Eureka Previdenza

Indennità antitubercolari

Contribuzione figurativa

TBC a carico dell'INPS e di altri Enti

Ha diritto all'assistenza antitubercolare, per assicurazione propria, chi al verificarsi dell'evento possa far valere almeno 52 contributi settimanali di effettiva contribuzione per TBC. Il diritto è esteso anche ai familiari dell'assicurato che possegga il predetto requisito di assicurazione (coniuge, figli e genitori).

A partire dall'1/1/1952 sono accreditabili figurativamente i periodi di:

  • degenza in regime sanatoriale
  • godimento dell'indennità post-sanatoriale
  • cura ambulatoriale o domiciliare
  • godimento dell'assegno di cura e sostentamento

Le disposizioni introdotte dalla L. 218/1952 prevedevano l'accredito del periodo figurativo per TBC dall'1/1/1952 e per i periodi precedenti l'accredito di malattia. La legge 88/1987 ha esteso il beneficio dell'accredito anche ai periodi anteriori all'1/1/1952 e successivi al 26/10/1935, purché gli interessati avessero il requisito richiesto. La contribuzione riconosciuta per i periodi antecedenti il 1° gennaio 1952 hanno efficacia dal 2/4/1987 data di entrata in vigore della legge (circ. 29/88).

Per i periodi assistiti dall'INPS, l'accredito figurativo, senza limitazioni di tempo, è disposto d'ufficio; per le prestazioni erogate per la TBC da altri Enti è necessaria la domanda dell'interessato e la relativa documentazione.

Requisiti per l'accredito figurativo (vedi A.U. 1976 pag.1432):

  • 52 settimane di contribuzione effettiva in qualsiasi epoca versata e;
  • 1 contributo settimanale anteriormente al periodo da riconoscere.

I periodi sono accreditati in ARPA col codice "350".

I periodi di malattia tubercolare che hanno dato luogo all'accredito figurativo sono equiparati alla contribuzione effettiva e sono quindi utili sia per il diritto che per la misura di tutte le prestazioni pensionistiche (circ. 29/88).

Sono altresì utili ai fini del perfezionamento del requisito dei tre anni nel quinquennio per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria (circ. 134342 del 26/09/75 Legge 419 del 6.8.1975)

Le indennità antitubercolari

Le indennità e gli assegni - Importo

(circ.13/2014) (circ.2/2015) (circ.3/2016) (circ.7/2017) (circ.4/2019) (circ.5/2020) (circ.6/2022) (circ.3/2024)

Le indennità (IG, IPS) e gli assegni (ACS,AN) vengono pagati direttamente dall'Inps e, nel caso di indennità giornaliera (IG), anche tramite il datore di lavoro all'inizio del mese successivo.

N.B.: Le misure fisse delle indennità e degli assegni tubercolari (IG, IPS e ACS) vengono adeguate automaticamente, ogni anno, con decreto ministeriale (in via definitiva per l’anno precedente e in via provvisoria per l’anno in corso) e sono correlate legislativamente (art. 4 della legge n. 419/1975 e art. 2, co. 2, della legge n. 88/87) alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Pertanto, per effetto delle variazioni percentuali determinate dall’art. 1 e dell'art. 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 72177 del 20/11/2013, pubblicato sulla G.U. n. 280 del 29/11/2013, pari rispettivamente al 3% dal 1°gennaio 2013 (conformemente a quanto determinato in misura provvisoria per lo stesso anno con D.M. n. 64799 del 16 novembre 2012) e all’1,2% dal 1°gennaio 2014 (in via provvisoria), sono stabiliti, per il 2013 e per il 2014, gli importi delle seguenti indennità:

ANNO

Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati

Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975

Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera)

Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera)Assegno di cura o di sostentamento (mensile)
           
2024 € 15,67 € 7,84 € 26,12 € 13,06 € 105,38
2023 € 14,87 € 7,44 € 24,78 € 12,39 € 99,98
2022 € 13,73 € 6,85 € 22,87 € 11,44 € 92,31
2021

€ 13,50

€ 6.74 € 22,49 € 11,25 € 90,77
2020

€ 13,48

€ 6,74

€ 22,47

€ 11,23

€ 90,68

2019

€ 13,43

€ 6,71

€ 22,38

€ 11,19

€ 90,32

2018 € 13,28  € 6,64 € 22,14 € 11,07 € 89,34
2017 € 13,14  € 6,57 € 21,90 € 10,95 € 88,37
2016 € 13,14  € 6,57 € 21,90 € 10,95 € 88,37
2015 € 13,14  € 6,57 € 21,90 € 10,95 € 88,37
2014 € 13,11 € 6,56 € 21,86 € 10,93 € 88,19
2013 € 12,97 € 6,49 € 21,62 € 10,82 € 87,23

LE INDENNITÀ

INDENNITÀ GIORNALIERA (IG): 

Durante il periodo delle cure ospedaliere o ambulatoriali, quando non si ha diritto all'intera retribuzione, spetta una indennità giornaliera, tale indennità decorre dal giorno dell’inizio della malattia tubercolare anche se inizialmente sia stata certificata come comune e, a seguito di accertamenti, sia poi risultata di natura specifica.

La misura:

  • è pari a quella che sarebbe stata corrisposta, nel caso di malattia comune, dall’ente presso il quale l’assistito sarebbe stato assicurato contro le malattie;
  • spetta, in misura intera, nelle stesse percentuali della malattia comune (la retribuzione percepita nel mese precedente, presa a riferimento per il calcolo, deve essere divisa per 30) per i primi 180 giorni comprese la carenza, le domeniche e le festività;
  • si riduce, dal 181° giorno, nella misura fissa;
  • agli assicurati degli enti (disciolti e non) che non erogano l’indennità di malattia spetta solo in misura fissa;
  • non può essere , in nessun caso, inferiore alla misura fissa;
  • ai titolari di pensione, categoria SO, la misura fissa si riduce del 50%;
  • ai familiari spetta in misura fissa del 50%.

 La durata:

  • viene corrisposta senza limite di tempo;
  • dura fino a quando l’assistito necessita di cure (fino alla data della stabilizzazione, o guarigione clinica);
  • ricomincia, eventualmente, dopo la stabilizzazione, al verificarsi di un nuovo evento.

Alla domanda di IG deve essere allegata la segnalazione ospedaliera per ricovero o inizio cura e la cartella clinica.

INDENNITÀ POST-SANATORIALE (IPS):

Spetta dalla data del raggiungimento della guarigione clinica o di stabilizzazione a condizione che risultino almeno 60 giorni di cura (ricovero o cura ambulatoriale) e di assenza dal lavoro anche se si ha diritto all’intera retribuzione o ad altre prestazioni previdenziali non tubercolari.

N.B.: L’allontanamento dalle cure e le dimissioni dal ricovero per motivi disciplinari non costituiscono motivo di esclusione dall’indennità post-sanatoriale.

Decorre dal giorno successivo alla data di guarigione clinica o stabilizzazione.

N.B.: La data di stabilizzazione o di guarigione clinica viene stabilita dai medici dell’Inps su proposta dei sanitari delle strutture delle Asl

La misura:

  • agli assicurati spetta in misura fissa;
  • ai familiari, ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari la misura fissa si riduce del 50%.

La durata:

  • viene corrisposta per 24 mesi dopo la data della guarigione clinica o della stabilizzazione;
  • rimane sospesa nei casi di ricovero, di cura ambulatoriale o domiciliare inferiori a 60 giorni;
  • si interrompe nel caso di ricovero, di cura ambulatoriale, domiciliare superiori a 60 giorni.

GLI ASSEGNI

ASSEGNO DI CURA E SOSTENTAMENTO (ACS):

Se la capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, si è ridotta a meno della metà per effetto o in relazione alla malattia tubercolare e se non si percepisce una normale retribuzione continuativa spetta, in misura fissa un assegno di cura e sostentamento.
L'accertamento viene fatto dall'ufficio sanitario dell'Inps.

Decorrenza:

  • dal giorno successivo alla fine dell’indennità post-sanatoriale (IPS) se la domanda viene presentata entro 90 giorni dalla fine dell’IPS;
  • dal giorno successivo alla fine del precedente assegno di cura e sostentamento (ACS) se la domanda viene presentata entro 90 giorni dalla fine del precedente ACS;
  • dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda qualora questa venga presentata dopo il 90° giorno dalla fine dell’IPS o precedente ACS.

La durata:

  • viene corrisposto per 24 mesi dopo la fine dell’indennità post-sanatoriale (IPS);
  • è rinnovabile di 24 mesi in 24 mesi, senza limiti di tempo, fino a quando permangono i requisiti amministrativi e sanitari;
  • si interrompe nel caso di un nuovo ciclo di cure; 

  • ricomincia dopo un nuovo ciclo di cure se permangono i requisiti amministrativi e sanitari.

ASSEGNO NATALIZIO (AN):

Se l'interessato ha usufruito, anche per un solo giorno nel mese di dicembre, di indennità antitubercolare, spetta l’assegno natalizio.
Viene corrisposto nel mese di dicembre agli assicurati o ai familiari di assicurato che nello stesso mese sono in corso di godimento di I.G. o I.P.S. o A.C.S., nella misura pari a 30 giorni del trattamento indennitario più favorevole.

Le indennità antitubercolari

La domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, sulla base delle indicazioni già fornite con circ. n. 45/2012, attraverso uno dei seguenti canali:

  • WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto – servizio di “Invio On line di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito”;
  • Contact Center integrato – attraverso il numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico - solo per gli utenti dotati di Pin dispositivo;
  • Patronati– attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

La domanda presentata ai fini dell’indennità giornaliera (IG) è valida anche per l’indennità post sanatoriale (IPS).

Deve essere presentata una nuova domanda ai fini del conseguimento dell’assegno di cura e sostentamento (ACS) entro 90 giorni dalla fine dell’indennità post-sanatoriale ovvero dalla fine del precedente assegno di cura e sostentamento.

Non occorre domanda ai fini dell’erogazione dell’assegno natalizio (AN).

N.B.:In mancanza o insufficiente requisito contributivo, la domanda va presentata alla Asl di appartenenza.

Indennità antitubercolari

Requisiti per il diritto

Sanitario: il rischio sanitario sarà accertato dal Centro Medico Legale della Sede INPS (circ. 73/1995).

Amministrativo: almeno 52 contributi nell'arco della vita lavorativa - L. 419 del 06.08.1975 art. 3, tale requisito dovrà sussistere all'atto della domanda o accertato con riferimento alla data iniziale del ricovero ovvero con riferimento alla data del certificato di malattia prodotto ai fini dell'indennità di malattia dai lavoratori che ne hanno diritto (circ. 134342/1975 punto I).
N.B. Il contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi è stato soppresso (L. 448/1998 art. 3 commi 1 e 14) con effetto dal 1.1.1999 per cui le prestazioni antitubercolari saranno poste a carico dello stato - comma 14 art. 3 L. 488/1999-. Il requisito per il diritto (52 contributi nell'arco della vita assicurativa) in assenza del versamento da parte del datore di lavoro (in quanto non più dovuto) è rilevabile dall'esistenza di versamenti di contribuzione IVS o sostitutiva cui era collegato il versamento del contributo per TBC- circ. 73/1995 -

Nuovi regolamenti C.E. (circ. n. 82/2010, circ. n. 87/2010)
Dal 01 Maggio 2010, con l'entrata in vigore dei nuovi regolamenti C.E. n. 883/2004 e n. 987/2009, per raggiungere il requisito amministrativo utile per il diritto alla prestazione , si può applicare la totalizzazione, cioè il cumulo dei contributi italiani con i contributi versati per attività lavorativa prestata presso altro Stato membro della C.E.
L'istituzione competente alla trattazione della domanda è l'istituzione alla quale l'assicurato è iscritto al momento della richiesta di prestazione.
Solo il Paese dove è stata svolta l'ultima attività lavorativa potrà applicare la totalizzazione dei periodi nazionali ed esteri.

  • Se l'ultima attività lavorativa è stata svolta in un altro Stato membro e, la domanda venga presentata in Italia , l'INPS dovrà accertare se in tale Stato sussiste il diritto alla prestazione e, in caso di risposta affermativa la domanda di prestazione inoltrata in Italia sarà respinta;
  • se l'ultima attività è stata svolta in Italia , o nello stato estero di ultima attività il soggetto non ha perfezionato il requisito per il diritto alla prestazione, dovrà essere verificata l'esistenza dei requisiti fissati dalla legge italiana ,requisiti che possono essere raggiunti con:
  •  il cumulo dei periodi esteri, se l'ultima attività lavorativa è stata svolta in Italia;
  • il cumulo dei soli periodi assicurativi in Italia , se l'interessato sia stato soggetto da ultimo all'assicurazione estera (circolare n. 99 del 26 aprile 1993).

Per poter applicare la totalizzazione è necessario uno scambio di informazioni tra i vari Stati membri, tale scambio avviene utilizzando il nuovo sistema europeo EESSI ( Electronic exchange social security information) attraverso la compilazione automatizzata di specifici documenti elettronici:

  • PAPER SED S040: richiesta periodi di assicurazione
  • PAPER SED H001: richiesta ulteriori informazioni
  • PAPER SED S041: comunicazione dei periodi di assicurazione
  • PAPER SED H002: comunicazione di ulteriori informazioni.

Indennità antitubercolari

Beneficiari

(circ.112/2017)

Il diritto alle indennità antitubercolari sorge al verificarsi del rischio medico legale e cessa nel caso di abbandono volontario delle cure senza giustificato motivo.

Hanno diritto alla tutela previdenziale per le indennità antitubercolari i lavoratori subordinati del settore privato, i pensionati e titolari di rendita ed alcune categorie di dipendenti pubblici.

E’ bene tenere presente - per identificare correttamente, qualora ricorra, la fattispecie - che la tubercolosi configura, in alcuni casi, una malattia-infortunio tutelata dall’INAIL, come rischio professionale riconosciuto a talune categorie di lavoratori (tra queste, gli operatori della sanità).

L'indennità spetta (Rdl. n. 1827 del 04/10/1935 art. 69 - L.657/1954 art. 1 - DPR 818/1957 art. 29 - L. 419/1975):

  1. agli assicurati che possono far valere all'atto della domanda 52 contributi settimanali nell'arco dell'intera vita lavorativa;
  2. titolari di pensioni o rendite che possono normalmente far valere il requisito dell'anno di contribuzione (circ. 134342/1975, punto 1 - art. 3 L. 419/1975); ai pensionati e ai titolari di rendita (L.692/1955 punti 1 e 3, art. 1 L. 419/1975circ. 134342/1975, punto II) che non possono far valere il normale requisito  semprechè l'assistenza non spetti per altro titolo o in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia;
  3. ai familiari che non hanno assicurazione propria art. 2 L. 419/1975 - circ. 134342/1975, punto II; ai familiari dell'assicurato deceduto purchè al momento della morte potesse far valere i 52 contributi e che le prestazioni siano richieste entro un anno dal decesso (circ. 83106/1941 punto 2, circ. 131411/1958); ai familiari dei detenuti circ. 132279/1962 a particolari condizioni.

ASSICURATI:

Hanno diritto alla tutela previdenziale per le indennità antitubercolari i lavoratori dipendenti del settore privato comprese le seguenti tipologie (circ.112/2017):

  • lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro - appalto - distacco -
  • lavoro intermittente - lavoro ripartito - lavoro a tempo parziale - contratto di inserimento (circ. 41 del 13 marzo 2006);
  • pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne (legge 13 marzo 1958,  n. 250);
  • coloni e mezzadri (decreto legge 19 marzo 1936, n. 761,  convertito dalla legge 9 luglio 1936, n. 1702);
  • detenuti lavoratori curati nei sanatori giudiziari (circ. n. 132279 PRS  del 4 settembre 1962 punto IX);
  • lavoratori domestici (colf e badanti);religiosi e religiose in servizio retribuito presso datori di lavoro privati (legge 3 maggio 1956, n. 392).

Non hanno diritto alla tutela previdenziale i coltivatori diretti, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti e  i religiosi e le religiose in servizio presso enti ecclesiastici, associazioni e case di cura religiose.

Ulteriori informzioni

Sono assicurati aventi diritto alle prestazioni antitubercolari i:

  • lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un anno di contribuzione (52 contributi settimanali nell'arco dell'intera vita lavorativa) nell’assicurazione generale obbligatoriacontro la TBC o di contribuzione IVS o sostitutiva cui era collegato il versamento del contributo TBC. Tutti i dipendenti del settore privato compresi:
  • lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro (circ. 41/2006 punto 1.2art. 20-28 d.lgs 276/2003). Il contratto di somministrazione (lavoratori interinali) è quel contratto attraverso il quale viene regolata la fornitura di lavoratori dall’impresa somministratrice a quella utilizzatrice (art. 20, d.lgs n. 276/2003 commi 3 e 4) per la somministrazione sia a tempo determinato che indeterminato. Tali lavoratori hanno diritto alla indennità di malattia , a quella di maternità e alla TBC per gli eventi che si verificano sia durante il periodo di disponibilità che in quello di utilizzo. N.B.  La ditta somministratrice è inquadrata nel terziario. Nel caso di somministrazione nel settore agricolo o di lavoratori domestici trovano applicazione i criteri erogativi, gli oneri previdenziali e assistenziali previsti dai relativi settori circ. 41 del 13.03.2006 punto 1.2
  • appalto circ. 41/2006 punto 2.2;
  • distacco (circ. 41/2006 punto 3.2art. 29 d.lgs 276/2003). Il distacco si configura quando un datore di lavoro mette temporaneamente a disposizione di un altro soggetto l’attività di uno o più lavoratori per eseguire un determinato lavoro. Tali lavoratori distaccati restano a tutti gli effetti dipendenti dell’azienda d’origine, avranno diritto, quindi, alla indennità di malattia, a quella di maternità e alla TBC secondo la normale disciplina prevista per i lavoratori dipendenti tenendo conto della categoria e della qualifica professionale di appartenenza. circ. 41/2006 punto 3.2;
  • lavoro intermittente (circ. 41/2006 punto 4.2artt. 33-40 d.lgs 276/2003). Con il contratto di lavoro intermittente il lavoratore si pone, a tempo determinato(senza obbligo di disponibilità) o indeterminato (con obbligo di disponibilità), a disposizione del datore di lavoro (art. 6 d.lgs 276/2003) . Tale contratto si concretizza in due tipologie1. obbligo del lavoratore a rispondere alla chiamata del datore di lavoro, con diritto ad una indennità per i periodi di disponibilità obbligatoria. Per gli eventi di malattia, maternità e TBC insorti durante i periodi di disponibilità, nel caso di contratto con obbligo di disponibilità, ai fini del calcolo della indennità sarà presa a riferimento come retribuzione l’indennità di disponibilità, per gli eventi insorti invece durante la fase di utilizzo, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della indennità sarà la retribuzione effettivamente percepita durante il periodo di effettivo utilizzo immediatamente precedente. Gli eventi che iniziano durante il periodo di utilizzo e si protraggono nel periodo di disponibilità e viceversa, saranno riproporzionati tenendo conto di un diverso parametro retributivo a seconda che cadano nel periodo di prevista attività lavorativa o di disponibilità. Per quanto riguarda il congedo parentale (come per il part time verticale) il diritto all’indennità non sussiste durante le pause contrattuali e quindi durante i periodi di disponibilità. circ. 41 del 13.03.2006 punto 4.2 lettera A2. assenza di obbligo di disponibilità del lavoratore , con la conseguenza che il rapporto contrattuale si instaura solo quando il lavoratore risponde alla chiamata del datore di lavoro. Per gli eventi di malattia insorti nel caso di contratto senza obbligo di disponibilità, le prestazioni spettano durante il periodo di effettiva attività lavorativa e secondo la disciplina del lavoro a tempo determinato ( il diritto all’indennità si estingue al momento della cessazione dell’attività lavorativa);. Per gli eventi di maternità l’indennità sarà corrisposta per tutta la durata dell’evento purchè lo stesso sia iniziato durante l’attività lavorativa o entro 60 giorni dall’ultimo lavorato. ). Il congedo parentale va indennizzato solo nei periodi di svolgimento dell’attività lavorativa. La retribuzione da prendere a base per il calcolo sarà quella complessivamente percepita negli ultimi 12 mesi precedenti l’insorgenza dell’evento (malattia – maternità – TBC - come part time verticale va divisa per il numero delle giornate indennizzabili - 360 impiegati, 312 operai – nella retribuzione vanno incluse le indennità di trasferta e i ratei di mensilità aggiuntive) circ. 41 del 13.03.2006 punto 4.2 lettera B
  • lavoro ripartito circ. 41/2006 punto 5.2;
  • lavoro a tempo parziale circ. 41/2006 punto 6.2;
  • apprendistato circ. 41/2006 punto 7.2 e circ. 43/2007;
  • contratto di inserimento circ. 41/2006 punto 8.2;
  • pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne;
  • coloni e mezzadri;
  • detenuti lavoratori curati nei sanatori giudiziari;
  • apprendisti L. 25/1955 art. 21 lettera d - circ. 398/1955 - circ. 41/2006 - circ. 43/2007;
  • lavoratori domestici (colf e badanti);
  • religiosi e religiose in servizio retribuito presso datori di lavoro privati;

Le categorie di lavoratori del settore pubblico sono (circ.112/2017):

  • personale dipendente di qualsiasi categoria, sanitario, amministrativo o salariato, che presti la sua opera presso i sanatori, gli ospedali civili e psichiatrici, cliniche, consorzi antitubercolari ed ogni altra istituzione pubblica sanitaria (legge 1 luglio 1955, n. 552);
  • maestri delle scuole elementari statali (R.D.L. n. 21 dicembre 1938 n.2202, convertito in legge 2 giugno 1939 n. 739) ;
  • direttori didattici (R.D.L. n. 21 dicembre 1938 n.2202, convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739) e assistenti di ruolo di scuola materna statale (circ. n. 573 del 8 ottobre 1981);
  • personale non di ruolo assunto per un periodo inferiore a un anno (legge 24 dicembre 1924 n. 2114, richiamata dal R.d.L. 1827/1935 art. 38);
  • dipendenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536 - art. 6, comma 28; circ. n. 92 del 7 maggio 1988);
  • personale assunto a tempo determinato (DPR 276/1971);
  • personale dipendente INAIL ed ENAOLI (circ. 162 del 14.09.1976);
  • personale supplente, docente e non docente con incarico annuale (circ. n. 539 del 24 settembre 1980);
  • dipendenti da comunità montane ed altri enti non elencati nel R.d.L. 1827/1935 art. 38;;
  • personale delle IPAB (circ. n° 10 del 15.01.1996).

TITOLARI PENSIONE O RENDITE:

Pensionati e titolari di rendita per sè e per i componenti la propria famiglia (L.692/1955 punti 1 e 3, art. 1 L. 419/1975 - circ. 134342/1975, punto II) che non possono far valere il normale requisito semprechè l'assistenza non spetti per altro titolo o in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia.

Nello specifico l'indennità spetta a:

  • pensionati con almeno un anno di contribuzione (52 contributi settimanali nell'arco dell'intera vita lavorativa versati nell'assicurazione obbligatoria contro la TBC);
  • titolari di pensione di reversibilità categoria SO;
  • titolari di pensioni derivanti dalla assicurazione generale obbligatoria Invalidità Vecchiaia Superstiti sostitutive dell'assicurazione obbligatoria predetta e dichiarate tali con decreto del Presidente della Repubblica circ. 134342/1975 punto II, lett. a;
  • titolari di pensioni o rendite corrisposte da imprese, fondi, casse ecc. circ. 134342/1975, punto II;
  • titolari di rendite INAIL da infortunio o malattia professionale circ. 134342/1975 punto II, lettera c);
  • titolari di pensioni in convenzione (circ. 99/1993 punto 2.6
  • nonchè nel caso di pensioni o rendite corrisposte da imprese, fondi, casse, gestioni anche se sia stato chiesto l'esonero dalla assicurazione generale obbligatoria e dalle forme sostitutiva anche se l'esonero non risulti ancora deciso circ. circ. 134342/1975, punto II:
    • fondo di previdenza per il personale dipendente dalla direzione generale dell'INA D.M. 15.10.1946;
    • fondo per le pensioni ed indennità al personale della Cassa di Risparmio delle province lombarde;
    • Cassa di previdenza aziendale per il personale del Monte dei Paschi di Siena (statuto approvato con D.P.R. 16 maggio 1962, n. 930);
    • Cassa di previdenza per il personale dell'Istituto bancario 5. Paolo di Torino (statuto approvato con D.P.R. 18 agosto 1962, n. 1434);
    • Fondo pensioni per il personale della Cassa di Risparmio di Torino (statuto approvato con D.P.R. 2 settembre 1960, n. 1293);
    • Fondo di previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze (D.M. 14 febbraio 1963);
    • Fondo di previdenza per il personale di ruolo dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Genova (statuto approvato con D.P.R. 21 novembre 1963, n. 2210);
    • Cassa di previdenza del personale della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo (statuto approvato con D.P.R. 14 luglio 1964, n. 939);
    • Fondo di previdenza per il personale di ruolo dell'istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (1.N.C.I.S.) - Roma (D.M. 17 dicembre 1968);
    • Fondo di previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Asti (D.M. 19 giugno 1969);
    • Fondo pensioni per il personale della Cassa centrale di risparmio " V. Emanuele " per le province siciliane - Palermo (D.M. 17 marzo 1970).

FAMILIARI:

L'indennità spetta ai familiari che non hanno assicurazione propria (art. 2 L. 419/1975 - circ. 134342/1975, punto II), ai familiari dell'assicurato deceduto purchè al momento della morte potesse far valere i 52 contributi e che le prestazioni siano richieste entro un anno dal decesso (circ. 83106/1941 punto 2, circ. 131411/1958); ai familiari dei detenuti circ. 132279/1962 a particolari condizioni.

Si intendono per familiari (circ. 134342/1975, punto III - art. 2 L. 419/1975):

  • il coniuge senza alcuna limitazione di età e di convivenza circ. 13093/1956 e circ. 133134/1964;
  • i figli legittimi, legittimati, naturali, adottivi, affiliati, gli affidati, i naturali o nati da precedenti matrimoni del coniuge, fino al 21° anno di età e comunque non oltre il 26° anno se studenti universitari e a carico dell’assicurato;
  • i figli di cui al punto precedente permanentemente inabili al lavoro;
  • i fratelli, le sorelle a carico fino al 21° anno di età e comunque non oltre il 26° anno se studenti universitari;
  • i fratelli, le sorelle a carico a prescindere dall’età, se permanentemente inabili;
  • i genitori ed equiparati ( adottanti, affilianti, patrigno o matrigna) a carico che hanno superato 60 anni se uomini e i 55 se donne.

Si considerano istituti assimilati all'università i conservatori di musica, accademie di belle arti, atenei ecclesiastici per studi superiori e non abbiano già conseguito una laurea o diploma equivalente punto III circ. 134342/1975;

La vivenza a carico ai fini della prestazione ai familiari dell'assicurato è richiesta solo per i seguenti familiari:

  • fratelli e sorelle;
  • figli legittimi e assimilati di età tra i 21 e i 26 anni se iscritti all'università o ad istituti assimilati;
  • genitori ed equiparati, patrigno e matrigna, persone alle quali l'assicurato, il pensionato o il titolare di rendita fu affidato.

I limiti di età, ove ricorrano, si fissano al momento del verificarsi dell’evento.  

I familiari conservano il diritto alle prestazioni, anche in caso di decesso dell’assicurato, se, entro i due anni dalla precedente stabilizzazione o guarigione clinica, la malattia si manifesta nuovamente in fase attiva (acuta o contagiosa).


NON SPETTA

Ai seguenti lavoratori in quanto assicurati in qualità di:

  • coltivatori diretti;
  • artigiani;
  • commercianti;
  • liberi professionisti;
  • religiosi e religiose in servizio presso enti ecclesiastici, associazioni e case di cura religiose.

purchè non abbiano almeno 52 contributi nell'assicurazione contro la tubercolosi nell'intero arco della vita assicurativa e non siano soggetti aventi diritto in qualità di pensionati o familiari.

 

Ai seguenti pensionati:

  • titolari di pensione CD, Art; Comm circ. 134354/1979;
  • titolari di pensione sociale circ. 134353/1979.

purchè non abbiano almeno 52 contributi nell'assicurazione contro la tubercolosi nell'intero arco della vita assicurativa e non siano soggetti aventi diritto in qualità di pensionati o familiari.

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