Eureka Previdenza

Messaggio 968 dell'8 marzo 2019

OGGETTO:     

Verifica dei requisiti di legge al fine del pagamento delle prestazioni economiche per invalidità civile, cecità civile, sordità civile erogate dall’Istituto (art. 445 bis c.p.c., quinto comma, ultima parte). Ulteriori chiarimenti per la difesa in giudizio e per la liquidazione delle prestazioni
      

1.  Premessa

A seguito dell’evoluzione della giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di Accertamento Tecnico Preventivo Obbligatorio (in seguito ATPO), con il presente messaggio si forniscono ulteriori indicazioni per la difesa in giudizio da parte dei funzionari dell’Istituto e per una corretta modalità di liquidazione delle prestazioni economiche per invalidità civile, cecità civile, sordità civile e indennità di accompagnamento a seguito del decreto di omologa della CTU.

2. Eccezioni e formale dissenso

La Suprema Corte nelle sentenze n. 8533, n. 8878 e n. 8932 del 2015, dopo aver ribadito che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che indichino solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto soggettivo, ha affermato che il giudice di merito dovrà accertare sommariamente, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura di cui all’articolo 445-bis c.p.c.

In tale ambito il giudice dovrà, pertanto, accertare prioritariamente, anche d’ufficio, la presentazione della domanda amministrativa, la tempestività del ricorso per ATPO e la sussistenza dell’interesse ad agire del ricorrente sottostante all’istanza di accertamento del requisito sanitario.

La mancanza di tali requisiti, infatti, determina l’inammissibilità del ricorso.

Nello specifico, i requisiti amministrativi la cui carenza deve essere eccepita nella fase dell’accertamento tecnico preventivo sono i seguenti:

    mancata presentazione della domanda amministrativa;
    decadenza dell’azione giudiziaria ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (proposizione della domanda dopo sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento emanato in sede amministrativa);
    mancanza del requisito dell’età all’atto della domanda amministrativa o all’atto dell’insorgenza dello stato invalidante dichiarato dal giudice;
    difetto del requisito reddituale o del requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa, se già conosciuti dal funzionario.

Il richiamato quadro giurisprudenziale impone, quindi, al funzionario difensore dell’Istituto di sollevare le diverse eccezioni (che integrano la mancanza dell’interesse ad agire o altre cause di inammissibilità ovvero improcedibilità del ricorso) nella memoria di costituzione in fase di ATPO, eccezioni che dovranno essere ribadite in udienza.

Ove però, nonostante le eccezioni ritualmente formulate, il giudice disponga ugualmente la CTU medico legale, il funzionario, nel caso in cui la CTU sia sfavorevole all’Istituto, dovrà depositare in cancelleria formale dissenso (cfr. in tal senso, le ordinanze della Corte di Cassazione n. 19767/2017 e n. 14764/18 e, nel merito, la recentissima ordinanza del Tribunale di Firenze dell’8 gennaio 2019, R.G. 2948/2018).

Ciò in ragione dell’acclarato principio secondo il quale la manifestazione di dissenso è esercitabile sia per motivi sanitari che per motivi extra sanitari e di quello per cui è soltanto la proposizione del dissenso che impedisce che la CTU sia omologata dal giudice.

Quanto sopra trova conferma nell’articolo 445-bis c.p.c. nella parte in cui dispone espressamente la non impugnabilità del decreto di omologa se non con riferimento alle spese.

Si raccomanda, quindi, di esprimere il necessario dissenso avverso la relazione del consulente tecnico d’ufficio sfavorevole all’Istituto nel caso in cui il giudice, nonostante l’eccezione sollevata da parte del funzionario Inps, abbia comunque dato corso alla perizia.

3. Liquidazione della prestazione

La Corte di Cassazione ha precisato che “il decreto di omologa del requisito sanitario non incide sulle situazioni giuridiche soggettive perché non conferisce né nega alcun diritto, dal momento che non statuisce sulla spettanza della prestazione richiesta e sul conseguente obbligo dell'INPS di erogarla” (cfr. Corte di Cassazione n. 12731/2015).

I funzionari preposti alla liquidazione della prestazione a seguito di decreto di omologa, nell’ambito dei controlli indicati nella circolare n. 100/2016, paragrafo 4, verificheranno la presenza dei requisiti amministrativi.

Come già precisato nel messaggio n. 4818/2015, pur in presenza del presupposto sanitario, non si procederà alla liquidazione della prestazione economica ove non sia stata presentata la domanda amministrativa oppure ove manchino gli altri requisiti di legge, sopra elencati, con riferimento ai quali, come già precisato, deve essere presentata eccezione nel giudizio per ATPO, nonché il successivo dissenso.

In conclusione, i competenti uffici liquidatori dovranno astenersi dal mettere in pagamento la prestazione ove rilevino la mancanza della domanda o degli ulteriori requisiti di legge, anche nel caso in cui non sia stata sollevata la relativa eccezione o proposto il dissenso.

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