Eureka Previdenza

Trattamento di fine rapporto - TFR

Ricorsi

(circ.74/2008)

Ricorsi amministrativi

Contro il provvedimento di reiezione della domanda, o di liquidazione della prestazione in misura inferiore a quella richiesta, è ammesso ricorso amministrativo al Comitato Provinciale entro novanta giorni dalla sua ricezione (art. 46 c. 5 legge 88/89). In caso di mancata adozione del provvedimento da parte dell'Istituto il termine per la proposizione del ricorso decorre dal 61° giorno successivo a quello di presentazione della domanda completa della documentazione.

Il ricorso, redatto in carta semplice, deve essere presentato all'Ufficio che ha adottato il provvedimento.

Da ultimo si ricorda che i ricorsi tardivi, perché presentati dopo l’esaurimento del procedimento amministrativo (ossia dopo il 240° giorno dalla presentazione della domanda) non incidono sul decorso del termine annuale di decadenza cui soggiace la domanda giudiziaria, mentre i ricorsi ulteriormente tardivi, perché presentati dopo l’avveramento della decadenza suddetta dovranno essere rigettati, senza alcun esame nel merito, perché non più sussiste un credito che possa ricevere tutela giudiziaria.

Ricorsi giudiziali

L’art. 4 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384 - convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438  - prevede il temine di decadenza di un anno per la proposizione dell’azione giudiziaria per le prestazioni afferenti alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (art. 24 L. 88/89) nella quale espressamente rientra il Fondo di garanzia per il TFR.

Tale termine decorre dalle date stabilite nel comma 2 dell’art. 47 D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dalla novella del 1992, che variano in relazione agli sviluppi del procedimento amministrativo.

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