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Rendita vitalizia artigiani e commercianti
Esistenza e durata del rapporto di collaborazione
(circ.65/2008)
L’accoglimento delle domande di costituzione di rendita vitalizia è subordinato alla presentazione di documenti di data certa dai quali possa evincersi l’esistenza dei rapporti di lavoro (L’accoglimento delle domande di costituzione di rendita vitalizia è subordinato alla presentazione di documenti di data certa dai quali possa evincersi l’esistenza dei rapporti di lavoro (Circolare 183/1990).
La prova della durata del rapporto può essere viceversa fornita anche tramite altri mezzi, ivi compresa la prova testimoniale.
Si richiamano integralmente i chiarimenti forniti con Circolare 183/1990 così come integrata, alla luce del D.P.R. 28 dicembre 2000, 445, dalla circolare 12/2002 e dalla circ.182/1999, circa le caratteristiche ed i requisiti che si richiedono per la prova documentale e per quella testimoniale.).
Con le circolari n. 31 dell’1 gennaio 2002 e n. 32 dell’1 febbraio 2002 sono state impartite le disposizioni inerenti l’applicazione dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 nei confronti dei lavoratori autonomi, in particolare dei familiari coadiuvanti e coadiutori delle imprese artigiane e commerciali e dei componenti dei nuclei diretto-coltivatori diversi dal titolare.
In fase di definizione delle domande di riscatto alcune Sedi, con riferimento anche a quanto precisato al punto 3 della circolare n. 36 del 17 febbraio 2003 relativa al settore agricolo, hanno manifestato delle perplessità circa i documenti di data certa necessari per la costituzione della rendita vitalizia a favore di coadiuvanti/coadiutori.
Al riguardo si chiarisce che l’esistenza del rapporto di collaborazione può essere dimostrata:
- dall’atto costitutivo dell’impresa familiare e dalla conseguente dichiarazione dei redditi di partecipazione;
- dalle attestazioni delle Commissioni provinciali da cui risulti l’iscrizione del familiare ai fini dell’assicurazione IVS;
- da attestazioni dell’Ispettorato del Lavoro;
- dalle risultanze degli archivi dell’Istituto circa la sussistenza del rapporto assicurativo ancorché in assenza dell’accredito contributivo.
Tale linea adottata dall’Istituto risulta conforme all’orientamento della Corte di Cassazione - Sezione Lavoro che, con sentenza n. 4779 del 28 marzo 2003, ha precisato che le attestazioni rilasciate dal Sindaco con riferimento alle richieste di riscatto dei contributi non versati e prescritti non costituiscono “prova di data certa”.
Infatti, ha osservato la Corte, né la legge 8.06.1990 n.142 sulle autonomie locali, né il DPR 3.11.2000 n.396 sull’ordinamento dello Stato Civile, né altra legge speciale attribuiscono al sindaco il potere di certificazione sull’esistenza di rapporti di lavoro nell’ambito del territorio comunale.
In difetto della necessaria autorizzazione normativa, ha affermato la stessa Corte, non può attribuirsi la pubblica fede propria degli atti pubblici a detta attestazione, che deve apprezzarsi alla stregua di una dichiarazione di un terzo.
Inoltre la stessa non può essere considerata come “prova scritta di data certa”, in quanto l’attestazione del Sindaco si sostanzia nella rappresentazione di fatti e circostanze accertati a distanza di tempo e mediante assunzione di sommarie informazioni.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, si precisa che la dichiarazione del Sindacoattestante la qualifica in base alle risultanze dagli archivi dell’Anagrafe Comunale non costituisce “prova di data certa”al fine di ottenere la costituzione di una rendita vitalizia.
Alla stessa stregua non costituiscono “prova di data certa” gli accertamenti esperiti dalle Autorità Comunali “ora per allora”.
Rendita vitalizia artigiani e commercianti
Documentazione da produrre
(circ.31/2002) (circ.142/1993)
Vedi anche La prova dell'esistenza e La prova della durata
L’accoglimento delle domande di costituzione di rendita vitalizia è subordinato alla presentazione di documenti di data certa dai quali possa evincersi l’esistenza dei rapporti di lavoro (Circolare 183/1990).
La prova della durata del rapporto può essere viceversa fornita anche tramite altri mezzi, ivi compresa la prova testimoniale.
Si richiamano integralmente i chiarimenti forniti con circolare n.183/1990 così come integrata, alla luce del D.P.R. 28 dicembre 2000, 445, dalla circolare 12/2002 e dalla circ.182/1999, circa le caratteristiche ed i requisiti che si richiedono per la prova documentale e per quella testimoniale.
Le prove tradizionalmente ammesse per dimostrare l’esistenza del rapporto di lavoro dipendente, quali le lettere di assunzione e di licenziamento, le buste paga, i libretti di lavoro, gli estratti dei libri paga e matricola, non sono sostanzialmente configurabili nei rapporti instaurati tra i collaboratori familiari ed i titolari di impresa artigiana e commerciale.
L’esistenza del rapporto può essere dimostrata:
- dall’atto costitutivo dell’impresa familiare e dalla conseguente dichiarazione dei redditi di partecipazione;
- dalle attestazioni delle Commissioni provinciali da cui risulti l’iscrizione del familiare ai fini dell’assicurazione I.V.S;
- da attestazioni dell’Ispettorato del Lavoro;
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dalle risultanze degli archivi dell’Istituto circa la sussistenza del rapporto assicurativo ancorché in assenza dell’accredito contributivo e da consimile documentazione.
In relazione al rapporto di parentela o affinità tra il titolare d’impresa ed il collaboratore, in assenza del quale non può configurarsi alcun obbligo assicurativo, sarà sufficiente la presentazione di autocertificazione, ai sensi dell’art.46 del citato D.P.R n.445/2000.
Rendita vitalizia artigiani e commercianti
Soggetti legittimati alla presentazione della domanda di rendita
(circ.31/2002)
Ai sensi dell’articolo 13 della legge n.1338/1962 è il datore di lavoro e, quindi, per le fattispecie in esame, il titolare dell’impresa, che può chiedere all’Istituto di costituire la rendita vitalizia. Soltanto qualora il titolare d’impresa non voglia o non possa esercitare tale facoltà, il coadiuvante o il coadiutore può sostituirsi ad essi, salvo il diritto al risarcimento del danno. La medesima facoltà é concessa ai superstiti del lavoratore.