione territoriale e' compreso il comune di residenza
dell'interessato.
La domanda stessa deve essere corredata dal certificato di nascita
e dalla certificazione da rilasciarsi, senza spese, dagli uffici
finanziari sulla dichiarazione resa dal richiedente su modulo
conforme a quello approvato con decreto del Ministero delle finanze,
da emanarsi entro il mese di ottobre 1974, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, da cui risulti l'esistenza dei prescritti requisiti". (1)
((4))
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AGGIORNAMENTO (1)
L'avviso di rettifica, in G.U. 12/03/1974, n. 67, ha disposto
l'introduzione, prima dell'art. 1, del TITOLO I "MIGLIORAMENTI DELLE
PRESTAZIONI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA SOCIALE".
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 3 giugno 1975, n.160 ha dipsosto (con l'art. 3 comma 1) che
"A decorrere dal 1 gennaio 1975 l'importo mensile della pensione
sociale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30,
convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e'
elevato a L. 38.850."
Art.3-bis
(((Assicurazione facoltativa)
Ai titolari di rendita liquidata o da liquidare nell'assicurazione
facoltativa, di cui al titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre
1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile
1936, n. 1155, e' concessa, a domanda, un'integrazione in misura pari
alla differenza tra l'importo della rendita e quello della pensione
sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni ed integrazioni.
L'integrazione di cui al comma precedente e' corrisposta con
decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della domanda e fino al raggiungimento dell'eta'
prevista per il conseguimento del diritto alla pensione sociale,
sempreche' i titolari di rendita si trovino nelle condizioni
economiche richieste per la concessione della pensione sociale
medesima ed abbiano instaurato il rapporto assicurativo anteriormente
al 1 marzo 1974.
A favore dei titolari di rendita di cui al primo comma si applica,
a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'articolo
2-bis della legge 11 agosto 1972, n. 485.
Gli oneri derivanti dalla corresponsione dell'integrazione di cui
al primo comma sono assunti dal Fondo pensioni per i lavoratori
dipendenti.))
Art. 4.
(Maggiorazioni delle pensioni)
Con effetto dal 1 gennaio 1974, ai titolari delle pensioni
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti nonche' ai
beneficiari degli assegni di cui all'articolo 11 della legge 5
novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni,
competono per le persone di cui all'art. 21 della legge 21 luglio
1965, n. 903, e all'art. 5 della legge 11 agosto 1972, n. 485, in
luogo delle quote di maggiorazione, gli assegni familiari di cui al
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni.
Gli assegni familiari corrisposti ai sensi del precedente comma
sono a carico della Cassa unica per gli assegni familiari.
Restano ferme le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46
della legge 30 aprile 1969, n. 153.((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
L'avviso di rettifica, in G.U. 12/03/1974, n. 67, ha disposto
l'introduzione, prima dell'art. 1, del TITOLO I "MIGLIORAMENTI DELLE
PRESTAZIONI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA SOCIALE".
Art.4-bis
(((Maggiorazioni delle pensioni per i coltivatori diretti, mezzadri,
coloni, artigiani e commercianti)
A decorrere dal 1 gennaio 1974 la misura delle quote di
maggiorazione delle pensioni per familiari a carico, erogate dalle
gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per
gli artigiani e per gli esercenti attivita' commerciali di cui
all'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, non puo' essere
inferiore a L. 4.580 mensili.))
Art. 5.
(Ciechi civili)
((La pensione, non riversibile, spettante ai ciechi civili di cui
all'articolo 1 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e' aumentata:
da L. 38.000 a L. 51.000 mensili per i ciechi assoluti.
da L. 25.000 a L. 38000 mensili per coloro che abbiano un residuo
visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con
eventuale correzione.
La pensione, non riversibile, di cui all'articolo 2 della citata
legge, e' determinata nelle seguenti misure:
L. 28.500 mensili per i ciechi assoluti;
L. 24.500 mensili per i ciechi aventi un residuo visivo non
superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale
correzione.
L'assegno di cui all'articolo 6 della legge 27 maggio 1970, n. 382,
modificata dall'articolo 23 della legge 11 agosto 1972, n. 485, e'
aumentato da L. 22.000 a L. 35.000.
L'indennita' di accompagnamento ai ciechi civili di cui agli
articoli 4 e 7 della legge 27 maggio 1970, n. 382, fissata in L.
22.000 dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, e' elevata a L. 35.000)).
(1) ((4))
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AGGIORNAMENTO (1)
L'avviso di rettifica, in G.U. 12/03/1974, n. 67, ha disposto
l'introduzione, prima dell'art. 1, del TITOLO I "MIGLIORAMENTI DELLE
PRESTAZIONI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA SOCIALE".
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 3 giugno 1975, n.160 ha dipsosto (con l'art. 4 comma 1) che
la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1975.
Art. 6.
(Condizioni economiche per le provvidenze ai ciechi civili)
La pensione non riversibile e l'assegno a vita di cui al precedente
art. 5 spettano ai ciechi civili, sempre che gli interessati non
risultino possessori di redditi assoggettabili all'imposta sul
reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalita' di
riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare superiore a L.
1.320.000 annue. (4) (6) ((9))
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 16 APRILE 1974, N.114.
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 16 APRILE 1974, N.114.(1)
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AGGIORNAMENTO (1)
L'avviso di rettifica, in G.U. 12/03/1974, n. 67, ha disposto
l'introduzione, prima dell'art. 1, del TITOLO I "MIGLIORAMENTI DELLE
PRESTAZIONI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA SOCIALE".
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 3 giugno 1975, n.160 ha dipsosto (con l'art. 7 comma 2) che
"I limiti di reddito di cui agli articoli 6 e 8, secondo comma, e 10
del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni,
nella legge 16 aprile 1974, n. 114, sono aumentati, a decorrere dal 1
gennaio 1975, da L. 1.320.000 a L. 1.560.000 e vengono annualmente
aumentati in misura pari all'aumento annuo dell'importo della
pensione sociale."
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 23 dicembre 1976, n.850 convertito con modificazioni dalla
L. 21 febbraio 1977, n. 29 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che
"Con decorrenza dal 1 gennaio 1977, i limiti di reddito di cui agli
articoli 6, 8 e 10 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito,
con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, quali
modificati con il secondo comma dell'articolo 7 della legge 3 giugno
1975, n. 160, sono elevati, per i ciechi assoluti, per i sordomuti e
per i mutilati e invalidi civili assoluti di cui all'articolo 12
della legge 30 marzo 1971, n. 118, da lire 1.560.000 a L. 3.120.000 e
vengono annualmente aumentati in misura pari all'aumento annuo
dell'importo della pensione sociale."
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 30 dicembre 1979, n.663 convertito con modificazioni dalla
L. 29 febbraio 1980, n.33 ha disposto (con l'art. 14-septies comma 3)
che "Con decorrenza 1 luglio 1980 i limiti di redditi di cui agli
articoli 6, 8 e 10 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito
con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e successive
modificazioni, sono elevati a L. 5.200.000 annui, calcolati agli
effetti dell'IRPEF e rivalutabili annualmente secondo gli indici di
valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria,
rilevate dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari."
Art. 7.
(Mutilati ed invalidi civili)
((La pensione di inabilita' di cui all'articolo 12 della legge 30
marzo 1971, n. 118, in favore dei mutilati ed invalidi civili nei cui
confronti sia accertata una totale inabilita' lavorativa, e' elevata
a L. 494.000 annue. Gli importi di L. 25.000, di cui al terzo comma
del citato articolo 12, sono elevati a L. 38.000.
L'assegno mensile in favore dei mutilati ed invalidi civili, di cui
all'articolo 13 della citata legge, modificato dall'articolo 22 della
legge 11 agosto 1972, numero 485, e' elevato a L. 35.000 mensili.
L'assegno in favore dei mutilati ed invalidi civili di cui
all'articolo 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, modificato
dall'articolo 22 della legge 11 agosto 1972, numero 485, e' elevato a
L. 35.000 mensili)). (1) ((4))
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AGGIORNAMENTO (1)
L'avviso di rettifica, in G.U. 12/03/1974, n. 67, ha disposto
l'introduzione, prima dell'art. 1, del TITOLO I "MIGLIORAMENTI DELLE
PRESTAZIONI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA SOCIALE".
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 3 giugno 1975, n.160 ha dipsosto (con l'art. 5 comma 1) che
la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1975.
Art. 8.
(Condizioni economiche per le provvidenze ai mutilati ed invalidi
civili)
Le condizioni economiche per la concessione della pensione
d'invalidita' e per l'assegno mensile di cui al precedente art. 7 ai
mutilati ed invalidi civili, cittadini italiani residenti nel
territorio nazionale, sono quelli previsti nel precedente art. 3 per
la concessione della pensione sociale.
L'assegno di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili di eta'
inferiore ai 18 anni, non deambulanti, di cui al precedente art. 7,
e' attribuito ed erogato al legale rappresentante del minore, a
condizione che il rappresentante stesso non risulti possessore di
redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche,
indipendentemente dalle modalita' di riscossione dell'imposta
medesima, per un ammontare superiore a L. 1.320.000 annue.(1) (4) (6)
((9))
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AGGIORNAMENTO (1)
L'avviso di rettifica, in G.U. 12/03/1974, n. 67, ha disposto
l'introduzione, prima dell'art. 1, del TITOLO I "MIGLIORAMENTI DELLE
PRESTAZIONI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA SOCIALE".
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 3 giugno 1975, n.160 ha dipsosto (con l'art. 7 comma 2) che
"I limiti di reddito di cui agli articoli 6 e 8, secondo comma, e 10
del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni,
nella legge 16 aprile 1974, n. 114, sono aumentati, a decorrere dal 1
gennaio 1975, da L. 1.320.000 a L. 1.560.000 e vengono annualmente
aumentati in misura pari all'aumento annuo dell'importo della
pensione sociale."
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 23 dicembre 1976, n.850 convertito con modificazioni dalla
L. 21 febbraio 1977, n. 29 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che
"Con decorrenza dal 1 gennaio 1977, i limiti di reddito di cui agli
articoli 6, 8 e 10 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito,
con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, quali
modificati con il secondo comma dell'articolo 7 della legge 3 giugno
1975, n. 160, sono elevati, per i ciechi assoluti, per i sordomuti e
per i mutilati e invalidi civili assoluti di cui all'articolo 12
della legge 30 marzo 1971, n. 118, da lire 1.560.000 a L. 3.120.000 e
vengono annualmente aumentati in misura pari all'aumento annuo
dell'importo della pensione sociale."
Il D.L. 23 dicembre 1976, n.850 convertito con modificazioni dalla
L. 21 febbraio 1977, n. 29 ha inoltre disposto (con l'art. 3-bis
comma 1) che " Con decorrenza dalla data indicata nell'articolo 1, il
limite di reddito di cui al secondo comma dell'articolo 8 del
decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile
1974, n. 114, quale modificato dal secondo comma dell'articolo 7
della legge 3 giugno 1975, n. 160, e' elevato per la concessione
dell'assegno di accompagnamento ai mutilati e invalidi civili di eta'
inferiore ai 18 anni, non deambulanti, da L. 1.560.000 a L. 3.120.000
e viene annualmente aumentato in misura pari all'aumento annuo
dell'importo della pensione sociale."
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 30 dicembre 1979, n.663 convertito con modificazioni dalla
L. 29 febbraio 1980, n.33 ha disposto (con l'art. 14-septies comma 3)
che "Con decorrenza 1 luglio 1980 i limiti di redditi di cui agli
articoli 6, 8 e 10 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito
con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e successive
modificazioni, sono elevati a L. 5.200.000 annui, calcolati agli
effetti dell'IRPEF e rivalutabili annualmente secondo gli indici di
valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria,
rilevate dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari."
Art. 9.
(Aumento assegno mensile a favore dei sordomuti)
((A decorrere dal 1 gennaio 1975, l'assegno mensile di assistenza
per i sordomuti, di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n.
381, modificato dall'articolo 23 del decreto-legge 30 giugno 1972, n.
267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n.
485, e' elevato a L. 38.000 mensili.
Con effetto dalla stessa data l'importo di L. 12.000 di cui al
quarto comma del predetto articolo 1 e' elevato a L. 38.000
mensili)). (1) ((4))
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AGGIORNAMENTO (1)
L'avviso di rettifica, in G.U. 12/03/1974, n. 67, ha disposto
l'introduzione, prima dell'art. 1, del TITOLO I "MIGLIORAMENTI DELLE
PRESTAZIONI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA SOCIALE".
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 3 giugno 1975, n.160 ha dipsosto (con l'art. 6 comma 1) che
la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1975.
Art. 10.
(Condizioni economiche per le provvidenze ai sordomuti)
L'assegno mensile di assistenza di cui al precedente art. 9 spetta
ai sordomuti, cittadini italiani residenti nel territorio nazionale,
sempre che gli interessati non risultino possessori di redditi
assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche,
indipendentemente dalle modalita' di riscossione dell'imposta
medesima, per un ammontare superiore a L. 1.320.000 annue. (1) (4)
(6) ((9))
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AGGIORNAMENTO (1)
L'avviso di rettifica, in G.U. 12/03/1974, n. 67, ha disposto
l'introduzione, prima dell'art. 1, del TITOLO I "MIGLIORAMENTI DELLE
PRESTAZIONI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA SOCIALE".
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 3 giugno 1975, n.160 ha dipsosto (con l'art. 7 comma 2) che
"I limiti di reddito di cui agli articoli 6 e 8, secondo comma, e 10
del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni,
nella legge 16 aprile 1974, n. 114, sono aumentati, a decorrere dal 1
gennaio 1975, da L. 1.320.000 a L. 1.560.000 e vengono annualmente
aumentati in misura pari all'aumento annuo dell'importo della
pensione sociale."
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 23 dicembre 1976, n.850 convertito con modificazioni dalla
L. 21 febbraio 1977, n. 29 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che
"Con decorrenza dal 1 gennaio 1977, i limiti di reddito di cui agli
articoli 6, 8 e 10 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito,
con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, quali
modificati con il secondo comma dell'articolo 7 della legge 3 giugno
1975, n. 160, sono elevati, per i ciechi assoluti, per i sordomuti e
per i mutilati e invalidi civili assoluti di cui all'articolo 12
della legge 30 marzo 1971, n. 118, da lire 1.560.000 a L. 3.120.000 e
vengono annualmente aumentati in misura pari all'aumento annuo
dell'importo della pensione sociale."
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 30 dicembre 1979, n.663 convertito con modificazioni dalla
L. 29 febbraio 1980, n.33 ha disposto (con l'art. 14-septies comma 3)
che "Con decorrenza 1 luglio 1980 i limiti di redditi di cui agli
articoli 6, 8 e 10 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito
con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e successive
modificazioni, sono elevati a L. 5.200.000 annui, calcolati agli
effetti dell'IRPEF e rivalutabili annualmente secondo gli indici di
valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria,
rilevate dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari."
Art. 11.
(Documentazione per l'accertamento delle condizioni economiche)
Le domande per la concessione delle provvidenze previste dagli
articoli 3, 5, 7 e 9 del presente decreto devono essere corredate da
una dichiarazione dell'interessato e da questi sottoscritta,
concernente la sussistenza delle condizioni economiche richiesta
dalla legge per l'erogazione, su moduli conformi ai modelli approvati
con decreto del Ministro per le finanze da emanare entro il mese di
ottobre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Gli accertamenti delle condizioni economiche per la concessione
delle provvidenze di cui al primo comma, sono richiesti trasmettendo
d'ufficio i sopraindicati moduli ai competenti uffici finanziari.
Per le provvidenze da erogare ai sensi del presente decreto nel
corso dell'anno 1974 e fino a quando non sara' emanato il decreto di
cui al primo comma gli accertamenti relativi al possesso di redditi
sono compiuti in relazione alle norme vigenti nell'anno 1973. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
L'avviso di rettifica, in G.U. 12/03/1974, n. 67, ha disposto
l'introduzione, prima dell'art. 1, del TITOLO I "MIGLIORAMENTI DELLE
PRESTAZIONI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA SOCIALE".
Art. 12.
(Assistenza sanitaria invalidi civili)
A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello
dell'entrata in vigore del presente decreto, l'assistenza sanitaria
di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, quale
risulta dalla legge di conversione 11 agosto 1972, n. 485, e' estesa:
ai ciechi civili beneficiari di una o piu' provvidenze previste dalla
legge 27 maggio 1970, n. 382; agli invalidi civili beneficiari di una
delle provvidenze a a legge 30 marzo 1971, n. 118 ed ai sordomuti
beneficiari della provvidenza di cui alla legge 26 maggio 1970, n.
381, sempreche' l'assistenza stessa non spetti ad altro titolo.
Continua ad essere a carico del Ministero della sanita'
l'assistenza di cui al secondo e terzo comma dell'art. 3 della legge
30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati ed invalidi civili
ricoverati che non fruiscano di quella di cui al precedente comma o
non ne abbiano diritto ad altro titolo.
Con la stessa decorrenza sono abrogati il settimo ed ottavo comma
dell'art. 9 della legge 27 maggio 1970, n. 382.
All'onere derivante all'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro le malattie ed alle Casse mutue di malattia di Trento e di
Bolzano dall'attuazione delle norme di cui al primo comma del
precedente articolo, si provvede col contributo dello Stato previsto
dall'art. 2-bis del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, che, a
partire dall'anno finanziario 1975, e' elevato a lire 65 miliardi.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
L'avviso di rettifica, in G.U. 12/03/1974, n. 67, ha disposto
l'introduzione, prima dell'art. 1, del TITOLO I "MIGLIORAMENTI DELLE
PRESTAZIONI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA SOCIALE".
Art. 13.
(Indennita' di disoccupazione ordinaria)
A decorrere dal 1 gennaio 1974, la misura della indennita'
giornaliera di disoccupazione, di cui all'art. 5 del decreto-legge 29
marzo 1966, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 26
maggio 1966, n. 310, ivi comprese le indennita' poste in pagamento
nell'anno medesimo in favore degli operai agricoli e riferite al
1973, e' elevata a L. 800. (1) ((12))
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AGGIORNAMENTO (1)
L'avviso di rettifica, in G.U. 12/03/1974, n. 67, ha disposto
l'introduzione, prima dell'art. 1, del TITOLO I "MIGLIORAMENTI DELLE
PRESTAZIONI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA SOCIALE".
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AGGIORNAMENTO (12)
La Corte Costituzionale con sentenza 21 - 27 aprile 1988, n. 497
(in G.U. 1a s.s. del 04/05/1988 n. 18) ha dichiarato " la
illegittimita' costituzionale dell'art. 13 del decreto-legge 2 marzo
1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti
previdenziali ed assistenziali), convertito, con modificazioni, nella
legge 16 aprile 1974, n. 114, per la parte in cui non prevede un
meccanismo di adeguamento del valore monetario ivi indicato."
Art. 14.
(Assegni familiari)
A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio
1974, le misure degli assegni familiari previste dalle tabelle A), B)
e C) allegate al testo unico delle norme sugli assegni familiari,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955,
n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, sono cosi'
modificate:
Tabella A:
Per ciascun figlio .... L. 2.280 settimanali
Per il coniuge ........ "2.280"
Tabelle B e C:
Per ciascun figlio .... L. 9.880 mensili
Per il coniuge ........ "9.880" (3) ((10))
Gli importi di cui al precedente comma e quelli per gli altri
familiari a carico, nonche' le maggiorazioni della pensione,
sostitutive degli assegni familiari, sono aumentati del 10 per cento
nei confronti di coloro che sono assoggettati a ritenuta alla fonte.
(1) (5)
Ai fini della spesa di cui al comma precedente e' autorizzata, a
partire dall'anno 1974, l'erogazione, a carico del bilancio dello
Stato, di un contributo annuo di lire 80 miliardi a favore della
Cassa unica per gli assegni familiari. (5)
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AGGIORNAMENTO (1)
L'avviso di rettifica, in G.U. 12/03/1974, n. 67, ha disposto
l'introduzione, prima dell'art. 1, del TITOLO I "MIGLIORAMENTI DELLE
PRESTAZIONI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA SOCIALE".
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 26 maggio 1975, n.161 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che
la presente modifica ha efficacia a decorrere dal periodo di paga in
corso alla data del 1 febbraio 1975.
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 30 giugno 1976, n.447 ha dipsosto (con l'art. 2 comma 1)
che "Le maggiorazioni del dieci per cento previste dal secondo comma
dell'art. 14 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con
modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, nonche' dagli
articoli 5, ultimo comma, e 6, ultimo comma, della legge 31 luglio
1975, n. 364, sono ridotte per l'anno -1977 del cinquanta per cento.
Le maggiorazioni stesse cesseranno di avere applicazione dal 1
gennaio 1978.
Il contributo posto a carico del bilancio dello Stato dal terzo
comma dell'art. 14 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito,
con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e' ridotto del
cinquanta per cento per l'anno 19.77 ed e' soppresso a partire
dall'anno 1978."
---------------
AGGIORNAMENTO (10)
La L. 26 maggio 1975, n.161 come modificata dal D.L. 14 luglio
1980, n.314 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1980, n.
440 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che " A decorrere dal periodo
di paga in corso alla data del 1 luglio 1980, le misure degli assegni
familiari indicate nell'art. 1 della legge 26 maggio 1975, n. 161,
sono cosi' modificate:
Tabella A:
per ciascun figlio . . . . . . . . . . . . . L. 3.420 settimanali
per il coniuge . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.420 settimanali
Tabelle B e C:
per ciascun figlio. . . . . . . . . . . . . . . L. 14.820 mensili
per il coniuge. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 14.820 mensili
A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 ottobre
1980, le misure di cui al comma precedente sono cosi' modificate:
Tabella A:
per ciascun figlio . . . . . . . . . . . . . L. 4.560 settimanali
per il coniuge . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.560 settimanali
Tabelle B e C:
per ciascun figlio. . . . . . . . . . . . . . . L. 19.760 mensili
per il coniuge. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 19.760 mensili"
Art. 14-bis.
La misura degli assegni familiari in favore dei coltivatori
diretti, mezzadri e coloni, prevista dalla legge 30 giugno 1971, n.
509, per ciascun figlio e persone equiparate a carico e' elevata a
lire 79.000 annue a decorrere dal 1 gennaio 1975.
((Il concorso dello Stato di cui all'articolo 2 della stessa legge
30 giugno 1971, n. 509, e' fissato in lire 55 miliardi per ciascuno
degli anni 1974 e 1975; in lire 70 miliardi, per l'anno 1976 e in
lire 80 miliardi annui a partire dall'anno 1977)).
Art. 15.
(Requisiti per gli assegni familiari)
L'art. 4 del testo unico delle norme sugli assegni familiari,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955,
n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal
seguente:
"Gli assegni familiari sono corrisposti per ciascun figlio a carico
di eta' inferiore a 18 anni compiuti.
Gli assegni sono corrisposti fino al ventunesimo anno qualora il
figlio a carico frequenti una scuola media o professionale e per
tutta la durata del corso legale, ma non oltre il ventiseiesimo anno
di eta', qualora frequenti l'universita' od altro tipo di scuola
superiore legalmente riconosciuta alla quale si accede con il diploma
di scuola media di secondo grado.
Gli assegni sono corrisposti, inoltre, fino al ventunesimo anno di
eta', per i figli a carico che siano occupati come apprendisti.
Per i figli e le persone equiparate a carico che si trovino per
grave infermita' fisica o mentale nell'assoluta e permanente
impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, gli assegni sono
corrisposti senza alcun limite di eta'". ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
L'avviso di rettifica, in G.U. 12/03/1974, n. 67, ha disposto
l'introduzione, prima dell'art. 1, del TITOLO I "MIGLIORAMENTI DELLE
PRESTAZIONI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA SOCIALE".
Art. 16.
(Incompatibilita' degli assegni familiari con altri trattamenti di
famiglia)
Gli assegni familiari relativi a pensioni a carico della
assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e le
quote di maggiorazione per carichi familiari delle pensioni a carico
delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi previsti per le
persone di cui agli articoli 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e
successive modificazioni, e 5 della legge 11 agosto 1972, n. 485,
spettano una sola volta per uno stesso beneficiario e non sono
compatibili con gli assegni familiari e con altri trattamenti di
famiglia comunque denominati, a chiunque spettanti in forza di legge,
per lo stesso beneficiario.
((Qualora sussista per lo stesso familiare il diritto a trattamenti
diversi, ferma restando l'erogazione della maggiorazione della
pensione, spetta anche l'assegno familiare o il diverso trattamento
di famiglia limitatamente alla differenza risultante tra la
precedente prestazione e l'importo dell'assegno familiare.))
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche per i
periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto nei limiti della prescrizione vigente in materia di assegni
familiari.
Il presente articolo si applica anche ai lavoratori anziani,
titolari dell'assegno di cui all'art. 11 della legge 5 novembre 1968,
n. 1115, e successive modificazioni. (1)
------------
AGGIORNAMENTO (1)
L'avviso di rettifica, in G.U. 12/03/1974, n. 67, ha disposto
l'introduzione, prima dell'art. 1, del TITOLO I "MIGLIORAMENTI DELLE
PRESTAZIONI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA SOCIALE".
Art. 16-bis.
(((Prescrizione degli assegni familiari)
L'articolo 23 del testo unico delle norme sugli assegni familiari
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955,
n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal
seguente:
Il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di
cinque anni.
Tale termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello
nel quale e' compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si
riferisce.
La prescrizione e' interrotta nel caso di richiesta scritta
all'Istituto nazionale della previdenza sociale o all'ispettorato del
lavoro. La prescrizione e' interrotta altresi' dalla intimazione
dell'ispettorato del lavoro.
Il termine di prescrizione di cui agli articoli 32 e 44 del testo
unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e' elevato a
cinque anni.
La disposizione di cui al primo comma dell'articolo 23 del testo
unico sugli assegni familiari, nel testo modificato dal presente
articolo, nonche' la disposizione di cui al quarto capoverso del
presente articolo, si applicano anche alle prescrizioni in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge.))
Art. 16-ter.
(((Valutazione dei periodi di aspettativa ai fini degli assegni
familiari)
I periodi di aspettativa previsti dall'articolo 31 della legge 20
maggio 1970, n. 300, e i permessi spettanti a norma degli articoli 23
e 32 della stessa legge, sono considerati come periodi di effettivo
lavoro ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari
di cui al testo unico 30 maggio 1955, n. 797, o della corresponsione
di altri trattamenti per i familiari a carico comunque denominati.))
TITOLO II
FINANZIAMENTI
Art. 17.
(Lavoratori dipendenti)
A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio
1974, il contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al
Fondo pensioni lavoratori dipendenti e' fissato nella misura del
20,10 per cento della retribuzione imponibile, di cui il 13,45 per
cento a carico del datore di lavoro ed il 6,65 per cento a carico del
lavoratore. (4)
Con la stessa decorrenza, il contributo dovuto al Fondo pensioni
lavoratori dipendenti dai datori di lavoro e dai lavoratori del
settore agricolo e' fissato nella misura del 7,10 per cento delle
retribuzioni, determinate con le modalita' di cui all'articolo 28 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. (4)
La stessa aliquota si applica inoltre alle imprese di pesca di cui
all'articolo 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963, munite del
permesso della pesca costiera locale o ravvicinata di cui
all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre
1968, n. 1639, nonche' ai pescatori di cui alla legge 13 marzo 1958,
n. 250, sempreche' non godano dei benefici di cui all'articolo 14
della legge 22 febbraio 1973, n. 27. (4) ((7))
Tale contributo e' ripartito tra i datori di lavoro ed i lavoratori
nella misura, rispettivamente, del 4,75 e 2,35 per cento.
La misura del contributo di cui ai precedenti commi e' comprensiva
dell'aliquota addizionale contributiva dello 0,10 per cento dovuta
dai datori di lavoro ai sensi dell'art. 8 della legge 6 dicembre
1971, n. 1044, per il finanziamento degli asili nido comunali e dello
0,20 per cento, il cui gettito, in base all'art. 1 della legge 24
ottobre 1966, n. 934, e' devoluto all'assicurazione obbligatoria
contro le malattie.
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 3 giugno 1975, n.160 ha dipsosto (con l'art. 12 comma 1) che
"Con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1 giugno
1975, le aliquote dei contributi dovuti dai datori di lavoro e dai
lavoratori al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, di cui
all'articolo 17, primo, secondo e terzo comma, del decreto-legge 2
marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16
aprile 1974, n. 114, sono rispettivamente elevate dal 20,10 al 21,50
per cento, di cui il 14,70 per cento a carico dei datori di lavoro, e
dal 7,10 al 7,80 per cento, di cui il 5,45 per cento a carico dei
datori di lavoro.
A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio
1976, l'aliquota contributiva dal 21,50 per cento, indicata al
precedente comma, e' aumentata al 23,50 per cento, di cui il 16,35
per cento a carico dei datori di lavoro.
A decorrere dal periodo di paga in corso alle date del 1 gennaio
1976 e del 1 gennaio 1977, l'aliquota contributiva del settore
agricolo e' elevata rispettivamente al 9,80 per cento, di cui il 6,80
per cento a carico dei datori di lavoro, e al 12 per cento, di cui
l'8,35 per cento a carico dei datori di lavoro."
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AGGIORNAMENTO (7)
La L. 9 dicembre 1977, n.962 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che
"Con l'espressione "sempreche' non godano dei benefici di cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27" contenuta nel
terzo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30,
convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, si
intende che l'applicazione dell'aliquota contributiva dovuta al Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, nella misura prevista dallo stesso
articolo 17, e successive modificazioni e integrazioni, comporta
l'esclusione dai benefici di cui all'articolo 14 della legge 22
febbraio 1973, n. 27."
Art. 17-bis.
(((Lavoratori dello spettacolo)
Per far fronte agli oneri riguardanti i trattamenti minimi di
pensione previsti dal presente decreto, i contributi a percentuale
dovuti per il finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dello
spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, sono
rispettivamente elevati a 15,70 per cento e 14,95 per cento.
L'assegno provvisorio integrativo non spetta ai lavoratori dello
spettacolo che optino per la pensione liquidata in base alle norme di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n.
1420.))
Art. 18.
(Artigiani e commercianti)
Il contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dagli
artigiani ai sensi dell'art. 4 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e
dagli esercenti attivita' commerciali ai sensi dell'art. 10 della
legge 22 luglio 1966, n. 613, e' stabilito, con decorrenza dal 1
gennaio 1974, ((nella misura di lire 2.500 mensili)).
Art. 19.
(Lavoratori agricoli)
Il contributo dovuto per l'adeguamento delle pensioni dai
coltivatori diretti, nonche' dai mezzadri e coloni e rispettivi
concedenti, e' stabilito, con decorrenza dal 1 gennaio 1974, ((nella
misura di lire 94 per ogni giornata)) di iscrizione nella gestione
speciale di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive
modificazioni.
Con la stessa decorrenza il contributo base dovuto per le donne e i
ragazzi, per ogni giornata di iscrizione nella gestione predetta, e'
fissato nella stessa misura prevista per gli uomini.
Art. 20.
(Aliquota contributiva dovuta alla Cassa unica assegni familiari)
A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1974,
l'aliquota del contributo dovuto alla Cassa unica per gli assegni
familiari dai datori di lavoro di cui alle tabelle A), B) e C)
allegate al testo unico delle norme sugli assegni familiari,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955,
n. 797 e' fissata nelle seguenti misure della retribuzione lorda
calcolata ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153:
1) 5,15 per cento a carico dei datori di lavoro artigiani e
commercianti iscritti nei relativi elenchi nominativi per
l'assicurazione di malattia di cui, rispettivamente, alle leggi 29
dicembre 1956, n. 1533, e 27 novembre 1960, n. 1397, e successive
modificazioni ed integrazioni; ((13))
2) 5,15 per cento a carico dei datori di lavoro titolari di
imprese agricole, salvo quelli indicati nel successivo punto 3);
3) 3,50 per cento a carico dei datori di lavoro titolari di
imprese agricole iscritti negli elenchi nominativi per
l'assicurazione di malattia dei coltivatori diretti, mezzadri e
coloni di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136, e successive
modifiche e integrazioni. Tale aliquota si applica altresi' alle
cooperative agricole e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi
o nello schedario generale - sezione agricola - ai sensi del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577, ivi compresi quelli che provvedono alla trasformazione dei
prodotti agricoli e zootecnici dei propri soci. La stessa aliquota si
applica inoltre alle imprese di pesca di cui all'articolo 11 della
legge 14 luglio 1965, n. 963, munite del permesso della pesca
costiera locale o ravvicinata di cui all'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nonche' ai
pescatori di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250;
4) 5 per cento per le rimanenti cooperative e loro consorzi,
qualunque sia l'attivita' esercitata, allorche' le stesse risultino
iscritte nei registri prefettizi o nello schedario generale delle
cooperative ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche ed
integrazioni;
5) 7,50 per cento a carico di tutti gli altri datori di lavoro.
Per i datori di lavoro titolari di aziende industriali ed artigiane
tessili, fino alla scadenza prevista dall'articolo 20, primo comma,
della legge 1 dicembre 1971, n. 1101, l'aliquota del contributo e'
fissata nella misura del 4,85 per cento.
Le aliquote contributive di cui sopra possono essere variate, in
relazione alle esigenze finanziarie delle gestioni, con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il tesoro, per
il bilancio e la programmazione economica.
A decorrere dal 1 gennaio 1974, all'accertamento e alla riscossione
dei contributi dovuti per tutti gli operai dipendenti dai datori di
lavoro, indicati nei punti 2) e 3) del primo comma del presente
articolo, si provvede mediante la procedura vigente per la
contribuzione agricola unificata.
Per gli operai di cui al comma precedente l'aliquota contributiva
per la Cassa unica per gli assegni familiari e' calcolata sulla
retribuzione determinata ai sensi dell'art. 28 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1974, sono
abrogati il secondo comma dell'art. 20 della legge 1 dicembre 1971,
n. 1101, e l'art. 67 del testo unico delle norme sugli assegni
familiari nella parte che risulta incompatibile con il presente
articolo e le norme che stabiliscono un limite massimo di
retribuzione ai fini del calcolo dei contributi dovuti alla Cassa
unica assegni familiari e alla Cassa integrazione guadagni. (4) (8)
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 3 giugno 1975, n.160 ha disposto (con l'art. 11 comma 1) che
"Con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1 giugno
1975, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5)
dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito,
con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, sono cosi'
modificate:
1) dal 5,15 per cento al 4,45 per cento;
2) dal 5,15 per cento al 4,45 per cento;
3) dal 3,50 per cento al 3,05 per cento;
4) dal 5 per cento al 4,30 per cento;
5) dal 7,50 per cento al 6,50 per cento."
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AGGIORNAMENTO (8)
La L. 21 dicembre 1978, n.845 ha disposto (con l'art. 25 comma 3)
che "A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1979, le
aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5) dell'articolo 20
del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni,
nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e modificato dall'articolo 11
della legge 3 giugno 1975, n. 160, sono ridotte:
1) dal 4,45 al 4,15 per cento;
2) dal 4,45 al 4,15 per cento;
3) dal 3,05 al 2,75 per cento;
4) dal 4,30 al 4 per cento;
5) dal 6,50 al 6,20 per cento."
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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.L. 9 ottobre 1989, n.338 convertito con modificazioni dalla L.
7 dicembre 1989, n.389 ha disposto (con l'art. 2 comma 16) che "Le
disposizioni di cui al numero 1) del primo comma dell'articolo 20 del
decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, devono essere intese nel senso
che il beneficio previsto per i datori di lavoro iscritti negli
elenchi nominativi degli esercenti attivita' commerciale di cui alla
legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni ed
integrazioni, non si applica agli agenti di assicurazione."
Art. 21.
(Minimali)
((Il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la
misura minima giornaliera di tutti i salari medi convenzionali, e'
elevato per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e
assistenza sociale, a L. 2.500 giornaliere)). ((4))
Restano ferme, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e
di assistenza sociale per gli addetti ai servizi domestici e
familiari, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.
Sono abrogate, con effetto dal periodo di paga in corso alla data
del 1 gennaio 1974, tutte le norme incompatibili con quanto disposto
nel primo comma del presente articolo, nonche' le prime due classi di
contribuzione delle tabelle A) e B) allegate al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
Il presente articolo non si applica ai contributi dovuti per la
prosecuzione volontaria della assicurazione generale obbligatoria, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n.
1432.
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 3 giugno 1975, n.160 ha dipsosto (con l'art. 14 comma 1) che
"A decorrere dal periodo di paga in corso al primo giorno del mese
successivo a quello di pubblicazione della presente legge, il primo
comma dell'articolo 21 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30,
convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e'
sostituito dal seguente".
Art. 22.
(Interventi finanziari dello Stato e delle gestioni previdenziali)
L'Istituto nazionale della previdenza sociale fara' fronte agli
oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto:
((relativamente agli articoli 1, 2, 3, 4-bis e 13)) mediante:
a) il maggior gettito conseguente agli aumenti dei contributi
disposti con gli articoli 17, 18 e 19;
b) le disponibilita' derivanti dal Fondo pensioni lavoratori
dipendenti con il trasferimento alla Cassa unica per gli assegni
familiari degli oneri corrisposti ai titolari di pensione per i
familiari a carico;
c) le disponibilita' derivanti al Fondo pensioni dei lavoratori
dipendenti per effetto delle norme di cui all'art. 23;
d) le disponibilita' accertate nella gestione
dell'assicurazione contro la disoccupazione;
e) l'apporto aggiuntivo dello Stato di cui al successivo art.
24;
relativamente agli articoli 4 e 14 con il maggior gettito
contributivo derivante dall'applicazione dell'articolo 20 del
presente decreto ((e col contributo dello Stato previsto dallo stesso
articolo 14)).
Art. 23.
(Assunzione a carico dello Stato delle spese per taluni servizi)
A decorrere dal 1 gennaio 1975 sono abrogati:
a) l'art. 16 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, e
conseguentemente la spesa occorrente per il trattamento economico del
personale, dei collocatori e dei corrispondenti contemplati dall'art.
1 della legge 16 maggio 1956, n. 562, e per i servizi da essi svolti
ai sensi della legge medesima e' assunta a totale carico dello
Stato;
b) l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1955, n. 520, quale risulta dalla legge 13 luglio 1965, n. 846, e
conseguentemente la spesa occorrente per il trattamento economico del
personale e tutte le altre spese per i servizi dell'ispettorato del
lavoro, comprese quelle inerenti al personale dell'Arma dei
carabinieri di cui all'art. 16 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sono assunte a totale carico
dello Stato;
c) la legge 30 ottobre 1971, n. 909.
Art. 24.
(Apporti dello Stato per il Fondo sociale
e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi)
L'apporto dello Stato in favore delle gestioni pensionistiche
dell'istituto nazionale della previdenza sociale, previsto dall'art.
2 della legge 30 aprile 1969, n. 153, integrato con l'art. 24 del
decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267 convertito, con modificazioni,
nella legge 11 agosto 1972, n. 485, viene ulteriormente aumentato per
gli anni 1974 e 1975 di complessive lire 366 miliardi.
Per l'anno 1976, in aggiunta all'apporto conseguente all'assunzione
a completo carico dello Stato degli oneri del Fondo sociale, ai sensi
dell'art. 1 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il contributo dello
Stato in favore delle gestioni di cui al primo comma e' determinato
nell'importo complessivo di 482 miliardi di lire.
L'attribuzione degli apporti autorizzati al Fondo sociale, alle
gestioni speciali per l'assicurazione invalidita' e vecchiaia dei
coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli
esercenti attivita' commerciali resta stabilita nel triennio 1974-76
negli importi risultanti dalla tabella allegata al presente decreto.
Art. 25.
(Fonti di copertura)
All'onere di 151 miliardi derivanti al bilancio dello Stato per
l'anno 1974 dall'applicazione dell'art. 24 ed a quello di lire 50
miliardi derivante dall'applicazione degli articoli 5, 7 e 9
((nonche' a quello di lire 85 miliardi derivante dall'applicazione
degli articoli 14, ultimo comma, e 14-bis)) del presente decreto si
fa fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di
cui all'art. 4 del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578,
convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733,
nonche' di quelle di cui all'art. 4 del decreto-legge 20 febbraio
1974, n. 14.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 26.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 2 marzo 1974
LEONE
RUMOR - BERTOLDI -
TAVIANI - GIOLITTI -
LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Visto e registrato alla Corte dei conti, addi' 4 marzo 1974
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 5. - CARUSO
TABELLA
INTERVENTI FINANZIARI DELLO STATO
PREVISTI A FAVORE DELLE GESTIONI PENSIONISTICHE
Coltivatori
Anni Fondo sociale diretti Artigiani Commercianti
---------------------------------------------------------------------
(in miliardi di lire)
1974 ....... 839 295 23 19
1975 ....... 838 363 26 20
1976 ....... (*) 410 42 30
(*) Ai sensi dell'art. 1 della legge 30 aprile 1969, n. 153, da
tale anno l'intero onere del Fondo sociale e' posto a carico dello
Stato.
Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale BERTOLDI